CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 27 novembre 2007 1(1)
Causa C‑390/06
Nuova Agricast Srl
contro
Ministero delle Attività Produttive
domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale ordinario di Roma
«Validità di una decisione della Commissione che dichiara compatibile con il Trattato un regime di aiuti previsto dalla legge italiana nella forma di aiuto agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia»
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda la validità della decisione della Commissione 12 luglio 2000, SG(2000) D/105754, che dichiara compatibile con il Trattato un regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia (2) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2. Il rinvio è stato proposto nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni presentato dalla società italiana Nuova Agricast nei confronti dello Stato italiano. In sostanza, la Nuova Agricast lamenta di aver sofferto un danno risultante dall’esclusione della stessa dal regime di aiuti di Stato autorizzato dalla Commissione nella decisione controversa, e chiede che si stabilisca in che misura le autorità italiane possano esserne ritenute responsabili.
I – Legislazione nazionale pertinente
A – Il vecchio regime di aiuti
3. Con legge 19 dicembre 1992, n. 488 (3) (in prosieguo: la «legge n. 488/92»), il legislatore italiano ha adottato misure di finanziamento alle imprese per incentivare lo sviluppo di determinate attività produttive nelle aree depresse del paese.
4. Con decisione 21 maggio 1997 (4) (in prosieguo: la «decisione del 1997») la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni, fino al 31 dicembre 1999, al regime di aiuti di Stato (5) fondato sulla legge n. 488/92 e su diverse disposizioni di attuazione della stessa.
5. Il regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 1997 (in prosieguo: il «vecchio regime di aiuti») presentava le seguenti caratteristiche principali:
a) Le risorse finanziarie di ogni anno erano suddivise in due quote uguali e assegnate tramite due bandi. Sulla base delle disponibilità finanziarie dell’anno al quale le risorse si riferivano, le modalità di ripartizione dei fondi potevano essere modificate con decreto ministeriale, in particolare consentendo che le disponibilità in questione fossero assegnate per mezzo di un singolo bando.
b) Le domande presentate nell’ambito di un bando erano esaminate da istituti di credito competenti, che attribuivano dei punteggi basati su requisiti regolatori (in italiano e in prosieguo: gli «indicatori»).
c) Dopodiché, il ministro competente stilava le graduatorie regionali delle domande sulla base dei punteggi ottenuti in seguito al detto esame e adottava un decreto relativo all’assegnazione degli aiuti alle imprese concorrenti in ordine decrescente dalla prima, fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria.
d) Le spese ammissibili erano quelle sostenute a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando precedente al bando cui si riferiva la domanda (6).
e) Le imprese le cui domande erano state inserite in una graduatoria regionale, ma che non erano riuscite a fruire delle agevolazioni a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all’importo delle agevolazioni complessivamente richieste potevano ripresentare lo stesso progetto, per una sola volta, al primo bando utile successivo, senza modificare gli indicatori di valutazione rilevanti (c.d. «inserimento automatico»), oppure rinunciare all’«inserimento automatico» e ripresentare lo stesso progetto, ma con la modifica di alcuni indicatori di valutazione, onde rendere la domanda più competitiva, partecipando alla graduatoria del successivo «bando utile» (7) (c.d. «riformulazione» della domanda). In entrambi i casi, le condizioni stabilite per le domande originali erano mantenute valide ai fini dell’ammissibilità delle spese, il che significava attribuire l’agevolazione anche per le spese sostenute a partire dalla data della prima domanda.
B – Il nuovo regime di aiuti
6. Il 18 novembre 1999 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione (8) un regime di aiuti di Stato da esse adottato in conformità alla legge n. 488/92. Il regime costituiva in effetti una proroga modificata del vecchio regime di aiuti dal 1° gennaio 2000.
7. A seguito delle modifiche apportate dalle autorità italiane al regime, il 12 luglio 2000 la Commissione ha adottato la decisione controversa, in cui affermava che non intendeva sollevare obiezioni al regime notificato fino al 31 dicembre 2006.
8. La decisione controversa contiene una disposizione transitoria che prevede quanto segue:
«Soltanto in occasione della prima applicazione del regime in questione, ossia in occasione del primo bando che sarà organizzato in base al regime medesimo, fermo restando che in ogni caso le domande di aiuto devono essere introdotte prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto di investimento, saranno eccezionalmente ammesse le domande introdotte in occasione dell’ultimo bando organizzato in base al regime precedente ed approvato dalla Commissione fino al 31 dicembre 1999, che sono state considerate ammissibili all’aiuto ma che non sono state evase data l’insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a tale bando».
9. Alla decisione controversa hanno fatto seguito, in Italia, l’adozione del decreto 14 luglio 2000 (9) da parte del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato (in prosieguo: il «MICA») e della Circolare 14 luglio 2000, n. 900315 (10), che hanno stabilito le modalità di attuazione del regime di aiuti autorizzato dalla decisione controversa (in prosieguo: il «nuovo regime di aiuti»).
10. Tali disposizioni nazionali stabiliscono che le agevolazioni potevano essere accordate sulla base «delle spese ritenute ammissibili nell’ambito dei programmi relativi all’ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie».
II – Le circostanze di fatto
11. Quando era ancora in vigore il vecchio regime di aiuti, la Nuova Agricast aveva presentato domanda per fruire degli aiuti di Stato in risposta al terzo bando utile, relativo al primo semestre del 1998. La sua domanda è stata iscritta nella graduatoria regionale della Puglia, approvata con decreto del MICA in data 14 agosto 1998.
12. A causa della sua posizione nella graduatoria regionale e dell’insufficienza dei fondi disponibili, essa non ha conseguito l’agevolazione per la quale aveva presentato domanda.
13. È stato pubblicato un quarto bando, relativo al secondo semestre del 1998. La Nuova Agricast ha deciso di non avvalersi del diritto all’inserimento automatico della propria domanda per quel bando, ma ha preferito attendere il successivo bando utile per presentare la propria domanda in una versione riformulata.
