CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 20 settembre 2007 1(1)
Causa C‑135/06 P
Roderich Weißenfels
contro
Parlamento europeo
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Funzionario comunitario – Retribuzione – Assegno per figli a carico – Art. 67, n. 2, dello Statuto – Deduzione dell’importo di un assegno di uguale natura proveniente da altra fonte»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado offre l’occasione di verificare, in particolare, quando si sia in presenza di un «assegno di uguale natura proveniente da altra fonte» ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).
2. Il procedimento prende avvio da un contenzioso statutario tra un funzionario comunitario, il sig. Roderich Weißenfels (in prosieguo: il «ricorrente»), e il Parlamento europeo. Con il ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado il ricorrente ha impugnato alcune decisioni del Parlamento, con le quali il Parlamento aveva dedotto dall’assegno raddoppiato per figli a carico, erogato in base allo Statuto, una somma pari all’importo di una prestazione concessa in base al diritto lussemburghese.
3. Il ricorrente ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado 25 gennaio 2006 (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (2), con la quale è stato respinto il suo ricorso di primo grado.
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
4. Ai sensi dell’art. 62, n. 3, dello Statuto, nella versione rilevante per i fatti in causa, la retribuzione dei funzionari comprende gli assegni familiari.
5. Ai sensi dell’art. 67, n. 1, lett. b), dello Statuto, gli assegni familiari comprendono, tra l’altro, l’assegno per figli a carico.
6. L’art. 67, nn. 2 e 3, dello Statuto stabilisce quanto segue:
«2. I funzionari che percepiscono gli assegni familiari di cui al presente articolo debbono dichiarare gli assegni di uguale natura provenienti da altra fonte; questi ultimi assegni sono dedotti da quelli corrisposti a norma degli articoli 1, 2 e 3 dell’allegato VII.
3. L’assegno per figli a carico può essere raddoppiato con decisione speciale e motivata dell’autorità che ha il potere di nomina, adottata in base a probanti documenti medici dai quali risulti che, in conseguenza di una menomazione mentale o fisica del figlio, il funzionario deve sopportare oneri gravosi».
B – Normativa nazionale
7. La legge lussemburghese 16 aprile 1979, relativa all’istituzione di un aiuto speciale per disabili, abrogata dalla legge 19 giugno 1998, relativa all’introduzione di un’assicurazione contro la mancanza di autonomia, ma tuttora applicabile al caso di specie in forza delle disposizioni transitorie della legge da ultimo citata (in prosieguo: la «legge lussemburghese 16 aprile 1979»), stabilisce quanto segue:
«Art. 1. Le persone gravemente disabili con domicilio nel Granducato di Lussemburgo ed ivi residenti da almeno dieci anni, hanno diritto ai benefici previsti dalla presente legge.
Tale diritto spetta pure ai bambini disabili che abbiano compiuto i tre anni (…).
(…)
Art. 3. Le persone gravemente disabili (…) hanno (…) diritto ad un aiuto speciale (…).
Art. 4. L’aiuto (…) è sospeso (…) fino a concorrenza (…) dell’importo di una prestazione di uguale natura erogata all’estero.
Art. 5. L’aiuto (…) è esente dalle imposte e dai contributi per le assicurazioni sociali (…)».
III – I fatti della controversia e la sentenza del Tribunale
8. Il Tribunale, ai punti 5-16 della sentenza, così descrive i fatti della controversia:
«5 Il ricorrente, funzionario di grado A*12 (precedente grado A 4), il 1° aprile 1982 è entrato in servizio presso il Parlamento in Lussemburgo.
6 Il suo figlio maggiore è nato il 31 gennaio 1982. Fin dalla prima infanzia è gravemente disabile.
7 L’assegno per figli a carico previsto dall’art. 67, n. 1, lett. b), dello Statuto (in prosieguo: l’“assegno per figli”), è stato concesso al ricorrente dal momento della sua entrata in servizio presso il Parlamento. Il 31 luglio 1987 il Parlamento, ai sensi dell’art. 67, n. 3, dello Statuto, ha deciso di raddoppiare l’assegno per il figlio del ricorrente a partire dal 1° maggio 1987. Con decisione 8 luglio 1997 l’assegno per figli raddoppiato è stato concesso per l’ulteriore periodo compreso tra il 1° luglio 1997 e il 30 giugno 2000.
8 Con decisione 26 aprile 1999 il Fonds National de Solidarité lussemburghese ha deciso, in base alla legge lussemburghese 16 aprile 1979, di erogare al ricorrente, in qualità di rappresentante legale del figlio, un aiuto speciale per disabili gravi con decorrenza 1° dicembre 1998.
9 Il ricorrente a metà ottobre 1999 ha informato il Parlamento del pagamento dell’aiuto lussemburghese.
10 Con decisione 22 ottobre 1999 il Parlamento, ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, ha ridotto l’importo dell’assegno per figli raddoppiato previsto dallo Statuto di un importo pari all’aiuto lussemburghese, con effetto dal 1° dicembre 1998.
