CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 18 settembre 2007 1(1)
Causa C‑161/06
Skoma-Lux s.r.o.
contro
Celní ředitelství Olomouc (Direzione doganale di Olomouc)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud Ostrava (Repubblica ceca)]
«Artt. 2 e 58 dell’Atto di adesione – Efficacia di disposizioni non ancora pubblicate nella lingua nazionale – Dichiarazione doganale – Indicazioni errate – Ammenda»
I – Introduzione
1. Con l’adesione di dieci nuovi Stati membri in data 1° maggio 2004, il diritto comunitario esistente, cioè il patrimonio giuridico comunitario o acquis communautaire, è stato esteso a tali Stati. Tuttavia, ampie parti del suddetto patrimonio sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea solo con notevole ritardo nelle nove lingue ufficiali che si sono aggiunte. Poiché l’impresa Skoma-Lux s.r.o. (in prosieguo: la «Skoma-Lux») pare abbia violato determinate disposizioni del diritto doganale comunitario dopo l’adesione della Repubblica ceca, ma prima della pubblicazione di tali disposizioni nell’edizione speciale in lingua ceca della Gazzetta ufficiale, le autorità doganali ceche le hanno inflitto le relative sanzioni. La Corte deve ora chiarire se siffatte disposizioni possano essere opposte al singolo prima della loro pubblicazione nella sua lingua.
II – Contesto normativo
2. La pubblicazione del diritto derivato è disciplinata in via di principio dall’art. 254 CE. Il n. 2 di tale articolo, che rileva ai presenti fini, dispone quanto segue:
«I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione».
3. L’art. 4 del regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (2), disciplina il regime linguistico come segue:
«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle venti lingue ufficiali».
4. L’art. 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea (3) (in prosieguo: l’«Atto di adesione») prevede che il diritto comunitario in via di principio si applichi nei nuovi Stati membri dalla data di adesione, cioè dal 1° maggio 2004:
«Dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni e dalla Banca centrale europea prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto».
5. L’art. 58 dell’Atto di adesione disciplina il regime linguistico e la pubblicazione degli atti:
«I testi degli atti delle istituzioni, e della Banca centrale europea, adottati anteriormente all’adesione e redatti dal Consiglio, dalla Commissione o dalla Banca centrale europea in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, dalla data di adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle undici lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee qualora i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione».
6. Subito dopo l’adesione dei dieci nuovi Stati membri in data 1° maggio 2004, in varie edizioni della Gazzetta ufficiale (4) è stato pubblicato un avviso. Nella versione cartacea della Gazzetta ufficiale nonché nella versione in CD‑Rom tale avviso presenta il testo qui di seguito riportato:
«Avviso ai lettori
Un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea comprendente i testi degli atti delle istituzioni e della Banca centrale europea adottati prima dell’adesione sarà pubblicata in lingua estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ceca. I volumi di tale edizione appariranno progressivamente tra il 1° maggio e la fine del 2004.
In tali condizioni e in attesa della pubblicazione di tali volumi, la versione elettronica dei testi è disponibile su EUR‑Lex.
L’indirizzo del sito EUR‑Lex è: ».
7. Tuttavia, nelle corrispondenti edizioni della Gazzetta ufficiale su EUR‑Lex su Internet era stata pubblicata, almeno temporaneamente, una diversa versione in lingua ceca, che era ancora accessibile il 25 giugno 2007, ma che a partire dal 1° agosto 2007 è stata sostituita dalla versione sopra riprodotta in lingua ceca. Tale versione riportava l’intitolazione «Oznámení Komise», cioè avviso della Commissione, e conteneva una frase ulteriore nel primo capoverso:
«Ta po nezbytnou dobu představuje zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle článku 58 aktu o přistoupení z roku 2003».
Secondo tale frase la pubblicazione su EUR‑Lex, fino alla pubblicazione dell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale, costituiva la pubblicazione ai sensi dell’art. 58 dell’Atto di adesione (5).
8. Il procedimento principale verte sull’art. 199, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454 (6), che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario:
«Fatta salva l’eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante è impegnativa, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda:
– l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,
– l’autenticità dei documenti acclusi, e
– l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato».
9. In base ad un’informazione dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, riferita dalla Commissione, tale disposizione è stata pubblicata, nella sua versione originaria e tuttora vigente senza sostanziali modifiche, nell’edizione speciale in lingua ceca della Gazzetta ufficiale il 27 agosto 2004.
III – Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
10. La ricorrente nel procedimento principale, la Skoma-Lux, importa e vende vino nella Repubblica ceca. L’amministrazione doganale ceca le contesta il fatto che varie dichiarazioni doganali, rilasciate tra l’11 marzo 2004 e il 20 maggio 2004 e concernenti il vino importato, sarebbero inesatte, in quanto il vino – nonostante le relative indicazioni delle autorità doganali – sarebbe stato classificato in una voce sbagliata della nomenclatura combinata. Pertanto l’amministrazione doganale ha inflitto un’ammenda alla Skoma-Lux. La violazione doganale contestata consiste in talune presunte inosservanze di disposizioni del diritto doganale ceco nonché – ed è questo il profilo rilevante nel presente procedimento – dell’art. 199, n. 1, del regolamento n. 2454/93.
11. La Skoma-Lux ha contestato l’ammenda sostenendo in particolare che l’art. 199, n. 1, del regolamento n. 2454/93 all’epoca dei fatti in causa non era ancora stato regolarmente pubblicato in lingua ceca nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
12. In relazione a tali fatti il Krajský soud Ostrava, la Corte d’appello di Ostrava, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea, sulla cui base la Repubblica ceca è diventata Stato membro dell’Unione europea dal 1° maggio 2004, possa essere interpretato nel senso che uno Stato membro può applicare nei confronti di un singolo un regolamento che, al momento della sua applicazione, non era regolarmente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nella lingua ufficiale del detto Stato membro.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’inapplicabilità nei confronti del singolo del regolamento di cui si tratta rappresenti un problema di interpretazione o un problema di validità del diritto comunitario ai sensi dell’art. 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea.
3) Qualora la Corte dichiari che la questione pregiudiziale proposta riguarda la validità di un atto comunitario nel senso della sentenza nella causa 314/85, Foto-Frost (Racc. 1987 pag. 4199), se il regolamento n. 2454/93 sia invalido con riguardo alla ricorrente e alla sua controversia con le autorità doganali della Repubblica ceca a causa del difetto di regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione».
13. Nella fase scritta del procedimento hanno presentato osservazioni alla Corte la Skoma‑Lux, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia e la Commissione; all’udienza non hanno partecipato la Skoma-Lux e la Repubblica di Estonia, mentre vi ha partecipato, oltre agli altri predetti soggetti, la Repubblica slovacca.
IV – Valutazione giuridica
14. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sulle conseguenze del difetto di pubblicazione di un regolamento comunitario in determinate lingue ufficiali.
