CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 5 luglio 2007 1(1)
Causa C‑240/06
Fortum Project Finance SA
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Korkein hallinto‑oikeus (Finlandia)]
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Imposta sui conferimenti – Imposta sul trasferimento di azioni»
1. Con il rinvio pregiudiziale in esame, il Korkein hallinto‑oikeus (Corte amministrativa suprema della Finlandia) chiede alla Corte di stabilire se gli artt. 56 CE e 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (2), debbano essere interpretati nel senso che ostano al prelievo di un’imposta finlandese sul trasferimento di azioni.
2. Tale domanda scaturisce da una controversia che oppone la società Fortum Project Finance SA (in prosieguo: la «Fortum Project Finance»), con sede in Lussemburgo, all’amministrazione tributaria finlandese e verte sull’applicazione a tale società di un’imposta di trasferimento patrimoniale in occasione di uno scambio di azioni effettuato con la società Fortum Oyj, avente sede in Finlandia.
3. La presente causa consentirà in particolare alla Corte di spiegare, per quanto è a mia conoscenza per la prima volta, come si possano conciliare l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 e l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva.
4. In prosieguo dimostrerò perché, a mio parere, l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 debba essere interpretato nel senso che non osta al prelievo di un’imposta, quale l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, allorché vengono ceduti valori mobiliari a titolo di conferimento a una società per azioni che, in contropartita, rimette sue azioni di nuova emissione.
I – Ambito normativo
A – Diritto comunitario
5. L’art. 56, n. 1, CE così dispone:
«Nell’ambito delle disposizioni del presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi».
6. Nella motivazione della proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, presentata dalla Commissione il 14 dicembre 1964 (3), si spiega che, «[fra le imposte indirette sui movimenti di capitali], si [possono] distinguere, da una parte, quelle applicate sulla raccolta di capitali e, dall’altra, quelle che colpiscono le transazioni di titoli. Il presente progetto di direttiva concerne le imposte indirette applicate sulla raccolta di capitali; tale categoria d’imposte comprende l’imposta sui conferimenti (diritto di apporto) applicata sui capitali propri delle società, il diritto di bollo sui titoli nazionali, il diritto di bollo percepito all’atto dell’introduzione o dell’emissione sul mercato nazionale dei titoli di origine estera, nonché altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche. Le imposte indirette applicate sulle transazioni di titoli, come le tasse sulle operazioni di Borsa, verranno trattate in un progetto di direttiva successivo. La presente proposta non concerne quindi queste ultime imposizioni» (4).
7. Mentre quest’ultima proposta è sfociata nell’adozione della direttiva 69/335, la proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulle transazioni di titoli, presentata dalla Commissione il 2 aprile 1976 (5), e la successiva proposta modificata del 9 aprile 1987 (6) non sono sfociate nell’adozione di una direttiva del Consiglio.
8. Come enuncia il suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 mira a promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata una condizione essenziale ai fini della creazione di un’unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno.
9. Partendo dalla constatazione che le imposte indirette sulla raccolta di capitali, e cioè l’imposta sui conferimenti di capitali in società e l’imposta di bollo sui titoli, davano luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolavano la libera circolazione dei capitali, il legislatore comunitario ha voluto eliminarle mediante un’opportuna armonizzazione (7).
10. A tal fine, esso ha deciso, da un lato, di sopprimere l’imposta di bollo sui titoli (8). Dall’altro, ha stabilito che l’applicazione ai capitali, raccolti nell’ambito di una società, dell’imposta sulla raccolta di capitali non può aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione dei capitali, dev’essere di pari livello in tutti gli Stati membri (9). La direttiva 69/335 ha quindi proceduto a un’armonizzazione della struttura e dell’aliquota dell’imposta sui conferimenti di capitali in società, denominata «imposta sui conferimenti» (10).
11. L’art. 4, n. 1, di tale direttiva sottopone all’imposta sui conferimenti un certo numero di operazioni, tra le quali figura, alla lett. c), l’aumento del capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura.
12. L’art. 7, n. 2, di detta direttiva dispone che tale operazione può essere assoggettata a un’unica aliquota dell’imposta sui conferimenti non superiore all’1%.
13. In quanto rischiano di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla direttiva 69/335, occorre sopprimere le altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo (11).
14. Pertanto, l’art. 10 di tale direttiva dispone:
«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) per le operazioni previste all’articolo 4;
b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;
(…)».
15. Inoltre, l’art. 11 di detta direttiva obbliga gli Stati membri a non sottoporre ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, un certo numero di altre operazioni, quali la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura.
16. Infine, l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 stabilisce un elenco esaustivo di imposte e di diritti che, in deroga alle disposizioni degli artt. 10 e 11 della medesima direttiva, gli Stati membri possono riscuotere, e in particolare:
«a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
b) imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio;
c) imposte di trasferimento sui beni di qualsiasi natura che sono oggetto di un conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro, nella misura in cui il trasferimento di tali beni è remunerato altrimenti che con quote sociali;
(…)».
B – Diritto nazionale
17. Le disposizioni pertinenti della legge finlandese sull’imposta di trasferimento patrimoniale [varainsiirtolaki (931/1996), in prosieguo: la «legge sull’imposta di trasferimento patrimoniale»] sono le seguenti.
