CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentate il 27 febbraio 2007 1(1)
Causa C‑64/06
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.(già Český Telecom, a.s.)
contro
Czech On Line, a.s.
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Obvodnì Soud di Praga 3 –Repubblica Ceca –)
«Comunicazioni elettroniche – Reti e servizi – Quadro normativo comune – Impresa dominante – Obbligo di interconnessione con altri operatori – Previa analisi del mercato – Mancato effetto diretto dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2002/19 e dell’art. 16, in combinato disposto con gli artt. 6 e 7, della direttiva 2001/21»
I – Introduzione
1. L’Obvodnì Soud (tribunale distrettuale di primo grado) di Praga 3, sottopone alla Corte di giustizia, a norma dell’art. 234 CE, una serie di questioni pregiudiziali articolate in maniera complessa, che nascondono un dilemma giuridico assai più semplice.
2. In realtà, il giudice del rinvio vuole sapere se, dopo l’ingresso della Repubblica ceca nelle Comunità europee (avvenuto il 1°maggio 2004) e in esito ad un procedimento amministrativo avviato prima di tale data, si possa imporre ad un’impresa dominante nel settore delle telecomunicazioni l’obbligo di effettuare un’interconnessione della sua rete con quella di un’altra società, senza una previa analisi del mercato come richiesto dalla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e dalla direttiva 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (2). A tale aspetto si riferiscono le prime tre questioni pregiudiziali.
3. Dato che la normativa nazionale non prevede siffatta analisi e che l’impresa interessata, al fine di opporsi al detto obbligo, invoca le direttive in oggetto, il giudice a quo chiede se queste ultime abbiano effetto diretto, formulando in tal modo la quarta questione.
II – Quadro normativo
A – Le telecomunicazioni nel diritto comunitario
1. Una visione d’insieme
4. Nelle conclusioni relative alla causa Nuova società di telecomunicazioni (paragrafo 3 e seguenti), che ho presentato il 27 ottobre 2005 (3), metto in rilievo lo sforzo compiuto dalla Comunità europea, a partire dagli albori dell’ultima decade del secolo scorso, per liberalizzare l’offerta di comunicazioni elettroniche, scopo per il quale le istituzioni comunitarie hanno agito in una duplice direzione: rendendo flessibili i mercati e ravvicinando le normative nazionali.
5. È così stato intrapreso il processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni, che si è concretizzato il 1°gennaio 1998 (4)., con la previsione di periodi transitori per determinati Stati membri. L’incipiente dimensione comunitaria di tale settore imponeva un’armonizzazione dei requisiti di accesso alle infrastrutture e del loro uso, nonché la garanzia di un’integrazione tra le reti pubbliche e gli organismi che le gestiscono.
6. A tal fine, è stata emanata, inter alia (5), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/33/CE, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (6).
7. Una volta create le condizioni per una concorrenza effettiva, si rendeva necessario adottare un nuovo complesso di norme. Il 7 marzo 2002, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato quattro testi legislativi, a cominciare dalla direttiva quadro e dalla direttiva accesso (7).
2. L’obbligo di interconnessione (8)
8. La direttiva 97/33 attribuiva agli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche e/o servizi di telecomunicazione il diritto e, se richiesto, l’obbligo, di negoziare tra loro l’interconnessione, con l’obiettivo di assicurare la fornitura dei detti servizi e delle reti in tutta la Comunità (art. 4, n. 1). Gli organismi che detenevano una quota di mercato significativa dovevano soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso (art. 4, n. 2).
9. Tale quadro è stato ripreso dalla direttiva accesso del 2002 (artt. 4, n. 1 e 5, nn. 1 e 4), che, allo stesso modo della direttiva 97/33, prevede obblighi concreti a carico degli operatori che detengono un significativo potere di mercato (art. 8, in combinato disposto con l’art. 12).
3. La nozione di operatore che detiene «un significativo potere di mercato» e sue implicazioni
10. Ai sensi della direttiva 97/33 rientrava in tale definizione l’operatore che deteneva una quota di mercato superiore al 25%, salvo che, tenuto conto della capacità di un organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell’accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato, meritasse tale qualifica anche un organismo che deteneva una quota di mercato inferiore al 25% oppure che, al contrario, un operatore non vi rientrasse, pur detenendo una quota superiore a tale percentuale (art. 4, n. 3).
