20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/6
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia) — Société Roquette Frères/Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects
(Causa C-466/06) (1)
(Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero - Isoglucosio - Fissazione dei quantitativi di base per l'attribuzione delle quote di produzione - Isoglucosio fabbricato quale mero prodotto intermedio - Art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 - Art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999 - Art. 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000 - Art. 11, n. 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 - Art. 1 del regolamento (CE) n. 1745/2002 - Art. 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 - Contributi alla produzione - Modalità d'applicazione del regime delle quote - Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati - Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media)
(2008/C 327/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de grande instance de Nanterre — Francia
Parti
Ricorrente: Société Roquette Frères
Convenute: Direction générale des douanes et droits indirects, Recette principale de Gennevilliers de la Direction générale des douanes et des droits indirects
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance de Nanterre — Validità degli artt. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, 27, n. 3, del regolamento (CEE) n. 2038/1999, 1 del regolamento (CE) n. 2073/2000, 1, n. 2, del regolamento (CE) n. 1745/2002, 1 del regolamento (CE) n. 1739/2003 — Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — Quote di produzione d'isoglucosio — (Mancata) inclusione dell'isoglucosio utilizzato quale prodotto intermedio — Validità dei regolamenti (CEE) n. 1443/82 e (CE) n. 314/2002 — Modalità di calcolo dei contributi dovuti a titolo della produzione d'isoglucosio
Dispositivo
1)
Dall'esame della prima questione proposta non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981 n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 27, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 settembre 1999 n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/01 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali, dell'art. 11, n. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, dell'art. 1, del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2002, n. 1745, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2002/03 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali, dell'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 30 settembre 2003, n. 1739, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2003/04 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali.
2)
Dall'esame dell'art. 5, n. 5, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1982, n. 1443, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 23 febbraio 1994, n. 392 e dall'art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, se del caso, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 27 giugno 2003 n. 1140, non è emersa l'esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.
(1) GU C 154 dell'1.7.2006.
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