Causa C‑142/06
Olicom A/S
contro
Skatteministeriet
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)
«Tariffa doganale comune — Voci doganali — Classificazione nella nomenclatura combinata — Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione — Schede per rete munite di funzione “modem” — Nozione di “specifica funzione”»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali
Schede per rete combinate, destinate ad essere inserite nei computer portatili, che, per il fatto di disporre della funzione «modem», possono servire allo scambio di dati attraverso reti esterne, devono essere classificate, successivamente al 1° gennaio 1996, in quanto macchine per l’elaborazione dell’informazione, nella voce 8471 della nomenclatura combinata, riportata nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 3009/95.
Esse soddisfano infatti i tre requisiti stabiliti dalla nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata in quanto sono esclusivamente utilizzate previo inserimento in computer portatili, operano unicamente se collegate a tale tipo di computer e sono in grado di trasformare i segnali in entrata in dati utilizzabili da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e i segnali in uscita in dati utilizzabili dall’ambiente esterno, siano essi trasmessi in una rete locale («LAN») o esterna («WAN»).
Siffatte schede non esercitano una «funzione specifica» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata. La «funzione specifica» esercitata da una macchina che opera con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione deve infatti essere una funzione «diversa dall’elaborazione dell’informazione». Orbene, dal momento che le schede combinate sono destinate a trasmettere informazioni tra più computer e, a tal fine, rendono, all’entrata, i segnali esterni comprensibili da parte del computer e trasformano, all’uscita, i segnali elaborati da quest’ultimo in segnali utilizzabili dall’ambiente esterno, prescindendo dalla natura analogica o digitale del segnale ricevuto o trasmesso, la funzione che esse svolgono consiste nell’elaborazione dell’informazione.
(v. punti 22, 25, 30, 32 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 luglio 2007 (*)
«Tariffa doganale comune – Voci doganali – Classificazione nella nomenclatura combinata – Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione – Schede per rete munite di funzione “modem” – Nozione di “specifica funzione”»
Nel procedimento C‑142/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Østre Landsret (Danimarca), con ordinanza 9 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 16 marzo 2006, nella causa
Olicom A/S
contro
Skatteministeriet,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, nonché dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus (relatore), A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo danese, dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Biering, advokat;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Heidmann, advokat,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune che figura nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009 (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: la «nomenclatura combinata»).
2 La domanda in esame è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Olicom A/S (in prosieguo: la «Olicom»), società con sede in Danimarca, e lo Skatteministeriet (Ministero danese delle Imposte e Accise) riguardo alla classificazione doganale di alcune schede per rete dotate di funzione «modem».
Contesto normativo
3 La voce 8471 della nomenclatura combinata recita come segue:
«Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione [computer] e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove».
4 La nota 5 del capitolo 84 della nomenclatura combinata, che riguarda la voce 8471, precisa quanto segue:
«A. (...)
B. Le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:
a) essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione;
b) essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;
c) essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali – utilizzabil[e] dal sistema.
C. Le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
D. (...)
E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall’elaborazione dell’informazione, che incorporano una macchina automatica di elaborazione dell’informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».
5 La voce 8517 della nomenclatura combinata ha il seguente tenore:
«Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio “cordless” e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
6 La Olicom ha importato, nel periodo compreso fra il 1996 e il 1999, apparecchiature per reti informatiche che essa ha classificato nella voce 8471 della nomenclatura combinata. Si trattava in particolare di schede per rete destinate ad essere inserite in computer portatili.
7 Tali schede ricevono e trasformano segnali inviando questi ultimi da un computer ad altri computer attraverso la rete. Talune schede per rete importate sono esclusivamente finalizzate al collegamento dei computer a reti locali [funzione «LAN» («Local Area Network»)], mentre altre sono combinate in modo da disporre, inoltre, della funzione «modem» (in prosieguo: le «schede combinate»), la qual cosa agevola la connessione dei computer portatili a reti esterne [funzione «WAN» («Wide Area Network»)].
8 Emerge dalla decisione di rinvio che le schede combinate rappresentano il risultato di un’evoluzione di prodotti LAN puri e che sono state concepite in modo tale che la funzione «WAN» non possa operare senza la funzione «LAN»; quest’ultima resta tuttavia operativa anche se la funzione «WAM» viene soppressa. In termini percentuali, la funzione «WAN» rappresenta il 27% o il 40% del prezzo totale della scheda combinata. Riguardo alla velocità di trasmissione dei dati, quella della funzione «LAN» di tali schede è 500 volte superiore a quella relativa alla funzione «WAN».
