CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO Mengozzi
presentate il 28 febbraio 2008 (1)
Causa C‑207/06
Schwaninger Martin, Viehhandel - Viehexport
contro
Zollamt Salzburg, Erstattungen
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Finanzsenat (Austria)]
«Restituzioni all’esportazione – Protezione dei bovini durante il trasporto – Periodi di riposo – Ruolino di marcia»
1. Con il presente rinvio pregiudiziale il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di precisare se, in forza del rinvio operato dal regolamento n. 615/98(2) alla direttiva 91/628(3), in caso di trasporto di animali su traghetti detti roll on/roll off a destinazione di uno Stato terzo si applichi per analogia quanto specificamente disposto dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla predetta direttiva, per il trasporto di animali su traghetti che collegano due punti della Comunità e come tale disposizione debba essere interpretata, con particolare riferimento alla necessità, o meno, di prevedere un intervallo di sosta dopo 14 ore di trasporto in mare. In caso di risposta negativa al primo quesito, viene, inoltre, chiesto alla Corte di precisare se, in applicazione del punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato alla direttiva, dopo il trasporto per mare possa iniziare un ulteriore trasporto su strada di 29 ore, senza che sia necessario prevedere il preventivo scarico e il riposo degli animali per almeno 24 ore. Infine, il giudice nazionale si interroga sulle modalità di compilazione del ruolino di marcia di cui all’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), della direttiva e, in particolare, se sia a tal fine sufficiente una preventiva annotazione a macchina indicante le cure che devono prestarsi agli animali a bordo del traghetto.
I – Quadro giuridico
2. L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(4), come modificato dal regolamento n. 2634/97(5), subordina il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi al rispetto della normativa comunitaria relativa al benessere degli animali, segnatamente alle disposizioni concernenti la protezione degli animali durante il trasporto. L’art. 33, n. 9, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(6), che sostituisce a partire dal 1° gennaio 2000 il regolamento n. 805/68, riproduce testualmente quanto disposto dal predetto art. 13, n. 9, secondo comma.
3. Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68 sono precisate dal regolamento n. 615/98.
4. L’art. 1 di quest’ultimo precisa che il pagamento delle restituzioni alle esportazioni di animali vivi della specie bovina è subordinato, in particolare, al rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628 durante il trasporto e fino al primo luogo di scarico degli animali nel paese terzo di destinazione finale.
5. In base all’art. 2 del regolamento n. 615/98 deve essere effettuato un controllo degli animali all’uscita dal territorio della Comunità. Il n. 3 di tale articolo prevede che un veterinario ufficiale, delegato dall’autorità competente dello Stato dal cui territorio escono gli animali, verifichi e certifichi che: a) gli animali siano idonei, conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 91/628, ad effettuare il viaggio previsto, b) il mezzo di trasporto sul quale gli animali vivi lasceranno il territorio comunitario sia conforme a quanto stabilito dalla predetta direttiva e c) siano state adottate le misure adeguate a garantire la cura degli animali durante il viaggio prescritte dalla stessa direttiva.
6. La direttiva 91/628 stabilisce i criteri che gli Stati membri devono seguire per la protezione degli animali durante il trasporto.
7. Va ricordato che ai sensi della direttiva si intende per «trasporto» ogni trasferimento di animali, effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali e per «periodo di riposo» un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto.
8. In base all’art. 5, parte A, n. 2, lett. d) della direttiva 91/628, gli Stati membri provvedono affinché il trasportatore si accerti che l’originale del ruolino di marcia, di cui alla lett. b) dello stesso articolo, menzioni l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto e che il personale incaricato del trasporto assicuri che queste menzioni siano in esso fatte.
9. Il capitolo VII (punto 48) dell’allegato alla summenzionata direttiva indica gli intervalli per l’abbeveraggio e l’alimentazione nonché i periodi di viaggio e di riposo che devono essere osservati durante il trasporto di animali vivi. In base al punto 48, n. 2, la durata del viaggio non può essere superiore, in via di principio, a otto ore, salvo che il mezzo di trasporto soddisfi le condizioni di cui al n. 3. Per il trasporto di animali della specie bovina il punto 48, nn. 4, lett. d), e 5 del predetto capitolo stabilisce una regola (detta delle 29 ore), secondo cui gli animali, dopo 14 ore di trasporto, devono beneficiare di un tempo di riposo di almeno un’ora, durante il quale devono essere abbeverati e, se del caso, nutriti, dopodiché possono essere trasportati per altre 14 ore, per essere nuovamente scaricati, nutriti e abbeverati, e beneficiare di un periodo di riposo di almeno 24 ore(7).
10. Il punto 48, n. 7, dell’allegato alla direttiva dispone per il trasporto marittimo quanto segue:
«a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al [n.] 2, salvo che le condizioni di cui ai [nn.] 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.
b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai [nn.] 2, 3 e 4».
II – Fatti, domande pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
11. Il 23 ottobre 2002 Schwaninger Martin dichiarava allo Zollamt Salzburg, Erstattungen (Ufficio doganale di Salisburgo/Restituzioni) l’esportazione verso l’Albania di 33 bovini e richiedeva a tale titolo la concessione di una restituzione all’esportazione. Risulta dall’ordinanza di rinvio che gli animali in questione venivano dapprima trasportati su strada per 14 ore dall’Austria fino a Trieste (Italia), ove venivano scaricati e fatti riposare per 24 ore, per poi proseguire il viaggio a destinazione dell’Albania a bordo di camion caricati su un traghetto di tipo roll-on/roll-off. Il trasporto per mare fino a Durres (Albania) si protraeva per 41 ore e mezzo, cui immediatamente seguivano quattro ore e mezzo di trasporto su strada fino a Lushnja (Albania), luogo di destinazione finale ove gli animali venivano scaricati dopo un periodo di viaggio della durata totale di 46 ore.