11 Con decisione 20 settembre 2000 l’assegno per figli raddoppiato è stato concesso per l’ulteriore periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 giugno 2003. L’importo dell’assegno per figli raddoppiato previsto dallo Statuto è stato ridotto, con decisione 18 settembre 2000, di un importo pari all’aiuto lussemburghese.
12 Con decisione 1° luglio 2003 l’assegno per figli raddoppiato è stato concesso per l’ulteriore periodo compreso tra il 1° luglio 2003 e il 30 giugno 2006.
13 Nel frattempo, con lettera 4 giugno 2003, il ricorrente aveva contestato in via di principio la deduzione dell’aiuto lussemburghese da parte del Parlamento con le seguenti argomentazioni:
“Come ho già segnalato (…) [il] 28 maggio 2003, la pensione non viene pagata a me, bensì a mio figlio (…), benché sia versata a me in qualità di suo rappresentante legale. Una deduzione ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto dall’assegno per figli raddoppiato a me concesso quale parte della mia retribuzione ai sensi del n. 3, non può aver luogo.
Ciò risulta, da un lato, dal fatto che si tratta di due diversi aventi diritto (soggetti di diritto) e, dall’altro, dalla circostanza che la pensione costituisce una prestazione autonoma e non un ‘assegno’.
Infine la detta prestazione non è nemmeno di ‘uguale natura’: l’assegno previsto al n. 3 serve ad alleviare gli oneri straordinari gravanti sul funzionario, la pensione costituisce una prestazione assistenziale per il disabile”.
14 Ciò nonostante, con decisione 26 giugno 2003 il Parlamento ha effettuato la deduzione.
15 Con lettera 13 agosto 2003 il ricorrente ha presentato reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 26 giugno 2003. Tale reclamo è stato respinto con lettera del Parlamento 10 novembre 2003.
16 Il 28 aprile 2004 – dopo la registrazione del ricorso relativo alla presente causa – il Parlamento, in considerazione dell’importo aggiornato dell’aiuto lussemburghese, ha adottato una decisione relativa alla deduzione di cui all’art. 67, n. 2, dello Statuto. L’8 giugno 2004 il ricorrente ha presentato reclamo contro la decisione 28 aprile 2004, il quale è stato respinto con decisione del Parlamento 15 settembre 2004».
9. Con atto pervenuto il 2 febbraio 2004 presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado. Con esso il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione del convenuto 26 giugno 2003, nonché la decisione sul reclamo adottata dal convenuto in proposito il 10 novembre 2003, e di obbligare il Parlamento a rimborsargli tutte le parti della sua retribuzione ingiustamente trattenute, maggiorate degli interessi legali.
10. In sede di replica il ricorrente ha formulato una seconda domanda dal seguente tenore:
«Il diniego tacito del convenuto di rimborsare al ricorrente, conformemente alla sua richiesta del 4 giugno 2003, l’assegno per figli raddoppiato ingiustamente trattenuto in passato, nonché la decisione sul reclamo adottata dal convenuto in proposito il 10 novembre 2003, sono annullati.
La decisione del convenuto 28 aprile 2004, con la quale l’aiuto speciale per disabili gravi, corrisposto da altra fonte al figlio del ricorrente (…), viene dichiarato “assegno di uguale natura” ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, rispetto all’assegno raddoppiato per figli (…), nonché la decisione sul reclamo adottata dal convenuto in proposito il 15 settembre 2004, sono annullate.
Il convenuto è condannato a risarcire al ricorrente il danno, quantificato in misura pari al tasso di interesse legale, derivante dalle trattenute ingiustamente operate a partire dal 1° dicembre 1998 sulla sua retribuzione a titolo di assegno per figli raddoppiato».
11. Il Tribunale ha respinto il ricorso. Per quanto riguarda la domanda di condannare il Parlamento al rimborso di determinate somme, il Tribunale ha ritenuto il ricorso irricevibile. La domanda di condannare il Parlamento al rimborso di determinate somme sarebbe irricevibile in quanto il Tribunale, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, non avrebbe il potere di rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. Ai sensi dell’art. 233 CE, infatti, in caso di annullamento di un atto giuridico, l’istituzione interessata deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.
12. Per quanto riguarda la domanda contenuta, con nuova formulazione, nella replica, con la quale il ricorrente ha chiesto di condannare il Parlamento a risarcirgli il danno subito, il Tribunale ha statuito che si tratta di una domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 235 CE. Poiché, tuttavia, l’oggetto del ricorso viene definito con l’atto introduttivo del ricorso, esso non può essere modificato in sede di replica.
13. Il Tribunale ha considerato il ricorso di annullamento rivolto esclusivamente contro la decisione 26 giugno 2003. Il Tribunale ha respinto tale domanda, ritenendola infondata. Il Parlamento avrebbe correttamente ritenuto che la prestazione lussemburghese costituisca un assegno di uguale natura ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, da dedurre dall’assegno per figli raddoppiato ivi previsto.
