Causa C-173/06
Agrover Srl
contro
Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Genova)
«Codice doganale comunitario — Perfezionamento attivo — Accordo di associazione — Riso esportato preventivamente verso un paese terzo con il quale vige un accordo doganale preferenziale — Art. 216 del codice doganale — Recupero dei dazi all’importazione — Art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale»
Conclusioni dell’avvocato generale V. Trstenjak, presentate il 7 giugno 2007
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 ottobre 2007
Massime della sentenza
1. Unione doganale — Nascita di un’obbligazione doganale in caso di ottenimento di un trattamento tariffario preferenziale in un paese terzo
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 115, n. 1, lett. b), e 216]
2. Risorse proprie delle Comunità europee — Recupero dei dazi all’importazione o all’esportazione
[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, artt. 216 e 220, n. 2, lett. b)]
1. L’art. 216 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, è applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 115, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, nelle quali i prodotti compensatori sono stati esportati fuori della Comunità europea anticipatamente rispetto all’importazione di merci d’importazione (sistema denominato dell’«esportazione anticipata» o «EX/IM»).
(v. punto 26, dispositivo 1)
2. Quando, nell’appuramento di un’operazione di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) con compensazione per equivalenza ed esportazione anticipata, le autorità competenti non hanno sollevato obiezioni, in base all’art. 216 del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, all’esenzione dai dazi all’importazione di merce di origine terza, esse devono rinunciare alla contabilizzazione a posteriori di tali dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), di tale regolamento, allorché tre requisiti cumulativi sono presenti. In primo luogo, occorre che i dazi in questione non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, inoltre, che l’errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Spetta al giudice nazionale valutare se ciò si verifichi nella fattispecie in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, e in particolare delle prove fornite a tal fine dal debitore interessato.
(v. punto 35, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 ottobre 2007 (*)
«Codice doganale comunitario – Perfezionamento attivo – Accordo di associazione – Riso esportato preventivamente verso un paese terzo con il quale vige un accordo doganale preferenziale – Art. 216 del codice doganale – Recupero dei dazi all’importazione – Art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale»
Nel procedimento C‑173/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla Commissione tributaria regionale di Genova, con ordinanza 13 febbraio 2006, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2006, nella causa tra
Agrover Srl
e
Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra P. Lindh (relatore) e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per l’Agrover srl, dall’avv. G. Leone;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle J. Hottiaux e D. Recchia, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 giugno 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 216 e 220 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso di annullamento presentato dall’Agrover Srl (in prosieguo: l’«Agrover») avverso l’avviso di recupero di dazi doganali emesso dall’Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova.
Contesto normativo
3 L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, è stato approvato a nome delle Comunità europee con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE (GU L 347, pag. 1). Il protocollo n. 4 a tale accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, così come modificato dalla decisione del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, 28 dicembre 1996, n. 3 (GU 1997, L 92, pag. 1; in prosieguo: il «protocollo n. 4»), all’art. 15, intitolato «Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi», contiene le disposizioni seguenti:
«1. a) I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, dell’Ungheria o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o in Ungheria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
(…)
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Ungheria ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
(…)».
4 L’art. 114, n. 1, del codice doganale stabilisce in particolare che il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento, merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale in parola sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione né a misure di politica commerciale. Detta forma del regime di perfezionamento attivo è definita «sistema della sospensione» [art. 114, n. 2, lett. a), del codice doganale]. Dall’art. 114, n. 2, lett. c) e d), del medesimo codice risulta che sono prodotti compensatori tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento, quali la lavorazione o la trasformazione di merci.
5 L’art. 115, n. 1, lett. a), del codice doganale consente altresì che i prodotti compensatori siano ottenuti da «merci equivalenti», definite all’art. 114, n. 2, lett. e), del codice in questione come «le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d’importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori», purché tali merci siano equivalenti alle merci d’importazione sotto il profilo tecnico e commerciale. Si tratta del sistema denominato «della compensazione per equivalenza». L’art. 115, n. 1, lett. b), del codice doganale stabilisce inoltre che i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti possono essere esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci di origine terza (sistema denominato dell’«esportazione anticipata» o «EX/IM»).
6 Secondo l’art. 115, n. 3, del codice doganale, il ricorso alla compensazione per equivalenza comporta la modificazione della posizione doganale: «Le merci d’importazione si trovano nella posizione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella posizione doganale delle merci d’importazione».