12. L’ufficio doganale di Salisburgo respingeva la richiesta di restituzione all’esportazione avanzata da Schwaninger Martin in quanto riteneva che quest’ultimo avesse effettuato il trasporto in questione in violazione della normativa comunitaria in materia di protezione degli animali, segnatamente delle prescrizioni della direttiva 91/628 relative agli intervalli di abbeveraggio e nutrizione degli animali nel corso di trasporti di tipo marittimo. Rilevava, difatti, che sul ruolino di marcia presentato dalla ricorrente non venivano menzionati gli intervalli intercorsi tra le operazioni di nutrizione e abbeveraggio degli animali effettuate durante il trasporto marittimo, né veniva indicata la persona incaricata di dette operazioni, circostanze da cui deduceva che gli animali trasportati non erano stati né alimentati, né abbeverati per un periodo di 46 ore. Riteneva, inoltre, irrilevante a tal proposito una dichiarazione giurata presentata successivamente dal conducente e contenente indicazioni sugli orari di abbeveraggio e nutrizione effettuati durante il trasporto a bordo del traghetto.
13. Contro il provvedimento di diniego dell’ufficio doganale di Salisburgo Schwaninger Martin ricorreva dinanzi all’Unabhängiger Finanzsenat (camera fiscale indipendente), il quale, nutrendo dubbi sull’interpretazione della pertinente legislazione comunitaria, decideva di sospendere il giudizio innanzi a esso pendente e di sottoporre alla Corte i seguenti quesiti pregiudiziali:
«1) Se l’art. 1, del regolamento […] n. 615/98, debba essere interpretato nel senso che il […] punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva […] 91/628, vada applicato per analogia al trasporto marittimo che collega in maniera regolare e diretta una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali.
2) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se il […] punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato della direttiva […] 91/628, vada interpretato nel senso che in un trasporto di bovini la durata del trasporto marittimo non corrisponde alla regola prevista dal n. 4, lett. d) qualora gli animali non beneficino, dopo 14 ore di viaggio, di un riposo di almeno un’ora.
3) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso negativo, ci si chiede se la disposizione, applicabile in tal caso, del […] punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato della direttiva 91/628, vada interpretata nel senso che la durata del trasporto marittimo che collega regolarmente una località della Comunità e una località di un paese terzo a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali è irrilevante qualora gli animali vengano alimentati e abbeverati regolarmente, e se in tal caso dopo lo scarico dall’autocarro nel porto di destinazione inizi immediatamente un ulteriore periodo di trasporto stradale di 29 ore.
4) Qualora la terza questione debba essere risolta in senso affermativo, ci si chiede se l’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), primo trattino, della direttiva 91/628, vada interpretato nel senso che il personale incaricato del trasporto deve annotare sul ruolino di marcia in quale momento gli animali sono stati alimentati e abbeverati e l’annotazione effettuata in precedenza a macchina «durante il trasporto sul traghetto si procede all’abbeveraggio ed all’alimentazione la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» non è conforme ai requisiti della direttiva 91/628, con la conseguenza giuridica che le annotazioni mancanti relative all’assistenza prestata comportano la perdita del diritto alla restituzione all’esportazione qualora non si riesca a fornire la prova necessaria in altro modo».
14. In forza dell’art. 23 dello Statuto della Corte hanno presentato osservazioni scritte Schwaninger Martin, i governi belga e austriaco e la Commissione. All’udienza erano rappresentati Schwaninger Martin, il governo greco e la Commissione.
III – Analisi giuridica
A – Sul primo quesito
15. Con il primo quesito il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte di precisare la portata del rinvio che il regolamento n. 615/98 fa alla direttiva 91/628 e in particolare se, in forza di detto rinvio, nel caso di un trasporto su traghetto a destinazione di uno Stato terzo si debba applicare per analogia quanto espressamente disposto dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva, per i trasporti a bordo di traghetti che collegano regolarmente due punti geografici della Comunità.
16. Prima di passare all’analisi di detto quesito, ritengo opportuno richiamare brevemente, con alcune precisazioni, il contesto legislativo in cui lo stesso si inserisce.
17. Va, anzitutto, ricordato che l’art. 1 del regolamento n. 615/98 subordina la concessione delle restituzioni alle esportazioni al rispetto, durante il trasporto e fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, della disciplina comunitaria in materia di protezione degli animali, segnatamente delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/628, tra cui devono menzionarsi le disposizioni contenute nel capitolo VII dell’allegato a detta direttiva, concernenti la durata massima e i periodi di riposo da osservarsi durante il trasporto.
18. In generale, i bovini possono essere trasportati per otto ore, fatta eccezione per l’ipotesi in cui siano rispettate alcune condizioni relative al mezzo di trasporto volte a garantire il benessere degli animali trasportati – punto 48, n. 3, dell’allegato alla direttiva – nel qual caso il viaggio può protrarsi per 29 ore, inframmezzate da una pausa di almeno un’ora durante la quale gli animali devono essere nutriti ed abbeverati.
19. Nell’ipotesi di trasporto marittimo il punto 48, n. 7, lett. a), dell’allegato alla direttiva, fissa a otto ore la durata massima del viaggio, a meno che il mezzo di trasporto non presenti i predetti requisiti di cui al n. 3, nel qual caso non è più richiesto il rispetto delle condizioni concernenti la durata del viaggio e i periodi di riposo. Qualora, però, il trasporto marittimo intracomunitario venga effettuato a mezzo di traghetti roll-on/roll-off, la lett. b), del summenzionato n. 7, impone una pausa di 12 ore nel porto di arrivo se si sono superati i limiti di durata previsti dai nn. 2 e 4, lett. d) (otto ore di viaggio o 28 ore di trasporto).
