CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 6 dicembre 2007 1(1)
Causa C‑446/06
A. G. Winkel
contro
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)]
«Carni bovine – Regolamento (CE) n. 1254/1999 – Organizzazione comune dei mercati – Normativa nazionale che subordina la concessione di un premio per vacca nutrice a due condizioni relative alla frequenza della filiazione e alla durata dell’allattamento – Nozione di “vacca nutrice”»
1. Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, si chiede alla Corte di dichiarare se, nell’ambito del regime di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CE) n. 1254/1999 (2), uno Stato membro possa imporre condizioni relative alla frequenza della filiazione e alla durata dell’allattamento ai fini della concessione di tali aiuti.
2. Nelle presenti conclusioni spiegherò perché, a mio parere, l’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 non osti a che uno Stato membro subordini la concessione del premio per vacca nutrice a una condizione relativa alla frequenza della filiazione e alla condizione che il vitello sia rimasto almeno quattro mesi presso la madre.
I – Ambito normativo
A – Diritto comunitario
1. Il regolamento n. 1254/1999
3. Nel quadro della politica agricola comune, è stata istituita un’organizzazione comune del mercato nel settore delle carni bovine al fine di stabilizzare i mercati di tale settore e assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola.
4. A tale scopo, con il regolamento n. 1254/1999 è stato introdotto un sistema di sostegno ai produttori di carne bovina. Tale sistema consiste, in particolare, nel versamento ai produttori di carne bovina, sotto forma di pagamento diretto, di un premio per il mantenimento della mandria di vacche nutrici, denominato anche «premio per vacca nutrice».
5. La vacca nutrice è definita come segue all’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999:
«(…) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento “carne” od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne».
6. L’art. 6 del regolamento n. 1254/1999 prevede che un produttore che detenga nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a determinate condizioni, di un premio per vacca nutrice.
7. Pertanto, ai sensi di tale art. 6, il premio per vacca nutrice viene concesso ai produttori che non consegnino né latte né prodotti lattiero‑caseari provenienti dalla loro azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Nondimeno, alcuni produttori che consegnino latte o prodotti lattiero‑caseari possono beneficiare del premio per vacca nutrice se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all’art. 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 (3) è inferiore o uguale a 120 000 kg (4).
8. Per poter beneficiare del premio per vacca nutrice, i produttori devono detenere un numero di vacche nutrici pari ad almeno il 60% della mandria e un numero di giovenche pari al massimo al 40% e ciò per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
9. Secondo l’art. 3, lett. g), del regolamento n. 1254/1999, si deve intendere per «giovenca» un animale femmina della specie bovina di 8 o più mesi che non ha ancora figliato. L’art. 6, n. 6, del medesimo regolamento precisa che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza a orientamento “carne” e facenti parte di una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne.
10. D’altro canto, spetta alla Commissione delle Comunità europee adottare le modalità di applicazione di detto regolamento, in particolare, quelle relative alla definizione della nozione di vacca nutrice (5).
2. Il regolamento (CE) n. 2342/1999
11. Adottando il regolamento (CE) n. 2342/1999 (6), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1254/1999, la Commissione ha precisato la nozione di vacca nutrice. Infatti, l’art. 14 del regolamento di attuazione, in combinato disposto con l’allegato I dello stesso, indica quali siano le razze di vacche che non possono essere considerate vacche a orientamento «carne» e pertanto non possono essere qualificate come vacche nutrici ai sensi dell’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999.
12. Peraltro, ai sensi dell’art. 45 del regolamento di attuazione, gli Stati membri devono adottare tutte le misure utili per la corretta esecuzione di tale regolamento.
3. Il regolamento (CE) n. 2419/2001
13. Il regolamento (CE) n. 2419/2001 (7) è inteso ad attuare efficacemente i regimi di pagamenti diretti nel settore della politica agricola comune stabilendo le modalità di applicazione relative al sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 (8). Ai sensi dell’art. 1, n. 1, lett. b), di tale regolamento, il sistema integrato di gestione e di controllo si applica al regime del premio per vacca nutrice. Detto sistema consente agli Stati membri di accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate con aiuti comunitari.
