CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
JÁN MAZÁK
presentate il 13 dicembre 2007 1(1)
Causa C-439/06
citiworks AG
contro
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Dresden (Germania)]
«Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica – Accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica – Nozione di “sistemi di distribuzione”»
1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale rappresenta il primo caso riguardante l’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (in prosieguo: la «direttiva») (2).
2. La disposizione di cui è chiesta l’interpretazione alla Corte è l’art. 20, n. 1, della direttiva, che riguarda l’accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica.
3. La questione sollevata trae origine dal fatto che, secondo il diritto tedesco, i sistemi di approvvigionamento interamente situati all’interno dei locali di un’impresa (le cosiddette «reti operative» o «Betriebsnetze») possono, a determinate condizioni, essere esclusi, inter alia, dall’applicazione del principio del libero accesso dei terzi alla rete.
4. Il sistema controverso nella causa principale è ubicato presso l’aeroporto di Leipzig/Halle ed è utilizzato dalla società che gestisce l’aeroporto per provvedere al suo fabbisogno di energia e a quello di altre 93 imprese situate nella zona aeroportuale.
I – Normativa applicabile
A – Normativa comunitaria
5. L’art. 2 della direttiva contiene le seguenti definizioni:
«5) “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
6) “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica;
(...)
26) “piccolo sistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del suo consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi;
27) “microsistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell’anno 1996, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;
(...)».
6. L’art. 3, n. 8, della direttiva, così recita:
«Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato».
7. L’art. 13 della direttiva dispone quanto segue:
«Designazione dei gestori del sistema di distribuzione
Gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare, per un periodo di tempo da determinarsi dagli Stati membri tenuto conto di considerazioni in materia di efficienza ed equilibrio economico, uno o più gestori del sistema di distribuzione. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del sistema di distribuzione agiscano a norma degli articoli da 14 a 16».
8. A termini dell’art. 20 della direttiva:
«Accesso dei terzi
1. Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 3. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione».
B – Normativa nazionale
9. Il Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Legge sull’approvvigionamento di energia elettrica e di gas), altresì denominato «Energiewirtschaftsgesetz» (in prosieguo: l’«EnWG»), costituisce il principale strumento normativo di attuazione della direttiva 2003/54/CE nell’ordinamento tedesco.
10. All’art. 3, punto 17 («Definizioni»), dell’EnWG, si legge:
«Per “sistemi generali di approvvigionamento” s’intendono i sistemi di approvvigionamento che sono destinati alla distribuzione di energia ai terzi e che, per le loro dimensioni, non sono a priori destinati esclusivamente all’approvvigionamento di consumatori finali determinati o identificabili al momento della costruzione del sistema, ma che, in linea di principio, possono approvvigionare tutti i consumatori finali».
11. L’art. 20 dell’EnWG stabilisce i principi per l’accesso dei terzi ai «sistemi di approvvigionamento energetico» nei seguenti termini:
«Accesso ai sistemi di approvvigionamento energetico
(1) I gestori di sistemi di approvvigionamento energetico devono garantire a chiunque l’accesso al sistema sulla base di criteri oggettivi e senza discriminazioni; essi sono altresì tenuti a pubblicare su Internet le condizioni di accesso al sistema, compresi i contratti tipo e le tariffe. Essi devono cooperare tra loro nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire un efficace accesso al sistema. (...)
(2) I gestori di sistemi di approvvigionamento energetico possono negare l’accesso al sistema, in considerazione delle finalità enunciate al paragrafo 1 della presente legge, nei limiti in cui dimostrino che, per ragioni di carattere operativo o per altre ragioni, permettere l’accesso al sistema sarebbe loro impossibile o irragionevole. (...)».
12. L’art. 21 stabilisce le «Condizioni e tariffe per l’accesso al sistema» nei seguenti termini:
«(1) Le condizioni e le tariffe per l’accesso al sistema devono essere ragionevoli, non discriminatorie, trasparenti e non meno favorevoli rispetto a quelle che, effettivamente o a fini di calcolo, i gestori di reti di approvvigionamento energetico applicano e impongono in situazioni analoghe a fronte di prestazioni rese all’interno della loro impresa o fornite ad imprese collegate o associate (...)».
13. L’art. 110, n. 1, dell’EnWG contiene disposizioni che riguardano specificamente le «reti delimitate» («Objektnetze»). Esso si legge:
«Le parti 2 e 3, nonché gli artt. 4, 52 e 92 della presente legge non si applicano alla gestione di sistemi di approvvigionamento energetico
1. ubicati in una zona operativa che costituisce un’area geografica unitaria e utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa o verso imprese collegate ai sensi dell’art. 3, punto 38 della presente legge (3);
2. ubicati in un’area privata, che costituisce un’area geografica unitaria e utilizzati dal gestore di rete o da un suo mandatario per l'approvvigionamento di energia di consumatori finali definibili da un comune obiettivo preminente a carattere commerciale,
a) che va oltre un mero rapporto di locazione e di affitto e
b) per il cui perseguimento costituirebbe un inammissibile aggravio l’applicazione delle disposizioni menzionate nella parte introduttiva del presente paragrafo (4)
o
3. ubicati in un’area geografica strettamente unitaria e utilizzati principalmente a fini di auto-approvvigionamento (5),
purché il sistema di approvvigionamento energetico non sia destinato all’approvvigionamento generale di energia ai sensi dell’art. 3, punto 17 della presente legge e il gestore della rete delimitata o un suo mandatario disponga delle risorse umane, tecniche ed economiche per assicurare il funzionamento a lungo termine del sistema in conformità delle disposizioni della presente legge».
