CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ELEANOR SHARPSTON
presentate il 24 aprile 2008 1(1)
Causa C‑353/06
Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul
contro
Leonhard Matthias Grunkin‑Paul e Standesamt Stadt Niebüll
«Cittadinanza dell’Unione – Divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza – Libertà di circolazione e di soggiorno – Nomi di persona – Conflitto di leggi – Cognome determinato e successivamente modificato in conformità alla legge dello Stato membro di nascita e di residenza – Mancato riconoscimento da parte dello Stato membro di cui si ha la cittadinanza»
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Flensburg (Tribunale di Flensburg), Germania, verte sulla compatibilità della normativa tedesca sul conflitto di leggi con il divieto di discriminazione e i diritti dei cittadini sanciti dal Trattato CE. Ai sensi di tale normativa, il cognome di una persona che ha la sola cittadinanza tedesca è determinato esclusivamente dalla legge tedesca. Di conseguenza, anche se la suddetta persona è nata e risiede in un altro Stato membro (nella fattispecie, la Danimarca) il cui diritto trova applicazione nei suoi confronti in virtù della propria normativa sul conflitto di leggi, il suo cognome, ivi formato e registrato in conformità con tale diritto, può essere registrato in Germania solo nel caso in cui sia conforme anche al diritto sostanziale tedesco.
Contesto normativo
Disposizioni del Trattato
2. Il primo comma dell’art. 12 CE prevede quanto segue:
«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
3. L’art. 17 CE così dispone:
«1. È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima.
2. I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».
4. Ai sensi dell’art. 18, n. 1, CE:
«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso».
5. Secondo l’art. art. 65 CE (letto altresì in combinato disposto con gli artt. 61, lett. c), CE e 67 CE), il legislatore comunitario può adottare «misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere», incluse quelle dirette alla «b) promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale». Nessuna misura del genere è stata ancora adottata in relazione alla determinazione dei nomi (2).
Norme sostanziali che disciplinano la determinazione dei cognomi
6. Ai paragrafi 5‑22 delle sue conclusioni nella causa definita con la sentenza García Avello (3), l’avvocato generale Jacobs ha fornito un quadro generale delle norme sulla determinazione dei cognomi negli Stati membri, all’epoca in vigore (2003). Da allora la situazione è andata evolvendo, e in numerosi Stati membri le norme sostanziali consentono ora una scelta più ampia di quanto non lo fosse in passato. Basti comunque a questo punto notare che esiste una notevole varietà non solo rispetto alle modalità di determinazione dei cognomi, ma anche riguardo al grado di scelta disponibile in base alla legge. In particolare, i cognomi composti (costituiti dai cognomi di entrambi i genitori) sono vietati in alcuni Stati membri ma ammessi in altri, mentre in altri ancora costituiscono la regola.
Normativa sui conflitti di leggi relativa alla determinazione dei cognomi
7. Al fine di individuare il diritto applicabile alla determinazione del cognome di una persona allorché sussistono elementi di connessione a più di un ordinamento giuridico, alcuni ordinamenti fanno riferimento al luogo di residenza dell’interessato (4), anche se risulta più comune il riferimento alla legge dello Stato di appartenenza (5). Tale criterio è sancito, per alcuni Stati membri, da accordi internazionali nell’ambito dell’ICCS (International Commission on Civil Status - Commissione internazionale dello stato civile), un’organizzazione intergovernativa di cui fanno parte 13 Stati membri, e in cui altri tre svolgono funzioni di osservatori. La Germania è membro dell’ICCS, mentre la Danimarca non è né membro né osservatore.
8. Numerose convenzioni ICCS (6) riguardano i nomi, ma nessuna di esse è stata ratificata da più di sette Stati membri. In sintesi, tali convenzioni dispongono che, in linea di principio, i nomi di una persona devono essere determinati dalla legge dello Stato di cui la persona ha la cittadinanza, e che gli Stati contraenti autorizzano modifiche al cognome dei cittadini di un altro Stato contraente solo se questi ultimi hanno anche la cittadinanza del primo Stato ma, ove opportuno, rilasciano certificati attestanti cognomi diversi. Secondo una convenzione più recente (7), non ancora in vigore, qualora un minore sia cittadino di più di uno Stato contraente, il cognome attribuito nello Stato di nascita sarà riconosciuto negli altri Stati contraenti, ma allo stesso modo sarà riconosciuto un cognome attribuito su richiesta dei genitori in un altro Stato contraente del quale il minore abbia la cittadinanza.
Atti giuridici relativi ai diritti dei minori
9. L’art. 3, n. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (8) così prevede: «In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Sostanzialmente, la medesima disposizione si ritrova all’art. 24, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (9).
10. L’art. 7, n. 1, della Convenzione sui diritti dell’infanzia dispone, inter alia, che un minore debba essere «registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome». La stessa norma è ripresa in sostanza dall’art. 24, n. 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (10).
Normativa nazionale pertinente nel caso di specie
11. Ai sensi del diritto internazionale privato danese, le questioni relative alla determinazione del cognome di una persona sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui la detta persona ha la propria residenza (ossia la propria dimora abituale), come definita dalla legge danese. Pertanto, qualora occorra determinare il cognome di una persona che risiede abitualmente in Danimarca, trova applicazione la legge danese.
12. All’epoca dei fatti della presente causa, la determinazione dei cognomi in Danimarca era disciplinata dagli artt. 1‑9 della legge 29 aprile 1981, n. 193 (Lov om personnavne – legge sui nomi di persona) (11).
13. Ai sensi dell’art. 1 della detta legge, se i genitori portavano un unico cognome, quello era il cognome assegnato al figlio. Se essi non portavano lo stesso cognome, si poteva scegliere il cognome di uno dei due. Tuttavia, l’art. 9 consentiva anche un cambiamento amministrativo del cognome in un altro, composto dai cognomi di entrambi i genitori, separati da un trattino.
14. In alternativa (ed abitualmente), se il minore porta il cognome di un genitore, il cognome dell’altro genitore può essere usato come «nome intermedio» (mellemnavn). I due cognomi sono infatti accostati (senza il trattino). Tuttavia, ai sensi della legge del 1981, solo il secondo elemento (del cognome) del nome composto poteva in tal caso essere trasmesso alla generazione successiva.
15. In Germania, in forza dell’art. 10, n. 1, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (disposizioni preliminari al codice civile; in prosieguo: l’«EGBGB»), il nome di una persona è determinato in base alla legge dello Stato di cui tale persona possiede la cittadinanza. Ai sensi dell’art. 10, n. 3, il cognome di un minore può essere determinato con riferimento al diritto di un altro paese soltanto nel caso in cui un genitore (o la persona che conferisce il nome) sia cittadino di quel paese. Tuttavia, il diritto tedesco può trovare applicazione se nessuno dei genitori ha la cittadinanza tedesca, ma almeno uno di essi è residente in Germania.
16. In base all’art. 1616 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), se i genitori portano un unico cognome (12), quello è il nome assegnato al figlio, come avviene in Danimarca. L’art. 1617 così dispone:
«1) Qualora i genitori non portino un cognome coniugale e abbiano la custodia congiunta del figlio, essi devono scegliere, mediante dichiarazione resa dinanzi ad un ufficiale dello stato civile, il cognome del padre o quello della madre al momento della dichiarazione quale cognome da assegnare al figlio alla nascita. (…) La scelta dei genitori si applica anche ai figli che nasceranno in futuro.
