Causa C-177/06
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno di Spagna
«Aiuti di Stato — Regime di aiuti — Incompatibilità con il mercato comune — Decisione della Commissione — Esecuzione — Soppressione del regime di aiuti — Sospensione degli aiuti non ancora erogati — Recupero degli aiuti messi a disposizione — Inadempimento — Mezzi difensivi — Illegittimità della decisione — Impossibilità assoluta di esecuzione»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Mezzi difensivi
(Artt. 88, n. 2, secondo comma, CE, 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE)
2. Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Mezzi difensivi
(Art. 88, n. 2, CE)
3. Ricorso per inadempimento — Inosservanza di una decisione della Commissione relativa ad un aiuto di Stato — Mancata esecuzione della decisione
(Art. 88, n. 2, CE)
1. Il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l’illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro un ricorso per inadempimento a seguito della mancata esecuzione di tale decisione. Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l’atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente. Ciò vale anche nell’ambito di un ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE.
Nell’ambito di un ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE - e fatta salva l’ipotesi dell’inesistenza dell’atto ‑, uno Stato membro non può quindi far valere a propria difesa l’illegittimità di una decisione negativa della Commissione quando un ricorso diretto contro tale decisione sia pendente dinanzi al giudice comunitario.
(v. punti 30-32, 37)
2. L’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.
(v. punto 46)
3. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, la Corte non deve esaminare il capo di domanda diretto a far condannare uno Stato membro per non aver informato la Commissione delle misure di esecuzione di una decisione che dichiara un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e ne impone la soppressione, la sospensione degli aiuti non ancora erogati e il recupero degli aiuti già erogati, qualora tale Stato membro non abbia per l’appunto proceduto all’esecuzione di tali obblighi entro il termine stabilito.
(v. punti 53-54)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
20 settembre 2007 (*)
«Aiuti di Stato – Regime di aiuti – Incompatibilità con il mercato comune – Decisione della Commissione – Esecuzione – Soppressione del regime di aiuti – Sospensione degli aiuti non ancora versati – Recupero degli aiuti messi a disposizione – Inadempimento – Mezzi di difesa – Illegittimità della decisione – Impossibilità assoluta di esecuzione»
Nella causa C-177/06,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, proposto il 4 aprile 2006,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dai sigg. L. Bay Larsen (relatore), J.-C. Bonichot, T. von Danwitz e dalla sig.ra C. Toader, giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 2007,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 2 e 3 delle decisioni della Commissione:
– 20 dicembre 2001, 2003/28/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (Spagna) (GU 2003, L 17, pag. 20);
– 20 dicembre 2001, 2003/86/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna) (GU 2003, L 40, pag. 11);
– 20 dicembre 2001, 2003/192/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Guipúzcoa (Spagna) (GU 2003, L 77, pag. 1; in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni controverse»),
o, in ogni caso, non avendole comunicato tali misure come previsto dall’art. 4 delle citate decisioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette disposizioni.
I – Fatti
2 Nel 1993 le province basche di Álava, Vizcaya e Guipúzcoa adottavano misure fiscali dirette a favorire la creazione di imprese.
3 L’art. 14 di ciascuna delle leggi provinciali 5 luglio 1993, n. 18, della provincia di Álava, 24 giugno 1993, n. 5, della provincia di Vizcaya e 26 giugno 1993, n. 11, della provincia di Guipúzcoa, intitolate «Misure fiscali urgenti di sostegno agli investimenti e di impulso all’attività economica» (Medidas Fiscales Urgentes de Apoyo a la Inversión e Impulso de la Actividad Económica), esenta dall’imposta sulle società, per dieci esercizi fiscali consecutivi, le società costituite nel periodo compreso fra l’entrata in vigore della legge provinciale e il 31 dicembre 1994. A tal fine esse devono soddisfare le seguenti condizioni:
– devono essere costituite con un capitale minimo versato di 20 milioni di ESP;
– devono realizzare investimenti tra la data di creazione della società ed il 31 dicembre 1995 per un importo minimo di 80 milioni di ESP, e
– devono creare almeno 10 posti di lavoro nei sei mesi successivi all’avvio della loro attività.
4 Con lettera 28 novembre 2000 la Commissione avviava, a carico del Regno di Spagna, il procedimento d’indagine formale di cui all’art. 88, n. 2, CE relativamente a ciascuno dei tre regimi fiscali (in prosieguo, congiuntamente: le «misure fiscali controverse»).
