CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
VERICA TRSTENJAK
presentate il 25 ottobre 2007 1(1)
Causa C–285/06
Heinrich Stefan Schneider
contro
Land Renania‑Palatinato
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania)]
«Regolamento n. 1493/1999 – Regolamento n. 753/2002 – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Denominazione e presentazione/etichettatura – Indicazioni facoltative – Menzioni tradizionali complementari – Rischio di inganno – Menzioni tradizionali “Réserve” e “Grande Réserve” – Lealtà dell’utilizzo della traduzione in tedesco come menzioni “Reserve” e “Privat‑Reserve” per vini tedeschi»
I – Introduzione
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal supremo tribunale amministrativo tedesco, il Bundesverwaltungsgericht (in prosieguo: il «BVerwG»), si riferisce a questioni vertenti sull’interpretazione e la portata delle norme per la tutela delle menzioni tradizionali complementari di cui al regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, nonché al corrispondente regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (3), nella versione del regolamento della Commissione 15 settembre 2005, n. 1512, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (in prosieguo: il «regolamento n. 753/2002») (4).
2. Le menzioni tradizionali complementari per i vini figurano sulle etichette ai fini della vendita e dell’immissione sul mercato. Le etichette potrebbero avere per i vini la stessa importanza che passaporti e documenti di identità rivestono per le persone. Esse possono essere riconosciute ovunque, oppure essere circoscritte a un solo Stato (membro) (5).
3. Nel caso specifico le questioni sono sorte in una controversia dinanzi a giudici amministrativi tedeschi tra il sig. Schneider, produttore di vini, e il Land Renania‑Palatinato in merito alla legittimità dell’atto amministrativo con cui è stato inibito l’utilizzo delle menzioni «Réserve» e «Grande Réserve» ovvero «Reserve» e «Privat‑Reserve» nell’etichettatura del vino prodotto dallo stesso sig. Schneider nella regione tedesca del Palatinato.
II – Contesto normativo
A – Il regolamento n. 1493/1999
4. Il regolamento n. 1493/1999 disciplina la produzione, l’etichettatura e il controllo di prodotti vitivinicoli e stabilisce, in particolare, norme relative a talune indicazioni per la marcatura.
5. L’art. 47 del regolamento n. 1493/1999 così recita:
«1. Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII. Tali disposizioni tengono conto, in particolare, dei seguenti obiettivi:
a) tutela dei legittimi interessi dei consumatori,
b) tutela dei legittimi interessi dei produttori,
c) buon funzionamento del mercato interno,
d) sviluppo dei prodotti di qualità.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare quanto segue:
a) l’obbligo di utilizzare alcune menzioni;
b) l’autorizzazione ad utilizzare altre menzioni a determinate condizioni;
c) l’autorizzazione ad utilizzare altre menzioni, ivi comprese informazioni che possono risultare utili per i consumatori;
d) modalità di protezione e di controllo per alcune menzioni;
e) la disciplina dell’utilizzazione di indicazioni geografiche e di menzioni tradizionali;
(…)».
6. L’art. 48 del regolamento n. 1493/1999 dispone quanto segue:
«La designazione e la presentazione dei prodotti di cui al presente regolamento, nonché qualsiasi forma di pubblicità relativa ai detti prodotti, non devono essere erronee e tali da creare confusione o indurre in errore le persone alle quali sono rivolte, in particolare per quanto riguarda:
– le informazioni di cui all’articolo 47; tale disposizione si applica anche qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”, “marchio” o simili;
(…)».
7. L’art. 49 del regolamento n. 1493/1999 così recita:
«1. I prodotti la cui designazione o la cui presentazione non è conforme alle disposizioni del presente regolamento o alle modalità adottate ai fini dell’attuazione dello stesso, non possono essere detenuti per la vendita o immessi sul mercato nella Comunità, né essere esportati.
(…)
2. Lo Stato membro sul territorio del quale si trova il prodotto la cui designazione o presentazione non è conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1 adotta le misure necessarie per comminare sanzioni in caso di infrazioni, in base alla gravità delle stesse.
Lo Stato membro può tuttavia concedere un’autorizzazione a detenere il prodotto in oggetto per la vendita, a immettere sul mercato nella Comunità o a esportare il prodotto, purché la designazione o la presentazione di tale prodotto sia resa conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 1».
8. L’art. 53 del regolamento n. 1493/1999 prevede l’adozione di modalità di applicazione del medesimo regolamento, inter alia degli allegati VII e VIII. Le modalità di applicazione disciplinano in particolare le deroghe, le condizioni e le autorizzazioni previste nei suddetti allegati. Sulla base del fondamento giuridico dell’art. 53 si dovrebbero adottare anche modalità di applicazione per quanto riguarda l’etichettatura di vino da tavola, di vino da tavola designato mediante un’indicazione geografica e di vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: «v.q.p.r.d.»).
9. La sezione B dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999 dispone quanto segue riguardo alle indicazioni facoltative:
«1. L’etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:
(…)
b) per i vini da tavola con indicazione geografica e per i v.q.p.r.d.:
(…)
– menzioni tradizionali complementari secondo le modalità previste dello Stato membro produttore,
(…).
3. Per i prodotti di cui alla sezione A, punto 1, l’etichettatura può essere completata da altre indicazioni.
4. Gli Stati membri produttori possono rendere obbligatorie talune indicazioni di cui ai punti 1 e 2, proibirle o limitarne l’utilizzazione, per i vini ottenuti nel loro territorio».
10. In relazione alle lingue utilizzabili per l’etichettatura, la sezione D dello stesso allegato dispone quanto segue:
«1. Le indicazioni sull’etichettatura sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità per consentire al consumatore finale di comprendere facilmente ciascuna delle indicazioni.
Tuttavia, l’indicazione:
– del nome della regione determinata,
– del nome di un’altra unità geografica,
– delle menzioni specifiche tradizionali e delle menzioni tradizionali complementari,
– il nome delle aziende viticole o delle loro associazioni, nonché menzioni relative all’imbottigliamento,
sono redatte unicamente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio il prodotto è stato elaborato.
Per i prodotti originari della Grecia e di Cipro le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità.
(…)
Per i prodotti ottenuti ed immessi sul mercato nel loro territorio gli Stati membri possono consentire che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte anche in una lingua diversa dalle lingue ufficiali della Comunità, se tale lingua è utilizzata tradizionalmente e abitualmente nello Stato membro interessato o in una parte del suo territorio.
Inoltre, gli Stati membri produttori possono consentire, per i loro prodotti, che le indicazioni di cui al secondo comma siano redatte in un’altra lingua se essa è quella utilizzata tradizionalmente per tali indicazioni (…)».
B – Il regolamento n. 753/2002
11. Il regolamento n. 753/2002 costituisce il regolamento di attuazione del regolamento n. 1493/1999 e contiene talune modalità di applicazione per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.
12. L’art. 6 di tale regolamento contiene le seguenti norme comuni a tutte le menzioni figuranti sull’etichettatura:
«1. In applicazione dell’allegato VII, sezione B.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l’etichettatura dei prodotti di cui trattasi può essere completata con altre indicazioni a condizione che queste ultime non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne le indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1, del citato allegato e le indicazioni facoltative di cui alla sezione B.1, dello stesso allegato.
2. Per quanto concerne i prodotti di cui all’allegato VII, sezione B.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, gli organismi di cui all’articolo 72, paragrafo 1, di detto regolamento possono esigere dagli imbottigliatori, dagli speditori o dagli importatori, nel rispetto delle norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, la prova dell’esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione e concernenti la natura, l’identità, la qualità, la composizione, l’origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l’elaborazione dello stesso».
13. Ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 753/2002, l’espressione «menzione tradizionale complementare», ai fini dell’applicazione dell’allegato VII, sezione B.1, lett. b), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, «si utilizza tradizionalmente per indicare i vini di cui al presente titolo negli Stati membri produttori; essa si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e che è definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio».
14. All’art. 24 il regolamento n. 753/2002 disciplina inoltre la protezione delle menzioni tradizionali:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “menzioni tradizionali” si intendono le menzioni tradizionali complementari di cui all’articolo 23, i termini di cui all’articolo 28 e le menzioni specifiche tradizionali di cui all’articolo 14, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all’articolo 29 e all’articolo 38, paragrafo 3.
2. Le menzioni tradizionali che figurano nell’allegato III sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono e sono tutelate:
a) contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”, “marchio” o altre menzioni analoghe;
b) contro qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali del vino usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
3. Per la designazione di un vino non possono essere utilizzati sull’etichettatura marchi contenenti le menzioni tradizionali riportate nell’allegato III se il vino in questione non ha diritto a tale designazione.
(…)
4. Se una menzione tradizionale che figura nell’allegato III del presente regolamento rientra anche in una delle categorie di indicazioni di cui all’allegato VII sezione A e sezione B.1 e 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano a questa menzione tradizionale le disposizioni del presente articolo anziché le altre disposizioni del titolo IV o del titolo V.
La protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’allegato III.
