21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/4
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-338/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Seconda direttiva 77/91/CEE - Artt. 29 e 42 - Società per azioni - Aumento del capitale - Diritto privilegiato di sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni - Esclusione - Tutela degli azionisti - Parità di trattamento)
(2009/C 44/05)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Braun e R. Vidal Puig, agenti)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: sig. F. Díez Moreno, agente)
sostenuto da: Repubblica di Polonia (rappresentante: sig.ra E. Ośniecka-Tamecka, agente), Repubblica di Finlandia (rappresentante: sig. M. J. Heliskoski, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: sig.ra V. Jackson, agente, assistita dalla sig.ra J. Stratford, barrister)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 29 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31 gennaio 1977, pag. 1) — Mancata tutela degli azionisti di minoranza
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna:
—
concedendo un diritto d'opzione per la sottoscrizione di azioni in caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro non solamente agli azionisti, bensì anche ai detentori di obbligazioni convertibili in azioni;
—
concedendo il diritto d'opzione per obbligazioni convertibili in azioni non solo agli azionisti, bensì anche ai detentori di obbligazioni convertibili in azioni emesse nell'ambito di emissioni precedenti e,
—
non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa decidere l'esclusione del diritto d'opzione per le obbligazioni convertibili in azioni,
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 29 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'art. [48], secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i tre quarti delle spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare un quarto delle spese.
4)
La Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 261 del 28.10.2006.
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