14. L’art. 36 del regolamento n. 2419/2001 prevede, in particolare, che l’aiuto non può essere concesso per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda. Se ciò si verifica, l’importo dell’aiuto viene calcolato in base al numero di animali effettivamente rispondenti a tutte le condizioni di concessione dell’aiuto.
15. Ai sensi dell’art. 38 del medesimo regolamento, qualora si accerti una differenza tra il numero di animali effettivamente rispondenti alle condizioni e il numero di animali per i quali è stato chiesto un premio, i premi vengono ridotti o rifiutati.
B – Diritto nazionale
16. Il regolamento n. 1254/1999 è stato recepito nell’ordinamento giuridico olandese con il regolamento sui premi comunitari animali (Regeling dierlijke EG‑premies in prosieguo: la «Regeling»). Nella versione in vigore nel periodo compreso tra il 1° agosto 2002 e il 1° giugno 2003, l’art. 1 della Regeling definisce la vacca nutrice riprendendo la stessa definizione contenuta all’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999.
17. Per quanto riguarda le modalità relative alla concessione del premio per vacca nutrice, la Regeling prevede che detto premio venga accordato ai produttori soltanto nel caso in cui la vacca nutrice abbia figliato almeno una volta nel corso dell’anno considerato e il suo vitello sia rimasto nella mandria per almeno quattro mesi dopo la nascita.
18. A decorrere dal 2 giugno 2003, in seguito a una modifica della condizione relativa alla filiazione, il premio viene concesso se la vacca ha figliato almeno una volta nel corso del periodo compreso tra i venti mesi precedenti e i quattro mesi successivi alla data di apertura del relativo periodo di domanda.
II – Fatti e questione pregiudiziale
19. In data 19 agosto 2002 il sig. Winkel presentava al Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro per l’agricoltura, la natura e la qualità degli alimenti; in prosieguo: il «Ministro») una domanda di premio per il 2002 relativo a sette vacche nutrici.
20. Dopo avere accordato al sig. Winkel un premio di EUR 1 532,65 per il 2002 e avere successivamente ridotto l’importo di tale premio, il Ministro respingeva infine, con decisione 4 giugno 2004, la domanda di premio per il 2002 e intimava quindi al sig. Winkel di restituire la somma percepita, in ragione del fatto che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2002, quattro delle vacche per le quali era stato chiesto il premio non avevano allattato i rispettivi vitelli per almeno quattro mesi.
21. Inoltre, con decisione 18 giugno 2004, il Ministro decideva di escludere il ricorrente dal beneficio del sostegno al reddito per un importo di EUR 875,80 in forza dell’art. 38, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 2419/2001.
22. Il 28 giugno 2003, il sig. Winkel presentava una domanda di premio per vacca nutrice per il 2003 in relazione a sette vacche nutrici.
23. Il 21 giugno 2004, il Ministro accordava al sig. Winkel un premio di EUR 1 104,46 per sei vacche nutrici in relazione al 2003. Il premio per la settima vacca veniva negato in quanto quest’ultima non aveva allattato il proprio vitello per quattro mesi.
24. Il sig. Winkel presentava reclamo contro le decisioni del Ministro 4, 18 e 21 giugno 2004. Quest’ultimo respingeva tale reclamo con decisione 26 ottobre 2004.
25. Quest’ultima decisione costituisce l’oggetto del ricorso dinanzi al giudice nazionale. Il sig. Winkel considera infatti che le condizioni enunciate nella Regeling sono in contrasto con il regolamento n. 1254/1999. In particolare, il sig. Winkel sostiene che tutte le vacche per le quali ha chiesto un premio per vacca nutrice per gli anni 2002 e 2003 corrispondano alla definizione di vacca nutrice figurante all’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999.