IV – Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
14. Il ricorrente deduce tre motivi. Con il primo e il secondo motivo lamenta il fatto che alcune domande, contenute nel ricorso di primo grado, non sono state prese in considerazione o comunque sono state respinte; con il terzo lamenta la violazione dell’art. 67, n. 2, dello Statuto dei funzionari.
15. Il ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:
«1) La sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 25 gennaio 2006, causa T‑33/04, Weißenfels/Parlamento europeo, notificata il 31 gennaio 2006, è annullata.
2) La decisione del convenuto 26 giugno 2003, con la quale si dispone nei confronti del ricorrente che dall’assegno per figli a carico raddoppiato ex art. 67, n. 3, dello Statuto venga dedotto un aiuto speciale per disabili gravi proveniente da altra fonte a suo figlio Frederik, è annullata.
3) Il diniego tacito del convenuto di rimborsare al ricorrente, conformemente alla sua richiesta del 4 giugno 2003, l’assegno per figli a carico raddoppiato ingiustamente trattenuto in passato, è annullato.
4) La decisione del convenuto 28 aprile 2004, con la quale l’aiuto speciale per disabili gravi corrisposto da altra fonte al figlio del ricorrente Frederik viene dichiarato “assegno di uguale natura” ai sensi dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, rispetto all’assegno per figli a carico raddoppiato attribuito al ricorrente, è annullata.
5) Il convenuto è condannato a risarcire al ricorrente il danno derivante dalle trattenute ingiustamente operate sulla sua retribuzione a partire dal 1° dicembre 1998 a titolo di assegno per figli a carico raddoppiato (danno quantificato in subordine in misura pari al tasso di interesse legale).
6) Il convenuto è condannato a sopportare le spese di entrambi i gradi di giudizio, incluse le spese necessarie del ricorrente».
16. Il Parlamento europeo chiede che la Corte voglia:
1) respingere il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado, essendo i motivi di ricorso in parte irrilevanti, irricevibili e comunque infondati;
2) condannare il ricorrente a sopportare le spese del ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado.
V – Valutazione
17. È opportuno iniziare con l’esame del terzo motivo. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, un ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve essere rigettato anche quando dalla motivazione della sentenza impugnata risulti una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi (3). Se, pertanto, dovesse emergere che al ricorrente non spetta alcun diritto alla percezione dell’assegno familiare non decurtato, il primo e il secondo motivo non sarebbero più rilevanti, essendo comunque risultato fondato il dispositivo della sentenza.
A – Sull’interpretazione dell’art. 67, n. 2, dello Statuto
18. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere che il Tribunale, nell’interpretare il concetto di «assegni di uguale natura provenienti da altra fonte», non avrebbe considerato che l’art. 67, n. 2 richiede un’uguale natura in un duplice senso, e segnatamente sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale. Per essere un «assegno di uguale natura», l’assegno proveniente da altra fonte dovrebbe consistere in una prestazione accessoria allo stipendio, al pari dell’assegno familiare del funzionario. Ciò risulterebbe dalla stessa lettera dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, ove si utilizza il concetto di «assegno»; la prestazione lussemburghese non sarebbe una prestazione accessoria allo stipendio, del resto per essa non verrebbe nemmeno utilizzato il concetto di «assegno», essendo essa invece denominata «aiuto speciale». Il ricorrente richiama, inoltre, le sentenze della Corte Commissione/Belgio (4) e Commissione/Germania (5). La sentenza impugnata riterrebbe erroneamente irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, il fatto che l’aiuto nazionale viene erogato indipendentemente da un rapporto di lavoro a chi ha la residenza nello Stato membro.
19. Anche dal punto di vista sostanziale, secondo il ricorrente, non sarebbe ravvisabile un’uguale natura, giacché gli aventi diritto alle due prestazioni non sarebbero gli stessi. Avente diritto alla prestazione nazionale non sarebbe il funzionario, bensì il figlio stesso. Non si dovrebbe tener conto dell’effettivo percettore della prestazione, bensì soltanto del suo avente diritto.
20. Occorre, pertanto, verificare se il Tribunale ha interpretato erroneamente l’art. 67, n. 2, dello Statuto per il fatto di aver qualificato – dando peso, nel valutare la sussistenza di un’uguale natura delle prestazioni, soltanto alla ratio delle stesse – come assegno di uguale natura ai sensi della predetta disposizione anche una prestazione che non viene erogata in connessione con un’attività lavorativa.
1. Sul legame tra prestazione e reddito
21. Al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale afferma che la tesi del ricorrente, secondo cui le due prestazioni controverse non avrebbero uguale natura in quanto l’assegno previsto dallo Statuto viene aggiunto allo stipendio del funzionario, mentre l’aiuto nazionale viene pagato al figlio disabile indipendentemente da un’attività lavorativa dei genitori, non può essere accolta. Piuttosto, per valutare se le due prestazioni controverse nella presente causa abbiano uguale natura, sarebbe decisiva la ratio del pagamento effettuato. In tale prospettiva verrebbero qui in rilievo le spese derivanti dalle necessità di cura e di assistenza di una persona gravemente disabile.
