Causa C‑125/06 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Infront WM AG
«Impugnazione — Direttiva 89/552/CEE — Radiodiffusione televisiva — Ricorso di annullamento — Art. 230, quarto comma, CE — Nozione di decisione che riguarda “direttamente e individualmente” una persona fisica o giuridica»
Massime della sentenza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 89/552, art. 3 bis)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente
(Art. 230, quarto comma CE)
1. Le misure volte a regolare l’esercizio dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società, prese da uno Stato membro e approvate con una decisione della Commissione che constata la loro compatibilità con il diritto comunitario, impongono alle emittenti televisive taluni limiti. Poiché questi limiti sono collegati alle condizioni a cui tali emittenti acquistano i diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi designati dal detentore dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, le misure prese da tale Stato membro e la decisione che le approva hanno come conseguenza di porre ai diritti detenuti da una società che ha acquistato diritti di ritrasmissione televisiva nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui essa ha acquistato i detti diritti e che ne rendono più difficile l’esercizio. Così, una siffatta decisione della Commissione incide direttamente sulla situazione giuridica del titolare di tali diritti. Peraltro, i pregiudizi arrecati alla situazione di detto titolare sono dovuti solo all’obbligo di raggiungere il risultato determinato da tali misure e dalla decisione della Commissione, senza che le autorità nazionali godano di un margine di valutazione nell’attuazione della medesima tale da incidere su questa situazione.
(v. punti 50-52, 59, 62-63)
2. I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari. A tale proposito, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili nel momento in cui l’atto è stato adottato e in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquistati dal singolo prima della sua adozione.
(v. punti 70-72)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
13 marzo 2008 (*)
«Impugnazione – Direttiva 89/552/CEE – Radiodiffusione – Ricorso di annullamento – Art. 230, quarto comma, CE – Nozione di decisione che riguarda “direttamente e individualmente” una persona fisica o giuridica»
Nel procedimento C‑125/06 P,
avente ad oggetto un’impugnazione proposta, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, il 28 febbraio 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks e dal sig. M. Huttunen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Infront WM AG, già FWC Medien AG divenuta KirchMedia WM AG, con sede in Zug (Svizzera), rappresentata dalla sig.ra M. Garcia, solicitor,
ricorrente in primo grado,
Repubblica francese,
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Parlamento europeo,
Consiglio dell’Unione europea,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. G. Arestis, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász e J. Malenovský (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la presente impugnazione, la Commissione delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 dicembre 2005, causa T‑33/01, Infront WM/Commissione (Racc. pag. II‑5897; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della Commissione contenuta nella lettera da essa inviata al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 28 luglio 2000 (in prosieguo: l’«atto controverso»).
Contesto normativo
Normativa comunitaria
2 La direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (GU L 202, pag. 60; in prosieguo: la «direttiva 89/552»), è volta a garantire la libertà di ricezione e di ritrasmissione dei programmi televisivi all’interno della Comunità europea prevedendo le disposizioni minime che gli Stati membri devono far osservare alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.
3 Il diciottesimo e il diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 sono formulati come segue:
«(18) (...) è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; (…) a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;
(19) (...) occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale».
4 Ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 89/552, si intende per «emittente» la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi.
5 Ai termini dell’art. 3 bis della direttiva 89/552, inserito dalla direttiva 97/36:
«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.
2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (…) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».
Normativa nazionale
6 Gli artt. 98 e 101 della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive del 1996 (Broadcasting Act 1996), come modificata dal regolamento del 2000 sulle trasmissioni televisive (The Television Broadcasting Regulations 2000; in prosieguo: la «legge sulle trasmissioni radiotelevisive»), così recitano:
«98. Categorie di servizi
(1) Ai fini della presente sezione, i servizi di programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel[lo Spazio economico europeo (in prosieguo: il «SEE»)] sono suddivisi in due categorie nel modo seguente:
(a) i servizi dei programmi televisivi e i servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE i quali, sino a nuovo ordine, soddisfano le condizioni richieste, e
(b) tutti gli altri servizi di programmi televisivi e servizi di diffusione via satellite che rientrano nel SEE.
(2) Nel quadro del presente articolo, le “condizioni richieste” che devono essere soddisfatte da un servizio sono le seguenti:
(a) la ricezione del servizio non deve dar luogo ad alcuna remunerazione, e
(b) il servizio deve essere ricevuto da almeno il 95% della popolazione del Regno Unito.