20. Ora, il giudice di rinvio chiede alla Corte di precisare quale delle due fattispecie di cui al punto 48, n. 7, lett. a) e b), dell’allegato alla direttiva 91/628, si applichi ad un trasporto che, come quello di specie, è effettuato per mezzo di camion caricati a bordo di un traghetto che collega un punto della Comunità con un paese terzo. Il giudice a quo, difatti, pur rilevando che in base alla formulazione letterale del n. 7, lett. b), dovrebbe escludersi l’applicabilità di detta disposizione a trasporti diversi da quelli comunitari, ritiene, tuttavia, che l’ambito applicativo dell’articolo in questione possa estendersi in forza del rinvio operato dal regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628, il quale richiede il rispetto delle prescrizioni della stessa durante il trasporto degli animali e fino al primo scarico nel paese terzo di destinazione finale.
21. A mio avviso, una simile interpretazione non può ammettersi per diversi ordini di ragioni.
22. In primo luogo, come osservato dalla Commissione, oltre alla chiara formulazione dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628, che porta ad escludere dal suo ambito di applicazione i trasporti su traghetto effettuati al di fuori dello spazio comunitario, si aggiunge il fatto che, se è pur vero che l’art. 1 del regolamento n. 615/98 estende, ai fini della concessione di restituzioni all’esportazione, il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/628 nelle fasi di trasporto di animali «fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale», nondimeno, detto regolamento non contiene alcuna specifica disposizione sulle modalità secondo le quali le prescrizioni della direttiva, seppur esplicitamente riferentisi ai trasporti intracomunitari, dovrebbero ugualmente applicarsi, nell’ambito di detto regolamento, ai trasporti effettuati verso paesi terzi.
23. Al riguardo, va rilevato che, sebbene l’applicazione analogica di quanto stabilito dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628, ai trasporti extracomunitari concorrerebbe al raggiungimento dell’obiettivo specifico di protezione degli animali di cui al regolamento n. 615/98, assicurando un livello paritario di protezione tanto nei trasporti comunitari che extracomunitari, tuttavia una simile estensione di disciplina implicherebbe una cooperazione da parte dei paesi terzi che dovrebbero garantire nei loro porti di destinazione la presenza delle infrastrutture e delle condizioni igieniche richieste dalla legislazione comunitaria a tutela del benessere degli animali. Questo è incompatibile con il rispetto del principio dell’uguaglianza sovrana degli Stati che è alla base delle relazioni internazionali.
24. L’estensione analogica prospettata dal giudice a quo risulta, pertanto, esclusa dall’esigenza di rispettare i principi del diritto internazionale e, in particolare, dall’impossibilità giuridica di imporre l’applicazione di regole comunitarie al di là del «territorio comunitario»(8). Non può ritenersi che il legislatore comunitario, nel disporre il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628 ai fini delle restituzioni alle esportazioni attraverso il rinvio ad essa operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98, abbia inteso andare contro detti principi e detta impossibilità.
25. Deve escludersi, pertanto, l’interpretazione del combinato disposto dell’art. 1 del regolamento n. 615/98 e punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628 prospettata dal giudice nazionale perché contraria a quanto indicato nel precedente paragrafo.
26. Inoltre, un’estensione per analogia della disciplina specifica di cui al punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628, non risulta necessaria anche alla luce del fatto che non vi è alcuna lacuna da colmare nella disciplina in oggetto con riferimento all’ipotesi di trasporto su traghetti roll-on/roll-off a destinazione di un paese terzo: in tal caso troverà, difatti, applicazione quanto disposto in via generale per il trasporto di tipo marittimo dalla lett. a) della summenzionata disposizione. In effetti, il trasporto di camion su traghetto, pur presentando delle peculiarità, resta classificabile come trasporto marittimo, e ciò è confermato, oltre che dalla circostanza che per il trasporto effettuato mediante traghetti la stessa lett. b) parli di «trasporto marittimo», anche e soprattutto dal fatto che al punto 26, del capitolo I, dell’allegato alla direttiva in esame, il legislatore nel disciplinare i mezzi di trasporto abbia incluso tali tipi di traghetto nel novero dei mezzi di trasporto di tipo marittimo (9) e alla lett. b) abbia puntualmente previsto, per tale tipo di trasporto, che: «i) lo scompartimento degli animali deve essere adeguatamente fissato al veicolo; il veicolo e lo scompartimento degli animali debbono essere solidamente fissati alla nave. Su un ponte coperto di una nave traghetto ‘roll-on/roll-off’ deve essere mantenuta un’aerazione sufficiente, in funzione del numero di veicoli trasportati. Qualora ciò sia possibile, un veicolo per il trasporto degli animali dovrebbe essere posto vicino ad un ingresso d’aria fresca; ii) lo scompartimento degli animali deve essere dotato di un sufficiente numero di aperture o di altri mezzi che provvedano una sufficiente aerazione, tenuto conto del fatto che nello spazio angusto della stiva garage di una nave il flusso d’aria è limitato. Lo spazio libero all’interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli deve essere sufficiente per consentire un’aerazione appropriata al di sopra degli animali quando essi si trovano naturalmente in una posizione eretta; iii) si deve prevedere un accesso diretto su ogni lato dello scompartimento degli animali affinché questi possano essere curati, alimentati ed abbeverati durante il viaggio» (condizioni, queste, che l’ordinanza di rinvio lascia pensare che, nel caso di specie, potessero essere rispettate in quanto, a pag. 15 del suo testo originale, attesta che il veicolo in cui gli animali erano caricati soddisfaceva alle «condizioni supplementari» indicate al punto 48, n. 3, dell’allegato alla direttiva 91/628).
