CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 1° marzo 2007 1(1)
Causa C‑76/06 P
Britannia Alloys & Chemicals Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intesa – Mercato del fosfato di zinco –Art. 81 CE – Ammenda – Art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Tetto massimo dell’ammenda – Fatturato pertinente – Esercizio sociale precedente – Parità di trattamento – Principio della certezza del diritto»
1. Il presente procedimento ha come oggetto il ricorso proposto dalla società Britannia Alloys & Chemicals Ltd (in prosieguo: la «Britannia» o la «ricorrente») contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2005, Britannia Alloys & Chemicals Ltd/Commissione (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (2).
2. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione della Commissione 2003/437/CE (3), che condannava la Britannia, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»), per aver partecipato ad un accordo continuato e/o ad una pratica concordata nel settore del fosfato di zinco. A sostegno di tale ricorso, la ricorrente ha fatto valere una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (4), nonché una violazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e certezza del diritto. La Britannia ha addebitato alla Commissione delle Comunità europee di aver considerato, ai fini della determinazione del tetto massimo dell’ammenda inflittale, un fatturato relativo a un esercizio sociale diverso da quello precedente l’adozione della decisione controversa.
3. Nel presente ricorso d’impugnazione, la ricorrente addebita sostanzialmente al Tribunale di aver commesso vari errori di diritto nel ritenere che la Commissione abbia potuto basarsi su tale metodo di calcolo e invita la Corte a pronunciarsi sulla questione se, così facendo, il Tribunale abbia violato, nella sentenza impugnata, violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nonché i principi della parità di trattamento e della certezza del diritto.
4. Nelle presenti conclusioni sosterrò che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel ritenere che la Commissione, ai fini della determinazione del tetto massimo dell’ammenda applicabile alla ricorrente, si sia legittimamente riferita ad un esercizio sociale diverso da quello precedente l’adozione della decisione controversa.
5. Per contro, dimostrerò che il Tribunale non ha rispettato l’obbligo di motivazione, ad esso incombente ai sensi degli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia, non essendosi pronunciato su un argomento sollevato dalla ricorrente nell’ambito del ricorso di annullamento presentato dinanzi ad esso. Conseguentemente, proporrò alla Corte di annullare la sentenza impugnata su tale punto e, poiché lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia, chiederò alla Corte di avocarla a sé e di pronunciarsi in via definitiva sul motivo di annullamento sollevato in primo grado. Sosterrò l’infondatezza di siffatto motivo e, con riferimento agli elementi già accertati dal Tribunale nella sentenza impugnata, proporrò alla Corte di respingere il ricorso di annullamento della Britannia.
I – Ambito normativo
6. L’art. 81 CE vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune».
7. In caso di violazione di tale norma, la Commissione può, secondo l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, «infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di [EUR] mille (…) ad un massimo di [EUR] un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione».
8. La Commissione, al fine di garantire la trasparenza e il carattere obiettivo delle proprie decisioni sia riguardo alle imprese sia riguardo al giudice comunitario, ha pubblicato, nel 1998, alcuni orientamenti nei quali ha indicato il metodo di calcolo per le ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (5).
9. Gli orientamenti, al punto 1, stabiliscono che per il calcolo dell’importo delle ammende l’importo di partenza è determinato in funzione dei criteri indicati in tale disposizione, vale a dire la gravità e la durata dell’infrazione.
10. Per valutare la gravità dell’infrazione occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo comma, degli orientamenti). In quest’ottica, le infrazioni vengono classificate in tre categorie: le «infrazioni poco gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è da EUR 1 000 a EUR 1 milione; le «infrazioni gravi», per le quali tale importo può oscillare tra EUR 1 milione e 20 milioni, nonché le «infrazioni molto gravi», per le quali il predetto importo supera i EUR 20 milioni (punto 1 A, secondo comma, primo-terzo trattino). Nell’ambito di ciascuna di tali categorie, ed in particolare per le categorie di infrazioni «gravi» e «molto gravi», la forcella di sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo comma). Inoltre, è necessario valutare in che misura gli autori dell’infrazione abbiano l’effettiva capacità economica di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e occorre fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma).
11. Si può inoltre tenere conto del fatto che, generalmente, le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre di conoscenze e di infrastrutture giuridico‑economiche che consentono loro di essere maggiormente consapevoli dell’illiceità del loro comportamento, nonché delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto comma).
12. La Commissione può ponderare, in certi casi, l’importo determinato nell’ambito di ciascuna delle tre categorie predette, in modo da tenere conto del peso specifico e dunque dell’impatto reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità considerevole nella dimensione delle imprese che commettono il medesimo tipo di infrazione e, conseguentemente, adattare l’importo di partenza secondo la caratteristica specifica di ciascuna impresa (punto 1 A, sesto comma).
13. Quanto al fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra «infrazioni di breve durata» (in generale per periodi inferiori a 1 anno), per le quali l’importo considerato in funzione della gravità non prevede nessuna maggiorazione, le «infrazioni di media durata» (in generale per periodi da 1 a 5 anni), per le quali la maggiorazione di tale importo può arrivare fino al 50 %, e le «infrazioni di lunga durata» (in generale per periodi superiori a 5 anni), per le quali il predetto importo può subire una maggiorazione del 10% per ciascun anno (punto 1 B, primo comma, primo-terzo trattino).
14. In seguito, gli orientamenti citano, a titolo d’esempio, un elenco di circostanze aggravanti e attenuanti che possono essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l’importo di partenza, in riferimento alla comunicazione della Commissione 18 luglio 1996, sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (6).
15. In linea generale, il punto 5, lett. a), primo comma, degli orientamenti precisa che l’ammenda calcolata secondo tale schema (importo di partenza più o meno le percentuali di maggiorazione e riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d’affari mondiale delle imprese, come previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Secondo il punto 5, lett. a), secondo comma, degli orientamenti, l’esercizio contabile al quale il fatturato mondiale si riferisce dev’essere, nella misura del possibile, quello corrispondente all’esercizio precedente l’anno della decisione oppure, qualora tali dati non siano disponibili, l’esercizio immediatamente anteriore.
16. Inoltre, il punto 5, lett. b), di detti orientamenti prevede che, dopo aver effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, secondo le circostanze, taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori dell’infrazione, le caratteristiche specifiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale particolare, adeguando di conseguenza gli importi delle ammende.
17. Ne consegue che, attenendosi al metodo previsto dagli orientamenti, il calcolo delle ammende viene effettuato secondo i due criteri indicati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, ossia gravità e durata dell’infrazione, nel rispetto della soglia massima rapportata al fatturato di ciascuna impresa, come stabilito dal medesimo articolo.
II – Fatti
18. I fatti all’origine della sentenza impugnata possono essere riassunti come segue.
19. La Britannia, società di diritto inglese, è una controllata della M. I. M. Holdings Ltd (in prosieguo: la «MIM»), società di diritto australiano. La Britannia produceva e vendeva prodotti a base di zinco, fosfato di zinco compreso. Nel marzo 1997, la Trident Alloys Ltd (in prosieguo: la «Trident»), una società autonoma costituita dalla direzione della Britannia, ha rilevato le attività di quest’ultima nel settore dello zinco per la somma di 14 359 072 sterline inglesi (GBP). La Britannia esiste ancora quale controllata della MIM, ma ha cessato di esercitare qualsiasi attività economica e dunque non ha più alcun fatturato.
20. Nel 2001 i seguenti cinque produttori europei detenevano la maggior parte del mercato mondiale del fosfato di zinco: la Dr. Hans Heubach GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Heubach), la James M. Brown Ltd (in prosieguo: la «James Brown»»), la Société nouvelle des couleurs zinciques SA (in prosieguo: la «SNCZ»), la Trident (già Britannia) e la Union Pigments AS (già Waardals AS) (in prosieguo: la «Union Pigments»).
21. Il 13 e il 14 maggio 1998 la Commissione ha proceduto, simultaneamente e senza preavviso, ad alcuni accertamenti presso gli uffici della Heubach, della SNCZ e della Trident, a norma dell’art. 14, n. 2, del regolamento n. 17.
22. In data 11 dicembre 2001, la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha inflitto alla ricorrente un’ammenda di EUR 3,37 milioni a seguito di una violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE.
23. Nella decisione controversa la Commissione afferma che tra il 24 marzo 1994 ed il 13 maggio 1998 è esistita un’intesa che ha visto riunite la Britannia (divenuta Trident a partire dal 15 marzo 1997), la Heubach, la James Brown, la SNCZ e la Union Pigments. L’intesa sarebbe stata limitata al fosfato di zinco standard. In primo luogo, i membri dell’intesa avrebbero messo in atto un accordo di ripartizione del mercato con quote di vendita per i produttori. In secondo luogo, i detti membri avrebbero fissato prezzi «minimi» o «raccomandati» a ciascuna riunione e li avrebbero in genere rispettati. In terzo luogo, sarebbe stata effettuata, in una certa misura, una spartizione della clientela.
24. Il dispositivo della decisione controversa così recita:
«Articolo 1
Britannia (...), (...) Heubach (...), James (...) Brown (...), [SNCZ], Trident (...) e [Union Pigments] hanno violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando a un accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore del fosfato di zinco.
