CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 27 novembre 2007 1(1)
Causa C‑420/06
Rüdiger Jager
contro
Amt für Landwirtschaft Bützow
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania)]
«Politica agricola comune – Premio per vacca nutrice – Pagamento unico – Condizionalità – Principio dell’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative meno rigorose – Art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Presupposti per la sua applicazione»
1. Il rinvio pregiudiziale in esame sottopone il problema del limite all’attuazione del principio dell’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative più lievi, sancito dall’art. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2), e inoltre dalla giurisprudenza della Corte (3), successivamente alla riforma della politica agricola comune intervenuta nel 2003.
2. Tale rinvio pregiudiziale solleva, più precisamente, la questione di sapere se un agricoltore possa valersi di tale principio al fine di ottenere l’applicazione di un regime di sanzioni adottato successivamente alle irregolarità constatate, qualora tale regime si inserisca in un quadro normativo modificato, risultante nel caso di specie dalla riforma della politica agricola comune del 2003. Infatti, tale nuovo quadro normativo prevede ormai un sistema di sostegno non più alla produzione bensì al produttore, sotto forma di un pagamento unico condizionato al rispetto delle norme e dei criteri previsti dalla normativa comunitaria in settori quali l’ambiente, la sanità pubblica, nonché la salute degli animali e delle piante.
3. Si domanda quindi alla Corte di interpretare diversi articoli del regolamento (CE) della Commissione, 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), nonché l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95.
4. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Jager, imprenditore agricolo, e l’Amt für Landwirtschaft Bützow (ufficio per l’organizzazione agricola di Bützow, in prosieguo: l’«Amt»), avente ad oggetto il rigetto di una domanda volta ad ottenere premi per vacca nutrice per l’anno 2001. Tale rigetto è stato motivato dall’esistenza d’irregolarità in materia di identificazione e di registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto.
5. In prosieguo dimostrerò perché l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 deve, a mio parere, essere interpretato nel senso che il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non si applica retroattivamente ad una domanda di aiuto che rientra nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione, 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (5).
I – Il contesto normativo
A – Il diritto comunitario
1. Identificazione e registrazione dei bovini
6. Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 820/97 (6) contiene, in particolare negli artt. 4 e 7, disposizioni riguardanti l’identificazione e la registrazione dei bovini. Ai sensi dell’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1760/2000, i riferimenti al regolamento n. 820/97 si intendono fatti al regolamento n. 1760/2000.
2. Evoluzione dei regimi di aiuto applicabili ai bovini
7. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio, 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (7), il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice).
8. Ai sensi dell’art. 21 di tale regolamento, per poter beneficiare di tale premio, un animale deve essere identificato e registrato in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97.
9. A decorrere dal 1º gennaio 2005, tali disposizioni del regolamento n. 1254/1999 sono state soppresse e sostituite dal regolamento (CE) del Consiglio, 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (8).
10. I ‘considerando’ 24 e 25 del regolamento n. 1782/2003 espongono i tratti principali della riforma della politica agricola comune introdotta da tale regolamento. Essi sono formulati come segue:
«Il potenziamento della competitività dell’agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un’agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l’entità dell’aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell’azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.
Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti dovrebbero essere unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell’arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall’attuazione integrale dell’Agenda 2000 e degli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento».
11. Il titolo III del regolamento n. 1782/2003 enuncia le regole relative al regime del pagamento unico. Nell’ambito di tale regime, gli aiuti diretti agli agricoltori sono concessi principalmente attraverso un pagamento unico annuale che sostituisce la maggior parte degli aiuti diretti esistenti in precedenza.
12. Al fine di determinare il regime di pagamento unico da applicare, il regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati membri di scegliere fra diverse opzioni, tra cui le principali sono le seguenti (9).
13. L’approccio di base presenta un carattere storico, nel senso che il pagamento unico concesso ogni anno ad un agricoltore è calcolato sulla base di un importo di riferimento ottenuto, ai sensi dell’art. 37, n. 1, di tale regolamento, facendo la media su tre anni degli importi totali dei pagamenti concessi ad un agricoltore in virtù di regimi di sostegno previsti dall’allegato VI di detto regolamento (10), calcolato e adattato conformemente all’allegato VII del medesimo regolamento, nel corso di ogni anno civile di un periodo di riferimento. Ai sensi dell’art. 38 del regolamento n. 1782/2003, tale periodo comprende gli anni civili 2000, 2001 e 2002. In seguito si attribuiscono all’agricoltore i diritti al pagamento. Generalmente ogni diritto è calcolato dividendo l’importo di riferimento per il numero di ettari interessati dai pagamenti durante gli anni di riferimento (11).
14. Gli Stati membri possono scegliere di optare per un approccio regionale a tasso forfetario (12). Gli importi di riferimento sono calcolati, in tal caso, non individualmente, in capo ad ogni agricoltore, bensì a livello regionale. Tali importi corrispondono così alla somma dei pagamenti ricevuti dagli agricoltori nella regione interessata durante il periodo di riferimento. Gli importi di riferimento regionali sono dunque divisi per il numero di ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori nella regione interessata durante l’anno di introduzione del regime di pagamento unico, al fine di stabilire il valore di un unico diritto in tale regione. Ogni agricoltore riceve un determinato numero di diritti (tasso forfetario) corrispondente al numero di ettari ammissibili dichiarati durante l’anno di introduzione del regime di pagamento unico. Tale approccio implica una data ridistribuzione dei pagamenti tra gli agricoltori.