9 Tale tipo di schede combinate corrisponde alle necessità degli utenti di computer portatili che si servono di regola di una rete locale per la comunicazione ma che necessitano occasionalmente di inviare o ricevere dati quando si trovano lontani dal posto di lavoro abituale. In una tale situazione, possono disporre della funzione «WAN» della scheda in quanto modem. Detta funzionalità aggiuntiva consente di evitare che i clienti siano obbligati ad acquistare un modem separato. Il prezzo delle schede combinate poste in vendita dalla Olicom era 3-6 volte superiore al prezzo di un semplice modem.
10 In applicazione del punto 4 dell’allegato del regolamento (CE) della Commissione 23 maggio 1995, n. 1165, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 117, pag. 15), ai sensi del quale le schede destinate ad essere inserite negli elaboratori digitali collegati via cavo in modo da consentire lo scambio di dati attraverso una rete locale senza utilizzare un modem dovevano essere classificate nella voce 8517, il che ha determinato un aumento dell’aliquota dei dazi da pagare, le autorità danesi hanno deciso di procedere al recupero a posteriori dei dazi doganali dovuti dalla Olicom. Quest’ultima ha proposto, il 16 giugno 1999, un’opposizione contro tale decisione.
11 Con sentenza 10 maggio 2001 (causa C‑463/98, Cabletron, Racc. pag. I‑3495), la Corte ha dichiarato l’invalidità del regolamento n. 1165/95 nella parte in cui ha classificato sotto la voce 8517 della nomenclatura combinata le schede per rete di cui al punto 4 dell’allegato di tale regolamento.
12 In base agli orientamenti riguardanti l’interpretazione della citata sentenza Cabletron, elaborati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, la Olicom ha ottenuto solo il rimborso dei dazi doganali relativi alle schede per rete che svolgono esclusivamente la funzione «LAN». Quanto ai dazi attinenti alle schede combinate, le autorità danesi competenti ne hanno rifiutato il rimborso con l’argomento che tali schede dispongono anche della funzione «modem», per cui devono essere classificate sotto la voce 8517, quali apparecchi per la comunicazione.
13 La Olicom ha contestato una tale classificazione delle schede combinate e, dopo l’esaurimento dei ricorsi amministrativi, ha sottoposto la controversia all’Østre Landsret. Tale giudice, in un primo tempo, ha chiesto alle autorità danesi l’adizione del comitato del codice doganale. Quest’ultimo ha emesso un parere in data 10 gennaio 2005, ai sensi del quale le schede combinate avrebbero dovuto essere classificate nella voce 8517.
14 Alla luce di quanto sopra l’Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’allegato 1 al regolamento (…) n. 2658/87 (…), come modificato dal regolamento (…) n. 3009/95, debba essere interpretato nel senso che schede per rete e modem combinate come quelle di cui trattasi nella causa principale debbano essere classificate, dopo il 1° gennaio 1996, come macchine per l’elaborazione dell’informazione nella voce 8471 o come apparecchi per la comunicazione nella voce 8517.
Si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione se la nozione di “specifica funzione” di cui alla nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, come formulata nel regolamento n. 3009/95, debba essere interpretata nel senso che dev’essere effettuata una classificazione in una voce diversa dalla voce 8471 sulla base della presenza di una funzione “WAN”, o se si possa procedere a una classificazione del prodotto in una voce diversa dalla voce 8471 solo nella misura in cui la funzione “WAN” possa operare indipendentemente da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione.
2) Qualora la Corte di giustizia delle Comunità europee riconosca che la funzione “WAN” nelle schede per rete e modem combinate svolge una specifica funzione, si chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sul se, ove ciò sia rilevante per la classificazione, la principale funzione del prodotto possa essere considerata la funzione “LAN”».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
15 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se le schede combinate, destinate ad essere inserite nei computer portatili, debbano, dopo il 1° gennaio 1996, essere classificate, come macchine per l’elaborazione dell’informazione, nella voce 8471 della nomenclatura combinata o, come apparecchi per la comunicazione, nella voce 8517 di questa nomenclatura. Tale giudice chiede, a questo riguardo, se, ai fini di una siffatta classificazione, la nozione di «specifica funzione» che figura nella nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso di esigere che la funzione «modem» di dette schede possa operare indipendentemente da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione ovvero se basti che dette schede dispongano di una tale funzione.