22. Pertanto, secondo la sentenza impugnata, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, n. 2, dello Statuto, è indifferente che l’assegno nazionale sia erogato in connessione con un reddito o indipendentemente da esso. Si deve convenire con il ricorrente che questa conclusione non è imposta dalla lettera della versione in lingua tedesca. Ivi si parla, infatti, di «Zulage» (6). Tale concetto può essere inteso nel senso che deve trattarsi di una prestazione che si aggiunge ad un’altra prestazione – nel presente contesto, allo stipendio –, così come anche la prestazione dalla quale viene dedotta la prestazione proveniente da altra fonte costituisce un assegno sullo stipendio del funzionario. Pertanto, la lettera dello Statuto, perlomeno nella versione in lingua tedesca, a prima vista può essere senz’altro intesa nel senso che una prestazione è di uguale natura soltanto se costituisce un «assegno» sullo stipendio.
23. Questa interpretazione letterale, tuttavia, non è la sola possibile. Il concetto di «assegno» può anche essere stato utilizzato in modo generico ed essere inteso in modo da ricomprendere anche quelle prestazioni che non vengono pagate in connessione con uno stipendio.
24. Un’importanza decisiva riveste, pertanto, l’interpretazione teleologica. Si deve convenire con il Parlamento che se si interpretasse il concetto di assegno di cui all’art. 67, n. 2, dello Statuto come assegno sullo stipendio, tale disposizione in molti casi sarebbe inoperante. Infatti, di regola non esistono assegni sullo stipendio del dipendente provenienti da altra fonte, se non nel caso in cui questi svolga un’attività collaterale. Se, quindi, si accogliesse tale interpretazione, nell’art. 67, n. 2 rientrerebbero solo gli assegni sullo stipendio del coniuge del funzionario.
25. Ad un’interpretazione che intende la prestazione soltanto come assegno sullo stipendio si oppone in modo decisivo il rilievo che tale interpretazione comporterebbe un trattamento differenziato dei funzionari a seconda della casuale organizzazione dei regimi degli aiuti alle famiglie previsti negli Stati membri. Il funzionario o la funzionaria, il cui coniuge lavori in uno Stato membro che ha organizzato il pagamento di una prestazione aggiuntiva per figli disabili in forma di assegno sullo stipendio, subirebbe la deduzione di tale pagamento dalla prestazione erogata dalla Comunità. Il funzionario, invece, che per il proprio figlio disabile riceva un assegno nazionale da uno Stato membro che non ha organizzato tale pagamento in forma di assegno sullo stipendio, bensì lo ha subordinato al requisito della residenza, non subirebbe la deduzione di tale pagamento dalla prestazione erogata dalla Comunità e, pertanto, percepirebbe la prestazione due volte. Una siffatta disparità di trattamento dei funzionari, dipendente dall’organizzazione dei vari regimi nazionali, non è giustificata.
26. Risulta, pertanto, più congruo – come ha fatto anche il Tribunale nella sua sentenza – interpretare l’art. 67, n. 2, dello Statuto in modo da evitare una siffatta disparità di trattamento dei funzionari, dando, quindi, peso non già ad un’uguale natura formale, bensì ad un’uguale natura sostanziale, vale a dire alla ratio della prestazione.
27. Anche le sentenze della Corte nelle cause Commissione/Belgio (7) e Commissione/Germania (8) non ostano, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ad un’interpretazione di tal tipo. In tali sentenze la Corte ha statuito che «l’art. 67, n. 2, si applica solo quando esiste, rispetto allo Stato membro la cui normativa attribuisce come principio il diritto agli assegni nazionali per il figlio che può fruire di assegni a norma dello Statuto, un nesso paragonabile alle situazioni che attribuiscono il diritto a percepire assegni statutari» (9).
28. La Corte ha altresì stabilito che «gli assegni della stessa natura che, secondo la disposizione summenzionata, vanno detratti dagli assegni familiari dello Statuto (…), sono solo quelli corrisposti per un’attività lavorativa subordinata» (10).
29. Poiché la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante tanto la circostanza che l’assegno nazionale non viene concesso in connessione con un’attività lavorativa, bensì solo sulla base della residenza, quanto la circostanza che la moglie del funzionario non svolge alcuna attività lavorativa subordinata, ad un primo sguardo tale sentenza sembra in contrasto con le sentenze sopra citate.