14. Qualora una rete delimitata soddisfi le condizioni di cui all’art. 110, n. 1, punti 1, 2 o 3, dell’EnWG, varie disposizioni di quest’ultima legge divengono non applicabili, incluse quelle relative all’accesso dei terzi alla rete.
II – Fatti all’origine della controversia, procedimento dinanzi al giudice nazionale e questione pregiudiziale
15. La Flughafen Leipzig/Halle GmbH (in prosieguo: la «FLH») gestisce l’aeroporto di Leipzig/Halle. In tale contesto, essa gestisce anche un sistema di approvvigionamento di energia mediante il quale provvede al proprio fabbisogno di energia elettrica e a quello di altre 93 imprese stabilite nell’area dell’aeroporto. Nel 2004, il volume di energia elettrica consumato attraverso tale sistema ammontava approssimativamente a 22 200 MWh, di cui, oltre al consumo della stessa FLH, pari all’85,4% del consumo totale, circa 3 800 MWh, ossia, il rimanente 14,6%, era stato fornito alle altre imprese presenti nell’area dell’aeroporto.
16. Dall’inizio del 2004, la citiworks AG (in prosieguo: la «citiworks»), un’impresa di fornitura energetica, fornisce energia elettrica alla società DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, situata nell’area dell’aeroporto di Leipzig/Halle.
17. Il 12 luglio 2006, facendo seguito ad una richiesta della FLH, il Ministero dell’economia e del lavoro del Land Sassonia, in qualità di autorità di regolamentazione del Land, emanava un provvedimento in cui dichiarava che il sistema di approvvigionamento energetico dell’aeroporto di Leipzig/Halle gestito dalla FLH costituiva una «rete delimitata» e che riuniva i presupposti di cui all’art. 110, n. 1, punti 1 e 2, dell’EnWG.
18. Poiché tale provvedimento avrebbe asseritamente avuto l’effetto di impedire ai terzi, come la citiworks, l’accesso alla rete gestita dalla FLH presso l’aeroporto di Leipzig/Halle allo scopo di rifornire i clienti stabiliti in tale area, la citiworks ha impugnato il provvedimento medesimo dinanzi all’Oberlandesgericht Dresden.
19. Secondo l’Oberlandesgericht, poiché l’applicazione delle rilevanti disposizioni dell’EnWG non comportano un onere irragionevole a carico della FLH, non si potrebbe considerare il sistema in questione una «rete di servizio», ai sensi dell’art. 110, nn. 1 e 2, della legge medesima. Tuttavia, il detto sistema soddisfa le condizioni stabilite dall’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG e poteva pertanto essere qualificato come «rete operativa» ed escluso, in particolare, dall’applicazione delle disposizioni dell’EnWG sull’accesso dei terzi alla rete. Di conseguenza, ai sensi della normativa nazionale il ricorso della citiworks è, in linea di principio, infondato. Tuttavia, l’Oberlandesgericht ha espresso dubbi sulla compatibilità dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG con quanto prescritto dall’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54.
20. Conseguentemente, con ordinanza 17 ottobre 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 ottobre 2006, il Kartellsenat [sezione competente in materia di concorrenza] dell’Oberlandesgericht Dresden (Germania) ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 110, n. 1, punto 1, del Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Legge sull’approvvigionamento di energia elettrica e di gas, o «EnWG») sia compatibile con l’art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54/CE nei limiti in cui, in base alle condizioni stabilite all’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, una cosiddetta “rete operativa” è esclusa dall’applicazione delle disposizioni generali sull’accesso al sistema (artt. 20–28a dell’EnWG), anche nell’ipotesi in cui il libero accesso al detto sistema non comporti alcun irragionevole aggravio».
III – Procedimento dinanzi alla Corte
21. La Corte ha ricevuto osservazioni da parte della citiworks, del Ministero dell’economia e del lavoro del Land Sassonia, in qualità di autorità regolamentare del Land, della FLH e della Commissione nonché da parte dei governi tedesco, polacco e del Regno Unito.
22. L’udienza si è tenuta il 20 settembre 2007.
IV – Principali argomenti delle parti
A – Citiworks
23. La citiworks sostiene che l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG non è compatibile con l’art. 20 della direttiva.
24. Tale società osserva che uno degli obiettivi principali della direttiva è quello di garantire ai fornitori di energia il diritto di accesso all’intera rete energetica in modo da consentire ai clienti la libera scelta dei fornitori. Tuttavia, l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG infrange il detto obbligo di garantire l’accesso alla rete.
25. La citiworks indica che l’esenzione di cui all’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, in pratica, opera automaticamente. Secondo la maggior parte delle autorità regolamentari competenti a livello federale e di Land, l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG è direttamente applicabile laddove le condizioni ivi prescritte siano soddisfatte. Mentre numerosi gestori di sistemi di approvvigionamento di energia hanno fatto domanda affinché venga dichiarata l’applicabilità della detta disposizione alla loro rete, altri presumono di soddisfare le condizioni ivi stabilite e non chiedono neppure un accertamento a tali effetti.
26. Inoltre, nessuna disposizione della direttiva consente agli Stati membri di stabilire liberamente in quali situazioni essi possano derogare dal principio del libero accesso alla rete.
27. La deroga prevista dall’art. 26 della direttiva per i piccoli sistemi isolati non giustifica la previsione di una disposizione come l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, in quanto non risulta che sia stata presentata dalla Germania alcuna richiesta di deroga alla Commissione e perché, le reti cui si riferisce la disposizione nazionale controversa, non sono «piccoli» o «micro» sistemi isolati ai sensi dell’art. 2, punti 26 e 27, della direttiva.
28. Né si potrebbe desumere dalla direttiva un’esenzione generale per motivi strutturali dal principio dell’accesso dei terzi. Se può essere vero che gli obblighi relativi all’accesso dei terzi comportino un onere sproporzionatamente gravoso per i piccoli sistemi, ciò non può comunque giustificare la previsione di un’esenzione generale ed automatica come quella di cui all’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG.