7 Secondo l’art. 216 del codice doganale:
«1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all’importazione in questi ultimi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, le merci non comunitarie incorporate in dette merci siano soggette al pagamento dei relativi dazi all’importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento tariffario preferenziale fa nascere un’obbligazione doganale all’importazione.
2. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale è il momento in cui l’autorità doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci in questione.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.
4. L’importo dei dazi all’importazione corrispondente all’obbligazione doganale è stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un’obbligazione doganale risultante dall’accettazione, alla medesima data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo».
8 L’art. 220, n. 2, del codice doganale così dispone:
«Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:
(…)
b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;
(…)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
9 L’Agrover è una società con sede in Italia che dispone di un’autorizzazione di perfezionamento attivo per risone. Nel corso del dicembre 2000, detta società ha esportato in Ungheria, con tre operazioni, riso lavorato di origine comunitaria ed importato poi, nel febbraio 2001, quantità equivalenti di riso semigreggio dalla Thailandia, in esenzione daziaria.
10 Il 26 gennaio 2004, le autorità italiane, basandosi sull’art. 216 del codice doganale, hanno rilevato che tali operazioni non potevano beneficiare del regime di perfezionamento attivo. Dette autorità hanno infatti considerato che l’esenzione dai dazi avrebbe potuto essere concessa unicamente qualora le importazioni compensatrici avessero riguardato merci importate da un paese che avesse concluso un accordo preferenziale con la Comunità; ma tale non è il caso del Regno di Thailandia. Le autorità di cui trattasi hanno pertanto predisposto il recupero dei dazi relativi all’importazione di riso (EUR 73 767,88). L’Agrover ha impugnato questa decisione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova. Con decisione 2 luglio 2004, quest’ultima ha respinto il ricorso dell’Agrover, che ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
11 In tale contesto, la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 216 del codice doganale (…) possa trovare applicazione nel caso in cui una merce comunitaria (riso) previamente esportata, in regime di perfezionamento attivo con certificato EUR. 1, verso un paese terzo (con il quale vige un trattato doganale preferenziale) dia luogo all’applicazione dei diritti doganali di importazione al momento della successiva reimportazione a reintegro della stessa merce (equivalente) da un paese terzo c.d. “non accordista”.
2) Se, nel caso di mancato prelievo dei diritti ex art. 216 del [codice doganale] contestualmente all’importazione a reintegro, la dogana possa successivamente richiederli e non si integri invece la fattispecie esentiva di cui al successivo art. 220».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Osservazioni presentate alla Corte
12 L’Agrover e la Commissione delle Comunità europee ritengono che l’art. 216 del codice doganale non sia applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo con esportazione anticipata, asserzione contestata dal governo italiano.
13 L’Agrover sostiene che l’art. 216 in parola presuppone che le merci non comunitarie siano state «incorporate» in un prodotto compensatore. Tale disposizione sarebbe quindi inapplicabile allorché, come nella causa principale, il prodotto compensatore è stato esportato anticipatamente rispetto all’importazione della merce di origine terza. Siffatta interpretazione sarebbe suffragata dall’art. 15 del protocollo n. 4, che vieta la restituzione dei dazi doganali esclusivamente per i «materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari [in particolare] della Comunità». L’Agrover aggiunge che l’applicazione dell’art. 216 del codice doganale sconvolgerebbe l’equilibrio delle operazioni commerciali di cui trattasi nella causa principale, causandole una perdita di circa EUR 210 per tonnellata di riso.
14 La Commissione ricorda che l’art. 216 del codice doganale concerne le merci «originarie della Comunità». Orbene, l’inversione della posizione doganale che risulta dall’art. 115, n. 3, di tale codice avrebbe per conseguenza il fatto che un’operazione di tipo EX/IM non potrebbe essere assimilata ad un’esportazione di merci verso un paese terzo con cui viga un accordo tariffario preferenziale. Inoltre, la circostanza che l’art. 216, n. 2, del codice doganale stabilisca il momento in cui nasce l’obbligazione doganale alla data in cui le autorità doganali accettano la dichiarazione di esportazione dimostrerebbe che tale disposizione è manifestamente inapplicabile ad un’operazione di tipo EX/IM. Alla luce di detta finzione giuridica, le autorità italiane non avrebbero dovuto vidimare il certificato EUR. 1 per il riso di origine comunitaria da esportare in Ungheria ma, al contrario, avrebbero dovuto considerare questo riso come proveniente dalla Thailandia in vista dell’esportazione in Ungheria sotto il regime di perfezionamento attivo EX/IM.