27. L’assenza di una lacuna nella disciplina corrobora, inoltre, la soluzione da me prospettata, in quanto l’esistenza stessa di una disciplina applicabile a ipotesi quale quella di specie garantisce il raggiungimento dell’obiettivo di protezione degli animali trasportati ed evita, pertanto, che venga compromesso, contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga, l’effetto utile del rinvio al rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/628 operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98(10).
28. In base alle considerazioni sin qui esposte, propongo alla Corte di rispondere al primo dei quesiti sollevati dal giudice a quo nel senso che ai trasporti di animali a bordo di traghetti roll-on/roll-off a destinazione di paesi terzi non può applicarsi per analogia quanto specificamente prescritto dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628 con riferimento ai soli trasporti su traghetti che collegano regolarmente due punti comunitari.
B – Sul secondo quesito
29. In base alla suesposta soluzione del primo quesito non dovrebbe rispondersi al secondo dei quesiti sottoposti alla Corte, con cui il giudice nazionale chiede di specificare le modalità di applicazione del punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva, a un trasporto marittimo su traghetto roll-on/roll-off con destinazione extracomunitaria.
30. Ciononostante, procederò all’analisi di detto quesito per l’ipotesi in cui la Corte ritenga applicabile il summenzionato punto 48, n. 7, lett. b), ai trasporti marittimi extracomunitari effettuati a mezzo di traghetti.
31. In particolare, il giudice nazionale chiede di precisare se in applicazione del punto 48, n. 7, lett. b), e del n. 4, lett. d), cui lo stesso rinvia, in una traversata di 29 ore per mezzo di traghetto roll-on/roll-off debba osservarsi una pausa di un’ora dopo le prime 14 ore di viaggio.
32. Ritengo che debba rispondersi in senso negativo a tale quesito.
33. In effetti, oltre alle difficoltà pratiche che un traghetto incontrerebbe nel dover accostare in un porto, o in prossimità dello stesso, per far beneficiare gli animali di un periodo di riposo, nell’interpretare la disciplina in esame si deve tener conto degli scopi che essa si prefigge e, in particolare, della funzione precipua del periodo di riposo di almeno un’ora previsto dal punto 48, n. 4, dell’allegato alla direttiva, richiamato dal n. 7 dello stesso capitolo e sulla conseguente mancanza di un’effettiva necessità di tale tipo di periodo di riposo nell’ambito di un trasporto di tipo marittimo su traghetto.
34. Va, difatti, ricordato che scopo della pausa di almeno un’ora in questione è di permettere al trasportatore di prestare le cure necessarie agli animali, in termini di igiene, nutrizione ed abbeveraggio. Ora, se appare evidente che per effettuare simili operazioni in ipotesi di trasporto su strada sia necessario l’arresto del veicolo, ciò non vale per il trasporto su traghetto, per il quale, come indicato nel precedente paragrafo 26, gli animali possono e devono essere nutriti, abbeverati, anche durante la fase del trasporto. Inoltre, nel trasporto su traghetto si può immaginare che, pur se a bordo di camion, gli animali non subiscono scossoni e sballottamenti propri del trasporto su strada e viaggiano quindi, anche sotto questo profilo, in condizioni migliori, tali da rendere superfluo il periodo di riposo di un’ora di cui si discute.
35. Per l’ipotesi in cui non si condivida la soluzione sopra data al primo quesito, propongo alla Corte di rispondere al secondo quesito che ad animali che siano trasportati da un camion caricato su un traghetto che rispetti le condizioni di cui al capitolo I, punto 26, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628, non si applica il periodo di riposo di almeno un’ora dopo 14 ore di viaggio.
C – Sul terzo quesito
36. La qualificazione sopra data, al paragrafo 26, del trasporto in questione come trasporto marittimo importa che, per quanto non specificamente previsto per tale tipo di trasporto, trova applicazione ciò che l’allegato alla direttiva 91/628 stabilisce in via generale con riferimento al trasporto marittimo.
37. Ne consegue, innanzitutto, la necessità di chiarire se, nel caso di specie, avesse dovuto trovare applicazione il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628 a termini del quale «in caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di 12 ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai nn. 2, 3 e 4».
38. Dagli atti di causa non risulta in alcun modo che il periodo di viaggio marittimo non sia stato inserito nel ruolino di marcia che, ai sensi del secondo trattino dell’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), della direttiva 91/628, il personale incaricato del trasporto deve fare «vistare, previo controllo, […] dall’autorità competente del posto di frontiera autorizzato o al punto di uscita designato da uno Stato membro, dopo che il veterinario ufficiale» abbia «controllato gli animali» e abbia «stabilito che essi possono continuare il viaggio».
39. Si può pertanto ragionevolmente ritenere che nel caso di specie non trovi applicazione il punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628, ma soltanto la sua lett. a) a termini della quale «gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera» otto ore «salvo che le condizioni di cui ai nn. 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate».
