26.1.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 22/11
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 27 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — C
(Causa C-435/06) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Ambito di applicazione materiale e temporale - Nozione di «materie civili» - Decisione relativa alla presa a carico e alla collocazione di minori al di fuori della famiglia - Misure di protezione dei minori rientranti nell'ambito del diritto pubblico)
(2008/C 22/20)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: C
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein hallinto-oikeus — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, lett. b), n. 2, lett. d) e dell'art. 64 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Campo di applicazione materiale — Riconoscimento ed esecuzione di una decisione amministrativa, confermata da una decisione giudiziaria relativa al collocamento d'ufficio di minori al di fuori della propria famiglia — Misure di protezione dell'infanzia rientranti nel diritto pubblico
Dispositivo
1)
L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «materie civili», ai sensi della suddetta disposizione, comprende una decisione unica che ordina la presa a carico immediata e la collocazione di un minore al di fuori della sua famiglia di origine, in una famiglia affidataria, quando tale decisione è stata adottata nell'ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori.
2)
Il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale armonizzata, relativa al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni amministrative di presa a carico e di collocazione di persone, adottata nell'ambito della cooperazione nordica, non può essere applicata a una decisione di presa a carico di un minore che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
3)
Salve le valutazioni fattuali, per le quali il giudice del rinvio è il solo competente, il regolamento n. 2201/2003, come modificato dal regolamento n. 2116/2004, dev'essere interpretato nel senso che esso è applicabile ratione temporis ad una causa come quella principale.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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