B – La FLH
29. Innanzi tutto, la FLH sostiene l’irricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto la questione sottoposta alla Corte avrebbe carattere ipotetico. Nella detta questione, infatti, il giudice del rinvio si riferisce ad una formulazione dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG che non corrisponde alla realtà. Inoltre, la risposta a tale questione non sarebbe rilevante ai fini della soluzione della controversia di cui l’organo remittente è investito.
30. Sul merito, la FLH sostiene che l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG è compatibile con il diritto comunitario. I sistemi di approvvigionamento contemplati da tale disposizione sono i sistemi interni delle società, creati da queste ultime allo scopo di provvedere al proprio fabbisogno e che non incidono sulla concorrenza. Pertanto, i detti sistemi non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva.
31. Ciò è dimostrato dal fatto che il consumo di energia ascrivibile al sistema in questione è di gran lunga inferiore a quello previsto per un «microsistema isolato» secondo la definizione di cui all’art. 2, punto 27, della direttiva (6). Pertanto, l’esclusione di tale sistema dal campo di applicazione della direttiva difficilmente potrebbe provocare distorsioni significative della concorrenza sul mercato dell’energia.
32. L’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG costituisce la semplice espressione del potere discrezionale di cui godeva il legislatore tedesco allorché ha recepito la direttiva. Gli artt. 3, n. 8, 13, 15, n. 2, lett. d), 15, n. 2, ultima frase, e 20, n. 1, della direttiva, prevedono numerose possibilità di derogare alle disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione, allacciamento e accesso alla rete.
33. La FLH tiene a sottolineare di essere una società che fornisce servizi di interesse economico generale ai sensi dell’art. 3, n. 8, della direttiva, e non un semplice distributore di energia. Essa ha l’incombenza di gestire un aeroporto. Pertanto, il sistema privato di approvvigionamento da essa gestito non si configura come un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva.
34. Per tali ragioni, l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG è conforme all’art. 20, n. 1, della direttiva.
C – Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
35. Il Ministero dell’economia e del lavoro sostiene che la rete di cui si discute nel presente procedimento, che può beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, non è né un sistema di trasmissione né un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva, ma un sistema che viene utilizzato principalmente per provvedere al fabbisogno di energia della società FLH stessa. Tale sistema, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva e non è soggetto all’obbligo di dare accesso ai terzi conformemente alle disposizioni della direttiva.
36. Inoltre, la FLH non può essere considerata come un gestore di un sistema di distribuzione ai sensi dell’art. 2, n. 6, della direttiva, poiché essa ha come obiettivo principale la gestione di un aeroporto e, di conseguenza, non è in grado di adempiere pienamente gli obblighi che incombono al gestore di un sistema di distribuzione.
37. Di conseguenza, l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG riguarda unicamente sistemi che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva ed è perciò compatibile con l’art. 20, n. 1, di quest’ultima.
D – Il governo tedesco
38. Il governo tedesco sostiene che, in base ad un’interpretazione sistematica e teleologica della direttiva, gli «impianti gestiti dal cliente» non rientrano nel suo ambito di applicazione. L’«impianto gestito dal cliente» è un impianto di energia elettrica gestito dal consumatore finale, che comprende anche sistemi posti in essere da tali consumatori e che distribuisce energia all’interno di un impianto chiuso.
39. Come si evince dalla definizione di «gestore di un sistema di distribuzione», di cui all’art. 2, n. 6, della direttiva e dagli obblighi posti a carico di tali gestori dall’art. 14 della direttiva stessa, quest’ultima riguarda unicamente società che gestiscono sistemi di distribuzione destinati alla fornitura di energia al pubblico, il che esclude gli impianti gestiti dalla clientela.
40. Inoltre, le norme in materia di liberalizzazione del mercato dell’energia sono volte a garantire il diritto dei terzi di scegliere liberamente il proprio fornitore. Tuttavia, nel caso di un impianto gestito dalla clientela non sono coinvolti i terzi. Pertanto, le norme sulla liberalizzazione del mercato dell’energia si applicano unicamente ai sistemi che implichino una partecipazione dei terzi.
41. Taluni sistemi, sebbene riforniscano persone fisiche o giuridiche in quanto clienti, devono essere considerati come impianti gestiti dal cliente, qualora i detti clienti non possano essere considerati veri e propri terzi. Ciò si verifica, per esempio, nel caso delle imprese associate al gestore del detto impianto all’interno di una cosiddetta «comunità di approvvigionamento», che può essersi costituita in base a circostanze giuridiche o di fatto. Poiché i clienti di tal genere non sono veri e propri terzi rispetto al gestore dell’impianto, non occorre tutelare il loro diritto di scegliere liberamente il fornitore di energia elettrica, e pertanto, le norme in materia di liberalizzazione del mercato dell’energia non sono applicabili in tale caso.
42. L’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG è volto ad affrancare precisamente tali sistemi, rispetto ai quali non si riscontra la presenza di veri e propri terzi, dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete. Tale disposizione risulta pertanto compatibile con l’art. 20, n. 1, della direttiva.
E – Il governo polacco
43. Il governo polacco ritiene che l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG sia incompatibile con la direttiva.
44. Tale governo ricorda che, come emerge in particolare dall’undicesimo ‘considerando’ nonché dall’art. 3, n. 8, della direttiva, gli Stati membri possono prevedere deroghe al principio dell’accesso dei terzi alla rete, ma non sono previste deroghe a carattere generale.