11. Per la definizione di operatore che dispone di un significativo potere di mercato, la direttiva accesso rimanda alla direttiva quadro, ai sensi della quale possiede tale qualifica l’impresa che, individualmente o congiuntamente, goda di una posizione equivalente ad una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori (art. 14, n. 2, primo comma della direttiva quadro).
12. In particolare, nel valutare se due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, le autorità nazionali di regolamentazione ottemperano alla normativa comunitaria, e tengono nella massima considerazione «gli orientamenti per l’analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere di mercato» pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 15 della direttiva quadro (art. 14, n. 2, secondo comma).
13. L’art. 15, intitolato «procedura per la definizione dei mercati», prevede un iter in cui, previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione, che viene periodicamente riesaminata, in cui elenca i mercati, individuati conformemente alle regole della concorrenza, le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi specifici (n. 1), e pubblica i detti orientamenti (n. 2). Le autorità nazionali, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale (n. 3), mentre la Commissione, previa consultazione delle autorità nazionali, definisce i mercati transnazionali (n. 4).
14. A tenore dell’art. 16 della direttiva quadro, in un momento successivo, le autorità nazionali di regolamentazione, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza, effettuano l’analisi di loro competenza (n. 1), individuando i mercati effettivamente concorrenziali (n. 2), nel qual caso non impongono né mantengono nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici (n. 3). Nel caso contrario, l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato, e agisce di conseguenza (n. 4). Nel caso dei mercati transnazionali, l’analisi è effettuata congiuntamente dalle autorità nazionali di regolamentazione, che si pronunciano di concerto in merito agli obblighi di regolamentazione (n. 5).
15. Tanto la definizione quanto l’analisi dei mercati vengono effettuate secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della direttiva quadro (artt. 15, n. 3 e 16, n. 6).
4. La transizione dalla direttiva 97/33 alle direttive del 2002
16. La direttiva accesso si preoccupa di riprendere gli obblighi sanciti dalla precedente normativa, senza escluderne l’immediato riesame (dodicesimo ‘considerando’ e art. 7, n. 1); a tal fine la Commissione indica i mercati rilevanti nella raccomandazione iniziale e nella decisione relativa ai mercati transnazionali (art. 7, n. 2). Con il medesimo obiettivo, le amministrazioni degli Stati membri si comportano analogamente sul piano nazionale (art. 7, n. 3) .
17. La direttiva quadro è ispirata ai medesimi principi e pertanto, all’art. 27, n. 1, impone agli Stati membri di mantenere gli obblighi di cui all’art. 7 della direttiva accesso, alludendo agli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti agli organismi che forniscono servizi e/o reti in forza dell’art. 4 della direttiva 97/33, fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano con riguardo a tali obblighi conformemente all’art. 16 della direttiva quadro.
B – Le materia delle telecomunicazioni nella Repubblica ceca
18. La Zákon o telekomunìkacìch (legge sulle telecomunicazioni –n. 151/2000 –), che ha disciplinato tale settore nella Repubblica ceca tra il 1° luglio 2000 ed il 30 aprile 2005, si adeguava alla direttiva 97/33, e in particolare, il suo art. 37, n. 1; al pari dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva, tale legge prevedeva un obbligo degli operatori dominanti di soddisfare le richieste di accesso ragionevoli. Qualora gli operatori interessati non pervenissero alla conclusione di un contratto, in forza dell’art. 40, n. 5, il Český telekomuikačnì uřad (Istituto ceco delle telecomunicazioni), autorità nazionale in materia, era autorizzato ad obbligarli, nel pubblico interesse.
19. Il 30 aprile 2005 entrò in vigore la Zákon o elektronických komunìkacìch (legge relativa alle comunicazioni elettroniche – n. 127/2005 –), che, secondo il giudice del rinvio, ha trasposto correttamente le direttive comunitarie adottate nel 2002.
III – Fatti all’origine della causa principale
20. La Telefónica 02 Czech Republic a.s. (già Český Telecom, a.s.) e la Czech On Line a.s, forniscono servizi di telecomunicazione sul mercato ceco; nel periodo in considerazione, la prima deteneva una quota significativa sul mercato rilevante (9).
