CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 3 aprile 2008 1(1)
Causa C‑458/06
Skatteverket
contro
Gourmet Classic Ltd
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regeringsrätten (Svezia)]
«Direttiva 92/83/CEE – Accise – Alcole – Vino da cucina – Art. 234 CE – Mancanza di una controversia – Competenza della Corte»
1. Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Regeringsrätten (Svezia) vuole sapere se l’alcole contenuto nel vino da cucina debba essere considerato alcole etilico ai sensi dell’art. 20 della direttiva 92/83/CEE (2).
2. La particolarità di questa causa sta nel fatto che, nel procedimento principale, tutte le parti concordano sul fatto che l’alcole contenuto nel vino da cucina debba essere considerato alcole etilico ai sensi della detta direttiva.
3. La detta causa pone dunque la questione dell’esistenza di una controversia e, di conseguenza, della competenza della Corte a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale.
4. Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni che mi inducono a ritenere che la Corte non sia competente a pronunciarsi su tale questione pregiudiziale.
I – Contesto normativo
A – Diritto comunitario
5. La direttiva 92/83 mira ad una armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sui prodotti alcolici e, in particolare, a stabilire definizioni comuni per tutti i prodotti interessati, fondandosi su quelle della nomenclatura combinata in vigore il giorno dell’adozione della detta direttiva (3).
6. L’art. 20 della direttiva 92/83 definisce l’alcole etilico come segue:
«– tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all’1,2% vol e che rientrano [nelle posizioni] NC 2207 e 2208 [(4)], anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
– i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore a 22% vol e che rientrano [nelle posizioni] NC 2204, 2205 e 2206 [(5)];
– le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione (...)».
7. Peraltro, in forza dell’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, gli Stati membri esentano i prodotti contenenti alcole etilico dall’accisa armonizzata quando sono «impiegati direttamente o come componenti di prodotti [semilavorati] destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altri prodotti».
B – Diritto nazionale
8. L’art. 1, comma 1, della legge svedese relativa alle accise sull’alcole (lagen om alkoholskatt) (6), che recepisce nell’ordinamento giuridico interno la direttiva 92/83, prevede che l’accisa sull’alcole debba essere pagata sulla birra, sul vino e sulle altre bevande fermentate, sui prodotti intermedi nonché sull’alcole etilico.
9. Ai sensi dell’art. 3 della LAS, sul vino classificato alle voci NC 2204 e NC 2205 l’accise è dovuta se il tenore alcolometrico è stato ottenuto esclusivamente attraverso la fermentazione ed è superiore a determinate percentuali che tale articolo precisa.
10. Riguardo all’alcole etilico, ai sensi dell’art. 6 della LAS, l’accise è dovuta su prodotti riconducibili alle voci NC 2207 e NC 2208, con un titolo alcolometrico superiore a 1,2% vol, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata.
11. Tuttavia, l’art. 7, comma 1, n. 5, della LAS prevede che l’accise non debba essere pagata per prodotti impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, sempreché il contenuto di alcole in ogni singolo caso non sia superiore a 8,5 l di alcole puro per 100 kg di prodotto per il cioccolato e a 5 l di alcole puro per 100 kg di prodotto per altri prodotti.
II – Fatti e causa principale
12. La Gourmet Classic Ltd (in prosieguo: la «Gourmet Classic») è una società britannica che intende commercializzare sul mercato svedese vino da cucina.
13. Prima di commercializzare il suo prodotto, la Gourmet Classic ha chiesto un parere allo Skatterättsnämnden (amministrazione tributaria svedese) per avere la conferma che detto vino da cucina non fosse soggetto ad accise, in quanto riconducibile, a suo avviso, all’esenzione di cui all’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83.
14. Il vino da cucina di cui trattasi consiste in una miscela composta per circa il 40% da normale vino, rosso o bianco, e per circa il 60% da vino dealcolizzato, cui è stata aggiunta una minima quantità di sale. Il titolo alcolometrico di tale vino è di circa 4,8 l di alcole puro per 100 kg di prodotto finito.
15. La HM Customs and Excise, Tariff and Statistical Office (autorità doganale britannica) ha indicato alla Gourmet Classic che il suo vino da cucina rientrava nella sottovoce NC 2103 9090 89.
16. Nel corso del procedimento svoltosi dinanzi allo Skatterättsnämnden, lo Skatteverket (commissione tributaria svedese) ha presentato le proprie osservazioni e ha sostenuto che, ai sensi dell’art. 6 della LAS, il vino da cucina commercializzato dalla Gourmet Classic era soggetto all’imposta sull’alcole, ma che tale prodotto rientrava nell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, n. 5, della LAS.
17. Pertanto, secondo lo Skatteverket, il vino da cucina commercializzato dalla Gourmet Classic non deve essere assoggettato ad accise.
