CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MAZÁK
presentate l’11 settembre 2007 1(1)
Causa C‑263/06
Carboni e Derivati Srl
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia)]
«Ghisa ematite proveniente dalla Russia – Dazio antidumping – Determinazione del valore doganale per l’applicazione di un dazio antidumping – Valore di transazione – Possibilità per l’autorità doganale di considerare il prezzo indicato in una vendita di beni avvenuta prima di quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento pregiudiziale riguarda la determinazione del valore doganale di beni importati nella Comunità ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping.
2. Più specificamente, con la questione sottoposta con ordinanza del 30 marzo 2006, la Corte suprema di cassazione, sezione tributaria, chiede in sostanza se l’autorità doganale, ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping come quello previsto dalla decisione della Commissione 12 gennaio 1994, 67/94/CECA, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina (in prosieguo: la «decisione n. 67/94» o la «decisione sul dazio provvisorio») (2), possa fare riferimento al prezzo indicato in una vendita della medesima merce avvenuta precedentemente a quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale.
3. La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Carboni e derivati Srl (in prosieguo: la «Carboni») e le autorità doganali italiane a proposito della decisione di queste ultime di fissare il valore doganale di un carico di ghisa ematite – proveniente dalla Russia e importato dalla Carboni attraverso una mandataria nella Comunità – non sulla base del prezzo contenuto nella fattura relativa alla vendita finale alla Carboni, ma sulla base di un prezzo inferiore indicato in una precedente vendita di tale merce, con la conseguenza che il valore doganale è risultato inferiore al prezzo minimo di importazione fissato nella decisione n. 67/94; è stato di conseguenza imposto un dazio antidumping.
II – Contesto normativo
A – Normativa antidumping
4. Il 12 gennaio 1994 la Commissione ha adottato, ai sensi della decisione della Commissione 29 luglio 1988, 2424/88/CECA, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni (in prosieguo: la «decisione di base») (3), la decisione n. 67/94.
5. Il capo G del preambolo della decisione n. 67/94, intitolato «Dazio provvisorio», applicabile all’epoca dei fatti, prevede quanto segue:
«(63) Poiché si è stabilito che le importazioni oggetto del dumping in esame hanno causato un pregiudizio sostanziale all’industria comunitaria e che è nell’interesse della Comunità intervenire, le misure previste devono limitarsi ad eliminare il pregiudizio arrecato.
(64) È stato calcolato il livello di prezzo al quale le importazioni in questione cessano di arrecare un pregiudizio sostanziale all’industria comunitaria. La Commissione ha basato i suoi calcoli su dati relativi al costo di produzione forniti dall’industria comunitaria, con l’esclusione di alcune ditte meno efficienti. Al costo di produzione è stato aggiunto un margine di profitto del 5% sul giro d’affari, che si può considerare ragionevole nelle attuali condizioni di mercato.
(65) La Commissione ritiene che, oltre a instaurare condizioni di concorrenza leale sul mercato della ghisa ematite, le misure adottate abbiano effetti positivi anche per i paesi esportatori, che potrebbero ottenere maggiori proventi dalle esportazioni del prodotto in causa.
(66) La Commissione ritiene che nel caso in esame, per realizzare gli obiettivi fissati, l’introduzione di un prezzo minimo sia la misura più appropriata.
(…)
(68) In considerazione dei costi normalmente sostenuti dagli importatori del prodotto in questione e di un equo margine di profitto, nonché dal calcolo del pregiudizio descritto al considerando 64, la Commissione ritiene opportuno istituire, a titolo provvisorio, un dazio variabile pari alla differenza tra il prezzo minimo (CIF dazio non corrisposto) di 149 ECU/t e il valore doganale dichiarato del prodotto in questione originario del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina in tutti i casi in cui il valore doganale dichiarato è inferiore al prezzo minimo di importazione.
(…)».
6. L’art. 1 della decisione che ha previsto il dazio provvisorio è del seguente tenore:
«1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ghisa ematite di cui al codice 7201 10 19, originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina.
2. L’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 149 ECU/t (CIF non sdoganato) e il valore doganale dichiarato, ogniqualvolta quest’ultimo sia inferiore al prezzo minimo di importazione.
3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
4. L’immissione in libera pratica del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all’importo del dazio provvisorio».
7. Il dazio antidumping provvisorio è stato confermato con decisione della Commissione 15 luglio 1994, 1751/94/CECA, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina (in prosieguo: la «decisione n. 1751/94» o la «decisione sul dazio definitivo») (4).
8. Gli artt. 1 e 2 della decisione sul dazio definitivo così prevedono:
«Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite di cui al codice NC 7201 10 19, originarie del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina.
