5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/5
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Brigitte Bosmann/Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen
(Causa C-352/06) (1)
(Previdenza sociale - Assegni familiari - Sospensione del diritto alle prestazioni - Art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 - Legislazione applicabile - Concessione delle prestazioni nello Stato membro di residenza che non è lo Stato competente)
(2008/C 171/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Brigitte Bosmann
Convenuto: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Aachen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione dell'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Interpretazione dell'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) — Interpretazione dell'art. 39 CE — Interpretazione dei principi generali — Diritto agli assegni familiari per figli a carico — Sospensione delle prestazioni erogate nello Stato di residenza — Diritto a prestazioni del medesimo tipo nello Stato in cui è effettuata l'attività lavorativa
Dispositivo
1)
L'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, non osta a che un lavoratore migrante, soggetto al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui esercita la sua attività lavorativa, percepisca, in applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro di residenza, prestazioni familiari in quest'ultimo Stato.
2)
Spetta al giudice del rinvio stabilire se sia rilevante, al fine di valutare se il lavoratore soddisfi le condizioni per la concessione della prestazione familiare in questione nello Stato membro di cui trattasi in forza della legislazione nazionale dello stesso, il fatto che tale lavoratore, che si trovi nella situazione della ricorrente nella causa principale, faccia ritorno o meno, al termine di ogni giornata di lavoro, al domicilio familiare in tale Stato.
(1) GU C 281 del 18.11.2006.
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