16.5.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 marzo 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Danske Slagterier/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-445/06) (1)
(Misure di effetto equivalente - Polizia sanitaria - Scambi intracomunitari - Carni fresche - Controlli veterinari - Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro - Termine di prescrizione - Determinazione del danno)
2009/C 113/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Danske Slagterier
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 28 CE e degli artt. 5, n. 1, lett. o) e 6, n. 1, lett. b), punto iii) della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU L 121, pag. 2012) come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69) in combinato disposto con gli artt. 5, n. 1, 7 e 8 della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13) — Interpretazione del diritto comunitario in materia di responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per violazione del diritto comunitario — Termine di prescrizione — Determinazione del danno risarcibile e criteri che si fondano sulla parte lesa
Dispositivo
1)
I soggetti lesi dalla trasposizione e dall’applicazione carenti delle direttive del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, e del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, possono avvalersi del diritto alla libera circolazione delle merci per chiamare in causa la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario.
2)
Il diritto comunitario non richiede che, quando la Commissione delle Comunità europee avvia un procedimento per inadempimento ex art. 226 CE, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento nei confronti dello Stato che si sia reso responsabile di una violazione del diritto comunitario, previsto dalla normativa nazionale, sia interrotto o sospeso durante tale procedimento.
3)
Il diritto comunitario non osta a che il termine di prescrizione di un’azione di risarcimento nei confronti dello Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizi a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola.
4)
Il diritto comunitario non osta all’applicazione di una disciplina nazionale, la quale prevede che un soggetto non possa ottenere il risarcimento del danno di cui abbia omesso, dolosamente o colposamente, di evitare la realizzazione mediante le azioni in giudizio a sua disposizione, a condizione che si possa ragionevolmente esigere dal soggetto leso l’utilizzo dell’azione in parola, il che spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce del complesso delle circostanze della causa principale. La probabilità che il giudice nazionale proponga una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 234 CE o l’esistenza di un ricorso per inadempimento pendente dinanzi alla Corte non possono costituire, di per sé, un motivo sufficiente per concludere che non sia ragionevole far ricorso a un’azione in giudizio.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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