29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 14 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal du travail de Bruxelles — Belgio) — Sophiane Gysen/Groupe S-Caisse D'Assurances sociales pour indépendants
(Causa C-449/06) (1)
(Funzionari - Retribuzione - Statuto - Assegni familiari - Fissazione dell'importo degli assegni familiari nazionali - Determinazione del rango dei figli - Figlio che dà diritto ad assegni familiari statutari)
(2008/C 79/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal du travail de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Sophiane Gysen
Convenuto: Groupe S-Caisse D'Assurances sociales pour indépendants
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal du travail de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 67 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (Statuto dei funzionari) (GU L 56, pag. 1) — Assegni familiari — Ammissibilità di un regime nazionale di assegni familiari che esclude, per il calcolo del rango dei figli beneficiari, i figli che danno diritto alla concessione di assegni familiari statutari — Qualifica giuridica dello Statuto dei funzionari da parte del diritto nazionale
Dispositivo
Il regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, come modificato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 luglio 1983, n. 2074, ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Tenuto conto dell'applicabilità diretta di detto regolamento nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, il figlio che dà diritto ad assegni familiari in forza dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee deve essere equiparato ad un figlio che dà diritto a siffatti assegni in forza del diritto interno o di una convenzione internazionale in materia di sicurezza sociale vigente nello Stato membro considerato.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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