Causa C‑181/06
Deutsche Lufthansa AG
contro
ANA – Aeroportos de Portugal SA
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo Fiscal do Porto)
«Trasporti aerei — Aeroporti — Assistenza a terra — Riscossione di un canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione»
Massime della sentenza
Trasporti — Trasporti aerei — Accesso al mercato dell’assistenza a terra negli aeroporti della Comunità
(Direttiva del Consiglio 96/67, art. 16, n. 3, e allegato, punto 1)
Il diritto comunitario osta ad una disciplina nazionale che prevede il pagamento di un canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione da parte dei prestatori di servizi di assistenza a terra a favore dell’ente di gestione dell’aeroporto, salvo che il canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione previsto da tale normativa sia dovuto quale remunerazione di tutti i servizi – o alcuni di essi – di cui al n. 1 dell’allegato alla direttiva 96/67, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e non costituisca una seconda tassazione di servizi già retribuiti con un altro canone o tassa. Nel caso in cui, al termine delle verifiche compiute dal giudice del rinvio, si accertasse che il canone in esame nella causa principale costituisce un canone per l’accesso agli impianti aeroportuali, spetta a tale giudice verificare se il canone in questione possieda i requisiti di pertinenza, obiettività, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67.
(v. punto 29 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
5 luglio 2007 (*)
«Trasporti aerei – Aeroporti – Assistenza a terra – Riscossione di un canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione»
Nel procedimento C‑181/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portogallo) con ordinanza 7 marzo 2006, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2006, nella causa
Deutsche Lufthansa AG
contro
ANA - Aeroportos de Portugal SA,
in presenza di:
Ministério Público,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris (relatore), J. Makarczyk, L. Bay Larsen e J.‑C. Bonichot, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 febbraio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Deutsche Lufthansa AG, dal sig. A. Moura Portugal, advogado;
– per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes e dalla sig.ra M.J. Viegas, in qualità di agenti;
– per il governo greco, dal sig. K. Georgiadis e dalla sig.ra Z. Chatzipavlou, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.R. Vidal Puig, S. Noe e P. Guerra e Andrade, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 6 e 16, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272, pag. 36).
2 La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «Lufthansa») e la ANA – Aeroportos de Portugal SA (in prosieguo: la «ANA») in relazione ad un provvedimento di accertamento e riscossione di canoni per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione adottato dalla ANA.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 6, n. 1, della direttiva 96/67 così dispone:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie secondo i criteri di cui all’articolo 1, per garantire ai prestatori di servizi il libero accesso al mercato della prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.
Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che i prestatori dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella Comunità».
4 L’art. 16, n. 3, della direttiva prevede quanto segue:
«Qualora l’accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti[,] obiettivi, trasparenti e non discriminatori».
5 L’allegato alla direttiva è del seguente tenore:
«1. L’assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprend[ono]:
1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell’utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti,
1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni,
1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l’amministrazione delle unità di carico,
1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall’utente».
La normativa nazionale
6 Il decreto legge 21 marzo 1990, n. 102, come modificato dal decreto legge 26 luglio 1999, n. 280 (Diário da Republica I, série A, n. 172 del 26 luglio 1999, pag. 4678; in prosieguo: il «decreto legge n. 280/99»), specifica i canoni che possono essere richiesti per l’esercizio di ogni attività nello spazio aeroportuale e prevede, al suo art. 18, n. 2, che, nel settore pubblico aeroportuale gestito dalla ANA, l’importo dei canoni per l’assistenza a terra sia determinato dalla ANA, previa approvazione da parte dell’Istituto nazionale dell’aviazione civile.
7 L’art. 3 del decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 12 (Diário da Republica I, série B, n. 176 del 30 luglio 1999, pag. 4922), così prevede:
«Ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 21 marzo 1990, n. 102, nonché ai fini dell’applicazione dell’art. 18 dello stesso, i canoni ivi previsti si distinguono, in funzione della natura dei servizi e delle attività svolte, come segue:
a) canoni per il traffico;
b) canoni per l’assistenza a terra (“handling”);
c) canoni per l’occupazione;
d) altri canoni di natura commerciale».
8 I canoni per l’assistenza a terra sono previsti dagli artt. 10 e ss. del decreto ministeriale n. 12/99. Essi sono undici.
9 L’art. 10 di tale decreto è del seguente tenore:
«Per l’esercizio di tutte le attività che rientrano nei servizi di cui all’elenco contenuto nell’allegato I al decreto legge 23 luglio 1999, n. 275, sono dovuti canoni per l’assistenza a terra come segue:
1) Il canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione è dovuto da parte dei prestatori di servizi ed è pari ad una percentuale del fatturato realizzato.