La durata dell’infrazione è stata la seguente:
(…)
b) nel caso di Britannia (...): dal 24 marzo 1994 al 15 marzo 1997;
c) nel caso di Trident (…): dal 15 marzo 1997 al 13 maggio 1998.
(…).
Articolo 3
Per l’infrazione di cui all’articolo 1, sono irrogate le seguenti ammende:
a) Britannia (…): 3,37 milioni di EUR,
b) (…) Heubach (…): 3,78 milioni di EUR,
c) James (…) Brown (…): 940 000 EUR,
d) [SNCZ]: 1,53 milioni di EUR,
e) Trident (…): 1,98 milioni di EUR,
f) [Union Pigments]: 350 000 EUR.
(…)»
25. Ai fini del calcolo dell’importo di partenza delle ammende la Commissione, secondo il metodo indicato dagli orientamenti, ha tenuto conto di tutti gli elementi di fatto rilevanti e, in particolare, della gravità nonché della durata dell’infrazione.
26. La Commissione, nella decisione controversa, ha classificato l’infrazione come «molto grave». I produttori di fosfato di zinco avrebbero deliberatamente ideato, diretto e incoraggiato un’intesa volta a diminuire la concorrenza all’interno del settore specifico, pregiudicando gli interessi dei loro clienti e del grande pubblico. Secondo tale decisione, l’infrazione avrebbe anche interessato tutto il territorio dello Spazio economico europeo. In conclusione, e considerata l’importanza relativa della ricorrente nell’ambito del settore di specie, la Commissione ha ritenuto che l’importo di EUR 3 milioni costituisse una base di partenza appropriata per determinare l’importo dell’ammenda.
27. Con riferimento alla durata dell’infrazione, la Commissione l’ha ritenuta pari a due anni e undici mesi (dal 24 marzo 1994 al 15 marzo 1997), il che equivale a un’infrazione di media durata. La Commissione ha pertanto ritenuto legittimo applicare all’importo di partenza determinato una maggiorazione del 25%, così portando l’importo dell’ammenda a EUR 3,75 milioni (7).
28. La Commissione ha in seguito rammentato che, a norma dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, l’ammenda inflitta a ciascuna impresa non poteva in nessun caso essere superiore al 10% del fatturato mondiale delle imprese destinatarie e, nel determinare il limite superiore applicabile all’ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha «tenuto conto del suo fatturato globale relativo all’esercizio finanziario conclusosi il 30 giugno 1996, che è l’ultima cifra disponibile relativa a un intero anno di attività economica» (8). Orbene, poiché tale fatturato ammontava a EUR 55 713 550 (9), il limite superiore applicabile all’ammenda veniva fissato in EUR 5,5 milioni circa e, poiché l’importo dell’ammenda fissato dalla Commissione prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione era inferiore a tale soglia massima, siffatto limite non è stato, in virtù di ciò, ridotto.
29. Infine, la Commissione ha concesso alla Britannia una riduzione d’ammenda del 10% a norma della comunicazione sulla cooperazione (10).
30. Di conseguenza, l’ammenda definitiva da infliggere alla ricorrente è risultata pari a EUR 3,37 milioni (11).
III – Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
31. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2002, la Britannia ha proposto un ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione controversa e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda ivi inflittale.
32. Il punto 16 della sentenza impugnata così recita:
«La ricorrente deduce un unico motivo. Tale motivo si compone di tre parti, con le quali la ricorrente lamenta che, utilizzando il fatturato da essa realizzato nel corso dell’esercizio sociale conclusosi il 30 giugno 1996 ai fini del calcolo del limite massimo del 10% del fatturato, la Commissione ha violato:
– l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 ed il principio di proporzionalità;
– il principio di parità di trattamento;
– il principio di certezza del diritto».
33. Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha respinto detto ricorso.
IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
34. Con il ricorso d’impugnazione depositato il 7 febbraio 2006, la Britannia chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza nella parte in cui respinge il suo ricorso contro la decisione controversa;
– annullare l’art. 3 della decisione controversa nella parte in cui riguarda la Britannia;
– in subordine, modificare l’art. 3 della decisione controversa per quanto riguarda la ricorrente, annullando o riducendo sostanzialmente l’ammenda ivi inflittale;
– in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado affinché esso statuisca in conformità alla sentenza della Corte; e
– condannare la Commissione alle spese.
35. La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere i motivi e le conclusioni giudicati irricevibili nella comparsa di risposta;
– in subordine, respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
V – Analisi giuridica
36. Leggo che la ricorrente deduce quattro motivi relativi, in primo luogo, ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in secondo luogo, ad una violazione del principio della parità di trattamento, in terzo luogo, ad una violazione del principio della certezza del diritto e, in quarto luogo, ad una carenza di motivazione della sentenza impugnata.
37. Esaminerò di seguito i suddetti motivi.
A – Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17
38. Prima di pronunciarmi sulla fondatezza di tale motivo, desidero fare due osservazioni preliminari.
39. La prima osservazione riguarda i limiti del controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte nell’ambito di un’impugnazione.
40. Dall’art. 225, n. 1, CE e dall’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, si evince che il ricorso è limitato ai motivi di diritto.
41. Secondo una giurisprudenza costante, solo il Tribunale è dunque competente, da un lato, ad accertare i fatti e, dall’altro, a valutarli, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto. Pertanto, fatta salva l’ipotesi dello snaturamento degli elementi presentatigli, la valutazione dei fatti non costituisce un motivo di diritto da sottoporre, in quanto tale, all’esame della Corte nell’ambito di un’impugnazione (12).
42. Per contro, è pacifico che, quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (13).
43. In particolare, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 15 del regolamento n. 17, risulta da giurisprudenza costante che la Corte deve accertare se il Tribunale abbia risolto esaurientemente le questioni poste dal complesso degli argomenti invocati dal ricorrente e diretti alla revoca o alla riduzione dell’ammenda. Invece, non spetta alla Corte sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza estesa anche al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte ad imprese che hanno violato il diritto comunitario (14).
44. La seconda osservazione riguarda la portata del potere discrezionale della Commissione quando infligge un’ammenda ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 17.
45. Secondo una giurisprudenza consolidata, la Commissione beneficia di un ampio margine discrezionale quanto al metodo di calcolo delle ammende e può, in tale contesto, tener conto di diversi elementi, sempre nel rispetto dei limiti di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (15).
46. L’esercizio di tale potere discrezionale è tuttavia disciplinato dalle norme di comportamento che la Commissione si è imposta adottando alcuni orientamenti. Pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione sia obbligata, la Corte ritiene che essi debbano essere seguiti dalla Commissione pena una sanzione a titolo di violazione dei principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (16).
47. È alla luce delle suddette osservazioni che si deve accertare se il Tribunale abbia o meno valutato correttamente l’esercizio del potere discrezionale da parte della Commissione.
48. Rammento che, mediante il suddetto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 ritenendo che la Commissione fosse legittimata a fare riferimento, per il calcolo del tetto massimo dell’ammenda, a un volume d’affari di un esercizio sociale diverso da quello precedente l’adozione della decisione controversa.
49. Dalla lettura del ricorso d’impugnazione risulta chiaro che la Britannia invoca diverse argomentazioni a sostegno del suddetto motivo.
50. Prima di esaminarne la fondatezza occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione, per una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, può infliggere a un’impresa un’ammenda il cui importo va da EUR 1 000 a EUR 1 milione; tale tetto massimo può essere pari al 10% del fatturato raggiunto nell’esercizio sociale precedente dell’impresa in questione.
51. In primo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di essersi discostato dal dettato dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, oltre che dalla giurisprudenza del giudice comunitario, dichiarando che la Commissione poteva riferirsi, in casi eccezionali, ad un esercizio sociale diverso da quello precedente l’adozione della decisione impugnata. In effetti, il concetto di «esercizio sociale precedente» di cui alla suddetta disposizione riguarderebbe, secondo una giurisprudenza costante, l’ultimo esercizio finanziario completo alla data d’adozione della decisione della Commissione (17). Secondo la Britannia, il Tribunale avrebbe commesso pertanto un errore di diritto non tenendo conto del fatturato risultante dall’esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2001.
52. Analogamente alla Commissione, ritengo che tale argomento sia infondato.
53. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (18).
54. Orbene, sono del parere che nella sentenza impugnata, per interpretare l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, il Tribunale si sia legittimamente basato sugli scopi perseguiti dalla normativa comunitaria nella repressione delle infrazioni alle norme sulla concorrenza, oltre che sulla giurisprudenza del giudice comunitario.
55. Innanzi tutto, è opportuno rilevare che, al punto 37 della sentenza impugnata, il Tribunale si è riferito alla citata sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, e alla sentenza della Corte 16 novembre 2000, Sarrió/Commissione (19), per precisare che, per «esercizio sociale precedente», di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, si intende, in linea di principio, l’ultimo esercizio completo di ciascuna impresa interessata alla data d’adozione della decisione impugnata.
56. Il Tribunale ha successivamente basato la propria disamina, ai punti 35 e 36 della sentenza impugnata, sullo scopo dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, rammentando che siffatta disposizione «mira a conferire alla Commissione il potere di infliggere ammende allo scopo di consentirle di svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario» (20). Le sanzioni previste dal suddetto articolo costituiscono, lo ricordo, uno strumento fondamentale di cui dispone la Commissione per vigilare, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, sull’istituzione, all’interno della Comunità europea, di un «regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno». Tali sanzioni pecuniarie, applicate alle pratiche che richiedono una severa repressione, mostrano un duplice scopo: esse devono innanzitutto permettere di punire le imprese per l’infrazione commessa e, poi, dissuadere quelle che potrebbero essere tentate dal commetterne una di tal genere, al fine di disciplinare i comportamenti futuri nell’ottica di una maggiore efficienza economica (21).