21. Il 29 gennaio 2001 le due suddette società hanno stipulato un contratto sull’interconnessione delle loro reti fisse di telecomunicazione. Il 3 febbraio 2003, la Czech On Line chiedeva un’estensione della collaborazione a scopo della fornitura di servizi di Internet a banda larga e ad alta velocità (Asymetric Digital Subscriber Line – ADSL –), in quanto intendeva offrire tali servizi ai clienti utilizzando la propria struttura e non, come fino a quel momento, attraverso la Telefónica 02; tuttavia tale proposta non è stata accolta.
22. La Czech On Line chiedeva allora alla summenzionata autorità ceca per le telecomunicazioni di obbligare la Telefónica 02 a soddisfare la richiesta d’interconnessione nei termini sopra descritti. L’autorità competente accoglieva la detta richiesta il 30 aprile 2004 (10); tuttavia, il presidente di tale istituzione, in veste di organo d’appello, annullava la detta decisione, rinviando la questione all’organo di primo grado che, con una nuova decisione del 9 settembre 2004, confermata il 20 gennaio 2005, imponeva ad entrambe le imprese di cooperare nell’ambito dell’ADSL.
23. La Telefónica 02 ha adito l’Obvodnì Soud di Praga 3 chiedendo l’annullamento della suddetta decisione, con il motivo che la legge n. 151/2000 non aveva trasposto correttamente le direttive quadro e accesso, le quali, avendo effetto diretto, esigono che, prima di dare seguito alla richiesta della Czech On Line, venga effettuata un’analisi del mercato rilevante, per valutare il grado di concorrenza.
IV – Questioni pregiudiziali
24. Il suddetto organo giurisdizionale ha sospeso il procedimento e, con ordinanza del 24 novembre 2005, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) se l’autorità nazionale di regolamentazione in materia di telecomunicazioni fosse legittimata ad imporre, mediante decisione amministrativa intervenuta dopo il 1° maggio 2004, quindi in seguito all’adesione della Repubblica ceca alle Comunità europee, a una società di telecomunicazioni dotata di significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle comunicazioni l’obbligo di concludere un contratto per l’interconnessione della sua rete con un altro operatore.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: se l’autorità nazionale di regolamentazione fosse legittimata ad agire in tal modo solamente alle condizioni fissate dall’art. 8, n. 2, della direttiva (...) accesso, vale a dire, sulla base di una previa analisi del mercato effettuata in conformità dell’art. 16 della direttiva (...) quadro e sulla base della procedura descritta agli artt. 6 e 7 della medesima direttiva, ovvero se potesse prescindere da tale analisi, ai sensi del quindicesimo ‘considerando’, dell’art. 3, dell’art. 4, n. 1, dell’art. 5 n. 1, lett. a), e n. 4, dell’art. 10, nn. 1 e 2, della direttiva accesso.
3) Se possa influire sulla risposta alla questione sub 2) il fatto che la domanda dell’operatore concreto diretta ad ottenere una decisione di interconnessione coatta della sua rete con la rete dell’operatore dotato di un significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni sia stata notificata all’autorità nazionale e il procedimento vertente su tale domanda si sia svolto in misura determinante dinanzi ad essa prima del 1°maggio 2004, vale a dire prima dell’adesione della Repubblica ceca alle Comunità europee.
4) Poiché nel periodo rilevante – tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005 – la Repubblica ceca non ha dato attuazione in misura sufficiente alle succitate direttive, se sia possibile applicarle direttamente, e di conseguenza
4a) se tali direttive (o una di loro) siano incondizionate e sufficientemente chiare da poter essere applicate (dal giudice) al posto della legge nazionale;
4b) se, in conseguenza della trasposizione inadeguata della direttiva accesso e della direttiva quadro, l’operatore con un significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni – che, secondo il giudizio dell’autorità nazionale competente, agisce in contrasto con gli obiettivi del nuovo quadro normativo comunitario - sia legittimato a far valere il loro effetto diretto e se tali direttive (o una di loro) garantiscano la protezione dei suoi interessi, al fine di rifiutare la conclusione di un contratto in materia di interconnessione (riguardante il servizio ADSL) con altri operatori nazionali;
4c) se il detto operatore possa invocare l’effetto diretto delle direttive (o di una di esse) non debitamente trasposte quando (anche se siano soddisfatte le condizioni previste dalle direttive) la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione verte sempre sulle condizioni concrete di interconnessione delle reti degli operatori, e quindi sull’imposizione di obblighi concreti ai singoli».
V – Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
25. L’ordinanza contenente il rinvio pregiudiziale è pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia il 6 febbraio 2006. Le parti nel procedimento principale, i governi ceco e dei Paesi Bassi, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte e, con l’eccezione del governo dei Paesi Bassi, sono intervenuti per svolgere osservazioni orali all’udienza dell’11 febbraio 2007.
VI – Analisi delle questioni pregiudiziali
A – Delimitazione della discussione
26. Per risolvere la lite che oppone le due società ceche di telecomunicazioni, l’Obvodnì Soud ha bisogno di una risposta più semplice di quanto si possa ricavare dall’ingarbugliato insieme di domande formulate nell’ordinanza di rinvio. In realtà, l’unico vero viaggio, non presuppone il fatto di recarsi altrove, fino a scorgere nuovi orizzonti, ma guardare con altri occhi, vedere l’universo con gli occhi di un altro (11).
27. La questione non consiste nello stabilire se l’autorità per le telecomunicazioni della Repubblica ceca potesse legittimamente obbligare la Telefónica 02, dopo l’ingresso della Repubblica ceca nell’Unione europea, a collegare la sua rete con quella della Czech On Line (prima questione), facoltà che, come espongo di seguito, è assolutamente indiscussa.
28. La chiave del problema consiste nella procedura formale per imporre tale obbligo (seconda questione) e nello stabilire se sia o meno rilevante il fatto che le relative procedure amministrative si siano svolte prima che il detto ingresso nell’Unione europea abbia avuto luogo (terza questione).
29. Più in particolare, il giudice del rinvio vuole sapere se le autorità competenti del suo paese avrebbero dovuto predisporre un’analisi del mercato rilevante, ai sensi degli artt. 8, n. 2 e 12, della direttiva accesso, in combinato disposto con gli artt. 16, 6 e 7 della direttiva quadro. Poiché la legge nº151/2000, vigente nel periodo considerato, non si adeguava alla nornativa comunitaria approvata nel 2002, tale ipotesi presuppone l’effetto diretto delle citate direttive (quarta questione).
30. In somma, il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia se le suddette disposizioni comunitarie regolino gli eventi della causa principale.
B – La giurisidizione della Corte di giustizia
31. Siffatta impostazione della discussione rivela che la pretesa del governo ceco, di respingere a limine le questioni pregiudiziali a causa di un’asserita incompetenza della Corte di giustizia ratione temporis, è priva di fondamento.
32. Nel caso presente non si tratta, a differenza della causa Ynos (12), di statuire in ordine a situazioni che si sono verificate e concluse in uno Stato membro in epoca anteriore al suo ingresso nella Comunità, contesto nel quale la Corte di giustizia sarebbe incompetente a pronunciarsi (13), bensì di verificare l’applicabilità ratione temporis di alcune direttive, rispetto ad un’operazione avviata prima di tale adesione e terminata in epoca successiva, circostanza in merito alla quale la Corte è invece competente a pronunciarsi, nel ruolo di massimo interprete del diritto comunitario .
33. Sebbene la domanda della Czech On Line sia stata esaminata ed accolta in primo grado, in un’epoca in cui la Repubblica ceca non apparteneva ancora alla Comunità (14), tale decisione è stata successivamente annullata, dopo che il detto Stato membro aveva aderito all’Unione (15). Non spetta, quindi, alla Corte di giustizia fornire chiarimenti in merito alla decisione di annullamento e le sue implicazioni, tuttavia, per legittimare l’intervento della Corte a titolo pregiudiziale è sufficiente che i giudici nazionali, dinanzi a tale serie di circostanze, diffidino dell’applicazione del diritto comunitario alla fattispecie e interroghino la Corte sulla validità delle norme comunitarie nel tempo.
34. Di conseguenza, le questioni sottoposte alla Corte sono connesse all’ordinamento giuridico della Comunità e la Corte di giustizia è pertanto tenuta a intervenire in via interpretativa (16). Non dobbiamo dimenticare che, nell’ambito del dialogo istituito con l’art. 234 CE, spetta al giudice nazionale, che è investito della causa principale e deve assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale, sia la pertinenza delle questioni sottoposte alla Corte (17); esiste infatti una presunzione di pertinenza che si riconnette alle questioni sottoposte in via pregiudiziale, che può essere superata solo se i dubbi inerenti all’interpretazione del diritto comunitario non abbiano alcuna relazione con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o, infine, non si forniscano alla Corte di giustizia gli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione adeguata (18).