18. Lo Skatterättsnämnden ha emesso un parere che accoglie la raccomandazione dello Skatteverket.
19. Quest’ultimo ha interposto appello dinanzi al Regeringsrätten perché confermasse il parere emesso dallo Skatterättsnämnden. Anche la Gourmet Classic condivide il parere dello Skatterättsnämnden.
20. Per potersi pronunciare, il Regeringsrätten considera necessario avere chiarimenti sulla fondatezza della conclusione secondo cui il vino da cucina deve essere considerato come contenente alcole etilico ai sensi della direttiva 92/83.
III – Questione pregiudiziale
21. Il Regeringsrätten ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’alcole contenuto nel vino da cucina debba essere classificato come alcole etilico ai sensi dell’art. 20, primo trattino, della direttiva [92/83]».
IV – Analisi
22. Nelle proprie osservazioni presentate alla Corte, la Commissione delle Comunità europee sostiene che la Corte non è competente a decidere sulla questione pregiudiziale sollevata dal Regeringsrätten.
23. Essa ritiene che il fatto che lo Skatteverket non abbia chiesto al giudice del rinvio la riforma del parere dello Skatterättsnämnden, bensì la sua conferma, proverebbe l’assenza di una qualunque controversia tra le parti del procedimento principale. La Commissione fa valere, inoltre, che tutte le parti della controversia concordano sul fatto che il vino da cucina debba essere esentato dalla tassazione sull’alcole.
24. La Commissione cita la sentenza 16 dicembre 1981, Foglia (7), nella quale la Corte ha dichiarato che l’art 234 CE le affida il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri (8).
25. Sempre riferendosi alla sentenza Foglia, cit., la Commissione aggiunge che la Corte non sarebbe competente a risolvere una questione di interpretazione come quella che le viene proposta nella causa principale, poiché questa si iscriverebbe nell’ambito di uno schema processuale precostituito dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia.
26. Alla stregua della Commissione, ritengo che la Corte non sia competente a pronunciarsi sulla questione posta dal Regeringsrätten.
27. Il procedimento ex art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali (9). Il rinvio pregiudiziale permette al giudice nazionale che nutre dubbi quanto all’interpretazione di una normativa comunitaria di rivolgersi alla Corte affinché essa renda una decisione che gli consenta di definire una controversia.
28. Se è pur vero che, ai sensi dell’art. 234 CE, spetta al giudice nazionale che è investito della controversia valutare la necessità di una questione pregiudiziale, spetta tuttavia alla Corte verificare, ove necessario, la propria competenza e le condizioni in cui essa è stata adita (10).
29. Pertanto, la Corte può essere indotta a verificare se la domanda è stata formulata da un giudice nazionale di uno Stato membro (11), investito della controversia (12), il quale reputi che la decisione della Corte è necessaria per emanare la sua sentenza (13).
30. Il procedimento dinanzi allo Skatterättsnämnden ha caratteristiche particolari. Tale organismo ha il compito di emettere un parere preliminare su questioni riguardanti, in particolare, i contribuenti nei loro rapporti con lo Stato in materia tributaria (14). Qualora un contribuente presenti una richiesta dinanzi allo Skatterättsnämnden, lo Skatteverket ha la possibilità di depositare osservazioni relative alla tassazione dell’operazione in questione.
31. In seguito, lo Skatterättsnämnden formula un parere sulla soluzione della questione che gli è stata sottoposta con riferimento alla tassazione della detta operazione. Tale parere può essere impugnato dinanzi al Regeringsrätten, sia dall’istante sia dallo Skatteverket (15).
32. Nella sentenza Victoria Film, cit., la Corte ha dichiarato di non essere competente a pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali poste dallo Skatterättsnämnden, in quanto quest’ultimo svolge fondamentalmente una funzione amministrativa. Essa ha rammentato che i giudici nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale (16).
33. Tuttavia, nella medesima sentenza, la Corte ha aggiunto che, qualora il contribuente o lo Skatteverket proponessero un ricorso contro un parere preliminare, il Regeringsrätten, così adito, potrebbe essere considerato investito, ai sensi dell’art. 234 CE, di una funzione di natura giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della legittimità di un atto che disciplina il tributo al quale un contribuente è stato assoggettato (17).
34. Non vi è dunque alcun dubbio sul fatto che, ai sensi dell’art. 234 CE, il Regeringsrätten sia una giurisdizione nazionale.
35. Per contro, ritengo che, nel procedimento principale, non sia soddisfatta la condizione dell’esistenza di una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.