2) Qualora i genitori non abbiano effettuato la dichiarazione entro un mese dalla nascita del figlio, il Familiengericht [(13)] conferisce ad uno dei genitori il diritto di stabilire il cognome del figlio. Il paragrafo 1 è applicabile mutatis mutandis. Il giudice può fissare al genitore un termine per l’esercizio di tale diritto. Qualora il diritto di scegliere il cognome non venga esercitato prima della scadenza del termine, al figlio viene assegnato il cognome del genitore cui è stato conferito tale diritto.
3) Qualora il figlio sia nato al di fuori del territorio tedesco, il giudice attribuisce a un genitore il diritto di sceglierne il cognome ai sensi del paragrafo 2 soltanto se un genitore o il figlio lo richiede, ovvero se occorre indicare il cognome del figlio in un atto dello stato civile tedesco o su un documento d’identità tedesco».
17. L’art. 1617, n. 1, esclude così la possibilità di combinare i cognomi di entrambi i genitori per formare un nuovo nome composto. Tuttavia, esso non osta alla trasmissione di un nome composto esistente che entrambi i genitori già portavano (14).
Giurisprudenza della Corte di giustizia
18. Le questioni relative alla determinazione dei cognomi non ricorrono spesso nell’ambito del diritto comunitario. Tuttavia, riguardo a questa materia sono state in precedenza proposte alla Corte due domande di pronuncia pregiudiziale (cause Konstantinidis (15) e García Avello (16)) e, nella presente fattispecie, vi è stato un precedente rinvio pregiudiziale (17).
19. Nella sentenza Konstantinidis la Corte ha dichiarato contrario al divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza l’obbligo imposto ad un cittadino ellenico di utilizzare, per poter svolgere la propria attività lavorativa in un altro Stato membro, la translitterazione del suo nome, che ne modificava la pronuncia, se la risultante alterazione comportava il rischio che potenziali clienti avrebbero potuto confondere l’interessato con altre persone.
20. Nella sentenza García Avello la Corte ha considerato che gli artt. 12 CE e 17 CE ostavano a che le autorità belghe respingessero una domanda di cambiamento del cognome di figli minorenni residenti in Belgio, ma in possesso di una doppia cittadinanza belga e spagnola, nel cognome di cui essi sarebbero stati titolari in forza del diritto e della tradizione spagnoli.
Fatti e procedimento
21. Il minore Leonhard Matthias è nato in Danimarca nel 1998 dai genitori Stefan Grunkin e Dorothee Paul. Egli e i genitori hanno solo la cittadinanza tedesca (in Danimarca non è prevista l’automatica acquisizione della cittadinanza iure soli). Per la maggior parte della sua vita, egli ha vissuto principalmente in Danimarca, dove i genitori hanno inizialmente convissuto. Per alcuni mesi durante il periodo 2001‑2002, egli ha vissuto con questi ultimi a Niebüll, in Germania. Da allora vive principalmente con la madre a Tønder, in Danimarca, ma soggiorna regolarmente presso il padre a Niebüll, a circa 20 chilometri di distanza.
22. Alla nascita, Leonhard Matthias è stato originariamente registrato in Danimarca con il cognome «Paul», e con quello di «Grunkin» in qualità di mellemnavn. Qualche mese più tardi, su richiesta dei genitori, il cognome è stato cambiato in «Grunkin‑Paul» in virtù di un certificato amministrativo (navnebevis), ed è stato emesso un certificato di nascita recante tale cognome (18). Ciò è stato possibile poiché il minore era domiciliato in Danimarca ai fini del diritto internazionale privato danese, per cui alla determinazione del cognome era applicabile il diritto sostanziale danese.
23. I genitori intendono registrare il figlio presso le autorità tedesche di Niebüll con il cognome «Grunkin‑Paul» assegnatogli in Danimarca. In forza della normativa tedesca citata supra (19), le dette autorità hanno rifiutato di riconoscere tale nome, insistendo sul fatto che il cognome scelto dovesse essere o «Grunkin» o «Paul».
24. I genitori hanno impugnato tale diniego dinanzi ai giudici tedeschi, ma il loro ricorso è stato respinto in ultima istanza nel 2003.
25. Successivamente, in conformità all’art. 1617, n. 2, del BGB, lo Standesamt (Ufficio dello stato civile) competente ha deferito la questione all’Amtsgericht Niebüll. In qualità di Familiengericht, tale giudice aveva il compito di designare il genitore avente il diritto di scegliere il cognome del figlio, o il cui cognome doveva essere assegnato al figlio nel caso in cui tale diritto non fosse esercitato.
26. Tuttavia, tale giudice si chiedeva se la normativa sul conflitto di leggi di cui all’art. 10 dell’EGBGB fosse valida alla luce degli artt. 12 CE e 18 CE, in quanto la determinazione dei cognomi dipendeva esclusivamente dalla cittadinanza. Esso ha di conseguenza chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull’interpretazione del Trattato CE in merito alla compatibilità dell’art. 10 dell’EGBGB con il Trattato CE medesimo (20).
27. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, sono stati sollevati dubbi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto il giudice del rinvio risultava agire nell’esercizio di una funzione amministrativa piuttosto che giurisdizionale.
28. Nelle sue conclusioni del 30 giugno 2005, l’avvocato generale Jacobs ha riconosciuto tali dubbi, ma ha ritenuto che la Corte dovesse comunque risolvere la questione pregiudiziale sottopostale (21). A suo avviso, la situazione rientrava nell’ambito di applicazione del diritto comunitario e, sebbene non esistesse alcuna discriminazione fondata sulla cittadinanza, risultava «del tutto incompatibile con lo status e con i diritti di un cittadino dell’Unione europea (…) essere obbligati a portare nomi diversi ai sensi delle leggi di Stati membri diversi» (22).
29. Con sentenza 27 aprile 2006, la Corte si è dichiarata incompetente a risolvere la questione sollevata, in quanto non si poteva ritenere che il giudice del rinvio esercitasse una funzione giurisdizionale.
30. In data 30 aprile 2006, i genitori hanno ripresentato domanda per registrare il figlio presso lo Standesamt con il cognome Grunkin‑Paul, lo stesso nome con il quale egli era registrato in Danimarca. Lo Standesamt ha nuovamente negato tale registrazione, in quanto inammissibile in base al diritto tedesco.
31. In forza delle disposizioni di diritto processuale tedesco, l’impugnazione dei genitori avverso tale ulteriore diniego pende dinanzi ad un diverso Amtsgericht, nella fattispecie l’Amtsgericht Flensburg. Tale giudice rileva che il diritto tedesco non ammette che si possa ordinare all’ufficiale di stato civile di registrare un nome composto, tuttavia nutre dubbi simili a quelli sollevati dall’Amtsgericht Niebüll.
32. Esso chiede pertanto una pronuncia pregiudiziale sulla questione seguente:
«Se, alla luce del divieto di discriminazione contenuto nell’art. 12 CE e in considerazione della libertà di circolazione garantita ad ogni cittadino dell’Unione dall’art. 18 CE, sia valida la norma di conflitto prevista dall’art. 10 dell’EGBGB in quanto, riguardo alla normativa sul nome di una persona, essa fa riferimento solo alla cittadinanza».