14. Non è stato pubblicato alcun bando simile entro il 31 dicembre 1999, data in cui è scaduto il termine dell’autorizzazione della Commissione al vecchio regime di aiuti. Il bando utile successivo per il quale la Nuova Agricast ha potuto infine presentare la propria domanda riformulata è stato pubblicato soltanto il 14 luglio 2000, quando il nuovo regime di aiuti era già entrato in vigore.
15. Il nuovo regime di aiuti autorizzato dalla decisione controversa non ha mantenuto valide, ai fini della determinazione delle spese ammissibili, le condizioni applicabili alla domanda iniziale della Nuova Agricast. La sua domanda riformulata è stata respinta ed è stata di conseguenza esclusa dalla graduatoria regionale in questione.
III – Il procedimento dinanzi al giudice nazionale e la questione pregiudiziale
16. La Nuova Agricast ha proposto un ricorso al Tribunale ordinario di Roma nei confronti del ministero italiano competente (il Ministero delle Attività Produttive, al quale sono state devolute le attribuzioni del MICA) per il risarcimento dei danni che afferma di avere subito in conseguenza del mancato versamento, da parte del Ministero, degli aiuti di Stato per i quali aveva presentato domanda.
17. A tale riguardo, la Nuova Agricast ritiene che, con l’adozione del nuovo regime di aiuti, le autorità italiane non abbiano tutelato adeguatamente gli interessi delle imprese che, come la Nuova Agricast, avevano rinunciato al diritto all’inserimento automatico nel quarto bando al fine di ripresentare in sostanza lo stesso progetto, con alcune modifiche agli «indicatori di valutazione», in occasione del successivo bando utile, ma che non hanno potuto farlo poiché il quarto bando era l’ultimo bando utile relativo al vecchio regime di aiuti per il settore economico in oggetto.
18. Secondo l’ordinanza di rinvio, successivamente alla scadenza dell’autorizzazione per il vecchio regime di aiuti esistevano tre categorie di imprese: i) le imprese, quali la Nuova Agricast, la cui domanda era stata inserita in una delle graduatorie regionali del terzo bando e che avevano rinunciato a ripresentare automaticamente la propria domanda nel quarto bando al fine di presentare una domanda riformulata in occasione del successivo bando utile («imprese rientranti nella prima categoria»); ii) le imprese la cui prima domanda era stata presentata nel quarto bando e le cui domande erano state inserite nelle graduatorie regionali relative a quel bando, ma che non avevano ricevuto gli aiuti richiesti a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie; a tali imprese si applica la disciplina transitoria prevista dalla decisione controversa («imprese rientranti nella seconda categoria»); e iii) le imprese che non avevano ancora presentato domanda, sebbene l’esecuzione del loro progetto di investimenti fosse già iniziata («imprese rientranti nella terza categoria»).
19. A parere del giudice nazionale, sembrerebbe che lo Stato italiano non abbia fatto presente alla Commissione che le imprese rientranti nella prima categoria erano titolari di situazioni giuridiche acquisite in base al vecchio regime di aiuti. Ai sensi del nuovo regime di aiuti, solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto potevano rientrare nel nuovo regime. Una deroga transitoria ed eccezionale era prevista soltanto per le domande presentate nel quarto e ultimo bando assoggettato al vecchio regime. Il giudice del rinvio sostiene che, adottando un ambito di applicazione così restrittivo per tale deroga, la decisione controversa ha violato le aspettative legittime delle imprese rientranti nella prima categoria.
20. Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di valutare la responsabilità delle autorità italiane, sia necessario stabilire l’eventuale esistenza di un nesso di causalità tra la presunta condotta colposa dello Stato italiano e il danno che la Nuova Agricast sostiene di avere subito.
21. Secondo il giudice del rinvio, la decisione controversa influenza tale nesso di causalità, poiché interviene tra la condotta addebitata alle autorità italiane dalla Nuova Agricast e il danno sofferto dalla stessa. Il giudice del rinvio ritiene pertanto che occorra determinare l’effetto della condotta delle autorità italiane sulla decisione della Commissione. A tal fine esso considera necessario stabilire se la disposizione transitoria contenuta nella decisione controversa sia eventualmente invalida, in quanto lesiva delle norme e dei principi dell’ordinamento comunitario.
22. Considerando che le imprese rientranti nella prima e nella seconda categoria si trovano in situazioni giuridiche analoghe, ma ricevono un trattamento diverso riguardo alla possibilità di essere destinatarie del nuovo regime di aiuti a causa della disposizione transitoria, il giudice del rinvio chiede innanzitutto se tale disposizione violi il principio di parità di trattamento.
23. In secondo luogo, il giudice del rinvio solleva dubbi anche in merito alla validità della disciplina transitoria, nella misura in cui essa non rispetta l’obbligo di motivazione riguardo all’esclusione delle imprese appartenenti alla prima categoria.
24. Pertanto, il 14 giugno 2006, il Tribunale ordinario di Roma ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione seguente:
«Se sia valida la decisione della Commissione 12 luglio 2000, comunicata al governo italiano con nota in data 2 agosto 2000 SG(2000)D/105754, limitatamente alla disposizione transitoria che prevede l’eccezionale deroga al principio della “necessità dell’aiuto” – in occasione della prima applicazione del regime in questione – alle sole domande “introdotte in occasione dell’ultimo bando, organizzato in base al regime precedente ed approvato dalla Commissione fino al 31 dicembre 1999, che sono state considerate ammissibili all’aiuto ma che non sono state evase data l’insufficienza delle risorse finanziarie assegnate a tale bando” (…), con conseguente ingiustificata pretermissione – in violazione del principio di parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione ex art. 253 CE – delle domande introdotte in occasione dei bandi precedenti, non agevolate per mancanza di fondi ed in attesa di essere inserite automaticamente nel bando immediatamente successivo ovvero di essere riformulate nel primo bando “utile” istituito in applicazione del nuovo regime».