18. L’art. 1 di tale legge dispone che, in caso di cessione di immobili o di valori mobiliari, va corrisposta allo Stato l’imposta di trasferimento patrimoniale, secondo le modalità definite dalla medesima legge.
19. Per quanto riguarda l’oggetto e il soggetto passivo di tale imposta, l’art. 4, n. 4, della legge sull’imposta di trasferimento patrimoniale prevede tra l’altro che detta imposta va assolta in caso di cessione di un immobile a una società in nome collettivo, a una società in accomandita, a una società per azioni o a un’altra persona giuridica contro azioni o quote sociali o in un’altra forma di investimento.
20. Ai sensi dell’art. 15, n. 1, della legge citata, l’imposta è dovuta dal cessionario sulla cessione dei diritti di proprietà di valori mobiliari. L’art. 15, n. 3, della detta legge precisa al riguardo che le disposizioni dell’art. 4, nn. 4 e 5, della medesima legge, sulla cessione o altre forme di conferimento di immobili, sono applicabili anche alle cessioni o ad altre forme di conferimento di valori mobiliari.
21. Il prelievo dell’imposta di trasferimento patrimoniale presuppone che una delle parti del trasferimento sia soggetto passivo totale dell’imposta in Finlandia, a norma della legge relativa all’imposta sul reddito [tuloverolaki (1535/1992)] del 30 dicembre 1992. Conformemente all’art. 9, n. 1, punto 1, di tale legge, qualsiasi persona fisica o giuridica, comunità di scopo o eredità domiciliata o aperta in Finlandia nell’esercizio fiscale considerato costituisce un soggetto passivo totale di imposta per i redditi percepiti in Finlandia.
22. Per quanto riguarda l’aliquota e il fatto generatore dell’imposta, l’art. 20, n. 1, della legge sull’imposta di trasferimento patrimoniale dispone che l’imposta sulla cessione di valori mobiliari è pari all’1,6% del prezzo di acquisto o del valore di una diversa contropartita. D’altro canto, secondo l’art. 20, n. 2, di tale legge, l’imposta per la cessione o per altre forme di conferimento di cui all’art. 4, n. 4, della medesima legge è calcolata sul valore di mercato, al momento della cessione, del bene ceduto.
23. Infine, occorre precisare che in Finlandia non è dovuta l’imposta sui conferimenti di cui alla direttiva 69/335.
II – Fatti e procedimento della controversia principale
24. Come emerge dalla decisione di rinvio, la Repubblica di Finlandia ha deciso di suddividere la produzione di energia da parte del gruppo Fortum in due settori autonomi, da un lato la fornitura e la raffinazione di petrolio, dall’altro la produzione di energia elettrica e di gas. La suddivisione ha avuto luogo il 1° maggio 2004 di modo che a partire dalla Fortum Oil and Gas Oy si sono costituite due nuove società, la Fortum Oil Oy e la Fortum Heat and Gas Oy, di integrale proprietà della Fortum Oyj. Gli attivi e i passivi non attinenti all’attività petrolifera sono stati trasferiti alla Fortum Heat and Gas Oy.
25. L’operazione all’origine della controversia principale è consistita nel trasferimento del patrimonio di quest’ultima società, attraverso uno scambio di azioni, a un’altra società del gruppo, ossia alla ricorrente nel procedimento principale, la Fortum Project Finance, allo scopo di rafforzarne il capitale. In contropartita del conferimento costituito dalle azioni della Fortum Heat and Gas Oy, e dopo avere aumentato il proprio capitale sociale di un importo pari al valore delle azioni acquisite, la Fortum Project Finance emetteva nuove azioni, che cedeva alla Fortum Oyj.
26. Il capitale acquisito dalla Fortum Project Finance attraverso uno scambio di azioni è soggetto in Lussemburgo a un’imposta sui conferimenti pari all’1%.
27. La Fortum Project Finance chiedeva all’Uudenmaan verovirasto (amministrazione tributaria di Uusimaa) se dovesse anche assolvere l’imposta sul trasferimento patrimoniale relativamente alle azioni della Fortum Heat and Gas Oy ricevute nell’ambito dello scambio di azioni con la Fortum Oyj. Con decisione preliminare 29 ottobre 2004, l’Uudenmaan verovirasto riteneva che la Fortum Project Finance dovesse assolvere tale imposta e dichiarava che quest’ultima era dovuta sul valore di mercato delle azioni ricevute a titolo di conferimenti.
28. La Fortum Project Finance adiva lo Helsingin hallinto‑oikeus (Tribunale amministrativo di Helsinki), chiedendogli di annullare la decisione preliminare dell’Uudenmaan verovirasto e di dichiarare, a titolo di nuova decisione preliminare, che essa non doveva alcuna imposta di trasferimento patrimoniale per le azioni ricevute dalla Fortum Heat and Gas Oy nell’ambito dello scambio di azioni. Nel suo ricorso, la Fortum Project Finance faceva valere in particolare che tale imposta era incompatibile con gli artt. 56, n. 1, CE e 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.
