30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln — Germania) — cp-Pharma Handels GmbH/Repubblica federale di Germania
(Causa C-448/06) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Validità del regolamento (CE) n. 1873/2003 - Medicinali veterinari - Regolamento (CEE) n. 2377/90 - Limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale - Progesterone - Restrizioni nell'uso - Direttiva 96/22/CE)
(2008/C 223/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Köln
Parti
Ricorrente: cp-Pharma Handels GmbH
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Köln — Validità del regolamento (CE) della Commissione 24 ottobre 2003, n. 1873, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 275, pag. 9) in quanto, limitando le condizioni di utilizzo del progesterone, come principio attivo dei medicinali veterinari, alla sola somministrazione per via intravaginale, esclude la possibilità di somministrare tale principio in forma di iniezione intramuscolare — Esistenza, o meno, della competenza della Commissione con riguardo a questa limitazione, considerati gli artt. 1, lett. a), e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1990, n. 2377, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224, pag. 1) in combinato disposto con l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 aprile 1996, 96/22/CE, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125, pag. 3)
Dispositivo
Dall'esame della questione proposta non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 24 ottobre 2003, n. 1873, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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