40. Nell’ ipotesi di trasporto effettuato per mezzo di traghetto tra il porto di uno Stato membro e quello di uno Stato terzo, l’applicazione del capitolo VII, punto 48, n. 7, lett. b), quanto meno sulla base di una sua interpretazione imperniata sulla sua lettera e su quanto precisato al precedente paragrafo 26, non può non importare l’esclusione di un periodo di riposo di 12 ore dopo l’arrivo degli animali trasportati su traghetto nel porto di destinazione e la possibilità di iniziare immediatamente un ulteriore periodo di trasporto, su strada, di 28 ore(11) al prodursi di tre circostanze: innanzitutto quella che il trasporto marittimo effettuato attraverso traghetto faccia parte del piano generale di viaggio contenuto nel predetto ruolino di marcia, poi quella, risultante come datasi nel caso di specie dall’attestazione contenuta a pag. 15 del testo originale dell’ordinanza di rinvio, che il traghetto soddisfi le condizioni di cui all’art. 3 e, infine, quella che siano state prese le misure espressamente previste dal capitolo I, punto 26, lett. b), i), ii) e iii), dell’allegato alla direttiva 91/628, indicate al paragrafo 26 supra (cosa quest’ultima che, come indicato, non si può escludere dato che il traghetto presenta le condizioni previste dal predetto art. 3).
41. L’esclusione concreta della necessità di detto periodo di riposo sarà possibile sulla base di un tale approccio interpretativo, ove sia possibile acquisire, oltre al dato già attestato dall’ordinanza di rinvio, gli altri due indicati nel paragrafo precedente.
42. L’ordinanza di rinvio esprime però perplessità sulla possibilità di seguire un tale approccio con riferimento al caso di specie, nonostante questo riguardi il trasporto di animali in un paese terzo e un percorso via traghetto durato 41 ore e seguito da un proseguimento via terra per circa cinque ore, portante la durata complessiva del viaggio a 46 ore.
43. Secondo il giudice del rinvio, la sua perplessità deriva dal fatto che la soluzione capace di risultare da una lettura letterale delle disposizioni in questione importerebbe che un trasporto di animali per traghetto tra un porto della Comunità e un porto di un paese terzo non beneficerebbe di alcun limite di ordine temporale anche se avesse una durata ben superiore a 46 ore e si protraesse per parecchi giorni: risultato, questo, che non sarebbe conforme alla finalità di protezione degli animali proprie della regolamentazione in questione.
44. Ora, di questa perplessità di ordine teleologico si deve tener conto. Per farlo merita prestare attenzione: a) alla contestazione che il giudice del rinvio svolge nei confronti dell’argomentazione che sarebbe stata sostenuta dal Finanzgericht Hamburg in una sentenza resa il 2 febbraio 2006 che avrebbe seguito detto approccio, e b) all’indicata idea secondo cui in caso di trasporto tra un punto geografico della Comunità e un punto geografico situato in un paese terzo un trasporto quale quello in questione potrebbe risultare in teoria sottratto a qualsiasi restrizione di durata.
45. Quanto all’argomentazione contestata dal giudice di rinvio, essa consisterebbe nel ritenere che «la fase di trasporto degli animali su traghetto [sarebbe] senza alcun dubbio da imputarsi al periodo di riposo»(12). Un tale argomento, secondo il giudice di rinvio, non sarebbe sostenibile in quanto l’art. 2, paragrafo 2, lett. h), della direttiva 91/628 definisce come «periodo di riposo» «un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto».
46. Questa doglianza non può avere valore decisivo perché il Finanzgericht Hamburg, se ha qualificato come «periodo di riposo» il periodo di trasporto di animali su veicoli caricati su traghetto, si può ben ritenere che avrebbe qualificato come tale anche quello relativo al trasporto di animali caricati direttamente su navi appositamente adibite al loro trasporto (periodo, quest’ultimo, sicuramente non computabile nella durata di un trasporto che avvenga per mare prima e per terra poi). Si deve pertanto ritenere che, se ha usato l’espressione in questione, con essa abbia inteso affermare che il periodo del primo tipo di trasporto, come avrebbe fatto qualificando allo stesso modo quello relativo al secondo, deve essere considerato, quanto al suo rilievo, equiparabile a un periodo di riposo. È quanto ha fatto la Commissione nelle sue osservazioni davanti alla Corte affermando che il trasporto di veicoli caricati su traghetti non può essere considerato né come trasporto né come periodo di riposo ai sensi delle definizioni della direttiva 91/628.
47. Quanto alla tesi secondo cui, in caso di trasporto tra un punto geografico della Comunità e un punto geografico situato in un paese terzo, un trasporto quale quello in questione potrebbe in teoria risultare sottratto a qualsiasi restrizione di durata, essa trova immediatamente una prima ragione di debolezza nel fatto che lo stesso giudice di rinvio, contraddicendosi, pone alla Corte il problema di precisare se, in caso di irrilevanza del periodo di trasporto su veicoli caricati su navi traghetto, dopo lo scarico dell’autocarro in un porto di paese terzo inizi immediatamente un ulteriore periodo di trasporto stradale di 28 ore (il che evidentemente segna un’ammissione dell’esistenza di una restrizione alla durata del trasporto anche quando esso si svolga per via terrestre in paese terzo).
48. Ma a questa ragione di debolezza, alla tesi in questione si aggiunge un elemento più decisivo: anche se la direttiva non dispone alcunché con riferimento al trasporto che debba avvenire per strada nel territorio di un paese terzo, lo spirito generale del sistema induce a ritenere che la durata minima di 29 ore del viaggio debba trovare applicazione anche in relazione a tale trasporto. Se così non fosse sarebbe tradito l’obiettivo generale della regolamentazione in questione consistente nell’assicurare il benessere degli animali.