IV – Procedimenti collegati dinanzi ai giudici comunitari
25. Oltre al ricorso nel procedimento principale dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, la Nuova Agricast ha proposto due ricorsi al Tribunale di primo grado.
26. In data 15 marzo 2004 la Nuova Agricast e altri hanno proposto un ricorso di annullamento al Tribunale di primo grado. Con ordinanza 15 giugno 2005, il Tribunale di primo grado ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto proposto tardivamente (11).
27. La Nuova Agricast ha inoltre proposto un ricorso per il risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale di primo grado (12), diretto al risarcimento del danno che essa ritiene di avere subito in conseguenza dell’adozione della decisione controversa. Il ricorso, tuttora pendente, riguarda in una certa misura il medesimo danno oggetto del procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio.
V – Procedimento dinanzi alla Corte
28. La Corte ha ricevuto osservazioni da parte della Nuova Agricast, della Commissione e del governo italiano. In data 11 settembre 2007 si è tenuta un’udienza.
VI – Argomenti delle parti
A – Nuova Agricast
29. La Nuova Agricast sottolinea che le questioni del giudice del rinvio relative alla validità della decisione controversa riguardo al principio di parità si basano sulla premessa che le imprese rientranti nella prima categoria avevano aspettative legittime di inserimento della loro domanda riformulata nella graduatoria relativa al successivo bando utile, ossia il primo bando ai sensi del nuovo regime di aiuti.
30. Essa ritiene quindi necessario, onde stabilire la validità di tale premessa, che la Corte determini, in via preliminare, se il vecchio regime di aiuti approvato dalla decisione del 1997 abbia creato, a favore delle imprese rientranti nella prima categoria, un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico comunitario di ricevere aiuti anche dopo la scadenza del periodo durante il quale era stato approvato il vecchio regime. A tale riguardo, la Nuova Agricast rileva che con l’approvazione del vecchio regime la Commissione aveva riconosciuto che le imprese rientranti nella prima categoria avessero un diritto giuridicamente tutelato di riformulare le proprie domande per il successivo bando utile, mentre, in relazione alle spese già sostenute, mantenevano i requisiti di ammissibilità applicabili al bando nel quale avevano presentato la domanda iniziale. Tale diritto non veniva semplicemente a mancare alla scadenza dell’autorizzazione del vecchio regime di aiuti.
31. Per quanto concerne un’eventuale violazione del principio di parità di trattamento, la Nuova Agricast è dell’avviso che le imprese rientranti nella prima e nella seconda categoria si trovavano in una situazione analoga, avendo acquisito tutte il diritto a partecipare al primo bando nell’ambito del nuovo regime di aiuti. Di conseguenza, avrebbero dovuto beneficiare tutte allo stesso modo della disposizione transitoria contenuta nella decisione controversa.
32. Relativamente all’obbligo di motivazione della Commissione ai sensi dell’art. 253 CE, la Nuova Agricast afferma che la decisione controversa non chiarisce perché sia stata eliminata la tutela giuridica acquisita dalle imprese rientranti nella prima categoria nell’ambito del vecchio regime di aiuti. Una disposizione che arrechi un danno di tale entità ad un considerevole numero di imprese richiede una motivazione specifica.
B – Governo italiano
33. In primo luogo, il governo italiano è del parere che la decisione controversa non violi il principio di parità di trattamento, in quanto le imprese rientranti nella prima e nella seconda categoria non versano in situazioni analoghe. I giudici amministrativi italiani hanno confermato che le imprese rientranti nella prima categoria non potevano fare affidamento su aspettative legittime con riguardo alla possibilità di ricevere aiuti nell’ambito del nuovo regime alle condizioni applicabili ai bandi pubblicati durante il vecchio regime.
34. In secondo luogo, la decisione controversa è adeguatamente motivata se si considera lo scambio di lettere tra l’Italia e la Commissione, avvenuto nel corso della fase preliminare di esame del regime di aiuto notificato, che specificano le ragioni della disciplina transitoria. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso di un provvedimento di portata generale che si applica ad un ampio numero di situazioni, la motivazione può limitarsi a indicare la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e gli obiettivi generali che si prefigge.
C – Commissione
35. La Commissione contesta innanzitutto la ricevibilità della questione pregiudiziale. Essa rileva che il rinvio relativo alla validità della decisione controversa non presenta chiaramente alcun nesso con un ricorso diretto a stabilire la responsabilità dello Stato italiano e certamente non è necessario alla soluzione della controversia dinanzi al giudice del rinvio.
36. Per quanto concerne il merito, la Commissione afferma, in primo luogo, che una decisione con cui essa approva un regime di aiuti per un dato periodo di tempo non può creare alcuna aspettativa né alcun diritto giuridicamente tutelato riguardo alla possibilità di concedere e ottenere aiuti in un momento successivo alla scadenza dell’autorizzazione del regime. Pertanto, quando la Commissione esamina un nuovo regime notificato che costituisce in effetti una proroga di un regime di aiuti precedentemente autorizzato, essa non è tenuta a prevedere, nella decisione di autorizzazione del nuovo regime, una disciplina transitoria che consenta a determinate imprese che affermano di aver acquisito diritti nell’ambito del regime precedente di continuare a percepire aiuti sulla base del vecchio regime, a seguito dell’entrata in vigore di quello nuovo.
37. La Commissione afferma che è lo Stato membro a notificare un regime di aiuti e che essa non lo può modificare. Una volta iniziato il procedimento di indagine formale, la Commissione può porre delle condizioni, ma anche in questo caso lo Stato membro ha il diritto di decidere di non dare attuazione a tali condizioni abbandonando il regime di aiuti. Se la Commissione giunge alla conclusione che i criteri di attribuzione dell’aiuto violano altre disposizioni del Trattato che renderebbero il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune, essa può solamente dichiarare l’aiuto incompatibile, ma non può sanare tale incompatibilità, ad esempio modificando il gruppo dei beneficiari nell’ambito del regime.