33. Il sig. Grunkin, i governi belga, francese, tedesco, ellenico, lituano, olandese, polacco e spagnolo, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. I governi tedesco, ellenico, lituano e spagnolo, nonché la Commissione hanno presenziato all’udienza.
Ricevibilità
34. La ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale non viene formalmente contestata, anche se il governo belga chiede: a) se il giudice del rinvio sia competente ad ordinare la registrazione di un nome composto, dato in particolare il fatto che un procedimento anteriore è sfociato in una decisione definitiva; b) se il presente procedimento non sia artificioso.
35. Tali dubbi non sono tuttavia condivisi dal governo tedesco, il quale spiega piuttosto dettagliatamente i motivi per cui, in base al diritto tedesco, il presente procedimento principale sia nel contempo ricevibile ed effettivamente contenzioso. In sostanza, i genitori di Leonhard Matthias hanno proposto ricorso (al quale non osta la decisione finale dell’azione precedente da essi intentata nel 2003) contro l’Ufficio dello stato civile, chiedendo di ordinare a quest’ultimo di registrare il figlio con il cognome «Grunkin‑Paul». Al fine di decidere in merito alla possibilità di impartire un siffatto ordine – esercitando così manifestamente una funzione giurisdizionale – il giudice del rinvio necessita di una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione del diritto comunitario.
36. Stanti tali premesse, non ritengo necessario che la Corte esamini più approfonditamente la ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale.
Nel merito
Osservazioni preliminari
37. Il diritto internazionale privato, indipendentemente da ciò che tale denominazione possa evocare, non è un istituto di diritto internazionale, ma una branca del diritto interno di ciascun ordinamento giuridico. Esso fornisce un meccanismo, o più precisamente una serie di meccanismi interconnessi, intesi a determinare, qualora esistano situazioni o rapporti giuridici collegati a più di un ordinamento giuridico, i giudici o le altre autorità competenti, il diritto sostanziale che trova applicazione, nonché gli effetti o il riconoscimento da riservare alle decisioni adottate o agli atti giuridici perfezionati, in conformità ad altri ordinamenti giuridici.
38. Poiché le situazioni o i rapporti in questione sono per definizione intergiurisdizionali, il meccanismo di ogni ordinamento giuridico interagisce necessariamente con il meccanismo degli altri. A volte gli ingranaggi scorrono, altre volte stridono. Quando scorrono (il che è preferibile), ciò può avvenire perché l’ordinamento giuridico in questione dispone fin dall’inizio di norme compatibili, perché si è agito per il raggiungimento della compatibilità nell’ambito di organi quali l’ICCS o la Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato (23), ovvero (all’interno dell’Unione europea) perché tale compatibilità è stata imposta a tali ordinamenti dalla normativa comunitaria. Restano tuttavia molti ambiti in cui la compatibilità o l’armonizzazione risultano incomplete.
39. Pertanto, il quadro generale che emerge è quello di una composizione complessa di meccanismi complessi, che interagiscono sul piano della complessità, ma non sempre in maniera armonica. Qualsiasi variazione ad un meccanismo può implicare una vasta gamma di interazioni. Una modifica delle norme di diritto internazionale privato di un ordinamento giuridico relative alla determinazione dei nomi potrebbe avere ripercussioni non solo sulle modalità di interazione di tali norme con le norme equivalenti di un altro ordinamento, ma altresì sull’operatività delle sue stesse norme di diritto internazionale privato concernenti ambiti connessi relativi allo status delle persone o al diritto di famiglia (con conseguenti modifiche a livello delle interazioni tra tali norme e quelle di altri ordinamenti) o sulle sue norme pertinenti di diritto sostanziale.
40. Pertanto, non stupisce particolarmente il fatto che la maggior parte degli Stati membri che hanno presentato osservazioni nel caso di specie abbiano invitato la Corte a non interferire con la normativa tedesca sul conflitto di leggi di cui trattasi. Alcuni esponenti della dottrina hanno inoltre criticato la sentenza della Corte nella causa García Avello, nonché le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa definita con la sentenza Standesamt Stadt Niebüll, in quanto apparentemente incapaci di valutare le conseguenze dell’approccio adottato (24).
41. Si tratta chiaramente di un ambito in cui la Corte deve procedere con cautela e attenzione. Ma proprio perché deve procedere con cautela, ciò non significa affatto che debba avere timore di procedere.
42. Come rilevato da numerosi Stati membri, l’ambito rientra in quelli in cui la Comunità è competente a legiferare – proprio come, sulla base degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE, essa ha già disciplinato la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori (25), e intende dettare norme relative alla legge applicabile in materia matrimoniale (26).
43. Ciò premesso, come la Corte ha statuito nella sentenza García Avello (27), vale a maggiore ragione che, «[s]ebbene, allo stato attuale del diritto comunitario, le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell’esercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il diritto comunitario (…), in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri».
44. Di conseguenza, la Corte non può eludere il proprio dovere di interpretare il diritto comunitario in modo tale da coadiuvare i giudici nazionali come, nella fattispecie, l’Amtsgericht Flensburg, il cui compito si sostanzia nel decidere se norme specifiche di diritto interno siano conformi al diritto comunitario medesimo.
45. È certamente vero che tali questioni sarebbero più semplici se si fosse adottata una normativa comunitaria per disciplinare la situazione (ovvero se tutti gli Stati membri facessero parte dell’ICCS e avessero tutti ratificato le sue convenzioni). Inoltre, una soluzione legislativa o convenzionale sarebbe adeguata in un tale ambito. Le discussioni che precedono l’adozione del diritto comunitario o gli accordi multilaterali sono necessariamente più lunghe, più approfondite, e di più ampia portata rispetto a quanto si possa raggiungere nell’ambito di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte. Inoltre, data la crescente mobilità dei cittadini nel territorio dell’Unione europea, che non è semplicemente un mercato unico ma uno spazio unico di libertà, sicurezza e giustizia, è evidente che i conflitti di interesse relativi alla determinazione e all’uso dei nomi di persona possono sorgere (e probabilmente sorgeranno) con frequenza crescente, finché o salvo che si pervenga ad una soluzione adeguata. Una siffatta soluzione dovrebbe essere compiutamente e sistematicamente ponderata, prendendo in debita considerazione tutte le sue implicazioni per gli ordinamenti giuridici coinvolti.
46. Tuttavia, tale soluzione non è stata ancora approntata. Allo stato attuale, la Corte deve interpretare il diritto comunitario esistente relativo al diritto di un cittadino di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri senza subire discriminazioni fondate sulla cittadinanza. Tale interpretazione deve avvenire alla luce della situazione specifica oggetto del procedimento principale. La Corte dovrebbe guardarsi dallo sconfinare in misura non necessaria nella competenza degli Stati membri nelle questioni di diritto internazionale privato. Nel contempo, essa non deve diluire o indebolire il concetto di cittadinanza dell’Unione – lo «status fondamentale dei cittadini degli Stati membri» (28) – né svuotare di significato i diritti che derivano da tale status.
47. Nella fattispecie, a mio avviso la questione che occorre risolvere al fine di consentire al giudice nazionale di pervenire ad una decisione nella causa dinanzi ad esso pendente è più circoscritta di quanto possa sembrare a prima vista.