2. L’importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 149 ECU/t e il valore riconosciuto in dogana (franco frontiera comunitaria), ogniqualvolta tale valore sia inferiore al prezzo suindicato.
(…)
4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Gli importi garantiti mediante il dazio antidumping provvisorio ai sensi della decisione n. 67/94/CECA sono riscossi al livello del dazio definitivo istituito ed eventuali importi garantiti superiori all’importo del dazio antidumping definitivo sono svincolati.
2. L’articolo 1, paragrafo 4 si applica anche per la riscossione definitiva degli importi determinati provvisoriamente».
B – Il codice doganale e le disposizioni di applicazione
9. L’art. 28 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (5) (in prosieguo: il «codice doganale»), compreso nel capitolo 3 del titolo II, rubricato «Valore in dogana delle merci», così prevede:
«Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per l’applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci».
10. Nella parte che qui interessa, l’art. 29, n. 1, del codice doganale dispone quanto segue:
«1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:
(…)
c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica ai sensi dell’articolo 32, e
d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2».
11. Con il regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93 (in prosieguo: il «regolamento di applicazione») (6), la Commissione ha fissato talune norme per dare applicazione al codice doganale. Nella versione vigente nel giugno 1994, all’epoca dell’importazione della ghisa ematite in esame, l’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione così prevedeva:
«Ai fini dell’articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. Detta indicazione vale anche nel caso di vendite successive anteriori alla valutazione; in tal caso, il valore in dogana può basarsi su ciascuno dei prezzi praticati su queste vendite, fatte salve le disposizioni degli articoli da 178 a 181».
12. Nella sua versione attuale, come modificata, nella seconda frase, dal regolamento (CE) della Commissione 19 luglio 1995, n. 1762 (7), l’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione è del seguente tenore:
«1. Ai fini dell’articolo 29 del codice, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che esse sono state vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità. In caso di più vendite successive realizzate prima della valutazione, detta indicazione vale solo nei confronti dell’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale delle Comunità, o nei confronti di una vendita nel territorio doganale della Comunità anteriore all’immissione in libera pratica delle merci. Qualora venga dichiarato un prezzo relativo ad una vendita anteriore all’ultima vendita sulla cui base le merci sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, deve essere dimostrato adeguatamente all’autorità doganale che tale vendita è stata conclusa ai fini dell’esportazione verso il territorio doganale in questione. Si applicano le disposizioni degli articoli da 178 a 181 bis».
13. Gli artt. 178‑181 del regolamento di applicazione riguardano la dichiarazione degli elementi e la fornitura dei relativi documenti ai fini della determinazione del valore in dogana. Si deve osservare che, con regolamento (CE) della Commissione 19 dicembre 1994, n. 3254 (8), è stato inserito nel regolamento di applicazione il seguente art. 181 bis:
«1. Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale.
2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto».
III – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
14. Nel maggio 1994 la Carboni ha acquistato dalla Commercio Materie Prime CMP SpA (in prosieguo: la «CMP»), avente sede in Italia, una partita di ghisa ematite proveniente dalla Russia. A sua volta, la CMP aveva acquistato la ghisa ematite dalla OME‑DTECH Electronics Limited di Limassol (Cipro) (in prosieguo: la «OME‑DTECH»).
15. Nel giugno 1994 la partita di ghisa ematite è stata dichiarata per l’importazione da parte della mandataria della Carboni, la società di trasporti SPA‑MAT, nel porto di Molfetta, ed è stata sdoganata sulla base di una bolletta del 14 giugno 1994, previo pagamento dei dazi doganali.
16. Con verbale di accertamento del 16 luglio 1994 la dogana ha informato la Carboni, tramite la sua mandataria SPA‑MAT, che l’importo dovuto era da aumentarsi a causa della violazione della normativa antidumping introdotta dalla decisione n. 67/94, che prevedeva un dazio provvisorio pari alla differenza tra il prezzo minimo di importazione di ECU 149/t e il valore doganale dichiarato.
17. La Carboni ha reagito convenendo in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari il Ministero delle Finanze e la Riunione Adriatica di Sicurtà (in prosieguo: la «RAS»), sostenendo che il prezzo indicato nella fattura era di ECU 151, quindi superiore al prezzo minimo di importazione. Essa ha chiesto al Tribunale di Bari di accertare che la legislazione antidumping non era stata violata e, di conseguenza, che essa non era debitrice di alcunché per l’acquisto dei beni in esame.