38. Per quanto attiene alla presunta violazione del principio di parità di trattamento, la Commissione sostiene, in primo luogo, che sono state le autorità italiane a scegliere liberamente di adottare la disciplina transitoria di cui trattasi. Pertanto, la decisione controversa non viola il principio di parità di trattamento rispetto a diverse categorie di imprese, poiché la Commissione si è limitata a prendere atto della scelta dello Stato italiano e ad approvare per intero il regime notificato.
39. In secondo luogo, la Commissione rammenta che, alla luce di una giurisprudenza consolidata, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata sulla base delle informazioni di cui la Commissione disponeva al momento dell’adozione della stessa. Nella fattispecie, le autorità italiane non hanno menzionato il caso specifico delle imprese rientranti nella prima categoria, quindi il fatto che la disciplina transitoria non preveda nello specifico l’inclusione di tali imprese non può sfociare nell’invalidità della decisione controversa.
40. In terzo luogo, la Commissione ritiene che, in ogni caso, non sussista violazione del principio di parità di trattamento, in quanto le imprese rientranti nella prima e nella seconda categoria non versano in situazioni analoghe.
41. Per quanto attiene alla presunta violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE, la Commissione afferma che non era necessaria alcuna dichiarazione di questo tipo riguardo alla situazione delle imprese rientranti nella prima categoria, in quanto le autorità nazionali non avevano sollevato dinanzi ad essa tale questione. Inoltre, la disciplina transitoria è il risultato di una scelta liberamente operata dallo Stato italiano, che è il destinatario della decisione controversa.
VII – Valutazione
A – Sulla ricevibilità
42. Secondo una giurisprudenza consolidata, nell’ambito della cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali stabilita dall’art. 234 CE, spetta unicamente al giudice nazionale, il quale è investito della controversia e deve assumersi la responsabilità della futura pronuncia giurisdizionale, valutare, alla luce delle peculiarità della causa dinanzi ad esso pendente, sia la necessità di una decisione in via pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso propone alla Corte. Di conseguenza, una volta che le questioni proposte dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (13).
43. Tuttavia la Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (14).
44. Nel procedimento principale, il giudice del rinvio intende stabilire se sussista un nesso di causalità tra la condotta potenzialmente negligente da parte delle autorità italiane nel corso dell’esame preliminare del nuovo regime di aiuti da parte della Commissione, e il danno, ossia il mancato versamento dell’aiuto, che la Nuova Agricast afferma di avere subito in conseguenza della portata della disposizione transitoria contenuta nella decisione controversa.
45. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio sembra chiedere, in sostanza, se la decisione controversa, omettendo di prendere in considerazione la situazione delle imprese rientranti nella prima categoria, anche se tale omissione è da ricondurre alla carenza di informazioni accurate da parte delle autorità italiane, sia affetta da un vizio tanto grave da invalidare tale decisione. Un giudizio su tale questione sembrerebbe contribuire a determinare la responsabilità delle autorità italiane rispetto all’adozione della decisione controversa.
46. Pertanto, la questione sollevata dal giudice nazionale relativamente alla validità della decisione impugnata della Commissione non è manifestamente estranea all’oggetto della controversia dinanzi al giudice del rinvio, e a questo proposito il motivo vertente sull’irricevibilità deve essere respinto.
47. Una seconda questione di irricevibilità sorge in relazione al fatto che la Nuova Agricast ha già proposto un ricorso di annullamento della decisione impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Come rilevato supra, il Tribunale di primo grado ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento nella sentenza Nuova Agricast e a., a causa della suo carattere tardivo (15). Alla luce della giurisprudenza della Corte nella sentenza TWD Textilwerke Deggendorf (16), occorre stabilire se il ricorso di annullamento proposto dalla Nuova Agricast sia stato dichiarato irricevibile solo perché presentato oltre i termini prescritti, nel qual caso la presente domanda di pronuncia pregiudiziale sulla validità della decisione controversa della Commissione sarebbe irricevibile dinanzi a questa Corte.
48. Nei fatti all’origine della sentenza TWD Textilwerke Deggendorf era piuttosto chiaro che il ricorso di annullamento proposto avverso la decisione impugnata entro il termine stabilito dall’art. 230 CE sarebbe stato ricevibile (17). Nel caso di specie, per contro, la decisione controversa indirizzata alla Repubblica italiana riguarda un regime di aiuti rivolto a categorie di persone definite genericamente e non a destinatari individuati in maniera esplicita. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che i candidati che durante l’esame preliminare rivestivano il ruolo di semplici terzi non potessero essere individualmente interessati da una decisione di autorizzazione di un regime di aiuti (18). Pertanto, sembra dubbio che la Nuova Agricast fosse stata legittimata a proporre un ricorso avverso la decisione controversa ai sensi dell’art. 230 CE.
49. Di conseguenza, diversamente dai fatti che hanno dato origine alla sentenza TWD Textilwerke Deggendorf, non era chiaro che il ricorso di annullamento della Nuova Agricast sarebbe stato ricevibile se proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 230 CE.
50. Ritengo pertanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.
B – Sul merito
51. Alla luce delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, quest’ultimo sembra chiedere, in sostanza, se la decisione impugnata della Commissione, che omette di prendere in considerazione la situazione delle imprese rientranti nella prima categoria, possa essere invalida in quanto contraria al principio di parità di trattamento e all’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione in virtù dell’art. 253 CE.
52. Al fine di risolvere tale questione è importante considerare brevemente il tipo di aiuto e di decisione oggetto del presente procedimento e l’incidenza che il controllo giurisdizionale della Corte può esercitare in tale contesto.