48. Innanzitutto, la norma sostanziale di diritto tedesco secondo la quale il cognome del figlio dev’essere quello di un genitore, senza la possibilità di combinare i nomi di entrambi, non è di per se stessa in discussione. In tale ambito non vi sono norme sostanziali di diritto comunitario applicabili (né risulterebbe esserci alcun fondamento normativo per la loro adozione), e nessuna disposizione nazionale che prescriva o vieti una particolare forma di nome pare atta, da sola, a violare i diritti di un cittadino alla libertà dalle discriminazioni e alla libertà di circolazione e soggiorno. La questione può porsi soltanto qualora, rispetto ad un dato individuo, tale norma sia in conflitto con una norma di un altro Stato membro.
49. In secondo luogo, sebbene la questione posta dal giudice nazionale sia limitata alla compatibilità con il diritto comunitario della normativa sul conflitto di leggi contenuta nell’art. 10 dell’EGBGB, a mio modo di vedere non occorre considerare la validità di tale disposizione nella sua interezza, ma soltanto la validità dell’effetto che essa dispiega, in combinato disposto con l’art. 1617 del BGB, vietando la registrazione di un cognome legalmente formato e già registrato in Danimarca.
50. Di conseguenza, gli argomenti presentati da alcuni Stati membri dinanzi a questa Corte, che affermano con un certo vigore la superiorità della cittadinanza rispetto alla residenza come fattore di collegamento nelle questioni di status delle persone (essendo tale criterio più stabile e chiaramente determinabile), non sono secondo me direttamente rilevanti, indipendentemente dal fatto che possano essere validi o meno. La Corte non ha bisogno né deve scegliere tra i due criteri – allo stesso modo in cui nella sentenza García Avello non ha operato una scelta tra le norme belghe e spagnole per la determinazione del cognome attribuito ad un minore (29). Il suo compito specifico nel caso di specie è piuttosto quello di valutare il mancato riconoscimento di un nome alla luce delle norme di diritto comunitario.
51. Infine, ritengo significativo il fatto che il procedimento principale riguardi una situazione in cui il cognome è stato determinato e registrato alla nascita in conformità al diritto vigente danese, e modificato e registrato poco dopo la nascita in conformità allo stesso diritto vigente, prima che fosse presentata qualsiasi domanda per registrarlo presso le autorità tedesche. Pertanto, non si tratta in questo caso di modificare, nello Stato membro di residenza, un nome determinato conformemente al diritto dello Stato membro di cui si ha la cittadinanza. Il fatto che il cognome originariamente registrato fosse compatibile con le norme tedesche, e che il cognome rivisto non lo fosse, non significa che il primo fosse stato formato ai sensi di tali norme. Entrambi i cognomi sono stati formati ai sensi delle norme danesi, e i genitori di Leonhard Matthias, nel periodo in cui dimoravano abitualmente in Danimarca, avevano il diritto di operare qualsivoglia scelta a loro disposizione secondo le norme danesi. Ciò che essi ora chiedono non è la registrazione di un minore al quale non è ancora stato attribuito un cognome, bensì la trascrizione presso l’ufficio dello stato civile tedesco di un nome che il minore già porta conformemente alla legge del suo luogo di nascita e di residenza. Inoltre, mentre nel rispetto dell’art. 7, n. 1, della Convenzione sui diritti dell’infanzia, il nome di Leonhard Matthias doveva essere registrato immediatamente dopo la nascita in Danimarca, risulta chiaro dal tenore letterale dell’art. 1617, n. 3, del BGB, che non sussisteva alcun obbligo automatico in base al quale il suo nome dovesse essere registrato immediatamente su un documento d’identità o di registrazione tedesco.
52. Affronterò quindi il problema partendo da tale base più ristretta, considerando innanzitutto se la situazione rientri nell’ambito di applicazione del diritto comunitario; in secondo luogo, se essa implichi discriminazioni fondate sulla cittadinanza o interferenze con il diritto di libertà di circolazione e di soggiorno; e, in terzo luogo, se una siffatta discriminazione o interferenza, sempreché sussista, possa essere giustificata.
Applicabilità del diritto comunitario
53. Nelle sue conclusioni relative alla causa definita con la sentenza Standesamt Stadt Niebüll (30), l’avvocato generale Jacobs ha richiamato il giudizio della Corte nella sentenza García Avello, secondo cui esisteva un collegamento con il diritto comunitario nel caso dei minori in questione, «che sono cittadini di uno Stato membro i quali soggiornano legalmente sul territorio di un altro Stato membro» (31), e ha ritenuto che lo stesso dovesse valere anche nel caso di Leonhard Matthias.
54. Egli ha altresì fatto riferimento alla dichiarazione di cui alla sentenza Zhu e Chen (32), per ricordare che la situazione di un cittadino di uno Stato membro nato in un altro Stato membro e che non si sia ancora avvalso del diritto alla libera circolazione non può essere assimilata ad una situazione puramente interna, che privi il detto cittadino del beneficio delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno. Nella medesima sentenza (33) la Corte ha proseguito specificando che un minore può godere dei diritti garantiti da tali disposizioni prima di avere raggiunto l’età richiesta per avere la capacità di esercitare egli stesso, a norma di legge, i suddetti diritti.
55. Ritengo che la situazione oggetto del procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione del diritto comunitario per motivi analoghi e persino più determinanti.
56. In primo luogo, Leonhard Matthias è nato ed ha risieduto in uno Stato membro, possedendo (soltanto) la cittadinanza di un altro Stato membro.
57. In secondo luogo, in quanto cittadino dell’Unione, Leonhard Matthias gode del diritto di libera circolazione e di soggiorno ai sensi del diritto comunitario. Inoltre, diversamente dal caso dei minori di cui alle sentenze García Avello, o Zhu e Chen, egli ha esercitato e continua ad esercitare tale diritto, avendo soggiornato successivamente nei due Stati membri in questione ed essendosi spostato ripetutamente dall’uno all’altro – costretto da una situazione familiare che sfugge al suo controllo.
58. In terzo luogo, nel corso di tale situazione, egli è incorso in un conflitto tra una norma impostagli dal diritto di uno Stato membro e un’opzione disponibile e legittimamente scelta dai suoi genitori per suo conto ai sensi del diritto dell’altro Stato membro.
59. Una siffatta situazione rientra chiaramente – sia ratione personae, sia ratione materiae – nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, sotto forma di norme che regolano l’esercizio del diritto di un cittadino alla libertà di circolazione nonché del suo diritto a non subire discriminazioni.
Sull’esistenza di una discriminazione
60. Nelle sue conclusioni nella causa che ha dato origine alla sentenza Standesamt Stadt Niebüll (34), l’avvocato generale Jacobs ha osservato che, ai sensi della norma controversa, tutte le persone in possesso della sola cittadinanza tedesca ricevono un identico trattamento, e tutte le persone aventi (o i cui genitori hanno) più di una cittadinanza ricevono un trattamento diverso ma senza alcuna discriminazione in base alla loro cittadinanza.
61. Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento ha contestato tale valutazione, che io stessa condivido.
62. Vero è che l’art. 10 delle EGBGB distingue tra le persone in base alla loro cittadinanza, ma tali distinzioni sono inevitabili quando la cittadinanza rappresenta un collegamento ad un particolare ordinamento giuridico. Per contro, tale norma non discrimina in base alla cittadinanza. L’obiettivo del divieto di tali discriminazioni non è quello di eliminare le differenze che derivano necessariamente dall’essere cittadino di uno Stato membro piuttosto che di un altro (che sono chiaramente mantenute dalla seconda frase dell’art. 17, n. 1, CE) bensì quello di impedire ulteriori differenze di trattamento fondate sulla cittadinanza, che operino a svantaggio dei cittadini dell’Unione.