15. Infine, gli Stati membri possono, in alcuni casi, adottare un modello misto, combinando l’approccio di base storico e l’approccio regionale a tasso forfetario.
16. Il regime del pagamento unico è caratterizzato dal fatto che si tratta di un pagamento indipendente dalla produzione. Si tratta di ciò che viene definito «disaccoppiamento degli aiuti». Tale disaccoppiamento può essere integrale o anche solo parziale.
17. In caso di disaccoppiamento parziale, gli Stati membri scelgono di attuare solo parzialmente il regime del pagamento unico, mantenendo taluni aiuti diretti collegati alla produzione (13).
18. A titolo di esempio, in caso di pagamenti per le carni bovine l’art. 68, n. 2, lett. a), i), primo comma, del regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati membri di trattenere fino al 100% della componente dei massimali nazionali di cui all’art. 41 di tale regolamento, corrispondente al premio per vacca nutrice.
19. Tali regimi di aiuto collegati alla produzione sono trattati dal titolo IV di detto regolamento, intitolato «Altri regimi di aiuto». L’art. 125 del regolamento n. 1782/2003, che compare in tale titolo IV, prevede le condizioni di concessione del premio per vacca nutrice. Peraltro, l’art. 138 di tale regolamento, contenuto nel medesimo titolo, dispone che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti, quali il premio per vacca nutrice, un animale deve essere identificato e registrato in conformità con le disposizioni del regolamento n. 1760/2000.
20. Oltre al pagamento unico propriamente detto, l’altra caratteristica fondamentale della riforma del 2003 è rintracciabile in ciò che il legislatore comunitario ha definito «condizionalità» degli aiuti.
21. Il titolo II del regolamento n. 1782/2003, recante «Disposizioni generali» contiene quindi un capitolo 1, intitolato «Condizionalità», il cui art. 3, n. 1, prevede che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all’allegato III dello stesso regolamento, nonché a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali come stabilito dagli Stati membri conformemente all’articolo 5 di detto regolamento.
22. I criteri obbligatori in materia di gestione comprendono in totale 18 regolamenti e direttive riguardanti l’ambiente, la sanità pubblica, nonché la salute degli animali e delle piante.
23. Tra i criteri obbligatori da rispettare il punto A, n. 8, dell’allegato III del regolamento n. 1782/2003 indica gli artt. 4 e 7 del regolamento n. 1760/2000.
24. Inoltre, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri devono pertanto definire a livello nazionale o regionale, sulla base dello schema riportato nell’allegato IV, requisiti minimi per tali buone condizioni agronomiche e ambientali. Tali requisiti minimi devono, ad esempio, essere volti a tutelare i suoli con misure adeguate al fine di evitare la loro erosione, o ancora a mantenere i livelli di materie organiche del suolo utilizzando metodi appropriati.
3. Evoluzione delle norme relative alle riduzioni e alle esclusioni applicabili in caso di irregolarità
25. Il regolamento (CEE) del Consiglio, 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (14) si applica al regime del premio per vacca nutrice in forza del suo art. 1°, n. 1, lett. b), i).
26. Il regolamento n. 3887/92 determina le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo.
27. L’art. 10 quater di tale regolamento stabilisce le norme applicabili in materia di riduzione degli aiuti in caso di infrazioni di requisiti comunitari relativi all’identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto. Tale articolo è formulato come segue:
«1. Per quanto riguarda i bovini diversi da quelli di cui all’articolo 10 ter, qualora da controlli in loco si constati che il numero di animali presenti nell’azienda ammissibili agli aiuti comunitari o ad essi pertinenti non corrisponde:
a) agli animali notificati alla base di dati informatizzata conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97,
b) agli animali iscritti nel registro tenuto dall’imprenditore conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 820/97,
c) ai passaporti degli animali detenuti nell’azienda conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97,
l’importo totale dell’aiuto concesso al richiedente nel quadro del regime di aiuto considerato per il periodo di 12 mesi precedenti il controllo in loco che ha dato luogo a tali risultanze viene ridotto proporzionalmente, salvo in casi di forza maggiore.
La riduzione è calcolata sulla base del numero totale di animali presenti per il regime in questione, delle registrazioni effettuate nella base di dati informatizzata conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97, dei passaporti o delle iscrizioni nel registro tenuto dall’allevatore. A tale scopo si tiene conto della cifra più bassa.
(…)
3. Se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è superiore al 20% del numero di animali ammissibili accertati non viene concesso alcun premio per i dodici mesi precedenti il controllo in loco».
28. Il regolamento n. 3887/92 è stato abrogato dal regolamento (CE) della Commissione, 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (15). Ai sensi dell’art. 53, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 2419/2001, il regolamento n. 3887/92 resta tuttavia applicabile alle domande di aiuti presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di riferimento che iniziano anteriormente al 1º gennaio 2002.
29. Gli artt. 36‑43 del regolamento n. 2419/2001, che sono inclusi nel titolo IV di quest’ultimo, intitolato «Base per il calcolo degli aiuti, delle riduzioni e delle esclusioni», prevedono le norme applicabili in caso di contestazioni relative alle domande di aiuti «animali». L’art. 38 di tale regolamento contiene, a tale proposito, le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni applicabili ai bovini che formano oggetto di domande di aiuto. Per quanto riguarda l’art. 39 di detto regolamento, intitolato «Mancato rispetto delle disposizioni relative all’identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto», il n. 1, primo comma di quest’ultimo stipula quanto segue:
«Se a seguito di controllo in loco relativo agli animali che non formano oggetto di domanda vengono riscontrati casi di non conformità alle disposizioni del sistema per l’identificazione e la registrazione dei bovini, l’importo totale dell’aiuto a cui l’imprenditore avrebbe diritto ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, a titolo dei regimi di aiuto per i bovini, per il periodo di erogazione del premio in questione, ove del caso previa applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 38, viene ridotto di un importo da determinare sulla base della formula definita al paragrafo 2, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all’articolo 48».