49. Conseguenza ne è che neutralizzando il periodo di trasporto di animali avvenuto su veicoli caricati su un traghetto quando sussistano le condizioni sopra indicate ai paragrafi 39‑41, non vi è rischio che, protraendosi immediatamente via terra il trasporto di tali animali, possa protrarsi ininterrottamente per parecchi giorni, stante che quest’ulteriore trasporto potrà avere luogo incondizionatamente solo per 14 ore, imponendosi dopo tale periodo di tempo un riposo di almeno un’ora.
50. Non può ostare a quanto indicato a termine del paragrafo precedente quanto dianzi indicato nei paragrafi 23 e 24 supra a proposito della difficoltà che incontrerebbe un’interpretazione del punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628, che imponesse a un trasportatore di animali posti su un veicolo caricato su un traghetto di scaricare detti animali per un riposo di 12 ore nel porto di destinazione di un paese terzo stante che ciò implicherebbe una cooperazione delle autorità di tale paese e, in mancanza di una tale cooperazione, urterebbe contro l’impossibilità di imporre l’applicazione di regole comunitarie al di là del «territorio comunitario».
51. Il riposo di almeno un’ora previsto dal punto 48, n. 4, lett. d), infatti, non richiederebbe alcuna cooperazione da parte delle autorità di tale paese terzo stante che, come indicato al paragrafo 46 supra, l’art. 2, n. 2, lett. h), della direttiva 91/628 definisce periodo di riposo «un periodo continuo, nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto». Il che implica che la concessione agli animali di un periodo di riposo non implica alcuno scaricamento.
52. Propongo pertanto che al terzo quesito la Corte risponda precisando che, nel caso di un trasporto marittimo collegante in modo regolare e diretto una località della Comunità e una località di un paese terzo per mezzo di veicolo caricato su un traghetto senza scarico di animali, il periodo di tale trasporto debba essere considerato irrilevante a condizione che gli animali siano stati regolarmente abbeverati e alimentati, con la conseguenza che, dandosi tale condizione, un nuovo periodo di trasporto per strada di 28 ore può immediatamente iniziare dopo lo sbarco del camion nel porto di destinazione.
E - Sul quarto quesito
53. Con la quarta questione il giudice del rinvio, da un lato, chiede «se l’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), primo trattino, della direttiva 91/628 vada interpretato nel senso che il personale incaricato del trasporto deve annotare sul ruolino di marcia il momento in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il viaggio» e, dall’altro, se «l’annotazione effettuata in precedenza a macchina» secondo la quale durante il trasporto sul traghetto si procede «all’abbeveraggio ed all’alimentazione degli animali la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina» non è conforme alle esigenze della direttiva 91/628, con la conseguenza giuridica «che la mancanza di annotazioni relativamente all’assistenza prestata comporta la perdita del diritto alla restituzione all’esportazione qualora non si riesca a fornire la prova necessaria in altro modo».
54. Risulta evidente dall’ordine logico delle due richieste del giudice di rinvio che centrale al suo quesito è la domanda di accertamento della conformità alla direttiva – e, non soltanto, alla disposizione specifica oggetto della sua prima richiesta – del comportamento d’assieme del trasportatore; un comportamento d’assieme consistito non solo da quanto a mo’ di programma contenuto nell’annotazione effettuata in precedenza a macchina sul ruolino di marcia, ma anche: a) dalla successiva apposizione su questo di una firma con cui il trasportatore sostiene, al termine del trasporto, di avere realmente dispensato agli animali, in occasione di ciascun momento previsto e nel modo prescritto, le cure menzionate nel piano di viaggio, e b) da una dichiarazione giurata nello stesso senso che, a pag. 3 dell’ordinanza di rinvio, si indica essere stata resa dall’incaricato del trasporto ed essere stata considerata irrilevante dallo Zollamt Salzburg, Erstattungen.
55. Per rispondere adeguatamente a tale quesito, inteso nei termini indicati al paragrafo precedente, occorre procedere ad un’interpretazione dell’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), della direttiva 91/628, alla luce del secondo trattino della stessa lett. d), ii) e della lett. f) del medesimo art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii) di tale direttiva.
56. L’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), della direttiva 91/628 stabilisce che il trasportatore deve accertare che il personale incaricato del trasporto «menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto»; il primo trattino della stessa lettera, da parte sua, prevede che l’originale del ruolino di marcia «sia debitamente compilato e completato dalle persone appropriate al momento opportuno»(13).
57. La parte ricorrente nel giudizio principale, nelle sue osservazioni scritte davanti alla Corte, ha valorizzato la distinzione che la disposizione in questione fa tra «compilazione» e «completamento» e il fatto che la stessa prevede che queste due formalità, e quindi anche ciascuna di esse, devono essere svolte al «momento opportuno».
58. Richiamato quanto già riportato al punto 5.2 dell’ordinanza di rinvio, e cioè che, al termine del trasporto, apponendo la sua firma sul piano di viaggio, il trasportatore aveva confermato di avere realmente svolto le attività di cura degli animali in ciascuno dei momenti precedentemente programmati, la parte ricorrente nella causa principale pretende di desumerne che mentre l’indicazione preventiva a macchina del piano di viaggio dei momenti nei quali gli animali dovevano essere alimentati e abbeverati corrisponde alla compilazione richiesta, la firma successiva corrisponde al completamento richiesto. Intende, evidentemente, che il completamento realizzato con la firma soddisfi l’esigenza prevista dalla normativa in questione mediante il collegamento che la stessa firma presenta col programma di viaggio scritto precedentemente a macchina. E ciò perché: a) la precisazione che le operazioni in questione dovevano essere compiute «la sera, la mattina, a mezzogiorno, la sera, la mattina», con la ripetizione delle espressioni «la sera, la mattina» che contiene poteva essere legittimamente intesa come indicazione non generica, ma riferita ai diversi e databili momenti del concreto viaggio da compiere che, come risulta dagli atti, è stato di 41 ore e mezza e quindi ha compreso puntualmente oltre che «la sera, la mattina, a mezzogiorno», ancora «la sera» e «la mattina», e b) il carattere tanto puntuale del programma tracciato nel piano di viaggio poteva rendere non necessaria una precisazione tratto a tratto del suo rispetto e «opportuno» il momento della conclusione del viaggio come momento per il completamento con la firma finale dell’attestazione da includere nel ruolino di marcia. È evidentemente, perché sostiene la tesi indicata nei precedenti due paragrafi, che le osservazioni della ricorrente nella causa principale non invocano la forza probatoria che potrebbe avere la dichiarazione giurata che il punto 3 dell’ordinanza di rinvio indica essere stata vanamente prodotta, ex post, davanti allo Zollamt Salzburg, Erstattungen.