1. Individuazione del tipo di aiuto e di decisione in oggetto
53. Ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, in linea di principio gli aiuti di Stato sono vietati all’interno della Comunità. Le deroghe a tale principio sono previste all’art. 87, n. 2, CE, secondo il quale determinati tipi di aiuti sono considerati compatibili con il mercato comune, e all’art. 87, n. 3, CE, che ammette un ulteriore numero limitato di categorie di aiuti considerati compatibili.
54. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la valutazione della compatibilità di provvedimenti di aiuto o di un regime di aiuti con il mercato comune rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo della Corte (19).
55. Al fine di controllare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune la Commissione deve ricevere, in conformità con la prima frase dell’art. 88, n. 3, del Trattato, comunicazione dei «nuovi aiuti» prima che tali progetti vengano attuati. Sono «nuovi aiuti» tutte le misure dirette a istituire o modificare aiuti, fermo restando che le modifiche possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati alla Commissione (20). Il caso di specie riguarda nuovi aiuti, poiché gli aiuti costituiscono una modifica di un regime precedente per il quale l’autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 1999.
56. Occorre inoltre sottolineare che il provvedimento contenuto nella decisione impugnata è un regime di aiuti, che si contrappone in quanto tale ad un aiuto individuale. L’impiego dei regimi di aiuti consente agli Stati membri di ottenere dalla Commissione una singola autorizzazione, sulla base delle caratteristiche generali del regime (21).
57. La decisione controversa è una «decisione di non sollevare obiezioni» (22), adottata quindi dalla Commissione senza avviare il procedimento di indagine formale (23).
2. Il controllo giurisdizionale della Corte sulle decisioni in tema di aiuti di Stato
58. Secondo la giurisprudenza della Corte, nell’applicazione dell’art. 88, n. 3, CE, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di carattere economico e sociale che devono essere effettuate in un contesto comunitario (24).
59. Quindi, nell’ambito del controllo di legittimità di una decisione della Commissione in tema di aiuti di Stato, la Corte deve limitarsi ad esaminare se la Commissione non abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale a seguito di un travisamento o di un manifesto errore di valutazione dei fatti, oppure a causa di uno sviamento di potere o di procedura (25). Ciò significa altresì che la Corte non può sostituire la propria valutazione della compatibilità dell’aiuto a quella della Commissione (26).
3. La presunta violazione del principio di parità di trattamento
60. Il primo motivo di invalidità prospettato solleva essenzialmente la questione se la decisione della Commissione possa ritenersi invalida in quanto viola il principio di parità di trattamento tra le imprese rientranti nella prima e nella seconda categoria riguardo alla portata della disposizione transitoria in essa contenuta.
61. Nell’ambito della propria competenza in materia di aiuti di Stato la Commissione si limita a verificare se l’aiuto di Stato sia compatibile con il mercato comune. Rispetto allo scopo di tale esame, secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’art. 87 CE non può essere utilizzato per eludere altre norme del Trattato (27). Pertanto, nell’esaminare la compatibilità di un regime di aiuti di Stato con il mercato comune (28), la Commissione è legittimata a tener conto di eventuali violazioni di altre norme del Trattato e di principi fondamentali, tra i quali è annoverato il principio di parità di trattamento (29).
62. Pur essendo competente a verificare la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato comune, la Commissione non progetta né elabora regimi di aiuto, né attribuisce gli aiuti. Inoltre, la Commissione non può obbligare uno Stato membro a corrispondere gli aiuti di Stato. Essa può soltanto ingiungere ad uno Stato membro di non corrispondere un aiuto che ritiene incompatibile con il mercato comune. È lo Stato membro che fornisce i fondi per l’aiuto, elabora il regime e lo notifica alla Commissione. Lo Stato membro conserva il diritto di ritirare la notifica del regime di aiuti e di non procedere alla sua attuazione.
63. Ne consegue che un’eventuale disciplina transitoria contenuta in un regime di aiuti di Stato è proposta dallo Stato membro come parte integrante del regime di aiuti notificato alla Commissione per il rilascio dell’autorizzazione. Tale disciplina sarà quindi valutata dalla Commissione come parte integrante del regime di aiuti, allo scopo di esaminare la compatibilità con il mercato comune del regime globalmente inteso.
64. Dalla valutazione del Tribunale di primo grado in una causa connessa a quella presente si evince che la formulazione della disposizione transitoria di cui alla decisione contestata è il risultato di una scelta liberamente operata dalle autorità italiane (30). La Commissione non può imporre ad uno Stato membro di modificare un regime di aiuti prima che sia stato avviato il procedimento di indagine formale. Nel corso del procedimento informale, la Commissione può solamente decidere di non sollevare obiezioni o di avviare il procedimento di indagine formale (31).
65. Occorre pertanto stabilire se, nel caso di specie, la Commissione abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale poiché, in seguito all’esame preliminare, ha ritenuto il nuovo regime di aiuti compatibile con il mercato comune, nonostante le imprese rientranti nella prima categoria fossero escluse dall’ambito di applicazione della disciplina transitoria contenuta nella decisione impugnata, e non ha di conseguenza avviato il procedimento di indagine formale.
66. In primo luogo, esiste a mio avviso una ragione formale che sembra indicare che questo non sia stato il caso. Infatti non è dimostrato che la Commissione fosse in alcun modo a conoscenza dell’esistenza o quantomeno della situazione specifica delle imprese rientranti nella prima categoria, alla quale appartiene la Nuova Agricast.
67. In base ad una giurisprudenza consolidata, la validità di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato deve essere comunque valutata sulla base delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l’ha adottata (32). Nel caso di specie, ciò significherebbe che la Commissione non poteva essere tenuta a prendere in considerazione la situazione della Nuova Agricast e di altre imprese appartenenti alla prima categoria.