30. Il regolamento (CE) della Commissione, 23 gennaio 2004, n. 118 (16), ha modificato il regolamento n. 2419/2001, in particolare aggiungendo la frase seguente all’art. 39, n. 1, primo comma, di quest’ultimo regolamento:
«Tuttavia l’importo dell’aiuto da ridurre non è superiore al 20% dell’importo totale cui ha diritto l’imprenditore».
31. Il regolamento n. 2419/2001 è stato abrogato dal regolamento n. 796/2004 che, lo ricordiamo, contiene le modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo previsti dal regolamento n. 1782/2003.
32. L’art. 81, secondo comma, del regolamento n. 796/2004 sancisce che esso si applica alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione dei premi che iniziano anteriormente al 1º gennaio 2005, dato che il regolamento n. 2419/2001 resta applicabile alle domande di aiuti relative alle campagne di commercializzazione o ai periodi di riferimento dei premi decorrenti prima di tale data, in forza dell’art. 80, n. 1, primo comma, seconda frase, di tale primo regolamento.
33. Il titolo IV del regolamento n. 796/2004 contiene le norme applicabili in materia di base di calcolo, di riduzioni e di esclusioni.
34. Gli artt. 57‑63 di tale regolamento, contenuti nel titolo IV, capitolo I, intitolato «Accertamenti relativi ai criteri di ammissibilità», stabiliscono le norme applicabili ai premi «animali». In tale ambito, l’art. 59 di detto regolamento determina le riduzioni e le esclusioni applicabili ai bovini che formano oggetto di domande di aiuto.
35. Per quanto riguarda gli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004, inclusi nel titolo IV, capitolo II, intitolato «Accertamenti relativi alla condizionalità», essi sanciscono le norme applicabili nel caso in cui i criteri e le norme inerenti alla condizionalità non siano rispettati.
36. Tali due articoli attuano l’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un’azione o di un’omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l’ammontare totale dei pagamenti diretti da corrispondere nell’anno civile in cui si è accertata l’infrazione è ridotto o annullato, previa applicazione degli articoli 10 e 11 dello stesso regolamento, cioè previa applicazione, da un lato, della modulazione dei pagamenti diretti e, dall’altro, di un eventuale addattamento dei pagamenti diretti per ragioni di disciplina finanziaria.
37. Gli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 sono formulati come segue:
«Articolo 66
Applicazione delle riduzioni in caso di negligenza
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, qualora un’infrazione sia dovuta alla negligenza dell’agricoltore, viene applicata una riduzione all’importo complessivo dei pagamenti diretti, quali definiti all’articolo 2, lettera d) del regolamento (CE) n. 1782/2003 ((17)), che sono stati o dovrebbero essere erogati all’agricoltore in questione in seguito alle domande che ha presentato o intende presentare nel corso dell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento. Di norma, la riduzione è pari al 3% dell’importo complessivo in questione.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre [o aumentare] tale percentuale all’1% o (…) al 5% dell’importo complessivo in questione o, nei casi di cui all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, di non imporre alcuna riduzione.
2. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi atti o norme dello stesso campo di condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione conformemente al paragrafo 1, detti casi sono considerati come un unico caso di infrazione.
3. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi ambiti di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.
Tuttavia l’infrazione di una norma che costituisce nel contempo un requisito è considerata come un’unica infrazione.
Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve tuttavia superare il 5% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.
4. Fatti salvi i casi di infrazioni intenzionali di cui all’articolo 67, qualora siano stati accertati casi ripetuti di infrazione, la percentuale fissata in conformità del paragrafo 1 per il primo caso di infrazione deve, per quanto riguarda la prima ripetizione dell’infrazione, essere moltiplicata per tre. A tal fine, qualora tale percentuale sia stata fissata in conformità del paragrafo 2, l’organismo pagatore deve determinare la percentuale che sarebbe stata applicata al primo caso di infrazione al requisito o alla norma in questione.
In caso di ulteriori ripetizioni dell’infrazione, il risultato della riduzione fissata nei casi precedenti di infrazione ripetuta deve essere moltiplicato ogni volta per tre. La riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.
Una volta raggiunta la percentuale massima del 15%, l’organismo pagatore informa l’agricoltore; in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 67. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15% stabilito nell’ultima frase del secondo comma.
5. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, terzo comma, la riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15% dell’importo totale di cui al paragrafo 1.
Articolo 67
Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni nei casi di infrazioni intenzionali
1. Fatto salvo l’articolo 71, qualora l’infrazione determinata sia stata commessa intenzionalmente dall’agricoltore, la riduzione da applicare all’importo complessivo di cui all’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, deve essere, di norma, pari al 20% di tale importo.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione fornita dall’autorità di controllo competente conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15% o, se del caso, di aumentarla fino al 100% dell’importo complessivo in questione.
2. Qualora l’infrazione intenzionale si riferisca a un particolare regime di aiuto, l’agricoltore viene escluso da tale regime per l’anno civile in questione.
In casi estremi per portata, gravità o recidività, o qualora siano state accertate infrazioni intenzionali ripetute, l’agricoltore è inoltre escluso dal regime di aiuto in questione anche nell’anno civile successivo».
