CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO Mengozzi
presentate il 24 maggio 2007 (1)
Causa C‑98/06
Freeport plc
contro
Olle Arnoldsson
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Högsta domstolen)
«Competenza giurisdizionale – Regolamento n. 44/2001/CE – Competenze speciali – Pluralità di convenuti»
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale lo Högsta domstolen (Corte di Cassazione) svedese pone alla Corte una serie di quesiti vertenti sull’interpretazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).
2. Tali quesiti sono stati sollevati nell’ambito di una causa in cui lo Högsta domstolen è chiamato a pronunciarsi sulla competenza del tingsrätt (Tribunale di primo grado) di Göteborg a conoscere della controversia instaurata dinanzi a tale giudice dal sig. Olle Arnoldsson nei confronti della società di diritto britannico Freeport Leisure plc (in prosieguo: «Freeport plc»).
I – Contesto normativo di riferimento
3. Come noto, il Trattato di Amsterdam, nell’estendere le competenze comunitarie nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, ha predisposto una specifica base giuridica mediante la quale si è proceduto alla «comunitarizzazione» della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).
4. Adottato sulla base degli artt. 61, lett. c), e 67, n. 1, CE, il regolamento n. 44/2001 (cd. Bruxelles I) stabilisce, in uno spirito di continuità con la Convenzione di Bruxelles (3), la nuova disciplina comunitaria sull’esercizio della giurisdizione civile e commerciale rispetto a controversie che presentino implicazioni transfrontaliere e sulla circolazione delle relative decisioni (4).
5. Il Capo II del regolamento n. 44/2001 definisce le norme comuni di attribuzione della competenza giurisdizionale. La sezione 1 di tale capo reca «Disposizioni generali» e si compone degli artt. 2‑4 che definiscono l’ambito di applicazione ratione personae della normativa in esame.
6. L’art. 2, n. 1, dispone quanto segue:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
7. Ai sensi dell’art. 3, n. 1:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
8. La sezione 2 del Capo II del regolamento n. 44/2001, intitolata «Competenze speciali», comprende gli artt. 5‑7. Ai fini del presente procedimento occorre in particolare richiamare alcune disposizioni degli artt. 5 e 6, in forza dei quali una persona domiciliata in uno Stato membro può, a discrezione dell’attore, essere convenuta dinanzi a fori alternativi al foro generale del domicilio del convenuto, con i quali la controversia presenta specifici collegamenti.
9. L’art. 5 dispone quanto segue:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
(…)
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire
(…)».
10. Ai termini dell’art. 6:
«La persona di cui all’articolo precedente può inoltre essere convenuta:
1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
2) qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale
(…)».
II – Causa principale e questioni pregiudiziali
11. I fatti all’origine della causa principale, quali emergono dalla decisione di rinvio e dal fascicolo, possono essere riassunti come segue.
12. Il sig. Arnoldsson, convenuto nel giudizio a quo, collaborava con la società Villages des Marques S.A. (in prosieguo: «Villages des Marques»), che dal 1996 si occupa di individuare in Europa siti idonei ad accogliere c.d. factory outlets (punti vendita aziendali) e di sviluppare i relativi progetti.
13. Alcuni di detti progetti, segnatamente quello relativo al sito svedese di Kungsbacka, venivano ceduti alla società Freeport plc, con sede in Gran Bretagna, dietro corrispettivo di una percentuale del plusvalore creato dalla differenza tra il valore di mercato di ciascun sito e i costi sostenuti per lo sviluppo del relativo progetto. Secondo quanto emerge dalla documentazione allegata alle osservazioni presentante dinanzi alla Corte dal sig. Arnoldsson, una convenzione relativa, tra l’altro, al sito di Kungsbaka, sotto forma di contratto di joint venture, veniva conclusa il 15 settembre 1999 tra Freeport plc e Trading Places Ltd, società madre di Villages des Marques (5).
14. Nell’ambito delle negoziazioni relative alla cessione del sito di Kungsbacka, l’11 agosto 1999 il rappresentante di Freeport plc e il sig. Arnoldsson concludevano un accordo verbale in forza del quale Freeport plc si impegnava a versare alla controparte, al momento dell’apertura dello stabilimento di Kungsbacka, la somma di 500 000 lire sterline (GBP) a titolo di «success fee» (in prosieguo: l’«accordo»). Tale accordo è stato confermato da Freeport plc con un fax del 13 settembre 1999, in cui si precisava, tra l’altro, che il pagamento sarebbe stato eseguito dalla società proprietaria dello stabilimento.
15. Lo stabilimento di Kungsbacka veniva ufficialmente inaugurato il 15 novembre 2001. Proprietaria dello stabilimento è la società Freeport Leisure (Sweden) AB (in prosieguo: «Freeport AB»), controllata al 100% da Freeport plc. per il tramite della propria filiale Freeport Leisure (Netherlands) BV, anch’essa controllata al 100%. Registrata in Svezia il 13 settembre 1999 sotto una diversa denominazione, Freeport AB era stata acquistata dal gruppo Freeport nella primavera del 2000.
16. In seguito all’apertura dello stabilimento, il sig. Arnoldsson chiedeva a Freeport AB e a Freeport plc il versamento della commissione pattuita nell’accordo. Non avendo ricevuto alcun pagamento, il 5 febbraio 2003 il sig. Arnoldsson conveniva entrambe le società dinanzi al tingsrätt di Göteborg, nella cui circoscrizione si trovava la sede di Freeport AB, chiedendo la loro condanna in solido al versamento in suo favore della somma di GBP 500 000, o del suo equivalente in corone svedesi, maggiorata degli interessi.