29. Lo hallinto‑oikeus respingeva il ricorso. Esso riteneva infatti che l’imposta di trasferimento patrimoniale non fosse incompatibile con tali disposizioni e si richiamava in particolare alle sentenze 11 dicembre 1997, Immobiliare SIF (12), e 17 dicembre 1998, Codan (13). Esso riteneva inoltre che, considerata in particolare tale giurisprudenza della Corte, non occorresse un rinvio pregiudiziale ai fini dell’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.
30. La Fortum Project Finance impugnava quindi la sentenza dello hallinto‑oikeus dinanzi al Korkein hallinto‑oikeus. Essa faceva nuovamente valere che l’imposta di trasferimento patrimoniale riscossa in Finlandia in capo a una società che raccoglie capitali è, a suo parere, incompatibile con la direttiva 69/335, quando la società che acquisice le azioni rimette in contropartita le proprie.
III – Il rinvio pregiudiziale
31. Nella decisione di rinvio, il Korkein hallinto‑oikeus spiega che nella fattispecie è chiamato a decidere se, secondo il diritto finlandese, si possa esigere l’imposta di trasferimento patrimoniale relativamente alle azioni della Fortum Heat and Gas Oy cedute a quest’ultima a titolo di conferimento dalla Fortum Oyj in cambio di nuove azioni emesse dalla Fortum Project Finance.
32. Ritenendo che la decisione della controversia principale richieda un’interpretazione del diritto comunitario, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea e l’art. 12, n. 1, lett. c), della [direttiva 69/335] vadano interpretati nel senso che ostano al prelievo di un’imposta di trasferimento patrimoniale allorché valori mobiliari vengano ceduti nella maniera esposta supra a titolo di conferimento ad una società per azioni che rimette in contropartita sue azioni di nuova emissione».
33. Hanno presentato osservazioni scritte e orali alla Corte i governi finlandese e del Regno Unito, nonché la Commissione. La Fortum Project Finance ha esposto le proprie tesi all’udienza del 19 aprile 2007.
IV – Analisi
34. Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di dichiarare se gli artt. 56, n. 1, CE e 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 debbano essere interpretati nel senso che ostano al prelievo di un’imposta, quale l’imposta finlandese di trasferimento patrimoniale, allorché vengono ceduti valori mobiliari a titolo di conferimento a una società per azioni che, in contropartita, rimette sue azioni di nuova emissione.
35. Rilevo anzitutto che le possibili conseguenze sfavorevoli sui movimenti di capitali dell’applicazione di un sistema impositivo come quello in discussione nella causa principale derivano dall’esercizio parallelo da parte di due Stati membri della rispettiva competenza fiscale. Da un lato, conformemente a quanto consentito dalla direttiva 69/335, il Granducato di Lussemburgo applica l’imposta sui conferimenti a un’operazione consistente, per una società di capitali avente sede sul suo territorio, nell’aumento del proprio capitale sociale mediante conferimento di beni di qualsiasi natura. Dall’altro, se tale conferimento è costituito da azioni cedute da una società stabilita in Finlandia, in contropartita delle quali la società cessionaria emette nuove azioni, quest’ultima deve anche assolvere l’imposta finlandese sul trasferimento patrimoniale.
36. Ritengo che l’analisi relativa alla compatibilità di tale fattispecie di doppia imposizione con il diritto comunitario debba basarsi unicamente sulla direttiva 69/335, che ha proceduto all’armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’imposta indiretta sulla raccolta di capitali.
37. Occorre quindi esaminare se la detta direttiva, e in particolare l’art. 12, n. 1, lett. c), di quest’ultima, debba essere interpretata nel senso che osta all’applicazione dell’imposta finlandese sul trasferimento patrimoniale in una situazione come quella della controversia principale, in cui vengono trasferiti valori mobiliari a titolo di conferimento in una società che, in contropartita, rimette sue azioni di nuova emissione.
38. Il governo del Regno Unito ritiene che l’operazione in discussione nella causa principale non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 69/335. Esso rileva al riguardo che un’operazione può essere considerata una raccolta di capitali ai sensi dell’art. 4, n. 1, di tale direttiva solo se il potenziale economico delle società interessate dall’operazione ne risulta rafforzato. A suo parere, ciò non avverrebbe nel caso di specie, in quanto il capitale del gruppo Fortum, considerato nel suo complesso, non avrebbe subito variazioni per effetto del trasferimento alla Fortum Project Finance, da parte della società madre, della propria partecipazione nella Fortum Heat and Gas Oy.
39. Ritengo invece che un’operazione come quella in discussione nella causa principale rientri effettivamente nell’ambito di applicazione della direttiva 69/335. Si deve infatti ricordare che, ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), di tale direttiva, è soggetta all’imposta sui conferimenti armonizzata l’operazione consistente nell’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura. Orbene, la presente causa corrisponde a tale fattispecie, dato che l’operazione controversa consiste in un aumento del capitale sociale della Fortum Project Finance mediante conferimento delle azioni della Fortum Heat and Gas Oy.
40. Inoltre, la Corte ha dichiarato che «l’“aumento del capitale sociale” ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 implica un aumento formale del capitale sociale per mezzo dell’emissione di nuove quote sociali, oppure dell’aumento del valore nominale delle quote sociali esistenti» (14). Orbene, risulta dagli atti che, in contropartita del conferimento ricevuto, la Fortum Project Finance ha emesso nuove azioni, che ha ceduto alla Fortum Oyj.