63. Secondo la norma tedesca, qualsiasi cittadino dell’Unione che abbia una sola cittadinanza riceve un trattamento conforme al diritto del suo Stato membro di appartenenza, mentre tutti coloro che hanno più di una cittadinanza ricevono (in linea con la sentenza García Avello (35)) un trattamento diverso da coloro che hanno una sola cittadinanza, ma tale trattamento è comunque conforme alle leggi dei loro Stati membri di appartenenza. Inoltre, il diritto sostanziale tedesco può trovare applicazione nei confronti di qualsiasi persona di qualsiasi nazionalità, che soggiorni abitualmente in Germania, che lo desideri, in modo tale che i cittadini di altri Stati membri che vi risiedono non vengano privati dei vantaggi di cui possono godere i cittadini tedeschi.
64. Tuttavia, il divieto di discriminazioni – il principio della parità di trattamento – nel diritto comunitario non è limitato alle questioni riguardanti la cittadinanza. Esso si esprime solitamente con l’imperativo generale secondo cui situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (36).
65. Sebbene la norma controversa tratti chiaramente allo stesso modo tutte le situazioni in cui il fattore che collega una persona ad un ordinamento giuridico è la cittadinanza, essa non estende tale parità di trattamento alle situazioni in cui il fattore di collegamento è la residenza. Gli ordinamenti giuridici comunitari fanno variamente riferimento all’uno o all’altro criterio (37). Può pertanto sorgere il quesito se il principio della parità di trattamento non imponga di attribuire uguale rilevanza al criterio della residenza applicato nel diritto danese e al criterio della cittadinanza applicato nel diritto tedesco.
66. A mio giudizio si deve rispondere nel senso che tale criterio lo impone. Una risposta diversa implicherebbe una presa di posizione rispetto al criterio da considerare «migliore» e al quale andrebbe accordata maggiore rilevanza. Tale compito, nel caso in cui debba essere svolto, compete al legislatore comunitario e non alla Corte. Finché non esisterà una normativa uniforme, spetta agli Stati membri decidere quale fattore di collegamento utilizzare in sede di determinazione del diritto applicabile al nome di una persona, previo rispetto del diritto comunitario nell’esercizio di tale competenza.
67. Mentre il mero fatto di optare per l’impiego del criterio della cittadinanza piuttosto che della residenza (o viceversa) quale fattore di collegamento non viola in sé il principio della parità di trattamento nel diritto comunitario, il rifiuto di riconoscere gli effetti di provvedimenti validi per un altro ordinamento giuridico utilizzando un altro fattore di connessione sembra configurare una violazione.
68. Un esempio della suddetta situazione può essere il seguente: il fatto che, se Leonhard Matthias fosse nato non in Danimarca ma in un altro Stato membro che applica (una forma rigida di) jus soli (38) egli avrebbe potuto acquisire la cittadinanza di tale Stato membro e il diritto tedesco avrebbe riconosciuto un nome determinato in conformità al diritto di tale Stato. I cittadini tedeschi nati in un altro Stato membro e registrati con un nome formato in conformità al diritto di tale Stato in quanto Stato della loro residenza sono pertanto trattati diversamente a seconda che lo Stato consenta loro anche di acquisire la sua cittadinanza, una questione non necessariamente connessa al criterio che esso utilizza in sede di determinazione del diritto applicabile relativo ai nomi.
69. Pertanto, se la normativa sul conflitto di leggi di uno Stato membro conduce sistematicamente a negare il riconoscimento di un cognome attribuito ad un cittadino di tale Stato membro conformemente al diritto del suo Stato membro di nascita e residenza, applicabile in virtù della sua propria normativa sul conflitto di leggi, allora tale diniego non costituisce una discriminazione fondata sulla cittadinanza vietata dall’art. 12 CE. Esso è tuttavia, a mio modo di vedere, contrario al principio generale della parità di trattamento. In base a tale principio, se una situazione non è meramente interna ad uno Stato membro ma coinvolge l’esercizio di un diritto garantito dal Trattato CE, un collegamento al diritto di un altro Stato membro non deve essere trattato diversamente a seconda che sia (ai sensi del diritto di tale altro Stato membro) fondato sulla cittadinanza o sulla residenza.
70. Un’ulteriore violazione del principio generale può essere riscontrata nel fatto che la norma tedesca tratta nello stesso modo le situazioni diverse facenti capo, da un lato, a cittadini tedeschi il cui nome non è stato precedentemente registrato in un altro Stato membro e, dall’altro, a cittadini il cui nome è stato in tal modo registrato.
71. Tuttavia, per quanto riguarda il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, il principio della parità di trattamento non preclude semplicemente qualsiasi distinzione, indipendentemente dalle circostanze di fatto. Risulta pertanto necessario chiedersi se vi siano interferenze con i diritti di libera circolazione o di soggiorno di Leonhard Matthias.
Sull’eventuale interferenza con la libertà di circolazione e/o di soggiorno
72. Nella sentenza García Avello, la Corte ha dichiarato che «una (…) situazione di diversità di cognomi è tale da generare per gli interessati seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privato, derivanti, in particolare, dalle difficoltà di fruire, in uno Stato membro di cui hanno la cittadinanza, degli effetti giuridici di atti o di documenti redatti con il cognome riconosciuto nell’altro Stato membro del quale possiedono la cittadinanza» (39).
73. Tali inconvenienti non risultano in alcun modo attenuati per il fatto che una persona abbia la cittadinanza di uno solo degli Stati membri interessati. Da un punto di vista pratico, essi non derivano dal possesso di più di una cittadinanza, ma dal fatto di spostarsi, in qualità di cittadino dell’Unione, tra gli Stati membri e successivamente vivere, studiare, lavorare, chiedere sussidi, espletare formalità amministrative, aprire conti bancari ed effettuare le molte altre operazioni inerenti alla vita quotidiana in ciascuno di tali Stati.
74. Tali difficoltà pratiche, a giudizio dell’avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni nella causa decisa con la sentenza Standesamt Stadt Niebüll, «costituiscono chiaramente un ostacolo al (…) diritto di cittadino [di Leonhard Matthias] di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri» (40). Sono d’accordo.
75. Numerosi Stati membri hanno tuttavia sostenuto che non vi è nulla nella normativa sul conflitto di leggi in questione o nella sua applicazione nel caso di specie che possa intrinsecamente ostacolare o scoraggiare l’esercizio del diritto di libera circolazione o di soggiorno (41). I genitori di Leonhard Matthias avevano la possibilità di scegliere in Danimarca un cognome totalmente compatibile con il diritto tedesco, e un tale cognome sarebbe stato infatti imposto al figlio se essi non avessero deliberatamente operato una scelta diversa. I genitori non possono essere disincentivati dallo spostarsi in un altro Stato membro dalla consapevolezza che riceveranno lo stesso trattamento che riceverebbero se non avessero esercitato tale diritto.
76. Tale ragionamento non può essere contestato in se stesso – ed è probabilmente vero che non esiste alcuno Stato membro in cui il cognome di Leonhard Matthias, qualora fosse ivi nato, sarebbe stato obbligatoriamente registrato in una forma incompatibile con le norme sostanziali di diritto tedesco.