17. Per fondare la competenza giurisdizionale del tingsrätt di Göteborg nei confronti di Freeport plc, il sig. Arnoldsson invocava l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001.
18. Freeport plc eccepiva a titolo principale l’incompetenza del giudice svedese contestando l’applicabilità nella specie della disposizione invocata dalla parte attrice.
19. In particolare, secondo quanto esposto dal giudice rimettente, Freeport plc sosteneva che l’azione diretta nei suoi confronti presentava un fondamento contrattuale, mentre quella intentata nei confronti di Freeport AB non poteva che fondarsi su una pretesa responsabilità per fatto illecito, dato che detta società non solo non aveva preso parte all’accordo, ma neppure esisteva alla data in cui detto accordo era stato concluso. Secondo Freeport plc, l’azione nei confronti di Freeport AB sarebbe priva di ogni fondamento, poiché in diritto svedese il contratto non può far sorgere obblighi a carico di un terzo. Di conseguenza non vi sarebbe alcun rischio di decisioni incompatibili qualora l’azione nei confronti di Freeport plc e quella nei confronti di Freeport AB fossero decise da due giudici diversi. L’azione diretta nei confronti di quest’ultima sarebbe quindi stata intentata al solo scopo di convenire Freeport plc dinanzi al giudice svedese.
20. Il sig. Arnoldsson replicava che le azioni intentate nei confronti delle due società convenute avevano il medesimo fondamento contrattuale. Secondo il sig. Arnoldsson, al momento della conclusione dell’accordo i rappresentanti di Freeport plc avrebbero agito per conto tanto di quest’ultima quanto di Freeport AB, la quale, una volta entrata a far parte del gruppo Freeport, avrebbe accettato l’ordine di pagamento che Freeport plc le avrebbe impartito tramite l’accordo. Tra Freeport AB e il sig. Arnoldsson esisterebbe dunque, secondo quest’ultimo, quanto meno un rapporto quasi-contrattuale.
21. Il tingsrätt di Göteborg respingeva l’eccezione di incompetenza sollevata da Freeport plc. Quest’ultima interponeva appello avverso detta decisione dinanzi al hovrätten för Västra Sverige (Corte d’appello per la Svezia occidentale), che la confermava.
22. Freeport plc adiva dunque lo Högsta domstolen, il quale ha ritenuto necessario, al fine di risolvere la controversia, porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un’azione fondata su un obbligo di pagamento asseritamene gravante su una società per azioni e risultante da un impegno debba essere considerata come una domanda in materia contrattuale ai fini dell’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, anche se la persona che ha sottoscritto l’impegno non era al tempo né il rappresentante legale di tale società né era stata dalla medesima autorizzata.
2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se costituisca un ulteriore requisito della competenza giurisdizionale, oltre a quelli indicati all’art. 6, punto 1, il fatto che l’azione proposta contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio non sia intentata al solo scopo di far decidere una domanda proposta contro un altro convenuto da un giudice diverso da quello che sarebbe stato normalmente competente.
3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la probabilità che sia accolta l’azione intentata contro il convenuto dinanzi al giudice dello Stato in cui è domiciliato debba essere valutata in un modo diverso al momento di effettuare l’esame circa il rischio di soluzioni incompatibili richiesto dall’art. 6, punto 1.»
III – Procedimento dinanzi alla Corte
23. In forza dell’art. 23 dello Statuto della Corte, hanno depositato osservazioni scritte dinanzi alla Corte il sig. Arnoldsson, Freeport plc e la Commissione.
IV – Analisi
A – Sulla prima questione pregiudiziale
24. Con la prima questione il giudice rimettente chiede in sostanza alla Corte di chiarire se, alla luce delle circostanze evidenziate nella decisione di rinvio, la domanda introdotta dal sig. Arnoldsson nei confronti di Freeport AB abbia un fondamento contrattuale.
25. Dalle indicazioni contenute nella decisione di rinvio emerge che tale questione scaturisce dalla convinzione dello Högsta domstolen che condizione per l’applicazione dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 44/2001 sia l’identità di fondamento della domanda introdotta contro il convenuto domiciliato nello Stato membro cui appartiene il giudice adito e di quella diretta contro il convenuto domiciliato al di fuori di tale Stato. Si evince altresì dalla decisione di rinvio che il giudice rimettente trae detta convinzione dalla lettura della sentenza della Corte nella causa Réunion européenne e a. (6).
26. Prima di esporre le ragioni per cui ritengo che lo Högsta domstolen si fondi su un’interpretazione errata della sentenza sopramenzionata occorre richiamare la disciplina della connessione processuale di cui all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, quale emerge in particolare dalle precisazioni apportate dalla giurisprudenza della Corte.
27. Come è noto, l’attuale redazione di tale articolo è il frutto dell’interpretazione che la Corte ha dato della corrispondente disposizione della Convenzione di Bruxelles nella sentenza Kalfelis (7), interpretazione fatta propria dal legislatore comunitario allorché la normativa predisposta da detta convenzione è stata fatta confluire nel regolamento n. 44/2001.
28. In detta sentenza, la Corte poneva quale condizione per l’applicazione dell’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles «che vi sia una connessione tra le domande promosse nei confronti di ciascuno dei convenuti» (8). Nell’affrontare ulteriormente la questione del tipo di connessione richiesto, la Corte, dopo aver richiamato l’identità di ratio tra la norma dettata dall’art. 22 della Convenzione per l’ipotesi di domande connesse promosse dinanzi a giudici di Stati contraenti diversi (9) e la disposizione in parola, precisava che quest’ultima si applica «allorché le domande promosse nei confronti di più convenuti siano connesse al momento del loro esperimento, vale a dire se sussiste un interesse ad un’istruttoria e ad una pronuncia unica per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente» (10). Secondo quanto inoltre chiarito dalla Corte «spetta al giudice nazionale controllare di volta in volta se questa condizione è soddisfatta» (11).