16 Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note di sezione o di capitolo (v., segnatamente, sentenze 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, Peacock, Racc. pag. I‑8947, punto 9; 16 settembre 2004, causa C‑396/02, DFDS, Racc. pag. I‑8439, punto 27; 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 47, e 12 gennaio 2006, causa C‑311/04, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, Racc. pag. I‑609, punto 26).
17 Le note che precedono i capitoli della tariffa doganale comune, così come, peraltro, le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, costituiscono, infatti, mezzi importanti per garantire un’applicazione uniforme di questa tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (v. sentenze 19 maggio 1994, causa C‑11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I‑1945, punto 12; 18 dicembre 1997, causa C‑382/95, Techex, Racc. pag. I‑7363, punto 12, e Peacock, cit., punto 10).
18 Ai fini della classificazione nella voce corretta, occorre infine ricordare che la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenze 1° giugno 1995, causa C‑459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I‑1381, punto 13; DFDS, cit., punto 29, e 5 febbraio 2007, causa C‑183/06, RUMA, Racc. pag. I‑0000, punto 36).
19 Occorre anzitutto ricordare che al punto 23 della citata sentenza Peacock, la Corte ha dichiarato che, nel periodo compreso tra il luglio 1990 e il maggio 1995, le schede per rete destinate ad essere inserite nelle macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione dovevano essere classificate nella voce 8471 in quanto «unità» di detto tipo di macchine.
20 La Corte ha anche rilevato, ai punti 16-20 della citata sentenza Peacock, che le schede per rete sono esclusivamente destinate alle macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, sono direttamente collegate a queste ultime e la loro funzione è quella di fornire e di accettare dati in una forma che può essere usata da tali macchine. Da ciò la Corte ha dedotto che tali schede sono paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione accetta o fornisce dati, nel senso che le schede in esame non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l’ausilio di una macchina del genere. Pertanto, l’ultimo comma della nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata, nella sua versione in vigore anteriormente al 1° gennaio 1996, non può escludere tali schede dalla voce 8471, in quanto non esercitano una funzione specifica. Inoltre, queste schede corrispondono a tutti i requisiti relativi alle «unità» enunciate nella detta nota, dal momento che possono essere collegate all’unità centrale di elaborazione e sono specificatamente concepite come parte di un sistema automatico per l’elaborazione dell’informazione.
21 Questa interpretazione è stata confermata ai punti 16 e 17 della citata sentenza Cabletron, nella quale la Corte ha precisato inoltre, al punto 27, che le schede per rete di cui al punto 4 dell’allegato del regolamento n. 1165/95, vale a dire le schede destinate ad essere inserite negli elaboratori numerici collegati via cavo in modo da consentire lo scambio dei dati sulla rete locale senza utilizzare un modem, devono essere classificate nella voce 8471 della nomenclatura combinata, sia anteriormente sia successivamente al 1° gennaio 1996.
22 Si deve, in secondo luogo, esaminare se la giurisprudenza richiamata ai punti 19‑21 della presente sentenza trova applicazione anche per quanto riguarda le schede combinate che, per il fatto di disporre della funzione «modem», possono servire allo scambio di dati attraverso reti esterne.
23 Nel caso di specie, la formulazione della voce 8471 della nomenclatura combinata comprende, in particolare, le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e le loro unità, mentre la voce 8517 riguarda, in particolare, gli apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica.
24 Risulta dalla nota 5 B del capitolo 84 della nomenclatura combinata che le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva della nota 5 E di detto capitolo, deve essere considerata come facente parte del sistema completo ogni unità che risponde simultaneamente a tre requisiti, vale a dire, in primo luogo, essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell’informazione; in secondo luogo, essere collegabile all’unità centrale di elaborazione, sia direttamente sia indirettamente e, in terzo luogo, essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema. La nota 5 C del medesimo capitolo aggiunge che le unità di una macchina automatica di elaborazione dell’informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.