57. Nella determinazione dell’importo delle ammende, la Commissione, che ha quindi il compito di tutelare l’ordine pubblico economico, deve assicurare che la sua azione abbia carattere dissuasivo e, a tal fine, può decidere di aumentare, in maniera generale, l’importo delle ammende inflitte alle imprese; la Commissione può inoltre modulare l’importo dell’ammenda, caso per caso, per tener conto dell’impatto voluto sull’impresa a cui viene inflitta.
58. Per garantire un sufficiente effetto dissuasivo, è necessario che l’importo non sia né irrisorio né, al contrario, eccessivo rispetto, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa coinvolta. È pertanto fondamentale, a mio avviso, che la Commissione, nell’effettuazione del calcolo, possa riferirsi ad un fatturato che rifletta la situazione finanziaria reale dell’impresa.
59. È alla luce dei suddetti obiettivi che, secondo la mia opinione, il Tribunale ha correttamente osservato, al punto 38 della sentenza impugnata, che il calcolo del tetto massimo dell’ammenda presuppone non solo che la Commissione disponga del fatturato per l’ultimo esercizio sociale che precede la data di adozione della decisione controversa, ma anche che tali dati rappresentino un esercizio completo relativo ad un’attività economica normale durante un periodo di dodici mesi.
60. Ritengo che tale lettura dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non sia errata e che, secondo me, eviti un’eccessiva rigidità normativa pregiudizievole per l’efficacia della sanzione e dell’art. 81 CE. Infatti, come vedremo, la situazione finanziaria di ogni impresa può presentare particolarità e richiedere, in taluni casi, una maggiore attenzione da parte della Commissione. A mio avviso, il metodo di calcolo del tetto massimo applicabile alla sanzione deve tener conto di tali peculiarità e ciò, in special modo, per conservare il carattere dissuasivo dell’ammenda.
61. Il Tribunale, nella sentenza impugnata, richiama, secondo me, tre tipi di situazione.
62. La prima situazione è quella di un’impresa che, nel corso dell’esercizio sociale precedente l’adozione di una decisione della Commissione, ha realizzato un volume d’affari che riflette un anno completo di attività economica normale. In questo caso, come indica il Tribunale al punto 49 della sentenza impugnata, la Commissione deve tener conto di tale fatturato per determinare il tetto massimo applicabile all’ammenda, nonostante un’eventuale diminuzione significativa, rispetto agli anni precedenti, delle risorse globali dell’impresa a causa di un difficile contesto economico, di un sinistro o di uno sciopero.
63. La seconda situazione riguarda l’ipotesi in cui il riferimento al solo esercizio sociale precedente l’adozione di una decisione della Commissione non consente a quest’ultima di valutare correttamente le risorse dell’impresa. Come indicato dal Tribunale al punto 39 della sentenza impugnata, questo potrebbe essere il caso di un’impresa che non ha predisposto o non ha comunicato i propri dati contabili prima dell’adozione della decisione oppure il caso di un’impresa che, a causa di una modifica delle pratiche contabili, produce conti che coprono solo un periodo inferiore a dodici mesi. In queste ipotesi, e secondo quanto disposto dal punto 5, lett. a), secondo comma, degli orientamenti, la Commissione è legittimata a fare riferimento all’esercizio sociale immediatamente anteriore, che copra un periodo di dodici mesi.
64. In ultimo, la terza situazione è quella di un’impresa che non presenta alcun fatturato per l’esercizio sociale precedente l’adozione di una decisione della Commissione. Una situazione simile può aversi, per esempio, a seguito di un’operazione di ristrutturazione di un’impresa che, pur continuando ad esistere giuridicamente, abbia ceduto tutte le proprie attività commerciali. Orbene, se un’impresa non ha esercitato alcuna attività economica nel corso dell’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione, il fatturato di tale periodo non consente alla Commissione di determinare l’importanza dell’impresa suddetta, in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza (22). Tale situazione può anche derivare dal comportamento fraudolento di un’impresa che decida di occultare il proprio fatturato per evitare che le venga inflitta un’ammenda a causa del proprio comportamento illecito.
65. È giocoforza constatare che, in questo tipo di situazione, riferirsi al solo esercizio sociale precedente l’adozione della decisione non permette alla Commissione di valutare correttamente le risorse dell’impresa e di garantire un carattere sufficientemente dissuasivo all’ammenda.
66. Condivido quindi pienamente l’osservazione del Tribunale espressa al punto 48 della sentenza impugnata, in virtù della quale, per fissare il tetto massimo previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione deve «disporre di un fatturato che rappresenti un esercizio completo di attività economica normale durante un periodo di dodici mesi». Tale osservazione è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte (23) ed è in accordo con gli obiettivi di repressione e dissuasione delle infrazioni alle norme sulla concorrenza.
67. Di conseguenza, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto stabilendo che la Commissione poteva fare riferimento, ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, all’ultimo esercizio completo precedente la decisione impugnata, vale a dire l’esercizio chiuso al 30 giugno 1996.
68. In secondo luogo, la Britannia rimprovera sostanzialmente al Tribunale di non aver applicato «la soglia finanziaria alternativa» stabilita nella prima parte dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
69. Da un lato, la ricorrente sostiene che, in mancanza di fatturato, la Commissione avrebbe potuto infliggerle solo un’ammenda compresa tra EUR 1 000 e 1 milione, come misura alternativa, e che tale interpretazione sarebbe conforme allo scopo del suddetto art. 15, n. 2, che mira ad evitare che le ammende siano sproporzionate rispetto all’importanza dell’impresa (24). Inoltre, mentre il limite massimo del 10% viene fissato con riferimento ad un fatturato, la prima parte dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non prevederebbe espressamente né presupporrebbe la presenza di un fatturato.
70. Dall’altro, la Britannia censura il Tribunale per aver tenuto conto dello scopo dissuasivo dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella valutazione dell’importo del limite massimo dell’ammenda stabilito dalla Commissione. Infatti, ad avviso della ricorrente, il calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda (stabilito in funzione della gravità e della durata dell’infrazione) e la determinazione della sua soglia massima perseguirebbero due distinti obiettivi. Dalla citata sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione risulterebbe infatti che la soglia massima di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 mira ad «evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato» ed ha pertanto uno «scopo distinto ed autonomo rispetto a quello dei criteri della gravità e della durata dell’infrazione» (25). Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto stabilendo, al punto 44 della sentenza impugnata, che la Commissione era legittimata a ritenere che un’ammenda di EUR 1 milione non fosse sufficiente nel caso di specie.
71. Va osservato, da un lato, che l’argomentazione della Britannia relativa alla valutazione del Tribunale in merito al carattere dissuasivo di un’ammenda di EUR 1 milione è, a mio avviso, irricevibile.
72. Infatti, analogamente alla Commissione, ritengo che l’analisi di siffatta argomentazione si basi su una valutazione di fatto che la Corte, secondo quanto esposto ai paragrafi 40 e 41 delle presenti conclusioni, non può esaminare nell’ambito di un ricorso d’impugnazione.
73. Dall’altro, ritengo che le argomentazioni a sostegno dell’applicazione di una soglia monetaria alternativa siano infondate.
74. In effetti, reputo che la determinazione del tetto massimo della sanzione non dipenda da una semplice questione di scelta tra un’ammenda massima di EUR 1 milione e una soglia fissata con riferimento al fatturato dell’impresa. È pacifico che, nel calcolo delle ammende, la Commissione debba rispettare il tetto relativo al volume d’affari di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Tuttavia, nei limiti fissati dalla suddetta disposizione, la Commissione beneficia di un ampio margine discrezionale e può tener conto, in tale contesto, come ricordato dalla Corte, di «diversi elementi» (26). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ritengo che lo scopo dissuasivo venga perseguito sia nel calcolo dell’importo di partenza dell’ammenda sia nella determinazione del tetto massimo applicabile a quest’ultima. In effetti, tale scopo è intrinseco allo stesso regolamento n. 17 (27) e prevale sul dettato dell’art. 15, n. 2, del medesimo regolamento. Alla luce delle presenti osservazioni e purché l’ammontare dell’ammenda si collochi al di sotto del tetto massimo fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, ritengo che la Commissione, nell’esercizio del suo potere discrezionale, possa tener conto dello scopo dissuasivo con riferimento al calcolo di cui si discute.
75. A mio parere, il Tribunale ha ritenuto quindi a giusto titolo che la Commissione potesse tener conto dello scopo dissuasivo di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nella valutazione del tetto massimo dell’ammenda applicabile alla ricorrente.
76. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che la seconda argomentazione della ricorrente debba essere dichiarata parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
77. Propongo pertanto alla Corte di dichiarare il primo motivo parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
B – Sul secondo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento
78. Dalla lettura del ricorso d’impugnazione, mi rendo conto che la ricorrente solleva tre argomenti a sostegno del suddetto motivo.