29. In base all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dunque, più convenuti domiciliati in Stati membri diversi potranno essere congiuntamente chiamati in giudizio dinanzi al giudice del domicilio di uno di essi a condizione che esista tra le domande dirette nei loro confronti un vincolo di connessione adeguato e sufficiente. La sussistenza di tale vincolo deve rilevarsi al momento dell’instaurazione del giudizio (12) e va valutata con riferimento all’esigenza di una decisione unitaria onde evitare giudicati eventualmente incompatibili.
30. Detto vincolo sussiste anzitutto qualora le domande dirette nei confronti di una pluralità di soggetti siano tra loro così intimamente legate da dover essere promosse nel medesimo giudizio, non potendo la futura decisione essere pronunciata se non nei confronti di tutte le parti coinvolte. La disposizione in esame non richiede tuttavia necessariamente l’esistenza di un simile grado di connessione (13), essendo sufficiente un vincolo idoneo a giustificare l’interesse a che le domande siano trattate congiuntamente onde evitare decisioni incompatibili. Rientrano dunque nella sfera di applicazione dell’art. 6, punto 1, anche le ipotesi in cui le domande siano tra loro connesse per l’oggetto o per il titolo.
31. Occorre rilevare che, poiché né il regolamento n. 44/2001 né il giudice comunitario, in sede interpretativa dello stesso o della precedente normativa convenzionale, hanno proceduto ad una compiuta descrizione delle situazioni in cui viene in rilievo l’applicazione dell’art. 6, punto 1, spetta alle norme procedurali interne il ruolo di integrazione della disciplina prevista da detta disposizione. Spetta in altri termini al giudice adito, come peraltro già affermato nella sentenza Kalfelis, citata supra (14), valutare, in mancanza di regole comuni in base al proprio diritto processuale, l’esigenza di concentrazione ai fini dell’esercizio della giurisdizione in presenza di una pluralità di convenuti.
32. Ciò premesso, passo ora ad esaminare la pertinenza ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi allo Högsta domstolen del rinvio operato da detta giurisdizione alla sentenza Réunion européenne e a. citata supra (15).
33. In detta sentenza la Corte si pronunciava a titolo pregiudiziale su una serie di quesiti sollevati dalla Cour de cassation francese vertenti sull’interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, e 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles. Le questioni pregiudiziali erano state sollevate nell’ambito di una controversia che vedeva alcune compagnie assicuratrici, surrogate nei diritti di una società francese destinataria di merci rivelatesi avariate al termine di un trasporto marittimo e terrestre da Melbourne a Rungis, opporsi al vettore contrattuale, avente sede a Sidney, all’armatore olandese della nave che aveva effettuato la tratta marittima Melbourne‑Rotterdam e al capitano della stessa, residente nei Paesi Bassi. Il tribunal de commerce di Créteil, nella cui circoscrizione si trovava Rungis, luogo di consegna delle merci, si era dichiarato competente a conoscere della sola domanda promossa dagli assicuratori nei confronti del vettore australiano, mentre aveva declinato la propria competenza nei confronti degli altri convenuti in favore del giudice di Rotterdam, luogo in cui era stata eseguita la prestazione dovuta dall’armatore olandese, o di Amsterdam, in cui quest’ultimo aveva sede, o ancora di Sidney. Dinanzi alla Cour de cassation, adita dopo che la pronuncia del tribunal de commerce di Créteil era stata confermata dalla Cour d’appel di Parigi, gli assicuratori sostenevano a titolo principale che, in difetto dell’accertamento di un rapporto contrattuale tra il destinatario delle merci, da un lato, e l’armatore e il capitano della nave dall’altro, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare i criteri di collegamento previsti dall’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles in materia di responsabilità da illecito civile e non l’art. 5, punto 1, relativo alla sola materia contrattuale. In via subordinata, le società attrici osservavano che le domande dirette nei confronti dei diversi convenuti avevano ad oggetto la medesima operazione di trasporto e che pertanto la controversia aveva carattere indivisibile.
34. I primi tre quesiti pregiudiziali vertevano sull’interpretazione dell’art. 5, punti 1 e 3, della Convenzione di Bruxelles e miravano in sostanza ad ottenere dalla Corte una pronuncia circa il fondamento contrattuale o extracontrattuale delle pretese avanzate dagli assicuratori nei confronti dell’armatore olandese e del capitano della nave, nonché circa l’interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi dell’art. 5, punto 3.
35. Con la quarta questione pregiudiziale la Cour de cassation chiedeva invece alla Corte «se un convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente possa essere citato in un altro Stato contraente dinanzi all’organo giurisdizionale a cui sia stata proposta una domanda diretta contro un altro convenuto domiciliato al di fuori del territorio di qualsiasi Stato contraente, in quanto la lite presenterebbe carattere di indivisibilità, e non soltanto di connessione» (16).
36. Nel rispondere a detto quesito, la Corte, dopo aver escluso che ricorressero nella specie le condizioni di applicazione dell’art. 22 della Convenzione di Bruxelles (17), richiamava l’enunciato dell’art. 6, punto 1, della stessa e precisava che condizione per l’applicazione di detta disposizione è che «la causa di cui trattasi [sia] proposta dinanzi ai giudici nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno dei convenuti» (18), condizione non soddisfatta nel caso di specie (19).