Ogni menzione tradizionale che figura all’allegato III è legata ad una categoria di vini o a più categorie di vino. Tali categorie sono le seguenti:
(…)
d) i vini di qualità prodotti in regioni determinate diversi da quelli menzionati nelle lettere a), b) e c) e i vini da tavola designati con un’indicazione geografica; in tal caso la protezione della menzione tradizionale si applica soltanto alla designazione dei vini diversi dai vini liquorosi, dai vini spumanti, dai vini spumanti gassificati, dai vini frizzanti e dai vini frizzanti gassificati;
(…)
5. Per poter figurare nell’allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle seguenti condizioni:
a) essere specifiche di per sé e precisamente definite nella legislazione dello Stato membro;
b) essere sufficientemente distintive e/o godere di una solida reputazione nell’ambito del mercato comunitario;
c) essere state utilizzate tradizionalmente per almeno 10 anni nello Stato membro in questione;
d) essere associate a uno o, eventualmente, a più vini o categorie di vini comunitari.
Una menzione tradizionale è considerata tradizionale nella lingua ufficiale di uno Stato membro se è stata utilizzata in quella lingua ufficiale e in una determinata regione frontaliera dello o degli Stati membri confinanti per designare vini elaborati nelle stesse condizioni, purché tale menzione soddisfi i requisiti di cui alle lettere da a) a d) in uno di detti Stati membri ed entrambi gli Stati membri interessati decidano di comune accordo di definire, utilizzare e proteggere la menzione in questione.
7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli elementi atti a giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali;
b) le menzioni tradizionali dei vini ammesse nelle rispettive legislazioni nazionali che soddisfano le condizioni sopra esposte, nonché i vini ai quali dette menzioni sono riservate;
c) se del caso, le menzioni tradizionali che cessano di essere protette nel loro paese d’origine.
(…)».
15. L’allegato III del regolamento n. 753/2002 contiene, suddiviso per paesi, vini interessati, categorie di prodotti e lingue, l’elenco delle menzioni tradizionali tutelate di cui all’art. 24, in particolare:
– per la Grecia, in lingua greca, le menzioni: «Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve)», «Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)» e «Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)»;
– per la Spagna, in lingua spagnola, le menzioni «Gran Reserva» e «Reserva»;
– per l’Italia, in lingua italiana, la menzione «Riserva»;
– per l’Austria, in lingua tedesca, la menzione «Reserve»;
– per il Portogallo, in lingua portoghese, le menzioni «Reserva», «Reserva velha» (o «grande reserva») e «Super reserva».
III – Fatti rilevanti, procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
A – Fatti
16. Il sig. Schneider, ricorrente in cassazione nel procedimento principale dinanzi al BVerwG, è titolare di un’azienda vinicola a gestione familiare nel Palatinato meridionale, nei pressi della città di Treviri (Renania‑Palatinato), che opera con la ragione sociale «Consulat des Weins», e commercializza otto vini. Durante un’ispezione effettuata il 20 novembre 2002 la competente autorità regionale della Renania‑Palatinato contestava nei seguenti termini, per quanto rileva ai fini del presente procedimento pregiudiziale, l’etichettatura prevista per questi vini: le etichette principali recavano il nome dell’azienda vinicola e sotto, inter alia, a seconda della fascia di prezzo del vino, le indicazioni «Grande Réserve» ovvero «Réserve». Sulle etichette posteriori il produttore intendeva indicare il grado di qualità dei vini, la zona di produzione, ovvero «Pfalz» (Palatinato), nonché il numero di controllo e il codice imbottigliatore ufficiali.
17. Con decisione del 19 dicembre 2002 la Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (direzione del controllo e dei servizi) di Treviri del Land Renania‑Palatinato (in prosieguo: l’«ADD») vietava, inter alia, l’uso delle espressioni francesi «Réserve» ovvero «Grande Réserve» perché ingannevoli. Con decisione del 19 e 21 marzo 2003, l’ADD respingeva la proposta formulata dal sig. Schneider nella sua opposizione di usare invece le menzioni tedesche «Reserve» e «Privat‑Reserve», ritenendo inammissibili anche tali indicazioni.
18. Il sig. Schneider proponeva ricorso d’annullamento avverso le pronunce emesse nel procedimento iniziale e in quello di opposizione. Con tale ricorso dinanzi al giudice amministrativo tedesco, il sig. Schneider chiedeva l’annullamento della decisione con cui è stato disposto il divieto; egli chiedeva, inoltre, l’accertamento dell’ammissibilità dell’uso delle menzioni in tedesco sia singolarmente sia combinate con la ragione sociale della sua azienda. Il 29 gennaio 2004 il ricorso veniva respinto in primo grado dal Verwaltungsgericht Neustadt. Il sig. Schneider impugnava tale decisione dinanzi all’Oberverwaltungsgericht Rheinland‑Pfalz, il quale respingeva l’impugnazione con sentenza 21 settembre 2004. A parere dei due giudici amministrativi, le menzioni controverse costituirebbero imitazioni ovvero evocazioni delle menzioni tradizionali spagnole, portoghesi e italiane tutelate «(Gran) Reserva» ovvero «(Gran) Riserva» o «(Grande) Réserve».
19. Avverso la sentenza dell’Oberverwaltungsgericht Rheinland‑Pfalz 21 settembre 2004 il sig. Schneider ricorreva quindi in cassazione dinanzi al BVerwG. Nel relativo ricorso egli deduce il seguente motivo attinente al diritto comunitario: la normativa vigente in materia di designazione dei vini proteggerebbe le menzioni tradizionali indicate al paragrafo 18 solo nelle rispettive lingue nazionali, ossia spagnolo, portoghese e italiano, e non in un’altra lingua. Lo stesso varrebbe per la corrispondente denominazione in greco scritta nell’alfabeto greco. L’uso di denominazioni equiparabili per vini provenienti da un altro Stato membro non rappresenterebbe quindi né un’imitazione né un’evocazione.
20. Nel corso del procedimento istruito dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi la menzione «Consulat des Weins – Réserve/Grande Réserve» è stata anche registrata dall’UAMI come marchio comunitario.
B – Procedimento dinanzi al giudice del rinvio e questioni pregiudiziali
21. Il BVerwG, richiamando l’allegato VII, sezione B.1, lett. b), quinto trattino, del regolamento n. 1493/1999, ritiene che le denominazioni «Réserve» e «Grande Réserve» o «Reserve» e «Privat‑Reserve» siano, per loro natura, menzioni tradizionali complementari recanti indicazione di una particolare qualità del vino in riferimento al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento. Tuttavia, esse non potrebbero essere usate in Germania alla stregua di menzioni tradizionali complementari ai sensi della disposizione citata, non essendo definite nella legislazione nazionale tedesca in conformità dell’art. 23 del regolamento n. 753/2002. In Germania sarebbe però possibile utilizzare tali menzioni, in linea di principio, quali altre indicazioni a norma dell’allegato VII, sezione B.3, del regolamento n. 1493/1999, visto che l’art. 23 del regolamento n. 753/2002 non produrrebbe un effetto preclusivo rispetto all’allegato VII, sezione B.3, del regolamento n. 1493/1999. Un simile effetto preclusivo per tutte le menzioni rientranti, sotto il profilo sostanziale, nelle fattispecie disciplinate dall’art. 23 del regolamento n. 753/2002 sarebbe contrario all’obiettivo della nuova normativa in materia di designazione dei vini, secondo cui occorrerebbe consentire, nei limiti del possibile, l’uso di indicazioni facoltative al di fuori dell’ambito regolamentato.
22. Ciononostante, il BVerwG reputa che l’uso delle menzioni tradizionali citate sia inammissibile se è ingannevole o se viola denominazioni protette. È pur vero che le menzioni tradizionali complementari protette in conformità dell’art. 24, n. 2, in combinato disposto con l’allegato III del regolamento n. 753/2002, esistono solo in spagnolo, greco, italiano, portoghese e, ora, in tedesco, ma non in francese.
23. Tuttavia, ad avviso del BVerwG, un’imitazione o un’evocazione vietate ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 possono configurarsi anche nell’uso della menzione tutelata in una lingua diversa da quella originale protetta. Infatti, mentre per divieto di usurpazione si intenderebbe l’utilizzo della menzione protetta in sé, il divieto di imitazione impedirebbe l’uso di menzioni linguisticamente analoghe e il divieto di evocazione l’uso di menzioni concettualmente analoghe.
24. Tuttavia, secondo il BVerwG, la protezione della menzione tradizionale complementare rispetto all’usurpazione, all’imitazione ed all’evocazione esisterebbe solo con riferimento a vini provenienti dallo stesso Stato membro della menzione tradizionale protetta, quindi, nella specie, solo con riguardo a vini spagnoli, portoghesi, italiani, greci e austriaci, e non a vini di zone di produzione tedesche. Ciò emergerebbe già dallo specifico riferimento della menzione tradizionale alla tradizione vitivinicola del rispettivo Stato membro e dall’autonomia di regolamentazione degli Stati membri in questo settore. Diversamente ragionando si giungerebbe ad una cristallizzazione delle indicazioni facoltative per i vini, poiché, riconoscendo una menzione tradizionale di uno Stato membro, si bloccherebbe l’uso e quindi la formazione di una menzione equiparabile in un altro Stato membro.
25. A fronte di tali dubbi quanto all’interpretazione dei regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002, il BVerwG disponeva la sospensione del procedimento, sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Se il combinato disposto dell’art. 47, n. 2, lett. b) e c) e della sezione B, n. 1, lett. b), quinto trattino, e n. 3 dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 753/2002 vada interpretato nel senso che un’indicazione che si riferisce al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità del vino sia ammissibile solo come indicazione facoltativa regolamentata ai sensi della sezione B, n. 1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1493/99 alle condizioni previste dal medesimo e dall’art. 23 del regolamento (CE) n. 753/2002 e non come altra menzione ai sensi della sezione B, n. 3, dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. Se l’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 753/2002, debba essere interpretato nel senso che si ha imitazione o evocazione solo se la lingua usata è la medesima della menzione tradizionale protetta.