4. Applicazione nel tempo delle sanzioni amministrative previste dagli atti comunitari
38. L’art. 1 del regolamento n. 2988/95 è formulato nel seguente modo:
«1. Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.
2. Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».
39. L’art. 2, n. 2, dello stesso regolamento sancisce quanto segue:
«Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all’irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
B – Il diritto nazionale
40. In Germania, la legge di attuazione della riforma della politica agricola comune (Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik), del 21 luglio 2004 (18), prevede che il premio per vacca nutrice debba essere versato, a partire dal 1º gennaio 2005, come parte del pagamento unico disaccoppiato previsto al titolo III del regolamento n. 1782/2003. Inoltre, tale legge introduce un modello misto che combina l’approccio storico e quello regionale.
II – Causa principale e questione pregiudiziale
41. Nel maggio 2001 il sig. Jager, contadino, ha presentato dinanzi all’Amt una domanda per la concessione del premio per vacca nutrice per 71 bovini a titolo dell’anno 2001.
42. Con decisione 24 gennaio 2002, l’Amt ha respinto integralmente tale domanda in quanto, a seguito di un controllo in loco, aveva rilevato irregolarità ai sensi dell’art. 10 quater, n. 1, del regolamento n. 3887/92, poiché il divario riscontrato era superiore al 20% del numero di animali ammissibili.
43. Dopo un reclamo rimasto infruttuoso, il sig. Jager ha proposto un ricorso, il 25 luglio 2002, dinanzi al Verwaltungsgericht Schwerin (tribunale amministrativo di Schwerin, Germania).
44. Nella sua decisione di rinvio, tale giudice constata che, in considerazione della sentenza Gerken, citata, e dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95, che sanciscono il principio dell’applicazione retroattiva di sanzioni meno rigorose, il regolamento n. 118/2004 è in ogni caso pertinente nell’ambito della causa principale, dal momento che ha introdotto, nell’art. 39 del regolamento n. 2419/2001, una sanzione massima, cioè che la riduzione dell’aiuto non può superare il 20% dell’importo totale cui può avere diritto l’imprenditore.
45. Detto giudice considera tuttavia che il regolamento n. 796/2004, che si applica alle domande di aiuti presentate in relazione alle campagne di commercializzazione o ai periodi di riferimento che iniziano il 1º gennaio 2005, sia ancora più favorevole per il sig. Jager. Infatti, le disposizioni degli artt. 57‑63 di tale regolamento, le quali riporterebbero in gran parte quelle degli artt. 36‑43 del regolamento n. 2419/2001, non conterrebbero più disposizioni analoghe all’art. 39 di quest’ultimo regolamento. La mancanza di sanzione sarebbe pertanto la sanzione meno rigorosa che si possa immaginare per il sig. Jager.
46. Il Verwaltungsgericht Schwerin si interroga tuttavia sulla questione se tale sanzione più favorevole possa applicarsi al caso di specie, dal momento che, in Germania, dal 1º gennaio 2005, il premio per vacca nutrice è concesso come pagamento unico, di modo che le disposizioni relative ai premi «animali» previste dagli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004 non sono più applicabili in tale Stato membro.
47. Tale giudice ha dunque deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale al fine di sapere «se una disposizione sanzionatoria meno rigorosa (riguardante i premi per animali) sia applicabile retroattivamente anche laddove essa, in linea di principio, sia stata in vigore solo in un periodo di tempo, nel quale, nello Stato membro interessato, non erano più concessi premi per animali, ma era stato introdotto invece un regime di sostegno diretto».
III – Analisi
48. La Corte ha evidenziato recentemente che il principio dell’applicazione retroattiva della sanzione più lieve fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, di modo che si deve considerare un principio generale di diritto comunitario di cui la Corte garantisce l’osservanza e che il giudice nazionale è tenuto a rispettare (19).
49. Tale principio trova la sua espressione, più in particolare, nell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 (20).
50. Nella sentenza della Corte Gerken, citata, essa ha condizionato l’applicazione di quest’ultima disposizione al rispetto delle quattro condizioni seguenti (21):
– l’esistenza di un’irregolarità ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95;
– tale irregolarità deve dare luogo all’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95;
– le disposizioni comunitarie che hanno introdotto tale sanzione devono essere soggette ad una modifica successiva;
– la sanzione risultante da tali nuove disposizioni deve essere meno rigorosa di quella prevista inizialmente.
51. In subordine, e in considerazione di tali quattro condizioni, osservo già, come hanno fatto il sig. Jager, l’Amt, il governo greco, la Commissione, nonché il giudice del rinvio, che il regime di sanzioni previsto dall’art. 39 del regolamento n. 2419/2001, come modificato dal regolamento n. 118/2004, è applicabile, in ogni caso, nell’ambito della controversia principale.
52. Infatti, l’Amt ha rilevato talune irregolarità in relazione a quanto previsto dall’art. 10 quater, n. 1, del regolamento n. 3887/92, riguardante l’identificazione e la registrazione di bovini non oggetto di domanda di aiuto. Si tratta proprio di «irregolarità» ai sensi dell’art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95.
53. L’esistenza di tali irregolarità ha implicato l’applicazione dell’art. 10 quater, n. 3, del regolamento n. 3887/92 il quale, lo rammento, prevede che, se il divario rilevato durante un controllo in loco è superiore al 20% del numero di animali ammissibili stabilito, non è concesso alcun premio a titolo del periodo di 12 mesi precedente il controllo in loco. Orbene, la riduzione dell’importo degli aiuti «animali», o addirittura la soppressione dell’aiuto, costituisce una «sanzione amministrativa» ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95 (22).