C – Prima questione pregiudiziale: un parere superfluo
35. Nonostante tutto, il governo ceco ha parzialmente ragione, in quanto l’Obvodnì Soud esprime un dubbio che non richiederebbe l’intervento della Corte di giustizia, trattandosi di stabilire se, in epoca successiva all’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea, l’autorità ceca per le telecomunicazioni potesse obbligare la Telefónica 02 a connettere la sua rete con quella della Czech On Line.
36. Il risultato non cambia, a prescindere dalla normativa esaminata: sia nel caso in cui si facesse ricorso alla direttiva 97/33, oppure alle direttive quadro e accesso, o ancora, se, per valutare la fattispecie estranea al diritto comunitario, venisse applicata la legge n. 151/2000, risulterebbe che l’autorità delle telecomunicazioni poteva comunque imporre l’obbligo descritto, poiché le succitate normative non presentano divergenze in merito a tale aspetto.
37. Di conseguenza, nessun organo del detto Stato membro dubiterebbe della risposta, giacché la legge n. 151/2000 menzionava tale possibilità (art. 40, n. 5, in combinato disposto con l’art. 37, n. 1), senza che, su tale conclusione, incida l’interpretazione del diritto comunitario, il quale, peraltro, prevede ugualmente tale possibilità, sia nella direttiva del 1997 (art. 4, n. 2), che nelle direttive approvate nel 2002 (art. 8, in combinato diposto con l’art. 12, della direttiva accesso). Con riguardo a tale aspetto, non vi sono divergenze tra il sistema nazionale e l’ordinamento europeo, pertanto appare superfluo chiamare in causa quest’ultimo.
38. Così, la prima questione posta dal giudice ceco non riguarda il diritto comunitario, motivo per cui la Corte di giustizia deve tacere su questo punto, non essendo necessario procedere all’esame «inter temporale», che la Commissione ha incluso nelle osservazioni scritte. Infatti, ai sensi dell’art. 27, n. 1, della direttiva quadro, tale ipotesi implica l’esistenza di obblighi anteriori, situazione, questa, che non corrisponde al caso pendente dinanzi all’Obvodnì Soud, in cui risulta che la decisione amministrativa controversa ha attribuito il detto obbligo ex novo.
D – Seconda e terza questione pregiudiziale
39. La questione è un’altra: avendo constatato il potere significativo della società Telefónica 02, è assodato che l’autorità ceca delle telecomunicazioni poteva imporre l’interconnessione della rete di tale società con quella della Czech On Line, ma occorre stabilire se potesse decidere in tal senso automaticamente, come le consentiva la legge nazionale, o se invece dovesse elaborare un’analisi del mercato, come prevede il diritto dell’Unione europea (questioni seconda e terza).
40. Poiché la legge n. 151/2000 non si adeguava alle direttive del 2002, l’applicabilità del diritto comunitario sposta il centro della discussione alla quarta questione, in cui si chiede se, in base al principio della prevalenza del diritto comunitario (19), tali direttive soddisfino le condizioni per avere effetto diretto e per comportare la disapplicazione della normativa interna non armonizzata.
41. Qualora quest’ultimo quesito non venisse risolto affermativamente, la soluzione delle questioni seconda e terza sarebbe ininfluente, poiché in entrambe le ipotesi l’Istituto ceco poteva attribuire il suddetto obbligo senza la ricordata analisi del mercato, dal momento che le direttive summenzionate sarebbero prive di effetto diretto.
42. Ne consegue che il presente rinvio pregiudiziale, apparentemente complesso, una volta semplificato, si riduce alla questione di stabilire se l’art. 8, n. 2, della direttiva accesso e l’art. 16, in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 della direttiva quadro soddisfino le condizioni indicate dalla giurisprudenza affinché una disposizone di tale natura possa avere immediata applicazione.
E – Quarta questione: l’effetto diretto
43. Tale qualità delle disposizioni di una direttiva, che costituisce il corollario e al contempo uno strumento del primato sul diritto nazionale (20), viene considerata una «sanzione» automatica per il mancato adempimento dei propri obblighi da parte di uno Stato membro, che non può opporre la legislazione nazionale alle disposizioni di una direttiva le quali, dal punto di vista sostanziale, appaiano incodizionate e sufficientemente precise (21).