(...)
101. Restrizioni in materia di trasmissione televisiva di eventi inseriti nell’elenco
(1) Qualunque fornitore di programmi televisivi che garantisca un servizio che rientri in una delle due categorie definite al paragrafo 1 dell’art. 98 (il “primo servizio”), e destinato ad essere ricevuto sulla totalità o su una parte del territorio del Regno Unito non può trasmettere in diretta, nel quadro di tale servizio, la totalità o una parte di un evento inserito nell’elenco, senza aver ottenuto il previo consenso della [commissione indipendente per la televisione (in prosieguo: la «CIT»)], a meno che:
(a) un’altra persona che garantisca un servizio che rientri nell’altra categoria definita da tale paragrafo (il “secondo servizio”) non abbia acquistato il diritto di inserire nel secondo servizio la trasmissione in diretta dell’intero evento o di parte dell’evento, e
(b) la regione nella quale è diffuso il secondo servizio copra o comprenda la (quasi) totalità della regione nella quale il primo servizio viene fornito.
(...)».
7 Queste disposizioni sono state notificate alla Commissione in base all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 2000, C 328, pag. 2).
8 I fattori da prendere in considerazione per dare il consenso a cui si riferisce il detto art. 101, n. 1, sono indicati nel codice della commissione indipendente per la televisione relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco (Independent Television Commission Code on Sports and other Listed Events), come modificato.
Fatti della controversia
9 I fatti all’origine della presente controversia, illustrati ai punti 7-22 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
10 La Infront WM AG (in prosieguo: la «Infront»), già FWC Medien AG divenuta KirchMedia WM AG, esercita un’attività di acquisto, di gestione e di commercializzazione di diritti di trasmissione televisiva di eventi sportivi. Essa acquista abitualmente tali diritti dall’organizzatore dell’evento sportivo in questione e rivende i diritti così acquistati alle emittenti televisive.
11 Il 10 settembre 1996 la sua società controllante ha stipulato un contratto con la Fédération internationale de football association (FIFA) concernente la cessione dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva delle partite della fase finale della Coppa del mondo della FIFA per gli anni 2002 e 2006. Le è stata in particolare concessa l’esclusiva sui diritti di ritrasmissione televisiva di tali eventi per gli Stati del continente europeo. Tali diritti sono successivamente stati ceduti alla Infront.
12 Con lettere 25 settembre 1998 e 5 maggio 2000 il Regno Unito ha notificato alla Commissione, conformemente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, le misure adottate in applicazione del n. 1 di tale articolo.
13 Il 28 luglio 2000 il direttore generale della direzione generale «Educazione e cultura» della Commissione ha inviato al Regno Unito l’atto controverso indicando quanto segue:
«Con lettera 5 maggio 2000, ricevuta dalla Commissione l’11 maggio 2000, la Rappresentanza permanente del [Regno Unito] presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione un insieme di misure nazionali concernenti la copertura televisiva di eventi di interesse nazionale nel Regno Unito. (...)
Ho l’onore di informarvi che, in seguito all’esame della conformità delle misure adottate con la direttiva [89/552] e tenuto conto degli elementi di fatto disponibili quanto al paesaggio audiovisivo del Regno Unito, la Commissione (...) non intende contestare le misure notificate dalle vostre autorità.
Conformemente a quanto prevede l’art. 3 bis, n. 2, della direttiva [89/552], la Commissione procederà alla pubblicazione delle misure notificate nella [Gazzetta ufficiale]».
14 La Commissione ha pubblicato tali misure nella Gazzetta ufficiale il 18 novembre 2000. Esse comprendono gli artt. 98 e 101 della sezione IV della legge sulle trasmissioni radiotelevisive nonché l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società designati dal Regno Unito (in prosieguo: gli «eventi designati»). Tra tali eventi figura la fase finale della Coppa del mondo della FIFA.
15 Durante il procedimento di verifica di dette misure da parte della Commissione, la Infront le ha inviato due lettere in cui faceva valere che l’elenco degli eventi designati non poteva essere approvato a causa della sua incompatibilità tanto con l’art. 3 bis della direttiva 89/552 quanto con altre disposizioni del diritto comunitario.