2) Il canone per l’assistenza “passeggeri” è dovuto da parte dei prestatori di servizi e degli utilizzatori di un aeroporto o di un aerodromo che praticano l’autoassistenza; esso è calcolato per periodi orari o per frazione di giorno o di mese, nonché per sportello di ammissione e registrazione dei passeggeri (“check-in”).
3) Il canone per l’assistenza “bagagli” è dovuto da parte dei prestatori di servizi e degli utilizzatori di un aeroporto o di un aerodromo che praticano l’autoassistenza; esso è calcolato per periodi orari o per frazione di giorno o di mese, nonché per sportello di ammissione e registrazione dei passeggeri (check-in), o per unità di bagaglio trattata.
4) Il canone per l’assistenza “cargo e posta” è dovuto:
a) da parte degli utilizzatori di un aeroporto o di un aerodromo che praticano l’autoassistenza; esso è calcolato in base alle unità di traffico;
b) da parte dei prestatori di servizi; esso è pari ad una percentuale del fatturato realizzato.
5) Il canone per l’assistenza “operazioni in pista” è dovuto:
a) da parte degli utilizzatori di un aeroporto o di un aerodromo che praticano l’autoassistenza; esso è calcolato in base alle unità di traffico;
b) da parte dei prestatori di servizi; esso è pari ad una percentuale del fatturato realizzato.
6) Il canone per l’assistenza “pulizia e servizio dell’aereo” è dovuto da parte dei prestatori di servizi ed è pari ad una percentuale del fatturato realizzato.
7) Il canone per l’assistenza “carburante e olio” è dovuto da parte dei prestatori di servizi ed è pari ad una percentuale del fatturato realizzato, oppure è calcolato per ettolitro di carburante e per litro di olio forniti, con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore.
8) Il canone per l’assistenza “manutenzione in linea” è dovuto da parte dei prestatori di servizi ed è pari ad una percentuale del fatturato realizzato.
9) Il canone per l’assistenza “operazioni aeree e amministrazione degli equipaggi” è dovuto da parte dei prestatori di servizi ed è pari ad una percentuale del fatturato realizzato.
10) Il canone per l’assistenza “trasporto a terra” è dovuto da parte dei prestatori di servizi ed è pari ad una percentuale del fatturato realizzato.
11) Il canone per l’assistenza “servizio di ristorazione” (“catering”) è dovuto da parte dei prestatori di servizi ed è pari ad una percentuale del fatturato realizzato».
10 L’art. 11 di tale decreto così prevede:
«Agli utenti di tutte le strutture di aeroporti o aerodromi dichiarate centralizzate ai fini dell’esercizio delle attività di assistenza a terra può essere richiesto il pagamento di un canone differenziato in base al periodo di utilizzo, all’unità di servizi o all’unità fisica trattata».
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 La Lufthansa, società di diritto tedesco con una controllata avente sede nell’aeroporto di Lisbona (Portogallo), ha proposto un ricorso giurisdizionale contro il provvedimento di accertamento e riscossione dei canoni per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione emanato dalla ANA.
12 La ANA ha autorizzato la Lufthansa a svolgere l’attività di assistenza a terra nell’aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto. Di conseguenza, alla Lufthansa è stato imposto il pagamento di canoni per un importo di PTE 22 164 IVA compresa (ossia EUR 110,55).
13 Dinanzi al giudice nazionale la Lufthansa ha sostenuto che le disposizioni del diritto nazionale, cioè gli artt. 10, n. 1, del decreto ministeriale n. 12/99 e 18, n. 2, del decreto legge n. 280/99, violano la direttiva 96/67.
14 Il Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la somma dovuta a titolo di canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione, ai sensi delle disposizioni dell’art. 10, n. 1, del decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 12, possa essere considerata corrispettivo economico “determinato in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori” secondo quanto richiesto dall’art. 16, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE.
2) Se l’imposizione del versamento di una somma a titolo di canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione, come prevista dall’art. 10, n. 1, del decreto ministeriale n. 12/99, dall’art. 18, n. 2, del decreto legge n. 280/99 e dalle altre disposizioni che fissano l’importo di tale canone, si opponga o sia contraria al libero accesso al mercato delle prestazioni di servizi di assistenza a terra a terzi, secondo il dettato dell’art. 6 della direttiva 67/96/CE.