37. Sebbene tale constatazione fosse di per sé sufficiente a escludere l’invocabilità nella causa principale dell’art. 6, punto 1, della Convenzione e a rispondere al quesito formulato dal giudice di rinvio, la Corte proseguiva nel suo ragionamento richiamando la precisazione contenuta nella sentenza Kalfelis, citata supra (20), circa le condizioni di applicazione di detta disposizione (21) nonché il passaggio di tale sentenza in cui si dichiarava che un giudice competente, a norma dell’art. 5, punto 3, della Convenzione, a conoscere del punto di una domanda fondato su atti o fatti illeciti non è competente a conoscere degli altri punti della stessa domanda che si fondano su atti o fatti diversi dall’illecito (22). Al punto 50 della motivazione, richiamato dallo Högtsa domstolen nella decisione di rinvio, essa concludeva che «[r]isulta da quanto precede che due domande di una stessa azione di risarcimento danni, dirette contro convenuti diversi e fondate, l’una, sulla responsabilità contrattuale e, l’altra, sulla responsabilità da illecito, non possono essere considerate legate da un vincolo di connessione» (23).
38. Nonostante si possa essere indotti ad interpretare tale ultima affermazione nel senso che la Corte abbia inteso subordinare l’applicazione dell’art. 6, n 1, della Convenzione di Bruxelles a una condizione aggiuntiva rispetto a quanto già affermato nella sentenza Kalfelis ‑ e in questo senso effettivamente è stata interpretata dai giudici di taluni Stati contraenti ‑, ritengo tuttavia che la sua portata vada ridimensionata contestualizzandola correttamente.
39. In effetti, se si considerano i punti 49 e 50 della sentenza in parola nel contesto logico nel quale si inseriscono, il senso che sembra doversi loro attribuire è piuttosto quello di confermare quanto già precedentemente affermato dalla Corte al punto 14, vale a dire che nel sistema normativo della Convenzione la connessione può operare in quanto criterio attributivo di giurisdizione unicamente in favore del foro domiciliare del convenuto. In particolare, mi sembra che in tali passaggi la Corte abbia inteso affermare esplicitamente l’irrilevanza della competenza fondata su fori alternativi a quello del domicilio del convenuto ai fini della concentrazione processuale in ipotesi di litisconsorzio passivo, escludendo che detta competenza possa consentire di riunire più domande tra loro connesse ove essa si giustifichi unicamente nei confronti di una di esse.
40. Si comprende in tal modo anche il richiamo al punto della sentenza Kalfelis in cui la Corte ha escluso che il giudice competente ex art. 5, punto 3, possa conoscere di aspetti che si fondano su atti o fatti diversi dall’illecito anche qualora sollevati nell’ambito della medesima domanda. Da tale preclusione discende infatti che un giudice investito di due domande tra esse collegate, promosse nei confronti di convenuti diversi e di cui la prima ha un fondamento aquiliano e la seconda contrattuale, non può disporre la concentrazione delle stesse per causa di connessione ove sia competente in base all’art. 5, n. 3 (24), della Convenzione a conoscere della prima domanda, ma non giustifichi autonomamente la propria competenza riguardo alla seconda (ad esempio nell’ipotesi in cui vi sia coincidenza tra il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale e il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso ovvero in virtù del criterio generale del foro domiciliare del convenuto). In effetti, la connessione esistente tra le due domande non è, in tali circostanze, vale a dire in assenza di collegamento con il domicilio di uno dei convenuti, idonea ad operare quale criterio attributivo di giurisdizione, né quest’ultima può giustificarsi in virtù di una vis attractiva esercitata dalla competenza a norma dell’art. 5, punto 3, avendo la giurisprudenza espressamente escluso siffatta possibilità.
41. Se tale è il significato da attribuire ai punti 49 e 50 della sentenza in parola, quest’ultima non esclude, contrariamente a quanto ritiene il giudice di rinvio, l’applicabilità dell’art. 6, n. 1, della Convenzione di Bruxelles nei casi di concorso di domande contrattuali ed extracontrattuali, purché la concentrazione dei relativi giudizi operi a favore del giudice del foro del domicilio di uno dei convenuti.
42. La lettura dei punti 49 e 50 della sentenza Réunion européenne qui proposta, condivisa nelle sue grandi linee dalla Commissione, appare coerente con quanto già affermato dalla Corte nella causa Kalfelis e, più in generale, con il sistema normativo della Convenzione di Bruxelles (ora del regolamento n. 44/2001).
43. Per un verso, essa si pone nel solco tracciato dalla sentenza Kalfelis, in base alla quale la sussistenza di un vincolo di connessione tra le cause, nei termini specificati in questa pronuncia, costituisce la sola condizione oggettiva per l’applicazione dell’art. 6, n. 1, mentre l’interpretazione proposta dal giudice di rinvio si traduce in sostanza nell’introdurre un ulteriore requisito che richiede che le azioni nei confronti dei diversi convenuti abbiano un identico fondamento.
44. Per altro verso, essa non contrasta con gli obiettivi perseguiti dal sistema convenzionale, prima, e dal regolamento n. 44/2001, poi, tra i quali il contemperamento dell’interesse ad una corretta amministrazione della giustizia e dell’esigenza di accrescere la tutela giurisdizionale del singolo all’interno dello spazio giudiziario europeo, laddove una diversa lettura della sentenza in commento, quale quella suggerita dal giudice a quo, rischia di restringere indebitamente l’ambito di applicazione dell’art. 6, punto 1, frustrandone le finalità di economia processuale senza che ciò si giustifichi con l’esigenza di tutelare la centralità del domicilio del convenuto quale criterio generale di attribuzione della competenza giurisdizionale o di assicurare la prevedibilità nella determinazione della stessa.