44. Tali attributi caratterizzano gli enunciati inequivocabili di un obbligo (22) non soggetto ad alcuna condizione né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suo effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni della Comunità o degli Stati membri (23).
45. Non sembra difficile constatare che le citate disposizioni delle direttive quadro e accesso non presentano tali attributi, posto che l’analisi del mercato, cui rinvia l’art. 8, n. 2, della direttiva accesso è realizzata a norma dell’art. 16 della direttiva quadro, conformemente ai principi enunciati negli artt. 6 e 7 della medesima direttiva. In altre parole, la suddetta analisi deve attenersi agli appositi orientamenti che, in forza dell’art. 15, n. 2, della stessa direttiva quadro, sono approvati dalla Commissione con la partecipazione delle autorità nazionali responsabili della concorrenza (art. 16, n. 1), secondo procedure che l’organismo nazionale di regolamentazione deve rendere pubbliche, per garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e di consultazione (art. 6), con l’intervento della suddetta istituzione, nonché delle rispettive autorità di regolamentazione degli Stati membri (art. 7, nn. 3, 4 e 5).
46. Anche ammettendo che tali disposizioni soddisfino le condizioni necessarie per l’applicabilità diretta, quest’ultima non sarebbe comunque ammissibile nel caso in esame, poiché la giurisprudenza nega tale effetto delle direttive nelle controversie tra privati. Nelle conclusioni presentate il 6 maggio 2003 nella causa Pfeiffer (24), ho ricordato che la Corte si è sistematicamente rifiutata di riconoscere che un singolo possa far valere nei confronti di un altro singolo una direttiva alla quale lo Stato membro non abbia dato una corretta attuazione entro il termine stabilito. La Corte ha infatti dichiarato, che, ai sensi dell’art. 249 CE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di farla valere dinanzi al giudice nazionale, esiste solo nei confronti di «ogni Stato membro destinatario», cosicché, di per sé, una direttiva non può far nascere obblighi in capo ai singoli e perciò una sua disposizione non può essere opposta nei loro confronti (paragrafo 56) (25).
47. La lite all’origine di tale questione pregiudiziale è un caso esemplare di controversia «inter privatos». Tale controversia oppone due imprese in relazione all’obbligo di accettare l’interconnesione reclamata dall’altra impresa, imposto dalla direttiva accesso all’impresa dominante, sicché l’intervento degli organismi amministrativi non ha altro scopo se non quello di sostituirsi alla volontà dei due operatori concorrenti per giungere ad un accordo che essi non riescono a concludere. Tale panorama differisce da quello contemplato nella causa Wells (26), in cui è stata ammessa la possibilità di invocare l’effetto diretto di una direttiva (27) nei confronti dello Stato – a favore di una cittadina britannica, abitante nei pressi di una cava –, anche se, di riflesso ciò avrebbe inciso sui diritti di un altro privato.
48. In somma, le menzionate disposizioni della direttiva quadro e accesso sono prive di effetto diretto, motivo per cui la Telefónica 02 non può invocarle per chiedere l’annullamento della decisione dell’autorità ceca per le telecomunicazioni (28).
F – Epilogo
49. Il rinvio pregiudiziale costituisce uno strumento processuale di cui si avvalgono gli organi giurisdizionali degli Stati membri per ottenere dalla Corte di giustizia gli orientamenti adeguati all’esecuzione del diritto comunitario. Il sistema istituito con l’art. 234 CE poggia sulla differenza tra interpretazione ed applicazione di una norma, consentendo di conciliare la legittima autorità del giudice nazionale con la necessaria uniformità dell’ordinamento comunitario, come in passato ha segnalato Robert Lecourt (29), compito, questo, che presuppone una precisa ripartizione delle competenze (30).
50. Tale conformazione del rinvio pregiudiziale suggerisce che la Corte di giustizia circoscriva il suo intervento a quanto risulti strettamente necessario, limitandosi a fornire una soluzione adeguata, entro i margini delineati dall’ordinanza di rinvio (31), onde evitare pronunce inutili ai fini della controversia principale, che, altrimenti, assumerebbe un carattere astratto, avulso da qualsiasi circostanza concreta, come se si trattasse di un ricorso per il controllo giurisdizionale delle norme.