41. Conformemente all’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, l’operazione controversa nella causa principale è soggetta all’imposta sui conferimenti in Lussemburgo.
42. Ai sensi dell’art. 10, lett. a) e b), di tale direttiva, uno Stato membro non può applicare nessun’altra imposizione, sotto qualsiasi forma, a tale operazione. Letto alla luce dell’ultimo ‘considerando’ della medesima direttiva, tale disposizione sancisce effettivamente il principio del divieto di applicare imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti (15).
43. Ai termini dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335, tuttavia, il principio di esclusività dell’imposta sui conferimenti è soggetto a varie deroghe, nel senso che tale disposizione autorizza espressamente gli Stati membri ad applicare un certo numero di imposte e di diritti. La Corte peraltro ha chiaramente dichiarato a più riprese che «l’art. 12, n. 1, della [citata] direttiva stabilisce un elenco tassativo delle imposte e dei diritti diversi dall’imposta sui conferimenti ai quali, in deroga agli artt. 10 e 11 della [medesima] direttiva, le società di capitali possono essere assoggettate in occasione delle operazioni contemplate da dette disposizioni» (16).
44. Occorre quindi stabilire se la legge sull’imposta di trasferimento patrimoniale, secondo cui tale imposta viene riscossa allorché vengono ceduti valori mobiliari a titolo di conferimento a una società che in contropartita rimette nuove azioni proprie, è conforme, sotto questo profilo, all’autorizzazione ex art. 12, n. 1, della direttiva 69/335.
45. I governi finlandese e del Regno Unito ritengono al riguardo che l’art. 12, n. 1, lett. a), di tale direttiva autorizzi gli Stati membri a riscuotere un’imposta sul trasferimento di valori mobiliari, effettuato a titolo di conferimento a una società di capitali che in contropartita rimette nuove azioni proprie, e che a ciò non osti l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva.
46. Secondo questi due governi, l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 si applicherebbe solo all’imposizione di diritti sul trasferimento di titoli. A sostegno della loro tesi, i due governi in questione invocano le citate sentenze Immobiliare SIF e Codan. Poiché le situazioni all’origine di tali pronunce riguardavano conferimenti remunerati con azioni e la Corte, nonostante tale circostanza, non ha proceduto all’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. c), della citata direttiva, le menzionate sentenze dimostrerebbero che la detta disposizione non è pertinente in un caso come quello di cui alla controversia principale, vale a dire una situazione in cui la contropartita di un conferimento in natura consiste nell’emissione di nuove azioni da parte della società che riceve il conferimento. Infatti, l’art. 12, n. 1, lett. c), della detta direttiva andrebbe interpretato nel senso che si applica a categorie residuali di beni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a) o b), della direttiva 69/335.
47. Contrariamente a quanto sostengono i governi finlandese e del Regno Unito, la Commissione adotta un approccio secondo cui l’art. 12, n. 1, lett. a), di tale direttiva costituirebbe la regola base in materia di imposte sul trasferimento di valori mobiliari, mentre l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva fisserebbe una norma più dettagliata per l’imposizione sui trasferimenti di valori mobiliari e di altri attivi effettuati a favore di una società a titolo di conferimento. Quest’ultima disposizione dovrebbe quindi prevalere in circostanze analoghe a quelle del caso di specie. Un’interpretazione diversa condurrebbe, secondo la Commissione, a rendere inoperante l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 rispetto al trasferimento a una società del diritto di proprietà su valori mobiliari, mentre tale disposizione si riferisce al trasferimento di «beni di qualsiasi natura».
48. L’esame di tali disposizioni, in combinato disposto con l’art. 10 della medesima direttiva, confermerebbe quest’analisi. La Commissione ritiene infatti che il divieto di cui all’art. 10, lett. a) e b), della direttiva 69/335 miri non solo a impedire la riscossione di altre imposte aventi natura analoga a quella dell’imposta sui conferimenti, ma anche, più in generale, a impedire che i conferimenti di capitali siano tassati più di una volta. Adottando tale direttiva, il legislatore comunitario avrebbe inteso sopprimere le imposte aventi lo stesso effetto dell’imposta sui conferimenti, ossia quelle che creano un onere finanziario sul conferimento di capitali a una società. Inoltre, il fatto che l’art. 12, n. 1, lett. c), della suddetta direttiva contenga un divieto di imposizione sui conferimenti effettuati dagli azionisti in cambio di quote sociali della società cessionaria confermerebbe che la finalità di tale disposizione è vietare qualsiasi imposta diversa dall’imposta sui conferimenti. Lo scopo della citata disposizione consisterebbe quindi nel far sì che il conferimento di un attivo a una società da parte di un azionista non sia considerato un vero e proprio trasferimento, altrimenti detto trasferimento a terzi, quanto piuttosto la riassegnazione del controllo esercitato su un attivo rientrante nel patrimonio sociale.
