7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/8
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-411/06) (1)
(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizione di rifiuti - Scelta del fondamento normativo - Artt. 133 CE e 175, n. 1, CE)
2009/C 267/14
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana, M. Huttunen e M. Konstantinidis, agenti)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Anagnostopoulou e U. Rösslein, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e K. Michoel, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A. Adam e G. Le Bras, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, E. O’Neil e S. Behzadi-Spencer, agenti, assistite da A. Dashwood, barrister)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 1013, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Scelta del fondamento normativo — Atto che persegue una duplice finalità o avente una doppia componente che richiede un cumulo di fondamenti normativi (art. 175, n. 1, CE e art. 133 CE)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
3)
La Repubblica francese, la Repubblica d’Austria e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 294 del 2.12.2006.
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