77. Reputo, tuttavia, che tale argomento non individui esattamente il problema. La questione non è se i genitori possano essere dissuasi dall’esercitare i loro diritti di libera circolazione e di soggiorno, ovvero ostacolati nell’esercizio di tali diritti, da una qualsivoglia norma che trovi applicazione nella determinazione del cognome dei propri figli, nati o meno, bensì se il figlio registrato legalmente alla nascita con un determinato nome in conformità al diritto dello Stato membro del luogo di nascita – e che non ha operato personalmente alcuna scelta riguardo a tale registrazione – subisca inconvenienti od oneri nell’esercizio dei suoi propri diritti in quanto cittadino dell’Unione (42), qualora lo Stato membro di cui è cittadino rifiuti di riconoscere il nome in tal modo registrato.
78. La risposta dev’essere affermativa. Quanto meno, ci sarà una discrepanza tra il suo certificato di nascita e i suoi documenti di viaggio. Per qualcuno che, come Leonhard Matthias, continua a soggiornare principalmente nel suo Stato membro di nascita mantenendo un forte legame con lo Stato membro di cui ha la cittadinanza, i problemi sono destinati ad aumentare. Con il trascorrere degli anni, egli acquisirà svariati documenti recanti il nome indicato sul suo certificato di nascita, ma potrà altresì acquisire altri documenti con il nome riconosciuto dallo Stato membro di cui ha la cittadinanza. Può darsi che studi e consegua qualifiche in entrambi gli Stati, che sia registrato ai fini della previdenza sociale in entrambi gli Stati, o anche che si trasferisca in un terzo Stato membro e si trovi ad affrontare difficoltà amministrative perché porta un nome diverso presente su documenti diversi. E non si può ignorare il fatto che sia le autorità pubbliche sia gli enti privati sono diventati negli ultimi anni sempre più circospetti nei confronti di qualsiasi situazione apparentemente fuori dal comune, spesso con risultati estremamente sgradevoli per chi è oggetto dei loro sospetti.
79. Mi sembra pertanto chiaro che il rifiuto da parte dello Stato membro di cui una persona ha la cittadinanza di riconoscere un nome, legalmente attribuitole, rende inevitabilmente e manifestamente più difficile a quest’ultima l’esercizio dei suoi diritti di cittadino dell’Unione di spostarsi e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Come evidenzia il governo francese nel caso di specie, il fatto che a Leonhard Matthias non sia stato ancora effettivamente impedito di spostarsi tra la Danimarca e la Germania, o che egli non ne sia stato ancora effettivamente dissuaso, non significa che il suo diritto di circolare liberamente non sia stato limitato.
Sull’eventuale giustificazione
80. Se, in linea di principio, la modalità di applicazione del diritto tedesco in un caso come quello di Leonhard Matthias – e sottolineo ancora una volta che la questione di cui trattasi è il diniego di registrare il cognome legalmente attribuitogli in Danimarca – è nel contempo incompatibile con il principio della parità di trattamento, nonché suscettibile di interferire con i suoi diritti di cittadino dell’Unione sanciti dal Trattato, ci si domanda se vi possa essere una giustificazione per il suddetto diniego.
81. Le eventuali giustificazioni possono essere classificate in giustificazioni di natura sistematica, che potrebbero giustificare un diniego automatico del riconoscimento o della trascrizione qualora siano soddisfatti determinati criteri, e giustificazioni più strettamente collegate alla situazione individuale, che potrebbero giustificare il diniego caso per caso.
82. Nella prima categoria, la Germania ha indicato i vantaggi del divieto di cognomi composti che combinano i cognomi di entrambi i genitori (in quanto, se tale pratica fosse consentita, le generazioni future potrebbero ritrovarsi con cognomi di lunghezza inimmaginabile (43), costituiti da nomi a loro volta composti) nonché dell’uso della sola cittadinanza come fattore di collegamento in sede di determinazione del diritto applicabile al nome di una persona (in quanto è un criterio più stabile e facilmente accertabile rispetto alla residenza).
83. Come ho già affermato, non considero necessario né appropriato analizzare i pregi relativi di diverse normative sostanziali o sul conflitto di leggi nel presente ambito. Tuttavia, ritengo che la Germania non possa comunque fondarsi su tali argomenti, in quanto il diritto tedesco non esclude in toto né i cognomi composti per i propri cittadini (se, ad esempio, ai sensi dell’art. 10, n. 3, delle EGBGB, il nome è determinato conformemente al diritto interno dello Stato del genitore avente un’altra cittadinanza) né l’uso del criterio della residenza quale fattore di collegamento (ancora ai sensi dell’art. 10, n. 3, delle EGBGB, anche in assenza della cittadinanza tedesca, il diritto tedesco può trovare applicazione se uno dei genitori è residente in Germania) (44). Il riconoscimento del cognome composto di Leonhard Matthias, legalmente attribuitogli nel suo Stato membro di nascita e di residenza, non sembra pertanto configurare una violazione di nessuna norma inderogabile del diritto tedesco (45).
84. Sempre all’interno della categoria delle giustificazioni di natura sistematica, il governo lituano (che per altri aspetti ritiene che l’effetto delle norme tedesche non sia contrario al diritto comunitario) afferma che a nessuno Stato membro deve essere imposto di riconoscere nomi attribuiti ai suoi cittadini conformemente al diritto straniero se tali nomi risultano incompatibili con la struttura della sua lingua nazionale, parte fondamentale del proprio patrimonio nazionale. I cognomi lituani assumono forme diverse a seconda che siano portati da un uomo o da una donna, e, se portati da una donna, a seconda che quest’ultima sia coniugata o nubile. Tali differenze sono immanenti alla struttura del linguaggio e forme distorte sono inaccettabili per ragioni di politica nazionale.
85. Non reputo necessario decidere in merito a tale argomento nell’ambito della presente causa. Nulla suggerisce che un nome composto come «Grunkin‑Paul» leda valori fondamentali della lingua tedesca. Osservo tuttavia che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sottolineato l’importanza delle considerazioni sulla lingua nazionale nell’ambito dei nomi di persona, e ha accettato che l’imposizione di regole linguistiche possa essere giustificata (46).
86. Per quanto attiene alle circostanze che potrebbero giustificare un diniego del riconoscimento o della trascrizione in un caso particolare, le possibilità sono varie. Evidentemente sembrerebbe giustificabile rifiutare di registrare un cognome che fosse in qualche modo ridicolo o offensivo. Se il diritto nazionale escludesse completamente la possibilità che fratelli portino cognomi diversi, potrebbe forse essere giustificato rifiutare la registrazione di un nome che potrebbe provocare una siffatta situazione. Potrebbe altresì essere giustificabile rifiutare di riconoscere un nome attribuito conformemente al diritto di un altro Stato membro al quale il minore è connesso per nascita ma non per cittadinanza, se è dimostrato che il luogo di nascita è stato scelto semplicemente per eludere le norme dello Stato membro di cui si ha la cittadinanza, senza che esista un qualsiasi altro nesso concreto con tale luogo (47).