3. Se l’art. 24, n. 2, del regolamento (CE) n. 753/2002 vada interpretato nel senso che le menzioni tradizionali elencate all’allegato III siano protette solo nei confronti di vini provenienti dal medesimo Stato membro produttore da cui proviene la menzione tradizionale protetta.
C – Procedimento dinanzi alla Corte
26. Hanno preso parte al procedimento, oltre alle parti del procedimento principale, anche la Repubblica ellenica, l’Italia e la Spagna. L’Italia ha presentato soltanto osservazioni scritte e non ha preso parte all’udienza. La Spagna è intervenuta nel presente procedimento unicamente all’udienza.
27. All’udienza del 13 settembre 2007 le parti nella causa principale, la Repubblica ellenica, la Spagna e la Commissione hanno presentato le proprie osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti posti dalla Corte.
IV – Osservazioni delle parti
A – Sulla prima questione pregiudiziale
28. Il sig. Schneider ritiene che l’uso delle indicazioni controverse sia ammissibile non soltanto come indicazioni facoltative regolamentate ai sensi della sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999, alle condizioni previste nella medesima disposizione e dall’art. 23 del regolamento n. 753/2002, ma anche come altre indicazioni ai sensi della sezione B.3, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999. La legge in Germania non disciplinerebbe l’uso di queste menzioni, che, pertanto, potrebbe essere lasciato alla discrezione dell’imbottigliatore.
29. Secondo il Land Renania‑Palatinato, un’indicazione che si riferisca al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento, oppure alla qualità del vino, sarebbe ammissibile solo come indicazione facoltativa regolamentata ai sensi della sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999, alle condizioni previste nella medesima disposizione e dall’art. 23 del regolamento n. 753/2002, e non come altra indicazione ai sensi della sezione B.3 dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999, qualora coincida con l’ambito normativo di menzioni tradizionali complementari protette già esistenti. Un effetto preclusivo limitato alle menzioni tutelate di cui all’art. 23, in combinato disposto con l’allegato III del regolamento n. 753/2002, non contrasterebbe con lo scopo della nuova normativa in materia di designazione dei vini di autorizzare, per quanto possibile, l’uso di indicazioni facoltative al di fuori dell’ambito regolamentato. Inoltre, ai privati, qual è il sig. Schneider, sarebbe interdetto sviluppare ulteriori indicazioni facoltative nell’ambito normativo di menzioni tradizionali protette già esistenti.
30. Anche il governo italiano sostiene che un’indicazione che si riferisca al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento, oppure alla qualità del vino, possa essere usata solo come indicazione facoltativa regolamentata ai sensi della sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999, alle condizioni previste nella medesima disposizione e dall’art. 23 del regolamento n. 753/2002, e non come altra indicazione ai sensi della sezione B.3 dello stesso allegato. A fondamento di questa tesi, il governo italiano richiama l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 753/2002, secondo cui è possibile usare «altre indicazioni», a condizione che queste ultime non siano tali da creare un rischio di confusione, segnatamente per quanto riguarda le indicazioni facoltative regolamentate.
31. Il governo greco ritiene che la protezione riguardi solo i vini riportati nell’elenco esaustivo delle menzioni tradizionali contenuto nell’allegato III del regolamento n. 753/2002. Per qualsiasi indicazione che si riferisca al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità di qualunque altro vino e che possa essere intesa da un consumatore comunitario o di uno Stato terzo come correlata a una menzione tradizionale complementare tutelata in conformità degli artt. 23 e 24 del regolamento n. 753/2002, si configurerebbe un uso illecito, ragion per cui ai prodotti recanti tali indicazioni si applicherebbero i divieti previsti dall’art. 49 del regolamento n. 1493/1999.
32. Il governo spagnolo osserva che, in Spagna, le menzioni tradizionali «Reserva» e «Gran Reserva» verrebbero usate in riferimento a un metodo di invecchiamento per vini rossi, bianchi e rosé e sarebbero note a tutti i consumatori. Tuttavia, in Germania non esisterebbe un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento del vino tale da poter essere correlato a menzioni quali «Réserve» e «Grande Réserve». Pertanto, in Germania le due menzioni sarebbero frutto di fantasia, ma imitando menzioni tradizionali di altri Stati membri potrebbero indurre in errore i consumatori. Per questo motivo entrambe le menzioni «Réserve» e «Grande Réserve» potrebbero costituire soltanto un’indicazione facoltativa regolamentata. Nondimeno, per i vini tedeschi esse non avrebbero un fondamento giuridico espresso nel regolamento di base e sarebbero inammissibili.
33. La Commissione ritiene, in linea di principio, che possano essere utilizzate menzioni come «altre indicazioni» ai sensi dell’art. 47, n. 2, lett. c), e della sezione B.3 dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999 anche qualora si riferiscano alle fattispecie di cui all’art. 23 del regolamento n. 753/2002 (metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento, qualità, colore o tipo di luogo o evento connesso alla storia del vino). L’art. 23 del regolamento n. 753/2002 non avrebbe un effetto preclusivo rispetto all’utilizzo di «altre indicazioni» ai sensi della sezione B.3 dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999. Infatti, non si potrebbe escludere che queste indicazioni rappresentino informazioni utili per il consumatore ai sensi dell’art. 47, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1493/1999. Inoltre, già dall’art. 6, n. 2, del regolamento n. 753/2002 emergerebbe l’ammissibilità di principio dell’uso come «altre indicazioni».
34. La Commissione rileva poi che le fattispecie di cui all’art. 23 del regolamento n. 753/2002 sarebbero così esaurienti che, nell’ipotesi di un effetto preclusivo, non si lascerebbe più spazio per alcun margine di applicazione per le «altre indicazioni» ai sensi della sezione B.3. Inoltre, la formazione di nuove «menzioni tradizionali complementari» sarebbe possibile solo se queste possono essere usate come «altre indicazioni» prima della loro registrazione. L’ipotesi di un effetto preclusivo dell’art. 23 del regolamento n. 753/2002 contrasterebbe, del resto, con la ratio legis del regolamento n. 1493/1999 di autorizzare, per quanto possibile, l’uso di indicazioni facoltative al di fuori dell’ambito regolamentato.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
35. A parere del sig. Schneider, l’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che sussisterebbe un’imitazione o evocazione solo quando la lingua usata sia la medesima della menzione tradizionale protetta. Ciò si evincerebbe già dall’esatta indicazione della rispettiva lingua nell’elenco riportato nell’allegato del regolamento n. 753/2002. Questa interpretazione emergerebbe anche dall’assenza di un rischio di inganno nel caso di utilizzo della menzione in un’altra lingua, rischio necessario perché possa parlarsi di un’imitazione o un’evocazione.
36. Nelle sue osservazioni scritte il Land Renania‑Palatinato non si è espresso sulla seconda questione pregiudiziale. All’udienza esso si è allineato a quanto dedotto dall’Italia, dalla Grecia e dalla Commissione con riferimento alla seconda questione pregiudiziale. Il Land sostiene che un divieto di traduzione circoscritto violerebbe la protezione delle menzioni tradizionali esistenti in altre lingue nonché le finalità del mercato interno e la tutela dei consumatori.
37. Il governo italiano ritiene che la protezione delle menzioni tradizionali regolamentate da usurpazione, imitazione o evocazione prescinda giocoforza dalla lingua usata. Si configurerebbe un’evocazione ogniqualvolta la traduzione sia tale da creare nell’immaginazione del consumatore un nesso con la menzione tradizionale nella lingua tutelata; ciò accadrebbe, nel caso di specie, a causa dell’analogia delle menzioni utilizzate di origine latina.
38. Anche il governo greco reputa che l’uso di una menzione protetta sia vietato in qualsiasi lingua. Il detto governo sostiene che un consumatore europeo medio conosca, a prescindere dalla lingua, la maggior parte delle indicazioni di cui all’allegato III del regolamento n. 753/2002 e le colleghi alla qualità del vino. Tali indicazioni e menzioni apposte sull’etichetta costituirebbero le informazioni determinanti ai fini dell’acquisto del vino.
39. Il governo spagnolo sostiene che la parola «Réserve», dal punto di vista linguistico, sia una traduzione dell’espressione spagnola «reserva». L’art. 48 del regolamento n. 1493/1999 vieterebbe una traduzione del genere. In caso di utilizzo delle menzioni tradizionali nella lingua in cui è avvenuta la registrazione si avrebbe imitazione o evocazione, mentre la traduzione costituirebbe un’usurpazione.
40. Anche la Commissione ritiene che l’uso della menzione protetta in una lingua diversa da quella originale possa costituire un’imitazione o evocazione ai sensi dell’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002. Invero, l’art. 24, n. 4, secondo comma, dispone che la protezione della menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua in cui essa figura nell’allegato III. Tuttavia, ciò si applicherebbe esclusivamente con riferimento all’usurpazione, come emergerebbe dall’art. 48 del regolamento n. 1493/1999. Questa disposizione, in definitiva, prevedrebbe espressamente che il rischio – da evitare – di creare confusione o di indurre in errore i consumatori possa sussistere anche nel caso di traduzione di menzioni. A tale riguardo la situazione giuridica sarebbe rimasta invariata rispetto al precedente regolamento n. 881/98. Spetterebbe al giudice nazionale valutare l’effettiva presenza in casu di un rischio di inganno.