54. L’art. 39 del regolamento n. 2419/2001 ha in seguito modificato le disposizioni comunitarie recanti sanzioni amministrative, e ha introdotto, nella sua versione modificata dall’art. 1, punto 11, lett. a), del regolamento n. 118/2004, un limite massimo alla riduzione applicabile in caso di infrazione delle disposizioni comunitarie applicabili all’identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto, ossia il 20% dell’importo totale dell’aiuto al quale avrebbe avuto diritto l’imprenditore, per il periodo di riferimento pertinente, a titolo dei regimi di aiuto relativi ai bovini.
55. Tale disposizione mira chiaramente a modificare le disposizioni recanti sanzioni amministrative al fine di attenuare il rigore della sanzione applicabile in caso di infrazione delle disposizioni comunitarie relative all’identificazione e alla registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto (23).
56. In forza dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, il tetto del 20% deve dunque applicarsi, in ogni caso, alla sanzione inflitta al sig. Jager a titolo della sua domanda di aiuti «animali», benché quest’ultima rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92.
57. Le parti che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sono invece in disaccordo sulla questione di sapere se il regolamento n. 796/2004, nei limiti in cui potrebbe comportare una sanzione ancora meno rigorosa per il sig. Jager, debba parimenti essere preso in considerazione ai fini della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni che gli sono applicabili.
58. Occorre anzitutto sottolineare che, nelle loro osservazioni, il governo greco e la Commissione hanno rilevato un errore commesso dal giudice del rinvio nell’indicare che gli artt. 57‑63 del regolamento n. 796/2004 non contengono disposizioni corrispondenti all’art. 39 del regolamento n. 2419/2001 e nel concludere, su tale base, che il regolamento n. 796/2004 non prevede più sanzioni per i casi di inosservanza dei criteri di identificazione e di registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto, il che sarebbe di conseguenza più favorevole per l’agricoltore.
59. Ritengo parimenti che sia errato considerare che l’inosservanza dei criteri di identificazione e di registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto non possa più essere sanzionata in base al regolamento n. 796/2004.
60. Infatti, tali criteri rientrano ormai nella condizionalità, che deve essere rispettata da ogni agricoltore che percepisce un pagamento diretto, conformemente al dettato dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1782/2003. Ricordo, a tale proposito, che il punto A, n. 8, dell’allegato III di tale regolamento fa riferimento agli artt. 4 e 7 del regolamento n. 1760/2000 come parte dei «criteri obbligatori in materia di gestione», che sono essi stessi una componente delle norme da rispettare in materia di condizionalità.
61. Ne consegue che il regime di sanzioni pertinente in caso di infrazione di tali norme relative all’identificazione e alla registrazione dei bovini, in un contesto come quello della controversia principale, in cui l’infrazione alle dette norme è accertata relativamente ad animali non oggetto di una domanda di aiuto, è quello previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 (24).
62. Pertanto, al fine di fornire una risposta utile, la quale consenta al giudice del rinvio di risolvere la controversia di cui è investito (25), la questione pregiudiziale dovrebbe essere riformulata, come suggerito dalla Commissione, in modo che la Corte si pronunci sulla questione se l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 si applica retroattivamente ad una domanda di aiuto che rientra nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92 (26).
63. In merito a tale questione così riformulata, il rappresentante del sig. Jager ha sostenuto in udienza che il regolamento n. 796/2004 dovrebbe essere preso in considerazione, per quanto possibile, ai fini della determinazione della sanzione meno rigorosa per quest’ultimo, facendo un calcolo comparativo rispetto alla riduzione che deriverebbe dall’art. 39 del regolamento n. 2419/2001, come modificato dal regolamento n. 118/2004.
64. L’Amt ritiene, invece, che l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento n. 796/2004 sia oggettivamente impossibile, poiché il pagamento unico non era ancora stato concesso nel 2001, anno della domanda.
65. La Commissione sostiene parimenti che un’applicazione retroattiva delle sanzioni previste da tale regolamento è impossibile nel caso di specie.
66. Essa si fonda, a tale proposito, sulle conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nella causa all’origine della sentenza Berlusconi e a., citata (27), per sostenere che l’applicazione retroattiva di una pena più lieve è configurabile unicamente qualora rifletta una valutazione modificata del legislatore rispetto all’irregolarità in esame.
67. Orbene, la Commissione osserva che, con il regolamento n. 796/2004, le disposizioni che prevedono sanzioni sono state totalmente riformate e adattate ai criteri modificati del regime di pagamento unico e della condizionalità, come figurano nel regolamento n. 1782/2003. Né i ‘considerando’ del regolamento n. 796/2004 né il contesto generale di tale regolamento consentirebbero di sostenere che le sanzioni di cui agli artt. 66 e 67 di detto regolamento sarebbero state adottate allo scopo di sanzionare in modo meno rigoroso talune irregolarità, come quelle oggetto della controversia principale.
68. Peraltro, la Commissione ha indicato in udienza che, a suo parere, a tutt’oggi non sarebbe più possibile una nuova valutazione in base al regolamento n. 796/2004, in particolare poiché sarebbe impossibile verificare, allo scopo di valutare il grado di gravità dell’infrazione commessa dall’agricoltore, se quest’ultimo abbia rispettato tutte le altre norme in materia di condizionalità, in particolare i criteri in materia di ambiente e di tutela degli animali.