15. Con la prima questione deve essere chiarito se uno Stato membro possa applicare un regolamento comunitario nei confronti di un cittadino dell’Unione prima della sua pubblicazione nella relativa lingua ufficiale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
16. La seconda e la terza questione sono dovute al fatto che solo la Corte può dichiarare l’invalidità di disposizioni del diritto derivato (7). Se il difetto di una regolare pubblicazione in determinate lingue ufficiali dovesse determinare l’invalidità di norme comunitarie – invalidità eventualmente transitoria e limitata a determinati Stati membri –, a rigore ci sarebbe bisogno, in ogni singolo caso, di un’espressa dichiarazione della Corte in proposito.
17. Poiché la questione della validità degli atti che non sono stati ancora pubblicati in tutte le lingue ufficiali nella Gazzetta ufficiale precede logicamente la questione della loro applicabilità nei confronti dei singoli cittadini dell’Unione, conviene risolvere preliminarmente la seconda ed eventualmente la terza questione.
A – Sulla seconda questione pregiudiziale
18. Per risolvere tale questione occorre verificare quale sia il significato della pubblicazione di un atto nella lingua ufficiale del relativo Stato membro.
19. Dall’art. 2, prima parte, dell’Atto di adesione si desume che nei confronti dei nuovi Stati membri l’efficacia vincolante del diritto comunitario esistente non è subordinata alla sua previa, regolare pubblicazione nelle loro lingue. In base a tale previsione, infatti, gli atti esistenti vincolano, senza ulteriori condizioni, i nuovi Stati membri dalla data di adesione. A tale conclusione giungono sia la Commissione sia gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, in parte desumendo tale efficacia vincolante anche dall’art. 10 CE.
20. Dall’efficacia vincolante per i nuovi Stati membri va, tuttavia, distinta la vigenza in tali Stati. In base all’art. 2, seconda parte, dell’Atto di adesione, gli atti esistenti non si applicano nei nuovi Stati membri con la stessa automaticità, bensì solo alle condizioni previste dai Trattati e dall’Atto di adesione. Per vigenza nei nuovi Stati membri si deve in particolare intendere l’applicazione nei confronti dei singoli.
21. Una condizione prevista dall’Atto di adesione consiste nell’obbligo di pubblicazione, stabilito all’art. 58, seconda frase. In base a tale previsione, le versioni degli atti redatti nelle nuove lingue ufficiali sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea qualora i testi nelle lingue ufficiali attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale consente agli interessati di prendere conoscenza del contenuto delle disposizioni rilevanti, ed essi hanno anche l’onere di farlo. Dopo la pubblicazione nessuno può invocare l’ignoranza del contenuto della Gazzetta ufficiale (8).
22. Ciò emerge anche dallo stesso art. 58, prima frase, dell’Atto di adesione per le lingue dei nuovi Stati membri. In base a tale previsione queste versioni linguistiche fanno fede al pari delle versioni nelle lingue dei vecchi Stati membri. Conseguentemente anch’esse devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
23. Quanto sopra, tuttavia, non chiarisce ancora quali siano le conseguenze del difetto di una siffatta pubblicazione.
24. A tal proposito, convenendo con l’avvocato generale Lenz si potrebbe sostenere la tesi secondo cui requisito elementare perché un atto normativo produca oneri a carico del cittadino è la pubblicità costitutiva mediante pubblicazione in una Gazzetta ufficiale (9). Il concetto di pubblicità costitutiva è mutuato dal diritto costituzionale tedesco, in cui la promulgazione di una legge è parte integrante del procedimento legislativo (10). Prima della sua promulgazione la legge non esiste. Il principio dello Stato di diritto esige una promulgazione ufficiale, la quale consente al pubblico di prendere conoscenza, in modo affidabile, del diritto vigente (11).
25. Ad una conclusione analoga si giungerebbe qualora la Corte trasponesse la sentenza Hoechst/Commissione, relativa alla notifica di una decisione al suo destinatario, alla pubblicazione di atti di portata generale. In base a tale sentenza, trattandosi della notifica di un atto, come di ogni altra forma sostanziale, o l’irregolarità è talmente grave ed evidente da comportare l’inesistenza dell’atto contestato (12), oppure costituisce una violazione delle forme sostanziali che può comportare il suo annullamento (13). Questa sentenza è in contrasto con la precedente sentenza ICI/Commissione, secondo la quale le irregolarità nel procedimento di notifica di una decisione sono estranee all’atto, e perciò non ne inficiano la legittimità (14).
26. In questa sede non è necessario verificare quale delle due sentenze si debba seguire nel caso di una decisione individuale. Ad ogni modo, subordinare la validità di atti di portata generale ad una loro corretta pubblicazione in tutte le lingue esporrebbe la loro efficacia ad un rischio sproporzionato.
27. In base all’art. 4 del regolamento n. 1, la Comunità deve pubblicare tali atti in tutte le lingue ufficiali. Rispetto alla pubblicazione in una lingua sola sussiste, pertanto, un rischio di errori molto più alto. Questi errori, peraltro, non sarebbero subito evidenti, giacché la maggior parte degli operatori consulta solo la versione nella propria lingua.
28. L’esempio forse più rilevante per la prassi di siffatti pericoli è costituito dalle differenze tra le versioni linguistiche. Errori nella traduzione della versione originale possono ripercuotersi sia sulla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie, sia sull’affidabilità della pubblicazione.
29. Giustamente, tuttavia, è onere degli attori che partecipano al processo decisionale sincerarsi della concordanza della traduzione per loro rilevante con le ulteriori versioni di un progetto legislativo. Ciò avviene in particolar modo nel Consiglio, dove gli Stati membri possono partecipare in misura rilevante all’ultimazione delle traduzioni (15). Le ripercussioni di eventuali differenze di traduzione sulla formazione della volontà politica, pertanto, in via di principio non giustificano l’annullamento di atti.
30. La Corte ha peraltro ritenuto che nemmeno le conseguenze di eventuali differenze di traduzione per i soggetti dell’ordinamento giuridico siano motivo sufficiente per l’annullamento di un atto. Piuttosto la Corte, con una giurisprudenza costante, ha sottolineato, nell’interesse dell’efficacia del diritto comunitario, la necessità di un’interpretazione uniforme delle diverse versioni linguistiche. Tale interpretazione, in caso di divergenze tra queste versioni, deve essere effettuata, in particolare, in base alla struttura generale ed alla finalità della normativa di cui fanno parte (16). In definitiva, determinate versioni linguistiche possono prevalere rispetto ad altre (17).
31. Analogamente la Corte, anche in ipotesi che riguardavano la pubblicazione in quanto tale, non ha messo in dubbio la validità del rispettivo atto.
32. Vi è, ad esempio, una serie di casi in cui la Corte ha desunto diritti dei lavoratori turchi da disposizioni della decisione del Consiglio di associazione CEE‑Turchia 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (18). Tale decisione non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale. A tal proposito la Corte ha statuito che il difetto di pubblicazione, se può ostare a che siano imposti obblighi a un singolo, non può privare quest’ultimo della facoltà di far valere, nei confronti di una pubblica autorità, i diritti che tale decisione gli attribuisce (19). Poiché, dunque, il singolo può far valere – perlomeno nei confronti dello Stato – anche atti del diritto comunitario non pubblicati, la pubblicazione non costituisce un requisito della loro validità.
