15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/5
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Sigmaringen e dal Verwaltungsgericht Chemnitz — Germania) — Arthur Wiedemann (C-329/06)/Land Baden-Württemberg, e Peter Funk (C-343/06)/Stadt Chemnitz
(Cause riunite C-329/06 e C-343/06) (1)
(Direttiva 91/439/CEE - Reciproco riconoscimento delle patenti di guida - Revoca della patente in uno Stato membro per uso di stupefacenti o di alcol - Nuova patente rilasciata in un altro Stato membro - Rifiuto di riconoscere il diritto di guidare nel primo Stato membro - Residenza non conforme alla direttiva 91/439/CEE)
(2008/C 209/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Sigmaringen, Verwaltungsgericht Chemnitz
Parti
Ricorrenti: Arthur Wiedemann (C-329/06), Peter Funk (C-343/06)
Convenuti: Land Baden-Württemberg (C-329/06) e Stadt Chemnitz (C-343/06)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Sigmaringen — Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, lett. a) e 8, nn. 2 e 4, nonché dell'allegato III della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 235, pag. 1) — Mancato riconoscimento della validità della patente di guida ottenuta in un altro Stato membro in modo fraudolento da un titolare destinatario di una decisione amministrativa di ritiro della patente nazionale nello Stato di residenza per uso di stupefacenti — Abuso di diritto
Dispositivo
1)
Gli artt. 1, n. 2, 7, n. 1, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro, in circostanze come quelle delle cause principali, si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro al di fuori di un qualsiasi periodo di divieto di chiedere una nuova patente imposto alla persona interessata e, pertanto, la validità di tale patente finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l'esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non esistono più.
Nelle stesse circostanze, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro ove sia dimostrato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro del rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto nel territorio del primo Stato membro di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro del rilascio.
2)
Gli artt. 1, n. 2, e 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, ostano a che uno Stato membro, che, conformemente a questa direttiva, è tenuto a riconoscere il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, sospenda provvisoriamente tale diritto quando quest'ultimo Stato membro verifica le modalità di rilascio di tale patente. Invece, nel medesimo contesto, le dette disposizioni non ostano a che uno Stato membro decida la sospensione del detto diritto ove risulti dalle annotazioni sulla detta patente o da altre informazioni incontestabili provenienti da quest'altro Stato membro che il requisito di residenza imposto dall'art. 7, n. 1, lett. b), della detta direttiva non era soddisfatto al momento del rilascio della patente medesima.
(1) GU C 249 del 14.10.2006.
GU C 281 del 18.11.2006.
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