15 Secondo il governo italiano, la tesi dell’Agrover comporterebbe un cumulo eccessivo di benefici nell’ambito di una sola operazione, dal momento che sia il prodotto esportato anticipatamente sia il prodotto di origine terza sfuggirebbero totalmente a dazi doganali. I dubbi sull’interpretazione dell’art. 216 del codice doganale sarebbero stati risolti dal Comitato del codice doganale, il quale, in un suo documento del 20 marzo 2003, TAXUD/724/2003, avrebbe concluso nel senso dell’applicabilità della disposizione in questione in tutte le ipotesi di perfezionamento attivo di riso con esportazione anticipata e compensazione per equivalenza.
Risposta della Corte
16 Con la prima questione, il giudice a quo chiede, in sostanza, se l’art. 216 del codice doganale sia applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo con esportazione anticipata.
17 Va preliminarmente osservato che, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, punto 12, nonché 8 settembre 2005, cause riunite C‑544/03 e C‑545/03, Mobistar e Belgacom Mobile, Racc. pag. I‑7723, punto 39), così come dell’insieme delle disposizioni del diritto comunitario (sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit e a., Racc. pag. 3415, punto 20). Inoltre, il primato degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità sui testi di diritto comunitario derivato impone di interpretare questi ultimi, per quanto possibile, in conformità a tali accordi (sentenza 12 gennaio 2006, causa C‑311/04, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, Racc. pag. I‑609, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
18 Per quanto riguarda la finalità dell’art. 216 del codice doganale, risulta che tale disposizione è diretta a garantire l’osservanza degli obblighi internazionali della Comunità derivanti da taluni accordi preferenziali [v., a tale riguardo, il settimo ‘considerando’ del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, relativo all’obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), relativo alle disposizioni dell’art. 9, n. 1, del detto regolamento, che sono in seguito state riprodotte all’art. 216 del codice doganale]. In forza di clausole dette di «non ristorno», infatti, gli accordi in parola possono stabilire che, ove si tratti di prodotti compensatori ottenuti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale che da essi deriva è subordinata al pagamento dei dazi all’importazione relativi alle merci terze contenute o utilizzate nei prodotti compensatori.
19 Quindi, una clausola di non ristorno, quale quella prevista dall’art. 15 del protocollo n. 4, ha la conseguenza di privare il titolare di un’autorizzazione di perfezionamento attivo del beneficio della sospensione dei dazi all’importazione di una merce di origine terza utilizzata ai fini del perfezionamento, allorché il prodotto compensatore è esportato nel paese partner. Conformemente alla finalità di integrazione economica bilaterale che si propone un accordo preferenziale quale l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall’altra, tali clausole di non ristorno favoriscono l’impiego di merci originarie del territorio doganale delle parti dell’accordo assoggettando al pagamento di dazi all’importazione le merci terze utilizzate nelle operazioni di perfezionamento attivo. In tal modo esse impediscono il cumulo di vantaggi doganali che potrebbe risultare dall’applicazione in concomitanza del regime di perfezionamento attivo e della tariffa preferenziale.
20 Tali elementi dimostrano che, fra lo scopo di promozione delle esportazioni delle imprese comunitarie cui mira il regime doganale di perfezionamento attivo (v., in questo senso, sentenze 29 giugno 1995, causa C‑437/93, Temic Telefunken, Racc. pag I‑1687, punto 18, e 13 marzo 1997, causa C‑103/96, Eridania Beghin-Say, Racc. pag. I‑1453, punto 26) e quello d’integrazione economica inerente agli accordi preferenziali, il legislatore, adottando l’art. 216 del codice doganale, ha ritenuto di dare la priorità a quest’ultimo.
21 Certo, ai sensi dell’art. 216 del codice doganale sono espressamente gravate di dazi doganali solamente le merci terze «incorporate» in prodotti compensatori originari. Tuttavia, tenuto conto della finalità e dell’economia generale della disposizione in esame, occorre considerare che essa si presta altresì ad essere applicata in caso di esportazione anticipata dei prodotti compensatori.