49. Infine, la Commissione ritiene che qualora l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 dovesse essere considerato una vera e propria deroga all’art. 10 della medesima direttiva, esso dovrebbe essere interpretato in senso restrittivo. In caso di dubbio, dovrebbe prevalere il divieto di qualsiasi imposta supplementare. Contrariamente a quanto sostengono i governi finlandese e del Regno Unito, le citate sentenze Immobiliare SIF e Codan non sarebbero tali da rimettere in discussione l’analisi della Commissione, dato che, in quelle cause, la Corte non era chiamata ad esaminare i rapporti tra le diverse lettere dell’art. 12, n. 1, della suddetta direttiva.
50. In udienza, la Fortum Project Finance ha affermato di condividere le osservazioni svolte dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte.
51. Dalle suesposte considerazioni emerge che, nel presente rinvio pregiudiziale, il problema di fondo consiste nello stabilire se l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 autorizzi gli Stati membri a tassare i trasferimenti di valori mobiliari anche nel caso in cui la società destinataria di tali valori rimetta azioni proprie in contropartita, e se a ciò non osti l’art. 12, n. 1, lett. c), della medesima direttiva. In primo luogo occorre quindi interrogarsi sul rapporto intercorrente tra le lett. a) e c) di tale disposizione. La mia analisi, per essere completa, dovrà tenere conto anche della lett. b) dell’articolo citato.
52. Si deve anzitutto precisare che, nel diritto societario, un’operazione come quella in discussione nella causa principale costituisce un conferimento in natura. Questo consiste infatti nell’assegnazione a una società di qualsiasi bene, diverso da una somma di denaro, trasferibile e suscettibile di valutazione pecuniaria. Può trattarsi di beni immobili o mobili, materiali o immateriali.
53. Tale conferimento può essere remunerato in vari modi. Se viene remunerato unicamente con l’attribuzione di diritti sociali (quote o azioni), si tratta di un conferimento che può essere definito «puro e semplice». Per contro, se il conferimento viene remunerato con vantaggi di altra natura, che sfuggono ai rischi societari, il conferimento si definisce «a titolo oneroso». In quest’ultimo caso, i vantaggi concessi a titolo di remunerazione possono consistere, ad esempio, nell’assunzione a carico della società di debiti contratti dal conferente o nel pagamento di un conguaglio a quest’ultimo da parte della società stessa. Infine, il conferimento si definisce «misto» quando, in contropartita per il suo apporto, il socio che l’effettua riceve non solo diritti sociali, ma anche altri valori che non sono soggetti ai rischi societari.
54. Alla luce di tali definizioni, l’operazione controversa nella causa principale corrisponde alla classica remunerazione di un conferimento mediante attribuzione di diritti sociali, e quindi a un conferimento puro e semplice.
55. Se si esamina poi il testo dell’art. 12, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 69/335, quest’ultimo formula la seguente distinzione. Mentre le lett. a) e b) riguardano categorie specifiche di beni, vale a dire, da una parte, i valori mobiliari e, dall’altra, i beni immobili e le aziende commerciali, la lett c) si distingue per la genericità dei beni cui è applicabile (i «beni di qualsiasi natura») e per il fatto che subordina a una condizione l’autorizzazione ad applicare imposte di trasferimento ai beni oggetto di un conferimento. Infatti, il trasferimento di tali beni dev’essere «remunerato altrimenti che con quote sociali».
56. La tesi della Commissione, sostenuta anche dalla Fortum Project Finance, consiste nell’attribuire priorità all’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, laddove si applichi il metodo della remunerazione mediante quote sociali nell’ambito di un’operazione di raccolta di capitali. Per contro, i governi finlandese e del Regno Unito pongono l’accento sul fatto che l’art. 12, n. 1 lett. a) e b), di tale direttiva ha per oggetto beni particolari e dovrebbe quindi prevalere allorché un’operazione di conferimento riguardi i beni in questione.
57. La tesi difesa dalla Commissione presenta il vantaggio di rispondere a uno degli obiettivi principali perseguiti dalla detta direttiva, ossia sopprimere le imposte indirette diverse dall’imposta sui conferimenti che gravano sulla raccolta di capitali e favorire in tal modo la libera circolazione di questi ultimi. In quest’ottica, qualsiasi operazione qualificabile come conferimento puro e semplice non può essere assoggetta ad alcuna imposta se non all’imposta sui conferimenti armonizzata.
58. Interpretando quindi le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 alla luce della lett. c) dello stesso articolo, la Commissione limita in misura significativa la loro portata, con la conseguenza che le prime due lettere autorizzerebbero l’applicazione di imposte sul trasferimento di proprietà di valori mobiliari, di beni immobili e di aziende commerciali solo nell’ambito di operazioni di conferimento a titolo oneroso, vale a dire di operazioni assimilabili a normali compravendite.
59. Benché questa tesi rivesta un certo interesse dal punto di vista degli scopi della direttiva 69/335, non credo tuttavia che il legislatore comunitario volesse limitare a tal punto la portata delle deroghe all’esclusività dell’imposta sui conferimenti ch’esso ha espressamente autorizzato, e ciò per i seguenti motivi.
60. In primo luogo, rilevo che le lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva non menzionano, né direttamente né mediante rinvio alla lett. c) del medesimo articolo, la condizione secondo cui il trasferimento dei beni dev’essere remunerato altrimenti che con quote sociali.