16 Con lettera 7 dicembre 2000, poi, la Infront ha chiesto alla Commissione di confermarle che aveva terminato il procedimento di verifica previsto dall’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 quanto all’elenco degli eventi designati e di informarla dell’esito di tale procedimento, incluse eventuali misure adottate dalla Commissione in tale contesto. Quest’ultima ha risposto alla Infront che detto procedimento era concluso e che l’elenco degli eventi designati era stato ritenuto compatibile con la suddetta direttiva.
17 Di conseguenza, la Infront ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’atto controverso.
18 La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità. Essa sosteneva di non aver adottato alcun atto impugnabile in applicazione dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 e che la Infront non era né direttamente né individualmente interessata dall’atto controverso.
Sentenza impugnata
19 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’eccezione di irricevibilità ed ha dichiarato il ricorso ricevibile.
20 Esso ha considerato, in primo luogo, che l’atto controverso chiude il procedimento previsto dall’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, in virtù del quale la Commissione è tenuta a verificare la compatibilità con il diritto comunitario delle misure nazionali adottate in applicazione del n. 1 di tale articolo. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle suddette misure approvate dalla Commissione permette agli altri Stati membri di prenderne conoscenza e, pertanto, di essere in grado di conformarsi agli obblighi ad essi incombenti ai sensi dell’art. 3 bis, n. 3, di tale direttiva, nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco di dette misure istituito da quest’ultima disposizione.
21 L’atto controverso, dunque, secondo il Tribunale, produce effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, in quanto prevede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle misure nazionali di cui trattasi e detta pubblicazione ha per effetto di avviare il meccanismo di riconoscimento reciproco di tali misure, previsto all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552. Esso costituisce quindi una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, benché l’art. 3 bis della detta direttiva non si riferisca espressamente all’adozione da parte della Commissione di una «decisione».
22 In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se la Infront sia direttamente interessata da tale atto. Esso ha ricordato la giurisprudenza secondo cui, perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/Commissione, Racc. pag. I‑2309, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
23 Il Tribunale ha innanzi tutto affermato che, se la Infront cede i suoi diritti di trasmissione televisiva ad un’emittente televisiva stabilita nel Regno Unito, ai fini della ritrasmissione televisiva in tale Stato membro, le misure adottate dalle autorità del Regno Unito godono di un’esistenza giuridica autonoma rispetto all’atto controverso. Poiché le misure notificate sono applicabili alle emittenti televisive stabilite nel Regno Unito in virtù della legge sulle trasmissioni televisive vigente in tale Stato membro e non in virtù dell’atto controverso, la Infront non è direttamente interessata.
24 Invece, soltanto l’atto controverso che constata la compatibilità delle misure notificate dal Regno Unito col diritto comunitario e prevede la pubblicazione successiva di tali misure nella Gazzetta ufficiale permette di rendere effettivo il meccanismo di riconoscimento reciproco introdotto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552. Ne consegue che, in tal caso, questo atto convalida le dette misure ai soli fini del loro riconoscimento da parte degli altri Stati membri.
25 Inoltre, il Tribunale ha constatato che, poiché tale riconoscimento reciproco delle misure nazionali adottate in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 è subordinato alla loro approvazione da parte della Commissione e alla loro successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, l’atto controverso non lascia alle autorità nazionali, a partire da tale pubblicazione, alcun margine di valutazione nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi. Infatti, benché le modalità del controllo a cui le autorità nazionali sono tenute a procedere nell’ambito del meccanismo di riconoscimento reciproco, introdotto dall’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, siano stabilite da ciascuno Stato membro, nel contesto della sua legislazione di attuazione di tale disposizione, ciò non toglie che tali autorità devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di ritrasmissione degli eventi designati nelle misure nazionali approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione.
26 Il Tribunale ha concluso, di conseguenza, che la Infront è direttamente interessata dall’atto controverso in quanto esso permette l’attuazione del meccanismo di riconoscimento reciproco, da parte degli altri Stati membri, delle misure adottate dal Regno Unito in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552.