36. Occorre anzitutto rilevare che il termine «controversia» è definito come una disputa che dà luogo a un processo, con la precisazione che tale disputa è intesa come una differenza di opinioni (18).?(19)
37. Inoltre, sempre per quanto riguarda la condizione dell’esistenza di una controversia, la Corte si è già dichiarata incompetente a risolvere controversie costituite artificiosamente dalle parti al solo fine di indurla a esprimere un parere consultivo su una questione generale o ipotetica (20) o nei casi in cui le pretese del ricorrente nel procedimento principale siano state soddisfatte dopo che il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la domanda di pronuncia pregiudiziale (21).
38. In tali casi, la Corte ha ritenuto che non esistesse una vera controversia o che la controversia all’origine della questione pregiudiziale non sussistesse più, in quanto non vi era o non vi era più alcuna disputa fra le parti.
39. Orbene, appare pacifico che nella causa principale tutte le parti, ovvero la Gourmet Classic, lo Skatterättsnämnden e lo Skatteverket, concordano sulla soluzione da adottare.
40. Risulta infatti dalla decisione di rinvio che la Gourmet Classic ha chiesto allo Skatterättsnämnden una conferma del fatto che il vino da cucina non deve essere assoggettato alle accise sull’alcole, in quanto rientra, a suo parere, nelle eccezioni previste dall’art. 27, n. 1, lett. f), della direttiva 92/83, riprese dall’art. 7, comma 1, n. 5, della LAS (22).
41. Nell’ambito della presente causa, lo Skatteverket ha sostenuto dinanzi allo Skatterättsnämnden che al vino da cucina poteva essere effettivamente applicata l’esenzione prevista dalla suddetta disposizione (23).
42. Inoltre, lo Skatterättsnämnden ha emesso un parere conforme alle osservazioni delle due parti (24).
43. Al punto 22 della decisione di rinvio, il Regeringsrätten aggiunge, del resto, che le parti del procedimento principale concordano sul fatto che sull’alcole non debbano essere riscosse accise.
44. Da tali elementi si deduce chiaramente l’inesistenza di divergenza di opinioni fra le parti e, conseguentemente, l’inesistenza di una controversia dinanzi al giudice nazionale.
45. Non è la prima volta che il Regeringsrätten interroga la Corte circa una controversia nel procedimento principale riguardante un parere dello Skatterättsnämnden (25). In tali cause precedenti, la Corte si era dichiarata competente a statuire sulle questioni pregiudiziali poste dal Regeringsrätten, in conformità alla propria giurisprudenza Victoria Film, cit.
46. In effetti, nelle suddette cause il Regeringsrätten era stato adito con un ricorso avverso un parere preliminare dello Skatterättsnämnden ed era quindi stato investito della controversia al fine di rendere una decisione giurisdizionale (26).
47. Contrariamente al caso di specie, vi era una contestazione del parere dello Skatterättsnämden, il che aveva dato luogo a una controversia.
48. È pur vero che, nella sentenza 9 febbraio 1995, Leclerc‑Siplec (27), la Corte si era dichiarata competente nonostante il fatto che la convenuta nel procedimento principale avesse sostenuto un punto di vista identico a quello della parte ricorrente (28).
49. Tuttavia, occorre rilevare che nella sentenza Leclerc‑Siplec, cit., nella fase iniziale del procedimento principale esisteva un effettivo contenzioso fra le parti. Infatti, le società TF1 Publicité e M6 Publicité si erano rifiutate di diffondere un messaggio pubblicitario riguardante la distribuzione di carburante nei supermercati Leclerc. La società importatrice Édouard Leclerc‑Siplec aveva quindi citato le due società dinanzi al Tribunal de commerce di Parigi (Francia) (29).
50. Nella presente causa, all’origine del procedimento non vi è una differenza di opinioni tra le parti, ma la richiesta della conferma di un parere sul quale tutte le parti concordano. La procedura di cui alla causa principale presenta la particolarità che lo Skatteverket può interporre appello dinanzi al Regeringsrätten nei confronti di un parere emanato dallo Skatterättsnämnden, anche se tale appello è diretto a richiedere la conferma del detto parere.
51. Nella fattispecie non si tratta dunque di una controversia fittizia o costruita, come accadeva nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Foglia, cit., o 21 gennaio 2003, Bacardi‑Martini e Cellier des Dauphins (30), bensì della richiesta di conferma di un parere in assenza di qualunque tipo di controversia.
52. Nella propria domanda, il giudice del rinvio spiega del resto di essere stato adito allo scopo di «creare una giurisprudenza» sulla questione relativa all’esenzione del vino da cucina dalle accise e di attribuire a tale questione un carattere generale.
53. Altrimenti detto, a mio parere, tale giudice chiede alla Corte di esprimere un parere a carattere consultivo.
54. Orbene, la Corte, nella sentenza 16 luglio 1992, Meilicke (31), ha precisato che lo spirito di collaborazione che deve presiedere allo svolgimento del rinvio pregiudiziale implica che il giudice nazionale, dal canto suo, tenga presente la funzione di cui la Corte è investita (32). Tale funzione non è di esprimere pareri a carattere consultivo, ma di rispondere ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia (33).