61. In secondo luogo, si deve sottolineare che se tali lett. a) e b) dovessero essere sistematicamente interpretate alla luce della lett. c), ciò non solo comporterebbe l’aggiunta di una condizione non espressamente prevista dal legislatore comunitario al contenuto delle prime due lettere, ma soprattutto priverebbe queste ultime di qualsiasi effetto utile.
62. Infatti, se si dovesse ammettere che l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 prevale nell’ambito di un’operazione assimilabile a un conferimento puro e semplice, e che le lett. a) e b) contengono necessariamente, in modo implicito, la condizione della remunerazione sotto forme diverse dalla remunerazione mediante quote sociali, non vi sarebbe alcuna logica, sotto il profilo della tecnica legislativa, né alcun interesse, sotto il profilo giuridico, a mantenere due disposizioni concernenti rispettivamente i valori mobiliari nonché i beni immobili e le aziende commerciali.
63. L’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, avendo per oggetto i «beni di qualsiasi natura», assorbirebbe in tal caso totalmente il contenuto delle lett. a) e b) della medesima disposizione, per cui l’esistenza di queste due lettere non avrebbe alcun senso né alcuna utilità.
64. In altre parole, se si accogliesse la tesi sostenuta dalla Commissione, sarebbe sufficiente che il legislatore comunitario menzionasse nel testo dell’art. 12, n. 1, della direttiva la sola lett. c), dato che quest’ultima ingloberebbe le imposte di trasferimento applicabili in caso di trasferimento di valori mobiliari, ovvero di beni immobili o di aziende commerciali, e autorizzerebbe il prelievo di tali imposte solo in caso di conferimento a titolo oneroso.
65. Orbene, non è questa la scelta effettuata dal legislatore comunitario, che ha voluto distinguere in tre diversi punti le imposte di trasferimento rientranti nella deroga al principio di esclusività dell’imposta sui conferimenti. Pertanto non posso sottoscrivere un’interpretazione che, per quanto soddisfacente sotto il profilo degli scopi della direttiva 69/335, comporterebbe una modifica sia nella formulazione che nell’economia dell’art. 12, n. 1, della direttiva e comprometterebbe l’effetto utile delle lett. a) e b) di tale disposizione. Questo approccio si porrebbe in contrasto con una costante giurisprudenza della Corte secondo cui, «quando una disposizione di diritto comunitario è suscettibile di svariate interpretazioni, occorre dare priorità a quella idonea a salvaguardare l’effetto utile della norma» (17).
66. A mio parere, l’unica interpretazione compatibile con il mantenimento dell’effetto utile delle due lettere in questione è quindi quella che consiste nel considerarle disposizioni speciali applicabili a categorie particolari di beni, in deroga al disposto dell’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335. Secondo tale interpretazione, i «beni di qualsiasi natura» menzionati in quest’ultima disposizione possono essere intesi solo nel senso che designano beni di natura diversa rispetto a quelli oggetto delle lett. a) e b) dell’art. 12, n. 1, della direttiva.
67. Rilevo, in terzo luogo, che l’interpretazione da me proposta alla Corte è conforme alle citate sentenze Immobiliare SIF e Codan. È opportuno rammentare brevemente quanto ha dichiarato la Corte in queste due sentenze.
68. Nella sentenza Codan, citata, la Corte ha stabilito che l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 va interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di riscuotere un tributo sul trasferimento di azioni indipendentemente dal fatto che la società che ha emesso tali azioni sia ammessa in borsa, e indipendentemente dal fatto che il trasferimento delle azioni avvenga mediante operazioni di borsa ovvero direttamente tra il cedente ed il cessionario (18).
69. È interessante osservare che la Corte è pervenuta a tale interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva in un contesto di fatto analogo a quello del presente procedimento. Infatti, la società Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan (in prosieguo: la «Codan») aveva stipulato con tre società britanniche, che detenevano la totalità del capitale sociale della società danese Fjerde Sø A/S (in prosieguo: la «Fjerde Sø»), un contratto vertente sul rilevamento dell’intero capitale azionario di quest’ultima. Poiché le azioni della Fjerde Sø erano state trasferite dalle società britanniche alla Codan, quest’ultima aveva aumentato il proprio capitale sociale per un importo di valore corrispondente a quello delle azioni conferite. La totalità delle azioni risultanti da tale aumento era stata poi ceduta alle società britanniche a guisa di prezzo del capitale della Fjerde Sø.
70. Ai sensi della legge danese, la Codan aveva dovuto pagare un’imposta sui conferimenti pari all’1% in ragione dell’aumento di capitale cui aveva proceduto. Inoltre, l’amministrazione fiscale danese aveva anche preteso il pagamento di un’imposta dell’1% sul trasferimento di azioni. L’operazione di conferimento puro e semplice in discussione nella suddetta causa era quindi soggetta a doppia imposizione. Tuttavia, la Corte sembra avere ammesso, con la propria interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, che in una situazione del genere, e in deroga agli artt. 10 e 11 della direttiva (19), l’imposta danese sul trasferimento di azioni fosse conforme a quanto è consentito dalla direttiva.
71. D’altro canto, nella sentenza Immobiliare SIF, citata, la Corte ha dichiarato, tra l’altro, che l’art. 12 della direttiva 69/335 dev’essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro, in deroga al divieto di cui all’art. 10 della direttiva stessa, a riscuotere, all’atto dell’aumento di capitale di una società di capitali realizzato con il conferimento di beni immobili, imposte quali l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, a condizione che tali imposte non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni corrispondenti nello Stato membro d’imposizione.