18. Il Ministero delle Finanze ha sostenuto, dinanzi al predetto giudice, che la dichiarazione di importazione era accompagnata da un certificato di origine invalido e da una fattura pro forma della CMP, e inoltre che il prezzo ivi indicato era inattendibile, cosicché, nell’attesa della determinazione della sussistenza delle condizioni per applicare il dazio antidumping, le merci sono stati sdoganate con la procedura del dazio sospeso, con riserva di pagamento dei dazi corretti. Il Ministero ha sostenuto che la fattura originale della prima vendita rilasciata dalla OME‑DTECH, ottenuta successivamente a seguito di richiesta, indicava che il prezzo di vendita alla CMP era stato di ECU 130,983/t, diverso quindi dal prezzo minimo di importazione.
19. La domanda della Carboni è stata respinta con sentenza del Tribunale di Bari 30 settembre 2000, sulla base del rilievo, tra l’altro, che la difesa del mercato europeo attraverso l’imposizione del dazio antidumping doveva attuarsi al momento del primo acquisto da parte di un’impresa comunitaria (nel presente caso, la OME‑DTECH) al momento dell’ingresso nella Comunità europea.
20. La Carboni ha proposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Bari, la quale lo ha respinto, in quanto infondato. Secondo tale giudice, l’espressione «immissione in libera pratica» indica l’immissione nel libero mercato comunitario, che deve riferirsi alla fase commerciale di acquisto della merce da parte del primo operatore comunitario. Esso ha pertanto affermato che è tale fase commerciale a dover essere presa in considerazione, essendo precedente allo sdoganamento che, a sua volta, deve tutelare il prezzo minimo di importazione.
21. Nella causa principale, la Corte suprema di cassazione deve pronunciarsi sul ricorso proposto dalla Carboni contro la decisione della Corte d’appello di Bari.
22. Nella propria difesa nell’ambito di tale procedimento, l’amministrazione doganale sostiene che l’effettuazione di una vendita non direttamente all’operatore comunitario che presenta la merce in dogana costituisce una vera e propria operazione elusiva delle misure antidumping, avendo l’unica funzione di elevare il prezzo della merce al momento della presentazione in dogana. Questa tesi è contestata dalla Carboni, secondo la quale è determinante il regime doganale comunitario; essa sostiene che, ai sensi di tale regime, rileva soltanto il momento dell’introduzione delle merci nel mercato comunitario, il quale avviene con la presentazione delle stesse in dogana.
23. Secondo il giudice del rinvio, il problema è essenzialmente quello di determinare se l’amministrazione doganale possa scegliere come base per l’applicazione di un dazio antidumping il valore corrispondente al prezzo indicato in una vendita di merce per l’importazione nella Comunità precedente a quella sulla cui base è avvenuta la dichiarazione in dogana.
24. Alla luce di tutto ciò, la Corte suprema di cassazione ha ritenuto necessario proporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se, secondo i principi del diritto doganale comunitario, ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping, quale quello istituito con la decisione della Commissione n. 67/94/CECA, l’autorità doganale possa far riferimento al prezzo di una vendita delle stesse merci, precedente a quella sulla cui base è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il compratore sia un soggetto comunitario o, comunque, la vendita sia avvenuta per l’importazione nella Comunità»
IV – Valutazione giuridica
A – Principali argomenti delle parti
25. Hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento il governo italiano, il quale agisce anche per conto dell’Amministrazione delle Finanze, nonché la Commissione.
26. Secondo il governo italiano la questione deve ricevere soluzione in senso affermativo. Esso ritiene che l’autorità doganale avesse il diritto di determinare il valore doganale sulla base della prima vendita della ghisa ematite in questione da parte della OME‑DTEC alla CMP, che è un operatore comunitario.
27. Il governo italiano sostiene che il momento rilevante per determinare il valore doganale ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping può essere soltanto quello del primo acquisto della merce in questione da parte di un operatore comunitario, che deve essere considerato il momento in cui tali merci entrano nel mercato comunitario. Di conseguenza, è il prezzo pagato in tale occasione, e non quello pagato dall’importatore per l’acquisto della merce, che, in un caso come il presente, costituisce il prezzo sulla base del quale deve determinarsi il valore doganale per gli scopi di cui all’art. 29 del codice doganale.
28. Tale impostazione è coerente con il senso della normativa antidumping, poiché il danno per la Comunità insorge non solo con l’effettiva immissione nel territorio doganale comunitario di merci sottocosto, ma anche quando si favorisce un operatore comunitario che acquisisce merci ad un prezzo inferiore rispetto agli altri operatori comunitari.
29. Tale posizione, a giudizio del governo italiano, è sostenuta dal testo della decisione sul dazio definitivo, la quale fa riferimento al «valore riconosciuto in dogana (franco frontiera comunitaria)» anziché al «valore doganale dichiarato» di cui alla decisione sul dazio provvisorio.
