23.2.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH/Hauptzollamt Bielefeld
(Causa C-374/06) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Disposizioni tributarie - Armonizzazione delle normative - Direttiva 92/12/CEE - Prodotti soggetti ad accisa - Contrassegni fiscali - Svincolo irregolare da un regime sospensivo - Furto - Immissione in consumo nello Stato membro del furto - Mancato rimborso dei contrassegni fiscali di un altro Stato membro già apposti sui prodotti rubati)
(2008/C 51/34)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: BATIG Gesellschaft für Beteiligungen mbH
Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Rifiuto di uno Stato membro di rimborsare l'importo versato per contrassegni fiscali apposti sui tabacchi fuoriusciti successivamente, in modo irregolare, dal regime sospensivo sul territorio di un altro Stato membro, con il conseguente pagamento dei diritti di accisa in questo altro Stato — Furto di sigarette
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità), non osta alla normativa di uno Stato membro che escluda il rimborso dell'importo pagato per l'acquisto di contrassegni fiscali rilasciati da tale Stato membro qualora tali contrassegni siano stati apposti su prodotti soggetti ad accisa prima della loro immissione in consumo nel detto Stato membro, tali prodotti siano stati rubati in un altro Stato membro, il che implica il pagamento dei diritti d'accisa in quest'ultimo, e non sia stato dimostrato che i prodotti rubati non saranno smerciati nello Stato membro che ha rilasciato i detti contrassegni.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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