24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-444/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 89/665/CEE - Appalti pubblici di forniture e di lavori - Procedura di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici)
(2008/C 128/18)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: X. Lewis, agente, C. Fernandez Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, avvocati)
Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Normativa nazionale non conforme alla direttiva
Dispositivo
1)
Il Regno di Spagna, non prevedendo un termine obbligatorio per la notificazione, da parte dell'autorità aggiudicatrice, della decisione di aggiudicazione di un appalto a tutti gli offerenti e non prevedendo un termine di attesa obbligatoria tra l'aggiudicazione di un appalto e la conclusione del contratto, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2, n. 1, lett. a) e b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
Il Regno di Spagna è condannato a sopportare i due terzi di tutte le spese. La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare l'altro terzo.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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