C – Sulla terza questione pregiudiziale
41. Secondo il sig. Schneider, l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 andrebbe interpretato nel senso che le menzioni tradizionali elencate all’allegato III siano protette solo nei confronti di vini provenienti dal medesimo Stato membro produttore da cui provenga la menzione tradizionale protetta. Ciò emergerebbe dal fatto che l’origine del vino assume un’importanza del tutto particolare agli occhi del consumatore. La menzione tradizionale avrebbe una speciale forza espressiva esclusivamente in relazione al luogo d’origine. Nella prassi di taluni Stati membri (ad esempio, la Francia) e paesi terzi, la menzione «Réserve» avrebbe un’ampia diffusione e non sarebbe stata finora punita come evocazione. Soltanto una siffatta interpretazione restrittiva dell’ambito di tutela di tale menzione sarebbe compatibile con il fatto che per le rispettive menzioni protette spagnole, portoghesi e italiane siano stati ammessi, al contempo, criteri nazionali differenti e non venga ipotizzata alcuna imitazione tra le menzioni. Come per le osservazioni sulla seconda questione pregiudiziale, anche in relazione alla terza questione pregiudiziale il sig. Schneider sostiene che, alla luce delle finalità di tutela del regolamento, un divieto possa interessare solo gli usi atti a indurre in errore. Tuttavia, con l’indicazione concomitante della zona di produzione (tedesca), non sussisterebbe affatto un rischio di confusione, in particolare con i vini spagnoli e portoghesi con riguardo ai quali sarebbero tutelate le rispettive menzioni.
42. Nelle proprie osservazioni scritte, il Land Renania‑Palatinato non si è espresso sulla terza questione pregiudiziale. All’udienza esso si è allineato alle osservazioni dell’Italia, della Grecia e della Commissione relative alla terza questione pregiudiziale.
43. Il governo italiano sostiene che, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 753/2002, le menzioni tradizionali siano protette da qualsiasi imitazione o evocazione in tutto il territorio dell’Unione europea. Questa tutela, così intesa, si applicherebbe esclusivamente in relazione a vini protetti e provenienti da un determinato Stato membro di produzione. Quindi, ad esempio, nel caso di specie la protezione delle menzioni tradizionali «Reserva» per la Spagna, «Riserva» per l’Italia, «Reserve» per la Grecia, «Reserva» per il Portogallo e «Reserve» per l’Austria sarebbe destinata esclusivamente a vini protetti provenienti dai paesi in questione, di conseguenza, tali menzioni non potrebbero in nessun caso essere usate per l’etichettatura di vini provenienti dalla Germania.
44. Il governo greco ritiene che il divieto di utilizzare le menzioni protette sussista anche rispetto al caso di utilizzo per vini provenienti da Stati d’origine diversi da quello della menzione protetta.
45. Secondo la Commissione, la terza questione pregiudiziale dovrebbe essere formulata in termini più restrittivi. Con l’interpretazione dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 occorrerebbe, in sostanza, stabilire se l’uso delle menzioni «Reserve» ovvero «Privat‑Reserve» per vini prodotti in Germania di categoria «v.q.p.r.d.» sia vietato data la presenza della menzione «Reserve» nell’allegato III a titolo di menzione tradizionale complementare per vini prodotti in Austria della stessa categoria. La Commissione, con cui il governo spagnolo concorda, ritiene che questo punto debba essere risolto affermativamente, in quanto, ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, le menzioni tradizionali elencate nell’allegato III sono riservate ai vini ai quali esse si riferiscono, vale a dire ai vini appartenenti alle stesse categorie. Pertanto, la menzione «Reserve» sarebbe riservata ai vini prodotti in Austria della categoria «v.q.p.r.d.» e protetta da usurpazione, imitazione o evocazione in relazione a vini della stessa categoria provenienti da altri Stati membri, quindi anche in relazione a vini prodotti in Germania della categoria «v.q.p.r.d.».
46. Neanche la cristallizzazione delle indicazioni facoltative per i vini, temuta dal BVerwG, giustificherebbe altre interpretazioni. Una tale cristallizzazione emergerebbe necessariamente da qualsiasi divieto di usurpazione e comprenderebbe le menzioni anche solamente identiche, ma non quelle puramente analoghe o derivate, come la menzione «Privat‑Reserve». Quest’ultima potrebbe essere usata liberamente, purché non esistano imitazioni o evocazioni (che spetta al giudice nazionale valutare). In ultima analisi, l’interpretazione qui proposta risulterebbe necessaria per motivi di efficacia della protezione delle menzioni di vini nell’ambito del mercato comune (effetto utile).
V – Analisi dell’avvocato generale
A – Osservazioni preliminari
47. Il regolamento n. 1493/1999 ha introdotto una nuova disciplina dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Nell’interpretazione che mi accingo a compiere occorrerà quindi tener conto della genesi del regolamento n. 1493/1999, in special modo della voluta modifica strutturale dei principi fondamentali della normativa in materia di designazione dei vini rispetto al precedente regolamento n. 2392/1989 (6). Il sistema del regolamento n. 2392/89 era caratterizzato, per quanto riguarda le designazioni per i vini fermi, dal principio del divieto, stando al quale era possibile usare esclusivamente le denominazioni tassativamente elencate nel regolamento (7). Per contro, ai sensi degli artt. 11 e 12, n. 1, primo periodo, del regolamento n. 2392/89, erano inizialmente vietate, finché non è stata introdotta una certa maggiore flessibilità dal regolamento n. 1427/96 (8), tutte le designazioni non elencate nel regolamento, fatte salve poche eccezioni (9).
48. Poiché il principio del divieto è stato percepito come eccessivamente rigido e, come ho già accennato, ormai non più rispondente alle esigenze del mercato, con il regolamento n. 1493/1999, dopo una prima fase di maggiore flessibilità a partire dal 1996, esso è stato sostituito dal principio di ammissibilità, definito anche principio dell’abuso. In tal modo, la normativa in materia di designazione di vini fermi è stata allineata a quella relativa ai vini spumanti (10).
49. Conformemente al principio di ammissibilità o dell’abuso, per i vini fermi sono ammesse, oltre alle designazioni facoltative elencate nel regolamento n. 1493/1999, tutte le altre indicazioni utili consentite dalla legge che non siano tali da indurre in errore i consumatori (11). Questa maggiore flessibilità è stata anche definita liberalizzazione. La liberalizzazione della normativa in materia di designazione dei vini è servita all’obiettivo primario, ossia quello di procedere a una riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che garantisca la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi (12).
50. Il legislatore era consapevole che le norme in materia di designazione dei prodotti vitivinicoli producono effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi (13). Anche da questo punto di vista, la sostituzione del principio del divieto con il principio di ammissibilità o dell’abuso, con un più ampio margine d’azione per i commercianti nell’etichettatura, deve essere considerato quale nuova espressione dell’equilibrio tra i legittimi interessi dei produttori e dei consumatori (14).
51. Nell’interpretazione delle disposizioni della normativa in materia di designazione dei vini occorre rilevare, in limine, che le norme nazionali sull’etichettatura non solo incidono sugli interessi commerciali dei consumatori, ma possono anche comportare limitazioni alla libera circolazione delle merci. In tal senso, in conformità della sentenza Clinique (15), anche e soprattutto i divieti di inganno dettati da disposizioni comunitarie devono essere interpretati alla luce della libera circolazione delle merci (16). Il rischio di inganno dei consumatori può prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci solo qualora sia sufficientemente grave (17). Per questo motivo sconsiglierei un’interpretazione fortemente estensiva delle fattispecie di inganno.
B – Sulla prima questione pregiudiziale
52. Con la prima questione il BVerwG chiede in sostanza se il combinato disposto dell’art. 47, n. 2, lett. c), e della sezione B.3 dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999 vada interpretato nel senso che le denominazioni «Réserve» e «Grande Réserve» oppure «Reserve» e «Privat‑Reserve» possono essere usate, in linea di principio, per vini prodotti in uno Stato membro, vale a dire, indipendentemente dalla questione del conflitto di tali menzioni con quelle di cui all’allegato III del medesimo regolamento, come «altre indicazioni» ai sensi di queste stesse disposizioni, quando lo Stato membro medesimo non abbia adottato norme giuridiche sull’uso di tali designazioni come «menzioni tradizionali complementari» ai sensi del combinato disposto dell’art. 47, n. 2, lett. b), e della sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999, nel combinato disposto con l’art. 23 del regolamento n. 753/2002.
53. L’art. 47, n. 2, del regolamento n. 1493/1999 riporta tre tipi di indicazioni. Si tratta di talune menzioni obbligatorie (18), di menzioni da utilizzare a determinate condizioni e di altre menzioni facoltative, ivi comprese informazioni che possono risultare utili per i consumatori. La portata della protezione di tali indicazioni è determinata in funzione del loro contenuto. Tuttavia, nella specie, rilevano esclusivamente le due indicazioni facoltative.
54. Le menzioni tradizionali complementari sono indicazioni facoltative soggette a determinate condizioni (indicazioni facoltative regolamentate, secondo l’ordinanza di rinvio). A termini dell’art. 23 del regolamento n. 753/2002, l’espressione menzione tradizionale complementare che «si utilizza tradizionalmente (…) si riferisce in particolare ad un metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità, al colore o al tipo di luogo o ad un evento connesso alla storia del vino e definito nella legislazione degli Stati membri produttori allo scopo di designare i vini in questione prodotti nel loro territorio».