79. Prima di esaminarne la fondatezza, va rammentato che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto, che la Commissione è obbligata ad osservare nel contesto di un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 81 CE.
80. Secondo una giurisprudenza costante, alla quale il Tribunale si è correttamente riferito al punto 60 della sentenza impugnata, siffatto principio osta a che situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (28).
81. In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento nel ritenere che la Commissione potesse trattarla in maniera diversa rispetto alle imprese SNCZ e Union Pigments, anch’esse partecipanti all’intesa.
82. Ritengo infondato questo argomento.
83. In effetti, dalla sentenza impugnata si evince con chiarezza che tali imprese esercitavano ancora un’attività commerciale nel settore del fosfato di zinco quando la Commissione ha adottato la decisione impugnata, contrariamente al caso della ricorrente, e che il loro volume d’affari relativo all’esercizio sociale precedente l’adozione di tale decisione consentiva quindi alla Commissione di esaminare le risorse finanziarie di siffatte imprese e, dunque, di determinarne l’importanza economica, il che non era il caso della Britannia.
84. I suddetti elementi sono sufficienti per osservare che la ricorrente si trovava effettivamente in una situazione diversa da quella della SNCZ e della Union Pigments.
85. Alla luce delle presenti osservazioni, il Tribunale, a mio avviso, ha ritenuto quindi a giusto titolo che la Commissione potesse trattare la ricorrente in maniera differente rispetto alle altre imprese.
86. Inoltre, desidero segnalare che il giudice comunitario ha affermato che, con riferimento al calcolo delle ammende inflitte ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, un determinato trattamento differenziato tra imprese interessate da una decisione della Commissione è inerente all’applicazione del metodo previsto dagli orientamenti (29) che, effettivamente, per garantire l’efficacia delle norme comunitarie sulla concorrenza, permettono alla Commissione di individualizzare la sanzione in funzione dei comportamenti e delle caratteristiche tipiche delle imprese.
87. Conseguentemente, ritengo che il suddetto argomento possa essere respinto.
88. In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento nel ritenere che la Commissione potesse trattarla in maniera diversa rispetto alle imprese Anic SpA, DSM e UCAR International Inc. coinvolte nelle decisioni precedenti della Commissione (30). A giudizio della ricorrente, il Tribunale avrebbe infatti erroneamente dichiarato, al punto 61 della sentenza impugnata, che la sua situazione non era analoga a quella delle suddette imprese.
89. La ricorrente aggiunge che la Commissione, per calcolare il tetto massimo dell’ammenda, avrebbe sempre utilizzato l’esercizio sociale precedente, indipendentemente dal fatto di sapere se le attività che rientravano nell’intesa fossero state trasferite e se il fatturato realizzato nel corso di tale esercizio fosse diminuito rispetto a quello ottenuto prima del trasferimento di siffatte attività. Inoltre, nella decisione «elettrodi di grafite», la Commissione avrebbe fissato l’importo massimo dell’ammenda applicabile sulla base del volume d’affari conseguito dalla UCAR International Inc. nel corso dell’esercizio sociale precedente, vale a dire EUR 841 milioni, per quanto il suddetto volume d’affari fosse stato di gran lunga inferiore a quello realizzato nell’ultimo anno dell’infrazione commessa, pari a EUR 1 022 milioni.
90. La Commissione ritiene irricevibile il suddetto argomento in quanto derivante da una mera valutazione di elementi di fatto, che non può essere nuovamente esaminata dalla Corte nell’ambito di un ricorso d’impugnazione (31).
91. Non condivido la predetta considerazione. Pur essendo il Tribunale il solo giudice competente ad accertare e valutare i fatti, la Corte, secondo una giurisprudenza costante, è competente ad effettuare un controllo sulla qualifica della loro natura giuridica e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha fatto derivare (32).
92. Con la suddetta argomentazione, la Britannia chiede alla Corte di controllare le conseguenze di diritto che il Tribunale ha potuto trarre dai fatti accertati nelle decisioni indicate dalla ricorrente con riferimento all’analogia di situazioni tra imprese e all’osservanza del principio della parità di trattamento.
93. Poiché la ricorrente non lamenta alcuno snaturamento dei fatti riscontrati dal Tribunale, spetta dunque alla Corte valutare se quest’ultimo abbia potuto stabilire a giusto titolo che la situazione della Britannia non fosse analoga a quella delle imprese Anic SpA e DSM e che, di conseguenza, la Britannia non potesse pretendere di essere trattata allo stesso modo, in virtù del principio della parità di trattamento.
94. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, propongo quindi alla Corte di dichiarare ricevibile il suddetto argomento.
95. Come già osservato, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 61 della sentenza impugnata, che la sua situazione non era analoga a quella delle suddette imprese.
96. È sufficiente leggere il summenzionato punto 61 per capire che il suddetto argomento è infondato. Siffatto punto 61 così recita:
«Il primo argomento della ricorrente, relativo al fatto che la Commissione si sarebbe discostata dalla propria prassi antecedente, è infondato. Infatti, la ricorrente non si trova in una situazione analoga a quella delle imprese [oggetto delle decisioni “polipropilene” e “PVC”], in quanto essa non ha realizzato alcun fatturato nel corso dell’esercizio sociale precedente la decisione impugnata. Pertanto, essa non può pretendere di essere trattata allo stesso modo delle imprese oggetto di precedenti procedimenti».
97. La motivazione del Tribunale permette di capire le ragioni che hanno portato a respingere l’argomento dedotto dalla ricorrente (33). Come da esso sottolineato, quest’ultima non disponeva di un fatturato per l’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione impugnata e ciò rappresenta un elemento determinante che, a mio avviso, permetteva al Tribunale di ritenere che la ricorrente si trovasse in una situazione ben diversa da quella delle imprese Anic SpA e DSM. In virtù di ciò ritengo che il Tribunale abbia giustamente dichiarato che la Commissione poteva trattare la Britannia in maniera diversa rispetto alle suddette imprese.
98. Ad ogni modo, ritengo di poter osservare che gli eventuali insegnamenti che potrebbero derivare dalle decisioni «polipropilene», «PVC» ed «elettrodi di grafite» non siano richiamabili nell’ambito della presente controversia, e ciò per due ragioni.
99. Da un lato, secondo una giurisprudenza costante che la Corte ha richiamato nella sua citata sentenza JCB Service/Commissione, «la precedente prassi decisionale della Commissione non funge da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e (…) decisioni relative ad altri casi hanno un carattere indicativo dell’esistenza di discriminazioni» (34). Infatti, come precisa la Corte, i principi derivanti da siffatta prassi «possono avere un carattere meramente indicativo, considerata l’assenza di identità tra gli elementi di fatto caratterizzanti tali casi, quali i mercati, i prodotti, i paesi, le imprese e i periodi interessati» (35). Inoltre, è opportuno segnalare che le decisioni «polipropilene» e «PVC», alle quali si riferisce la ricorrente, sono state adottate quando gli orientamenti non erano ancora stati pubblicati.
100. Dall’altro, la Corte ha reiteratamente dichiarato che il fatto che la Commissione abbia in passato applicato ammende di un determinato livello a tipologie diverse di violazioni non può privarla della possibilità di innalzare tale livello entro i limiti fissati dal regolamento n. 17, ove ciò sia necessario per garantire l’efficacia delle norme comunitarie in materia di concorrenza (36). In virtù di tale osservazione, ritengo che un’impresa coinvolta in un procedimento amministrativo instaurato a norma dell’art. 81 CE non possa riporre un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione la tratti in maniera identica rispetto ad un’impresa che si trovi nella medesima situazione.
101. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere tale argomento.
102. In terzo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver stabilito, al punto 63 della sentenza impugnata, che vi sarebbe stata una discriminazione ingiustificata, in favore della ricorrente e in rapporto alla Trident, se la Commissione non avesse fatto riferimento al fatturato realizzato nel corso di un esercizio sociale anteriore.
103. Siffatto argomento è manifestamente ininfluente.
104. Infatti, per respingere la seconda parte del motivo, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento, la sentenza impugnata si basa esclusivamente sul fatto che la ricorrente si trova in una situazione diversa da quella delle imprese coinvolte nell’intesa, vale a dire la Union Pigments e la SNCZ, nonché da quella delle imprese che hanno dato motivo di avviare un procedimento anteriore della Commissione, ossia la Anic SpA e la DSM.
105. Di conseguenza, ritengo che l’osservazione del Tribunale di cui al punto 63 della sentenza impugnata sia ininfluente al riguardo.
106. A mio avviso, essendo tale motivazione ultronea, le censure che la ricorrente muove in merito a siffatta osservazione non possono comportare l’annullamento della pronuncia e sono, quindi, inoperanti (37).
107. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di respingere integralmente il secondo motivo.
C – Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto
108. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto dichiarando che la Commissione non ha commesso alcun errore di diritto nel riferirsi ad un esercizio sociale diverso da quello precedente la decisione controversa per fissare il limite massimo del 10% del fatturato.
109. La Britannia ricorda che tale principio è consacrato all’art. 7, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, siglata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»). La ricorrente sostiene che il suddetto principio è ugualmente riconosciuto dall’art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dall’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (38).
110. La Britannia sottolinea che il sistema di ammende stabilito dal regolamento n. 17 avrebbe un «carattere penale» (39) al quale andrebbe applicato l’art. 7, n. 1, della CEDU e, in tal senso, vi sarebbe un principio generale del diritto che ordinerebbe di non interpretare le norme di carattere penale in modo estensivo a discapito dell’imputato (40).
