15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-319/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Distacco di lavoratori - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Disposizioni di ordine pubblico - Riposo settimanale - Obbligo di presentare i documenti relativi a un distacco su semplice richiesta delle autorità nazionali - Obbligo di designare un mandatario ad hoc residente in Lussemburgo che conservi tutti i documenti necessari ai fini dei controlli)
(2008/C 209/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e G. Rozet, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 CE e 50 CE ed inesatta trasposizione dell'art. 3, nn. 1 e 10, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU 1997, L 18, pag. 1) — Obbligo di disporre di un mandatario ad hoc residente in Lussemburgo che conservi tutti i documenti necessari ai fini dei controlli — Applicazione delle disposizioni nazionali relative alle condizioni di lavoro e di assunzione non rispettosa, per eccesso o per difetto, delle prescrizioni della direttiva
Dispositivo
1)
Il Granducato di Lussemburgo,
—
dichiarando che le disposizioni di cui all'art. 1, n. 1, punti 1, 2, 8 e 11, della legge 20 dicembre 2002, recante norme per la trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, nonché per la disciplina del controllo sull'applicazione del diritto del lavoro, costituiscono disposizioni imperative rientranti nell'ordine pubblico nazionale,
—
avendo trasposto in modo incompleto le disposizioni di cui all'art. 3, n. 1, primo comma, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 1996, 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi,
—
enunciando, all'art. 7, n. 1, della citata legge 20 dicembre 2002, le condizioni relative all'accesso alle indicazioni essenziali indispensabili per un controllo da parte delle competenti autorità nazionali in modo privo della chiarezza necessaria per garantire la certezza del diritto alle imprese che intendano distaccare lavoratori in Lussemburgo, e
—
imponendo, all'art. 8 della suddetta legge, la conservazione in Lussemburgo, tra le mani di un mandatario ad hoc ivi residente, dei documenti necessari per il controllo,
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 3, n. 1, della direttiva 96/71, letto in combinato disposto con il paragrafo 10 del medesimo articolo, nonché degli artt. 49 CE e 50 CE.
2)
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
(1) GU C 224 del 16.9.2006.
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