7.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 142/5
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 aprile 2008 — Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P)/Irlanda, Commissione delle Comunità europee
(Cause riunite C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P) (1)
(Impugnazione - Misure di conservazione delle risorse - Ristrutturazione del settore della pesca - Domande di aumento degli obiettivi del programma d'orientamento pluriennale «POP IV» in termini di stazza - Rigetto della domanda)
(2008/C 142/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P), Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) (rappresentanti: D. Barry, solicitor, e A. Collins, SC (C-373/06 P, C-379/06 P e C-382/06 P), nonché da questi ultimi e dal sig. P. Gallagher, SC (C-379/06 P)
Altre parti nel procedimento: Irlanda, Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e M. van Heezik, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 giugno 2006, cause riunite T-218/03 e T 240/03, Cathal Boyle e a./Commissione delle Comunità europee che annulla la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri (notificata con il numero C(2003) 113 (GU L 90, pag. 48), ma che dichiarava irricevibile il ricorso proposto dalle parti ricorrenti — Persone (non ci sono) individualmente riguardate dalla decisione annullata
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 13 giugno 2006, cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Boyle e a./Commissione, è annullata, da un lato, nella parte in cui ha dichiarato irricevibili i ricorsi dei sigg. Flaherty e Murphy nonché della società Ocean Trawlers Ltd diretti all'annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, e, dall'altro, nella parte in cui ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese.
2)
La decisione 2003/245 è annullata nella parte in cui si applica alle imbarcazioni dei sigg. Flaherty e Murphy nonché della società Ocean Trawlers Ltd.
3)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese sostenute dai sigg. Flaherty e Murphy nonché dalla società Ocean Trawlers Ltd tanto in primo grado quanto in sede di impugnazione.
(1) GU C 281 del 18.11.2006.
GU C 294 del 2.12.2006.
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