69. Il governo greco condivide la posizione della Commissione nel ritenere che, ai sensi dell’art. 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95, il principio di retroattività sancito da tale disposizione non può essere applicato qualora le disposizioni comunitarie che definiscono le sanzioni siano state interamente riformate da un nuovo regolamento, come si sarebbe verificato nel caso di specie con il regolamento n. 796/2004. Infatti, si tratterebbe dunque non di una modifica o di una sostituzione delle precedenti disposizioni simili, bensì, sostanzialmente, di un nuovo regime con una filosofia e degli obiettivi diversi.
70. D’accordo con l’Amt, il governo greco e la Commissione, ritengo parimenti che l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 debba essere interpretato nel senso che il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non si applicherà retroattivamente ad una domanda di aiuto che rientra nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92.
71. A mio avviso, la condizione relativa alla «successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative», contenuta nell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, mira all’adozione di una nuova disposizione avente ad oggetto la modifica della natura e/o dell’intensità della sanzione, nell’ambito di un sistema normativo le cui caratteristiche principali rimangono invariate.
72. Di conseguenza, poiché il sistema in cui si integra la nuova sanzione si trova profondamente riformato e che, per tale ragione, si introduce un nuovo regime di sanzioni, tale articolo non può, a mio parere, non essere applicabile.
73. Infatti, in una tale fattispecie, le modifiche cui è soggetto il regime di sanzioni sono unicamente motivate dalla necessità di adattare quest’ultima al nuovo sistema normativo, di cui esso garantisce la corretta attuazione, ed esse non sono volte a tradurre un cambiamento di valutazione del legislatore comunitario relativamente all’adeguatezza della sanzione rispetto alla gravità dell’irregolarità.
74. Pertanto, il nesso esistente tra il nuovo regime di sanzioni e il sistema normativo riformato in cui esso si integra rende impossibile, a mio parere, l’applicazione retroattiva di tale nuovo regime di sanzioni a fatti sussumibili in un sistema normativo precedente.
75. Ritengo, a tale proposito, che gli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 vadano ben oltre la semplice «successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative», ai sensi dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95, il che osta, secondo me, alla loro applicazione retroattiva a domande di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92 (28).
76. Gli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 introducono, infatti, un nuovo regime di sanzioni strettamente connesso al nuovo regime di sostegno diretto derivante dalla riforma della politica agricola comune del 2003.
77. Tale stretto legame tra il nuovo regime di sanzioni e il sistema normativo riformato in cui esso si integra si traduce in un determinato numero di caratteristiche proprie a tale nuovo regime che rendono impossibile la sua trasposizione pura e semplice ad una domanda di aiuto rientrante nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92, salvo modificare la natura e la coerenza del sistema riformato come concepito dal legislatore comunitario.
78. Tali caratteristiche proprie al nuovo regime di sanzioni consistono essenzialmente, da un lato, nell’obiettivo che esso persegue e, dall’altro, nelle modalità di determinazione della sanzione.
79. Ho già illustrato che una delle chiavi di volta della riforma del 2003 consiste nella condizionalità degli aiuti e nel fatto che quest’ultima è applicabile, in forza dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, a ogni agricoltore che percepisce pagamenti diretti, a titolo di pagamento unico o a titolo degli altri regimi di sostegno elencati nell’allegato I di tale regolamento (29).
80. Qualora un agricoltore non rispetti le norme relative alla condizionalità, l’importo totale dei pagamenti diretti ai quali ha diritto potrà essere ridotto o soppresso secondo le modalità previste dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004.
81. Consegue chiaramente dal ‘considerando’ 56 del regolamento n. 796/2004 che il sistema di riduzioni e di esclusioni relativo agli obblighi in materia di condizionalità persegue un obiettivo particolare, perfettamente inquadrato nella logica del nuovo sistema, ossia indurre gli agricoltori a rispettare la normativa esistente nei diversi settori della condizionalità.
82. Tali diversi settori soggetti alla condizionalità sono di vario tipo. Essi sono costituiti dai criteri obbligatori in materia di gestione previsti dall’allegato III del regolamento n. 1782/2003, vale a dire 18 regolamenti e direttive in materia di ambiente, di sanità pubblica, nonché di salute degli animali e delle piante, e dalle buone condizioni agronomiche e ambientali che gli Stati membri devono definire.
83. Il sistema di riduzioni e di esclusioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 si distingue dunque già da quello previsto dall’art. 10 quater del regolamento n. 3887/92, e successivamente dall’art. 39 del regolamento n. 2419/2001, relativamente al suo obiettivo, molto più ampio rispetto alla sola sanzione dell’inosservanza delle norme comunitarie in materia di identificazione e di registrazione dei bovini.
84. La natura delle norme relative alla condizionalità si ripercuote contemporaneamente sul sistema di controllo di quest’ultima e sulle modalità di determinazione della sanzione.
85. Il primo comma, lett. d), dell’art. 9 del regolamento n. 796/2004, che obbliga gli Stati membri ad introdurre un sistema che garantisce un controllo efficace del rispetto della condizionalità, sancisce dunque, in particolare, che tale sistema deve comprendere relazioni di controllo contenenti, in particolare, ogni caso di infrazione riscontrata nonché una valutazione della sua gravità, della sua portata, della sua durata e della sua frequenza.
86. L’art. 48, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento precisa che una relazione di controllo deve contenere una parte in cui sono riportati, separatamente, i controlli svolti in relazione a ciascun requisito o norma della condizionalità. Peraltro, l’art. 48, n. 1, lett. c), primo comma, di detto regolamento prevede che la relazione si articoli in «una parte contenente una valutazione dell’importanza delle infrazioni relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con indicazione dei fattori che produrrebbero l’aumento o la diminuzione della riduzione da applicare».
