29.3.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 79/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Varec SA/Stato belga
(Causa C-450/06) (1)
(Appalti pubblici - Ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Ricorso efficace - Nozione - Equilibrio tra il principio del contradittorio e il diritto al rispetto dei segreti commerciali - Tutela, da parte dell'organo responsabile dei ricorsi, della riservatezza delle informazioni fornite dagli operatori economici)
(2008/C 79/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Varec SA
Convenuto: Stato belga
Interveniente: Diehl Remscheid GmbH & Co
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Belgio) — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), letto in combinato disposto con l'art. 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1) e con gli artt. 6 e 41, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Fornitura di materiale militare — Equilibrio tra, da una parte, i principi del contraddittorio e del rispetto dei diritti della difesa e, dall'altra, il diritto al rispetto dei segreti commerciali e alla tutela di informazioni sensibili o riservate
Dispositivo
L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, nel testo risultante dalla direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con l'art. 15, n. 2, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che l'organo responsabile dei ricorsi previsti al detto art. 1, n. 1, deve garantire la riservatezza e il diritto al rispetto dei segreti commerciali rispetto alle informazioni contenute nei fascicoli che le vengono comunicate dalle parti in causa, in particolare dall'amministrazione aggiudicatrice, pur potendo essa stessa esaminare tali informazioni e tenerne conto. È compito di tale organo decidere in che misura e secondo quali modalità occorra garantire la riservatezza e il segreto di tali informazioni, per le esigenze di tutela giudica effettiva e dei diritti di difesa delle parti nella controversia e, in caso di ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un organo che è una giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE, in modo che il procedimento rispetti, nel suo complesso, il diritto ad un equo processo.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
Full & Egal Universal Law Academy