5 Con atti introduttivi depositati il 9 febbraio 2001, la Diputación Foral de Álava (causa T‑30/01), la Diputación Foral de Guipúzcoa (causa T-31/01) e la Diputación Foral de Vizcaya (causa T-32/01) presentavano tre ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, ciascuno diretto contro la decisione di avvio di tale procedimento nei loro confronti.
6 Al termine dei procedimenti d’indagine formale la Commissione adottava le decisioni controverse.
7 L’art. 1 di ciascuna di tali decisioni qualifica il regime fiscale in questione come un aiuto di Stato e lo dichiara incompatibile con il mercato comune.
8 Gli artt. 2-4 di ciascuna di tali decisioni dispongono quanto segue:
«Articolo 2
La Spagna sopprime il regime di aiuti di cui all’articolo 1, qualora lo stesso fosse ancora in vigore.
Articolo 3
1. La Spagna prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione. La Spagna annulla ogni pagamento in relazione agli aiuti non ancora versati.
2. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione (…).
Articolo 4
Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi».
9 Le tre decisioni venivano notificate al Regno di Spagna con lettere 28 dicembre 2001.
10 Il termine di due mesi di cui all’art. 4 di ciascuna di esse veniva a scadenza senza che la Commissione, a suo dire, fosse stata informata dell’adozione di misure di esecuzione.
11 Con atti introduttivi depositati il 26 marzo 2002, la Diputación Foral de Álava (causa T‑86/02), la Diputación Foral de Vizcaya (causa T-87/02) e la Diputación Foral de Guipúzcoa (causa T-88/02) presentavano tre ricorsi di annullamento dinanzi al Tribunale, ciascuno diretto contro la decisione negativa che la riguardava.
12 Le cause da T-30/01 a T-32/01 e da T-86/02, a T-88/02 sono state riunite dal Tribunale e sono attualmente pendenti dinanzi a tale giudice.
13 Dopo una serie di scambi di corrispondenza e di richiami successivi al 1° marzo 2002, la Commissione, ritenendo che il Regno di Spagna non le avesse ancora fornito informazioni relative all’esecuzione delle decisioni controverse, decideva di proporre il presente ricorso per inadempimento.
II – Procedimento dinanzi alla Corte
14 In data 27 febbraio 2007 la Corte ha respinto la domanda presentata dal Regno di Spagna ai sensi dell’art. 82 bis del regolamento di procedura, diretta alla sospensione del procedimento sino alla pronuncia delle sentenze nelle sei cause pendenti dinanzi al Tribunale.
III – Sul ricorso
A – Argomenti delle parti
1. Argomenti della Commissione
15 La Commissione fa valere gli artt. 249 CE e 88, n. 2, CE.
16 A suo avviso, alla scadenza del termine di due mesi fissato dall’art. 4 di ciascuna delle decisioni controverse, il Regno di Spagna, in violazione degli artt. 2 e 3 di queste ultime, non aveva soppresso i regimi di aiuti qualora questi fossero stati ancora in vigore, né sospeso gli aiuti non ancora versati, né, tanto meno, proceduto al recupero degli aiuti già versati.
17 La Commissione rileva che, nonostante ripetuti richiami, le decisioni non erano ancora state eseguite neanche alla data di presentazione del ricorso in esame.
18 Sostiene che il solo motivo che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione. Ebbene, a suo avviso, in questa fattispecie, detta condizione non è soddisfatta.
19 Afferma che il Regno di Spagna non può in nessun caso far valere l’illegittimità delle decisioni controverse, dato che non ha proposto alcun ricorso di annullamento di queste ultime.
2. Argomenti del governo spagnolo
20 Il governo spagnolo, in via principale, solleva un’eccezione vertente sull’illegittimità delle decisioni controverse. In subordine, esso nega che gli possa essere imputato un inadempimento nell’esecuzione di tali decisioni.
a) Illegittimità delle decisioni controverse
21 Facendo riferimento alla sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑3353, punto 16 e giurisprudenza ivi citata), analizzata a contrario, il governo spagnolo conclude di essere legittimato ad invocare l’illegittimità delle decisioni negative della Commissione pur non avendo proposto un ricorso di annullamento. A suo avviso, infatti, tali decisioni non sono definitive, dato che sono oggetto di ricorsi di annullamento pendenti, presentati al Tribunale dai governi provinciali interessati.