30. La Commissione riconosce che il ricorso all’ultimo valore di transazione per determinare un dazio antidumping variabile è in una certa misura problematico. Da un lato, dal punto di vista del diritto doganale, il prezzo dell’ultima vendita è in effetti il modo migliore per tenere conto di tutti gli elementi di costo di un’importazione, garantendo così la determinazione del dazio di importazione corretto. Dall’altro lato, dal punto di vista della misura antidumping, se il valore doganale deve essere determinato facendo riferimento all’ultima vendita, l’oggetto e lo scopo della determinazione di un prezzo minimo possono essere facilmente aggirati.
31. A giudizio della Commissione, il testo della decisione sul dazio definitivo non consente tuttavia di calcolare il dazio variabile su una base diversa dal prezzo dell’ultima vendita. In altre parole, la vendita o transazione da utilizzare per applicare il dazio antidumping può essere soltanto quella utilizzata per determinare il valore doganale.
32. Tuttavia, l’autorità doganale può comunque chiedersi se il valore doganale dichiarato realmente rappresenti il prezzo pagato o da pagare da parte dell’importatore. La Commissione sottolinea che, pur non disponendo essa dei dettagli della presente vicenda, a suo giudizio l’autorità doganale può, sulla base della pratica doganale prevalente all’epoca dei fatti, consolidata nell’art. 181 bis successivamente inserito nel regolamento di applicazione, correttamente scegliere un prezzo precedente rispetto a quello dichiarato ai fini di determinare il valore doganale, qualora, dopo ulteriori verifiche, si possa ancora ragionevolmente dubitare che il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare.
33. Di conseguenza, la Commissione propone di risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’autorità doganale può fare riferimento al prezzo di una vendita delle stesse merci precedente a quella sulla cui base è stata resa la dichiarazione doganale qualora, una volta richiesto che siano fornite informazioni complementari ai sensi del codice doganale, essa mantenga fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato corrisponda realmente al prezzo effettivamente pagato o da pagare ai sensi dell’art. 29 del codice doganale.
B – Valutazione
34. Si deve preliminarmente ricordare che nella presente vicenda non ci si occupa della determinazione del valore normale o, su tale base, del prezzo minimo di importazione di ECU 149/t, fissato dalla misura antidumping in esame, bensì della fissazione dell’importo del dazio antidumping da imporre ai sensi di tale misura con riferimento ad uno specifico importo.
35. In base alla decisione sul dazio provvisorio, l’importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo minimo di importazione e il «valore doganale dichiarato». Si deve in proposito osservare che il testo della decisione sul dazio definitivo fa riferimento, a tale proposito, al «valore riconosciuto in dogana», che mi sembra più preciso, dal momento che il valore doganale dichiarato può, ai sensi del codice doganale, essere inaccettabile per varie ragioni. Tale differenza terminologica sembra tuttavia di limitata importanza nella fattispecie. Ad essere importante, piuttosto, è il fatto che il dazio antidumping deve essere imposto sul valore doganale dell’importazione in esame (9), da determinarsi (come chiarito anche dal riferimento contenuto nell’art. 1, n. 3, della decisione sul dazio provvisorio) sulla base delle vigenti disposizioni in materia doganale, vale a dire in particolare utilizzando il metodo indicato nel capitolo 3 del titolo II del codice doganale, relativo al valore in dogana delle merci, nonché nel rispetto delle rilevanti disposizioni di applicazione.
36. Il giudice del rinvio chiede essenzialmente se, sulla base di tali disposizioni (10), le autorità doganali avessero il diritto di determinare il valore doganale ai fini dell’applicazione della misura sul dazio antidumping in questione sulla base di un prezzo determinato in occasione di una vendita precedente all’ultima, che ha prodotto l’introduzione della merce nel territorio doganale della Comunità.
37. Per risolvere la questione si deve rilevare preliminarmente che l’ordinanza di rinvio non è priva di incertezze per quanto riguarda le circostanze alla base della domanda pregiudiziale. In particolare, non è del tutto chiaro se le autorità doganali italiane abbiano scelto di riferirsi al prezzo della vendita precedente, come sembrano indicare le affermazioni delle autorità italiane, dubitando che la Carboni abbia in effetti pagato per la merce importata in esame il prezzo di ECU 151 dichiarato nella fattura della CMP o, in alternativa, poiché le stesse ritengono che, sebbene la cifra sia il prezzo effettivamente pagato dalla Carboni per la merce importata, l’oggetto e lo scopo della normativa antidumping richiedano la determinazione del valore doganale sulla base della prima vendita ad un operatore comunitario.
