15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/9
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 12 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited
(Causa C-533/06) (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Art. 5, n. 1 - Diritto esclusivo del titolare del marchio - Uso di un segno identico o simile ad un marchio in una pubblicità comparativa - Limitazione degli effetti del marchio - Pubblicità comparativa - Direttive 84/450/CEE e 97/55/CE - Art. 3 bis, n. 1 - Condizioni di liceità della pubblicità comparativa - Utilizzo del marchio di un concorrente o di un segno simile a tale marchio)
(2008/C 209/12)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrente: O2 Holdings Limited, O2 (UK) Limited
Convenuta: Hutchinson 3G UK Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1) e dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17) — Impiego del marchio di un concorrente in un messaggio pubblicitario allo scopo di comparare le caratteristiche e, in particolare, i prezzi dei prodotti o servizi venduti dall'operatore pubblicitario con quelli del concorrente
Dispositivo
1)
Gli artt. 5, nn. 1 e 2, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE, devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso, da parte di un terzo, di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa che soddisfa tutte le condizioni di liceità enunciate al detto art. 3 bis, n. 1.
Tuttavia, quando ricorrono le condizioni richieste dall'art. 5, n. 1, lett. b), per vietare l'uso di un segno identico o simile ad un marchio registrato, è escluso che la pubblicità comparativa in cui tale segno è utilizzato soddisfi la condizione di liceità enunciata all'art. 3 bis, n. 1, lett. d), della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55.
2)
L'art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104 deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non dà adito ad un rischio di confusione per il pubblico, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi o meno tutte le condizioni di liceità enunciate all'art. 3 bis della direttiva 84/450, come modificata dalla direttiva 97/55.
(1) GU C 56 del 10.3.2007.
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