22 L’eccezione sollevata si suddivide in sei parti, riguardanti, rispettivamente, lo sviamento di potere, l’applicazione di orientamenti non vigenti all’epoca dell’adozione delle misure fiscali controverse, la violazione dell’art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), la violazione dei diritti della difesa nel contesto del procedimento d’indagine preliminare, la violazione dei diritti della difesa nel contesto del procedimento di indagine formale e la violazione dell’obbligo di motivazione.
b) Inesistenza dell’inadempimento
23 Il governo spagnolo contesta la sussistenza dell’inadempimento dell’obbligo di sopprimere i regimi di aiuti qualora fossero stati ancora in vigore, dell’obbligo di sospendere gli aiuti non ancora versati e di quello di recuperare gli aiuti già messi a disposizione.
i) Obblighi di sopprime i regimi di aiuti qualora fossero stati ancora in vigore e di sospendere gli aiuti non ancora versati
24 Il governo spagnolo ricorda che le misure fiscali controverse consistevano nell’esenzione dall’imposta sulle società per un periodo di dieci esercizi fiscali consecutivi a partire da quello della costituzione della nuova società.
25 A suo avviso, tali misure, pur non formalmente abrogate, sono rimaste in vigore per un periodo limitato, posto che, essendo applicabili a società costituite tra l’entrata in vigore delle leggi provinciali nn. 18/1993, 5/1993 e 11/1493, nel 1993, ed il 31 dicembre 1994, potevano autorizzare esenzioni solo per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi presentate al più tardi nel luglio 2005.
26 In tali condizioni, i regimi fiscali in questione avrebbero cessato di produrre il loro effetto.
ii) Obbligo di recupero degli aiuti già messi a disposizione.
27 Il governo spagnolo ritiene che la Commissione gli abbia ingiustamente addebitato di avere optato, ai fini del recupero degli aiuti già messi a disposizione, per il procedimento di diritto interno di dichiarazione del carattere pregiudizievole degli atti annullabili, procedimento che, a detta della Commissione, complica straordinariamente il recupero.
28 Ebbene, tale governo afferma che in realtà il procedimento scelto è stato quello di revisione degli atti nulli, che sarebbe il procedimento adeguato per dare correttamente esecuzione alle decisioni controverse.
29 Di conseguenza, dato che la Commissione avrebbe commesso un errore accusando il Regno di Spagna di avere optato per un procedimento di recupero assolutamente inidoneo a dare esecuzione alle decisioni controverse, non si potrebbe imputare a tale Stato membro alcun inadempimento.
B – Giudizio della Corte
1. Sull’eccezione vertente sull’illegittimità delle decisioni controverse
30 Il sistema di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato CE distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto gli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l’illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro un ricorso per inadempimento a seguito della mancata esecuzione di tale decisione (v., in particolare, sentenze 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2537, punto 18, e 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6695, punto 40).
31 Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l’atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (citate sentenze Commissione/Francia, punto 19, e Commissione/Spagna, punto 41).
32 Ciò vale anche nell’ambito di un ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE (citate sentenze Commissione/Francia, punto 20, e Commissione/Spagna, punto 42).
33 A tale proposito occorre rilevare che nelle sue memorie il Regno di Spagna non ha addotto che le decisioni controverse sono inficiate da un vizio tale da mettere in discussione la stessa esistenza di tali atti.
34 In ogni caso, il governo spagnolo non può, facendo riferimento alla citata sentenza Commissione/Italia, far valere proficuamente i ricorsi di annullamento presentati dalle province interessate e pendenti dinanzi al Tribunale.
35 La circostanza che la Corte, in tale come in altre sentenze, abbia inteso sottolineare che, nelle fattispecie che le erano sottoposte, non era stato proposto entro i termini un ricorso di annullamento, o che tale ricorso era stato respinto, non consente, di per sé, di concludere che l’illegittimità di un atto comunitario possa, per converso, essere eccepita a propria difesa nell’ambito di un ricorso per inadempimento per il solo motivo che è pendente un ricorso di annullamento contro il detto atto.
36 Occorre infatti ricordare che le decisioni controverse fruiscono di una presunzione di legittimità e che, a dispetto dell’esistenza di un ricorso di annullamento, esse rimangono obbligatorie in tutti i loro elementi nei confronti del Regno di Spagna (v. sentenza Commissione/Francia, cit., punto 26).
37 Ne consegue che, nell’ambito di un ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE – e fatta salva l’ipotesi dell’inesistenza dell’atto –, uno Stato membro non può far valere a propria difesa l’illegittimità di una decisione negativa della Commissione quando un ricorso diretto contro tale decisione sia pendente dinanzi al giudice comunitario (v., a proposito di cause in cui erano pendenti ricorsi di annullamento, sentenze 27 giugno 2000, causa C‑404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑4897, e 1° giugno 2006, causa C‑207/05, Commissione/Italia, non pubblicata nella Raccolta).