38. Come risulterà chiaro nel prosieguo della valutazione, la possibilità per le autorità doganali di fare riferimento, per determinare il valore doganale, ad una vendita precedente è soggetta a talune condizioni, cosicché è necessario, nel presente caso, determinare esattamente quale sia la situazione concreta. Tuttavia, allo scopo di fornire al giudice del rinvio una risposta che sia in ogni caso utile, esaminerò la questione proposta in modo ampio, considerando sia una situazione in cui vi sono fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato rappresenti effettivamente il prezzo pagato dall’importatore sia una situazione in cui tale aspetto non è messo in discussione.
39. A tal fine, esaminerò innanzitutto la possibilità per le autorità doganali, sulla base del sistema di valutazione fissato nelle norme doganali comunitarie applicabili, di scegliere, nel caso di vendite successive, il prezzo di una vendita precedente al fine di determinare il valore doganale; in secondo luogo, affronterò più specificamente il problema di determinare se, come ha affermato il governo italiano, lo scopo della normativa antidumping esiga, in un caso come quello in esame, che il valore doganale sia calcolato con riferimento ad una vendita precedente quale, nel caso presente, la cessione da parte della OME‑DTECH alla CMP.
40. Si deve innanzitutto ricordare che la normativa comunitaria sulla determinazione del valore doganale cerca di instaurare un sistema equo, uniforme e neutro che escluda il ricorso a valori doganali arbitrari o fittizi, ed è basata sul principio secondo cui il valore doganale deve riflettere il reale valore economico dei beni importati (11).
41. Di conseguenza, il valore doganale deve essere determinato sulla base del concetto di «valore di transazione» (12), che, ai sensi dell’art. 29, n. 1, del codice doganale, è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente alle norme del codice doganale applicabili.
42. Il valore doganale corrisponde pertanto, in linea di principio, al singolo prezzo concordato fra l’acquirente (importatore) e il venditore (esportatore) con riferimento alla merce esportata (13).
43. L’art. 29, n. 1, del codice doganale chiarisce che la determinazione del valore doganale si riferisce soltanto alle merci che sono «vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità», il che implica che sia stato concordato, al momento della vendita, che le merci originarie di un paese terzo sono destinate al territorio doganale della Comunità (14).
44. Ai sensi dell’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione, il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica nella Comunità è da considerarsi un’indicazione sufficiente che tale condizione è soddisfatta, e cioè che esse sono state vendute per l’esportazione nella Comunità.
45. Qualora le merci siano oggetto di due o più successive cessioni prima della determinazione del valore, la condizione che richiede che la vendita della merce abbia avuto luogo per l’esportazione nella Comunità può, in linea di principio, essere soddisfatta per ciascuna delle vendite successive. Di conseguenza, l’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione estende la presunzione che, qualora i beni siano dichiarati per la libera pratica, la condizione della «vendita per l’esportazione» è soddisfatta per ciascuna delle vendite successive.
46. La versione originale dell’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione, vigente all’epoca dei fatti in esame, prevedeva che, in un simile caso, ciascun prezzo risultante da tali operazioni di vendita potesse essere utilizzato come base per la determinazione del valore.
47. Come risulta dalla pronuncia della Corte nella sentenza Unifert, ciò significa che, in caso di vendite successive di merci per l’esportazione nel territorio doganale della Comunità, l’importatore è libero di scegliere, tra i prezzi pattuiti per ciascuna delle vendite, quello che egli assumerà come base per fissare il valore in dogana, purché sia in grado di fornire alle autorità doganali, per quel che riguarda il prezzo prescelto, tutti gli elementi e i documenti necessari (15).
48. Chiaramente, il fatto che l’importatore della merce possa in linea di principio scegliere ciascuno dei prezzi concordati in una serie di vendite che conducono all’importazione delle merci ai fini di determinare il valore di transazione ha la conseguenza che talune componenti del costo contenuto nel prezzo finale delle merci pagato o da pagare da parte dell’importatore, ad esempio i margini di profitto di uno o più venditori precedenti delle merci, potrebbero non essere presenti nel valore doganale.
49. Si deve pertanto osservare che tale norma, in una certa misura, contrasta con il meccanismo del valore di transazione. Tale sistema, come ho indicato più sopra (16), ha l’obiettivo di determinare un valore doganale il quale rispecchi il reale valore economico dei beni importati, vale a dire il prezzo effettivo dei beni nel momento in cui gli stessi sono dichiarati per l’immissione in libera pratica. In altri termini, il valore doganale deve corrispondere quanto più possibile al prezzo di esportazione nel momento in cui i beni raggiungono la frontiera comunitaria, il che è dimostrato anche dal fatto che, ai sensi dell’art. 145 del regolamento di applicazione, eventuali riduzioni del valore commerciale della merce, ad esempio a causa della perdita o del danneggiamento della stessa, avvenute dopo l’acquisto ma prima dell’immissione in libera pratica, devono comportare una riduzione proporzionale del prezzo concretamente pagato o da pagarsi (17).