27 In terzo luogo, il Tribunale ha affermato che la Infront è altresì individualmente interessata dal suddetto atto. Quest’ultimo la riguarderebbe a motivo di una qualità che le è peculiare, vale a dire quella di detentrice in esclusiva dei diritti di ritrasmissione televisiva di uno degli eventi designati. Infatti, anche se la Infront, in quanto mediatrice dei diritti di ritrasmissione televisiva di cui trattasi, non viene espressamente presa in considerazione dalle misure nazionali approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione, ciò non toglie che queste ultime ostacolano la sua facoltà di disporre liberamente dei propri diritti ponendo condizioni alla loro cessione, in via esclusiva, ad un’emittente televisiva che è stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito e che desidera trasmettere il suddetto evento in quest’ultimo Stato.
28 Inoltre, anche se l’atto controverso non incide sulla validità giuridica dei contratti conclusi con la FIFA, rileva il fatto che la Infront ha acquistato, in via esclusiva, i diritti di ritrasmissione televisiva di cui trattasi prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 e, a fortiori, prima dell’adozione del detto atto.
29 Nel merito, il Tribunale ha annullato l’atto controverso in quanto, costituendo una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, esso è inficiato da incompetenza. Infatti, il collegio dei membri della Commissione non è stato consultato e il direttore generale firmatario di tale atto non ha ricevuto alcuna abilitazione specifica da detto collegio.
Conclusioni delle parti
30 Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire in via definitiva constatando che il ricorso proposto dinanzi al Tribunale era irricevibile, e
– condannare la Infront alle spese sostenute dalla Commissione in entrambi i gradi di giudizio.
31 La Infront chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, o
– rinviare la causa al Tribunale perché pronunci una sentenza conforme alla giurisprudenza della Corte, e
– condannare la Commissione a sostenere le proprie spese nonché le spese della Infront relative ai procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.
Sull’impugnazione
32 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
33 A sostegno della sua impugnazione, la Commissione fa valere due motivi vertenti sulla violazione di queste due ultime condizioni.
Osservazioni preliminari
34 Prima di esaminare questi motivi, occorre precisare gli effetti e la portata dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 e dell’atto controverso.
35 Secondo l’art. 3 bis, n. 1, di questa direttiva, ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non ritrasmettano in esclusiva gli eventi che esso considera particolarmente rilevanti per la società in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. A tale scopo, lo Stato membro interessato redige un elenco di tali eventi.
36 L’art. 3 bis, n. 2, di tale direttiva impone alla Commissione di verificare che le suddette misure siano compatibili con il diritto comunitario e di pubblicarle nella Gazzetta ufficiale. Il n. 3 di tale articolo introduce un meccanismo di riconoscimento reciproco secondo cui gli altri Stati membri devono accertarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese in applicazione del n. 1 del medesimo articolo da parte di un altro Stato membro, approvate dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale.
37 Ciò viene previsto anche dal diciannovesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, dai cui termini risulta che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 è diretto a prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale.
38 In applicazione di tale normativa, la Commissione ha informato il Regno Unito, mediante l’atto controverso, della sua approvazione delle misure che tale Stato membro le aveva notificato e della loro pubblicazione successiva nella Gazzetta ufficiale. Come ha accertato il Tribunale, tale atto ha quindi chiuso il procedimento di verifica a cui la Commissione era tenuta in virtù dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di dette misure ha consentito agli altri Stati membri di venirne a conoscenza e di conformarsi agli obblighi ad essi incombenti in virtù dell’art. 3 bis, n. 3, della medesima direttiva.
39 L’atto controverso ha dunque avviato il meccanismo di riconoscimento reciproco previsto all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552 e, pertanto, ha attivato l’obbligo per gli altri Stati membri di assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese dal Regno Unito in applicazione del n. 1 di tale articolo.
40 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare i motivi invocati dalla Commissione.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione della condizione relativa all’interesse diretto
Argomenti delle parti
41 La Commissione sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza menzionata al punto 22 della presente sentenza, che precisa la condizione relativa all’interesse diretto prevista dall’art. 230, quarto comma, CE.
42 Innanzi tutto, l’atto controverso non inciderebbe sulla situazione giuridica della Infront. Esso imporrebbe agli Stati membri diversi dal Regno Unito l’obbligo di fare in modo che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non privino una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire taluni eventi designati su un canale «liberamente» accessibile. A questo scopo, quindi, obblighi giuridici vengono imposti solo a emittenti di tale tipo.