55. L’art. 6 del regolamento n. 753/2002 rappresenta la clausola di protezione per altre indicazioni e per le menzioni tradizionali complementari. Infatti, questa disposizione precisa l’uso di altre indicazioni ai sensi dell’allegato VII, sezione B.3 del regolamento n. 1493/1999. In forza di tale disposizione, l’uso di altre indicazioni è consentito a condizione che non si crei, in tal modo, un rischio di confusione nella mente dei consumatori per quanto concerne le indicazioni obbligatorie e le indicazioni facoltative regolamentate.
56. Ritengo che la lettera dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 753/2002 non faccia riferimento ad un rischio di inganno astratto. Un’interpretazione dell’art. 6 del regolamento n. 753/2002 nel senso che esso si riferirebbe a un rischio astratto di trarre in inganno contrasterebbe con l’obiettivo del principio di ammissibilità o dell’abuso, poiché in questo principio è intrinseca una visione concreta e pressoché casistica del rischio in questione. Una visione astratta costituirebbe anche un’ingerenza sproporzionata nei legittimi interessi dei produttori.
57. Il ruolo svolto dal rischio di inganno nella normativa in materia di designazione dei vini è analogo all’importanza che riveste il rischio di confusione nel diritto dei marchi. Per quanto riguarda tale rischio, la Corte ha già avuto modo di dichiarare, in un contesto leggermente differente, che il legislatore comunitario «nel consentire l’uso dei marchi per completare la designazione, la presentazione e la pubblicità degli spumanti, ha necessariamente inteso contemperare interessi diversi: da un lato, la protezione dei consumatori, e segnatamente il diritto a non essere indotti in errore sulle qualità intrinseche di un prodotto; dall’altro, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, segnatamente, l’interesse legittimo dei titolari di un marchio a poterlo utilizzare e sfruttare nei rapporti commerciali. Tale contemperamento di interessi risulterebbe gravemente pregiudicato se un semplice rischio di confusione, rilevato senza neanche tener conto della mentalità o delle abitudini dei consumatori di cui trattasi, bastasse ad impedire l’uso di una denominazione protetta come marchio» (19). L’art. 13, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2333/92 (20), contenente un divieto di utilizzo di talune indicazioni anche a causa del rischio di confusione, va interpretato nel senso «che, ai fini dell’applicazione del divieto posto dalla suddetta norma, non è sufficiente accertare che un marchio contenente una parola figurante nella denominazione di uno dei prodotti in essa menzionati è, di per sé, tale da potersi confondere con l’indicazione suddetta. È necessario, inoltre, accertare se l’uso del marchio sia concretamente di natura tale da indurre in errore i consumatori interessati e, pertanto, idoneo ad influenzare le loro scelte economiche. A tale riguardo, il giudice nazionale dovrà far riferimento all’aspettativa presunta che su tale denominazione nutra un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto» (21).
58. La formulazione dell’art. 6 del regolamento n. 753/2002, fondata sul rischio concreto di inganno, evidenzia quindi che la sola possibilità di una sovrapposizione con fattispecie previste per indicazioni regolamentate non giustifica da sola l’illegittimità di altre menzioni (22). Come osserva in modo convincente la Commissione, alla luce dell’ampia sfera di applicazione delle menzioni di cui alla sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento, ciò limiterebbe in misura molto significativa la sfera di applicazione concernente altre menzioni (23).
59. Una diversa interpretazione ostacolerebbe anche l’obiettivo della riforma, ossia quello di creare margini d’azione per la commercializzazione con l’ammissione di altre menzioni non regolamentate, e finirebbe per offrire una scappatoia onde annullare la voluta liberalizzazione della normativa in materia di designazione dei vini. Lo scopo fondamentale della nuova normativa in materia di designazione dei vini consiste, in ultima analisi, proprio nel non far più dipendere in modo preclusivo l’autorizzazione all’uso dall’esistenza o meno di una determinata situazione regolamentata, bensì esclusivamente dalla presenza del rischio di inganno. In seguito alla riforma, le indicazioni facoltative dovrebbero essere autorizzate, per quanto possibile, al di fuori dell’ambito regolamentato. Tuttavia, poiché la definizione di menzione tradizionale complementare ai sensi dell’art. 23 del regolamento n. 753/2002 è molto ampia, essa non può essere interpretata nel senso che non resti alcun margine per altre menzioni, in contrasto con la ratio dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 753/2002 (24).
60. La valutazione dell’effetto ingannevole di una determinata denominazione rappresenta una questione di fatto che spetta al giudice nazionale accertare nel procedimento principale (25). Non sussiste, per contro, alcun automatismo, nel senso che qualsivoglia altra menzione avrebbe effetto ingannevole, in linea di principio, già per il sol fatto di riferirsi a elementi eventualmente disciplinati per mezzo di indicazioni facoltative.
61. Al riguardo è ininfluente la considerazione che l’uso di un’«altra menzione» nell’etichettatura dei vini potrebbe eventualmente far erroneamente supporre ad un consumatore disinformato che si tratti di un’indicazione regolamentata, vale a dire prevista dalla legge. È pur vero che il divieto di inganno nella normativa in materia di designazione persegue il fine dell’eliminazione, nel commercio dei vini, di qualsiasi pratica atta a creare false apparenze (26). A questo proposito, tuttavia, come ho già rilevato, secondo la costante giurisprudenza della Corte, occorre un approccio concreto (27). Il rischio puramente astratto dell’apparenza di una denominazione protetta non può rendere illecito l’uso di un’indicazione non regolamentata se non sussiste un effettivo inganno concreto dei consumatori: ciò contrasterebbe con lo scopo perseguito dal legislatore comunitario di contemperare interessi diversi: la tutela del consumatore e la tutela dei diritti di proprietà del commerciante (28). Questa affermazione deve valere, a maggior ragione, per la normativa riformata in materia di designazione dei vini. Diversamente ragionando, il principio dell’ammissibilità a priori di eccezioni non regolamentate verrebbe del tutto aggirato: in fondo, l’argomentazione secondo cui si potrebbe creare l’apparenza di una menzione regolamentata può essere fatta valere nei confronti di ogni altra indicazione (29).
62. Infine, vorrei ancora precisare che il fatto che la menzione «Réserve» si riferisca al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento del vino non è ancora sufficiente a vietarne l’uso per i vini tedeschi. Per poterlo fare occorrerebbe provare un rischio concreto di inganno o vietare l’utilizzo con una disposizione esplicita.
63. Pertanto, la prima questione pregiudiziale va risolta nel senso che un’indicazione riferita al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità del vino è ammissibile non solo come indicazione facoltativa regolamentata ai sensi della sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999 alle condizioni previste dal medesimo e dall’art. 23 del regolamento n. 753/2002, bensì anche come altra menzione ai sensi della sezione B.3, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999.
C – Sulla seconda questione pregiudiziale
64. Con la seconda questione il BVerwG chiede se l’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002 debba essere interpretato nel senso che sussista un’imitazione o un’evocazione solo quando la lingua usata sia la medesima della menzione tradizionale protetta.
65. A termini dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, la menzione tradizionale è tutelata contro «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “imitazione”, “marchio” o altre menzioni analoghe».
66. Analogamente a quanto avviene nelle legislazioni nazionali, nel diritto comunitario si applica il principio secondo cui la norma va interpretata di per sé in base alla sua formulazione. Occorre individuare il senso normale e naturale delle parole nel contesto diretto del periodo (30). Solo se, a causa di divergenze tra le versioni nelle varie lingue, il testo non consente un’interpretazione chiara ed uniforme del punto controverso, esso va interpretato in funzione della finalità e della struttura generale della disciplina (31). Allorché una norma di diritto derivato comunitario ammette più di un’interpretazione, «si deve dare la preferenza a quella che rende la norma stessa conforme al Trattato (…). Anche un regolamento di attuazione deve formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento base» (32).
67. È evidente che l’elenco delle fattispecie vietate di cui all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 non contiene in modo esplicito la traduzione della nozione protetta (33). Sotto tale profilo l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, che costituisce un regolamento di attuazione (34), si distingue dall’art. 48 del regolamento n. 1493/1999 – che per il resto presenta un testo identico –, il quale vieta, in linea del tutto generale, l’effetto ingannevole per quanto riguarda ogni tipo di indicazione obbligatoria e facoltativa e, per la verità, anche espressamente «qualora tali informazioni siano utilizzate in una traduzione, si riferiscano alla provenienza effettiva del prodotto o siano corredate di menzioni quali “genere”, “tipo”, “metodo,”, “imitazione”, “marchio” o simili».
68. Il silenzio di un regolamento di attuazione riguardo a una determinata fattispecie, disciplinata (in termini diversi) nel regolamento di base, non va inteso sempre come un’anomala lacuna normativa (35). Piuttosto, le differenze tra il testo del regolamento di base n. 1493/1999 e quello del regolamento di attuazione n. 753/2002 potrebbero anche essere mirate, in funzione della ratio della normativa, proprio a limitare l’ambito di applicazione del divieto. Ritengo che il fatto che la traduzione non sia menzionata all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 non sia dovuto a pura casualità, bensì invece a una rinuncia consapevole a ricomprendere le traduzioni nel divieto di cui all’art. 48 del regolamento n. 1493/1999 e che si tratti, quindi, di una restrizione alla portata della protezione risultante dal divieto previsto dall’art. 48.