72. Tra gli elementi di fatto all’origine di tale controversia, rilevo che i soci della Società Immobiliare SIF SpA avevano proceduto a un aumento di capitale della società mediante un conferimento di beni immobili che era stato remunerato con l’emissione di nuove azioni. Anche in quel caso si trattava quindi di un conferimento puro e semplice.
73. Al fine di fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, la Corte ha deciso di esaminare l’art. 12 della direttiva 69/335, anche se tale articolo non era menzionato nelle questioni pregiudiziali. Più precisamente, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la disposizione pertinente fosse l’art. 12, n. 1, lett. b), della detta direttiva. Essa ha precisato al riguardo che tale disposizione «[i]n linea generale (…) consente agli Stati membri di riscuotere, oltre all’imposta di conferimento, ma all’atto del conferimento stesso in una società di capitali, imposte il cui fatto generatore dipende oggettivamente dal trasferimento di proprietà di immobili o di aziende commerciali» (20).
74. La Corte, tuttavia, non ha mai ritenuto necessario interpretare l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335, il che conferma la mia tesi secondo cui tale disposizione non può prevalere né sulla lett. a) né sulla lett. b) del suddetto articolo solo perché il trasferimento di beni viene remunerato con quote sociali.
75. Dalle due sentenze citate emerge quindi che le lett. a) e b) della citata disposizione conservano il loro effetto utile quando si tratta, rispettivamente, di un trasferimento di valori mobiliari ovvero di un trasferimento di beni immobili o di aziende commerciali. Ammettere l’interpretazione secondo cui la lett. c) della disposizione in parola diverrebbe applicabile qualora l’operazione considerata costituisse un conferimento puro e semplice porterebbe a rimettere in discussione le due sentenze citate, il che non mi pare auspicabile.
76. In quarto luogo, sottolineo che se il legislatore comunitario avesse realmente voluto far prevalere l’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 in caso di conferimento puro e semplice, esso avrebbe potuto reagire all’interpretazione adottata dalla Corte nelle citate sentenze Immobiliare SIF e Codan procedendo a una revisione di detto articolo.
77. Al riguardo rilevo che tale revisione non è intervenuta né è prevista dal testo della proposta di direttiva del 2006. Tale proposta, benché successiva alle citate sentenze Immobiliare SIF e Codan, riprende infatti, puramente e semplicemente in un nuovo art. 6, eccezion fatta per alcune lievi modifiche redazionali, l’ordine e la formulazione delle diverse lettere dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335.
78. In quinto luogo, se pure è deprecabile che l’interpretazione da me proposta alla Corte conduca a un risultato contrario all’obiettivo di sopprimere le imposte indirette sulla raccolta di capitali diverse dall’imposta sui conferimenti, si deve constatare che la possibilità di cumulare, in certi casi, due imposte indirette nell’ambito di un’operazione di raccolta di capitali discende dall’esistenza stessa di deroghe espressamente ammesse dal legislatore comunitario all’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335.
79. Per quanto riguarda in particolare le imposte sul trasferimento di valori mobiliari, rilevo che l’idea di una coesistenza tra queste ultime e l’imposta sui conferimenti emerge esplicitamente dalla proposta di direttiva del 1976 (21).
80. Infatti, l’art. 10, n. 1, di tale proposta enunciava il principio secondo cui le transazioni sui titoli non avrebbero dovuto essere assoggettate ad alcuna imposta, la cui base imponibile fosse costituita dal valore del titolo oggetto della transazione, diversa dall’imposta armonizzata prevista dalla detta proposta. L’art. 10, n. 2, lett. a), di quest’ultima prevedeva tuttavia che, in deroga al n. 1, gli Stati membri potessero riscuotere l’imposta sui conferimenti, quale definita dalla direttiva 69/335.
81. Se si mette in relazione l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 con quanto prevedeva la proposta di direttiva del 1976, è giocoforza ammettere che la detta disposizione rispecchia questa idea di coesistenza. Essa ha infatti lo scopo di riconoscere agli Stati membri la possibilità di applicare, oltre che l’imposta sui conferimenti, imposte sul trasferimento di valori mobiliari non ancora armonizzate dal legislatore comunitario. La motivazione della proposta di direttiva del 1964 rafforza questa tesi, dato che vi si spiega che la proposta non riguarda le imposte indirette che colpiscono le transazioni sui titoli (22).
82. Infine, va rilevato che se pure la Corte ha già dichiarato che, come qualsiasi eccezione, la deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 dev’essere interpretata restrittivamente (23), ciò tuttavia non deve condurre, a mio parere, a privare tale disposizione di qualsiasi effetto utile.