59. La maniera in cui a questo modo si può ritenere che la ricorrente nella causa principale pretende essersi conformata a quanto stabilito dall’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), della direttiva 91/628 non corrisponde certo puntualmente alla prescrizione ivi contenuta ii) secondo cui il trasportatore si deve accertare che «il personale incaricato del trasporto menzioni sul ruolino di marcia l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto»: ciò perché (a parte il fatto che in un trasporto marittimo non è semplice indicare il «luogo» in cui le operazioni sono compiute) le modalità che si può ammettere l’incaricato del trasporto abbia inteso seguire non possono essere considerate idonee a fornire l’ora in cui l’alimentazione e l’abbeveraggio sono avvenuti.
60. Se, però, come indicato sopra al paragrafo 55, si integra la considerazione dell’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), della direttiva 91/628 e del secondo trattino della stessa lett. d) con quanto previsto dalla lett. f) dello stesso n. 2, da questa non puntuale corrispondenza non può dedursi, come l’ordinanza di rinvio (nel suo punto 3) indica essere stato fatto dallo Zollamt Salzburg, Erstattungen, che gli animali non siano stati alimentati e abbeverati per 46 ore e che, quindi, l’esportatore perda il diritto alla restituzione per l’esportazione.
61. Lo stesso art. 5, parte A, n. 2, lett. f), ii), della direttiva 91/628 in questione e naturalmente destinata, com’è, ad essere tenuta presente nel quadro d’una interpretazione sistematica dell’intero n. 2, dispone che «il trasportatore […] fornisca […] la prova che sono state prese disposizioni per soddisfare alla necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia».
62. Con questo il legislatore comunitario ha dato inequivocabilmente segno di non volere attribuire un valore assoluto alla modalità secondo cui l’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), della direttiva 91/628 prevede debba essere dimostrato che l’alimentazione e l’abbeveraggio sono regolarmente effettuati. È la prova concreta di una soddisfazione della «necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio» che nella sensibilità del legislatore comunitario costituisce l’elemento essenziale che il trasportatore deve fornire.
63. Una deduzione del non rispetto puntuale, dall’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), della direttiva 91/628, del valore assoluto attribuito a tale previsione dallo Zollamt Salzburg, Erstattungen, peraltro, urterebbe contro quanto risulta dall’approccio, valorizzante tutti gli elementi di fatto relativi al caso di specie, compresi quelli forniti dall’esportatore, che la Corte di giustizia, nella sentenza che ha reso nelle cause Viamex Agrar e Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)(14), ha affermato doversi seguire nell’intendimento e nell’applicazione del richiamo che l’art. 1 e l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 fanno alla direttiva 91/628.
64. Nelle procedure nazionali che hanno portato alla richiesta di dette pronunce si era sollevata la questione di validità, per contrasto con i principi di sicurezza giuridica e di proporzionalità, di detto richiamo in riferimento al fatto che l’una e l’altra disposizione a) subordinano il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie bovina al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, delle disposizioni di detta direttiva, e b) erano state intese come escludenti dette restituzioni anche al darsi della violazione di una sola di dette disposizioni.
65. La Corte ha risposto ai quesiti che le sono stati rivolti innanzitutto rilevando che «il rinvio generale, operato dal regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628, ha lo scopo di garantire […] il rispetto delle disposizioni di detta direttiva rilevanti in materia di benessere degli animali vivi e, in particolare, di protezione degli animali durante il trasporto»(15): ne ha desunto l’impossibilità di dichiarare invalido il rinvio in questione in quanto esso non può essere interpretato come riguardante l’insieme delle disposizioni della direttiva 91/628 e, particolarmente, quelle che sono senza rapporto con l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva(16). Poi, richiamato il carattere tradizionalmente attribuito all’operare del principio di proporzionalità come principio secondo cui «qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti»(17), ha affermato che tale principio deve essere rispettato dalle autorità nazionali competenti nel quadro dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 615/98(18).
66. L’approccio che la Corte indica ai giudici nazionali di seguire nell’interpretare ed applicare le disposizioni che legano il regime delle restituzioni a quello della tutela della salute di animali bovini nel corso del loro trasporto è evidente. Esso si ispira ai due seguenti criteri:
1) interpretare disposizioni della direttiva, destinate ad integrarsi tra di loro e con l’intero corpo dell’atto in cui sono contenute, attribuendo a ciascuna di esse e al richiamo ad esse fatto dal regolamento n. 615/98 un rilievo diverso a seconda che il suo obiettivo diretto sia quello di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo principale della direttiva o rispetto a questo abbia una funzione solo strumentale e
2) applicare le sue disposizioni scegliendo, tra più modi di farlo, quello che assicura che gli inconvenienti eventualmente causati non siano smisurati rispetto all’obiettivo perseguito di tutela della salute degli animali.