25 Analogamente alle schede per rete oggetto delle citate sentenze Peacock e Cabletron, le schede combinate, secondo la descrizione che emerge dal fascicolo, soddisfano simultaneamente tali tre requisiti in quanto sono esclusivamente utilizzate previo inserimento in computer portatili, operano unicamente se collegate a tale tipo di computer e sono in grado di trasformare i segnali in entrata in dati utilizzabili da una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione e i segnali in uscita in dati utilizzabili dall’ambiente esterno, siano essi trasmessi in una rete locale («LAN») o esterna («WAN»).
26 Il governo danese e la Commissione delle Comunità europee sostengono, tuttavia, che data la loro capacità di trasferire autonomamente informazioni sotto forma di trasmissione telematica di dati in una rete per la telefonia su filo, senza necessità di ricorrere al computer portatile al quale sono collegate, tali schede sono dotate di una funzione specifica ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata. Poiché non risulta possibile determinare la funzione principale di tali schede combinate, in conformità alla nota 3 della sezione XVI della nomenclatura combinata, la voce doganale corretta dovrebbe essere decisa in applicazione della regola n. 3, lett. c), delle regole generali per l’interpretazione di tale nomenclatura, secondo cui la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione. Ne conseguirebbe che le schede combinate debbano essere classificate nella voce 8517, come apparecchi per la telecomunicazione.
27 Tale argomento non può essere accolto.
28 In primo luogo, anche se, per il fatto di disporre della funzione «modem», le schede combinate sono in grado di trasferire informazioni sotto forma di trasmissione telematica di dati attraverso una rete per la telefonia su filo, non ne deriva tuttavia, contrariamente a quanto sostengono il governo danese e la Commissione, che esse possano operare autonomamente, né che siano in grado di funzionare indipendentemente dal computer portatile al quale sono collegate.
29 Infatti, dal fascicolo emerge, da un lato, che la funzione «modem» di una scheda combinata è operativa solo se collegata ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione che le trasmette le istruzioni e i dati necessari e, dall’altro, che tale funzione non può operare senza la funzione «LAN», mentre quest’ultima rimane operativa, anche se la funzione «WAN» viene soppressa.
30 In secondo luogo, risulta dalla formulazione della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata, che la «funzione specifica» esercitata da una macchina che opera con una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione deve essere una funzione «diversa dall’elaborazione dell’informazione». Orbene, dal momento che le schede combinate sono destinate a trasmettere informazioni tra più computer e, a tal fine, rendono, all’entrata, i segnali esterni comprensibili da parte del computer e trasformano, all’uscita, i segnali elaborati da quest’ultimo in segnali utilizzabili dall’ambiente esterno, prescindendo dalla natura analogica o digitale del segnale ricevuto o trasmesso, la funzione che svolgono consiste nell’elaborazione dell’informazione. Di conseguenza, tali schede non esercitano una «funzione specifica» ai sensi della detta nota.
31 In terzo luogo, se è vero che, alla data dei fatti di cui alla causa principale, le note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane relative alla voce 8517 includevano espressamente nel novero degli apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica i modulatori-demodulatori (modem), rimane il fatto che, secondo una giurisprudenza costante, le suddette note esplicative forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti. Il tenore delle dette note deve pertanto essere conforme alle disposizioni della nomenclatura combinata e non può modificarne la portata (v., segnatamente, sentenze Intermodal Transports, cit., punto 48; 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, Possehl Erzkontor, Racc. pag. I‑10721, punto 26, e 16 febbraio 2006, causa C‑500/04, Proxxon, Racc. pag. I‑1545, punto 22).
32 Considerato quanto precede, si deve rispondere alla prima questione sottoposta che le schede combinate, destinate ad essere inserite nei computer portatili, devono essere classificate, successivamente al 1° gennaio 1996, in quanto macchine per l’elaborazione dell’informazione, nella voce 8471 della nomenclatura combinata.
Sulla seconda questione
33 La seconda questione è stata sottoposta unicamente per il caso in cui la Corte ritenesse che la funzione «modem» delle schede combinate costituisca una funzione specifica. Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questione, non è necessario esaminare la seconda questione.
Sulle spese
34 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Le schede combinate, destinate ad essere inserite nei computer portatili, devono essere classificate, successivamente al 1° gennaio 1996, in quanto macchine per l’elaborazione dell’informazione, nella voce 8471 della nomenclatura combinata della tariffa doganale comune, riportata nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009.
Firme
* Lingua processuale: il danese.
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