22 L’interpretazione letterale dell’art. 216 del codice doganale proposta dall’Agrover non può quindi essere accolta poiché, in tutte le ipotesi in cui si effettui un’operazione di perfezionamento attivo con esportazione anticipata di prodotti compensatori, essa avrebbe la conseguenza di privare di efficacia pratica gli impegni internazionali della Comunità derivanti da clausole di non ristorno e di attribuire al beneficiario di un’autorizzazione di perfezionamento attivo un cumulo di vantaggi doganali che il legislatore ha inteso evitare.
23 Infine, occorre respingere l’argomento della Commissione secondo cui l’inversione della posizione doganale delle merci prevista dall’art. 115, n. 3, del codice doganale sarebbe incompatibile con un’interpretazione dell’art. 216 del medesimo codice che autorizzasse l’applicazione di tale articolo ad operazioni del tipo EX/IM. Contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione, detto art. 115, n. 3, ha la finalità e l’effetto non di modificare l’origine doganale delle merci di cui trattasi, ma d’invertire la loro «posizione doganale» in vista dell’applicazione del regime di perfezionamento attivo.
24 A tale riguardo, va rilevato che le modalità di attuazione dell’art. 115, n. 3, del codice doganale in caso di ricorso all’esportazione anticipata sono precisate nell’art. 572 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), così come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1993, n. 3665 (GU L 335, pag. 1), secondo cui il cambiamento di posizione doganale avviene «per i prodotti compensatori esportati, al momento dell’accettazione della dichiarazione di esportazione, sempreché le merci d’importazione siano vincolate al regime» di perfezionamento attivo, e, «per le merci d’importazione e le merci equivalenti, al momento dello svincolo delle merci d’importazione che hanno formato oggetto di una dichiarazione di vincolo al [detto] regime». In caso di operazione di tipo EX/IM, l’art. 577 di tale regolamento prevede inoltre che il regime è appurato «quando la dichiarazione di cui sono oggetto le merci non comunitarie sia stata accettata dall’autorità doganale».
25 Conformemente a tali disposizioni, in caso di operazioni di tipo EX/IM, quindi, solo al momento in cui le merci di origine terza sono state importate le autorità doganali sono in grado di verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti per il regime di perfezionamento attivo e che l’art. 216 del codice doganale non osti alla sospensione dei dazi all’importazione.
26 Occorre pertanto risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 216 del codice doganale è applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 115, n. 1, lett. b), del medesimo codice, nelle quali i prodotti compensatori sono stati esportati fuori della Comunità anticipatamente rispetto all’importazione di merci d’importazione.
Sulla seconda questione
27 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’impresa in una situazione quale quella dell’Agrover possa pretendere che, in forza dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, non si proceda ad un recupero dei dazi all’importazione sulle merci originarie di un paese terzo che non abbia concluso con la Comunità un accordo preferenziale che gli conceda un trattamento tariffario preferenziale.
28 L’Agrover sostiene che essa avrebbe dovuto beneficiare di un’esenzione dal pagamento ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale a causa di errori imputabili alle autorità doganali. Essa addebita a queste ultime di aver rilasciato un certificato EUR. 1 e fornito interpretazioni divergenti dell’art. 216 del codice in parola. L’Agrover asserisce di aver sempre agito secondo buona fede e di aver trasmesso a tali autorità la totalità degli elementi richiesti per beneficiare di un’esenzione dai dazi all’importazione. Essa afferma che la circostanza che le dette autorità non abbiano mai sollevato obiezioni alle importazioni di cui trattasi costituisce un errore tale da non consentire la contabilizzazione a posteriori dei dazi, richiamando in proposito la sentenza 1º aprile 1993, causa C‑250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I‑1819).