33. La seconda questione deve, quindi, essere risolta nel senso che il difetto di pubblicazione di un regolamento in determinate lingue ufficiali non ne pregiudica la validità. Pertanto, tale difetto di per sé non fa nemmeno sorgere l’obbligo, a carico del giudice adito, di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.
B – Sulla terza questione pregiudiziale
34. La soluzione fornita alla seconda questione pregiudiziale rende superfluo risolvere la terza questione.
C – Sulla prima questione pregiudiziale
35. Anche se la validità di un regolamento non viene pregiudicata dal difetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ciò non significa che esso possa essere opposto al singolo. Piuttosto – come si è già sopra accennato – quando si trattava dell’imposizione di obblighi a un singolo, la Corte ha tenuto in considerazione il principio della certezza del diritto.
1. Sull’applicabilità nei confronti del singolo
36. Nel 1979 la Corte ha statuito che un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario esige che un atto emanante dalle pubbliche autorità non possa venir opposto ai cittadini prima che questi abbiano avuto la possibilità di prenderne conoscenza (20). Per soddisfare il principio della certezza del diritto, infatti, una normativa deve consentire agli interessati di riconoscere con esattezza l’estensione degli obblighi ch’essa impone loro (21). Tale principio della certezza del diritto s’impone in particolar modo quando si tratta di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (22).
37. Potrebbe supporsi che la pubblicazione solo in alcune delle lingue ufficiali sia già sufficiente ad offrire un’adeguata possibilità di conoscenza. D’altronde la Corte ha espressamente negato l’esistenza di un principio generale di diritto comunitario che garantirebbe ad ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in ogni caso (23).
38. Tuttavia, con riferimento a normative generali che impongono obblighi al singolo – quindi, sostanzialmente, con riferimento ai regolamenti –, la Corte ha rigettato la tesi di una limitazione dell’equivalenza delle lingue. Così ha statuito che il singolo ha il dovere di conoscere il contenuto della Gazzetta ufficiale solo quando il corrispondente numero si è reso effettivamente disponibile nella sua lingua (24).
39. In termini del tutto analoghi la Corte, nelle sentenze relative alle denominazioni d’origine protette «Prosciutto di Parma» (prosciutto di Parma) e «Grana Padano» (formaggio extraduro del Nord Italia), ha statuito che determinate condizioni necessarie per l’utilizzo di tali denominazioni non possono essere opposte agli operatori economici giacché non sono state portate a loro conoscenza mediante una pubblicità adeguata nella normativa comunitaria (25). La proposta dell’avvocato generale Alber (26) di ritenere sufficiente il fatto che gli interessati potessero ottenere dalla Commissione informazioni sul disciplinare, non è stata accolta dalla Corte.
40. In tali cause si trattava del fatto che le controverse denominazioni possono essere utilizzate per il prosciutto affettato, il formaggio grattugiato o i prodotti confezionati solo se essi sono stati affettati, grattugiati o confezionati nella zona di produzione. Questi disciplinari, perlomeno nel caso del «Prosciutto di Parma», erano disponibili soltanto in italiano e, pertanto, non potevano essere opposti agli operatori economici interessati, attivi nel Regno Unito (27).
41. Come giustamente sottolinea la Lettonia, una diversa conclusione – e cioè la rinuncia ad una pubblicità nella lingua dell’interessato – sarebbe in contrasto con l’art. 21, terzo comma, CE. Tale disposizione impone alle istituzioni e a taluni organi di tenere la corrispondenza con i cittadini dell’Unione in una delle lingue menzionate all’art. 314 CE (28). Ma se perfino la corrispondenza non vincolante deve essere tenuta in una lingua ufficiale scelta dal cittadino dell’Unione, a maggior ragione possono essergli opposti solo gli obblighi che sono stati resi pubblici nella sua lingua ufficiale (29).
42. Al tempo stesso – come sottolinea ancora una volta la Lettonia – la soggezione a disposizioni rese pubbliche soltanto in altre lingue lo metterebbe in una posizione di svantaggio rispetto ad altri cittadini dell’Unione che possono invece informarsi nella loro lingua, quindi in modo affidabile, sui loro obblighi. L’art. 58, prima frase, dell’Atto di adesione intende prevenire proprio questo svantaggio, stabilendo che le nuove versioni linguistiche fanno fede alle stesse condizioni dei testi redatti nelle lingue dei vecchi Stati membri. Sarebbe incompatibile con tale previsione subordinare l’efficacia vincolante delle varie versioni linguistiche a presupposti differenti in ordine alla loro pubblicità.
43. Pertanto, dall’art. 2, seconda parte, dell’Atto di adesione si desume che in via di principio i regolamenti comunitari possono essere opposti ai cittadini nei nuovi Stati membri ai sensi dell’art. 58, seconda frase, dell’Atto di adesione, solo dopo che siano stati regolarmente resi pubblici nella loro rispettiva lingua ufficiale.
2. Sulla regolare pubblicità
44. Sulla scorta della precedente analisi, occorre ora verificare se l’art. 199, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 sia stato regolarmente reso pubblico.
45. Ai sensi dell’art. 58, seconda frase, dell’Atto di adesione, nonché ai sensi dell’art. 254, n. 1, prima frase, e n. 2, CE, una regolare pubblicità presuppone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel presente caso, tale pubblicazione è stata effettuata, sotto forma di un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale, solo molto tempo dopo le dichiarazioni doganali sanzionate. Conseguentemente, essa non consente di opporre alla Skoma-Lux le corrispondenti disposizioni.
46. Tuttavia, alcuni soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte e, in particolare, la Commissione segnalano che una traduzione in lingua ceca dell’atto in questione, revisionata dal Consiglio e dalla Commissione, era disponibile su Internet, sul sito gratuito EUR‑Lex dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali, già prima dell’adesione della Repubblica ceca. Pertanto qualsiasi interessato avrebbe avuto la possibilità di informarsi sulla normativa controversa.
47. In alcune edizioni della Gazzetta ufficiale sembra addirittura sia comparso un «Avviso ai lettori», il quale tra l’altro rendeva noto che la pubblicazione su Internet sostituiva la pubblicazione ai sensi dell’art. 58 dell’Atto di adesione fino a quando non sarebbe comparsa l’edizione speciale della Gazzetta ufficiale. In particolare tale frase era ancora presente il 25 giugno 2007 nella versione Internet in lingua ceca della Gazzetta ufficiale L 169 del 1° maggio 2004 (30).
48. Tale avviso, tuttavia, non può comportare che quella forma di messa a disposizione di testi normativi sia riconosciuta quale regolare pubblicità. Le manca, infatti, qualsiasi fondamento normativo. Sotto questo aspetto essa differisce dalla comunicazione relativa alle possibili conseguenze di una mancata notificazione di aiuti statali alla Commissione, sulla quale la Corte di solito si fonda (31) per escludere la tutela dell’affidamento dei beneficiari degli aiuti.
49. Già per tale ragione la pubblicazione su Internet, anche ad avviso della Commissione e di tutti gli altri soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte, non può sostituire la regolare pubblicità.
50. La Commissione, inoltre, menziona una «pubblicazione» cartacea del 30 aprile 2004 di tutti i regolamenti tradotti in lingua ceca del diritto derivato. Essa sarebbe stata inserita nel registro dell’Ufficio e resa pubblica nei locali dell’Ufficio stesso.