V – Conclusione
83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali poste dal Korkein hallinto‑oikeus:
«L’art. 12, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, dev’essere interpretato nel senso che non osta al prelievo di un’imposta, quale l’imposta di trasferimento patrimoniale finlandese, allorché valori mobiliari vengono ceduti sotto forma di conferimento ad una società per azioni che rimette in contropartita sue azioni di nuova emissione, dato che tale imposta è autorizzata in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), della detta direttiva».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 249, pag. 25. Direttiva modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»). Segnalo che la Commissione delle Comunità europee ha presentato, il 4 dicembre 2006, una proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali [COM(2006) 760 def.; in prosieguo: la «proposta di direttiva del 2006»]. Secondo la motivazione di tale proposta, quest’ultima costituisce la riformulazione della direttiva 69/335. Essa intende «semplificare una parte molto complicata della normativa comunitaria, eliminare gradualmente l’imposta sui conferimenti, considerata un ostacolo rilevante allo sviluppo delle società europee, e rafforzare il divieto di istituire o di applicare altre imposte simili».
3 – COM(64) 526 def.; in prosieguo: la «proposta di direttiva del 1964».
4 – Idem, pag. 2.
5 – GU C 133, pag. 1; in prosieguo: la «proposta di direttiva del 1976». Tale proposta di direttiva era intesa ad armonizzare le imposte indirette che colpiscono le operazioni sui titoli. L’art. 2, n. 1, della detta proposta dispone che «[a]i fini dell’applicazione della presente direttiva, la cessione o l’acquisto di titoli a titolo oneroso sono imponibili, quando sono effettuati in uno Stato membro o in un paese terzo da un residente in uno Stato membro. Ciascuna cessione o acquisto di titoli costituisce una transazione imponibile distinta».
6 – COM(87) 139 def.
7 – Secondo ‘considerando’ della direttiva 69/335.
8 – Quinto ‘considerando’.
9 – Sesto ‘considerando’.
10 – Settimo ‘considerando’.
11 – Ultimo ‘considerando’.
12 – Causa C‑42/96 (Racc. pag. I‑7089).
13 – Causa C‑236/97 (Racc. pag. I‑8679).
14 – Sentenza 30 marzo 2006, causa C‑46/04, Aro Tubi Trafilerie (Racc. pag. I‑3009, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
15 – V., segnatamente, sentenza 2 dicembre 1997, causa C‑188/95, Fantask e a. (Racc. pag. I‑6783, punto 21).
16 – V., segnatamente, sentenza 15 giugno 2006, causa C‑264/04, Badischer Winzerkeller (Racc. pag. I‑5275, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). In tal senso v. anche citate sentenze Immobiliare SIF (punto 33), e Codan (punto 21 e giurisprudenza ivi citata).
17 – V., in particolare, sentenza 24 febbraio 2000, causa C‑434/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑1129, punto 21). Come spiega il professor Denys Simon, «il procedimento detto dell’interpretazione “effettiva” è suddiviso (…) in una gamma di tecniche diverse che vanno da un semplice argomento ab absurdo a un vero e proprio ragionamento teleologico». Dal punto di vista dell’intensità degli effetti, si possono quindi «distinguere almeno tre livelli di interpretazione effettiva, classificati per gradi di effettività crescente». Al primo stadio, cui mi limiterò in questa sede, «il principio dell’effetto utile appare come una formulazione del ragionamento ab absurdo: per riprendere l’espressione classica di tale regola, “va respinta qualsiasi interpretazione che conduca all’assurdo (…) non si può dare a nessun atto un senso da cui discenda qualcosa di assurdo”.[de Vattel, E., Le droit des gens, Parigi, 1856, L. II, cap. XVII, n. 282]. In altre parole, occorre che l’atto produca almeno un effetto». V. Simon, D., L’interprétation judiciaire des traités d’organisations internationales – Morphologie des conventions et fonction juridictionnelle, Pedone, Parigi, 1981, pagg. 338 e 339.
18 – V. anche ordinanza 5 febbraio 2004, causa C‑357/02, Sonae Distribuição (non pubblicata nella Raccolta, punto 23), e sentenza 7 settembre 2006, causa C‑193/04, Organon Portuguesa (Racc. pag. I‑7271, punto 21).
19 – Punto 21. Rilevo inoltre che, al punto 22, la Corte menziona la «deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva».
20 – Punto 35. Ampliando tale ragionamento, la ratio dell’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 si fonda, in generale, sull’idea seguente: «[l]’ammissibilità di tali imposte e diritti, in aggiunta all’imposta sui conferimenti, si spiega quindi con il fatto che quand’anche non si trattasse di un conferimento in società, tali diritti o imposte si applicherebbero ugualmente. Tali diritti o imposte non colpiscono il conferimento in quanto tale, bensì una specifica operazione che nella fattispecie costituisce un apporto, ma esisterebbe a prescindere da qualsiasi conferimento». V. l’articolo di Richard, D., «Bilan de 25 ans d’harmonisation des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux»,Cahiers de droit européen, n. 1-2, 1996, pagg. 31-72, pag. 69. Pertanto, l’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 ha lo scopo di consentire agli Stati membri di conservare il loro potere di tassare operazioni, quale il trasferimento di proprietà, che possono non essere collegate a un’operazione di conferimento.
21 – Su questa tesi della coesistenza, v. anche le conclusioni dell’avvocato generale Alber, presentate il 17 settembre 1998 nella causa Codan, citata (paragrafo 44).
22 – V. paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
23 – Sentenza 15 luglio 2004, causa C‑415/02, Commissione/Belgio (Racc. pag. I‑7215, punto 37).
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