9.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 116/7
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 marzo 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG/Finanzamt Göttingen
(Causa C-437/06) (1)
(Sesta direttiva IVA - Soggetto passivo che svolga al contempo attività economiche, imponibili o esenti da imposta, e attività non economiche - Diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte - Spese relative all'emissione di azioni e di partecipazioni atipiche - Ripartizione dei prorata dell'IVA pagata a monte secondo il carattere economico dell'attività - Calcolo del prorata di detrazione)
(2008/C 116/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Niedersächsisches Finanzgericht
Parti
Ricorrente: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG
Convenuto: Finanzamt Göttingen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Niedersächsisches Finanzgericht — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 17, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Emissione di azioni e associazioni in partecipazione da parte di una società per azioni in occasione di un aumento di capitale — Prestazione svolta a titolo oneroso ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva — Detraibilità dell'IVA subordinata alla relazione diretta e immediata con l'attività economica del soggetto passivo — Detraibilità parziale ai sensi dell'art. 17, n. 5, della direttiva
Dispositivo
1)
Nel caso in cui un soggetto passivo svolga contemporaneamente attività economiche, imponibili o esenti, e attività non economiche che non rientrano nell'ambito di applicazione della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto connessa all'emissione di azioni e di partecipazioni atipiche è possibile soltanto qualora le spese possano essere imputate all'attività economica del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva.
2)
La determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione dei prorata dell'imposta sul valore aggiunto pagata a monte tra attività economiche e non economiche ai sensi della sesta direttiva 77/388 rientra nel potere discrezionale degli Stati membri, i quali, nell'esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell'economia di tale direttiva e, a tale titolo, prevedere un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese a monte a ciascuna di queste due attività.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
Full & Egal Universal Law Academy