68. Prima di trarre tale conclusione occorre tuttavia sottolineare che la citata giurisprudenza è stata elaborata e applicata in casi in cui le decisioni contestate erano state adottate dalla Commissione a seguito di un procedimento di indagine formale. Per tali decisioni, questo approccio appare giustificato perché gli «interessati» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE hanno la possibilità di fornire alla Commissione tutte le informazioni rilevanti, anche se alcuni di essi non hanno fatto uso di tale facoltà (33). I suddetti interessati sono quindi in larga misura responsabili delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui ha adottato la decisione. Se tali «interessati» fanno valere in un momento successivo l’invalidità della decisione della Commissione, è logico che essi possono mettere in discussione la validità della stessa esclusivamente sulla base delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre per l’adozione della propria decisione.
69. Tale argomento non può applicarsi ad una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti e di chiudere la fase di esame preliminare di un aiuto, nel caso in cui il procedimento di indagine formale non sia stato avviato. Una tale decisione è adottata in via di principio (34) sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro notificante. Il procedimento non garantisce formalmente a terzi la possibilità di intervenire presentando alla Commissione informazioni di cui essa può tenere conto ai fini della valutazione della compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato comune. Le imprese, nella fattispecie i beneficiari potenziali dell’aiuto o i loro concorrenti, non sono neppure necessariamente a conoscenza della notifica di un regime di aiuti che potrebbe interessarli, poiché la Commissione è tenuta a pubblicare un avviso relativo alla notifica di un aiuto unicamente nel momento in cui è stato avviato il procedimento di indagine formale (35). Pertanto, nel momento in cui la Commissione adotta la decisione di non sollevare obiezioni, l’avviso ad essa relativo sarà il primo atto ad essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
70. Tuttavia, ritengo che la Commissione dovrebbe avere il diritto di basarsi sulle informazioni a sua disposizione al momento dell’adozione della decisione anche nel caso in cui una parte che non era coinvolta nell’esame preliminare, quale nella fattispecie la Nuova Agricast, contesti una decisione di non sollevare obiezioni.
71. Emerge chiaramente dai Trattati e dal diritto derivato, in particolare dal regolamento n. 659/1999, che l’esame preliminare si svolge principalmente tra la Commissione e lo Stato membro interessato (36). Di conseguenza, la Commissione non dispone di poteri di accertamento per raccogliere informazioni ulteriori rispetto a quelle fornitele essenzialmente dallo Stato membro interessato nel corso dell’esame preliminare. Siffatti limiti ai poteri della Commissione implicano necessariamente che la legittimità delle sue decisioni non può essere contestata sulla base di informazioni diverse da quelle di cui essa disponeva al momento dell’adozione della decisione. Inoltre, se i terzi potessero contestare la validità delle decisioni della Commissione sulla base di informazioni diverse da quelle di cui essa disponeva al momento dell’adozione della decisione, la Commissione con ogni probabilità eviterebbe un rischio simile avviando sistematicamente il procedimento di indagine formale, consentendo in tal modo a tutti gli «interessati» ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE di fornire informazioni rilevanti. È tuttavia arduo conciliare una tale conseguenza con l’attuale procedimento di controllo degli aiuti di Stato in due fasi previsto dal Trattato CE e dal regolamento n. 659/1999.
72. Pertanto, la validità di una decisione di non sollevare obiezioni adottata dalla Commissione dovrebbe essere valutata sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione al momento dell’adozione della stessa.
73. Poiché nel caso di specie non è dimostrato che la Commissione fosse informata in merito alla situazione specifica delle imprese rientranti nella prima categoria, la decisione impugnata non può essere considerata invalida sulla base di una presunta violazione del principio di parità di trattamento riguardo ai diritti che tali imprese avrebbero acquisito.
74. Occorre comunque rammentare che, in base ad una giurisprudenza consolidata, la Commissione, nell’esaminare la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti, può limitarsi ad esaminare le caratteristiche generali del regime in questione, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso al quale esso si applica (37).
75. Si deve inoltre evidenziare che il caso di specie non rientra fra i casi eccezionali in cui la Commissione può essere obbligata a prevedere nella propria decisione relativa agli aiuti di Stato una disposizione transitoria, nonché ad assicurare che tale disposizione rispetti il principio di parità di trattamento. Un siffatto obbligo sorge esclusivamente in circostanze assai particolari, in presenza delle quali, inter alia, il comportamento precedente delle autorità comunitarie ingenera aspettative legittime che devono essere tutelate (38).
76. Tuttavia, nella fattispecie, la condotta della Commissione non è mai stata tale da creare un’aspettativa legittima che il vecchio regime di aiuti, scaduto il 31 dicembre 1999, avrebbe continuato ad essere in vigore successivamente a tale data.
77. L’autorizzazione del vecchio regime di aiuti, che era limitata nel tempo e che è scaduta il 31 dicembre 1999, non costituisce, per sua stessa natura, un atto capace di ingenerare siffatte aspettative legittime. La regola dell’interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale del divieto degli aiuti di Stato si oppone a tale estensione della sfera di applicazione ratione temporis del regime di aiuti approvato (39). Inoltre, se fosse possibile far valere diritti presumibilmente acquisiti nell’ambito di un precedente regime di aiuti dopo la scadenza dell’autorizzazione, si metterebbe in discussione lo scopo stesso dei limiti temporali di tali autorizzazioni, che è quello di consentire un adattamento della valutazione degli aiuti di Stato alla luce delle mutevoli circostanze economiche.