30. Se, tuttavia, si prende in considerazione il contesto in cui le sentenze Commissione/Germania e Commissione/Belgio sono state pronunciate, contrariamente a questa prima impressione ci si accorge che non vi è alcun contrasto. Tali sentenze sono state pronunciate in esito a procedimenti per inadempimento, in cui la Commissione ha censurato leggi nazionali in cui si stabiliva che l’assegno familiare non veniva attribuito per il figlio per il quale uno dei genitori percepiva una prestazione analoga all’assegno familiare da parte della Comunità europea. La normativa nazionale conteneva, quindi, una clausola anticumulo analoga all’art. 67, n. 2, in base alla quale l’obbligo di effettuare il pagamento veniva trasferito in via di principio sulla Comunità. Nei rapporti reciproci tra il regime giuridico nazionale e quello comunitario mancava una norma sulla priorità, vale a dire una disposizione che stabilisse quale regime dovesse pagare per primo. La Corte era dunque chiamata a stabilire se l’art. 67, n. 2 ostasse ad una clausola nazionale anticumulo, e se dall’art. 67, n. 2 sorgessero, quindi, obblighi a carico degli Stati membri.
31. Oggetto di quelle cause, dunque, non era l’interpretazione dell’art. 67, n. 2, dello Statuto nella prospettiva del funzionario europeo che subisce una decurtazione del suo diritto per effetto dell’applicazione della clausola anticumulo contenuta nella predetta disposizione, bensì la questione relativa a quale regime – quello nazionale ovvero quello comunitario – debba pagare per primo. In quei procedimenti la Commissione ha desunto dall’art. 67, n. 2, dello Statuto un obbligo a carico degli Stati membri di erogare loro per primi la prestazione, con la conseguente possibilità per la Comunità di invocare la clausola anticumulo e, quindi, di non pagare più.
32. L’avvocato generale Micho, nelle sue conclusioni presentate nelle due cause, aveva proposto di non ricavare dall’art. 67, n. 2, dello Statuto la norma sulla priorità. A suo avviso l’art. 67, n. 2, dello Statuto costituisce unicamente una clausola anticumulo. Essa dovrebbe entrare in gioco solo nel caso in cui siano effettivamente pagati sussidi familiari in base ad una normativa nazionale. Per contro, da tale disposizione non emergerebbe alcuna limitazione dell’autonomia degli Stati membri in fatto di erogazione di prestazioni previdenziali (11).
33. La Corte, tuttavia, non ha accolto le conclusioni dell’avvocato generale, ma ha piuttosto statuito nelle sue sentenze che l’art. 67, n. 2, dello Statuto contiene anche una disposizione sulla priorità. Secondo la tesi della Corte, per effetto di tale disposizione sulla priorità uno Stato membro viola l’art. 67, n. 2, dello Statuto se esso, nel caso in cui il coniuge di un funzionario europeo svolga un’attività subordinata, esclude il pagamento di assegni familiari previsti dalla normativa nazionale in considerazione del pagamento previsto dallo Statuto (12). Pertanto, le statuizioni della Corte in tale contesto, concernenti la definizione di «uguale natura dell’assegno», riguardavano l’art. 67, n. 2, dello Statuto nella sua funzione di disposizione sulla priorità.
34. La definizione di «uguale natura dell’assegno» rilevante nell’ambito d’applicazione dell’art. 67, n. 2 nella sua funzione di disposizione sulla priorità, non deve necessariamente essere trasposta alla definizione di tale concetto rilevante nell’ambito dell’art. 67, n. 2 nella sua funzione di clausola anticumulo. Piuttosto, nell’ambito dell’art. 67, n. 2 quale clausola anticumulo, occorre procedere ad un’interpretazione sostanziale di tale norma. Solo in tal modo è possibile evitare – come si è detto sopra – una disparità di trattamento dei funzionari. La tesi proposta dall’avvocato generale Micho, secondo cui l’art. 67, n. 2 conterrebbe soltanto una clausola anticumulo e non anche una disposizione sulla priorità, avrebbe evitato una tale frantumazione dell’interpretazione del concetto in esame a seconda della funzione dell’art. 67, n. 2 quale disposizione sulla priorità, ovvero quale clausola anticumulo.
35. Pertanto, quando si versa nell’ambito di applicazione dell’art. 67, n. 2, dello Statuto quale clausola anticumulo, in sede di accertamento dell’«uguale natura» della prestazione viene in rilievo soltanto il criterio sostanziale basato sulla presenza di un’uguale ratio.
2. Sull’uguale natura sostanziale della prestazione
36. A proposito dell’esame dell’uguale natura sostanziale delle prestazioni, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non tiene conto del fatto che l’avente diritto alla prestazione nazionale non è il funzionario, bensì il figlio stesso, e che la prestazione viene pagata al funzionario solo nella sua veste di rappresentante legale del figlio minorenne.
37. Il Tribunale ha, tuttavia, correttamente statuito che non può essere decisiva la formale attribuzione della prestazione. Piuttosto occorre verificare a beneficio di chi è in definitiva prevista la prestazione. Nella specie il beneficiario, nonostante la formale titolarità del diritto, non è solo il figlio, ma anche il padre. Queste prestazioni, infatti, in definitiva vanno a beneficio del funzionario, giacché riducono le esigenze di mantenimento del figlio sgravando, quindi, nella stessa misura il padre dalle spese di mantenimento (13). Anche per questo profilo il terzo motivo è, pertanto, infondato.