87. Tale sistema di controllo è coerente con il nuovo regime di sanzioni che prende in considerazione, come previsto dall’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, la gravità, la portata, la durata e la frequenza della ripetizione dell’infrazione accertata.
88. Proprio in base a tali relazioni di controllo adattate ai criteri della condizionalità il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 sarà applicato. L’organismo pagatore potrà così decidere, in considerazione della valutazione contenuta in tali relazioni, di diminuire o di aumentare la percentuale di riduzione, o addirittura di sopprimere l’importo totale dell’aiuto.
89. In considerazione di tale stretto legame tra il sistema di controllo e il regime di sanzioni della condizionalità, sarebbe, secondo me, difficile, se non impossibile, applicare rigorosamente gli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 ad una domanda di aiuto che sia stata oggetto di un controllo in loco svolto in un’ottica più limitata di quella richiesta dal controllo della condizionalità (30), e secondo modalità diverse, cioè, per quanto riguarda la presente causa, quelle che disciplinavano precedentemente l’esercizio dei controlli in loco relativi ad una domanda di aiuti «animali» rientrante nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92 (31).
90. Si deve evidenziare peraltro che, in considerazione della portata generale della condizionalità nel nuovo sistema normativo, il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non si applica ad una categoria unica di pagamenti diretti, il che lo distingue dal regime precedente che, invece, prevedeva specificamente gli importi percepiti a titolo dei regimi di aiuto ai bovini.
91. Le riduzioni e le esclusioni previste da tali articoli si applicano così all’importo totale dei pagamenti diretti, come definiti dall’art. 2, lett. d), del regolamento n. 1782/2003, cioè i pagamenti effettuati direttamente agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno del reddito elencati nell’allegato I di quest’ultimo regolamento.
92. Il fondamento sul quale si applicano le riduzioni e le esclusioni è dunque diverso e molto più esteso. Le percentuali di riduzioni previste dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 prendono in considerazione tale caratteristica.
93. E’ inoltre necessario segnalare che l’importo totale dei pagamenti diretti che costituisce ormai la base su cui si applicano le riduzioni e le esclusioni previste da tali articoli non può riassumersi in una semplice addizione di pagamenti diretti esistente precedentemente.
94. Infatti, in capo alla lista di tali regimi di sostegno compare quello del pagamento unico, che gli Stati membri hanno dovuto attuare, dopo un periodo transitorio facoltativo, a decorrere, al più tardi, dal 1º gennaio 2007 (32).
95. Ho illustrato che, nell’ambito di tale regime, gli aiuti diretti agli agricoltori sono concessi principalmente attraverso un pagamento unico annuale che sostituisce la maggior parte degli aiuti diretti esistenti in precedenza e che, al fine di determinare il regime di pagamento unico da applicare, il regolamento n. 1782/2003 consente agli Stati membri di scegliere fra diverse opzioni, ossia un approccio storico, un approccio regionale e un approccio misto.
96. L’applicazione retroattiva delle riduzioni e delle esclusioni previste dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 ad una domanda di aiuto rientrante nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92 comporterebbe la determinazione successiva di quelli che sarebbero stati all’epoca i diritti al pagamento per un agricoltore come il sig. Jager, il che, a prescindere dalla difficoltà pratica dell’esercizio e del suo carattere artificiale, eccede, secondo me, quanto previsto dall’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95.
97. Infine, un ultimo elemento rende, a mio parere, impossibile, salvo modificare il sistema voluto dal legislatore comunitario, l’applicazione retroattiva del regime di sanzioni stabilito dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 a talune domande di aiuto che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione temporis di tale regolamento, cioè talune domande di aiuto presentate in riferimento a campagne di commercializzazione o periodi di premi iniziati anteriormente al 1º gennaio 2005.
98. Infatti, due altre caratteristiche del nuovo sistema normativo consistono nella modulazione obbligatoria dei pagamenti diretti e nella disciplina finanziaria.
99. Così, in forza dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, tutti i pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente, per il periodo tra il 2005 e il 2012, in ragione di una percentuale specifica (33). Inoltre, in forza dell’art. 11 dello stesso regolamento, i pagamenti diretti possano, ogni anno, essere soggetti ad un adattamento deciso dal Consiglio dell’Unione europea per ragioni di disciplina finanziaria.
100. Orbene, l’importo cui si applicano le riduzioni e le esclusioni di cui agli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 integra le riduzioni che derivano dalla modulazione e dalla disciplina finanziaria. L’art. 6, n. 1, del regolamento n. 1782/2003 sancisce infatti che, in caso di infrazione delle norme di condizionalità, l’importo totale dei pagamenti diretti da versare è ridotto o soppresso successivamente all’applicazione degli artt. 10 e 11 di tale ultimo regolamento.
101. Secondo me, sarebbe contrario al sistema previsto dal legislatore comunitario applicare retroattivamente le riduzioni che derivano dalla modulazione e dalla disciplina finanziaria a domande di aiuti che non rientrano nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 796/2004. D’altro lato, applicare il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 all’importo totale dei pagamenti diretti da versare ad un agricoltore, senza tener conto della modulazione e di eventuali adattamenti per ragioni di disciplina finanziaria, sortirebbe l’effetto di modificare il sistema normativo voluto da tale legislatore, il che, a mio parere, costituisce un limite all’applicazione dell’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95.