43 Supponendo che un’emittente televisiva a pagamento stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito desideri eventualmente fare un’offerta per disporre dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva di cui trattasi, le restrizioni giuridiche che le sono imposte potrebbero farla desistere dall’intento. Di conseguenza, la Infront avrebbe meno offerenti potenziali e si troverebbe probabilmente in una situazione commerciale meno vantaggiosa di quella che aveva previsto, e ciò non in ragione di una modifica della sua posizione giuridica, ma unicamente a causa del fatto che essa non sarebbe in grado di trovare l’acquirente che avrebbe potuto sperare di trovare. Essa subirebbe, quindi, le conseguenze economiche indirette dell’atto controverso, mentre la sua situazione giuridica resterebbe invariata.
44 Anche queste conseguenze economiche, poi, sarebbero del tutto incerte, poiché non vi sarebbe un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito disposta a pagare la somma considerevole chiesta dalla Infront per il diritto di ritrasmettere nel Regno Unito gli eventi designati per i quali essa detiene i diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva. Orbene, il Tribunale avrebbe dovuto chiedere alla Infront di provare la plausibilità di una tale situazione di fatto e la probabilità di un danno economico derivante dall’atto controverso. Astenendosi dall’imporre l’onere della prova adeguato, esso avrebbe altresì commesso un errore di diritto.
45 Infine, il Tribunale avrebbe considerato erroneamente che gli Stati membri non dispongono di alcun margine di valutazione nell’esecuzione degli obblighi previsti all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552. È vero che l’identità degli eventi giudicati di particolare rilevanza per la società e il loro modo di ritrasmissione televisiva sarebbero determinati dallo Stato membro notificante e, pertanto, mediante la decisione della Commissione adottata in applicazione del n. 2 di tale articolo. Tuttavia, la misura in cui un tale evento sarà trasmesso, in pratica, conformemente agli interessi di tale Stato membro dipenderebbe largamente dalla legislazione e dalla struttura decisionale adottata da ciascuno Stato membro in virtù del detto art. 3 bis, n. 3. Questa stessa disposizione stabilirebbe che il compito affidato agli Stati membri deve essere realizzato «con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione». Orbene, i risultati ottenuti in ciascuno Stato membro potrebbero essere molto diversi in funzione dell’impostazione seguita in ciascun caso particolare. Ciò premesso, l’attuazione dell’atto controverso da parte degli Stati membri diversi dal Regno Unito presupporrebbe l’esercizio di un considerevole grado di discrezionalità.
46 Secondo la Infront, il Tribunale ha concluso correttamente che l’atto controverso la riguarda direttamente.
Giudizio della Corte
47 Secondo una giurisprudenza costante, la condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v., in particolare, sentenze Dreyfus/Commissione, cit., punto 43; 29 giugno 2004, causa C‑486/01 P, Front national/Parlamento, Racc. pag. I‑6289, punto 34, e 2 maggio 2006, causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. I‑3881, punto 28).
48 In primo luogo, occorre valutare se l’atto controverso produca direttamente effetti sulla situazione giuridica della Infront.
49 Dagli artt. 98 e 101 della legge sulle trasmissioni radiotelevisive emerge che un’emittente televisiva che intenda ritrasmettere, in esclusiva e in diretta, un evento designato deve ottenere il consenso della CIT, qualora il servizio sia destinato ad essere ricevuto su tutto o parte del territorio del Regno Unito. Secondo il codice della commissione indipendente per la televisione relativo agli eventi sportivi e altri inseriti nell’elenco, come modificato, i fattori che condizionano tale consenso sono, in sostanza, costituiti dalle circostanze che la vendita dei diritti di trasmissione televisiva è stata oggetto di un annuncio pubblico e che le emittenti televisive hanno disposto della possibilità effettiva di acquistare tali diritti a condizioni ragionevoli ed eque.
50 Come è stato constatato ai punti 35‑39 della presente sentenza, gli Stati membri diversi dal Regno Unito sono tenuti, a causa dell’atto controverso, ad assicurarsi che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non si sottraggano alle misure prese da tale Stato membro in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 e, pertanto, che queste non ritrasmettano gli eventi designati nonostante i requisiti posti dalle dette misure. Ne consegue che tali Stati membri sono tenuti a fare in modo che le dette emittenti non ritrasmettano, in esclusiva e in diretta, tali eventi destinati al pubblico del Regno Unito qualora abbiano acquistato i diritti di trasmissione televisiva dei detti eventi nell’ambito di una procedura di vendita che non tenga conto dei criteri menzionati al punto precedente.