78. Non è possibile far valere aspettative legittime nei confronti della Commissione perché essa ha applicato il principio della «necessità dell’aiuto», che comporta inter alia che la domanda di aiuti debba normalmente essere presentata prima che inizi l’esecuzione del progetto che costituisce l’oggetto dell’aiuto. Tale principio è stato impiegato dalla Commissione come regola generale in sede di valutazione della compatibilità dell’aiuto (40). Contrariamente a quanto sembra suggerire il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, tale principio non è stato applicato solamente a partire dalla sua inclusione negli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998 (41). Ciò è sufficiente a escludere qualsiasi pretesa fondata sul fatto che una presunta applicazione «repentina» di tale principio possa aver frustrato le aspettative legittime create dalla Commissione riguardo alla possibilità di presentare domanda di aiuti nell’ambito del nuovo regime alle condizioni applicabili ai bandi pubblicati durante il vecchio regime.
79. Le possibili aspettative legittime create dalle autorità nazionali riguardo alla possibilità di estendere taluni effetti di un regime di aiuti di Stato scaduto non possono neppure rappresentare il fondamento di un obbligo, in capo alla Commissione, di prevedere una disciplina transitoria. Gli artt. 87 CE e 88 CE perderebbero gran parte della loro efficacia se una parte potesse far valere le aspettative legittime create da uno Stato membro allo scopo di far valere l’invalidità di un atto comunitario (42).
80. Ne consegue che, nella fattispecie, la Commissione non era tenuta ad assicurare che la decisione impugnata prevedesse una disciplina transitoria che avrebbe incluso le imprese rientranti nella prima categoria. Essa non ha pertanto ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale allorquando non ha sollevato obiezioni alla disciplina notificata perché l’ambito di applicazione della disposizione transitoria contenuta nella decisione avrebbe violato il principio di parità di trattamento. La decisione impugnata non può quindi essere considerata invalida per tale motivo.
4. La presunta carenza di motivazione
81. Il giudice del rinvio chiede inoltre se la Commissione in conformità con l’art. 253 CE, nella decisione impugnata, abbia fornito motivazioni sufficienti per l’esclusione delle imprese della prima categoria dall’ambito di applicazione della disposizione transitoria di cui alla decisione stessa.
82. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto di cui trattasi e, trattandosi di un atto destinato ad un’applicazione generale, come nel caso di un regime di aiuti, la motivazione può limitarsi a indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall’altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge (43). Pertanto, non sarebbe ragionevole imporre alla Commissione di fornire una motivazione specifica per la portata particolare di un provvedimento transitorio contenuto in una decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti. Ciò è vero in particolare, quando, come nel caso di specie, la Commissione, tramite la sua decisione, si limita a prendere atto di una decisione adottata dalle autorità italiane relativamente all’ambito di applicazione appropriato della disciplina transitoria.
83. Di conseguenza, la Commissione non ha a mio parere violato l’obbligo di motivazione allorquando non ha motivato l’esclusione delle imprese rientranti nella prima categoria dall’ambito di applicazione della disposizione transitoria contenuta nella decisione impugnata.
VIII – Conclusione
84. Alla luce di tali premesse, ritengo che la questione sottoposta dovrebbe essere risolta nei termini seguenti:
L’esame della questione pregiudiziale sottoposta non ha rivelato alcun elemento capace di inficiare la validità della decisione della Commissione 12 luglio 2000, SG(2000) D/105754, che dichiara compatibile con il Trattato un regime di aiuti previsto dalla legge italiana nella forma di aiuto agli investimenti nelle aree depresse dell’Italia.
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU C 278, pag. 26.
3 – GURI n. 299 del 21 dicembre 1992, pag. 3.
4 – GU 1997, C 242, pag. 4.
5 – Ciò significa che, in seguito ad un esame preliminare del regime, la Commissione ha ritenuto che non ci fosse motivo di obiettare al regime di aiuti notificato dallo Stato membro.
6 – Salvo le spese per progettazione e studi e per acquisto e sistemazione del suolo aziendale, che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
7 – Bando «utile» è quello concernente lo stesso settore economico agevolato.
8 – Il regime è stato iscritto dalla Commissione con il n. N715/99.
9 – GURI n. 166 del 18 luglio 2000.
10 – GURI n. 175 del 28 luglio 2000.
11 – Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 giugno 2005, causa T‑98/04, Nuova Agricast e a., (non pubblicata nella Raccolta); comunicazione pubblicata in GU, C 229, pag. 22.
12 – Causa T‑362/05, pendente dinanzi al Tribunale di primo grado.
13 – V., tra le altre, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 59); 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I‑2099, punto 38), e 17 maggio 2001, causa C‑340/99, TNT Traco e a. (Racc. pag. I‑4109, punto 30).
14 – V., tra le altre, sentenze Bosman, punto 61, e PreussenElektra, punto 39, citate alla nota 13.
15 – Cit. alla nota 11.
16 – Sentenza 9 marzo 1994, causa C‑188/92 (Racc. pag. I‑833, punti 17 e 18). Da tale sentenza risulta che nel sistema di rimedi giurisdizionali comunitari l'ammissibilità di un’impugnazione indiretta di un atto di un'istituzione comunitaria da parte di una persona fisica o giuridica per mezzo di una domanda di pronuncia pregiudiziale dipende dallo stabilire se esiste o sarebbe esistita la possibilità di impugnare tale atto direttamente sulla base del quarto comma dell’art. 230 CE dinanzi al Tribunale di primo grado.
17 – La decisione della Commissione rivolta allo Stato membro interessato si riferiva espressamente al beneficiario del singolo aiuto in oggetto e tale Stato aveva comunicato la decisione al beneficiario, precisando che esso avrebbe potuto proporre un ricorso di annullamento avverso la stessa.
18 – V., in proposito, sentenza 5 giugno 1996, causa T‑398/94, Kahn Scheppvaart (Racc. pag. II‑477, punto 39). Nella detta causa, relativa alla decisione di non sollevare obiezioni ad un regime di aiuti costituito da provvedimenti fiscali settoriali, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la decisione impugnata sembrava essere, riguardo ai potenziali beneficiari di tali provvedimenti, un provvedimento di portata generale applicabile a situazioni determinate oggettivamente e che comportava effetti giuridici riguardo ad una categoria di persone considerate in modo generale e astratto. Tali beneficiari potenziali difettavano quindi di legittimazione attiva ai sensi dell’art. 230 CE. La suddetta giurisprudenza deve essere distinta da quella riguardante le decisioni di non sollevare obiezioni ad un aiuto individuale adottato senza che fosse stato avviato il procedimento di indagine formale, per il quale i requisiti di legittimazione dei terzi sono stati resi meno rigidi dalla Corte di giustizia (v. sentenza 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, e 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I‑2487).