38 Da quanto precede risulta che l’eccezione esaminata dev’essere respinta in quanto irricevibile.
2. Sull’esistenza dell’inadempimento
a) Sulle censure relative agli obblighi di sopprimere i regimi di aiuti qualora essi fossero ancora in vigore e di sospendere gli aiuti non ancora versati
39 L’art. 2 di ciascuna delle decisioni controverse ingiunge al Regno di Spagna di sopprimere il regime di aiuti in questione qualora lo stesso fosse ancora in vigore. L’art. 3, n. 1, seconda frase, di ciascuna di tali decisioni ordina la sospensione degli aiuti non ancora versati.
40 Come sottolinea il governo spagnolo, i regimi d’aiuto erano applicabili solo alle società costituite al più tardi il 31 dicembre 1994.
41 Tuttavia, essi dovevano produrre i loro effetti nel corso di dieci esercizi fiscali, ossia ancora per diversi anni dopo l’adozione delle decisioni controverse.
42 In applicazione degli artt. 2 e 3, n. 1, seconda frase, di ciascuna di esse, il Regno di Spagna era tenuto ad abrogare i regimi di aiuti nonché a sospendere i diritti all’esenzione dall’imposta non ancora esercitati.
43 Il governo spagnolo non contesta la circostanza che i regimi di aiuti non sono stati abrogati e che i diritti all’esenzione dall’imposta non ancora applicati alla data delle decisioni controverse non sono stati sospesi.
44 Ne consegue che le censure della Commissione relative agli artt. 2 e 3, n. 1, seconda frase, di ciascuna delle decisioni controverse sono fondate.
b) Sulle censure relative agli obblighi di recupero degli aiuti già messi a disposizione
45 In caso di decisione negativa relativa ad un aiuto illegittimo, il recupero di quest’ultimo ingiunto dalla Commissione avviene alle condizioni previste dall’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, ai sensi del quale:
«(…) il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
46 Secondo costante giurisprudenza, l’unico mezzo difensivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Francia, punto 23, Commissione/Spagna, punto 45, e 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3875, punto 35).
47 Nella causa in esame, l’obbligo di recupero è previsto dall’art. 3, nn. 1, prima frase, e 2, di ciascuna delle decisioni controverse.
48 Il Regno di Spagna non eccepisce l’impossibilità assoluta di dare esecuzione a tali disposizioni.
49 Si limita ad affermare che il procedimento scelto per il recupero degli aiuti già messi a disposizione è adeguato per eseguire correttamente le decisioni.
50 Tuttavia, non ha prodotto alcun documento che dimostri, tra l’altro, l’identità dei beneficiari degli aiuti, gli importi degli aiuti concessi e i procedimenti effettivamente avviati per il recupero dei detti aiuti.
51 Pertanto, non ha affatto provato che siano state effettivamente attuate, entro il termine previsto dall’art. 4 di ciascuna delle decisioni controverse, le misure che, ai sensi dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 659/1999, consentono l’esecuzione immediata ed effettiva delle decisioni controverse per quanto riguarda gli aiuti già messi a disposizione.
52 Di conseguenza, le censure della Commissione relative all’art. 3, nn. 1, prima frase, e 2, di ciascuna delle decisioni controverse sono fondate.
53 Da quanto sopra risulta che il ricorso è fondato nella parte in cui la Commissione addebita al Regno di Spagna di non aver adottato tutte le misure necessarie per sopprimere i regimi di aiuti in questione, per sospendere gli aiuti non ancora versati e per recuperare gli aiuti già messi a disposizione.
54 La Corte non deve esaminare il capo di domanda diretto a far condannare il Regno di Spagna per non aver informato la Commissione delle misure di esecuzione di cui al punto precedente poiché tale Stato membro non ha per l’appunto proceduto all’esecuzione di tali obblighi entro il termine stabilito (v. sentenze 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 31, e 1° giugno 2006, Commissione/Italia, cit., punto 53).
55 Occorre pertanto dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 2 e 3 di ciascuna delle decisioni controverse, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni.
IV – Sulle spese
56 A termini dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le misure necessarie per conformarsi agli artt. 2 e 3 delle decisioni della Commissione:
– 20 dicembre 2001, 2003/28/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Álava (Spagna);
– 20 dicembre 2001, 2003/86/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Vizcaya (Spagna);
– 20 dicembre 2001, 2003/192/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione nel 1993, in favore di alcune imprese di recente costituzione in Guipúzcoa (Spagna),
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle dette disposizioni.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
Firme
* Lingua processuale: lo spagnolo.
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