51. Anche questa «pubblicazione» non costituisce una regolare pubblicità. In mancanza di avvisi ad essa relativi negli ordinari mezzi di pubblicità, vale a dire, in particolare, nella Gazzetta ufficiale, nessuno aveva l’obbligo di tener conto dell’esistenza di una siffatta «pubblicazione». Considerato il tipo di pubblicità utilizzato, non ci si può aspettare che tale edizione abbia davvero raggiunto il pubblico dei destinatari.
52. Si deve, quindi, constatare che la Comunità non ha regolarmente reso pubblico in lingua ceca l’art. 199, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 prima della sua pubblicazione nell’edizione speciale in lingua ceca della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. Sulla possibile rilevanza della pubblicità nazionale
53. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale vengono, tuttavia, richiamate ulteriori forme di pubblicità delle disposizioni controverse in lingua ceca, e segnatamente una pubblicazione del locale Ministero delle Finanze su Internet, nonché la messa a disposizione dei relativi testi normativi presso le autorità doganali. Occorre, quindi, chiedersi se, nella Repubblica ceca, in base al diritto nazionale poteva aver luogo in questo modo una regolare pubblicità di testi normativi della Comunità.
54. Riconoscere come regolare una pubblicità nazionale del diritto comunitario – in particolare quando si tratta di regolamenti forniti di effetto diretto – potrebbe ingenerare equivoci. Non deve sorgere l’impressione sbagliata che queste disposizioni necessitino di una trasposizione all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale (32). Anzi, l’efficacia diretta di un regolamento comunitario non presuppone affatto la necessità di atti di ricezione nel diritto interno (33) e, in particolare, di una pubblicità da parte degli Stati membri.
55. Nondimeno la Corte ha riconosciuto che, in particolari situazioni, avvisi concernenti disposizioni comunitarie fornite di effetto diretto possono risultare utili (34). Inoltre, perfino la ripetizione di taluni elementi di un regolamento comunitario può ridondare a favore della coerenza delle disposizioni d’attuazione e della sua buona comprensione da parte dei destinatari (35).
56. Similmente accadrebbe nel caso di una pubblicità nazionale fintanto che manchi una regolare pubblicità da parte della Comunità nella lingua ufficiale di quello Stato. Una siffatta pubblicità costituirebbe più un beneficio che un pericolo per l’efficacia diretta dei regolamenti.
57. Che ciò sia possibile lo dimostra la sentenza relativa alla denominazione d’origine protetta «Grana Padano». La Corte ha riconosciuto la possibilità per il giudice nazionale di opporre agli operatori economici le disposizioni controverse purché esse fossero state regolarmente rese pubbliche nell’ambito di una precedente normativa nazionale (36).
58. Se le predette forme di pubblicità possano produrre tale effetto è prioritariamente una questione interna di diritto ceco, che spetta quindi al giudice a quo valutare. Parametri di diritto comunitario rilevanti a tal proposito si ricavano soprattutto dal principio di equivalenza o di equipollenza e dal principio di effettività (37). In base al principio di equivalenza, una pubblicità sussidiaria nazionale di disposizioni comunitarie deve assicurare perlomeno la stessa certezza del diritto assicurata dalla pubblicità della normativa nazionale in quello Stato. Al tempo stesso sarebbe in contrasto col principio di effettività una pubblicità nazionale di disposizioni comunitarie che assicurasse una minore certezza del diritto rispetto alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Sulla generale applicazione dell’acquis communautaire prima di una regolare pubblicità
59. In mancanza di una regolare pubblicità a livello comunitario, occorre altresì chiedersi se nel presente caso sia giustificata una deroga al principio secondo cui possono essere opposte al singolo solo le normative che sono state regolarmente rese pubbliche nella sua lingua.
60. Benché, in linea di massima, il principio della certezza del diritto osti a che l’«efficacia nel tempo» (o meglio, l’applicazione nel tempo) di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora, in primo luogo, lo esiga lo scopo da raggiungere e, in secondo luogo, il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato (38).
61. Una deroga di tal tipo potrebbe risultare dal sopramenzionato avviso ai lettori (39), il quale, perlomeno in alcune versioni linguistiche, segnalava che la pubblicazione su Internet valeva provvisoriamente come pubblicazione ai sensi dell’art. 58 dell’Atto di adesione. Lo scopo della deroga consisterebbe nel dare applicazione all’acquis communautaire già prima di una regolare pubblicità all’interno dei nuovi Stati membri. L’affidamento degli interessati verrebbe tutelato grazie alla pubblicazione dei testi su Internet.
62. Ad una tale ricostruzione, tuttavia, osta il fatto che un semplice avviso, che nella sua versione attualmente accessibile tuttora non consente nemmeno di individuare il suo autore, non può apportare una deroga ad una regola generale quale è quella espressa, nel presente caso, negli artt. 2 e 58 dell’Atto di adesione. Già per tal motivo una deroga che si basi su tale fondamento va esclusa.
63. Anche se il legislatore avesse previsto una deroga al divieto di retroattività, nel presente caso non ne ricorrerebbero comunque i presupposti.
64. Indubbiamente la regolare pubblicazione di tutto l’acquis communautaire nelle nove nuove lingue ufficiali costituisce un impegno particolare. L’interesse ad assicurare in tale situazione l’efficacia pratica del diritto comunitario può, pertanto, giustificare alcuni alleggerimenti per quanto riguarda la forma della pubblicità (40).
65. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto in particolare dall’Estonia e dalla Commissione, la pubblicazione su Internet, così come essa è stata effettivamente realizzata, non tutela il legittimo affidamento degli interessati. Vero è che da un punto di vista meramente pratico questa forma di pubblicazione sicuramente offre ad un operatore economico che utilizza i moderni mezzi di comunicazione possibilità di prendere conoscenza della normativa rilevante parimenti valide o perfino migliori di quelle offerte dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nel presente caso, però, sussisteva una serie di vizi che impediscono di considerare affidabile questa pubblicazione.
66. Una pubblicazione su Internet può assicurare un grado di affidabilità della pubblicazione pari a quello della versione cartacea solo se con apposite misure si garantisce la non modificabilità e l’autenticità della pubblicazione (41). Occorre garantire la possibilità di consultare anche in futuro la pubblicazione originaria – equivalente alla versione cartacea – per verificare quali norme sono state effettivamente promulgate. In particolare, quindi, le modifiche sopravvenute devono essere pubblicate separatamente come Corrigenda. Inoltre, occorre impedire le intrusioni da parte di persone non autorizzate, affinché non vengano pubblicati come vincolanti testi falsi.
67. Il sopramenzionato «Avviso ai lettori» dimostra (42) che in tutta l’offerta di EUR‑Lex – non solo, eventualmente, nella pubblicazione provvisoria del patrimonio giuridico comunitario nelle lingue dei nuovi Stati membri – siffatte garanzie mancano. L’avviso è comparso in tutte le lingue ufficiali in più edizioni della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Queste edizioni vengono rese disponibili su EUR‑Lex sotto forma di documenti PDF, che nel loro aspetto esteriore corrispondono alla versione cartacea della Gazzetta ufficiale. Basandosi su questa impressione visiva ci si potrebbe, quindi, aspettare che perlomeno questa pubblicazione su Internet sia altrettanto affidabile che la Gazzetta ufficiale stessa.