69. Un’interpretazione in tal senso può essere fondata solo sotto il profilo sistematico e teleologico e tiene conto della natura delle menzioni tradizionali. Oltre alle differenze testuali, già citate, dei regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002, per le menzioni tradizionali esiste tipicamente una protezione di diversa portata riguardo alle traduzioni, rispetto al caso delle denominazioni di origine protetta (36).
70. Il regolamento n. 753/2002 elenca le menzioni tradizionali protette all’allegato III, sotto forma di una tabella che riporta espressamente, oltre ai vini interessati e alle loro categorie, anche la lingua di riferimento in cui la menzione corrispondente è tutelata. Se la Commissione, negli argomenti dedotti in relazione alla terza questione pregiudiziale, osserva giustamente che la protezione delle menzioni tradizionali è valida soltanto per le categorie di vini citate nell’allegato (37) (v.q.p.r.d.), la situazione non può essere diversa per quanto riguarda le lingue (elencate in questo allegato su un piede di parità con le categorie di vini): l’allegato rappresenta una specificazione della sfera di applicazione del divieto di imitazione, per quanto attiene a tutte le categorie in esso riportate in ugual misura.
71. Lo stesso art. 24 del regolamento n. 753/2002 conferma questa interpretazione, visto che, espressamente ai sensi del n. 4, secondo comma, la protezione di una menzione tradizionale si applica esclusivamente in relazione alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell’allegato III. Alla luce della voluta esclusione della traduzione dal divieto di imitazione di cui all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002, risulta evidente che è possibile vietare l’uso della menzione protetta soltanto nella lingua corrispondente, vale a dire nella lingua d’origine registrata.
72. Rilevo inoltre che, rispetto all’art. 48 del regolamento n. 1493/1999, l’art. 24 del regolamento n. 753/2002 costituisce una disposizione specifica per le menzioni tradizionali complementari. In conformità del principio giuridico generale «lex specialis derogat legi generali» (38), prevale la disposizione specifica. L’art. 48 del regolamento n. 1493/1999 contiene il divieto generale, valido per tutte le indicazioni possibili ai sensi del regolamento, di trarre in inganno. Per contro, l’art. 24 del regolamento n. 753/2002 esplicita, in modo restrittivo, il divieto di inganno specificamente per una sola categoria di indicazioni (le menzioni tradizionali complementari). Un’interpretazione in tal senso del regolamento di attuazione n. 753/2002 della Commissione è compatibile anche con il regolamento di base n. 1493/1999.
73. Questa conclusione trova conferma anche in un’interpretazione condotta alla luce della ratio legis. La ratio dell’introduzione di «altre indicazioni» non regolamentate quali le menzioni tradizionali complementari consiste nella liberalizzazione della normativa in materia di designazione ai fini dell’applicazione del divieto di abuso (39). Se, quindi, il regolamento era unicamente volto ad impedire l’uso di indicazioni espressamente vietate, è evidente che gli elementi che rientrano nel campo di applicazione del divieto non possono essere interpretati in modo estensivo in senso contrario alla soppressione del principio del divieto, andando al di là del tenore letterale stesso.
74. Nell’interpretazione teleologica occorre invece considerare un cambiamento di paradigma verso il principio dell’abuso, nel senso che un divieto astratto di traduzioni risulta giustificato solo se queste realizzino di per sé un rischio di inganno. Su questo presupposto si fonda, ad esempio, il divieto della traduzione di denominazioni di origine protetta e di altre indicazioni geografiche, in quanto, per il consumatore, la maggior parte delle indicazioni così protette, in particolare le indicazioni di origine, presenta in altre lingue lo stesso significato che nella lingua originale. Anche le traduzioni di queste menzioni indicano il più delle volte senz’ombra di dubbio il prodotto ovvero il servizio protetti, per cui sono tali, già di per sé, da indurre in errore. Così, sentendo la menzione «Parmigiano», il consumatore penserà immediatamente a un formaggio prodotto in una determinata regione italiana, ma farà la stessa associazione di idee anche per la traduzione «Parmesan». Questa equivalenza della traduzione con la menzione protetta rappresenta la ratio legis del divieto generale di traduzione ai sensi della normativa in materia di denominazioni (40).
75. Particolarmente per le menzioni tradizionali non si può ritenere che la protezione sia di portata equivalente a quella delle denominazioni di origine protetta (41), ragion per cui, in questo caso, il divieto di traduzione non appare giustificato. La menzione tradizionale si distingue proprio per il fatto di essere ben radicata, in quanto tale, in una determinata lingua, nella tradizione del paese d’origine, e anche per il significato particolare che ha per i consumatori esclusivamente in questa lingua nonché per le associazioni di idee che suscita. Per questo motivo il regolamento (a differenza, ad esempio, dei nomi delle varietà di vite con indicazione geografica nell’allegato II del regolamento) protegge tali menzioni esclusivamente in una determinata lingua. Mentre l’indicazione di una varietà di vite o di una data origine geografica, come si è detto, ha lo stesso significato in tutte le lingue, una menzione tradizionale ha connotazioni del tutto diverse a seconda della lingua, giacché si riferisce ovvero rinvia a tradizioni locali di volta in volta differenti. Per le menzioni tradizionali non esiste il rischio di confusione e, quindi, di inganno inerente alla traduzione nel caso di altre indicazioni.
76. La questione risulta subito chiara se ci si chiede con quale delle diverse menzioni protette sia giustificato un rischio concreto di confusione, ad esempio per la menzione francese «Grande Réserve»: la menzione greca «Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve)», quella spagnola «Gran Reserva» o quella portoghese «grande reserva» o «Super reserva»? L’associazione di idee conferma in modo incisivo che la menzione tradizionale è unica e distinguibile esclusivamente nella lingua in cui è protetta (42). Un divieto di traduzione per queste menzioni sarebbe contrario allo spirito del regolamento, che, d’altro canto, ammette la possibilità che ogni paese protegga separatamente la stessa menzione nella propria lingua (43). Per questo motivo, l’argomento dedotto dal governo spagnolo con riferimento alla traduzione non può essere accolto.
77. È quindi evidente che il legislatore comunitario ha rinunciato consapevolmente a un divieto di traduzione per i vini non appartenenti alla stessa categoria limitando, quindi, la portata della protezione delle menzioni tradizionali alla loro lingua. Di conseguenza, ciò non può valere esclusivamente per l’usurpazione, bensì deve applicarsi allo stesso modo a tutte le fattispecie di cui all’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 e, pertanto, anche in caso di imitazione ed evocazione. In caso contrario, la rinuncia consapevole al divieto di traduzione sarebbe completamente privata di significato.
78. Infine, va ancora sottolineato che l’uso dell’espressione tedesca “Reserve” per vini tedeschi, alla luce dell’allegato III del regolamento n. 753/2002, che ha registrato questa menzione per vini austriaci, costituirebbe invero un’imitazione da punire anche in Germania. L’uso delle menzioni derivate (per esempio “Privatreserve”) nonché delle traduzioni (ad esempio “Réserve” in francese) non viene però vietato dall’art. 24, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 753/2002.
79. Pertanto, la seconda questione pregiudiziale va risolta nel senso che sussiste un’imitazione o un’evocazione ai sensi dell’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 753/2002 se la lingua usata è la medesima della menzione tradizionale protetta.
D – Sulla terza questione pregiudiziale
80. Con la terza questione il BVerwG chiede se l’art. 24, n. 2, del regolamento n. 753/2002 vada interpretato nel senso che le menzioni tradizionali elencate all’allegato III siano protette solo nei confronti di vini provenienti dal medesimo Stato membro produttore da cui provenga la menzione tradizionale protetta.
81. A questo proposito occorre invero convenire con la Commissione che può trattarsi, nella specie, solo di vini della stessa categoria (della categoria «v.q.p.r.d.»), poiché la menzione tradizionale è connessa esclusivamente con tali vini (44). Sarebbe invece sbagliato restringere la questione pregiudiziale all’uso delle menzioni «Reserve» oppure «Privat‑Reserve», giacché il procedimento principale verteva anche sulle menzioni francesi «Réserve» e «Grande Réserve». Non vedo neppure il motivo di circoscrivere la questione pregiudiziale unicamente all’uso in relazione a vini tedeschi.
82. Nella specie si deve concordare con gli Stati membri intervenienti e con la Commissione che la protezione garantita dall’art. 24, n. 2, del regolamento di attuazione non può essere limitata alla tutela nei confronti di vini provenienti dallo Stato d’origine della denominazione.
83. A differenza di quanto avviene per la lingua della menzione, il testo dei regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002 non consente di desumere limitazioni per quanto riguarda l’origine dei vini denominati con le menzioni protette. Per avere efficacia, la protezione deve applicarsi in tutto il territorio comunitario e, quindi, a fortiori nei confronti di vini provenienti da altri Stati membri, altrimenti la protezione delle menzioni tradizionali garantita dal diritto comunitario sarebbe privata di significato, il che pregiudicherebbe la piena efficacia del diritto comunitario (interpretazione in funzione dell’effetto utile).