51 Le misure prese dal Regno Unito e approvate con l’atto controverso impongono così alle dette emittenti televisive un certo numero di limiti quando prevedono di ritrasmettere eventi designati per i quali la Infront ha acquistato diritti esclusivi.
52 Poiché questi limiti sono collegati alle condizioni a cui tali emittenti acquistano i diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi designati dalla Infront, le misure prese dal Regno Unito e l’atto controverso producono la conseguenza di apporre ai diritti detenuti da tale società nuove restrizioni che non esistevano nel momento in cui essa ha acquistato i detti diritti di ritrasmissione e che rendono più difficile l’esercizio di questi ultimi diritti. Così, l’atto controverso incide direttamente sulla situazione giuridica della Infront.
53 La Commissione afferma tuttavia che l’effettività di tali conseguenze sulla situazione giuridica della Infront non è dimostrata, perché non esiste un’emittente televisiva stabilita in uno Stato membro diverso dal Regno Unito che sarebbe interessata all’acquisto dei diritti di ritrasmissione televisiva detenuti dalla Infront in assenza dell’atto controverso e alla quale sarebbe impedito l’acquisto o che ne sarebbe dissuasa a causa dell’adozione di tale atto. Inoltre, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova al riguardo.
54 Occorre constatare che il legislatore comunitario ha inserito l’art. 3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552 proprio perché possono verificarsi situazioni in cui emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro comprano diritti esclusivi per la ritrasmissione televisiva di un evento considerato di particolare rilevanza per la società da parte di un altro Stato membro e lo ritrasmettono al pubblico di quest’ultimo Stato membro secondo modalità che privano una parte importante di tale pubblico della possibilità di seguirlo.
55 Il Tribunale si è pronunciato a tal proposito ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata. Da una parte, esso ha menzionato diversi casi di ritrasmissione transfrontaliera di eventi considerati di particolare rilevanza per la società in cui le emittenti televisive hanno agito nella detta maniera. D’altra parte, esso ha considerato che la Commissione non ha suffragato le sue affermazioni secondo cui la specificità del mercato delle trasmissioni televisive nel Regno Unito escluderebbe, nella fattispecie, situazioni di questo tipo. Tenuto conto di tali elementi, il Tribunale ha concluso che i diritti di ritrasmissione televisiva in questo Stato membro della fase finale della Coppa del mondo della FIFA non sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite in quello stesso Stato.
56 In tal modo, il Tribunale non ha invertito l’onere della prova incombente alle parti. Esso ha effettuato una valutazione sovrana dei fatti diretti a dimostrare l’effettività delle ritrasmissioni transfrontaliere degli eventi designati. Orbene, a tal riguardo, il Tribunale può tener conto del fatto che una parte si astiene dal fornire elementi a sostegno dei propri argomenti (v. sentenza 18 luglio 2006, causa C‑214/05 P, Rossi/UAMI, Racc. pag. I‑7057, punto 23).
57 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v. sentenza 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
58 Uno snaturamento dei fatti non è stato invocato dinanzi alla Corte. Ciò premesso, non spetta ad essa verificare se il Tribunale abbia concluso correttamente che non è stato provato che i diritti di ritrasmissione televisiva interessati sarebbero stati necessariamente acquistati da emittenti televisive stabilite nel Regno Unito.
59 In secondo luogo, occorre esaminare se l’atto controverso lasci un potere discrezionale alle autorità nazionali incaricate della sua attuazione, o se quest’ultima abbia carattere meramente automatico e derivi dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie.
60 È vero che le autorità nazionali non sono private di qualsiasi margine discrezionale nell’applicazione dell’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552 e dell’atto controverso. Esse possono prevedere meccanismi di controllo appropriati per adempiere agli obblighi che ne derivano.