45. L’undicesimo ‘considerando’ della direttiva indica chiaramente che l’esenzione delle piccole imprese di gestione dall’obbligo di assicurare l’accesso dei terzi alla rete presuppone l’esistenza di un onere finanziario e amministrativo sproporzionato. È probabile che per i piccoli gestori l’adempimento degli obblighi amministrativi stabiliti dalla direttiva sia più oneroso e che i relativi costi siano più difficili da ammortizzare, dato l’esiguo quantitativo di elettricità venduta. Inoltre, nella presente fattispecie, il gestore del sistema di trasmissione è altresì tenuto a contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti di energia.
46. Tuttavia, prima che il gestore di un sistema di piccole dimensioni possa essere esentato dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete, occorre esaminare se l’adempimento di tali obblighi possa comportare costi sproporzionati a suo carico. A tal fine, le autorità nazionali competenti debbono effettuare una valutazione economica complessiva della situazione in cui si trova il gestore del sistema in parola, tenendo presente l’esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ai clienti finali del gestore medesimo.
47. Una disposizione del diritto nazionale, come l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, che consenta di esentare i gestori dei sistemi di piccola distribuzione dagli obblighi relativi al diritto di accesso alla rete dei terzi, anche qualora non comporti difficoltà eccessive per il gestore di cui trattasi, è perciò incompatibile con l’art. 20, n. 1, della direttiva.
F – Il Regno Unito
48. Il governo del Regno Unito è del parere che la disposizione nazionale controversa sia compatibile con l’art. 20, n. 1, della direttiva.
49. Esso ricorda che uno degli obiettivi principali della direttiva era quello di stabilire la libera concorrenza e che tale strumento normativo si riferiva in particolare alle società in posizione di monopolio o di quasi-monopolio, che impediscono un efficiente funzionamento del regime di concorrenza. Tuttavia, le piccole imprese energetiche e le imprese che non forniscono energia elettrica ai clienti nazionali non rientravano tra le priorità del legislatore comunitario. Inoltre, l’adempimento degli obblighi imposti dagli artt. 14–20 della direttiva ai gestori dei sistemi di distribuzione è gravoso. Di conseguenza, l’art. 20 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che consente agli Stati membri di escludere alcune categorie di imprese, dettagliatamente e restrittivamente definite, dagli obblighi relativi all’accesso alla rete.
50. Estendere l’applicazione delle disposizioni della direttiva persino ai più piccoli sistemi di distribuzione energetica sarebbe illogico e irragionevole. L’adempimento degli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete renderebbe eccessivamente oneroso gestire i piccoli e i nuovi sistemi e quindi più difficoltoso per questi ultimi competere efficacemente con le imprese distributrici di elettricità di maggiori dimensioni. Per contro, l’esenzione di tali sistemi dai suddetti obblighi avrebbe soltanto un impatto trascurabile sulla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, considerato il loro circoscritto ambito di attività.
51. Infine, secondo la definizione di «distribuzione» di cui all’art. 2, n. 5, della direttiva, quest’ultima è finalizzata al «trasporto di energia elettrica (...) per le consegne ai clienti». Pertanto, la consegna ai clienti deve costituire l’obiettivo principale di un sistema di distribuzione, ma questo non è certamente il caso della società FLH che, da sola, consuma l’85,4% dell’elettricità trasportata attraverso il suo sistema. La FLH ha come scopo principale la gestione di un aeroporto.
G – La Commissione
52. La Commissione ritiene che l’art. 110, n. 1, punto 1, della direttiva dell’EnWG sia incompatibile con l’art. 20, n. 1, della direttiva.
53. Tale istituzione sostiene che l’art. 20 della direttiva, che stabilisce l’obbligo di garantire ai terzi l’accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione, è applicabile alla situazione di fatto che è all’origine della controversia di cui è investito il giudice del rinvio. La rete in questione è un sistema di distribuzione ai sensi dell’art. 2, n. 6, della direttiva, in quanto distribuisce energia elettrica alla FLH e ad altre 93 società situate nell’area dell’aeroporto. Pertanto occorre garantire la libertà di accesso a tale sistema conformemente all’art. 20, n. 1, della direttiva.
54. Come emerge dal sesto e dal settimo ‘considerando’ della direttiva, il principio dell’accesso dei terzi alla rete è essenziale al fine di assicurare la piena realizzazione del mercato interno nel settore dell’energia. Pertanto, sono ammessi limiti al detto principio solo in situazioni chiaramente definite. Per tale ragione, la direttiva ammette una sola deroga generale agli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete. Siffatta deroga è enunciata all’art. 20, n. 2 e si collega alla mancanza della necessaria capacità da parte del gestore del sistema. Tuttavia, la suddetta disposizione della direttiva non può giustificare un’esenzione generale ex lege, poiché le reti operative ai sensi dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG non sono né necessariamente né permanentemente soggette a tale mancanza di capacità.
55. La dimensione ridotta di taluni sistemi e la loro limitata importanza dal punto di vista economico non giustificano un’esenzione, in linea di principio, degli stessi dall’applicazione del principio della libertà di accesso alla rete. La dimensione di un sistema rileva soltanto ai fini della separazione tra gestori di sistemi di distribuzione, come emerge dall’art. 15, n. 2, della direttiva.
56. L’art. 13 della direttiva non fornisce motivi che possano giustificare un’esenzione di taluni sistemi dagli obblighi sull’accesso dei terzi alla rete.
57. Neanche l’eccezione prevista dall’art. 26, n. 1, della direttiva per i «microsistemi isolati» potrebbe giustificare l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, poiché, tra l’altro, alla Commissione non è stata presentata alcuna richiesta a tal fine.
V – Ricevibilità
58. La FLH ha contestato la ricevibilità della questione pregiudiziale fondamentalmente sulla base del rilievo che si riferisce ad un’ipotesi che non corrisponde a quella contemplata dalla normativa nazionale controversa e risulta, pertanto, ipotetica.
59. Secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione sottoposta da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione chiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia generico o ipotetico (7).
60. Tuttavia, ciò non accade nella fattispecie. Dall’ordinanza di rinvio risulta chiaramente che il giudice nazionale nutre dubbi circa la compatibilità dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, nella sua attuale versione, con l’art. 20, n. 1, della direttiva.
61. È vero che la questione sottoposta alla Corte non si riferisce unicamente all’attuale formulazione dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, ma include la frase «anche nell’ipotesi in cui il libero accesso al detto sistema non comporti alcun irragionevole aggravio». Con tale precisazione, il giudice del rinvio indica semplicemente dove sorge, a suo parere, il problema di compatibilità della normativa nazionale di attuazione con la direttiva, ossia dal fatto che la deroga agli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete sia ammessa senza procedere ad un’ulteriore valutazione dell’onere di cui si troverebbe effettivamente gravato il gestore del sistema per effetto dell’adempimento dei detti obblighi, laddove, secondo il detto giudice, un obbligo di prendere in considerazione tale onere discende dalla direttiva stessa. Tuttavia, ciò non rende la questione ipotetica.
62. Pertanto, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile e la questione sulla quale la Corte si deve pronunciare consiste sostanzialmente nello stabilire se l’art. 20, n. 1, della direttiva osti ad una disposizione nazionale che come l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, che esclude, a titolo di norma, l’applicazione delle disposizioni relative all’accesso dei terzi alle cosiddette «reti operative», che sono situate in una zona operativa che costituisce un’area geografica unitaria e che sono destinate principalmente a soddisfare il fabbisogno di energia della stessa impresa che le gestisce o di imprese ad essa collegate.
VI – Nel merito
63. La direttiva 2003/54 segna la seconda fase del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica nella Comunità europea. Essa intende completare il mercato interno nel settore dell’energia elettrica instaurato con la direttiva 96/92/CE (8) (la «prima direttiva in materia di energia elettrica») (9).
64. Uno degli elementi essenziali della liberalizzazione del mercato interno nel settore dell’energia elettrica è costituito dall’accesso dei terzi alla rete. All’interno della direttiva, il principio dell’accesso dei terzi alla rete trova espressione nell’art. 20, n. 1, che impone agli Stati membri di garantire l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione. Dalla formulazione dell’art. 20, n. 1, della direttiva si desume che soltanto i cosiddetti «sistemi di trasmissione» o i «sistemi di distribuzione» ai sensi della direttiva sono soggetti agli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete ivi previsti.
65. È pacifico che un sistema come quello gestito dalla FLH non è un sistema di trasmissione (10). Al fine di verificare se il detto sistema sia comunque assoggettato all’obbligo di garantire l’accesso dei terzi alla rete in forza dell’art. 20, n. 1, della direttiva, rimane da stabilire se esso possa essere considerato un sistema di distribuzione.
66. Al riguardo, si può brevemente aggiungere che è discutibile se la FLH possa altresì essere considerata, per esempio, un «fornitore» o un «grossista» di energia elettrica ai sensi della direttiva. Siffatte potenziali e ulteriori qualifiche della detta società sono tuttavia irrilevanti nel caso presente, in quanto non si potrebbe dedurre dalla direttiva che esse impedirebbero alla FLH di operare contemporaneamente come gestore di un sistema di distribuzione ed, in quanto tale, di essere soggetta all’obbligo di garantire l’accesso dei terzi al sistema da essa gestito.
67. Di conseguenza, la questione rilevante nella specie consiste nello stabilire se, nel caso di un sistema come quello gestito dalla FLH, che può essere esentato dal suddetto obbligo in virtù dell’applicazione della normativa tedesca controversa, si tratti in realtà un «sistema di distribuzione» ai sensi della direttiva.
68. La direttiva non definisce il concetto di «sistema di distribuzione», definisce però la «distribuzione» come il «il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti, ma non comprendente la fornitura» (11).
69. Considerate tali circostanze, al fine di stabilire la portata del concetto di «sistema di distribuzione» come viene utilizzato nella direttiva, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (12).
70. La direttiva mira a completare il mercato interno dell’energia, mediante la liberalizzazione e l’armonizzazione delle condizioni in cui opera il mercato dell’energia elettrica in modo da integrare totalmente i mercati nazionali in un unico vero mercato interno pienamente operativo nel settore dell’energia (13).
71. L’obiettivo di garantire pari condizioni negli Stati membri in termini di apertura del mercato (14) esige un’interpretazione uniforme dell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva. Ciò implica che le limitazioni del principio generale dell’accesso dei terzi alla rete devono essere interpretate restrittivamente e devono rimanere circoscritte alle deroghe espressamente previste dalla direttiva. Ciò esclude altresì la possibilità che una disposizione come l’art. 13 della direttiva, il quale stabilisce che gli Stati membri designano o impongono alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di designare uno o più gestori del sistema di distribuzione, lasci gli Stati membri completamente liberi di definire un «sistema di distribuzione».
72. Inoltre, dalla direttiva emerge che uno degli elementi essenziali della liberalizzazione dei mercati dell’energia consiste nel garantire ai consumatori di energia elettrica la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti (15). I due suddetti diritti sono necessariamente collegati poiché, se ai clienti dev’essere consentito scegliere liberamente i fornitori, è necessario che i fornitori abbiano il diritto di accedere, dietro un compenso adeguato e non discriminatorio, ai diversi sistemi di trasmissione e di distribuzione che trasportano l’elettricità ai clienti.