3. Conclusioni limitate al motivo sopra esaminato
38. Riassumendo, si può constatare che la sentenza impugnata ha applicato correttamente l’art. 67, n. 2, dello Statuto ritenendo che il Parlamento potesse dedurre i pagamenti erogati in base alla normativa lussemburghese dall’assegno per figli raddoppiato previsto dallo Statuto.
39. Poiché, dunque, anche qualora gli altri motivi del ricorrente fossero fondati, la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata risulta comunque corretta, gli ulteriori motivi appaiono a questo punto irrilevanti. Nondimeno è opportuno esaminarli qui di seguito per il caso che la Corte, in relazione al terzo motivo appena esaminato, dovesse giungere ad un diverso risultato.
B – Sul rigetto di varie domande contenute nel ricorso di primo grado
40. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale sarebbe incorso in errore per non aver considerato che in tutto erano state impugnate tre diverse decisioni. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe rigettato la sua domanda di risarcimento del danno da perdita degli interessi ritenendola irricevibile.
41. Contrariamente a quanto ritenuto dal Parlamento, i suddetti motivi non sono irricevibili per mancanza di pregiudizio degli interessi del ricorrente. Gli interessi del ricorrente potrebbero essere pregiudicati sia dal rigetto della domanda di pagamento degli interessi, sia dalla omessa considerazione delle domande rivolte ad ottenere l’annullamento di ulteriori decisioni del Parlamento.
1. Sulla censura di omessa considerazione di determinate domande
42. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che in tutto sono state impugnate tre autonome decisioni, e segnatamente quella del 26 giugno 2003, il rigetto tacito della domanda del 4 giugno 2003, nonché la decisione 28 aprile 2004. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che il ricorso di annullamento del ricorrente fosse rivolto esclusivamente contro la decisione 26 giugno 2003.
43. Occorre preliminarmente verificare se tale motivo non possa essere accolto già per il fatto che il ricorrente avrebbe ritirato le predette domande durante l’udienza dinanzi al Tribunale. Al punto 31 della sentenza impugnata si segnala «che il ricorrente ha ammesso nel corso dell’udienza che le varie domande di annullamento formulate nel ricorso e nella replica avrebbero il medesimo oggetto, e cioè l’annullamento della decisione 26 giugno 2003». Su questa formulazione del Tribunale, tuttavia, non può fondarsi la tesi che il ricorrente, in relazione a tali domande, avrebbe formalmente ritirato parte del suo ricorso. Anche dal verbale d’udienza non risulta che il ricorrente avrebbe dichiarato di ritirare parzialmente il suo ricorso. Occorre, pertanto, procedere all’esame del primo motivo.
44. Con la decisione 28 aprile 2004 il Parlamento, dopo la ricezione del ricorso in data 2 febbraio 2004, ha adottato, in considerazione dell’importo aggiornato dell’aiuto lussemburghese, una nuova decisione relativa alla deduzione di cui all’art. 67, n. 2, dello Statuto.
45. A proposito di tale decisione, la sentenza impugnata, al punto 31, afferma che essa è nella sostanza identica alla decisione 26 giugno 2003. Tale decisione si limiterebbe a confermare la decisione 26 giugno 2003 e il ricorso di annullamento non potrebbe essere inteso come rivolto contro di essa.
46. Questa affermazione del Tribunale non mi sembra esatta. Con la decisione 28 aprile 2004 si è nuovamente deciso, con effetto per l’avvenire, in merito alla deduzione di cui all’art. 67, n. 2, dello Statuto, in considerazione dell’importo aggiornato dell’aiuto lussemburghese. Questa decisione, pertanto, ha in sé un’autonoma valenza pregiudizievole: anche in caso di annullamento della decisione 26 giugno 2003, questa decisione continuerebbe a produrre effetto per il periodo decorrente dal 28 aprile 2004. Il ricorrente ha quindi bisogno di tutela giuridica anche riguardo all’annullamento della decisione 28 aprile 2004.
47. Peraltro, tale domanda era anche eccezionalmente ricevibile benché presentata solo in sede di replica.
48. Secondo la giurisprudenza della Corte, la domanda di annullamento di una decisione adottata dopo la proposizione del ricorso è ricevibile se essa costituisce una mera prosecuzione della precedente decisione; sarebbe contrario ad una buona amministrazione della giustizia e ad un’esigenza di economia processuale obbligare un ricorrente a proporre un nuovo ricorso contro la nuova decisione (14).
