23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandsgericht Düsseldorf — Germania) — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen/GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
(Causa C-337/06) (1)
(Direttive 92/50/CEE e 2004/18 CE - Appalti pubblici di servizi - Organismi radiotelevisivi pubblici - Amministrazioni aggiudicatrici - Organismi di diritto pubblico - Requisito secondo il quale l'attività dell'organismo deve essere «finanziata in modo maggioritario dallo Stato»)
(2008/C 51/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandsgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrenti: Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen
Convenuta: GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH
In presenza di: Heinz W. Warnecke
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 1, n. 9, secondo comma, lett. c), e dell'art. 16, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114) — Attribuzione dei servizi di pulizia da parte di un'associazione di organismi radiotelevisivi finanziati indirettamente dallo Stato senza il procedimento formale europeo di aggiudicazione degli appalti — Nozione di «amministrazione aggiudicatrice»
Dispositivo
1)
L'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, prima ipotesi, della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretato nel senso che vi è finanziamento effettuato in modo maggioritario dallo Stato qualora le attività di organismi radiotelevisivi pubblici come quelli di cui alla causa principale siano finanziate in modo maggioritario da un canone a carico di coloro che detengono un apparecchio ricevente, canone che sia imposto, calcolato e riscosso secondo disposizioni come quelle di cui alla causa principale.
2)
L'art. 1, lett. b), secondo comma, terzo trattino, prima ipotesi, della direttiva 92/50 deve essere interpretato nel senso che, in caso di finanziamento delle attività di organismi radiotelevisivi pubblici come quelli di cui alla causa principale secondo le modalità esposte nell'ambito dell'esame della prima questione pregiudiziale, il requisito relativo al «finanziamento statale» non impone l'ingerenza diretta dello Stato o di altre pubbliche autorità al momento dell'aggiudicazione, da parte di tali organismi, di un appalto come quello di cui alla causa principale.
3)
L'art. 1, lett. a), iv), della direttiva 92/50 deve essere interpretato nel senso che, a norma di tale disposizione, solo gli appalti pubblici riguardanti i servizi ivi richiamati sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva.
(1) GU C 281 del 18.11.2006.
Full & Egal Universal Law Academy