45. Alla luce delle considerazioni svolte, ritengo che la prima questione pregiudiziale posta dal giudice di rinvio scaturisca da un’errata interpretazione della giurisprudenza della Corte e non sia pertinente ai fini della soluzione della causa principale. Se, infatti, l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 trova applicazione anche nell’ipotesi di concorso di domande contrattuali ed extracontrattuali, la soluzione della controversia di cui è investito lo Högsta domstolen non richiede di determinare preliminarmente se il titolo su cui si fonda la pretesa avanzata dal sig. Arnoldsson nei confronti di Freeport AB abbia o no natura contrattuale.
46. Passo dunque ad esaminare il secondo ed il terzo quesito posti dall’Högsta domstolen.
B – Sulla seconda e la terza questione pregiudiziale
47. Con la seconda e la terza questione pregiudiziale, che ritengo opportuno trattare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede in sostanza alla Corte, da un lato, se l’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sia subordinata alla verifica che l’azione proposta nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito non sia stata intentata al solo scopo di distogliere un altro convenuto dal suo giudice naturale (25) e, dall’altro, in caso di risposta negativa, se la circostanza che l’attore persegua un siffatto obiettivo incida sulla valutazione delle probabilità di accoglimento di detta azione in sede di esame del rischio di soluzioni incompatibili previsto dall’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 (26).
48. Mi sembra che i suddetti quesiti sollevino, in termini certamente circoscritti alla sfera di operatività della disposizione di cui si chiede l’interpretazione, la delicata questione dei limiti all’utilizzazione fraudolenta o abusiva dei titoli di giurisdizione previsti dal regolamento n. 44/2001. Non è mia intenzione, né ritengo che sia necessario ai fini della soluzione della presente vertenza, affrontare in termini generali tale problematica, ragion per cui mi limiterò a svolgere le riflessioni strettamente necessarie all’esame dei quesiti posti dal giudice di rinvio, pur avendo presente la delicatezza della tematica di fondo nell’ambito della quale tali riflessioni si collocano.
49. Come si è già avuto modo di evidenziare, nel sistema normativo del regolamento n. 44/2001 (analogamente in precedenza a quello convenzionale) la previsione di uno specifico collegamento giurisdizionale nelle ipotesi di connessione processuale contemplate dall’art. 6, nn. 1 e 2, si giustifica con il perseguimento di obiettivi di economia di giudizio e di armonia dei giudicati.
50. Si è altresì rilevato che l’operatività di tale collegamento incontra un limite nell’esigenza di evitare di restringere indebitamente l’ambito di applicazione del criterio generale del foro domiciliare del convenuto, a detrimento della certezza del diritto nella determinazione della competenza giurisdizionale, o di consentire indirettamente e in modo più o meno sistematico il radicarsi della causa nel foro del domicilio dell’attore, per il quale il legislatore comunitario (e già prima la Convenzione di Bruxelles) ha espresso un chiaro disfavore.
51. È dunque nell’ottica della dialettica tra interesse a una buona amministrazione della giustizia e rispetto della centralità del foro domiciliare del convenuto quale criterio generale di collegamento giurisdizionale che ci se deve a mio avviso porre nell’interpretare le disposizioni del regolamento in materia di connessione processuale.
52. Ciò premesso, occorre anzitutto rilevare che poiché i criteri di collegamento previsti dall’art 6, punti 1 e 2, in casi di pluralità di convenuti, chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo sono alternativi rispetto al criterio che attribuisce competenza al foro del domicilio del convenuto, l’attore dispone al riguardo di un’opzione che egli eserciterà verosimilmente tenendo conto del proprio interesse a radicare la controversia in un foro piuttosto che in un altro. Si tratta di un effetto inerente al sistema normativo del regolamento e difficilmente neutralizzabile non potendosi impedire ad un soggetto che intende promuovere un’azione all’interno dello «spazio giudiziario europeo» di utilizzare le possibilità offerte da tale sistema per scegliere, nel rispetto delle regole da esso predisposte, il foro che più gli conviene (27).
53. A fronte del riconoscimento di una siffatta facoltà di opzione lo stesso sistema normativo prevede tuttavia taluni meccanismi che consentono di circoscrivere la possibilità di un suo eventuale esercizio fraudolento o abusivo.
54. L’applicazione delle disposizioni in esame è anzitutto subordinata a una condizione comune ‑ che rappresenta altresì il principale limite all’utilizzabilità dei fori alternativi da esse previste – consistente nella sussistenza di un interesse effettivo e attuale alla concentrazionedelle controversie, interesse che dovrà fare oggetto di un compiuto apprezzamento da parte del giudice adito in funzione di elementi di valutazione oggettivi inerenti alle cause di cui quest’ultimo è investito, quali l’intensità di connessione che le caratterizza e il grado di prossimità con il foro.
55. Nei casi di chiamata in garanzia o di altra chiamata di terzo, in cui di norma la connessione con la domanda principale è intrinseca (28) e in cui, contrariamente a quanto accade nelle ipotesi di litisconsorzio passivo di cui all’art. 6, punto 1, la concentrazione dei giudizi non avviene necessariamente dinanzi al giudice del foro del convenuto o del terzo, un ulteriore limite all’operatività del relativo criterio di collegamento viene individuato facendo espressamente salve le ipotesi in cui risulti che la domanda principale è stata presentata al solo fine di distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice «naturale» (29).