87. Tuttavia, nella fattispecie nulla suggerisce che l’una o l’altra circostanza siano applicabili. In particolare, risulta che il legame di Leonhard Matthias con la Danimarca, dove ha vissuto per la maggior parte della sua vita e dove si suppone che abbia stretto amicizie e si sia radicato, è veritiero e stabile. A tale proposito – e a proposito di qualsiasi diniego, in circostanze simili, di registrare un nome sulla base di fattori specifici inerenti al caso individuale – rammento che le autorità e i giudici tedeschi, come quelli di tutti gli Stati membri, sono tenuti a prendere in considerazione prima di tutto l’interesse del minore (48). Sono fermamente convinto che sia probabilmente nell’interesse di Leonhard Matthias, che sta ora per compiere dieci anni, che il cognome che ha portato per quasi tutta la vita nello Stato membro della sua dimora abituale e stabile sia riconosciuto dalle autorità dello Stato membro di cui ha la cittadinanza.
Osservazioni conclusive
88. Sono quindi giunta alla conclusione che, per quanto concerne il diritto di un cittadino di circolare e soggiornare liberamente sul territorio dell’Unione europea e di non subire discriminazioni nell’esercizio di tale diritto, la Corte dovrebbe interpretare il diritto comunitario nel senso che, nel procedimento principale, il cognome di Leonhard Matthias, Grunkin‑Paul, legalmente registrato in Danimarca più di nove anni fa, deve essere registrato in Germania.
89. È certamente vero che, in un procedimento di rinvio pregiudiziale, la Corte ha il compito di interpretare il diritto comunitario, e non di applicare tale diritto alla situazione di fatto all’origine della causa principale, e che l’obiettivo del procedimento è quello di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto comunitario negli Stati membri. In altri termini, questa Corte non può decidere autonomamente la causa specifica dinanzi al giudice del rinvio, ma la sua pronuncia determinerà nel contempo il risultato di tale causa e di ulteriori procedimenti analoghi che potrebbero essere proposti dinanzi ad altri giudici nazionali.
90. È in relazione all’ultimo aspetto che ho evidenziato l’esigenza di un certo grado di cautela nel caso di specie. Mentre convengo pienamente con l’avvocato generale Jacobs riguardo al fatto che sia «del tutto incompatibile con lo status e con i diritti di un cittadino dell’Unione europea – che, per utilizzare i termini impiegati dalla Corte, è “destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri” – essere obbligati a portare nomi diversi ai sensi delle leggi di Stati membri diversi» (49), riconosco anche la preoccupazione ampiamente diffusa che il fragile edificio delle normative di diritto internazionale privato in materia di status delle persone all’interno dell’Unione europea non debba precipitare nella totale confusione.
91. Evidenzio pertanto che il mio approccio non richiederebbe alcuna modifica rilevante della normativa sostanziale tedesca sul conflitto di leggi in materia di nomi, bensì semplicemente la possibilità di concedere un più ampio spazio al riconoscimento della scelta di un nome validamente operata in precedenza in conformità alle leggi di un altro Stato membro. In questo senso, tale approccio implica semplicemente l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento che caratterizza gran parte del diritto comunitario, non soltanto per quanto concerne la sfera economica ma anche le materie civili.
92. Inoltre, nel caso di specie proporrei una pronuncia che non sia soltanto commisurata alla situazione specifica in cui viene a trovarsi Leonhard Matthias, ma che lasci spazio a giustificate eccezioni di ordine pubblico (benché io non ritenga che nella fattispecie siano state sollevate eccezioni valide in relazione all’attuale modalità di applicazione delle norme tedesche pertinenti).
93. Infine, sottolineo che, mentre la determinazione del nome di una persona rientra nell’ambito di applicazione delle leggi in materia di status delle persone, all’interno di tale ambito rappresenta una materia piuttosto specifica. Essa implica l’identificazione, che è una materia indipendente dallo status giuridico o dalla capacità. Pertanto, non ritengo che da ciò consegua necessariamente che una pronuncia relativa ai nomi debba essere applicata a tali altre materie.
Conclusione
94. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, ritengo che la Corte debba risolvere la questione sottopostale dall’Amtsgericht Flensburg nei termini seguenti:
– una normativa sul conflitto di leggi in base alla quale il nome di una persona deve essere determinato conformemente al diritto dello Stato di cui essa ha la cittadinanza non è di per se stessa incompatibile con gli artt. 12 CE, 17 CE o 18 CE;
– tuttavia, una tale normativa deve essere applicata in modo tale da rispettare il diritto di ogni cittadino dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
– tale diritto non è rispettato se il suddetto cittadino è stato registrato con un nome in conformità al diritto vigente del paese di nascita, prima che fosse necessario registrare il suo nome altrove, e sia successivamente obbligato a registrare un nome diverso in un altro Stato membro;
– di conseguenza, le autorità di uno Stato membro, in sede di registrazione del nome di un cittadino dell’Unione, non possono automaticamente rifiutare di riconoscere un nome con cui egli è stato già legalmente registrato in conformità alla normativa di un altro Stato membro, salvo che il riconoscimento sia in conflitto con ragioni imperative di interesse generale che non ammettono eccezioni.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Attualmente, le misure di cui all’art. 65 CE devono essere adottate «per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno». Tale limite scomparirà dall’art. 81 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concepito per sostituire l’art. 65 CE, che prevede misure particolari in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere.
3 – Sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑148/02 (Racc. pag. I‑11613).
4 – Tra gli Stati membri risulta che la Danimarca, la Finlandia e la Lituania utilizzano il criterio della residenza (cioè della dimora abituale, piuttosto che la nozione di domicilio come intesa nei sistemi di common law), mentre il diritto ellenico individua, in determinate circostanze, la legge dell’ultima residenza comune dei genitori.
5 – Pare sia questo il caso per la maggior parte dei restanti Stati membri. L’Irlanda e il Regno Unito non dispongono tuttavia di una specifica normativa sul conflitto di leggi – in pratica, la flessibilità del loro diritto interno è tale da accogliere nomi formati secondo la normativa di qualsiasi ordinamento giuridico.
6 – Convenzione ICCS 4 settembre 1958, n. 4, sulle modifiche dei cognomi e dei nomi; 5 settembre 1980, n. 19, sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, e 8 settembre 1982, n. 21, sulla questione di un certificato attestante cognomi diversi.
7 – Convenzione ICCS 16 settembre 2005, n. 31, sul riconoscimento dei cognomi.
8 – Del 20 novembre 1989, ratificata da tutti gli Stati membri.
9 – GU 2000, C 364, pag. 1 (più recentemente, in GU 2007, C 303, pag. 1).
10 – Del 16 dicembre 1966, anch’esso ratificato da tutti gli Stati membri.
11 – Fino al momento dell’abrogazione, con effetto dal 1° aprile 2006, ad opera della legge 24 giugno 2005, n. 524 (Navnelov – legge sui nomi), che consente una scelta più ampia.
12 – Ai sensi dell’art. 1355, può trattarsi solo del cognome portato in precedenza da uno dei due coniugi, e non della combinazione dei due cognomi.
13 – La denominazione dell’Amtsgericht allorché siede come giudice del diritto di famiglia.
14 – Il Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca) ha dichiarato che gli artt. 1616 e 1617 non sono incostituzionali quando escludono che il figlio porti un cognome composto formato dai cognomi di entrambi i genitori (sentenza 30 gennaio 2002, 1 BvL 23/96, BVerfGE 104, pag. 373).