3) Se l’imposizione del versamento di una somma a titolo di canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione, come prevista dall’art. 10, n. 1, del decreto ministeriale n. 12/99, dall’art. 18, n. 2, del decreto legge n. 280/99 e dalle altre disposizioni che fissano l’importo di tale canone, si opponga o sia contraria alla realizzazione del mercato interno e dei principi di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c), CE e 4 CE.
4) Se l’imposizione del versamento di una somma a titolo di canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione, come prevista dall’art. 10, n. 1, del decreto ministeriale n. 12/99, dall’art. 18, n. 2, del decreto legge n. 280/99 e dalle altre disposizioni che fissano l’importo di tale canone, possa essere considerata una pratica abusiva ai sensi dell’art. 82 CE».
Sulle questioni pregiudiziali
15 Si deve preliminarmente ricordare che, ai sensi degli artt. 1, n. 1, lett. c), e 2 della direttiva 96/67, erano soggetti a tale direttiva, a partire dal 1° gennaio 1999, soltanto gli aeroporti con un traffico annuale superiore o pari a 3 milioni di movimenti passeggeri o a 75 000 tonnellate di merci, oppure che avessero registrato un traffico superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci nel corso dei sei mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell’anno precedente. A partire dal 1° gennaio 2001 tale direttiva si applica ad ogni aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci.
16 Ebbene, dai fatti illustrati dal giudice del rinvio non risulta in modo chiaro che l’aeroporto di Porto abbia raggiunto tali soglie prima dell’anno 2005. Se così non fosse, tale aeroporto sarebbe rientrato nell’ambito di applicazione della direttiva 96/67 soltanto con il 1° gennaio 2006, mentre l’atto di accertamento del canone contestato dalla Lufthansa sembra riguardare l’anno 2000.
17 Spetta dunque al giudice del rinvio accertarsi, in via preliminare, dell’applicabilità della direttiva 96/67 ai fatti della causa principale.
Sulla prima e la seconda questione
18 Con la prima e la seconda questione, che vanno esaminate insieme, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 6 e 16, n. 3, della direttiva 96/67 ostino ad una normativa nazionale, come quella in esame nella causa principale, la quale prevede il pagamento di un canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione da parte dei prestatori di servizi di assistenza a terra a favore dell’ente di gestione dell’aeroporto.
19 La Corte ha affermato che risulta sia dal venticinquesimo ‘considerando’ della direttiva 96/67 sia dall’art. 16, nn. 1 e 3, della medesima che l’ente di gestione di un aeroporto è autorizzato a richiedere un corrispettivo in cambio dell’accesso agli impianti aeroportuali, i quali si devono intendere come le infrastrutture e le attrezzature messe a disposizione dall’aeroporto. Per contro, essa ha affermato che non era possibile, per un tale ente, richiedere un canone per l’accesso al mercato dell’assistenza a terra oltre ad un canone per l’utilizzo degli impianti aeroportuali (v., in tal senso, sentenza 16 ottobre 2003, causa C‑363/01, Flughafen Hannover-Langenhagen, Racc. pag. I‑11893, punti 37‑40, nonché 44 e 60).
20 Si deve in primo luogo verificare se un canone come quello per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione in esame nella causa principale debba essere considerato un corrispettivo per l’accesso agli impianti aeroportuali.
21 Il governo portoghese sostiene che tale canone è richiesto in cambio della fornitura di un servizio pubblico di aeroporto a sostegno all’aviazione civile e di messa a disposizione di un bene pubblico, del quale la ANA deve garantire le buone condizioni di utilizzo.
22 In udienza le autorità portoghesi hanno, da un lato, precisato che il contenuto del canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione previsto dal decreto ministeriale n. 12/99 non era differente da quello del canone indicato nell’allegato alla direttiva 96/67 e, in ogni caso, non costituiva una seconda tassazione di servizi già colpiti da un canone previsto dal medesimo decreto ministeriale.
23 Dall’altro lato, tali autorità hanno per la prima volta affermato che era necessario intendere per utilizzo effettivo del bene pubblico i consumi di acqua e di elettricità, nonché le spese per la pulizia e la sicurezza.
24 A tale proposito, spetta al giudice del rinvio valutare le contropartite del canone in esame nella causa principale alla luce della definizione dell’assistenza amministrativa a terra e della supervisione contenuta nel punto 1 dell’allegato alla direttiva 96/67. Quindi, se tale canone è dovuto per tutti o per una parte di tali servizi, e non costituisce una seconda tassazione di servizi già retribuiti da un altro canone o da un’altra tassa, lo stesso potrà essere considerato un canone per l’accesso agli impianti aeroportuali e non un canone per l’accesso al mercato dell’assistenza a terra.
