12.4.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 92/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, in liquidazione
(Causa C-425/06) (1)
(Sesta direttiva IVA - Artt. 11, parte A, n. 1, lett. a), e 13, parte B, lett. a) e d) - Locazione finanziaria - Frazionamento artificioso della prestazione in una pluralità di elementi - Effetti - Riduzione della base imponibile - Esenzioni - Pratica abusiva - Presupposti)
(2008/C 92/09)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti
Ricorrente: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Convenuta: Part Service Srl, in liquidazione
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Operazione di credito/locazione finanziaria frazionata in più contratti diversi al fine di conseguire un vantaggio fiscale — Interpretazione della nozione di abuso del diritto come definita nella sentenza della Corte nella causa C-255/02, Halifax plc e a.
Dispositivo
1)
La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che l'esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale dell'operazione o delle operazioni controverse.
2)
È compito del giudice del rinvio determinare, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla presente sentenza, se, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni come quelle controverse nella causa principale possano essere considerate rientranti in una pratica abusiva ai sensi della sesta direttiva 77/388.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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