102. In considerazione di quanto esposto, suggerisco quindi alla Corte di rispondere al giudice del rinvio che l’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento n. 796/2004 non si applica retroattivamente ad una domanda di aiuto che rientra nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 3887/92.
IV – Conclusione
103. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht Schwerin:
«L’art. 2, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio, 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità deve essere interpretato nel senso che il regime di sanzioni previsto dagli artt. 66 e 67 del regolamento della Commissione, 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) del Consiglio, n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, 11 febbraio 2005, n. 239, non si applica retroattivamente ad una domanda di aiuto rientrante nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento (CEE) della Commissione, 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, 21 dicembre 1999, n. 2801».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 312, pag. 1.
3 – Sentenze 17 luglio 1997, causa C‑354/95, National Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I‑4559, punto 41); 1° luglio 2004, causa C‑295/02,Gerken (Racc. pag. I‑6369, punto 61); 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02, Berlusconi e a. (Racc. pag. I‑3565, punti 67‑69); 4 maggio 2006, causa C‑286/05, Haug (Racc. pag. I‑4121, punto 23); 8 marzo 2007, causa C‑45/06, Campina (Racc. pag. I‑2089, punti 32 e 33), nonché 24 maggio 2007, causa C‑45/05, Maatschap Schonewille‑Prins (Racc. pag. I‑3997, punto 55).
4 – GU L 141, pag. 18. Regolamento come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, 11 febbraio 2005, n. 239 (GU L 42, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 796/2004»).
5 – GU L 391, pag. 36. Regolamento come modificato dal regolamento (CE) della Commissione, 21 dicembre 1999, n. 2801 (GU L 340, pag. 29; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»).
6 – GU L 204, pag. 1.
7 – GU L 160, pag. 21.
8 – GU L 270, pag. 1.
9 – V. il documento redatto dalla Commissione delle Comunità europee, intitolato «Regime di pagamento unico – Il concetto», disponibile in Internet .
10 – Tra i regimi di aiuto citati dall’allegato VI di tale regolamento è compreso il premio per vacca nutrice.
11 – V. titolo III, capitolo 3, del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Diritti all’aiuto».
12 – V. titolo III, capitolo 5, sezione 1, del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Attuazione a livello regionale».
13 – V. titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento n. 1782/2003, intitolato «Attuazione parziale». Si parla anche, in tal caso, di «riaccoppiamento degli aiuti».
14 – GU L 355, pag. 1. Regolamento come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio, 17 luglio 2000, n. 1593 (GU L 182, pag. 4).
15 – GU L 327, pag. 11.
16 – GU L 17, pag. 7.
17 – Ai sensi dell’art. 2, lett. d), del regolamento n. 1782/2003, un pagamento diretto è un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell’ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell’allegato I. Tra tali regimi si enumerano quello del pagamento unico nonché quello del premio per vacche nutrici.
18 – BGBl. 2004 I, pag. 1763.
19 – V., in tal senso, sentenze cit. Berlusconi e a. (punti 67‑69) e Campina (punto 32).
20 – Sentenza Campina, cit. (punto 33).
21 – Punti 47‑52. V. anche punto 27 delle conclusioni dell’avvocato generale Léger nella controversia all’origine di tale sentenza, presentate l’11 dicembre 2003.
22 – Sentenza Gerken, cit. (punto 50).
23 – Tale volontà del legislatore comunitario emerge parimenti dal ‘considerando’ 6, seconda frase, del regolamento n. 118/2004, secondo cui «(a)lcune (…) disposizioni (del regolamento n. 2419/2001) vanno modificate così da garantire che riduzioni ed esclusioni siano sempre soggette a rigorosa gradazione a seconda della gravità dell'irregolarità commessa».
24 – Tale analisi è corroborata dal ‘considerando’ 68, seconda frase, del regolamento n. 796/2004.
25 – Sentenze cit. Haug (punto 17), e Campina (punto 30).
26 – A mio parere, nell’ipotesi in cui il regime di sanzioni pertinente sul piano ratione materiae sarebbe quello di cui all’art. 59 del regolamento n. 796/2004, si dovrebbe rilevare, in ogni caso, che esso non è attualmente applicabile in Germania, dato che tale Stato membro ha scelto di disaccoppiare i premi «animali», e che, a maggior ragione, non vi può essere applicato retroattivamente. Come sostenuto dal governo greco, tale conclusione emerge chiaramente dal ‘considerando’ 12 del regolamento n. 796/2004, da cui posso dedurre che l’art. 59 di tale regolamento potrebbe essere applicato unicamente qualora la Germania avesse scelto di conservare taluni premi per animali, come il premio per vacca nutrice, collegati alla produzione.
27 – Essa fa riferimento, in particolare, ai punti 159‑161 di tali conclusioni.
28 – Su un piano formale, è peraltro interessante osservare che, alla lettura della tabella comparativa contenuta nell’allegato III del regolamento n. 796/2004, l’art. 39 del regolamento n. 2419/2001 non ha equivalenti nel primo regolamento.
29 – V. anche, in tal senso, il ‘considerando’ 49 del regolamento n. 796/2004.
30 – Infatti, prescindendo dal fatto che il controllo della condizionalità concerne potenzialmente 18 regolamenti e direttive, esso interessa anche le buone condizioni agronomiche e ambientali, che non esistevano in quanto tali nel 2001.
31 – V., a tale proposito, artt. 6 e seg. del regolamento n. 3887/92.
32 – V. art. 71, n. 1, del regolamento n. 1782/2003.
33 – Ossia 3% nel 2005, 4% nel 2006, e 5% per ogni anno nel periodo tra il 2007 e il 2012.
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