26. Il College van Beroep voor het bedrijfsleven, nutrendo dubbi in merito all’interpretazione dell’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«1) Se sia compatibile con l’art. 3, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 1254/1999 un regime che, per il riconoscimento del diritto al premio per vacche nutrici, in forza delle pratiche usuali nel settore dell’allevamento, impone che la vacca nutrice abbia figliato almeno una volta nel periodo compreso tra i venti mesi precedenti e i quattro mesi successivi alla data di apertura del periodo in cui si può presentare la domanda di premio e che il suo vitello non sia stato allontanato dalla mandria di riferimento nei quattro mesi successivi alla nascita.
2) Nell’ipotesi in cui la prima questione vada risolta in senso negativo, quali criteri debbano essere osservati per stabilire se la mandria è destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne e quali vacche appartengono a siffatta mandria».
III – Analisi
27. In via preliminare, va ricordato che il sig. Winkel ha presentato domanda di premio per vacca nutrice per il 2002 in data 19 agosto 2002. Orbene, la modifica della Regeling, nella parte relativa alla condizione della filiazione, è intervenuta il 2 giugno 2003. Rispetto alla domanda relativa al 2002 si applica quindi la Regeling nella versione in vigore tra il 1° agosto 2002 e il 1° giugno 2003.
28. Ritengo che tale modifica relativa alla frequenza della filiazione non incida sulla soluzione della questione posta. L’unica differenza consiste nel fatto che, in vigenza della Regeling non modificata, la mucca doveva avere figliato almeno una volta nell’anno considerato, mentre, a norma della Regeling modificata, essa deve avere figliato almeno una volta nel periodo compreso tra i venti mesi precedenti e i quattro mesi successivi alla data di apertura del periodo di domanda.
29. In entrambi i casi, si pone la questione se l’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 osti a che venga imposta una condizione relativa alla frequenza della filiazione ai fini della concessione del premio per vacca nutrice.
30. Con la prima questione, il giudice del rinvio vuole quindi sapere, in sostanza, se l’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro subordini la concessione del premio per vacca nutrice a una condizione relativa alla frequenza della filiazione e alla condizione che la vacca abbia allattato il proprio vitello per almeno quattro mesi.
31. La Commissione ritiene che, affinché una vacca sia considerata nutrice e dia quindi diritto al premio per vacca nutrice, devono sussistere solo le due condizioni enunciate all’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999. Pertanto, per essere considerato una vacca nutrice, l’animale deve appartenere a una razza a orientamento «carne» e fare parte di una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne.
32. La Commissione osserva peraltro che la qualità di nutrice dev’essere valutata facendo riferimento all’intera mandria e non alla singola mucca. Considera pertanto che, se esistono indizi che una mucca non abbia allattato il proprio vitello, è sufficiente verificare se la mandria abbia comunque mantenuto la qualità di nutrice perché venga concesso il premio per la vacca di cui trattasi. Inoltre, secondo la Commissione, condizioni nazionali come quelle imposte dalla Regeling non terrebbero conto dei casi eccezionali giustificati, come quello del decesso del vitello poco dopo la nascita.
33. Gli Stati membri non potrebbero quindi imporre condizioni relative alla frequenza della filiazione e alla durata dell’allattamento ai fini della concessione del premio per vacca nutrice.
34. Non condivido tale tesi. Al pari dei governi olandese e francese, ritengo che l’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 debba essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro adotti una normativa con cui imponga condizioni relative alla frequenza della filiazione e alla durata dell’allattamento agli allevatori che intendano beneficiare del premio per vacca nutrice.
35. Ricordo, in via preliminare, la giurisprudenza costante della Corte secondo cui, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto comunitario, si deve tener conto non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (9).
36. Emerge dall’esame del testo dell’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999, che esso non contiene alcuna disposizione che osti espressamente all’applicazione di condizioni come quelle enunciate dalla Regeling. Anzi, ai sensi dell’art. 45 del regolamento di attuazione, gli Stati membri adottano tutte le misure utili per la corretta esecuzione di tale regolamento.