55. A mio parere, ritenere la Corte competente in un caso come quello di specie equivarrebbe a sviare lo scopo perseguito dall’art. 234 CE e ad ignorare le condizioni secondo le quali, per poter adire la Corte nell’ambito di tale articolo, occorre che esista una controversia e che la questione pregiudiziale sia giustificata dalla necessità di definire un contenzioso effettivo.
56. Aggiungo che, anche supponendo che il Regeringsrätten adotti alla fine una posizione contraria a quella dello Skatterättsnämnden e a quella di tutte le parti del procedimento principale, la Gourmet Classic potrebbe, eventualmente, contestare la decisione che le impone il pagamento di diritti d’importazione dinanzi al giudice nazionale, il quale, nell’ambito di un procedimento che costituirebbe un’effettiva controversia, potrebbe interrogare la Corte sulla portata dell’art. 20 della direttiva 92/83.
57. Alla luce di quanto sopra, ritengo che la Corte non sia competente a statuire sulla questione posta dal Regeringsrätten.
V – Conclusione
58. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di dichiararsi incompetente a statuire sulla questione pregiudiziale posta dal Regeringsrätten.
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21).
3 – V. secondo e terzo ‘considerando’ della detta direttiva.
4 – Secondo il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587, che modifica l’allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1), vigente al momento dell’entrata in vigore della direttiva 92/83, il 31 dicembre 1992, la posizione tariffaria NC 2207 corrisponde all’«[a]lcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol; alcole etilico ed acquaviti denaturat[e] di qualsiasi titolo». Quanto alla posizione tariffaria NC 2208, essa corrisponde all’«[a]lcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande».
5 – Tali posizioni tariffarie corrispondono, rispettivamente, ai sensi del regolamento n. 2587/91, ai «[v]ini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009», ai «[v]ermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche», e, infine, ad «[a]ltre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove».
6 – SFS 1994, n. 1564 (in prosieguo: la «LAS»).
7 – Causa 244/80 (Racc. pag. 3045).
8 – Punto 18.
9 – V., in particolare, sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑225/02, García Blanco (Racc. pag. I‑523, punto 26).
10 – V., in particolare, sentenza 15 giugno 1995, cause riunite da C‑422/93 a C‑424/93, Zabala Erasun e a. (Racc. pag. I‑1567, punti 13‑17 e giurisprudenza ivi citata).
11 – V., in particolare, sentenza 31 maggio 2005, causa C‑53/03, Syfait e a. (Racc. pag. I‑4609, punto 21).
12 – V. sentenza 21 aprile 1988, causa 338/85, Pardini (Racc. pag. 2041, punti 10 e 11).
13 – V. sentenze Zabala Erasun e a., cit. (punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi citata); García Blanco, cit. (punti 27 e 28); 20 gennaio 2005, causa C‑306/03, Salgado Alonso (Racc. pag. I‑705, punti 41 e 42), nonché sentenza 15 giugno 2006, causa C‑466/04, Acereda Herrera (Racc. pag. I‑5341, punto 49).
14 – V. conclusioni dell’avvocato generale Fennelly nella causa decisa con sentenza 12 novembre 1998, causa C‑134/97, Victoria Film (Racc. pag. I‑7023, paragrafo 10).
15 – Idem.
16 – Punti 14 e 15.
17 – Punti 18 e 19. V. anche sentenza 18 novembre 1999, causa C‑200/98, X e Y (Racc. pag. I‑8261, punti 16 e 17).
18 – Questa nota non è rilevante per la versione italiana.
19? – N.d.T: traduzione libera. V. la definizione di «litige» in Le Petit Robert – Dictionnaire de la langue française, Dizionari Le Robert, Parigi, 2004.
20 – V. sentenza Foglia, cit.
21 – V. sentenza García Blanco, cit. (punti 29‑31).
22 – V. decisione di rinvio (punto 11).
23 – Ibidem (punto 12).
24 – Ibidem (punto 13).
25 – V., in particolare, sentenza 29 marzo 2007, causa C‑111/05, Aktiebolaget NN (Racc. pag. I‑2697) e ordinanza 10 maggio 2007, causa C‑102/05, A e B (Racc. pag. I‑3871).
26 – Il corsivo è mio.
27 – Causa C‑412/93 (Racc. pag. I‑179).
28 – Punti 3, 14 e 15.
29 – Punti 2 e 3.
30 – Causa C‑318/00 (Racc. pag. I‑905).
31 – Causa C‑83/91 (Racc. pag. I‑4871).
32 – Punto 25.
33 – Sentenza Foglia, cit. (punti 18 e 20).
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