6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/9
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Raffinerie Tirlemontoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Causa C-200/06) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Zucchero - Contributi alla produzione - Modalità d'applicazione del regime delle quote - Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati - Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media)
(2008/C 313/14)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio
Parti
Ricorrente: Raffinerie Tirlemontoise SA
Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB) (Ufficio belga per l'intervento e le restituzioni)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de premère instance de Bruxelles — Interpretazione dell'art. 15, del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40) — Validità del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 316, pag. 64), del regolamento (CE) della Commissione 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 254, pag. 4), del regolamento (CE) della Commissione 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 278, pag. 13), del regolamento (CE) della Commissione 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 15) e del regolamento (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare (GU L 259, pag. 29) — Metodo di calcolo utilizzato per stimare la perdita complessiva da finanziare mediante il contributo alla produzione — Presa in considerazione, ai fini di determinare le eccedenze esportabili, di tutti i quantitativi di zucchero esportati e, per determinare la perdita media per tonnellata di zucchero, solamente dei quantitativi che hanno comportato il versamento della restituzione all'esportazione
Dispositivo
1)
Ai sensi dell'art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, l'eccedenza esportabile include i quantitativi di zucchero prevista da tale articolo contenuti in prodotti trasformati esportati senza che fossero effettivamente pagate delle restituzioni.
L'art. 15, n. 1, lett. d), del suddetto regolamento deve essere interpretato nel senso che tutti i quantitativi di prodotti esportati previsti da tale articolo devono essere presi in considerazione in vista della determinazione della perdita media per tonnellata di prodotto, indipendentemente dal fatto che siano state o meno effettivamente pagate delle restituzioni.
L'esame dell'art. 6, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, eventualmente, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 27 giugno 2003, n. 1140 e 9 gennaio 2004, n. 38, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.
2)
L'esame dei regolamenti (CE) della Commissione 12 ottobre 2000, n. 2267, che fissa nel settore dello zucchero, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente per il calcolo del contributo supplementare, 11 ottobre 2001, n. 1993, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero e 15 ottobre 2002, n. 1837, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, gli importi dei contributi alla produzione nonché il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, non ha rilevato l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.
I regolamenti (CE) 7 ottobre 2003, n. 1762, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero e 14 ottobre 2004, n. 1775, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero, sono invalidi.
(1) GU C 165 del 15.7.2006.
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