37. L’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 definisce la vacca nutrice come una vacca a orientamento «carne» e appartenente a una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne. La nozione di «vacca nutrice» è stata precisata all’art. 14 del regolamento di attuazione. Tale disposizione indica quali siano le mucche che non possono essere considerate vacche nutrici.
38. Tuttavia, nessuna delle disposizioni del regolamento n. 1254/1999 e del regolamento di attuazione spiega cosa debba intendersi per «vacca nutrice (…) appartenente a una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne».
39. Nondimeno, la nozione di allevamento, che può essere definito come un insieme di tecniche con cui si allevano gli animali, facendoli nascere e crescere in buone condizioni (10), può essere interpretata in modo molto diverso a seconda degli Stati membri.
40. Ad esempio, il governo francese spiega nelle sue osservazioni che, in Francia, il periodo minimo di allattamento di un vitello destinato alla produzione di carne è di quattro settimane, o superiore se la carne dev’essere commercializzata con la denominazione «vitello allattato dalla madre». Il vitello può essere svezzato rapidamente e posto all’ingrasso per essere commercializzato come torello, giovenca o bue (11).
41. La Commissione ammette peraltro che i metodi di allevamento possono differire a seconda del tipo di allevamento e in funzione della razza allevata (12). Tuttavia, non ha apportato alcuna precisazione sulle modalità di allevamento che attribuiscano alla mandria la qualità di nutrice.
42. Il governo olandese ritiene pertanto che, per dare attuazione al regolamento n. 1254/1999, occorra precisare la nozione di vacca nutrice per quanto riguarda la condizione dell’appartenenza a una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne.
43. Le condizioni imposte dalla Regeling, che riflettono le attuali tecniche di allevamento impiegate nei Paesi Bassi, consentirebbero quindi di verificare l’appartenenza a siffatta mandria e di qualificare la vacca come nutrice. Di conseguenza, qualora non venisse rispettata la frequenza della filiazione o il vitello non fosse rimasto almeno quattro mesi con la madre, non sarebbe possibile parlare di allevamento e si riterrebbe che la vacca non possegga la qualità di nutrice. Il premio non potrebbe quindi essere concesso, come è avvenuto nella causa principale nel caso del sig. Winkel.
44. Orbene, la Commissione, nelle sue osservazioni, sostiene che la qualità di nutrice, necessaria ai fini della concessione del premio per il mantenimento di vacche nutrici, dev’essere valutata facendo riferimento non al singolo animale, bensì all’intera mandria. Pertanto, qualora esistano indizi che il premio per vacca nutrice sia stato chiesto per mucche che non hanno allattato i loro vitelli, la concessione del premio dipenderebbe dal mantenimento o meno della qualità di nutrice della mandria.
45. Non condivido questa tesi, per i seguenti motivi.
46. Ai sensi dell’art. 6, n. 2, del regolamento n. 1254/1999, per beneficiare del premio per vacca nutrice, la mandria dell’allevatore dev’essere costituita per almeno il 60% da vacche nutrici e per non oltre il 40% da giovenche. A mio parere, il rispetto di tali percentuali è effettivamente inteso a garantire che la mandria sia una mandria nutrice, destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne bovina.
47. Tuttavia, quand’anche la qualità di nutrice dovesse sussistere, sulla base di tali percentuali, a livello della mandria, per contabilizzare il 60% di vacche nutrici occorre individuare precisamente che cosa sia una vacca nutrice. Si tratta di poter distinguere le vacche nutrici dalle altre, come le mucche da latte o le giovenche. Se ciò non fosse possibile, esisterebbe il rischio che una vacca sia considerata nutrice pur senza essere destinata all’allevamento di vitelli.
48. Le condizioni imposte dalla Regeling sono quindi necessarie, a mio avviso, per riconoscere una vacca nutrice e distinguerla dalle mucche destinate ad altre forme di allevamento.
