Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 giugno 2008 – Commissione / Germania
(causa C‑39/06)
«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Sovvenzioni agli investimenti e all’occupazione – Obbligo di recupero – Omessa esecuzione – Principio di tutela del legittimo affidamento»
1. Ricorso per inadempimento – Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato – Mezzi difensivi – Contestazione della legittimità della decisione – Irricevibilità – Limiti – Atto inesistente (Artt. 88, n. 2, secondo comma, CE, 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE) (v. punti 18‑20)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione – Possibilità per la Commissione di lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo preciso da restituire (Art. 88, n. 2, CE) (v. punto 37)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 249 CE e degli artt. 1, 2, e 3 della decisione della Commissione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla Porzellan GmbH e della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH [notificata con il numero C(2003) 1520; aiuto n. C‑62/00, ex NN 142/99] (GU L 227, pag. 12) – Omessa adozione entro il termine impartito dei provvedimenti necessari per recuperare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune
Dispositivo
1)
Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per recuperare alcuni aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dall’art. 1, n. 2, lett. d) e g), della decisione della Commissione 30 ottobre 2002, come figura nella decisione 13 maggio 2003, 2003/643/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della Kahla Porzellan GmbH e della Kahla/Thüringen Porzellan GmbH, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1‑3 di tale decisione.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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