84. In definitiva, proprio in questo aspetto risiede la ratio di una normativa comunitaria volta a definire standard di protezione comuni nell’intero territorio della Comunità. Ed è esattamente nella tutela della menzione – nella sua lingua – contro l’uso in altri Stati membri per vini ivi prodotti che si trova il valore aggiunto della normativa comunitaria rispetto a norme di tutela puramente nazionali. Nelle proprie osservazioni la Commissione osserva correttamente che la protezione comunitaria di una menzione tradizionale è correlata al fatto che la menzione riveste un significato che supera i confini del mercato nazionale (45).
85. Pertanto, la terza questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che le menzioni tradizionali non sono protette solo nei confronti dell’uso in relazione a vini provenienti dal medesimo Stato membro produttore da cui proviene la menzione tradizionale protetta. La protezione si estende all’intera Unione europea.
VI – Conclusione
86. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dal Bundesverwaltungsgericht come segue:
1) Un’indicazione che si riferisca al metodo di produzione, di elaborazione o di invecchiamento oppure alla qualità del vino è ammissibile non solo come indicazione facoltativa regolamentata ai sensi della sezione B.1, lett. b), quinto trattino, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999 alle condizioni previste dal medesimo e dall’art. 23 del regolamento n. 753/2002, bensì anche come altra menzione ai sensi della sezione B.3, dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999, se non fa sorgere nel caso specifico un rischio di inganno.
2) L’art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) n. 753/2002 deve essere interpretato nel senso che sussiste imitazione o evocazione solo se la lingua usata è la medesima della menzione tradizionale protetta.
3) L’art. 24, n. 2, del regolamento (CE) n. 753/2002 va interpretato nel senso che la protezione delle menzioni tradizionali elencate all’allegato III non dipende dallo Stato membro produttore di provenienza dei vini per i quali si usano le menzioni tradizionali, e si estende all’intera Comunità.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 179, pag. 1.
3 – GU L 118, pag. 1.
4 – GU L 241, pag. 15.
5 – Questo paragone icastico anche se estremo è stato presentato nel corso della trattazione orale dal governo greco per richiamare l’attenzione sulla necessità di interpretare in senso restrittivo i regolamenti nn. 1493/1999 e 753/2002.
6 – Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13). A questo regolamento si era poi aggiunto il regolamento (CEE) della Commissione 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1).
7 – Nella sentenza 5 luglio 1995, causa C‑46/94, Voisine (Racc. pag. I‑1859, punti 22 e 27), la Corte ha dichiarato, rinviando agli artt. 11 e 12 del regolamento n. 2392/89, che essi riflettono la volontà del legislatore comunitario di emanare, con questo regolamento, un codice particolareggiato e completo che disciplini la designazione e la preparazione dei vini e che i due articoli stabiliscono le uniche indicazioni ammissibili per la designazione di un v.q.p.r.d. sull’etichetta.
8 – Regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1996, n. 1427, che modifica il regolamento (CEE) n. 2392/89 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 184, pag. 3).
9 – V. Hieronimi, «“Grands Crus” auch bei deutschem Wein? Rechtliche Möglichkeiten einer Weinlagen-Klassifizierung in Deutschland», Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht - ZLR 5/97, pagg. 539 – 564 (in particolare pag. 548). V. anche le conclusioni presentate dall’avvocato generale Geelhoed il 14 marzo 2002 nella causa C‑81/01, Borie Manoux (Racc. pag. I‑9259, paragrafo 29), in cui, con riferimento all’uso di un contrassegno per vini non disciplinato dal diritto comunitario, è stato rilevato «che ogni indicazione sull’etichetta per i v.q.p.r.d. deve trovare un fondamento esplicito nel regolamento n. 2392/89».
10 – Il decimo ‘considerando’ del regolamento n. 753/2002 così recita: «Il regolamento (CE) n. 1493/1999 ha armonizzato l’etichettatura per tutti i prodotti vitivinicoli in base al modello già stabilito per i vini spumanti autorizzando l’impiego di termini diversi da quelli espressamente disciplinati dalla normativa comunitaria, a condizione che siano esatti. Occorre pertanto armonizzare nello stesso modo le disposizioni di applicazione di detto regolamento in base al modello definito per i vini spumanti, facendo in modo di evitare qualsiasi rischio di confusione fra questi altri termini e quelli disciplinati e affinché il ricorso a siffatti termini sia subordinato all’obbligo, da parte degli operatori, di provarne l’esattezza in caso di dubbio».
11 – Mickel/Bergmann, «Weinwirtschaft in der EU», in: Handlexikon der Europäischen Union, 3a ed., 2005, punto 5, voce «Weinbezeichnung».
12 – Settimo ‘considerando’ del regolamento n. 1493/1999.
13 – Il cinquantesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1493/1999 così recita: «La designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi; è opportuno pertanto che il presente regolamento fissi norme in materia che tengano conto di legittimi interessi dei consumatori e dei produttori e promuovano l’agevole funzionamento del mercato interno e la produzione di prodotti di qualità; i principi fondamentali di queste norme devono prevedere l’uso obbligatorio di determinati termini che consentano di identificare il prodotto e di fornire ai consumatori alcune informazioni importanti, nonché l’uso facoltativo di altre indicazioni soggette a norme comunitarie o fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente».
14 – V. Koch, «Neues vom Weinrecht», Neue juristische Wochenschrift - NJW 2004, pagg. 2135 e 2136. L’autore mette in rilievo che la liberalizzazione della normativa in materia di designazione dei vini dovrebbe garantire, nel complesso, maggiore trasparenza e informazione per il consumatore, con effetti positivi per la vendita. Nondimeno, egli fa altresì notare che in tal modo non si è semplificata la soluzione dell’interrogativo riguardante quali informazioni siano ammesse fermo restando il divieto di trarre in inganno, e quali non siano invece ammesse a causa di indicazioni già regolamentate.
15 – Sentenza 2 febbraio 1994, causa C‑315/92, Clinique Laboratories ed Estée Lauder Cosmetics (Racc. pag. I‑317, punti 12 e segg.). Al punto 13 di tale sentenza la Corte ha affermato che l’art. 30 del Trattato (divenuto art. 28 CE) vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti da norme relative ai requisiti di cui dette merci debbono essere in possesso (come quelli riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l’etichettatura, il condizionamento), anche se dette norme sono indistintamente applicabili a tutti i prodotti, qualora detta applicazione non possa giustificarsi con un obiettivo di interesse generale tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.
16 – V. Zipfel, «Der lebensmittelrechtliche Täuschungsschutz im Blickfeld des EG-Rechts», Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht - ZLR 5-6/1994, pagg. 557 e 564.
17 – Sentenza 26 novembre 1996, causa C‑313/94, Graffione (Racc. pag. I‑6039, punto 24). In questa sentenza la Corte fa espresso riferimento alla sentenza Clinique.
18 – Ai sensi dell’allegato VII del regolamento n. 1493/1999, tali indicazioni sono, per esempio, la denominazione di vendita del prodotto, il volume nominale, il titolo alcolometrico volumico effettivo, il numero di lotto ai sensi della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
19 – Sentenza 28 gennaio 1999, causa C‑303/97, Sektkellerei Kessler (Racc. pag. I‑513, punto 32). Questa causa verteva sul rischio di confusione nell’etichettatura di vino spumante tedesco. Si trattava di stabilire se l’uso continuato di un marchio consolidato di Sekt (vino spumante), vale a dire il «Kessler Hochgewächs», fosse vietato a causa di un rischio astratto di confusione con la denominazione «Riesling‑Hochgewächs», riservata, in diritto comunitario e in diritto nazionale, a vini prodotti esclusivamente con uve del vitigno Riesling. Anche secondo l’avvocato generale Fennelly, un rischio astratto di confusione non è sufficiente (conclusioni presentate il 29 settembre 1998 nella causa C‑303/97, Sektkellerei Kessler).
20 – Regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231, pag. 9). L’art. 13, n. 2, di questo regolamento così recita: «Se la designazione, la presentazione e la pubblicità concernenti i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1 sono completate con marchi, questi ultimi non devono comportare parole, parti di parole, segni o illustrazioni:
a) che siano di natura tale da creare confusioni o indurre in errore, ai sensi del paragrafo 1, le persone alle quali si rivolgono, o
b) che possono essere confusi con la designazione totale o parziale di un vino da tavola, di un vino di qualità prodotto in una regione determinata compreso un v.s.q.p.r.d. o di un vino importato la cui designazione è disciplinata da norme comunitarie o con la designazione di un altro prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, o che siano identici alla designazione di tale prodotto, senza che i prodotti utilizzati per la costituzione della partita del vino spumante in questione abbiano diritto a tale designazione o presentazione».
21 – Sentenza Sektkellerei Kessler (citata supra, nota 19, punto 38).
22 – Anche la dottrina specializzata riporta quale esempio delle «altre menzioni» ammesse ai sensi della sezione B.3 in particolare le menzioni relative «al tipo di distillazione, al metodo di produzione, ecc.», vale a dire le indicazioni che si sovrappongono senz’altro, per quanto riguarda le situazioni regolamentate, con le menzioni ai sensi della sezione B.1, lett. b), quinto trattino: Koch, loc. cit. (nota 15), pag. 2136.
23 – Osservazioni della Commissione, paragrafo 17.