49. Rilevo a tale proposito che la Commissione stessa, con lettera 11 aprile 2002, ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi che attuava erroneamente il regime dei premi nel settore della carne bovina e per tale motivo essa ha apportato un certo numero di correttivi finanziari alle spese dichiarate da detto Stato. Secondo la Commissione, da un controllo effettuato sull’intero territorio olandese è emerso che i vitelli che hanno beneficiato del premio per vacca nutrice hanno lasciato l’azienda nei quattro mesi successivi alla nascita nel 24,6% dei casi.
50. Orbene, la Commissione precisava nella lettera che la regola generale è che il vitello resti in media quattro mesi presso la madre e che il sistema olandese di controllo presentava lacune, in quanto non teneva conto di tale periodo medio. A suo parere, questa lacuna comportava dei rischi, dato che un certo numero di produttori poteva ricevere il premio per animali che non erano affatto vacche nutrici.
51. È per questa ragione che le autorità olandesi hanno modificato il regime dei premi per vacca nutrice e hanno ritenuto opportuno precisare la definizione di vacca nutrice (13), in quanto né il regolamento n. 1254/1999 né il regolamento di attuazione di quest’ultimo precisano cosa debba intendersi per vacca nutrice appartenente a una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne.
52. È vero che la Commissione ha successivamente precisato, in una lettera 7 novembre 2002 indirizzata alle autorità olandesi, che se il criterio dei quattro mesi presso la madre non solleva obiezioni, ciò non toglie che occorra esaminare se la deroga a tale criterio non sia dovuta a un caso eccezionale giustificato che non priva la mandria della qualità di nutrice. Nelle sue osservazioni, la Commissione considera che le condizioni relative alla frequenza della filiazione e alla durata dell’allattamento sono troppo restrittive e non consentono di tenere conto di tali casi eccezionali giustificati, come il decesso di un vitello.
53. Nella causa principale, non vedo come tali condizioni impedirebbero di tenere conto dei casi eccezionali giustificati. Il governo olandese rileva nelle sue osservazioni che un allevatore può sempre far valere circostanze eccezionali e casi di forza maggiore, come quelli previsti dall’art. 48 del regolamento n. 2419/2001, e circostanze naturali, come quelle di cui all’art. 41 del medesimo regolamento.
54. Nulla, secondo me, nell’applicazione di tali condizioni impedisce all’allevatore di far valere siffatte circostanze qualora dimostri che il vitello è stato tolto alla madre in ragione di un caso di forza maggiore o a causa di circostanze eccezionali.
55. La posizione presa dalla Commissione nelle varie lettere sopra citate dimostra, secondo me, che l’applicazione pratica delle condizioni enunciate all’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 presuppone che gli Stati membri definiscano il contenuto di nozioni come quella relativa all’appartenenza a una mandria destinata all’allevamento di vitelli per la produzione di carne, in particolare ai fini dei controlli.
56. Quest’analisi è corroborata, a mio parere, dallo scopo e dall’economia delle disposizioni comunitarie controverse.
57. Ricordo che il regime generale dei premi per il mantenimento di vacche nutrici è uno strumento destinato a stabilizzare i mercati e ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola. È per tale motivo che nel 1999 è stato istituito un regime globale di pagamenti diretti ai produttori. Tale sistema consiste in pagamenti diretti all’allevatore, sotto forma di premi per vacca nutrice, il cui versamento è subordinato alla presenza nella mandria di un numero minimo di vacche nutrici, pari almeno al 60%.
58. Per garantire la piena efficacia di tale sistema, incombe agli Stati membri accertare la realtà e la regolarità delle operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) prendendo le misure necessarie a tale scopo, nonché di prevenire e perseguire le irregolarità (14).
59. In altre parole, il sistema integrato di gestione e di controllo ha lo scopo di assicurare, in particolare, che il premio per vacca nutrice venga effettivamente versato per una vacca destinata all’allevamento di un vitello per la produzione di carne.
