7.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 142/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 aprile 2008 — Regno del Belgio/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-418/06 P) (1)
(Impugnazione - FEAOG - Settore dei seminativi - Liquidazione dei conti del FEAOG - Sistema di controllo affidabile e operativo - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Correzione forfettaria - Applicazione retroattiva della normativa sui controlli - Obblighi impliciti - Principio di proporzionalità - Certezza del diritto - Competenza giurisdizionale anche di merito)
(2008/C 142/09)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: A. Hubert, e L. Van den Broeck, agenti, H. Gilliams, P. de Bandt e L. Goossens, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Nolin e L. Visaggio, agenti)
Oggetto
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 25 luglio 2006, Belgio/Commissione (T-221/04), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 40, pag. 31), nella parte in cui prevede una correzione forfetaria del 2 % delle spese dichiarate dal Belgio in materia di seminativi
Dispositivo
1)
L'impugnazione è respinta.
2)
Il Regno del Belgio e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 294 del 2.12.2006.
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