68. Questa impressione di affidabilità tuttavia inganna. Oggi non è dato individuare l’autore di tale avviso, mentre su Internet il 25 giugno 2007 almeno la riproduzione della versione ceca della Gazzetta ufficiale ancora indicava questo documento come avviso della Commissione. Inoltre, vi si trovava ancora la frase che oggi manca, secondo cui la pubblicazione su Internet vale come pubblicazione ai sensi dell’art. 58 dell’Atto di adesione. Manca qualsiasi avviso relativo alla modifica del documento. La scoperta della modificazione nella versione ceca è dovuta soltanto ad un caso. Il fatto che la modificazione abbia eventualmente riguardato anche la pubblicazione su Internet di altre versioni linguistiche si lascia presumere solo sulla base di un articolo di dottrina (43). In ogni caso a queste condizioni una pubblicità su Internet non costituisce una fonte sufficientemente affidabile.
69. Oltre a ciò si devono segnalare difficoltà di ordine pratico nell’accesso alla pubblicazione su Internet del patrimonio giuridico comunitario nelle nuove lingue ufficiali. L’indirizzo Internet indicato (44) portava ad una pagina in lingua inglese, dove si poteva selezionare, tra l’altro, un ulteriore collegamento «Czech». La pagina che in tal modo compariva riportava il primo livello dell’indice analitico del diritto comunitario in inglese, dal quale si passava ad un’esposizione di tutti i livelli dell’indice dei singoli capitoli, a loro volta presenti solo in inglese. Solo da lì si giungeva ad un livello dell’indice in cui gli atti erano elencati con la loro titolazione ceca. Tuttavia si riusciva a trovare lì l’atto che si stava cercando solo se era stato selezionato il sottocapitolo giusto. Pare, pertanto, piuttosto improbabile che un operatore del diritto ceco potesse riuscire a trovare in questa giungla l’atto che stava cercando se non conosceva l’inglese (45).
70. Se, invece, questo operatore del diritto conosceva l’inglese, allora poteva prendere conoscenza dell’«importante avvertenza legale», qui di seguito riportata in italiano, la quale è stata allegata alla pubblicazione provvisoria dell’acquis communautaire allo stesso modo che a tutte le altre pagine di EUR‑Lex:
«Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile in linea riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto fanno fede unicamente i testi della legislazione dell’Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea» (46).
71. La pubblicazione su EUR‑Lex indicata nell’«Avviso ai lettori», pertanto, non era né affidabile, né tanto meno aveva la pretesa di esserlo, ed inoltre è pressoché inaccessibile per chi non conosce l’inglese. In questa situazione è pressoché impossibile pretendere dagli interessati che essi si attengano ai testi ivi riprodotti.
72. Questa conclusione non è in contrasto col fatto che molti operatori del diritto, forse addirittura quasi tutti, utilizzano l’offerta di EUR‑Lex per informarsi sul diritto comunitario. Questa informazione, infatti, di regola è resa sicura dal fatto che l’operatore del diritto, in caso di dubbio, grazie alla Gazzetta ufficiale in formato cartaceo dispone di un’affidabile fonte d’informazione per controllare il contenuto di EUR‑Lex. Nella situazione creatasi con l’adesione, tuttavia, mancava una siffatta possibilità per le nuove lingue prima della pubblicazione della normativa rilevante nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
73. Un legittimo affidamento non poteva fondarsi nemmeno sulla pubblicazione cartacea del 30 aprile 2004 di tutti i regolamenti tradotti in lingua ceca del diritto derivato, ricordata dalla Commissione. Sarebbe certo possibile riconoscere questa edizione cartacea esposta nell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali come documentazione autentica che rende sicura tanto la pubblicazione su Internet quanto l’edizione cartacea della Gazzetta ufficiale. Tuttavia, ciò avrebbe presupposto che l’esistenza di questa edizione cartacea e la sua funzione di fonte affidabile fossero state rese note al pubblico e, in particolare, agli utilizzatori della pubblicazione su Internet. A tal proposito non è stato riferito alcunché.
74. Occorre, pertanto, tener presente che non è prevista alcuna deroga al requisito di una regolare pubblicità. Inoltre le forme di pubblicazione dell’acquis communautaire effettivamente utilizzate prima della pubblicazione dell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale non avrebbero soddisfatto i presupposti richiesti per riconoscere una siffatta deroga.
5. Sulle particolari circostanze del singolo caso
75. Nonostante quanto sopra, i governi dell’Estonia e della Polonia, nonché la Commissione, ritengono possibile opporre ai cittadini dell’Unione normative non regolarmente rese pubbliche, qualora essi effettivamente le conoscessero in virtù delle particolari circostanze del singolo caso.
76. Oltre alle forme della pubblicazione su Internet finora menzionate, i predetti soggetti fanno riferimento soprattutto al fatto che la Skoma-Lux già da molto tempo importa professionalmente merci. Pertanto si dovrebbe presumere che le fossero note le conseguenze giuridiche dell’adesione della Repubblica ceca all’Unione europea. Occorrerebbe altresì verificare se la Skoma-Lux avrebbe potuto prendere conoscenza di altre versioni linguistiche della normativa rilevante, regolarmente rese pubbliche. In ogni caso l’obbligo, controverso nella specie, di rilasciare dichiarazioni doganali corrette, sarebbe noto a tutti gli operatori economici.
77. A tal proposito convince poco il riferimento ad altre versioni linguistiche, giacché tale riferimento è stato già respinto nelle sentenze «Prosciutto di Parma» e «Grana Padano» (47).
78. Per contro, su queste due sentenze potrebbe essere indirettamente fondato, in particolare, l’ultimo argomento menzionato dalla Commissione. In tali sentenze la Corte ha espressamente sottolineato che la tutela conferita da una denominazione d’origine protetta non si estende di solito ad operazioni quali l’affettamento, la grattugiatura o il confezionamento del prodotto (48). Da ciò potrebbe a contrario desumersi che obblighi generalmente consueti, che gli operatori economici devono conoscere, in ogni caso possono essere loro eccezionalmente opposti anche indipendentemente da una regolare pubblicità.
79. Sussiste, tuttavia, una significativa differenza rispetto ai due casi sopra menzionati. Le indicazioni d’origine, infatti, erano senza alcun dubbio soggette in via di principio all’efficace tutela del diritto comunitario. Soltanto l’ampiezza di tale tutela era incerta, dal momento che la sua estensione alle predette operazioni non era stata regolarmente resa pubblica. Se, tuttavia, fosse stato evidente che queste operazioni erano soggette a tutela, presumibilmente non ci sarebbe stato bisogno di una siffatta pubblicità. Nel presente caso, invece, manca già una regolare pubblicità dell’obbligo basilare.