67. Non vi è dubbio che quanto prospettato ai paragrafi 62-64 supra corrisponde ai criteri che la Corte, con la sentenza indicata nei paragrafi 63‑66 supra ha precisato che debbano essere seguiti.
IV – Conclusioni
68. Alla luce dei dati normativi di cui sopra e delle considerazioni che alla loro interpretazione sono suggerite da un’analisi delle caratteristiche del caso di specie e dei criteri indicati nella pronuncia della Corte di giustizia di cui ai precedenti paragrafi 63-66, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dall’Unabhängiger Finanzsenat nel modo seguente:
«1) Ai trasporti di animali a bordo di traghetti roll-on/roll-off a destinazione di paesi terzi non può applicarsi per analogia quanto specificamente prescritto dal punto 48, n. 7, lett. b), dell’allegato alla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE, con riferimento ai soli trasporti su traghetti che collegano regolarmente due punti comunitari.
2) Nel caso di un trasporto marittimo collegante in modo regolare e diretto una località della Comunità e una località di un paese terzo per mezzo di veicolo caricato su un traghetto senza scarico di animali, il periodo di tale trasporto deve essere considerato irrilevante a condizione che gli animali siano stati regolarmente abbeverati e alimentati, con la conseguenza che, dandosi tale condizione, un nuovo periodo di trasporto per strada di 28 ore può immediatamente iniziare dopo lo sbarco del camion nel porto di destinazione.
3) L’art. 5, parte A, n. 2, lett. d), ii), primo trattino, della direttiva 91/628 non impone in modo assoluto al personale incaricato di un trasporto marittimo di indicare sul ruolino di marcia l’ora precisa in cui le bestie trasportate sono state alimentate e abbeverate come condizione essenziale per ottenere la restituzione all’esportazione.
4) Un’annotazione effettuata in precedenza a macchina secondo cui gli animali, durante il trasporto, siano alimentati e abbeverati in momenti corrispondenti a fasi sufficientemente determinabili del trasporto può rispondere alle esigenze della direttiva 91/628 a condizione che sia provato che in tali momenti dette operazioni sono state effettuate.
Spetta al giudice nazionale valutare la sufficienza degli elementi addotti al riguardo dall’esportatore prendendo in considerazione, se del caso, anche elementi esterni al ruolino di marcia quale una dichiarazione giurata rilasciata in un momento successivo rispetto al completamento del viaggio».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione, del 18 marzo 1998, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19).
3 – Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), così come modificata dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU L 148, pag. 52). Questa direttiva è stata abrogata dal Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/17 (GU L 3, 2005, pag. 1). L'art. 33 di tale regolamento ne prevede però l'abrogazione solo a partire dal 5 gennaio 2007.
4 – GU L 148, pag. 24.
5 – Regolamento (CE) del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 356, pag. 13).
6 – GU L 160, pag. 21.
7 – In realtà, la «regola delle 29 ore» rappresenta una interpretazione imprecisa del punto 48, n. 4, lett. d), il quale stabilisce che, nell’ambito di un trasporto, la cui durata massima deve essere di 28 ore, è necessario che vi sia un riposo, la cui durata minima deve protrarsi per almeno un’ora. Ne consegue che detta regola delle 29 ore non individua la durata massima del trasporto, ma quella minima di viaggio.
8 – V., sul principio di territorialità, sentenza 27 settembre 1988, cause riunite 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e 125 a 129/85, Ahlström Osakeyhtiö/Commissione (Racc. pag. 5193, punto 18). V. anche sentenza 24 novembre 1992, causa C-286/90, Poulsen e Diva Navigation Corp. (Racc. pag. I‑6019).
9 – V. anche, in tal senso, la comunicazione della Commissione AGRI H4/MR D (2003) 18791 del 22 luglio 2003.
10 – Sulla necessità di interpretare le disposizioni comunitarie in modo da salvaguardarne l'effetto utile, v., in particolare, sentenze 24 febbraio 2000, causa C‑434/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑1129, punto 21), e 4 ottobre 2001, causa C‑403/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑6883, punto 28).
11 – Al contrario, nell’ipotesi in cui il trasporto effettuato per mezzo di traghetto congiunga i porti di due Stati membri, non è possibile escludere a priori il periodo di riposo di 12 ore in quanto anche se tale periodo di riposo richiede una cooperazione con le autorità del porto d’arrivo, questa cooperazione, che non è dovuta da autorità di paese terzi, è dovuta da quella di Stati membri. È per questo che, qualora il trasporto marittimo su tale mezzo superi la durata prevista al punto 48, n. 7, lett. b), i bovini, arrivando nel porto d’uno Stato membro, dovranno beneficiare di tale periodo di riposo. Diversamente, laddove il periodo di trasporto non ecceda detta durata, in linea di principio, i bovini non ne dovranno beneficiare e il trasporto potrà riprendere immediatamente.
12 – Assumendo detto atteggiamento – precisa l'ordinanza di rinvio – il Finanzgericht Hamburg si è contrapposto al Verwaltungsgerichtshof viennese che con sentenza del 30 giugno 2005 ha affermato che un'eccezione alla regola del tempo di riposo di 12 ore potrebbe essere configurata solo se il trasporto su un traghetto non abbia superato le 14 ore.
13 – Il corsivo è mio.
14 – Sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e C-58/06 (non ancora pubblicata nella Raccolta).
15 – Ibidem (punto 29).
16 – Ibidem.
17 – Ibidem (punto 35).
18 – Ibidem (punto 46).
Full & Egal Universal Law Academy