51. Dalle suesposte considerazioni emerge che le disposizioni della direttiva quadro e della direttiva accesso menzionate nell’ordinanza di rinvio non servono per dirimire la controversia a qua, per cui è inutile ricercare, al riguardo, qualsiasi interpretazione della Corte di giustizia, la quale, per fornire una soluzione utile (32) deve piuttosto chiarire al giudice del rinvio che le disposizioni considerate non hanno effetto diretto e che, di conseguenza, l’autorità ceca per le telecomunicazioni non era tenuta ad effettuare alcuna analisi previa del mercato al fine di obbligare la Telefónica 02 a connettere la sua rete ADSL con quella della Czech On Line.
VII – Conclusione
52. Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere all’Obvodnì Soud di Praga 3, dichiarando che:
«L’art. 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso), e l’art. 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 della direttiva medesima, non riuniscono i requisiti necessari perchè, dinanzi al mancato adeguamento del diritto interno, possano avere efficacia diretta, e pertanto non risultano applicabili ai fatti di cui alla causa principale. Di conseguenza, la facoltà del Český telekomuikačnì uřad (autorità ceca per le telecomunicazioni) di obbligare la Telefónica 02 Czech Republic a connettere le sue linee ADSL con quelle della Czech On Line non era subordinata allo svolgimento di una previa analisi del mercato».
1 – Lingua originale: lo spagnolo.
2 – Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, pubblicate sulla GU L 108 (a pag. 33 e 37, rispettivamente).
3 – Causa C‑339/04, decisa con sentenza 18 luglio 2006, non ancora pubblicata nella Raccolta).
4 – L’inizio di tale processo si fa risalire all’adozione della direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi delle comunicazioni (GU L 192, pag. 10), ripetutamente modificata, poi abrogata e sostituita dalla direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE (GU L 249, pag. 21).
5 – Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/387/CEE, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 1), adeguata ad un contesto concorrenziale con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/51/CE (GU L 295, pag. 23). Appartengono a tale gruppo di norme anche le direttive del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE (GU L 165, pag. 27), e 26 febbraio 1998, 98/10/CE (GU L 101, pag. 24), che estendono la detta offerta, rispettivamente, alle linee affittate, la prima, e alla telefonia vocale, la seconda.
6 – GU L 199, pag. 32.
7 – Facevano parte di tale pacchetto normativo anche la direttiva 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e la direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizi universali) (GU L 108, pagg. 21 e 51).
8 – Con il termine «interconnessione» s’intende il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai loro rispettivi servizi [artt. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 97/33 e 2 lett. b), della direttiva accesso].
9 – Nell’agosto 2002 il governo di tale paese ha privatizzato la Český Telecom, impresa dominante, nella quale lo Stato deteneva una partecipazione maggioritaria.
10 – Tale atto amministrativo è stato adottato sulla base dell’art. 40, nn. 2 e 5, della legge n. 151/2000.
11 – M. Proust, À la recherche du temps perdu III, La prisonière, Ed. Gallimard, Bibliothèque de la Plèiade, 1988, pag. 762.
12 – Sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑302/04 (Racc. pag. I‑371, punti 35‑37). In linea con tale orientamento la Corte si è pronunciata nell’ordinanza 9 febbraio 2006, causa C‑261/05, Lákep e a. (Racc. pag. I‑0000, punti 17‑21).
13 – Sentenza 15 giugno 1999, causa C‑321/97, Andersson e Wåkerås‑Andersson (Racc. pag. I‑3551).
14 – Il primo atto dell’autorità ceca per le telecomunicazioni reca la data del 30 aprile 2004, un giorno precedente all’adesione.
15 – Il 9 settembre 2004.
16 – Sentenza 12 aprile 2005, causa C‑145/03, Keller (Racc. pag. I‑2529, punto 33).
17 – Sentenze 6 luglio 1995, causa C‑62/93, BP Soupergaz (Racc. pag. I‑1883, punto 10); 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 59); 13 marzo 2001, causa C‑370/98, PreusenElectra (Racc. pag. I‑2099, punto 38); e 25 febbraio 2003, causa C‑326/00, IKA (Racc. pag. I‑1703, punto 27).
18 – Sentenza 7 settembre 1999, causa C‑355/97, Beck e Bergdorf (Racc. pag. I‑4977, punto 22).