50. È per questo stesso motivo che, come ha giustamente rilevato la Commissione, nell’attuale versione dell’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione, come modificato nel 1995, è stato chiarito che, nel caso di successive vendite prima della determinazione del valore, il valore doganale deve normalmente essere determinato sulla base dell’ultima vendita che ha condotto all’introduzione dei beni nel territorio doganale della Comunità. Ai sensi dell’art. 147, n. 1, come modificato, del regolamento di applicazione, il dichiarante non può semplicemente dichiarare un prezzo riferito ad una vendita che è avvenuta prima dell’ultima ma deve, in un simile caso, dimostrare adeguatamente all’autorità doganale che tale vendita precedente all’ultima è avvenuta ai fini dell’esportazione nel territorio doganale.
51. Venendo però alla questione sollevata nella presente causa, si deve osservare che, a mio avviso, è soltanto al dichiarante che l’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione consente di scegliere, nel caso di più vendite successive, un prezzo relativo ad una vendita avvenuta prima dell’ultima vendita sulla base della quale le merci sono state introdotte.
52. Né tale disposizione né l’art. 29, n. 1, del codice doganale possono invece essere interpretati nel senso che essi consentano all’autorità doganale di scegliere liberamente – in un caso come il presente, in cui il dichiarante ha dichiarato il prezzo delle merci stabilito nell’ultima vendita che ha condotto all’introduzione dei beni nella Comunità – un prezzo relativo ad una precedente vendita della merce.
53. A mio parere, una simile interpretazione contrasterebbe, in primo luogo, con l’idea del valore di transazione presente della normativa doganale comunitaria, la quale richiede che, in generale, i beni siano valutati sulla base del prezzo dell’ultima vendita prima della determinazione del valore che ha condotto alla loro introduzione nella Comunità e che, di conseguenza, le eccezioni a tale regola siano interpretate restrittivamente. In secondo luogo, il requisito della certezza del diritto e la necessità di tutelare l’importatore individuale dall’imposizione discrezionale di dazi doganali, e in particolare di dazi antidumping, significa anche che non può essere consentito alle autorità doganali di scegliere liberamente un prezzo diverso da quello scelto e dichiarato dal dichiarante.
54. Risulta pertanto che, in base al codice doganale e al regolamento di applicazione, il valore doganale deve essere in principio determinato sulla base del prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce in occasione dell’ultima vendita prima della determinazione del valore doganale, se questo prezzo è quello dichiarato dall’importatore. Pertanto, in un simile caso le autorità doganali non possono fare riferimento ad un prezzo determinato in occasione di una vendita della medesima merce avvenuta in precedenza.
55. Inoltre, allo stesso modo, lo scopo delle norme antidumping non giustifica a mio avviso, contrariamente a quanto sembra indicare il governo italiano, una diversa interpretazione.
56. Si deve in proposito osservare che, ai sensi rispettivamente degli artt. 1 e 2, n. 1, della decisione di base, applicabili sia alla decisione provvisoria che a quella definitiva in esame qui (18), le norme antidumping sono finalizzate a tutelare contro importazioni «oggetto di dumping o di sovvenzioni» e che un dazio antidumping può essere applicato ad ogni prodotto oggetto di dumping «la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio». Inoltre, in base alla definizione contenuta nell’art. 2, n. 2, della decisione di base, un prodotto si considera oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile.
57. Tali disposizioni rivelano che l’applicazione di una misura antidumping presuppone un’introduzione di merci nel commercio comunitario dannosa per l’industria comunitaria. Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, la normativa comunitaria antidumping non si interessa alla vendita di merci in quanto tale (ad esempio, in questo caso, la prima vendita di ghisa ematite dalla OME‑DTECH alla CMP) prima dell’effettiva esportazione nel territorio doganale comunitario, anche se un operatore comunitario è parte in tale operazione.
58. Inoltre, i dazi antidumping hanno lo scopo di neutralizzare il margine di dumping che risulta essenzialmente dalla differenza tra il prezzo di esportazione nella Comunità e il normale valore del prodotto, rimuovendo così gli effetti dannosi dell’importazione delle merci nella Comunità. Nel presente caso, il prezzo minimo di ECU 149/t fissato dalla decisione sul dazio provvisorio e dalla decisione sul dazio definitivo costituisce il livello di prezzo al quale le importazioni di ghisa ematite in esame cessano di produrre danni all’industria comunitaria (19).