111. Inoltre, il Tribunale avrebbe stabilito che «le sanzioni inflitte ad un’impresa per un’infrazione alle regole di concorrenza corrispond[ono] a quelle che erano stabilite al momento in cui l’infrazione è stata commessa» (41), oltre a ritenere che «la Commissione non ha il potere di modificare il regolamento n. 17 o di scostarsene, neanche mediante norme di carattere generale che essa impone a se stessa» (42).
112. Per altro, la Corte avrebbe ritenuto che il principio della certezza del diritto s’impone con un rigore particolare quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (43).
113. Conseguentemente, la ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe potuto superare i limiti di cui all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e che, a suo avviso, sulla base del chiaro dettato di tale disposizione, non sarebbe stato prevedibile che la Commissione potesse riferirsi ad un esercizio sociale diverso dal precedente. Il principio della certezza del diritto avrebbe imposto, al contrario, alla Commissione di infliggere alla ricorrente un’ammenda da EUR 1 000 a EUR 1 milione, come previsto nella prima parte della suddetta disposizione.
114. Secondo la Britannia, il Tribunale avrebbe creato una situazione in cui sarebbe impossibile per le imprese determinare l’anno di riferimento rilevante ai fini del calcolo del tetto massimo applicabile e, pertanto, definire un limite massimo chiaro e preciso dell’ammenda che potrebbe esser loro inflitta (44).
115. Infatti, la ricorrente sottolinea che la valutazione relativa all’esistenza di un’«attività economica normale» dell’impresa è soggettiva e che vi è una grande incertezza in merito alle situazioni che rientrano nell’ambito delle «circostanze eccezionali». Orbene, la ricorrente sostiene che la Commissione non sarebbe autorizzata a scegliere arbitrariamente l’anno di riferimento in funzione di siffatti criteri.
116. La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto poiché si limita a riformulare gli argomenti già esposti dalla Britannia nel primo motivo.
117. In ogni caso, la Commissione rileva che l’interpretazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 era perfettamente prevedibile, poiché il tetto massimo stabilito da tale disposizione si applica al fatturato dell’esercizio sociale precedente e la ricorrente non disponeva di tale fatturato. La Commissione sottolinea che per principio di prevedibilità delle ammende si intende che le imprese debbono essere in grado di valutare le conseguenze delle loro azioni prima di porle in essere. La Commissione fa notare che, nel caso di specie, il fatturato della Britannia alla data in cui ha deciso di commettere l’infrazione non era molto diverso da quello utilizzato per calcolare l’importo massimo dell’ammenda (EUR 55,7 milioni per l’esercizio chiuso al 30 giugno 1996). La ricorrente, secondo l’opinione della Commissione, avrebbe potuto dunque stimare, al momento dell’infrazione, l’importo dell’ammenda che avrebbe dovuto pagare se l’intesa fosse stata scoperta e punita. Inoltre, la Commissione rileva che la situazione specifica della Britannia, ossia un’esistenza giuridica continua a fronte di un fatturato pari a zero, portava alla luce un problema particolare che quest’ultima non poteva ignorare. Tuttavia, la ricorrente avrebbe evitato di sollevare questo punto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti inviatale.
118. Ritengo che siffatto motivo sia infondato.
119. Effettivamente, mi sembra che gli argomenti invocati dalla Britannia siano una ripetizione di quelli già esposti a sostegno del primo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e, poiché li ho considerati infondati, ritengo che anche gli argomenti dedotti a sostegno di questo terzo motivo lo siano.
120. Analizzerò tuttavia, ad abundantiam, tali argomenti per l’ipotesi in cui la Corte non condivida tale mia opinione.
121. La Britannia ritiene, sostanzialmente, che il metodo di calcolo osservato dalla Commissione nell’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non fosse prevedibile all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa.
122. Prima di esaminare la fondatezza del suddetto argomento, desidero rammentare gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto.
123. Tale principio è un corollario del principio di legalità e costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario. Come rilevato dal Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata, siffatto principio «esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario» (45). Da una giurisprudenza costante si evince che «tale imperativo di certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie» (46).
124. Come ha indicato la ricorrente, il predetto principio è ben radicato nell’art. 7, n. 1, della CEDU, oltre che nell’art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che, desidero ricordarlo, non ha alcuna forza giuridica vincolante (47).
125. L’art. 7, n. 1, della CEDU, che riproduce i termini dell’art. 11, n. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, così recita:
«Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso».
126. Sottolineo che il giudice comunitario non è competente a valutare la legittimità del metodo di calcolo considerato dalla Commissione con riferimento all’art. 7, n. 1, della CEDU, poiché le disposizioni in quest’ultima contenute non fanno parte, in quanto tali, del diritto comunitario (48).
127. Tuttavia, la Corte ha reiteratamente dichiarato che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui essa deve garantire l’osservanza (49). Nell’ambito di tale compito, la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (50). La Corte ha ritenuto che la CEDU riveste, a questo proposito, un particolare significato (51).
128. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e del giudice comunitario, una norma che infligge una pena – vale a dire una norma penale ovvero una misura amministrativa che imponga una sanzione amministrativa – deve possedere determinate caratteristiche.
129. Innanzitutto, ogni norma di diritto, in particolare quella che impone o permette di imporre sanzioni, deve avere un fondamento giuridico chiaro ed inequivocabile (52).
130. Poi, tale norma deve essere chiara e precisa (53).
131. Il giudice comunitario ritiene, infatti, che le persone interessate dalla normativa di cui si discute debbano essere in grado di conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi che ne derivano, affinché possano regolarsi di conseguenza (54). Secondo la Corte, tale principio si applica non solo alle norme che stabiliscono gli elementi costitutivi di un’infrazione, ma altresì a quelle che definiscono le conseguenze derivanti da un’infrazione alle norme giuridiche (55). La legge deve quindi definire chiaramente le infrazioni e le pene che le reprimono.
132. Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, la chiarezza della legge dev’essere valutata sia con riferimento al dettato della disposizione rilevante, sia con riferimento alle interpretazioni di una giurisprudenza esistente e pubblicata (56).
133. Infine, siffatta normativa dev’essere consultabile e prevedibile (57).
134. La Corte europea dei diritti dell’uomo ritiene che la persona interessata debba essere in grado di prevedere, entro una ragionevole misura date le circostanze del caso di specie, le conseguenze che possono risultare da un determinato atto (58).
135. La prevedibilità della legge non osta a che la persona interessata sia indotta a fare ricorso a pareri di specialisti per valutare tali conseguenze(59), né osta a che la legge attribuisca un potere discrezionale all’autorità amministrativa. In quest’ultimo caso, il criterio della prevedibilità richiede che la portata e le modalità di esercizio di siffatto potere siano definite con precisione, tenuto conto dello scopo legittimo in gioco, per fornire all’individuo una protezione adeguata contro decisioni arbitrarie (60).
136. Inoltre, l’art. 7, n. 1, della CEDU non esige che i termini della norma di cui trattasi siano precisi al punto da rendere le possibili conseguenze di una loro infrazione prevedibili con assoluta certezza (61). Secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, si deve evitare un’eccessiva rigidità normativa per consentire all’amministrazione di adattarsi alle diverse situazioni e anche per permettere di adeguare al singolo individuo la pena applicabile. Benché il principio di legalità esiga una qualificazione rigorosa e obiettiva dell’atto, il principio di individualizzazione delle pene impone infatti che la scelta della sanzione da applicare debba variare in funzione delle circostanze di fatto tipiche di ciascuna persona.
137. Questi elementi, vale a dire la chiarezza delle norme di legge, la prevedibilità delle sanzioni e l’individualizzazione di queste ultime costituiscono altrettante garanzie necessarie per assicurare l’efficacia della politica del legislatore comunitario.
138. Dopo aver richiamato i suddetti elementi, è opportuno verificare se il metodo di calcolo considerato dalla Commissione nella causa in oggetto fosse ragionevolmente prevedibile.
139. Il Tribunale, a questo proposito, al punto 73 della sentenza impugnata, ha ritenuto che la ricorrente fosse perfettamente in grado di prevedere che le sarebbe stata inflitta un’ammenda, giacché l’infrazione commessa contro le norme comunitarie sulla concorrenza era evidente. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che era altresì prevedibile che tale ammenda sarebbe stata determinata in funzione non solo della gravità e della durata dell’infrazione, ma anche delle circostanze proprie dell’impresa interessata.
140. Condivido pienamente tale analisi per i motivi esposti qui di seguito.
141. In primo luogo, benché l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 lasci alla Commissione un ampio potere discrezionale, mi sembra chiaro che esso ne limiti nondimeno l’esercizio, stabilendo criteri oggettivi ai quali la Commissione deve attenersi. Secondo quanto recita il suddetto articolo, l’ammenda applicabile è soggetta ad un limite massimo calcolabile e assoluto, calcolato in rapporto a ciascuna impresa e per ciascuna ipotesi di infrazione, di talché l’importo massimo dell’ammenda che può essere inflitta a un’impresa è, a mio parere, determinabile anticipatamente.