29 Il governo italiano ritiene che nel caso di specie non sarebbero soddisfatti i requisiti per l’applicazione dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
30 È bene ricordare che, secondo l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative. Occorre, anzitutto, che i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti stesse, inoltre, che l’errore commesso da queste ultime sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (v., per analogia, sentenze 12 luglio 1989, causa 161/88, Binder, Racc. pag. 2415, punti 15 e 16; 14 maggio 1996, cause riunite C‑153/94 e C‑204/94, Faroe Seafood e a., Racc. pag. I‑2465, punto 83; ordinanze 9 dicembre 1999, causa C‑299/98 P, CPL Imperial 2 e Unifrigo/Commissione, Racc. pag. I‑8683, punto 22, e 11 ottobre 2001, causa C‑30/00, William Hinton & Sons, Racc. pag. I‑7511, punti 68, 69, 71 e 72). Allorché detti requisiti sono soddisfatti, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero (sentenza 27 giugno 1991, causa C‑348/89, Mecanarte, Racc. pag. I‑3277, punto 12).
31 Per quanto riguarda il primo dei requisiti menzionati, occorre ricordare che l’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale ha l’obiettivo di tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza dell’insieme degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali. Il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista in tale articolo solo se sono state le autorità competenti «medesime» a porre in essere i presupposti sui quali riposa il legittimo affidamento del debitore. Così, solo gli errori imputabili ad un comportamento attivo delle autorità competenti danno diritto al non recupero dei dazi doganali (v., per analogia, sentenza Mecanarte, cit., punti 19 e 23).
32 Quanto al secondo dei requisiti in parola, la rilevabilità di un errore commesso dalle autorità doganali competenti deve essere valutata tenendo conto della natura dell’errore, dell’esperienza professionale degli operatori interessati e della diligenza di cui questi ultimi hanno dato prova. La natura dell’errore è correlata alla complessità ovvero alla sufficiente semplicità della normativa di cui trattasi e al lasso di tempo durante il quale le autorità hanno perseverato nel loro errore (sentenza 3 marzo 2005, causa C‑499/03 P, Biegi Nahrungsmittel e Commonfood/Commissione, Racc. pag. I‑1751, punti 47 e 48 e giurisprudenza ivi citata).
33 Per quanto riguarda il terzo requisito, il dichiarante deve fornire alle competenti autorità doganali tutte le informazioni necessarie previste dalle norme comunitarie e da quelle nazionali che, se del caso, le integrano o le recepiscono tenuto conto del trattamento doganale richiesto per la merce considerata (sentenza Faroe Seafood e a., cit., punto 108).
34 Conformemente alla ripartizione dei compiti stabilita dall’art. 234 CE, in forza della quale il ruolo della Corte si limita a fornire al giudice a quo gli elementi di interpretazione necessari alla soluzione della causa di cui è investito, spetta a quest’ultimo applicare queste norme e valutare, in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, e in particolare delle prove fornite a tal fine dal ricorrente nella causa principale, se sia soddisfatto ognuno dei requisisti necessari per avere diritto a che non si proceda al recupero dei dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale.
35 Pertanto, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che, quando, nell’appuramento di un’operazione di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) con compensazione per equivalenza ed esportazione anticipata, le autorità competenti non hanno sollevato obiezioni, in base all’art. 216 del codice doganale, all’esenzione dai dazi all’importazione di merce di origine terza, esse devono rinunciare alla contabilizzazione a posteriori di tali dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del detto codice, allorché tre requisiti cumulativi sono presenti. In primo luogo, occorre che i dazi in questione non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, inoltre, che l’errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nella fattispecie della causa principale in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, e in particolare delle prove fornite a tal fine dal ricorrente nella causa principale.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 216 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, è applicabile alle operazioni di perfezionamento attivo di cui all’art. 115, n. 1, lett. b), del medesimo regolamento, nelle quali i prodotti compensatori sono stati esportati fuori della Comunità europea anticipatamente rispetto all’importazione di merci d’importazione.
2) Quando, nell’appuramento di un’operazione di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) con compensazione per equivalenza ed esportazione anticipata, le autorità competenti non hanno sollevato obiezioni, in base all’art. 216 del regolamento n. 2913/92, così come modificato dal regolamento n. 2700/2000, all’esenzione dai dazi all’importazione di merce di origine terza, esse devono rinunciare alla contabilizzazione a posteriori di tali dazi all’importazione, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), di tale regolamento, allorché tre requisiti cumulativi sono presenti. In primo luogo, occorre che i dazi in questione non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime, inoltre, che l’errore di cui trattasi sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò si verifichi nella fattispecie della causa principale in funzione dell’insieme degli elementi concreti della controversia ad esso sottoposta, e in particolare delle prove fornite a tal fine dal ricorrente nella causa principale.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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