61 Tuttavia, esse sono tenute a fare in modo che le emittenti televisive interessate non si sottraggano alle misure prese da un altro Stato membro in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, e che esse esercitino i loro diritti esclusivi in modo da non privare il pubblico destinatario della possibilità di seguire, secondo le disposizioni prese da tale altro Stato membro, gli eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
62 In tal modo, come il Tribunale ha constatato correttamente al punto 146 della sentenza impugnata, le autorità nazionali devono garantire l’osservanza, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di ritrasmissione televisiva dei detti eventi come definiti da un altro Stato membro nelle sue misure approvate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dalla Commissione. Sono queste ultime misure e, pertanto, nella fattispecie, l’atto controverso che determinano il risultato da raggiungere. Per quanto riguarda tale risultato, le autorità nazionali non godono di alcun margine di valutazione.
63 Orbene, i pregiudizi arrecati alle situazioni giuridiche delle emittenti televisive e della Infront sono dovuti all’obbligo di raggiungere tale risultato.
64 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare infondato il primo motivo.
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione della condizione relativa all’interesse individuale
Argomenti delle parti
65 La Commissione sostiene che il Tribunale ha erroneamente affermato che la Infront era individualmente interessata dall’atto controverso ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE e della giurisprudenza della Corte.
66 La Commissione fa valere che l’impostazione del Tribunale porta a considerare tutti i detentori di diritti di ritrasmissione televisiva su cui incidono le misure prese dal Regno Unito in applicazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, come individualmente interessati da tali misure, benché essi siano numerosi. Allo stesso modo di tutti i detentori di tali diritti, la Infront sarebbe interessata dall’atto controverso solo per quanto riguarda la sua capacità oggettiva di mediare i diritti di ritrasmissione televisiva di eventi sportivi avendo acquistato i detti diritti per uno degli eventi designati.
67 Peraltro, i detentori di diritti di ritrasmissione televisiva come la Infront subirebbero solo le conseguenze economiche delle misure nazionali approvate dall’atto controverso. Orbene, un’impresa non sarebbe individualmente interessata da una disposizione normativa per il solo fatto che questa riguarda la sua attività economica, e ciò a fortiori in quanto conseguenze di tale tipo rientrano nel rischio commerciale normale.
68 L’atto controverso non colpirebbe dunque la Infront a causa di determinate qualità peculiari o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità.
69 La Infront considera che il Tribunale ha correttamente rilevato gli elementi che la distinguono dalla generalità, ossia la circostanza che essa detiene diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva per un evento figurante nell’elenco degli eventi designati, che tali diritti sono stati acquistati prima della redazione di tale elenco e della sua approvazione da parte della Commissione, e che tale approvazione arreca un serio pregiudizio allo sfruttamento da parte della Infront dei detti diritti poiché essa non può cederli in licenza su una base esclusiva.
Giudizio della Corte
70 Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220, e 13 dicembre 2005, causa C‑78/03 P, Commissione/Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum, Racc. pag. I‑10737, punto 33).
71 Emerge altresì dalla giurisprudenza della Corte che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (v. sentenze 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 31, e 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 60).
72 Come ha rilevato l’avvocato generale ai paragrafi 99 e 100 delle sue conclusioni, ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquistati dal singolo prima della sua adozione (v., in particolare, sentenza 1° luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e Getreide-Import Gesellschaft/Commissione, Racc. pag. 525, in particolare pag. 533).
73 La Infront deteneva i diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva, per gli anni 2002 e 2006, della fase finale della Coppa del mondo della FIFA, che è uno degli eventi che figurano sull’elenco degli eventi designati, notificato alla Commissione e approvato dall’atto controverso.
74 È inoltre pacifico che la Infront ha acquistato tali diritti esclusivi prima dell’adozione dell’atto controverso e che, in quel momento, esistevano solo sei società che avevano effettuato investimenti sostanziali nell’acquisto dei diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi figuranti nel detto elenco.
75 Ne consegue che la Infront era perfettamente individuabile nel momento in cui è stato adottato l’atto controverso.
76 Infine, dai punti 51-52 della presente sentenza risulta che l’atto controverso ha riguardato i membri del gruppo costituito dalle sei società soprammenzionate, di cui fa parte la Infront, in ragione di una loro qualità peculiare, vale a dire in quanto detentori dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva degli eventi designati.
77 Ciò premesso, il Tribunale ha concluso correttamente che la Infront era individualmente interessata dall’atto controverso.
78 Di conseguenza, occorre dichiarare infondato il secondo motivo di ricorso e, pertanto, rigettare l’impugnazione nella sua interezza.
Sulle spese
79 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Infront ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, è condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’inglese.
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