142. In secondo luogo, l’esercizio di tale potere discrezionale è disciplinato dal codice di condotta che la Commissione si è imposta adottando gli orientamenti. Pur non potendo essere qualificati come norme giuridiche alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, il giudice comunitario ha ritenuto che essi contengano nondimeno una regola di condotta alla cui osservanza la Commissione è tenuta, pena una sanzione per violazione dei principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (62).
143. Come deciso dalla Corte nella citata sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, gli orientamenti garantiscono la certezza del diritto alle imprese interessate, consentendo loro di conoscere le metodologie di calcolo utilizzate dalla Commissione all’atto dell’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (63). Nonostante il fatto che tale istituzione sia stata criticata per tanti anni per la scarsa chiarezza dimostrata in merito al calcolo delle ammende, la pubblicazione degli orientamenti ha aumentato la trasparenza delle sue decisioni (64).
144. In terzo luogo, è opportuno rammentare che, ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 17 del regolamento n. 17, la Corte e il Tribunale statuiscono con competenza estesa anche al merito sui ricorsi contro le decisioni della Commissione che stabiliscono un’ammenda, potendo non solo annullare le decisioni, bensì parimenti eliminare, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta. Pertanto, la prassi amministrativa della Commissione è soggetta al controllo totale del giudice comunitario e, a tal riguardo, siffatto controllo, grazie ad una giurisprudenza costante e pubblicata, ha permesso di chiarire i criteri e i metodi di calcolo che la Commissione deve applicare nella determinazione dell’importo delle ammende. Il giudice comunitario ha quindi precisato, in una giurisprudenza consolidata, alla quale si riferisce per altro la ricorrente, che il concetto di «esercizio sociale precedente» riguarda, in linea di principio, l’ultimo esercizio completo di ciascuna impresa interessata alla data d’adozione della decisione impugnata.
145. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Britannia, non ritengo, quindi, che la Commissione disponga di un potere discrezionale illimitato che le permetta di scegliere «arbitrariamente» l’esercizio sociale su cui basare il calcolo del tetto massimo dell’ammenda (65).
146. Alla luce degli elementi appena richiamati, mi sembra che la ricorrente fosse ragionevolmente in grado di prevedere il metodo di calcolo considerato dalla Commissione, potendo ricorrere, all’occorrenza, ad un parere legale.
147. Ad ogni modo, desidero aggiungere che, a mio giudizio, gli obiettivi di repressione e dissuasione perseguiti dal legislatore comunitario giustificano il fatto di evitare che le imprese siano in grado di conoscere in anticipo e con precisione l’importo dell’ammenda che sarebbe loro inflitta, e ciò per due motivi.
148. Da un lato, ritengo importante che le imprese non siano in grado di valutare i benefici che godrebbero a motivo della loro partecipazione ad un’infrazione tenendo conto dell’importo della sanzione.
149. Dall’altro, ritengo che sia opportuno evitare situazioni in cui le imprese possano avere la tentazione di stornare i loro capitali considerando che, con un fatturato pari a zero, verrebbe loro inflitta un’ammenda inferiore o nulla.
150. Nella presente controversia, come ha correttamente sostenuto il Tribunale al punto 73 della sentenza impugnata, il principio della certezza del diritto non poteva dare alla ricorrente la garanzia che la cessazione delle sue attività commerciali le avrebbe consentito di sfuggire ad un’ammenda.
151. Alla luce di tali elementi, reputo pertanto che il fatto che la Britannia non fosse in grado di conoscere in anticipo e con «certezza assoluta» l’anno di riferimento rilevante ai fini del calcolo del tetto massimo applicabile e, quindi, l’ammenda massima che avrebbe potuto esserle inflitta, non costituisce una violazione del principio della certezza del diritto.
152. Pertanto, propongo alla Corte di respingere il terzo motivo.
D – Sul quarto motivo, relativo ad una carenza di motivazione della sentenza impugnata
153. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non ha risposto al proprio argomento relativo ad una disparità di trattamento rispetto alla Karageorgis, una delle imprese interessate dalla decisione della Commissione 1999/271/CE (66); argomento che avrebbe espressamente sollevato dinanzi il Tribunale e che quest’ultimo avrebbe per altro individuato al punto 55 della sentenza impugnata.
154. La Britannia fa notare che, nella decisione «traghetti greci», la Karageorgis si era ritirata dal mercato prima dell’adozione della decisione da parte della Commissione e, poiché il fatturato di quest’impresa greca relativo all’esercizio sociale precedente non era disponibile, la Commissione aveva applicato la prima parte dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 per infliggerle un’ammenda di EUR 1 milione. Secondo la ricorrente, la propria situazione relativa al caso di specie è assai simile a quella della suddetta impresa e, di conseguenza, ritiene che non la si debba porre in una posizione meno favorevole rispetto alla Karageorgis e, comunque, di dover beneficiare di un trattamento identico.
155. Il motivo sollevato dalla Britannia deriva dall’obbligo formale di motivazione e mira a far sanzionare una carenza di motivazione della sentenza impugnata. Siffatto motivo è ricevibile poiché, secondo una giurisprudenza costante, la questione se il Tribunale abbia risposto ai motivi dedotti dalle parti e abbia motivato sufficientemente la propria sentenza costituisce una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (67).
156. Ricordo, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in virtù dell’art. 53 del suddetto Statuto, «le sentenze sono motivate».
157. Secondo la Corte, la motivazione di una sentenza deve far risultare in maniera chiara e inequivocabile il ragionamento del Tribunale, per consentire agli interessati di verificare le giustificazioni della decisione presa e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale (68). Trattandosi di un ricorso fondato sull’art. 230 CE, l’obbligo di motivazione richiede ovviamente che il Tribunale esamini i motivi di annullamento invocati dalla ricorrente ed esponga le ragioni che conducono al rigetto del motivo ovvero all’annullamento dell’atto impugnato. In particolare, nell’applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 15 del regolamento n. 17, la Corte dichiara di essere competente a verificare che il Tribunale abbia adeguatamente risposto a tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente e volti a eliminare o ridurre l’ammenda (69).
158. La Corte, nella sentenza 6 marzo 2001, Connolly/Commissione (70), ha tuttavia posto alcuni limiti all’obbligo di rispondere ai motivi dedotti dalle parti, affermando che la motivazione di una sentenza dev’essere valutata con riferimento alle circostanze del caso di specie (71) e che non si può pretendere che il Tribunale risponda «in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se tali argomenti non [hanno] un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non [sono] fondati su elementi di prova circostanziati» (72).
159. Dopo aver richiamato tali elementi, è opportuno verificare se il Tribunale abbia o meno risposto all’argomento sollevato dalla ricorrente, di cui si discute, e, all’occorrenza, se questi fosse tenuto a rispondervi.
160. In primo grado, la ricorrente ha sostenuto che la Commissione aveva violato il principio della parità di trattamento, trattandola in maniera diversa rispetto alle imprese interessate dalle decisioni «polipropilene» e «PVC», da un lato, e rispetto all’impresa Karageorgis coinvolta nella decisione «traghetti greci», dall’altro. Inoltre, la Britannia ha addebitato alla Commissione di averla trattata in maniera diversa rispetto alle imprese SNCZ e Union Pigments, che avevano anch’esse preso parte all’intesa.
161. Il Tribunale ha considerato gli argomenti sollevati dalla ricorrente ai punti 54-56 della sentenza impugnata. Orbene, mentre il punto 54 della suddetta sentenza riassume quelli ricavati dalle decisioni «polipropilene» e «PVC», il punto 55 spiega il ragionamento della ricorrente relativo ad un’analisi della decisione «traghetti greci», mentre il punto 56 riassume gli argomenti della Britannia relativi al trattamento riservato dalla Commissione alle imprese SNCZ e Union Pigments.
162. Il Tribunale ha respinto tali argomenti per le seguenti ragioni:
«61 Il primo argomento della ricorrente, relativo al fatto che la Commissione si sarebbe discostata dalla propria prassi antecedente, è infondato. Infatti, la ricorrente non si trova in una situazione analoga a quella delle imprese oggetto dei procedimenti citati (…) al punto 54 [della sentenza impugnata], in quanto essa non ha realizzato alcun fatturato nel corso dell’esercizio sociale precedente la decisione impugnata. Pertanto, essa non può pretendere di essere trattata allo stesso modo delle imprese oggetto di precedenti procedimenti.
62 Anche il secondo argomento della ricorrente, relativo ad una presunta discriminazione tra essa, da un lato, e la SNCZ e la Union Pigments, dall’altro, deve essere respinto. (…) Posto che un fatturato pari a zero fornisce un’immagine falsata dell’importanza della ricorrente, la Commissione era legittimata a fare ricorso ad un esercizio anteriore e, di conseguenza, a trattare la ricorrente in modo diverso dalla SNCZ e dalla Union Pigments.
(…)
64 Occorre pertanto respingere la seconda parte dell’unico motivo».
163. La semplice lettura è sufficiente per osservare che il Tribunale non ha risposto all’argomento della ricorrente relativo ad una pretesa violazione del principio della parità di trattamento con riferimento alla situazione dell’impresa Karageorgis, sebbene tale argomento sia stato espressamente sollevato dalla Britannia ai punti 3.3.3-3.3.6 del suo ricorso proposto in primo grado e il Tribunale l’abbia preso in considerazione, in quanto tale, al punto 55 della sentenza impugnata.