73. L’importanza del principio dell’accesso dei terzi alla rete emerge anche dai lavori preparatori che hanno preceduto l’adozione della direttiva. La disposizione che richiede agli Stati membri di garantire l’accesso dei terzi alla rete costituiva già un elemento essenziale della proposta di modifica della prima direttiva in materia di energia elettrica elaborata dalla Commissione (16) ed è stata tradotta, praticamente senza modifiche, nell’art. 20 della direttiva.
74. Inoltre, nella sua giurisprudenza relativa alla prima direttiva in materia di energia elettrica, la Corte ha già avuto modo di evidenziare l’importanza di garantire ai terzi condizioni non discriminatorie di accesso alla rete (17).
75. È alla luce di tali considerazioni che dev’essere interpretata la portata della nozione di «sistema di distribuzione», che è indispensabile per definire l’effettiva portata del principio dell’accesso dei terzi alla rete di cui all’art. 20, n. 1, della direttiva. Anzitutto, occorre esaminare in che misura taluni criteri, come la dimensione o la finalità del sistema considerato, incidano ai fini della qualifica di quest’ultimo come «sistema di distribuzione».
76. In primo luogo, si può osservare che la direttiva non indica una soglia dimensionale che consenta di qualificare un sistema di energia elettrica come un «sistema di distribuzione». Ciononostante, nell’ambito della disciplina stabilita dalla direttiva, la dimensione di un sistema risulta rilevante ai fini dell’applicazione di determinate disposizioni, e soprattutto per la separazione dei gestori dei sistemi di distribuzione (18).
77. Con riguardo all’obbligo di garantire l’accesso dei terzi alla rete, la dimensione del sistema appare importante solo in circostanze eccezionali (19), in particolare con riferimento alla definizione dei micro e piccoli sistemi isolati, rispetto ai quali gli Stati membri possono prevedere deroghe, inter alia, agli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete. Tuttavia, la facoltà di esentare i sistemi isolati dai detti obblighi non trova la sua principale giustificazione nella dimensione ridotta dei detti sistemi ma nella circostanza che essi non sono collegati a sistemi più grandi o che ricevono quantitativi esigui di elettricità da un sistema più grande, ciò che li espone a limitazioni tecniche molto specifiche, specialmente con riguardo alla sicurezza della fornitura di energia agli utenti finali (20). La soglia relativa ai microsistemi isolati è stata dunque introdotta per uno scopo ben preciso e non può essere considerata un indicatore specifico delle dimensioni dei sistemi che il legislatore comunitario intendeva regolamentare ovvero escludere dalla regolamentazione.
78. A mio parere, ciò significa che, in linea di principio, la direttiva è destinata ad applicarsi ad un’ampia varietà di sistemi a prescindere dalle loro dimensioni. Tale conclusione non esclude la possibilità che l’applicazione di determinati obblighi fondamentali, stabiliti dalla direttiva, come nel caso della separazione dei gestori, possa essere modulata in funzione delle dimensioni del sistema in questione.
79. Inoltre, mentre l’esclusione di un «piccolo» sistema dall’ambito di applicazione della direttiva può non avere necessariamente un impatto rilevante sulla concorrenza e quindi sulla liberalizzazione del settore dell’elettricità, ciò è irrilevante con riguardo al modo in cui l’esclusione di un’intera categoria di sistemi può incidere sulla concorrenza.
80. In ogni caso, oltre all’ovvia difficoltà di definire in quali casi un sistema possa essere considerato «piccolo», non esiste alcun elemento che faccia ritenere che solo i sistemi relativamente «piccoli» possano beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG. Nei limiti in cui soddisfino le condizioni stabilite da tale disposizione, i sistemi sono esentati dai suddetti obblighi di accesso a prescindere dal volume di elettricità consegnata. Ciò significa, per esempio, che aeroporti assai più grandi di quello di Leipzig/Halle possono essere esentati dall’obbligo di consentire l’accesso dei terzi alla rete in applicazione dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG.
81. Sono pertanto del parere che le dimensioni ridotte di un sistema non costituiscano un criterio essenziale in base al quale si possa respingere la qualificazione di una rete, quale quella gestita dalla FLH, come «sistema di distribuzione», con la conseguenza di escluderla, in linea di principio, dall’applicazione del principio relativo all’acceso dei terzi alla rete.
82. In secondo luogo, occorre stabilire in che misura l’obiettivo per il quale un sistema è gestito incida ai fini della qualificazione dello stesso come «sistema di distribuzione». Tale questione sorge per effetto dell’utilizzo dell’espressione «per le consegne ai clienti», all’interno della definizione di distribuzione di cui all’art. 2, punto 5, della direttiva.
83. L’esenzione di taluni sistemi dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete, basata unicamente sulla finalità per la quale essi sono gestiti comporta il rischio che lo stesso sistema, in funzione della circostanza che esso venga gestito come parte di un’altra attività economica o come un’attività economica a sé stante, potrà o meno aspirare all’esenzione dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete. Per esempio, qualora la FLH avesse affidato la gestione del proprio sistema elettrico ad un’altra società avente come unico scopo la gestione del detto sistema al fine di consegnare elettricità all’aeroporto e agli utenti finali ubicati nell’area aeroportuale, la distribuzione di elettricità sarebbe chiaramente effettuata «per le consegne ai clienti», come indica l’art. 2, n. 5, della direttiva. Perciò, l’esclusione delle cosiddette «reti operative» dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi potrebbe tradursi in un diverso trattamento dello stesso sistema unicamente in funzione della finalità economica del suo gestore.
84. Se tale approccio venisse seguito, potrebbe altresì accadere che uno stesso cliente, per esempio, un negozio o un ristorante, si veda garantito o negato il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica a seconda della finalità economica perseguita dall’operatore che gestisce il sistema elettrico cui il cliente interessato è collegato allo scopo di ricevere energia elettrica. Così, l’esclusione di taluni sistemi dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete sulla base della finalità per la quale sono gestiti comporterebbe una disparità di trattamento dei clienti finali.