56. Occorre rilevare che tale limite, quale emerge dall’enunciato dell’art. 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001, osta all’operatività del criterio di collegamento giurisdizionale predisposto da tale disposizione sia nei casi in cui la sua utilizzazione risulti fraudolenta, sia qualora essa si concretizzi nell’esercizioabusivo del diritto di scelta di cui dispone l’attore (30), ossia per un fine diverso da quello per il quale esso è stato conferito (31).
57. Lo Högsta domstolen chiede alla Corte se tale limite si applica anche all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, benché da questo non espressamente previsto.
58. La Commissione suggerisce una risposta negativa a tale quesito. Essa ritiene che l’art. 6, punto 1, debba essere interpretato nel senso che qualora sussista un adeguato vincolo di connessione tra le domande ogni indagine circa le finalità perseguite dall’attore resta preclusa. Tale interpretazione troverebbe conferma nella sentenza Kalfelis, citata supra (32), in cui la condizione dell’esistenza di una connessione tra le domande sarebbe stata considerata funzionale all’esclusione della possibilità che l’opzione conferita all’attore dall’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles sia esercitata al solo fine di distogliere uno dei convenuti dal giudice del foro in cui è domiciliato (33).
59. L’interpretazione suggerita dalla Commissione non mi sembra condivisibile.
60. Anzitutto non concordo con la suesposta lettura della sentenza Kalfelis. A mio avviso, da tale pronuncia altro non si può inferire se non l’intenzione della Corte di stabilire una presunzione di inesistenza di frode o abuso ove sussista lo specifico vincolo di connessione da essa richiesto (34). In una sentenza successiva la Corte ha peraltro chiaramente mostrato di ritenere tale presunzione superabile qualora le circostanze consentano di accertare il ricorso fraudolento o abusivo al criterio di collegamento giurisdizionale previsto dalla disposizione in causa (35).
61. L’interpretazione suggerita dalla Commissione si scontra poi con il rilievo che l’esistenza del vincolo di connessione tra le domande richiesto dall’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, se assicura un’applicazione della norma conforme alla sua ratio, non esclude tuttavia la possibilità per l’attore di utilizzare il titolo di giurisdizione previsto da detta disposizione al solo scopo di sottrarre uno dei convenuti al giudice del foro del suo domicilio e non elimina quindi il rischio di frode o di abuso. Ciò potrà avvenire ad esempio citando in giudizio una persona nel foro del domicilio di un coconvenuto fittizio, contro il quale cioè è formulata una domanda che, pur essendo oggettivamente connessa con quella introdotta nei confronti dell’altro convenuto, è manifestamente priva di ogni fondamento ovvero è sprovvista di ogni interesse reale per l’attore (36).
62. Orbene, è mia opinione che l’operatività delle norme di conflitto uniformi previste dal regolamento n. 44/2001 incontri un limite generale nella "frode alla competenza giurisdizionale", che si realizza ove l’applicazione di dette norme sia il risultato di una manovra dell’attore avente per oggetto e per effetto di sottrarre il rapporto dedotto in giudizio ai giudici di un determinato Stato membro ovvero di radicare il relativo giudizio dinanzi ai giudici di uno Stato membro che, in mancanza di tale manovra, sarebbero stati incompetenti. La Corte ha peraltro già riconosciuto l’operatività di un tale limite, quanto meno nelle ipotesi in cui la frode si realizza attraverso una manipolazione dei criteri di collegamento tale da creare artificialmente il titolo di giurisdizione (37).
63. Più delicata è invece la questione (38) se sia possibile riconoscere nel sistema normativo del regolamento n. 44/2001 un divieto generale di esercizio abusivo del diritto di scelta del foro e se un tale esercizio impedisca il sorgere della competenza giurisdizionale, condizionando quindi l’operatività delle norme di conflitto uniformi (39), ovvero se incida unicamente sulla ricevibilità dell’azione (40), lasciando impregiudicata la distribuzione della competenza operata in virtù delle disposizioni del regolamento.
64. Come accennato, non è mia intenzione approfondire tale questione in questa sede. In effetti, benché, come si è già avuto l’occasione di rilevare, il divieto cui è subordinata l’operatività del collegamento giurisdizionale previsto dall’art. 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 sia formulata in modo tale da coprire sia le ipotesi di frode che quelle di abuso del diritto di opzione del foro, non vedo alcuna ragione, segnatamente collegata ad esigenze di uniforme applicazione e autonoma interpretazione delle disposizioni del regolamento, che osti ad una sua applicazione anche alle fattispecie disciplinate dall’art. 6, punto 1.
65. Una siffatta estensione analogica del divieto di cui all’art. 6, punto 2, oltre ad essere già stata implicitamente avallata dalla Corte (41), consente in particolare di escludere l’applicazione dell’art. 6, punto 1, a situazioni che non rientrerebbero nel suo campo di applicazione naturale nonché l’invocabilità del titolo di giurisdizione da essa previsto ove risulti diretta a soddisfare interessi non meritevoli di tutela.
66. Quanto alla verifica del rispetto di tale divieto, spetterà al giudice adito accertare se il ricorso all’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nonostante l’oggettiva connessione tra le domande formulate nei confronti dei diversi convenuti, ha il solo scopo di distogliere uno di questi dal giudice del proprio domicilio. Ritengo tuttavia necessario aggiungere in proposito che non mi sembra un elemento sufficiente ad accertare l’intento fraudolento o abusivo dell’attore, a rischio di restringere indebitamente l’ambito di applicazione di tale disposizione, il fatto che l’azione diretta nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito appaia infondata, dovendo invece quest’ultima apparire, al momento della sua introduzione, manifestamente priva di ogni fondamento ‑ al punto da risultare artificiosa ‑ ovvero sprovvista di ogni interesse reale per l’attore.