19 – Principio enunciato con carattere generale nella sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/ENEL (Racc. pag. 1141), e, con riguardo alle direttive, nella sentenza 5 aprile 1979, causa 148/78, Ratti (Racc. pag. 1629).
20 – La sentenza Ratti ha negato che, spirato il termine stabilito per l’entrata in vigore di una direttiva, uno Stato membro possa imporre il diritto interno non armonizzato ad una persona che si è adeguata alle disposizioni comunitarie, il che significa privare di effetto le norme nazionali con esse incompatibili.
21 – Sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker (Racc. pag. 53, punti 24 e 25).
22 – Cosí si evince dal ragionamento elaborato nella sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 52), e reiterato nella sentenza 29 maggio 1997, causa C‑389/95, Klattner (Racc. pag. I‑2719, punto 33).
23 – Sentenza Klattner, cit. (punto 33), che cita la sentenza 3 aprile 1968, causa 28/67, Molkerei-Zentrale Westfalen (Racc. pag. 211), e sentenza 17 settembre 1996, cause riunite da C‑246/94 a C‑249/94, Cooperativa Agrícola Zootécnica S. Antonio e a. (Racc. pag. I‑4373).
24 – Sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a. (Racc. pag. I‑8835).
25 – Sentenze Marshall, cit. (punto 49); 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen (Racc. pag. 3969, punto 9); 14 luglio 1994, causa C‑91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I‑3325, punto 24); 7 marzo 1996, causa C‑192/94, El Corte Inglés (Racc. pag. I‑1281, punti 16 e 17), e Pfeiffer, cit. nella nota precedente (punti 108 e 109).
26 – Sentenza 7 gennaio 2004, causa C‑201/02 (Racc. pag. I‑723).
27 – Si trattava della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
28 – Appare evidente che, mancando tale attributo, non conviene in questo caso consigliare al giudice nazionale di forzare la legge n. 151/2000, al riparo del «principio dell’interpretazione conforme» [sentenza 13 novembre 1990, causa C‑106/89, Marleasing (Racc. pag. I‑4135)], al fine di istituire, per via giurisdizionale, una procedura (l’analisi del mercato) finora esclusa, poiché tale principio è soggetto a limiti, tra i quali si annovera l’opportunità di evitare l’interpretazione praeter legem. La sentenza 26 settembre 1996, causa C‑168/95, Arcaro (Racc. pag. I‑4705), ha posto in rilievo che il diritto comunitario non comporta un meccanismo che consenta al giudice nazionale di eliminare disposizioni interne in contrasto con una disposizione di una direttiva non trasposta, qualora tale disposizione non possa essere fatta valere dinanzi al giudice nazionale (punto 43). Inoltre, non si deve dimenticare che, come ho già rilevato nei precedenti paragrafi, la regolamentazione ceca e quella comunitaria (originaria e attuale) coincidono sotto l’aspetto sostanziale, autorizzando le autorità competenti ad imporre obblghi di interconnessione alle imprese dominanti, di guisa che le divergenze tra le due normative si riducono all’aspetto formale.
29 – Lecourt, R., Le juge devant le Marché commun, Ed. Institut Universitaire des Hautes Études Internationales. Ginevra, 1970, pag. 50.
30 – Lagrange, M., «L'action préjudicielle dans le droit interne des États membres et en droit communautaire», in Revue trimestrielle de droit européen, 1974, pag. 268.
31 – De Richemont, J, L'intégration du droit communautaire dans l'ordre juridique interne, Ed. Librairie du Journal des Notaires et des Avocats, Parigi, 1975, pag. 41 e segg.
32 – In proposito, è opportuno ricordare che, nell'ambito della procedura di collaborazione istituita dall'art. 234 CE, spetta alla Corte di giustizia fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia con cui è adito [sentenze 17 luglio 1997, causa C‑334/95, Krüger (Racc. pag. I‑4517, punto 22); e 28 novembre 2000, causa C‑88/99, Roquette Frères (Racc. pag. I‑10465, punto 18)], se del caso, anche riformulando la questione ad essa sottoposta [sentenze 11 luglio 2002, causa C‑62/00, Marks & Spencer (Racc. pag. I‑6325, punto 22), e 23 marzo 2006, causa C‑210/04, FCE Bank (Racc. pag. I‑2803, punto 21].
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