24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 128/12
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 3 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-522/06) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 2037/2000 - Sostanze che riducono lo strato di ozono - Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze)
(2008/C 128/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e B. Stromsky, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: A. Hubert, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 244, pag. 1) — Artt. 16, n. 5, e 17, n. 1 — Mancata adozione di provvedimenti per definire i requisiti professionali minimi necessari per il personale incaricato del recupero, del riciclaggio, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze controllate previste dall'art. 2 del regolamento e contenute nelle apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione, nelle pompe di calore, nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori — Mancata adozione delle misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e mancata effettuazione di controlli onde verificare l'eventuale presenza di fughe
Dispositivo
1)
Il Regno del Belgio:
—
non avendo definito i requisiti professionali minimi necessari per alcuni membri del personale operante nel recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione delle sostanze controllate conformemente all'art. 16, n. 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e
—
non avendo adottato, per quanto riguarda la Regione vallona, tutte le misure precauzionali praticabili al fine di evitare e ridurre al minimo le fughe di sostanze controllate e non avendo effettuato controlli annuali onde verificare l'eventuale presenza di fughe, conformemente all'art. 17, n. 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,
è venuto meno agli ad esso incombenti in virtù delle suddette disposizioni di tale regolamento.
2)
Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
(1) GU C 42 del 24.2.2007.
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