59. Ne consegue che, se il prezzo effettivamente pagato o da pagare da parte del dichiarante supera il prezzo minimo fissato in una misura antidumping, alla luce dell’oggetto e dello scopo delle norme antidumping non sussiste alcuna ragione per riscuotere un dazio antidumping facendo riferimento, ad esempio, a una vendita precedente della merce. Ciò vale anche nel caso in cui un prezzo al di sopra del prezzo minimo sia stato specificamente concordato per evitare il dazio antidumping (20).
60. Pertanto, sia in base alla normativa doganale che a quella antidumping, se il dichiarante sceglie di dichiarare un prezzo relativo all’ultima vendita che ha condotto all’introduzione delle merci nella Comunità, le autorità doganali non sono libere di determinare il valore doganale, ai fini dell’imposizione di un dazio antidumping come quello in esame, sulla base del prezzo di una vendita precedente delle medesime merci.
61. Si deve sottolineare, tuttavia, che ciò vale a condizione che il valore dichiarato sia effettivamente il prezzo pagato o da pagarsi per la merce.
62. La situazione è diversa, a mio avviso, qualora vi siano fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato e si sospetti, ad esempio, che – come il Ministero delle Finanze sembra avere indicato, stando all’ordinanza di rinvio – il prezzo dichiarato nella fattura prodotta sia inaffidabile o falso.
63. Va in proposito ricordato che il codice doganale prevede, agli artt. 30 e 31, taluni metodi utilizzabili in via subordinata per determinare il valore qualora il valore doganale non possa essere determinato con il sistema del valore di transazione ai sensi dell’art. 29 del codice stesso.
64. Conseguentemente, l’art. 181 bis del regolamento di applicazione, come modificato dal regolamento n. 3254/94, prevede che, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato non rappresenti l’importo totale pagato o da pagare, le stesse non devono determinare il valore doganale sulla base del metodo del valore di transazione, e possono pertanto respingere il prezzo dichiarato qualora tali dubbi persistano dopo una richiesta di ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 178, n. 4, del regolamento di applicazione.
65. Sebbene tale norma del regolamento di applicazione non fosse ancora entrata in vigore all’epoca della dichiarazione relativa alle merci in esame, essa codifica, secondo le informazioni fornite dalla Commissione, una consolidata pratica doganale, già applicata all’epoca, ed è inoltre, a mio giudizio, coerente con il sistema del codice doganale.
66. Ai sensi dell’art. 29, n. 2, lett. a), del codice doganale, ad esempio, l’autorità doganale può, qualora il compratore e il venditore siano legati, rifiutarsi di accettare il valore di transazione determinato ai sensi dell’art. 29, n. 1, del codice doganale qualora, alla luce delle ulteriori informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, e dopo aver fornito al dichiarante la possibilità di risposta, l’autorità doganale ritenga che il legame abbia influito sul prezzo.
67. In simili casi, nei quali il valore di transazione non può essere accettato per una qualsiasi ragione, il codice doganale prevede che il valore doganale debba, in linea di principio, essere determinato utilizzando metodi di valutazione sussidiari, che vanno dalla determinazione con riferimento al valore di transazione di beni identici venduti per l’esportazione, ai sensi dell’art. 30, n. 2, lett. a), del codice doganale, fino all’uso di altri mezzi ragionevoli ai sensi dell’art. 31 del codice doganale.
68. Per quanto riguarda tuttavia il problema in esame, consistente nel determinare se le autorità doganali possano anche fare riferimento al prezzo determinato in occasione di una vendita precedente all’ultima vendita, che ha portato all’introduzione della merce e sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale, si deve osservare che tale metodo di determinazione del valore doganale può essere maggiormente in grado di indicare il reale valore di tale merce in dogana rispetto ai «metodi ricostruttivi» citati più sopra e codificati dagli artt. 30 e 31 del codice doganale. Inoltre, il prezzo concordato in occasione di una vendita precedente risulta essere considerato accettabile, alle condizioni di cui all’art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione, quale valore di transazione dei beni.
69. Risulta pertanto che, se le autorità doganali, dopo aver richiesto informazioni complementari, hanno motivi analoghi a quelli visti più sopra, al paragrafo 62, per respingere la determinazione del valore di una merce sulla base del prezzo dichiarato, le stesse possono, ai sensi del sistema di determinazione del valore doganale previsto nel codice doganale, fare riferimento al prezzo relativo ad una vendita della medesima merce avvenuta prima della vendita sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione del valore.
70. Alla luce delle considerazioni svolte ritengo che, sulla base dei principi del diritto doganale comunitario e ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping come quello previsto dalla decisione sul dazio provvisorio, le autorità doganali non possano determinare il valore doganale sulla base di un prezzo fissato per una vendita precedente a quella sulla base della quale è stata effettuata la determinazione del valore doganale, qualora il prezzo dichiarato sia quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell’importatore.