15 – Sentenza 30 marzo 1993, causa C‑168/91 (Racc. pag. I‑1191).
16 – Citata alla nota 3.
17 – Sentenza 27 aprile 2006, causa C‑96/04, Standesamt Stadt Niebüll (Racc. pag. I‑3561) (v. oltre, paragrafi 21‑29).
18 – Secondo Stefan Grunkin, i genitori avevano in origine dichiarato «Grunkin‑Paul» come cognome di Leonhard Matthias e la modifica è stata effettuata al fine di conformare il suo certificato di nascita a tale dichiarazione. Di conseguenza, i nomi di entrambi i genitori dovrebbero far parte del cognome del bambino, e nessuno dei due sarebbe un semplice mellemnavn (v. il precedente paragrafo 14). A prescindere da quale possa essere la situazione esatta, il punto di partenza va tuttavia individuato nel fatto che la scelta di «Grunkin‑Paul» rappresentava un’opzione consentita ai genitori ai sensi del diritto danese.
19 – Paragrafi 15 e 16.
20 – Causa C‑96/04, citata alla nota 17.
21 – Paragrafi 30‑44 delle sue conclusioni.
22 – Paragrafi 45‑56.
23 – Alla quale aderiscono tutti gli Stati membri e la stessa Comunità europea (v. decisione del Consiglio 5 ottobre 2006, 2006/719/CE; GU L 297, pag. 1).
24 – V., ad esempio, i commenti alla sentenza García Avello di Mathias Audit, in Recueil Dalloz 2004, pag. 1476, al punto 20, e di Thomas Ackermann, in Common Market Law Review 2007, pag. 141, in particolare a pag. 153, e alle conclusioni relative alla causa che ha dato origine alla sentenza Standesamt Stadt Niebüll, formulati da Dieter Henrich, in Praxis des internationalen Privat‑ und Verfahrensrechts 2005, pag. 422.
25 – Attualmente con il regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
26 – Proposta della Commissione 17 luglio 2006, COM(2006) 399 def., di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale. La relazione cita «la maggiore mobilità dei cittadini all’interno dell’Unione europea [che conduce] a un aumento dei matrimoni internazionali, ossia di quelle unioni in cui i coniugi hanno una cittadinanza diversa oppure vivono in Stati membri diversi o in uno Stato membro di cui almeno uno dei due non è cittadino» – esattamente il contesto in cui la presente causa viene ad esistenza.
27 – Al punto 25.
28 – Sentenza 20 settembre 2001, causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193, punto 31). Da allora tale formula è stata ripetutamente impiegata, più di recente nella sentenza 11 dicembre 2007, causa C‑291/05, Eind (Racc. pag. I‑10719, punto 32).
29 – La Corte ha in effetti commentato, al punto 42 della sua sentenza, la raison d’être delle due normative e le modalità in cui ognuna di esse risultava adatta a tale raison d’être, ma non ha tratto conclusioni per quanto riguarda i loro rispettivi pregi.
30 – Ai paragrafi 48 e 49.
31 – Punto 27 della sentenza.
32 – Sentenza 19 ottobre 2004, causa C‑200/02 (Racc. pag. I‑9925, punto 19).
33 – Al punto 20.
34 – Al paragrafo 53.
35 – Punti 32‑35.
36 – V. García Avello, punto 31, e la giurisprudenza ivi citata. La Corte è stata criticata (v. Ackermann, citato supra alla nota 24, pag. 149) per aver fuso, nella sentenza García Avello, la nozione generale, «aristotelica», di parità di trattamento, con il divieto specifico di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui all’art. 12 CE. A prescindere da quale sia la giustificazione di tali critiche, mi riferisco qui al principio generale come ad una questione indipendente.
37 – Infatti, il regolamento n. 2201/2003 (citato supra alla nota 25, art. 3) consente di operare una scelta tra i due criteri in sede di determinazione della competenza con riferimento alla cessazione del matrimonio, e la proposta della Commissione relativa al suo emendamento (citata supra alla nota 26, proposta di un nuovo art. 20a) consentirebbe la scelta al momento di determinare il diritto applicabile.
38 – Ad esempio, l’Irlanda – v. sentenza Zhu e Chen, punto 9.
39 – Punto 36 della sentenza.
40 – Paragrafo 54 delle conclusioni.
41 – V., per analogia, ad esempio, sentenza 31 marzo 1993, causa C‑19/92, Kraus (Racc. pag. I‑1663, punto 32) o 9 settembre 2003, causa C‑285/01, Burbaud (Racc. pag. I‑8219, punto 95).
42 – V. García Avello nonché Zhu e Chen, in entrambe le quali la Corte ha posto l'accento sui diritti del fanciullo.
43 – Il cognome composto più lungo registrato nel Regno Unito risulta essere Temple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville, portato dal duca di Buckingham e Chandos dal 1822 al 1889, anno in cui il titolo si estinse – forse a causa del numero smodato di cognomi. Comunque, la maggior parte delle famiglie riesce ad evitare tali eccessi.
44 – È interessante citare il caso a cui ha fatto riferimento il segretario generale dell’ICCS durante l’Assemblea generale di quest’ultima a Edimburgo il 15 settembre 2004. In data 16 febbraio 2004, il Tribunal Administratif (tribunale amministrativo) di Lussemburgo ha annullato una decisione delle autorità lussemburghesi che vietava di registrare in Lussemburgo con il cognome della madre il figlio di una coppia lussemburghese residente in Germania. La coppia aveva scelto il suddetto nome come cognome unico (v. paragrafo 16 e nota 12 supra) e il figlio, nato in Germania, era registrato con tale nome, il tutto conformemente al diritto tedesco, che poteva trovare applicazione, ai sensi della sua normativa sul conflitto di leggi, in quanto diritto del luogo di residenza. Il tribunale lussemburghese ha statuito che una tale situazione non poteva essere considerata contraria all’ordine pubblico in Lussemburgo.
45 – V. il punto 44 della sentenza García Avello, in cui la Corte evidenzia che il diniego sistematico delle autorità belghe di permettere un cambio di cognome era manifestamente sproporzionato in quanto in altre situazioni analoghe erano possibili deroghe.
46 – V. sentenza 11 settembre 2007, causa n. 59894/00, Bulgakov/Ucraina (punto 43, e giurisprudenza ivi citata).
47 – L’ammissione di una tale giustificazione implicherebbe, in effetti, un certo contrasto con la sentenza della Corte nella causa Zhu e Chen, citata alla nota 32, al punto 34 e segg., in cui la Corte ha respinto l’argomento secondo il quale non era possibile fondarsi sulla cittadinanza di uno Stato membro, acquisita in virtù del luogo di nascita scelto deliberatamente a tale unico scopo. Tuttavia, il ragionamento della Corte in quel caso si basava sul diritto di ogni Stato membro di stabilire le condizioni per l’acquisizione della cittadinanza, e non riguardava l’uso della cittadinanza o di qualsiasi altro criterio qualefattore di collegamento ai fini del diritto internazionale privato. V. altresì sentenza 7 luglio 1992, causa C‑370/90, Singh (Racc. pag. I‑4265, punto 24, e giurisprudenza ivi citata).
48 – V. paragrafo 9 supra.
49 – Conclusioni nella causa Standesamt Stadt Niebüll, paragrafo 56, in cui si cita la sentenza 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar (Racc. pag. I‑2119, punto 31).
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