23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 18 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lyon — Francia) — Cedilac SA/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
(Causa C-368/06) (1)
(Sesta direttiva IVA - Diritto alla detrazione - Principi della detrazione immediata e di neutralità fiscale - Riporto dell'eccedenza dell'IVA al periodo successivo o rimborso - Norma del differimento di un mese - Disposizioni transitorie - Mantenimento dell'esenzione)
(2008/C 51/32)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Lyon
Parti
Ricorrente: Cedilac SA
Convenuto: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal administratif de Lyon (Francia) — Interpretazione degli artt. 17 e 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1). Modalità di esercizio del diritto di detrarre l'IVA applicata al prezzo di un'operazione imponibile, qualora, per un dato periodo fiscale, l'importo delle detrazioni autorizzate supera quello dell'imposta dovuta — Riporto dell'eccedenza al periodo fiscale successivo o rimborso
Dispositivo
Gli artt. 17 e 18, n. 4, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura nazionale, quale il regime transitorio previsto dalla legge 22 giugno 1993, n. 93-859, relativa alla legge finanziaria di rettifica per il 1993, diretta ad accompagnare l'abrogazione di una disposizione nazionale di deroga autorizzata dall'art. 28, n. 3, lett. d), della medesima direttiva, purché il giudice nazionale abbia verificato che, nell'applicazione al caso di specie, tale misura riduce gli effetti della suddetta disposizione nazionale di deroga.
(1) GU C 281 del 18.11.2006.
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