71. Nel caso in cui tuttavia le autorità doganali abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato non costituisca la somma totale realmente pagata o da pagare per la merce dichiarata, le stesse possono, qualora tali dubbi siano confermati dopo aver richiesto informazioni complementari e avere concesso all’interessato una ragionevole possibilità di risposta, come previsto dal codice doganale e dal regolamento di applicazione, calcolare il valore doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping facendo riferimento ad un prezzo concordato in occasione di una precedente vendita della merce destinata all’esportazione nella Comunità.
V – Conclusione
72. Alla luce di quanto sopra, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nei termini seguenti:
Sulla base dei principi del diritto doganale comunitario e ai fini dell’applicazione di un dazio antidumping come quello previsto dalla decisione della Commissione 12 gennaio 1994, 67/94/CECA, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell’Ucraina, le autorità doganali non possono determinare il valore doganale sulla base di un prezzo fissato per una vendita precedente a quella sulla base della quale è stata effettuata la determinazione del valore doganale, qualora il prezzo dichiarato sia quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell’importatore.
Nel caso in cui tuttavia le autorità doganali abbiano fondati dubbi che il valore dichiarato non costituisca la somma totale realmente pagata o da pagare per la merce dichiarata, le stesse possono, qualora tali dubbi siano confermati dopo aver richiesto informazioni complementari e avere concesso all’interessato una ragionevole possibilità di risposta, come previsto dal codice doganale e dal regolamento di applicazione, calcolare il valore doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping facendo riferimento ad un prezzo concordato in occasione di una precedente vendita della merce destinata all’esportazione nella Comunità.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – GU L 12, pag. 5.
3 – GU L 209, pag. 18.
4 – GU L 182, pag. 37.
5 – GU L 302, pag. 1.
6 – Regolamento 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
7 – Regolamento n. 1762/95, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 171, pag. 8).
8 – Regolamento n. 3254/94, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 346, pag. 1).
9 – V. anche, in proposito, sentenze 7 maggio 1991, causa C‑69/89, Nakajima (Racc. pag. I‑2069, punto 105), e 29 maggio 1997, causa C‑93/96, ICT (Racc. pag. I‑2881, punto 14).
10 – Si deve osservare che risulta chiaramente dall'ordinanza di rinvio che l'espressione «principi del diritto doganale comunitario», contenuta nella questione pregiudiziale, non si riferisce in senso tecnico a specifici principi generali del diritto comunitario ma piuttosto, più in generale, alle norme del diritto doganale comunitario applicabili al presente caso fissate, in particolare, nel codice doganale e nel regolamento di applicazione. Utilizzerò tale espressione nel senso predetto.
11 – V. in tal senso, tra le altre, sentenze 6 giugno 1990, causa C‑11/89, Unifert (Racc. pag. I‑2275, punto 35), e 16 novembre 2006, causa C‑306/04, Compaq Computer (Racc. pag. I‑10991, punto 30).
12 – V., in tal senso, sentenza 4 febbraio 1986, causa 65/85, Van Houten (Racc. pag. 447, punto 13).
13 – V., in tal senso, sentenze Van Houten, cit. alla nota 12, punto 13; Unifert, cit. alla nota 11, punto 36; e 23 febbraio 2000, causa C‑491/04, Dollond & Aitchison (Racc. pag. I‑2129, punto 26).
14 – V., in tal senso, sentenza Unifert, cit. alla nota 11, punto 11.
15 – Sentenza Unifert, cit. alla nota 11, punti 16 e 21. Tale sentenza si riferisce all'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), e all'art. 6 del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt. 1, 3 e 8 del regolamento sopra citato (GU L 154, pag. 14), che sono state tuttavia riprodotte, essenzialmente negli stessi termini, rispettivamente nell'art. 29, n. 1, del codice doganale e nell'art. 147, n. 1, del regolamento di applicazione.
16 – V. più sopra, paragrafo 40.
17 – V. anche, in tal senso, sentenze 12 giugno 1986, causa 183/85, Repenning (Racc. pag. 1873, punto 18), e Unifert, cit. alla nota 11, punto 35.
18 – V. anche le corrispondenti disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), nonché l’art. 1 del successivo regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
19 – V. anche il ‘considerando’ 64 della decisione n. 67/94.
20 – V. anche, in tal senso, sentenze 28 marzo 1996, causa C‑99/94, Robert Birkenbeul (Racc. pag. I‑1791, punto 17), e 11 luglio 1990, cause riunite C‑305/86 e C‑160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio (Racc. pag. I‑2945, punto 60).
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