49. Occorre chiedersi se tale giurisprudenza possa risultare valida anche nelle controversie concernenti i funzionari, dal momento che in tali controversie l’espletamento di un procedimento di reclamo costituisce condizione di ricevibilità del ricorso. Anche in tale ipotesi, tuttavia, il principio di economia processuale impone di non rimandare il ricorrente ad un nuovo procedimento qualora l’espletamento di un procedimento di reclamo non risulti indispensabile. Tale ipotesi si verifica quando la decisione amministrativa alla quale il ricorso viene esteso si limita a modificare o sostituire la decisione contro cui è stato già espletato un procedimento di reclamo. È altresì necessario che la posizione assunta dall’amministrazione nel procedimento giudiziario lasci intendere che un procedimento di reclamo non avrebbe esito favorevole.
50. Il ricorrente lamenta inoltre che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disconosciuto che il rigetto tacito della domanda del ricorrente del 4 giugno 2003 costituisce un’autonoma decisione, che formava oggetto del ricorso di annullamento.
51. A tal proposito la sentenza impugnata al punto 30 afferma che l’oggetto del rigetto tacito della domanda del 4 giugno 2003 sarebbe identico a quello della decisione 26 giugno 2003, sicché la domanda di annullamento coinciderebbe con quella di annullamento della decisione 26 giugno 2003.
52. Anche questa qualificazione operata dalla sentenza impugnata a ben guardare non convince. L’oggetto delle due domande non è identico. Con la sua domanda del 4 giugno 2003, infatti, il ricorrente aveva chiesto che gli venisse rimborsato l’assegno per figli raddoppiato ingiustamente trattenuto in passato. Pertanto, tale domanda va al di là dell’impugnazione della decisione 26 giugno 2003 con la quale era stata decisa la deduzione dell’aiuto lussemburghese. Una deduzione dell’aiuto lussemburghese, infatti, era già stata decisa in precedenza con le decisioni 22 ottobre 1999 e 18 settembre 2000. La domanda del 4 giugno 2003 di rimborso degli assegni per figli in passato trattenuti può riguardare anche periodi antecedenti al 26 giugno 2003 ed ha, quindi, un proprio autonomo oggetto all’interno del ricorso.
53. Ciò considerato, tuttavia, il primo motivo non giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata, giacché la domanda concernente il rigetto tacito della domanda del 4 giugno 2003 era irricevibile per un’altra ragione. Essa, infatti, è stata presentata solo in sede di replica e, pertanto, fuori termine.
2. Sulla domanda di risarcimento del danno
54. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la sua domanda di risarcimento del danno da perdita degli interessi è stata respinta dalla sentenza impugnata, che l’ha ritenuta fuori termine.
55. La sentenza impugnata afferma, al punto 26, che la domanda del ricorrente di risarcimento del danno da perdita degli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, così come formulata nella replica, costituisce una domanda di risarcimento del danno, che avrebbe dovuto essere presentata col ricorso e che doveva quindi essere respinta in quanto fuori termine, essendo stata presentata solo in sede di replica.
56. A ben guardare, questa affermazione non regge ad un esame giuridico. Vero è che in base all’art. 21 dello Statuto della Corte il ricorso deve già contenere le domande e che, in via di principio, non possono più essere proposte nuove domande in un momento successivo. Tuttavia, la domanda degli interessi sull’assegno per figli raddoppiato di cui si è chiesto il rimborso, in via interpretativa può essere ritenuta già implicita nel ricorso stesso ed è stata, quindi, presentata in tempo. Infatti, già nel ricorso il ricorrente aveva chiesto di obbligare il convenuto a pagargli tutte le parti della sua retribuzione ingiustamente trattenute, maggiorate degli interessi legali. Vero è che il ricorrente con tale domanda non aveva chiesto expressis verbis il pagamento degli interessi a titolo di risarcimento del danno. Tuttavia, tale circostanza non può essere ritenuta decisiva. Pertanto, la domanda contenuta nella replica non deve essere valutata come una nuova domanda, bensì semplicemente come precisazione dell’originaria domanda già formulata in termini sufficientemente precisi nel ricorso, solo non denominata espressamente come domanda di risarcimento del danno. La domanda presentata nella replica, quindi, non va al di là dell’originaria domanda, ma anzi ha un oggetto più limitato in quanto non ripropone la condanna del Parlamento al rimborso dell’assegno per figli non pagato.
57. Tale domanda, peraltro, è anche ricevibile. Il Tribunale di primo grado ha giustamente ritenuto che in via di principio i giudici comunitari non possono rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie; ai sensi dell’art. 233 CE, in caso di annullamento di un atto giuridico l’istituzione interessata deve prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporta.
58. L’art. 91 dello Statuto, tuttavia, stabilisce che nelle controversie statutarie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
59. Il Tribunale di primo grado ha variamente risolto la questione concernente la ricevibilità, nell’ambito del contenzioso statutario, di domande di condanna delle istituzioni al pagamento di prestazioni arretrate, come ad esempio assegni familiari o indennità giornaliera (15).
60. Il Parlamento è dell’avviso che il concetto di contenzioso di carattere pecuniario debba essere interpretato restrittivamente e che esso comprenda solo i ricorsi per risarcimento del danno. Il presente contenzioso relativo all’assegno per figli raddoppiato non vi rientrerebbe, giacché in caso di accoglimento del ricorso – diversamente da quanto avviene in caso di ricorsi per risarcimento del danno – al Tribunale non spetterebbe alcuna discrezionalità in ordine alla misura dei rimborsi che il Parlamento dovrebbe pagare, risultando tale misura direttamente dalla legge.