85. Le suesposte riflessioni inducono a ritenere che una situazione in cui la qualifica di una rete come «sistema di distribuzione» dipenda dalla condizione che tale rete abbia come obiettivo principale la consegna di elettricità al pubblico comporterebbe una discriminazione sostanziale tanto fra i gestori di sistemi quanto fra i clienti. Tale risultato sembra difficile da conciliare con l’obiettivo relativo all’accesso senza discriminazioni dei terzi alla rete e con il diritto dell’utente finale di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia, enunciati dalla direttiva.
86. Inoltre, considero errato escludere, in linea di principio, determinati sistemi piccoli o chiusi dalla qualifica di «sistemi di distribuzione», in base a motivi strutturali. È stato certamente argomentato che gli obblighi imposti dalla direttiva ai gestori dei sistemi di distribuzione e, in particolare, gli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete, sono di per sé eccessivamente gravosi per determinati gestori dei sistemi in parola, soprattutto quando si tratta di piccoli sistemi, che sono entrati da poco sul mercato e/o la cui finalità principale è diversa dalla fornitura di energia ai clienti. Per tale ragione, non si potrebbe ritenere che i detti gestori siano soggetti agli obblighi imposti dalla direttiva a carico dei gestori dei sistemi di distribuzione.
87. Tale impostazione non dovrebbe essere seguita. Gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alle modalità di attuazione concreta degli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete, stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri potrebbero, per esempio, prevedere oneri amministrativi meno gravosi per i sistemi di recente creazione o per i sistemi la cui finalità principale sia diversa dalla fornitura di energia ai clienti. Perciò, l’effettivo onere che l’adempimento dei suddetti obblighi comporta per il singolo gestore è in qualche modo il risultato di scelte operate da ciascuno Stato membro (21). Di conseguenza, tale rilievo non potrebbe di per sé giustificare un’esclusione totale di tali sistemi dagli obblighi imposti dalla direttiva ai gestori di sistemi di distribuzione e, in particolare, dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete.
88. Ne deriva, che nessuno dei suesposti motivi giustifica, in quanto tale, l’esclusione di un sistema come quello gestito dall’aeroporto di Leipzig/Halle dalla portata della nozione di «sistema di distribuzione», ai sensi della direttiva.
89. Al contrario, alcuni elementi suggeriscono che un sistema come quello gestito dalla FLH dovrebbe, in realtà, essere considerato un sistema di distribuzione ai sensi della direttiva medesima.
90. Benché sembri che il sistema controverso sia utilizzato principalmente per il fabbisogno della stessa FLH (22), non si deve dimenticare che circa il 15% del volume totale dell’energia consumata nel 2004 era stato distribuito a terzi, quantitativo che, secondo quanto si legge nell’ordinanza di rinvio, corrisponde approssimativamente al consumo di 1 000 nuclei domestici di tre persone, e tale cifra tende costantemente ad aumentare (23). Di conseguenza, la distribuzione ai terzi, sebbene non costituisca l’attività principale, è tutt’altro che irrilevante.
91. Non capisco neppure perché le 93 imprese situate all’interno dell’aeroporto di Leipzig/Halle non dovrebbero essere considerate come «veri» terzi. Esse si trovano all’interno dell’aeroporto ma perseguono gli scopi commerciali loro propri. Il rapporto contrattuale che intercorre tra tali imprese e la FLH, come confermato all’udienza, consiste essenzialmente in un contratto d’affitto. Pertanto, la situazione delle 93 imprese in questione non è sostanzialmente diversa da quella di imprese che prendono in affitto locali nel centro di una città o all’interno di centri commerciali. Tali imprese dovrebbero quindi avere il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica. A tal fine, il sistema che trasporta elettricità fino al punto di connessione con gli impianti privati di tali clienti dovrebbe, in linea di principio, essere accessibile ai terzi.
92. Per tali motivi, ritengo che una rete come quella gestita dalla FLH debba essere considerata un «sistema di distribuzione» ai sensi della direttiva.
93. Ciò non significa, tuttavia, che il detto sistema non possa essere esentato, in conformità della direttiva, dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi. La direttiva contiene numerose disposizioni che esentano i sistemi ivi contemplati da determinati obblighi, nel tentativo di ponderare l’esigenza di garantire l’accesso dei terzi alla rete con la salvaguardia di interessi generali di carattere imperativo come la sicurezza degli approvvigionamenti di energia e la prestazione di servizi nell’interesse economico generale.
94. Ai sensi dell’art. 3, n. 8, della direttiva, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’art. 20 «nella misura in cui la [sua] applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi della Comunità». Benché non si possa escludere che alcune «reti operative», che possono beneficiare dell’esenzione in forza dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, soddisfino tali condizioni, non vi sono elementi per concludere che ciò valga necessariamente a priori, senza un’ulteriore valutazione delle circostanze in cui opera un dato sistema.
95. Un sistema di distribuzione può altresì essere esentato dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete ai sensi dell’art. 20, n. 2, della direttiva «ove manchi della necessaria capacità». Ancora una volta, non si può escludere che tale disposizione consenta di esentare talune «reti operative», ma ciò non è certamente possibile qualora manchi prova circostanziata di un difetto di capacità di consentire l’accesso. Inoltre, è difficile ammettere che un’esenzione fondata sulla mancanza di capacità possa avere una durata illimitata.