19 – Sentenze 21 novembre 1991, causa C‑354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires e Syndicat National des Négociants et Transformateurs de Saumon (Racc. pag. I‑5505, «FNCE», punto 14); 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I‑3547, punto 42), e 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio (Racc. pag. I‑3735, punto 31).
20 – V., ad esempio, sentenza Piaggio, cit. alla nota 19, punto 48. L’art. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sul procedimento»), così recita: «“nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».
21 – Le concessioni di aiuti individuali sono semplicemente misure di attuazione del regime generale di aiuti. Dato che i fattori di cui la Commissione tiene conto nella valutazione di tali aiuti sono gli stessi utilizzati nell'esame del regime generale, non è necessario che le concessioni individuali di aiuti siano sottoposte all'esame da parte della Commissione.
22 – V. art. 4, n. 3, del regolamento sul procedimento.
23 – Il procedimento di indagine formale deve essere avviato qualora la Commissione abbia dubbi sulla compatibilità degli aiuti notificati con il mercato comune (v. art. 4, n. 4, del regolamento sul procedimento).
24 – V., tra le altre, sentenza 21 marzo 1991, causa C‑303/88, Italia/Commissione (Racc. pag. I‑1433, punto 34).
25 – V. sentenza Matra/Commissione, cit. alla nota 18, punto 25.
26 – V., ad esempio, ordinanza della Corte 24 luglio 2003, causa C‑297/01, Sicilcassa (Racc. pag. I‑7849, punto 47).
27 – V., in proposito, sentenza 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia (Racc. pag. 1533, punto 11); Matra/Commissione, cit. alla nota 18, punto 41, e sentenza 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑6857, punto 78).
28 – V. conclusioni dell'avvocato generale Fennelly presentate il 13 aprile 2006, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione (Racc. pag. I‑8855, paragrafo 78).
29 – Si rammenta al riguardo che la Corte ha in passato dichiarato invalida una decisione presa dalla Commissione sulla base dell’art. 88 CE, poiché la sua disciplina transitoria violava il principio delle aspettative legittime e il principio di parità di trattamento (v. sentenza 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punti 168‑174).
30 – Ordinanza 21 novembre 2005, causa T‑426/04, Tramarin (Racc. pag. II‑4765).
31 – Oltre, naturalmente, alla possibilità di decidere che la disciplina notificata non costituisce un aiuto.
32 – V. sentenze 26 novembre 2002, cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano (Racc. pag. I‑7869, punti 168‑171); 26 settembre 1996, causa C‑241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑4551, punto 33), e 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263 «Meura», punto 16).
33 – V., in proposito, ad esempio, sentenza Falck e Acciaierie di Bolzano, cit. alla nota 32, punto 169.
34 – Nulla infatti impedisce alle parti potenzialmente interessate di presentare alla Commissione informazioni durante l'esame preliminare, nel qual caso la Commissione deve tenere in considerazione tali elementi (v., in proposito, sentenza 3 maggio 2001, causa C‑204/97, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I‑3175, punto 35).
35 – V., in proposito, sentenze 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, (Racc. pag. 1451, punto 13), e 9 ottobre 1984, cause reunite 91/83 e 127/83, Heineken (Racc. pag. 3435, punto 15).
36 – V., in proposito, sentenza 6 ottobre 2005, causa C‑276/03 P, Scott/Commissione (Racc. pag. I‑8437, punto 33).
37 – V., in proposito, sentenze Italia e Sardegna Lines/Commissione, cit. alla nota 28; 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione (Racc. pag. 4013, punto 18), e 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑3671, punto 48).
38 – È questo il caso della sentenza Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, cit. alla nota 29, punti 168‑174. Nella causa suddetta la Commissione ha adottato una decisione negativa riguardo ad un regime di aiuti esistenti relativo a centri di coordinamento creati dalla legislazione belga. Per un'applicazione più recente del medesimo argomento, v. sentenza 12 settembre 2007, causa T‑348/03, Koninklijke Frieslands Food/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).
39 – V., in proposito, sentenza 14 gennaio 2004, causa T‑109/01, Fleuren Compost/Commissione (Racc. pag. II‑127, punto 75).
40 – Infatti, in base ad una giurisprudenza costante della Corte, affinché l'aiuto possa beneficiare di una delle deroghe previste all’art. 87, n. 3, CE, esso non solo deve rispettare uno degli obiettivi stabiliti all’art. 87, n. 3, lett. a), b), c) o d), CE, ma deve essere altresì necessario per il conseguimento di tali obiettivi (v. sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 17).
41 – GU 1998, C 74, pag. 9. Il terzo capoverso del paragrafo 4.2 degli Orientamenti prevede che «I regimi di aiuto (…) devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti».
42 – V., per analogia, la giurisprudenza in base alla quale gli artt. 87 CE e 88 CE perderebbero gran parte della loro efficacia se gli Stati membri potessero far valere la propria condotta negligente atta a creare nei beneficiari dell'aiuto aspettative legittime al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (v., ad esempio, sentenza 20 settembre 1990, causa C‑5/89, Commissione/Germania Racc. pag. I‑3437, punto 17).
43 – A partire dalla sentenza 13 marzo 1968, causa 5/67, Beus/Hauptzollamt München (Racc. pag. 113, in particolare pag. 130). V., ad esempio, sentenza 19 novembre 1998, causa C‑284/94, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑7309, punto 28).
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