67. Orbene, in base alle informazioni fornite dalla giurisdizione di rinvio, non mi sembra che l’azione intentata dal sig. Arnoldsson nei confronti di Freeport plc presenti tali caratteristiche.
68. Per l’insieme delle considerazioni che precedono suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale come segue:
«L’art 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non consente a un ricorrente di proporre domande dirette nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato anche qualora fra tali domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».
69. Quanto alla terza questione pregiudiziale, poiché è stata formulata per l’ipotesi di una risposta negativa alla seconda questione e dato che suggerisco alla Corte di rispondere affermativamente a tale quesito, mi limiterò a osservare che l’esame circa il rischio di decisioni incompatibili che l’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 demanda al giudice adito deve essere condotto tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.
70. Al pari della Commissione, ritengo che detto esame possa comportare anche una valutazione delle probabilità di accoglimento della domanda intentata nei confronti del convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito. Tuttavia, tale valutazione avrà una concreta rilevanza pratica al fine di escludere il rischio di giudicati incompatibili solo ove risulti che detta domanda è manifestamente irricevibile o priva di ogni fondamento.
71. Devo tuttavia sottolineare che a questa tesi sembra opporsi la conclusione cui è giunta la Corte nella sentenza Reisch Montage, citata supra, laddove essa ha escluso che l’irricevibilità manifesta della domanda introdotta contro il convenuto domiciliato nello Stato membro del giudice adito per effetto di una preclusione processuale prevista dall’ordinamento nazionale possa incidere sull’invocabilità del titolo di giurisdizione di cui all’art. 6, punto 1 del regolamento n. 44/2001 nei confronti del convenuto domiciliato in un diverso Stato membro (42).
V – Conclusioni
72. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sottoposte dallo Högsta domstolen nei termini seguenti:
«L’art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non consente a un ricorrente di proporre domande dirette nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato anche qualora fra tali domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU 2001, L 12, pag. 1.
3 – V., in particolare, il quinto e il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento.
4 – Il regolamento n. 44/2001 vincola tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, la quale non ha esercitato la facoltà di «opting in» prevista al Protocollo n. 5 allegato al Trattato sull'Unione e al Trattato CE riguardo agli atti comunitari adottati in applicazione del Titolo IV del Trattato. Nei suoi confronti continuerà dunque a operare la Convenzione di Bruxelles fino all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 19 ottobre 2005 (GU L 299, pag. 62), che ha esteso alla Danimarca l'applicazione delle disposizioni del regolamento Bruxelles I. Detto regolamento vincola invece fin dall'inizio il Regno Unito e l'Irlanda, che, in virtù di quanto disposto dal Protocollo n. 4, godono della medesima facoltà di «opting in», a seguito di una loro dichiarazione di adesione.
5 – Una convenzione analoga, relativa ai siti francesi, veniva conclusa lo stesso giorno tra Freeport plc, Trading Placet Ltd. e Villages des Marques.
6 – Sentenza 27 ottobre 1998, causa C-51/97 (Racc. pag. I-6511).
7 – Sentenza 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, (Racc. pag. 5565).
8 – Punto 9. La Corte giungeva a tale interpretazione dopo aver premesso che l'art. 6, punto 1 della Convenzione di Bruxelles costituisce un'eccezione al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto e «va interpretato in modo che non ponga a repentaglio l'esistenza stessa del principio», ipotesi «che potrebbe verificarsi qualora un attore avesse la facoltà di citare in giudizio più convenuti al solo scopo di sottrarre uno di questi convenuti alla competenza dei giudici dello Stato in cui risiede»
9 – Attuale art. 28 del regolamento n. 44/2001
10 – Punto 12.
11 – Punto 12.
12 – V. sentenza Kalfelis, punto 12.
13 – In tal senso, v. le conclusioni dell'avvocato generale Darmon nella causa Kalfelis, citata supra, paragrafo 8.
14 – V. punto 12.
15 – Nota 6.
16 – Punto 13.
17 – Punti 38‑41.
18 – Punto 44.
19 – Punto 45. La Corte aggiungeva che «l'obiettivo di certezza del diritto perseguito dalla Convenzione non sarebbe raggiunto se il fatto che il giudice di uno Stato contraente si sia riconosciuto competente nei confronti di uno dei convenuti non domiciliato in uno Stato contraente permettesse di citare un altro convenuto, domiciliato in uno Stato contraente, dinanzi allo stesso giudice, al di fuori dei casi previsti dalla Convenzione, privandolo così del beneficio delle norme di tutela da essa stabilite» (punto 46).
20 – Nota 7.
21 – Punti 47 e 48.
22 – Punto 49.
23 – Punto 50.
24 – Ma ciò vale in generale in tutti i casi in cui la competenza è individuata in base a criteri di collegamento che prescindono dal domicilio del convenuto.
25 – Lo Högsta domstolen rinvia al riguardo all'art. 6, punto 2, in cui tale condizione è espressamente prevista.
26 – Al di là della formulazione non chiara adottata sul punto dalla decisione di rinvio, mi sembra che il contenuto del terzo quesito e la sua articolazione con il quesito che precede possano essere correttamente sintetizzati nei termini suesposti.
27 – Entro certi limiti, il forum shopping, inteso, secondo la definizione datane dall'avvocato generale Colomer, come «elezione di un foro in funzione dei vantaggi che possono derivare dal diritto sostanziale (o anche processuale) ivi applicato» (v. conclusioni presentate il 16 marzo 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concord e a., Racc. 1999, pag. I-6307, in particolare pag. I-6309, nota 10), è indubbiamente lecito.
