15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/8
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt — Austria) — pressetext Nachrichtenagentur GmbH/Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
(Causa C-454/06) (1)
(Appalti pubblici - Direttiva 92/50/CEE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Nozione di «aggiudicazione di appalto»)
(2008/C 209/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesvergabeamt
Parti
Ricorrente: pressetext Nachrichtenagentur GmbH
Convenuta: Republik Österreich (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesvergabeamt — Interpretazione dell'art. 82 CE, dell'art. 3, n. 1, degli artt. 8 e 9 e dell'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209 del 24 luglio 1992, pag. 1), dell'art. 1, n. 3, e dell'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30 dicembre 1989, pag. 33), nonché dei principi generali di diritto comunitario — Contratto di servizi concluso a tempo indeterminato a nome dello Stato con un'agenzia di stampa, considerata come la sola agenzia di stampa nazionale, al di fuori delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Trasferimento, con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, dell'esecuzione di diverse parti del contratto ad una società interamente controllata dal prestatore, nonché altre modifiche del contratto concernenti la rinuncia alla risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, i corrispettivi delle prestazioni effettuate e lo sconto concesso a favore dell'amministrazione aggiudicatrice — Qualificazione o meno di tali modifiche successive come nuova «aggiudicazione di un appalto» che richiede la previa pubblicazione di un bando di gara
Dispositivo
1)
La nozione di «aggiudicare», di cui agli artt. 3, n. 1, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, deve essere interpretata nel senso che non ricomprende una fattispecie, come quella in esame nella causa principale, in cui taluni servizi forniti all'amministrazione aggiudicatrice da parte del prestatore di servizi originario siano trasferiti ad un altro prestatore costituito in forma di società di capitali, di cui il prestatore di servizi originario è azionista unico, che controlla il nuovo prestatore impartendogli istruzioni, purché il prestatore di servizi originario continui ad essere responsabile dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali.
2)
La nozione di «aggiudicare», di cui agli artt. 3, n. 1, 8 e 9 della direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che non ricomprende un adeguamento del contratto originario a mutate circostanze esterne, come la conversione in euro dei prezzi originariamente espressi nella moneta nazionale, un'esigua riduzione di tali prezzi al fine di arrotondarne l'importo e il riferimento ad un nuovo indice dei prezzi, la cui sostituzione all'indice precedentemente stabilito era contemplata nel contratto originario.
3)
La nozione di «aggiudicare», di cui agli artt. 3, n. 1, 8 e 9 della direttiva 92/50, deve essere interpretata nel senso che non ricomprende una fattispecie, come quella di cui alla causa principale, nella quale un'amministrazione aggiudicatrice, mediante una clausola addizionale, pattuisca con l'aggiudicatario, nel vigore di un appalto di servizi concluso con lo stesso a tempo indeterminato, di rinnovare per tre anni una clausola di rinuncia alla risoluzione, giunta a scadenza alla data in cui viene convenuta la nuova clausola, e concordi con lo stesso di fissare sconti maggiori rispetto a quelli originariamente previsti su taluni prezzi determinati in funzione delle quantità in un particolare ambito.
(1) GU C 326 del 30.12.2006.
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