24 – Questa interpretazione ha il vantaggio di promuovere un ampliamento delle menzioni tradizionali. Così, per quanto riguarda l’allegato III del regolamento n. 753/2002, in Austria si è creata la menzione tradizionale complementare «Reserve» in tedesco. In Francia, per esempio, è possibile trovare vini recanti la denominazione «tête de cuvée». L’uso della menzione tradizionale «cuvée» era regolamentato nel Code du vin francese, poi abolito (art. 284, n. 4, secondo comma, del Code du vin), con riferimento ai metodi di produzione. Questa disposizione aveva escluso espressamente e in via eccezionale l’uso della menzione «cuvée» dal principio del divieto vigente nella normativa in materia di vini dell’epoca (V. J.‑C. Lamborelle, J. Pillot, Code du vin 1999 commenté et annoté, Causse, 1999, pagg. 241 e seg.). La nuova normativa francese in materia di vini contiene disposizioni analoghe all’art. L 644‑2 del Code rural, ma questa indicazione non figura nell’allegato III del regolamento n. 753/2002.
25 – Sentenza Sektkellerei Kessler (citata alla nota 19, punto 36). Spetta al giudice nazionale accertare l’eventuale effetto ingannevole di un’indicazione pubblicitaria, di una denominazione o di un marchio. Spetta a tale giudice verificare caso per caso, sulla base dei fatti, se, in considerazione dei consumatori cui è diretto, un marchio e i suoi elementi siano tali da creare confusione, totale o parziale, con la denominazione di taluni vini. A tal proposito, emerge del pari dalla giurisprudenza della Corte che il giudice nazionale deve far riferimento all’aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento.
26 – Sentenza 25 febbraio 1981, causa 56/80, Weigand (Racc. pag. 583, punto 18).
27 – Sentenza Sektkellerei Kessler (citata alla nota 19, punti 32 e seg.); sentenza 24 ottobre 2002, causa C‑81/01, Borie Manoux (Racc. pag. I‑9259, punti 27 e segg.).
28 – Conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa Borie Manoux (citata alla nota 9, paragrafo 47).
29 – Negli stessi termini si è espresso il BVerwG tedesco nell’ordinanza 27.3.2002 – BVerwG 3 B 62.02, LMRR 2003, pag. 61, commentata da Koch, «Was der Weintrinker beim Stichwort “feinherb” denkt», Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht - ZLR 4/2003, pagg. 458 e segg. Cfr. al riguardo anche la sentenza 20 marzo 2003, causa C‑291/00, LTJ Diffusion (Racc. pag. I‑2799), sull’interpretazione dell’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1).
30 – Oppermann, Europarecht, 3a ed., 2005, pag. 207.
31 – Sentenza 21 novembre 1974, causa 6/74, Moulijn/Commissione (Racc. pag. 1287, punti 10 e 11).
32 – Sentenza 24 giugno 1993, causa C‑90/92, Tretter (Racc. pag. I‑3569, punto 11).
33 – Questa constatazione non vale soltanto per la versione tedesca, ma anche, per esempio, per quelle slovena, inglese, francese, spagnola e italiana.
34 – Dall’indicazione del fondamento giuridico del regolamento n. 753/2002 si evince chiaramente che esso costituisce un regolamento di attuazione del regolamento di base n. 1493/1999. Il fondamento giuridico del regolamento n. 753/2002 è infatti rappresentato dal Trattato CE e dal regolamento n. 1493/1999.
35 – V. le conclusioni da me presentate il 6 marzo 2007 nella causa C‑1/06, Bonn Fleisch (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 40).
36 – Sentenza 25 giugno 2002, causa C‑66/00, Dante Bigi (Racc. pag. I‑5917); conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger il 9 ottobre 2001 nella medesima causa, paragrafo 50, con riferimento alle conclusioni presentate dall’avvocato generale Mazák il 28 giugno 2007, causa C‑132/05, Commissione/Repubblica federale di Germania (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 42). A sostegno del fatto che la traduzione di denominazioni di origine protetta sia protetta nella stessa misura in cui lo sono le denominazioni di origine protetta registrate, l’avvocato generale Mazák si fonda sulla formulazione inequivocabile dell’art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93, pag. 12), contenente un esplicito divieto di traduzione.
37 – Osservazioni della Commissione, paragrafi 24 e 27-29. V. anche la sentenza 3 marzo 2005, causa C‑283/02, Italia/Commissione (punto 40).
38 – V., per esempio, le conclusioni presentate dall’avvocato generale Geelhoed il 4 luglio 2002 nelle cause riunite C‑221/00, Commissione/Austria, nonché C‑421/00, C‑426/00 e C‑16/01, Sterbenz e Hang (Racc. 2003, pag. I‑1007, paragrafo 48), e le conclusioni del medesimo avvocato generale 7 marzo 2002, causa C‑99/01, Linhart e Biffl (Racc. pag. I‑9375, paragrafo 29).
39 – Il regolamento riprende, in tal modo, un principio strutturale generale di diritto pubblico, secondo cui il singolo gode, in linea di principio, di libertà d’azione, salvo che l’azione concreta non sia vietata o proibita. Su questo aspetto è possibile ricercare un nesso con il principio giuridico generale «nullum crimen sine lege certa, praevia, scripta et stricta». Infatti, tale principio realizza, nel diritto penale nonché nel diritto pubblico, il concetto di limite derivante dalla libertà d’azione generale dell’individuo. Nella legislazione comunitaria la libertà d’azione generale trova applicazione come elemento delle libertà fondamentali, che vengono considerate uno strumento di difesa contro i comportamenti non conformi alle norme compiuti da tutti gli apparati pubblici degli Stati membri e, in via di principio, anche dalle istituzioni comunitarie (v. P.‑C. Müller‑Graff, «Die konstitutionelle Rolle der binnenmarktlichen Grundfreiheiten im neuen europäischen Verfassungsvertrag», in: H.‑F. Köck, A. Lengauer, G. Ress (a cura di), Europarecht im Zeitalter der Globalisierung: Festschrift für Peter Fischer, Vienna, 2004, pag. 373.
40 – L’avvocato generale Léger, nelle conclusioni presentate il 9 ottobre 2001 nella causa C‑66/00, Dante Bigi (Racc. pag. I‑5917) ha evidenziato questo punto con molta chiarezza. Nel motivare la tesi secondo cui la denominazione «Parmesan» va considerata quale violazione della protezione della denominazione di origine «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell’art. 13, n. 1, primo comma, lett. a) e b), del regolamento n. 2081/92, egli non si fonda unicamente sull’esistenza di una traduzione, sebbene il regolamento vieti espressamente le traduzioni. Egli motiva piuttosto la sua convinzione con il fatto che la menzione tradotta costituisce la traduzione fedele della menzione protetta «Parmigiano Reggiano», poiché «essa esprime la realtà storica, culturale, giuridica ed economica che si collega alla denominazione registrata ed al prodotto oggetto di tale registrazione» (paragrafo 50), creando così un nesso diretto con l’effetto associativo della traduzione.
41 – Queste beneficiano di un livello di protezione particolarmente elevato, per cui vanno distinte rigorosamente da altre indicazioni che caratterizzano un vino. V., al riguardo, l’interpretazione restrittiva della Corte nella sentenza 12 maggio 2005, causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli‑Venezia Giulia (Racc. pag. 3785, punti 96 e seg.). In relazione alle indicazioni di origine geografica, nell’ambito della normativa generale in materia di denominazioni, come già illustrato all’inizio, si applica, secondo la giurisprudenza della Corte e in conformità della chiara lettera dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/02, un divieto di traduzione completo: sentenza Dante Bigi (citata alla nota 37), conclusioni presentate dall’avvocato generale Léger il 9 ottobre 2001 nella medesima causa, paragrafo 50, conclusioni presentate dall’avvocato generale Mazák il 28 giugno 2007 nella causa C‑132/05, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑0000, paragrafo 42).
42 – Riguardo alla distinzione tra le denominazioni «Ruby» e «Rubino» per il vino Porto, v. la sentenza della Corte 3 marzo 2005, causa C‑283/02, Italia/Commissione (punti 77 e segg.).
43 – Vorrei inoltre ricordare che le menzioni francesi «Réserve» e «Grande Réserve» sono protette in Francia dal 19 agosto 1921. L’abrogato Code du vin (v. art. 284, n. 4, secondo comma, del Code du vin) conteneva disposizioni particolari per le menzioni «Réserve» e «Grande Réserve» (v. J.‑C. Lamborelle, J. Pillot, loc. cit. [nota 25], pagg. 241 e seg.). Il Code du vin non è più in vigore dal 6 settembre 2003. La nuova normativa francese in materia di vini (Ordonnance n° 2006‑1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer) sembra disciplinare l’ammissibilità dell’utilizzo delle menzioni «Réserve» e «Grande Réserve» mediante la clausola generale dell’art. L 644‑2 del Code rural. In Spagna l’art. 3, n. 2, della legge 24/2002 (Ley 24/2003, de 10 de julio 2002, de la Viña y del Vino, ) disciplina le menzioni «Reserva» e «Gran reserva» e stabilisce condizioni molto precise in relazione ai metodi e ai procedimenti di invecchiamento. Rispetto alla vecchia e nuova normativa francese, quella spagnola definisce con molta precisione i metodi di invecchiamento per i quali è possibile usare la menzione «Reserva» e «Gran reserva». In Francia viene fatto notare che l’uso delle menzioni «Réserve» e «Grande Réserve» non deve creare un rischio di confusione con denominazioni di origine di vini.
44 – V. anche la sentenza 3 marzo 2005, causa C‑283/02, Italia/Commissione (punti 32 e segg.).
45 – Osservazioni della Commissione, paragrafo 32.
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