28 – V. sentenza 26 maggio 2005, causa C-77/04, GIE Réunion européenne e a. (Racc. pag. I‑4509, punto 30), e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs presentate il 24 febbraio 2005 nella medesima causa, paragrafo 32.
29 – Nella sentenza GIE Réunion européenne e a., citata supra, la Corte sembra ritenere che tale condizione sia soddisfatta laddove sussista un adeguato vincolo di connessione tra la domanda principale e la chiamata del terzo. Come si vedrà meglio in seguito, tuttavia, non sempre l'esistenza di detto vincolo è sufficiente ad escludere la frode o l'abuso alla competenza.
30 – La dottrina sembra riconoscere che la scelta tra i diversi criteri di collegamento di cui beneficia l'attore in virtù delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 formi il contenuto di un vero e proprio diritto soggettivo, corollario del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
31 – Vale a dire consentire all'attore una migliore tutela giurisdizionale dei propri diritti mediante la possibilità di concentrare in un unico giudizio pretese connesse fatte valere nei confronti di soggetti diversi.
32 – Nota 7.
33 – V. punti 8 e 9.
34 – La medesima presunzione sembra accolta anche nella sentenza GIE Réunion européenne e a., citata supra, nota 28 (v. punti 32 e 33).
35 – V. sentenza 13 luglio 2006, causa C‑103/05, Reisch Montage (Racc. pag. I‑6827), in cui, al punto 32, la Corte ricorda che «la norma di competenza speciale sancita dall'art 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 non può essere interpretata in modo tale da poter consentire a un ricorrente di proporre una domanda diretta nei confronti di più convenuti al solo fine di sottrarre uno di questi ai giudici dello Stato membro ove egli è domiciliato», escludendo tuttavia che tale ipotesi ricorresse nella causa principale. La questione pregiudiziale era sorta nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi al giudice austriaco, avente ad oggetto due distinte azioni, la prima diretta nei confronti di un soggetto, domiciliato in Austria, contro il quale era stato precedentemente aperto un procedimento fallimentare e la seconda nei confronti della società che aveva prestato cauzione per quest'ultimo. Poiché l'azione intentata contro il primo convenuto era stata dichiarata inammissibile a causa della preclusione processuale conseguente allo stato di fallimento prevista dal diritto nazionale, il giudice di rinvio si chiedeva se, in tali circostanze, l'attore poteva legittimamente invocare l'art. 6, punto 1, per giustificare la competenza del giudice adito nei confronti della secondo convenuto. Nonostante le due azioni fossero incontestabilmente connesse, la Corte ha nondimeno lasciato chiaramente intendere che la competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 può essere revocata in dubbio qualora invocata abusivamente. La circostanza che ha indotto la Corte a escludere nella specie una siffatta ipotesi, e che emerge alla lettura della decisione di rinvio pregiudiziale, è stata, verosimilmente, l'assenza di prove circa la conoscenza da parte dell'attore dello stato di fallimento e quindi circa la sua mala fede.
36 – Così, ad esempio, l'invocazione del titolo di giurisdizione di cui all'art. 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 si sarebbe potuta censurare nel giudizio nazionale all'origine della pronuncia della Corte nella causa Reisch Montage, citata alla nota precedente, qualora fosse stata accertata la mala fede dell'attore.
37 – V. sentenza 20 febbraio 1997, causa C‑106/95, MSG (Racc. pag. I‑911), relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1 della Convenzione di Bruxelles. Al punto 31 della motivazione la Corte rileva che «benché le parti siano libere di accordarsi su un luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali diverso da quello determinabile in forza della legge vigente per il contratto, senza essere obbligate a rispettare particolari requisiti formali, esse però non possono fissare, in considerazione del sistema introdotto dalla Convenzione, al solo scopo di determinare un foro competente, un luogo di esecuzione che non presenti nessun collegamento effettivo con la materia del contratto e in cui le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo non potrebbero essere eseguite sulla base dei termini di quest'ultimo». V. altresì sentenza 4 luglio 1985, causa 220/84, Malhé (Racc. pag. 2267).
38 – Tale questione si inquadra in quella più generale dei meccanismi che consentono di rilevare e reprimere l'utilizzazione abusiva delle disposizioni del regolamento e, in definitiva, di opporsi a quello che è stato definito il forum shopping malus. L'esigenza di garantire l'effetto utile e l'uniforme applicazione delle disposizioni della Convenzione, prima, e del regolamento n. 44/2001, poi, conservando ai criteri di collegamento utilizzati da tali disposizioni una valenza oggettiva ‑ necessaria al fine di assicurare la prevedibilità del titolo di giurisdizione ‑ ha indotto la Corte a mantenere al riguardo un approccio particolarmente cauto, che non ha mancato di sollevare critiche in dottrina. V., in particolare, sentenze 27 aprile 2004, causa C‑159/02, Turner (Racc. pag. I‑3565), sulle «anti‑suit injunctions», e 9 dicembre 2003, causa C‑116/02, Gasser (Racc. pag. I‑14693), in materia di litispendenza.
39 – Come nel caso dell'art. 6, punto 2, del regolamento 44/2001 e, prima, della Convenzione di Bruxelles.
40 – La Corte ha precisato che la determinazione delle condizioni di ammissibilità di una domanda è rimessa al diritto processuale nazionale, con il solo limite che l'applicazione di quest'ultimo non deve compromettere l'effetto utile delle norme di competenza previste dalla Convenzione (sentenza 15 maggio 1990, causa C‑365/88, Hagen, Racc. pag. I‑1845, punti 17‑20).
41 – V. sentenza Reisch Montage, citata supra, nota 35.
42 – Di segno opposto erano le conclusioni presentate in tale causa dall'avvocato generale Colomer.
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