61. In ogni caso, trattandosi degli interessi sull’assegno per figli arretrato, nel presente caso siamo di fronte ad una domanda di risarcimento del danno e quindi – anche in base all’interpretazione restrittiva proposta dal Parlamento – ad un contenzioso di carattere pecuniario. Tuttavia, per poter statuire su tale domanda il Tribunale deve avere anche la competenza per risolvere, almeno implicitamente, la questione preliminare relativa all’effettiva sussistenza, a carico del Parlamento, dell’obbligo di rimborso e, in particolare, ai periodi per i quali deve essere concesso, ora per allora, l’assegno per figli raddoppiato.
62. Ne deriva che la domanda, formulata nella replica, di condannare il Parlamento al pagamento del danno da perdita degli interessi era ricevibile.
C – Conclusioni limitate ai motivi sopra esaminati
63. Come appena esposto, il primo e il secondo motivo dedotti dal ricorrente troverebbero almeno in parte accoglimento. Tuttavia, come risulta dalle considerazioni sopra svolte in relazione al terzo motivo, in definitiva il Parlamento ha legittimamente dedotto dall’assegno per figli a carico raddoppiato gli importi versati in forza della normativa lussemburghese. La sentenza risulta, pertanto, in definitiva corretta. Conseguentemente il ricorso deve essere respinto nel suo insieme.
VI – Sulle spese
64. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, il quale in base all’art. 118 del regolamento di procedura si applica al procedimento d’impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Ai sensi dell’art. 122, secondo comma, del regolamento di procedura, tuttavia, l’art. 70 non si applica quando l’impugnazione – come nel presente caso – è stata proposta da un funzionario o da altro dipendente di un’istituzione.
65. Ai sensi dell’art. 122, secondo comma, del regolamento di procedura, la Corte, in deroga all’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un’istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall’equità. Nel presente caso, tuttavia, non risultano elementi che depongono a favore di una siffatta valutazione d’equità.
66. Nel presente caso si deve, pertanto, applicare l’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Poiché il Parlamento ha chiesto la condanna alle spese del ricorrente, che è rimasto soccombente, le spese del procedimento d’impugnazione vanno poste a carico di quest’ultimo.
VII – Conclusione
67. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sentenza 25 gennaio 2006, causa T‑33/04, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. II‑0000).
3 – V. sentenza della Corte 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I‑3755, punto 28), e ordinanza 3 giugno 2005, causa C‑396/03 P, Killinger/Germania e a. (Racc. pag. I‑4967, punto 12).
4 – Sentenza 7 maggio 1987, causa 186/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 2029).
5 – Sentenza 7 maggio 1987, causa 189/85, Commissione/Germania (Racc. pag. 2061, punto 12).
6 – Nella versione in lingua inglese si utilizza il termine «allowance». Nella versione in lingua francese si utilizza il termine «allocation»; con il termine «allocation» viene indicata anche la prestazione lussemburghese.
7 – Sentenza Commissione/Belgio (cit. alla nota 4).
8 – Sentenza Commissione/Germania (cit. alla nota 5).
9 – Sentenza Commissione/Belgio (cit. alla nota 4, punto 30).
10 – Sentenza Commissione/Belgio (cit. alla nota 4, punto 33).
11 – Conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate il 29 gennaio 1987 nella causa 189/85, Commissione/Germania (Racc. pag. 2061, sub I).
12 – Sentenza Commissione/Germania, cit. alla nota 5 (punto 30), e sentenza Commissione/Belgio, cit. alla nota 4 (punto 35).
13 – In argomento v. pure, benché relative ad un altro contesto, le mie conclusioni presentate il 20 ottobre 2005 nella causa C‑286/03, Hosse (Racc. 2006 pag. I‑1771, punto 97).
14 – Sentenza 29 settembre 1987, cause riunite 351/85 e 360/85, Fabrique de fer de Charleroi/Commissione (Racc. pag. 3639, punto 11).
15 – Nel senso della ricevibilità di una siffatta domanda v., tra le altre, sentenze del Tribunale 3 dicembre 1991, causa T‑10/90 e T‑31/90, Boessen/CES (Racc. pag. II‑1365): condanna al pagamento di indennità scolastiche; 30 novembre 1993, causa T‑15/93, Vienne/Parlamento (Racc. pag. II‑1327): condanna al pagamento di indennità giornaliera; nonché sentenza 11 luglio 2000, causa T‑134/99, Skrzypek/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑139 e II‑633): condanna al pagamento di assegni familiari e pensione per orfani. Nel senso della ricevibilità di una siffatta domanda depone anche la sentenza della Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem (Racc. pag. I‑6733, punti 26 nonché 90 e segg).
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