60. Si è visto peraltro che, ai sensi degli artt. 36 e 38 del regolamento n. 2419/2001, qualora si accerti che il numero di vacche nutrici dichiarate nella domanda è superiore a quello effettivamente rilevato nell’azienda dell’allevatore, in quanto alcuni animali non presentano i requisiti prescritti, i premi possono essere ridotti o rifiutati.
61. Gli scopi del regolamento n. 1254/1999 verrebbero quindi compromessi se il premio fosse versato, ad esempio, per una mucca destinata solo alla produzione di latte, il che, a mio avviso, può accadere quando il vitello venga spostato poche settimane dopo la nascita. La stessa Commissione lo ammette nel suo documento di lavoro del 16 dicembre 1999 (15). Riconosce che l’assenza di vitelli nell’azienda potrebbe far pensare che non esista alcun allevamento di vitelli destinati alla produzione di carne e che tutte le vacche appartengano alla mandria lattiera.
62. D’altro canto, la condizione relativa alla frequenza della filiazione consente di assicurarsi che la vacca non sia una giovenca. Ai sensi degli artt. 3, lett. g), e 6, n. 6, del regolamento n. 1254/1999, l’unica cosa che distingue una giovenca da una vacca nutrice è la filiazione, dato che una giovenca è una femmina di bovino appartenente a una razza a orientamento «carne» che non ha ancora figliato.
63. Pertanto, ritengo che subordinare il premio per vacca nutrice a condizioni relative alla frequenza della filiazione e alla durata dell’allattamento sia necessario per consentire a uno Stato membro di accertare che il premio per vacca nutrice sia stato effettivamente versato per una vacca destinata all’allevamento del proprio vitello per la produzione di carne.
64. Pertanto, le condizioni imposte dalla Regeling mi sembrano conformi allo scopo e all’economia delle disposizioni regolamentari in questione.
65. In base a tutti questi elementi, ritengo che l’art. 3, lett. f), del regolamento n. 1254/1999 non osti a che uno Stato membro subordini la concessione del premio per vacca nutrice a una condizione relativa alla frequenza della filiazione e alla condizione che la vacca abbia allattato il proprio vitello per almeno quattro mesi.
66. Non occorre pertanto risolvere la seconda questione.
IV – Conclusione
67. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione posta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven:
«L’art. 3, lett. f), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512, non osta a che uno Stato membro subordini la concessione del premio per vacca nutrice a una condizione relativa alla frequenza della filiazione e alla condizione che la vacca abbia allattato il proprio vitello per almeno quattro mesi».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2001, n. 1512 (GU L 201, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1254/1999»).
3 – Regolamento del Consiglio 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero‑caseari (GU L 405, pag. 1).
4 – Art. 6, n. 2, primo comma, lett. b), del regolamento n. 1254/1999.
5 – Art. 6, n. 7, del regolamento n. 1254/1999.
6 – Regolamento della Commissione 28 ottobre 1999 recante modalità d’applicazione del regolamento n. 1254/1999, in relazione ai regimi di premi (GU L 281, pag. 30; in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).
7 – Regolamento della Commissione 11 dicembre 2001 che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).
8 – Regolamento del Consiglio 27 novembre 1992 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1).
9 – V. sentenza 1° marzo 2007, causa C‑34/05, Schouten, Racc. pag. I‑1687, punto 25, e giurisprudenza ivi citata.
10 – V., per la versione francese delle conclusioni, Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, Parigi, 2008.
11 – V. osservazioni del governo francese, punti 33 e 34.
12 – V. osservazioni della Commissione, punto 41.
13 – V. osservazioni del governo olandese, punto 18.
14 – V. secondo ‘considerando’ del regolamento di attuazione, che rinvia espressamente al primo ‘considerando’ del regolamento n. 3508/92.
15 – V. l’allegato I delle osservazioni della Commissione.
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