96. Come ho ricordato nei precedenti paragrafi, l’art. 26 della direttiva ammette una deroga dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi, per i piccoli e i micro sistemi isolati. Tuttavia, non vi sono elementi atti a dimostrare che il sistema gestito dalla FLH o che tutte le «reti operative» che possono beneficiare dell’esenzione in forza dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG costituiscano sistemi isolati ai sensi della direttiva. Inoltre, l’applicazione di tale deroga presuppone che lo Stato membro interessato presenti una richiesta alla Commissione, mentre la Germania non ha mai presentato tale richiesta. Ognuna delle due summenzionate ragioni esclude che l’esenzione di reti operative in applicazione dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG possa a titolo di norma fondarsi sull’art. 26 della direttiva.
97. Da quanto precede risulta che l’esclusione di «reti operative», ai sensi dell’EnWG, dall’applicazione delle disposizioni relative all’accesso dei terzi alla rete non può essere giustificata in base alla lettera, al contesto o alla finalità della direttiva.
VII – Conclusione
98. Alla luce di tali premesse, ritengo che la questione sottoposta dovrebbe essere risolta nei termini seguenti:
«L’art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che esclude, quale regola generale, l’applicazione delle disposizioni relative all’accesso dei terzi ai sistemi di distribuzione che sono situati in una zona operativa che costituisce un’area geografica unitaria e che vengono utilizzati principalmente per coprire il fabbisogno energetico dell’impresa stessa o di imprese ad essa collegate».
1 – Lingua originale: l’inglese.
2 – GU L 176, pag. 37.
3 – Si tratta delle cosiddette «reti operative» (Betriebsnetze).
4 – Denominate «reti di approvvigionamento» (Dienstleistungsnetze).
5 – Cosiddette «reti di auto-approvvigionamento» (Eigenversorgungsnetze).
6 – Un “microsistema isolato” è ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell'anno 1996. Il consumo del sistema controverso per il 1996 non è noto, ma dal fascicolo di causa emerge che esso oscillava tra 19 GWh e 23 GWh nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2007.
7 – V., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punti 59–61; 27 novembre 1997, causa C‑369/95, Somalfruit e Camar, Racc. pag. I‑6619, punti 40 e 41, e 13 luglio 2000, causa C‑36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I-6049, punto 20.
8 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20).
9 – Un terzo pacchetto di misure legislative è stato presentato dalla Commissione il 19 settembre 2007 (v. comunicato stampa della Commissione IP/07/1361 e la Relazione illustrativa al terzo pacchetto sull’energia, disponibile su Internet all’indirizzo ). Mi sembra tuttavia che le modifiche proposte non riguardino la disposizione di cui si discute nel presente procedimento.
10 – Ai sensi dell’art. 2, n. 3, della direttiva, per «trasmissione» s’intende il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura.
11 – V. art. 2, n. 5, della direttiva.
12 – V. in tal senso, tra le altre, sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei, Racc. pag. 1051, punto 10, e 14 ottobre 1999, causa C‑223/98, Adidas, Racc. pag. I‑7081, punto 23.
13 – V. la Relazione illustrativa presentata dalla Commissione unitamente alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modificazione delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale (COM/2001/0125 def).
14 – V. Relazione illustrativa, cit. supra, alla nota 13.
15 – V. il quarto ‘considerando’ della direttiva. La piena attuazione di tale libertà di scelta con riguardo agli utenti non nazionali doveva essere assicurata a partire dal 1° gennaio 2003 e a tutte le categorie di utenti, al più tardi, entro il 1° gennaio 2005.
16 – COM/2001/125 def (GU 2001 C 240E, pag. 60).
17 – V. sentenza 7 giugno 2005, causa C‑17/03, Vereniging voor Energie, Milieu en Water e a., Racc. pag. I‑4983, punti 42–46.
18 – L’art. 15 della direttiva, che riguarda la «separazione dei gestori del sistema di distribuzione», all’ultimo periodo del n. 2, enuncia che «gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 alle imprese elettriche integrate che riforniscono meno di 100 000 clienti allacciati o che riforniscono piccoli sistemi isolati». V., inoltre, l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva, a termini del quale «[p]er evitare d'imporre un onere finanziario e amministrativo sproporzionato alle piccole imprese di distribuzione sarebbe opportuno dare agli Stati membri, ove necessario, la facoltà di esentarle da tali obblighi di separazione dal punto di vista della forma giuridica».
19 – V. l’art. 26, che, a determinate condizioni, permette di esentare i piccoli sistemi ed i microsistemi isolati dagli obblighi relativi all’accesso dei terzi alla rete.
20 – Le «reti operative» ai sensi dell’EnWG, sono, di norma, sistemi chiusi, ma tale caratteristica non le rende isolate, in quanto sono perfettamente in grado di ricevere energia da reti più grandi, cui sono collegate.
21 – Per esempio, il legislatore tedesco ha optato per un controllo ex ante delle tariffe per l’accesso alla rete, «uno strumento normativo invadente e scomodo, non richiesto dal diritto comunitario, invece di limitarsi a definire metodi di controllo del calcolo delle tariffe». V. von Danwitz, T., «Regulation and Liberalisation of the European Electricity Market – A German View», in 2006Energy Law Journal, Vol. 27:423, pag. 448.
22 – Come ho già ricordato al paragrafo 15 delle presenti conclusioni, il consumo medio di elettricità nel 2004 ammontava a circa 22 200 MWh, di cui 3 800 MWh, equivalente al 14,6%, veniva fornito ad imprese presenti nell’area dell’aeroporto.
23 – Nell’ordinanza di rinvio si indica che per il 2007 è stato pronosticato un volume dell’energia fornita alle altre imprese presenti nell’area dell’aeroporto pari approssimativamente a 8 000 MWh, che sarebbe equivalente ad un consumo stimato di 2 000 nuclei domestici di tre persone e pari al doppio del volume di energia fornita dalla detta rete ai terzi in soli tre anni.
Full & Egal Universal Law Academy