80. Occorre, peraltro, tener presente che l’art. 199, n. 1, del regolamento n. 2454/93 non si limita a richiedere l’esattezza delle indicazioni, ma impone anche un obbligo relativamente all’autenticità dei documenti acclusi e all’osservanza di tutti gli obblighi inerenti all’assoggettamento delle merci in causa al relativo regime. Che un operatore economico debba senz’altro tener conto del fatto che egli risponde personalmente dell’autenticità dei documenti (49) anche se non è in grado di valutarli, non è una cosa ovvia. Sembra in ogni caso escluso che, in mancanza di una regolare pubblicità, egli possa conoscere in modo affidabile tutti gli obblighi comunitari inerenti all’assoggettamento delle merci in causa al relativo regime, e possa quindi obbligarsi in conformità ad essi.
81. Ciò considerato, persuade la tesi sostenuta dalla Lettonia, dalla Svezia, dalla Slovacchia e dalla Repubblica ceca, che si oppongono ad un esame caso per caso, giacché l’applicabilità di norme di legge in via di principio non può essere fatta dipendere da imprecisate circostanze del singolo caso. In tal modo, infatti, l’applicazione del diritto diverrebbe assolutamente imprevedibile. In particolare, il singolo non potrebbe più capire quando determinate norme possono essergli opposte e quando no. Non sarebbe, quindi, più soddisfatta l’esigenza di certezza del diritto.
82. Anche le autorità verrebbero poste di fronte ad un compito pressoché ingestibile. Esse – anziché poter lavorare con norme chiare, come previsto e conformemente alle loro capacità – in ogni singolo caso dovrebbero ulteriormente verificare se ed in qual misura, in considerazione di circostanze individuali, al singolo possano essere opposte norme del diritto comunitario non ancora regolarmente rese pubbliche nella sua lingua ufficiale. Questo aggravio di lavoro risulta particolarmente oneroso proprio dopo un’adesione, giacché in tale periodo le autorità competenti del nuovo Stato membro a causa delle norme per loro nuove devono affrontare grossi impegni (50).
83. Probabilmente la situazione va valutata diversamente nel caso in cui cittadini dell’Unione invochino disposizioni a loro favorevoli ma rifiutino, nello stesso contesto, l’applicazione di disposizioni a loro sfavorevoli. In tal senso depone la sentenza Stichting ROM-projecten (51) di recente emanata. In quel caso la Corte ha negato la possibilità di opporre ad un singolo beneficiario di contributi comunitari talune disposizioni che non gli erano state notificate, a patto, tuttavia, che egli fosse in buona fede (52). Nella specie si trattava dei requisiti per la concessione del contributo che erano stati comunicati solo allo Stato membro interessato, ma non al beneficiario. Questo modus procedendi viene in rilievo, in particolare, quando si tratta della gestione di prestazioni riguardanti solo pochi progetti.
84. Nel presente caso, tuttavia, non risulta alcun elemento che induce a ritenere che la Skoma-Lux abbia invocato disposizioni a lei favorevoli. Si tratta, invece, di obblighi che sorgono indipendentemente da prestazioni statali e in un gran numero di casi.
85. Non risultano, pertanto, circostanze del singolo caso che consentirebbero di opporre alla Skoma-Lux le controverse disposizioni di diritto comunitario.
6. Conclusioni intermedie
86. Dall’art. 2, seconda parte, dell’Atto di adesione deriva che l’art. 199, n. 1, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, può essere opposto ai cittadini dei nuovi Stati membri ai sensi dell’art. 58, seconda frase, dell’Atto di adesione, solo dopo esser stato regolarmente reso pubblico nella loro rispettiva lingua ufficiale.
V – Sulla limitazione degli effetti della sentenza
87. I governi della Lettonia, della Polonia, della Slovacchia e della Repubblica ceca chiedono di limitare gli effetti della sentenza al futuro. Tranne la Slovacchia, essi chiedono, tuttavia, una deroga per i procedimenti già in corso.
88. Secondo una giurisprudenza costante, l’interpretazione che la Corte dà di una norma di diritto comunitario nell’esercizio della competenza attribuitale dall’art. 234 CE chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa, come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza che statuisce sulla domanda d’interpretazione, purché sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all’applicazione della detta norma (53).
89. Per gli interessati sussiste, pertanto, in linea di principio la possibilità di far valere l’interpretazione data dalla Corte ad una disposizione al fine di rimettere in discussione rapporti giuridici precedentemente costituiti in buona fede. Solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale di diritto comunitario della certezza del diritto, può essere indotta a limitare tale possibilità. Affinché siffatta limitazione possa essere disposta, è necessario che siano soddisfatti due criteri essenziali, cioè la buona fede degli interessati e il rischio di gravi inconvenienti (54).
90. La Corte ha ritenuto soddisfatti tali criteri in presenza di un rischio di gravi ripercussioni economiche, dovute in particolare all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base di una normativa ritenuta validamente vigente. Inoltre, in quei casi tanto i singoli quanto le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di un'obiettiva e rilevante incertezza in ordine alla portata delle disposizioni comunitarie. A tale incertezza avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (55).
91. La Lettonia, la Polonia e la Repubblica ceca sottolineano le gravi ripercussioni finanziarie che potrebbero derivare da un’illimitata applicazione della soluzione proposta, nonché la buona fede degli Stati membri interessati.
92. L’eventualità di gravi ripercussioni finanziarie è evidente. Per un periodo della durata di alcuni mesi, nella maggior parte dei nuovi Stati membri non è stato possibile opporre ai singoli obblighi derivanti direttamente dal diritto comunitario. Laddove le decisioni e i provvedimenti concernenti tali obblighi siano ancora impugnabili in sede giudiziaria, gli interessati possono far valere tale circostanza. Non può escludersi che ciò possa riguardare un gran numero di crediti doganali, di ammende doganali o di altre imposte.
93. Nel presente procedimento la Corte non deve stabilire su chi ricade la responsabilità di tali ripercussioni e chi pertanto è tenuto a sostenerla – si tratti della Comunità o dei nuovi Stati membri. In sede di un eventuale, futuro esame di tali profili, si dovrebbe senz’altro tener conto del fatto – sottolineato da numerosi Stati membri che hanno partecipato al presente procedimento – che gli artt. 2 e 58 dell’Atto di adesione mettono in grave difficoltà i nuovi Stati membri. Per essi l’acquis communautaire è vincolante e, pertanto, devono darvi attuazione. Ai loro cittadini, invece, possono opporlo solo dopo la sua regolare pubblicità. Spetta, tuttavia, alla Comunità provvedere alla pubblicità. A prima vista, quindi, sembra che la responsabilità ricada sulla Comunità (56).
94. Secondo una costante giurisprudenza, tuttavia, le conseguenze finanziarie che derivano per uno Stato membro da una decisione pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell’efficacia nel tempo di tale sentenza (57). La medesima regola deve valere qualora le ripercussioni finanziarie ricadano sulla Comunità.