164. È vero che la Corte ha stabilito che il Tribunale non è tenuto a rispondere ad argomenti che non abbiano un «carattere sufficientemente chiaro e preciso» (73).
165. Tuttavia, ritengo che nel caso di specie l’argomento dedotto presentasse tali caratteristiche e permettesse quindi al Tribunale di prendere posizione.
166. La Britannia, infatti, nel ricorso presentato in primo grado, ha esposto con chiarezza le ragioni per cui riteneva la sua situazione analoga a quella dell’impresa Karageorgis, interessata dalla decisione «traghetti greci» (74) e, inoltre, a sostegno di tale argomentazione, ha individuato in modo preciso i punti della motivazione della suddetta decisione nei quali la Commissione esponeva il metodo di calcolo previsto per la determinazione del tetto massimo dell’ammenda applicabile all’impresa Karageorgis (75).
167. Di conseguenza, reputo che il Tribunale, non fornendo risposta all’argomento sollevato dalla ricorrente, non abbia rispettato l’obbligo di motivazione a cui è soggetto ai sensi degli artt. 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia.
168. In virtù di ciò, propongo pertanto alla Corte di dichiarare questo motivo fondato e di annullare la sentenza impugnata.
VI – Avocazione della controversia
169. L’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia prevede che, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
170. Nella fattispecie, ritengo la causa matura per la decisione relativamente al punto in merito al quale ho proposto l’annullamento (76). Propongo, pertanto, alla Corte di avocarla a sé e di giudicare in via definitiva sul motivo invocato in primo grado dalla Britannia.
VII – Sul ricorso in primo grado
171. La Britannia chiede l’annullamento della decisione controversa e invoca più motivi, di cui uno riguarda la violazione del principio della parità di trattamento.
172. Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha rispettato il suddetto principio riservandole un trattamento diverso da quello dell’impresa Karageorgis, destinataria della decisione «traghetti greci».
173. La Britannia afferma che la sua situazione era in effetti analoga a quella della suddetta impresa, poiché entrambe si erano ritirate dal mercato qualche anno prima dell’adozione della decisione della Commissione. Tuttavia, nella decisione «traghetti greci», la Commissione, dopo aver osservato di non disporre di alcuna informazione sul fatturato dell’impresa Karageorgis per l’esercizio sociale precedente l’adozione della decisione, ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4056/86 (77), aveva inflitto alla suddetta impresa un’ammenda di ECU 1 milione (78).
174. Nel calcolo del tetto massimo dell’ammenda applicabile alla ricorrente, la Commissione, con riferimento ad un esercizio sociale diverso da quello precedente l’adozione della decisione impugnata, si sarebbe quindi discostata dalla propria prassi precedente violando, nella presente controversia, il principio della parità di trattamento.
175. Ritengo che tale motivo sia infondato.
176. Infatti, a mio avviso, gli insegnamenti ricavabili dalla decisione «traghetti greci» non possono essere richiamati nell’ambito della presente controversia, e ciò per i motivi già esposti ai paragrafi 99 e 100 delle presenti conclusioni.
177. Per quanto la situazione dell’impresa Karageorgis sia simile a quella della Britannia (79), secondo una giurisprudenza costante, la prassi anteriore della Commissione in materia di decisioni non può fungere da ambito normativo per le ammende in materia di concorrenza e, infatti, la Corte ha reiteratamente dichiarato che le decisioni concernenti altri casi hanno carattere meramente indicativo quanto all’esistenza di discriminazioni, poiché gli elementi di fatto caratterizzanti tali casi, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi interessati, non sono identici. Orbene, questa è l’ipotesi del caso indicato dalla ricorrente.
178. La Corte, inoltre, ha parimenti dichiarato che la Commissione non è vincolata al livello delle ammende inflitte in passato a tipologie diverse di infrazioni e che può innalzare tale livello entro i limiti fissati dal regolamento n. 17 ove ciò sia necessario per garantire l’efficacia delle norme comunitarie sulla concorrenza (80). A tal riguardo, la Corte ha precisato che le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre quindi un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione non superi il livello delle ammende praticato anteriormente né in un metodo di calcolo di queste ultime (81). Secondo la Corte, tali imprese devono pertanto «tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la Commissione decida di aumentare il livello delle ammende rispetto a quello praticato nel passato» (82).
179. Alla luce di quanto espresso, ritengo che un’impresa come la Britannia, coinvolta in un procedimento amministrativo avviato a norma dell’art. 81 CE, non possa riporre un legittimo affidamento sul fatto che la Commissione la tratti in maniera identica rispetto all’impresa Karageorgis, destinataria di una decisione anteriore.
180. Tenuto conto dei suddetti elementi, ritengo che la Commissione non abbia violato il principio della parità di trattamento.
181. Pertanto, propongo alla Corte di respingere tale motivo di annullamento.
VIII – Sulle spese
182. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché, nel caso di specie, la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata, a mio parere, alle spese del presente procedimento di impugnazione.
183. Inoltre, l’art. 122 del regolamento di procedura stabilisce che, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Nel caso di specie, la disamina dell’addebito sostenuto dalla ricorrente in primo grado, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento quanto al trattamento riservato all’impresa Karageorgis (destinataria della decisione «traghetti greci»), non ha evidenziato alcun motivo che potesse condurre all’annullamento della decisione controversa e, conseguentemente, non vi è ragione di modificare il dispositivo della sentenza impugnata.
184. Alla luce di quanto sin qui esposto, ritengo che la ricorrente debba essere condannata alle spese relative sia alla presente impugnazione, sia al procedimento promosso dinanzi il Tribunale.
IX – Conclusione
185. A seguito delle considerazioni che precedono, propongo pertanto alla Corte di statuire come segue
«1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 novembre 2005, causa T-33/02, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, è annullata nella parte in cui non ha esaminato l’argomento relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento tra la società Britannia Alloys & Chemicals Ltd e l’impresa Karageorgis, destinataria della decisione della Commissione 9 dicembre 1998, 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/34.466 – Traghetti greci).
2) Per il resto, l’impugnazione è respinta.
3) È respinto il ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, mirante all’annullamento della decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/437/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/37.027 – Fosfato di zinco).
4) La Britannia Alloys & Chemicals Ltd è condannata alle spese relative sia alla presente impugnazione, sia al procedimento promosso dinanzi il Tribunale di primo grado delle Comunità europee».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Causa T‑33/02 (Racc. pag. II‑4973).
3 – Decisione 11 dicembre 2001, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-1/37.027 – Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
4 – Regolamento 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 13, pag. 204), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 10 giugno 1999, n. 1216 (GU L 148, pag. 5; in prosieguo: il «regolamento n. 17»). Occorre rilevare che siffatto regolamento è stato sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
5 – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del Trattato CECA (GU C 9, pag. 3, in prosieguo: gli «orientamenti»).
6 – GU C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione».
7 – Punti 311 e 313 della decisione controversa.
8 – Punto 345 della decisione controversa e relativa nota in calce 197.
9 – Punto 50 dei motivi della suddetta decisione.
10 – Punto 366 della decisione controversa.
11 – Punto 370 della suddetta decisione.
12 – V., in particolare, sentenza 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punti 47-49).
13 – V., in particolare, sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417, punto 23); 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a. (Racc. pag. I‑4167, punto 41), e 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 51).
14 – V., in particolare, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. p. I‑5425, punti 244 e 245 e giurisprudenza citata).
15 – Sentenza 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I-6017, punto 46 e giurisprudenza citata).
16 – Sentenza 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I-0000, punti 207 e 208 e giurisprudenza citata).
17 – La ricorrente si riferisce alla sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II‑491, punto 5009).
18 – V., in tal senso, sentenza 10 dicembre 2002, causa C‑491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tabacco (Racc. pag. I‑11453, punto 203 e giurisprudenza citata).
19 – Causa C‑291/98 P (Racc. pag. I‑9991, punto 85).
20 – Il Tribunale richiama le sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80‑103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 105), e del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑224/00, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (Racc. pag. II‑2597, punto 105).
21 – Già nella sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661), la Corte ha riconosciuto che le sanzioni previste all’art. 15 del regolamento n. 17 «hanno lo scopo di reprimere comportamenti illeciti, come pure di prevenire il loro ripetersi» (punto 173).
22 – Punto 42 della sentenza impugnata.
23 – Si rinvia alla sentenza citata alla nota in calce 17 delle presenti conclusioni.
24 – La Britannia si riferisce, in particolare, alla sentenza 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, Tokai Carbon e a./Commissione (non pubblicata nella Raccolta) in cui la Corte ha precisato che «il tetto massimo mira, inter alia, a proteggere le imprese da ammende di importo eccessivo che potrebbe distruggerle dal punto di vista commerciale. Ne consegue, pertanto, che tale tetto massimo si riferisce non al periodo delle infrazioni sanzionate, che può precedere di molti anni la data di imposizione dell’ammenda, bensì ad un periodo più vicino a tale data» (punto 389).
25 – Punti 281 e 282.
26 – Sentenza SGL Carbon/Commissione, cit. (punti 46 e 47).
27 – V., in particolare, decimo ‘considerando’ del regolamento n. 17, che precisa che «l’osservanza degli articoli [81 CE] e [82 CE] e l’adempimento degli obblighi cui sono soggette le imprese e le associazioni di imprese in forza del presente regolamento devono poter essere assicurati per mezzo di ammende e di penalità di mora».
