30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia) — ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano
(Causa C-347/06) (1)
(Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE - Concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas - Direttiva 2003/55/CE - Cessazione anticipata al termine di un periodo di transizione - Principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto)
(2008/C 223/09)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrente: ASM Brescia SpA
Convenuto: Comune di Rodengo Saiano
Nei confronti di: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del Gas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 43, 49 e 86, n. 1, CE e dell'art. 23, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Proroga automatica delle concessioni relative alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, non osta a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale. Stanti tali premesse, si deve altresì ritenere che nemmeno l'art. 10 CE e il principio di proporzionalità ostino ad una normativa di questo tipo.
2)
Gli artt. 43 CE, 49 CE e 86, n. 1, CE non ostano a che una normativa di uno Stato membro, come quella in questione nella causa principale, preveda il prolungamento, alle condizioni da essa fissate, della durata del periodo transitorio al termine del quale deve cessare anticipatamente una concessione di distribuzione del gas naturale come quella in questione nella causa principale, purché tale prolungamento possa essere considerato necessario al fine di permettere alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico.
(1) GU C 281 del 18.11.2006.
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