95. Occorre, inoltre, chiedersi se nel presente caso possa ritenersi sussistente la buona fede di coloro che sono interessati da tali ripercussioni, vale a dire gli Stati membri e la Comunità. La Commissione e gli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, sul fondamento della giurisprudenza esistente e concordando giustamente tra loro, sostengono che obblighi comunitari derivanti dall’acquis communautaire possono essere opposti agli interessati nei nuovi Stati membri in via di principio solo dopo che le relative disposizioni siano state pubblicate nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
96. Le posizioni divergono solo là dove si sostiene in parte la tesi – con particolare vigore da parte dei governi dell’Estonia e della Polonia – che soprattutto in considerazione della pubblicazione su Internet e a seconda delle particolarità del singolo caso potrebbero comunque essere opposti al cittadino determinati obblighi. Tuttavia, una siffatta applicazione in via eccezionale ben difficilmente potrebbe fondare la buona fede nell’applicabilità di obblighi prima della pubblicazione dell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
97. Nel presente procedimento, inoltre, non è stato sostenuto nessun argomento tale da indurre a ritenere sussistente la buona fede nella tempestiva pubblicazione del patrimonio giuridico comunitario. Benché si debba riconoscere che tale pubblicazione costituisse un grosso impegno, tuttavia se ne sarebbero dovute trarre le necessarie conseguenze fin dall’inizio: si sarebbero potuti compiere maggiori sforzi per giungere ad una pubblicazione tempestiva o si sarebbe potuta adottare una pertinente disciplina transitoria nell’Atto di adesione, ad esempio ricorrendo ad un'affidabile pubblicazione su Internet.
98. Nel caso in esame, pertanto, la Corte non dovrebbe limitare gli effetti della sentenza.
VI – Conclusione
99. Alla luce di quanto sopra esposto, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nei seguenti termini:
1) Dall’art. 2, seconda parte, e dall’art. 58, seconda frase, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea deriva che l’art. 199, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92, può essere opposto ai cittadini dei nuovi Stati membri, in presenza delle condizioni esposte nella domanda di pronuncia pregiudiziale, solo dopo esser stato regolarmente reso pubblico nella loro rispettiva lingua ufficiale.
2) Il difetto di regolare pubblicazione di un regolamento in determinate lingue ufficiali non ne pregiudica la validità. Pertanto, tale difetto di per sé non fa nemmeno sorgere l’obbligo, a carico del giudice adito, di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385, nella versione dell’Atto di adesione.
3 – GU 2003 L 236, pag. 33.
4 – GU L 169‑174, pagina interna posteriore di copertina.
5 – Michal Bobek, «The binding force of Babel», in EUI Working Papers Law 2007/06, pag. 11 (= European law reporter 2007, pag. 110, in particolare pag. 114), cita anche una versione inglese di tale frase [«(…) and will in the meantime constitute publication in the Official Journal of the European Union for the purposes of Article 58 of the 2003 Act of Accession»]. Rispondendo ad una domanda nel corso dell’udienza, la Commissione non ha contestato l’esistenza di tale frase. Ciò nondimeno tale frase non compare né nelle versioni cartacee di tale Gazzetta ufficiale in francese, inglese e tedesco, né nella versione in CD-Rom di tale Gazzetta ufficiale in ceco, né nelle versioni della stessa Gazzetta ufficiale accessibili su Internet al momento della redazione delle presenti conclusioni.
6 – GU L 253, pag. 1, nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2003, n. 2286, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 343, pag. 1).
7 – Sentenze 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto‑Frost (Racc. pag. 4199, punti 15 e segg.), e 6 dicembre 2005, causa C‑461/03, Gaston Schul Douane-expediteur (Racc. pag. I‑10513, punto 17).
8 – Sentenze 12 luglio 1989, causa 161/88, Friedrich Binder (Racc. pag. 2415, punto 19), e 26 novembre 1998, causa C‑370/96, Covita (Racc. pag. I‑7711, punto 26). La sentenza 15 maggio 1986, causa 160/84, Oryzomyli Kavallas/Commissione (Racc. pag. 1633, punti 15 e seg. e 19), tuttavia, ammise che pochi mesi dopo l’adesione della Grecia le autorità locali e gli operatori economici non fossero necessariamente tenuti a conoscere il contenuto della Gazzetta ufficiale. Diversamente da quanto ritenuto dal governo polacco, dagli atti di causa relativi al predetto procedimento risulta che l’atto in questione all’epoca dei fatti in causa era già stato pubblicato nell’edizione speciale in lingua greca della Gazzetta ufficiale (stando a quanto riferito dalla Commissione, la pubblicazione era avvenuta già il giorno prima dell’adesione della Grecia).
9 – Conclusioni presentate il 9 febbraio 1994 nella causa C‑91/92, Faccini Dori (Racc. pag. I‑3325, paragrafo 64).
10 – V. art. 82 della Legge fondamentale tedesca, nonché sentenze del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale) 19 marzo 1958 (2 BvL 38/56, in BVerfGE 7, pag. 330, in particolare pag. 337), e 8 luglio 1976 (1 BvL 19 e 20/75, 1 BvR 148/75, in BVerfGE 42, pag. 263, in particolare pag. 283).
11 – Sentenza del Bundesverfassungsgericht 22 febbraio 1994, 8. Rundfunkentscheidung (1 BvL 30/88, in BVerfGE 90, pag. 60, in particolare pag. 86).
12 – V. sentenza 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I‑2555, punti 48 e segg.).
13 – Sentenza 8 luglio 1999, causa C‑227/92 P, Hoechst/Commissione (Racc. pag. I‑4443, punto 72).
14 – Sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione (Racc. pag. 619, punti 39-43).
15 – Questo lavoro viene svolto da un gruppo di esperti giuristi linguisti, in cui sono rappresentati anche gli Stati membri; v., ad esempio, la convocazione CM 2647/07 del 27 luglio 2007, .
16 – V., ad esempio, sentenze 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder (Racc. pag. 419, punto 3); 23 novembre 2006, causa C‑300/05, ZVK (Racc. pag. I‑11169, punto 16), nonché sentenza 14 giugno 2007, causa C‑56/06, Euro Tex (Racc. pag. I‑4859, punto 27).
17 – V. sentenze 3 marzo 1977, causa 80/76, North Kerry Milk Products (Racc. pag. 425, punto 11); 17 ottobre 1996, causa C‑64/95, Lubella (Racc. pag. I‑5105, punto 18), nonché sentenza ZVK, cit. alla nota 16 (punto 22).
18 – V., da ultimo, sentenze 16 febbraio 2006, causa C‑502/04, Torun (Racc. pag. I‑1563); 26 ottobre 2006, causa C‑4/05, Güzeli (Racc. pag. I‑10279), nonché sentenza 18 luglio 2007, causa C‑325/05, Derin (Racc. pag. I‑6495); v. pure le mie conclusioni presentate il 18 luglio 2007 nella causa C‑294/06, Payir e a. (Racc. pag. I‑0000).
19 – Sentenza 20 settembre 1990, causa C‑192/89, Sevince (Racc. pag. I‑3461, punto 24).
20 – Sentenze 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke (Racc. pag. 69, punto 15), e 25 gennaio 1979, causa 99/78, Weingut Decker (Racc. pag. 101, punto 3).
21 – Sentenze 15 dicembre 1987, causa 348/85, Danimarca/Commissione (Racc. pag. 5225, punto 19); 1° ottobre 1998, causa C‑209/96, Regno Unito/Commissione (Racc. pag. I‑5655, punto 35); 14 dicembre 2000, causa C‑245/97, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑11261, punto 72); 20 maggio 2003, causa C‑469/00, Ravil (Racc. pag. I‑5053, punto 93), nonché sentenza 20 maggio 2003, causa C‑108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (Racc. pag. I‑5121, punto 89).