28 – Vedi, in particolare, sentenza Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, cit. (punto 69 e giurisprudenza citata).
29 – V., in tal senso, sentenza 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II‑1705, punto 285).
30 – V., rispettivamente, decisioni della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/31. 149 – Polipropilene) (GU L 203, pag. 1; in prosieguo: la «decisione “polipropilene”»); 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’art. [81 CE] (IV/31 865 – PVC) (GU L 239, pag. 14; in prosieguo: la «decisione “PVC”»), e 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Caso COMP/E-1/36. 490 – Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1; in prosieguo: la «decisione “elettrodi di grafite”»).
31 – Punto 48 della comparsa di risposta.
32 – V. giurisprudenza citata alla nota 13 delle presenti conclusioni.
33 – Va rilevato che, secondo una giurisprudenza costante, «l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo» (sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 372 e giurisprudenza citata)).
34 – Punto 205. V., anche, sentenza 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione (Racc. pag II‑2917, punto 87 e giurisprudenza citata).
35 – V. punto 201 della sentenza JCB Service/Commissione, cit.
36 – Sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑196/99 P, Aristrain/Commissione (Racc. pag. I‑11005, punto 81 e giurisprudenza citata).
37 – V., in tal senso, sentenze 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt/AEE (Racc. pag. I‑10173, punto 48); 8 maggio 2003, causa C‑122/01 P, T. Port/Commissione (Racc. pag. I‑4261, punto 17), e, per una giurisprudenza recente, ordinanza 12 dicembre 2006, causa C‑129/06 P, Autosalone Ispra/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 17 e giurisprudenza citata).
38 – GU C 364, pag. 1. La carta si trova nella parte II del trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, ad oggi non ancora in vigore (GU 2004, C 310, pag. 41).
39 – La ricorrente si riferisce alla pagina 885 delle conclusioni del giudice Vesterdorf, designato quale avvocato generale nella causa Rhône‑Poulenc/Commissione (sentenza 24 ottobre 1991, causa T‑1/89, Racc. pag. II‑867).
40 – La ricorrente si riferisce alla sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C‑74/95 e C‑129/95, X (Racc. pag. I‑6609, punto 25), e ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte eur. D.H., sentenza 7 febbraio 2002, EK/Turchia, §§ 51 e 55).
41 – Sentenza LR AF 1998/Commissione, cit. (punto 221).
42 – Ibidem (punto 222).
43 – La ricorrente si riferisce alla sentenza 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 5091, punto 24).
44 – La ricorrente si riferisce alla sentenza 12 febbraio 2004, causa C‑236/02, Slob (Racc. pag. I‑1861), che precisa che «[il principio della certezza del diritto] esige in particolare che una normativa come quella in discussione, che può portare all’imposizione di oneri a carico degli operatori economici interessati, sia chiara e precisa, affinché essi possano conoscere con certezza i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza» (punto 37).
45 – Il Tribunale si riferisce alle sentenze 15 febbraio 1996, causa C‑63/93, Duff e a. (Racc. pag. I‑569, punto 20), e 21 ottobre 1997, causa T‑229/94, Deutsche Bahn/Commissione (Racc. pag. II-1689, punto 113).
46 – V., in particolare, sentenza 26 ottobre 2006, causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun (Racc. pag. I-0000, punto 79 e giurisprudenza citata).
47 – Tuttavia, nella sentenza 15 gennaio 2003, cause riunite T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01, Philip Morris International e a./Commissione (Racc. pag. II‑1), il Tribunale ha affermato che tale carta «dimostra l'importanza, nell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti che essa enuncia» (punto 122).
48 – V., in particolare, sentenza del Tribunale 20 febbraio 2001, causa T‑112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione (Racc. pag. II‑729, punto 59).
49 – V., in tal senso, sentenza 22 ottobre 2002, causa C‑94/00, Roquette Frères (Racc. pag. I‑9011, punti 23 e 24). Ricordo che, a norma dell’art. 6, n. 2, UE, «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [CEDU] e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».
50 – Parere 28 marzo 1996, 2/97 (Racc. pag. I‑1759, punto 33), e sentenza 29 maggio 1997, causa C‑299/95, Kremzow (Racc. pag. 2629, punto 14).
51 – Sentenza Kremzow, cit. (punto 14).
52 – V., in particolare, sentenza Koninklijke Coöperatie Cosun, cit. (punto 80 e giurisprudenza citata).
53 – V. Corte eur. D. U., sentenza 22 giugno 2000, Coëme e a./Belgio (Recueil des arrêts et décisions 2000‑VII, § 145).
54 – V., in tal senso, sentenze 9 luglio 1981, causa 169/80, Gondrand Frères e Garancini (Racc. pag. 1931, punto 17); 18 novembre 1987, causa 137/85, Maizena e a. (Racc. pag. 4587, punto 15); 13 febbraio 1996, causa C‑143/93, Van Es Douane Agenten (Racc. pag. I‑431, punto 27), e X, cit. (punto 25).
55 – V., in tal senso, sentenza X, cit. (punti 22 e 25).
56 – V., in tal senso, Corte eur. D. U., sentenza 27 settembre 1995, G/Francia, serie A n. 325‑B, § 25.
57 – V. Corte eur. D. U., sentenza 8 luglio 1999, Baskaya e Okçuoglu/Turchia, Recueil des arrêts et décisions 1999‑IV, pag. 308, § 36.
58 – V. Corte eur. D. U., sentenze 25 febbraio 1992, Margareta e Roger Andersson/Svezia, serie A n. 226‑A, § 75, e 15 novembre 1996 Cantoni/Francia, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, § 35. La Corte ha richiamato quest’ultima pronuncia nella sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. (punto 219).
59 – Sentenza Cantoni/Francia, cit. (§ 35).
60 – V. in tal senso, Corte eur. D. U., sentenze 24 aprile 1990, Kruslin/Francia, serie A n. 176‑A, §§ 27, 29 e 30, e Margareta e Roger Andersson/Svezia, cit., § 75.
61 – V. sentenza 27 settembre 2006, causa T‑43/02, Jungbunzlauer/Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 79).
62 – V. sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione (punti 209-212), e JCB Service/Commissione (punti 207 e 208), cit.
63 – Punto 213.
64 – È interessante notare come nei primi trent’anni in cui la Commissione ha applicato il regolamento n. 17 non vi fosse alcuna direttiva chiara che guidasse la sua attività. Tale situazione ha avuto come conseguenza la mancanza di trasparenza dei metodi utilizzati dalla stessa Commissione nell’ambito della procedura amministrativa causando, come corollario, un gran numero di ricorsi per annullamento proposti dalle imprese contro le decisioni adottate da quest’ultima. In una sentenza 6 aprile 1995, causa T‑148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II‑1063), il Tribunale ha indicato allora quanto fosse «auspicabile che le imprese – per poter decidere con piena cognizione di causa in merito al proprio atteggiamento – siano poste in grado di conoscere in dettaglio, mediante qualunque sistema che la Commissione ritenga opportuno, il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta [da una decisione riguardante un’infrazione alle norme sulla concorrenza], senza che, a tal fine, esse debbano proporre ricorso giurisdizionale contro la [suddetta decisione]» (punto 142).
65 – Mi riferisco al termine usato dalla ricorrente al punto 6.5 del ricorso d'impugnazione.
66 – Decisione 9 dicembre 1998, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo [81 CE] (IV/34.466 – Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pag. 24; in prosieguo: la «decisione “traghetti greci”»).
67 – V., in particolare, sentenza 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I‑2587, punto 53 e giurisprudenza citata).
68 – V., in tal senso, sentenze 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/De Nil e Impens (Racc. pag. I‑2915, punti 32-34), e 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3875, punto 70), nonché ordinanze 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a. (Racc. pag. I‑2165, punto 58); 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. I‑4971, punto 52), e 25 giugno 1998, causa C‑159/98 P(R), Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. I‑4147, punto 70).
69 – V. sentenza citata alla nota in calce 14 delle presenti conclusioni.
70 – Causa C‑274/99 P (Racc. pag. I‑1611).
71 – Ibidem (punto 120).
72 – Ibidem (punto 121). V., anche, sentenza 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑8461, punto 81).
73 – V. paragrafo 158 delle presenti conclusioni.
74 – Punto 3.3.6 del ricorso.
75 – Punto 3.3.4 del ricorso.
76 – V. paragrafi 153-168 delle presenti conclusioni.
77 – Regolamento del Consiglio 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ai trasporti marittimi (GU L 378, pag. 4), come modificato dal regolamento n. 1/2003. Il testo dell’art. 19, n. 2, del suddetto regolamento è identico a quello dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
78 – Punto 167 della decisione «traghetti greci», rilevato dalla ricorrente al punto 3.3.4 del proprio ricorso.
79 – Dalla decisione «traghetti greci» 9 dicembre 1998 si evince che la Karageorgis aveva cessato l’attività nel gennaio 1993, vale a dire quasi sei anni prima dell’adozione della decisione impugnata, chiudendo tutte le sue succursali in Grecia, e che la Commissione non disponeva di alcuna informazione in merito al fatturato realizzato da questa impresa nel 1997 (punto 167 della decisione).
80 – Sentenza Aristrain/Commissione, cit. (punto 81 e giurisprudenza citata).
81 – Sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. (punto 228).
82 – Ibidem (punto 229).
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