22 – Sentenze 15 dicembre 1987, causa 326/85, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. 5091, punto 24); 16 marzo 2006, causa C‑94/05, Emsland-Stärke (Racc. pag. I‑2619, punto 43); 26 ottobre 2006, causa C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun (Racc. pag. I‑10211, punto 79), nonché sentenza 21 giugno 2007, causa C‑158/06, Stichting ROM‑projecten (Racc. pag. I‑5103, punto 26).
23 – Sentenza 9 settembre 2003, causa C‑361/01 P, Kik/HABM (Racc. pag. I‑8283, punto 82).
24 – Sentenza Covita, cit. alla nota 8 (punto 27), e sentenza 8 novembre 2001, causa C‑228/99, Silos (Racc. pag. I‑8401, punto 15), entrambe con rinvio alla sentenza Racke, cit. alla nota 20 (punto 15), che tuttavia non menziona espressamente il profilo relativo alla singola versione linguistica.
25 – V. sentenze Prosciutto di Parma (punti 95 e seg.), e Ravil (punti 99 e seg.), entrambe cit. alla nota 21.
26 – Conclusioni presentate il 25 aprile 2002 nella causa C‑108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita (Racc. pag. I‑5121, paragrafi 125 e segg.).
27 – Sentenza Prosciutto di Parma, cit. alla nota 21 (punto 98).
28 – Sentenza Kik/HABM, cit. alla nota 23 (punto 83).
29 – V. sentenza 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661, punti 48‑52).
30 – Per i dettagli v. supra, paragrafi 6 e seg.
31 – Sentenze 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑3437, punti 14 e 15); 24 febbraio 1987, causa 304/85, Falck/Commissione (Racc. pag. 871, punto 158); 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑2289, punto 102); 1° aprile 2004, causa C‑99/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑3353, punto 19), nonché sentenza 29 aprile 2004, causa C‑372/97, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑3679, punto 110).
32 – V. sentenze 7 febbraio 1973, causa 39/72, Commissione/Italia (Racc. pag. 101, punto 17); 28 marzo 1985, causa 272/83, Commissione/Italia (Racc. pag. 1057, punto 26), nonché sentenza 24 giugno 2004, causa C‑278/02, Handlbauer (Racc. pag. I‑6171, punto 25).
33 – Sentenze 10 ottobre 1973, causa 34/73, Variola (Racc. pag. 981, punto 10), e 2 febbraio 1977, causa 50/76, Amsterdam Bulb (Racc. pag. 137, punto 4).
34 – Sentenza 7 novembre 1972, causa 20/72, Cobelex (Racc. pag. 1055, punto 20).
35 – Sentenza 28 marzo 1985, cit. alla nota 32 (punto 27).
36 – Sentenza Ravil, cit. alla nota 21 (punto 103).
37 – V., ad esempio, sentenze 7 gennaio 2004, causa C‑201/02, Wells (Racc. pag. I‑723, punto 67); 26 ottobre 2006, causa C‑168/05, Mostaza Claro (Racc. pag. I‑10421, punto 24); 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet (Racc. pag. I‑2271, punto 43), nonché sentenza 7 giugno 2007, causa C‑222/05, van der Weerd e a. (Racc. pag. I‑4233, punto 28).
38 – Sentenze Racke, cit. alla nota 20 (punto 20); 11 luglio 1991, causa C‑368/89, Crispoltoni (Racc. pag. I‑3695, punto 17); 29 aprile 2004, cause C‑487/01 e C‑7/02, Gemeente Leusden e Holin Groep (Racc. pag. I‑5337, punto 59), nonché sentenza 26 aprile 2005, causa C‑376/02, «Goed Wonen» (Racc. pag. I‑3445, punto 33).
39 – V. supra, paragrafi 6 e seg.
40 – La stessa pubblicazione nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale probabilmente non ha la medesima qualità della pubblicazione nella normale Gazzetta ufficiale: in effetti, nell’edizione speciale non risulta quando il singolo fascicolo è stato pubblicato, vale a dire quando è effettivamente divenuto disponibile.
41 – V. Bobek, cit. alla nota 5 (pag. 12).
42 – V. supra, paragrafi 6 e seg.
43 – V. l’articolo di Bobek, cit. alla nota 5.
44 – ., consultato in data 25 giugno 2007. La pagina sembra essere divenuta frattanto inaccessibile.
45 – Si segnala qui che siffatte difficoltà d’accesso sono state eliminate nella corrispondente pubblicazione del patrimonio giuridico comunitario in bulgaro e in rumeno. Benché a quanto pare manchi un corrispondente avviso ai lettori, tuttavia la pubblicazione provvisoria su Internet è accessibile in queste lingue dalla pagina iniziale di EUR-Lex e anche i titoli dell’indice del diritto comunitario vigente sono stati tradotti.
46 – .
47 – V. sentenze Prosciutto di Parma (punti 95 e seg.), e Ravil (punti 99 e seg.), entrambe cit. alla nota 21.
48 – V. sentenze Prosciutto di Parma (punto 94), e Ravil (punto 98), entrambe cit. alla nota 21.
49 – V. sentenze 14 maggio 1996, cause C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a. (Racc. pag. I‑2465, punto 115), e 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos (Racc. pag. I‑4209, punto 57).
50 – Come risulta dalla sentenza Oryzomyli Kavallas/Commissione, cit. alla nota 8, a proposito dell’adesione della Grecia.
51 – Cit. alla nota 22.
52 – Cit. alla nota 22, punto 31.
53 – Sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot (Racc. pag. 379, punto 27); 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 141); 3 ottobre 2002, causa C‑347/00, Barreira Pérez (Racc. pag. I‑8191, punto 44); 17 febbraio 2005, cause C‑453/02 e C‑462/02, Linneweber e Akritidis (Racc. pag. I‑1131, punto 41), nonché sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑402/03, Skov e Bilka (Racc. pag. I‑199, punto 50).
54 – Sentenze 28 settembre 1994, causa C‑57/93, Vroege (Racc. pag. I‑4541, punto 21); 23 maggio 2000, causa C‑104/98, Buchner e a. (Racc. pag. I‑3625, punto 39); 12 ottobre 2000, causa C‑372/98, Cooke (Racc. pag. I‑8683, punto 42); Linneweber ed Akritidis, cit. alla nota 53 (punto 42), nonché sentenza Skov e Bilka, cit. alla nota 53 (punto 51).
55 – Sentenza 13 febbraio 1996, cause C‑197/94 e C‑252/94, Bautiaa e Société française maritime (Racc. pag. I‑505, punto 48), con rinvio alla sentenza 16 luglio 1992, causa C‑163/90, Legros e a. (Racc. pag. I-4625, punti 30 e segg.).
56 – V., per una negligenza imputabile ad uno Stato membro, sentenza Stichting ROM‑projecten, cit. alla nota 22 (punto 33).
57 – Sentenze 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193, punto 52); 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar (Racc. pag. I‑2119, punto 68), nonché sentenza 18 gennaio 2007, causa C‑313/05, Brzeziński (Racc. pag. I‑513, punto 58).
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