25 In ogni caso si deve verificare, in secondo luogo, se il canone in esame nella causa principale risponda ai requisiti indicati all’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67.
26 Per quanto riguarda i requisiti della pertinenza e dell’obiettività, spetterà al giudice del rinvio ricercare il legame tra i costi di funzionamento sopportati dall’ANA e l’importo del canone fissato in una percentuale del fatturato realizzato dalla Lufthansa nell’aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto.
27 Per quanto riguarda il requisito della trasparenza, esso potrà ritenersi soddisfatto soltanto qualora, nelle norme nazionali, esistano una chiara individuazione dei servizi forniti dall’ANA e una definizione precisa delle modalità di calcolo di tale canone.
28 Per quanto riguarda infine il criterio della non discriminazione, se è pacifico che il canone in esame nella causa principale è dovuto solo da parte dei prestatori di assistenza a terra, nonostante sia tali prestatori sia gli utilizzatori che praticano l’autoassistenza a terra utilizzino i medesimi impianti aeroportuali, è altrettanto chiaro che, se l’unica giustificazione per tale disparità di trattamento è fondata sul fatto che solo tali prestatori realizzerebbero un guadagno, la detta disparità dovrebbe essere considerata discriminatoria.
29 Sulla base di quanto precede, la prima e la seconda questione devono essere risolte dichiarando che il diritto comunitario osta ad una disciplina nazionale come quella di cui agli artt. 10, n. 1, del decreto ministeriale n. 12/99 e 18, n. 2, del decreto legge n. 280/99, salvo che il canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione previsto da tale normativa sia dovuto quale remunerazione di tutti i servizi – o di alcuni di essi – di cui al n. 1 dell’allegato alla direttiva 96/67 e non costituisca una seconda tassazione di servizi già retribuiti con un altro canone o tassa. Nel caso in cui, al termine delle verifiche compiute dal giudice del rinvio, si accertasse che il canone in esame nella causa principale costituisce un canone per l’accesso agli impianti aeroportuali, spetta a tale giudice verificare se il canone in questione possieda i requisiti di pertinenza, obiettività, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67.
Sulla terza questione
30 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il pagamento del canone in esame nella causa principale contrasti con gli artt. 3 CE e 4 CE.
31 È sufficiente in proposito constatare che gli artt. 3 CE e 4 CE individuano gli ambiti e gli obiettivi dell’azione della Comunità europea e non prevedono obblighi a carico degli Stati membri o di soggetti pubblici o privati (v., in tal senso, sentenza 3 ottobre 2000, causa C‑9/99, Échirolles Distribution, Racc. pag. I‑8207, punto 22). Poiché tali azioni sono specificate in altre parti del Trattato CE e nelle disposizioni comunitarie di applicazione, come la direttiva 96/67, al giudice del rinvio va fornita una risposta solo alla luce di tale direttiva.
Sulla quarta questione
32 Con la quarta questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se la richiesta di pagamento del canone in esame nella causa principale possa essere considerata un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 82 CE.
33 Secondo una costante giurisprudenza, i provvedimenti di rinvio devono indicare le specifiche ragioni che hanno spinto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario ed a ritenere necessario rivolgersi alla Corte in via pregiudiziale (v. ordinanza 28 giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I‑4979, punto 16 e giurisprudenza ivi citata, e sentenza 13 luglio 2000, causa C‑36/99, Idéal tourisme, Racc. pag. I‑6049, punto 20). La Corte ha così affermato che è indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi dell’individuazione delle norme comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul legame che esso individua fra tali disposizioni e le norme nazionali applicabili nella causa principale (ordinanza 7 aprile 1995, causa C‑167/94, Grau Gomis e a., Racc. pag. I‑1023, punto 9).
34 Si deve rilevare che il provvedimento di rinvio non possiede tali requisiti.
35 Non è infatti possibile individuare il concreto problema di interpretazione che potrebbe essere sollevato in riferimento all’art. 82 CE. Peraltro, l’esigenza di precisione relativamente al contesto fattuale e normativo vale in modo particolare nell’ambito della concorrenza, che è caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (ordinanza Laguillaumie, cit., punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
36 Ne consegue che la quarta questione sottoposta alla Corte è irricevibile.
Sulle spese
37 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Il diritto comunitario osta ad una disciplina nazionale come quella di cui agli artt. 10, n. 1, del decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 12, e 18, n. 2, del decreto legge 21 marzo 1990, n. 102, come modificato dal decreto legge 26 luglio 1999, n. 280, salvo che il canone per l’assistenza amministrativa a terra e la supervisione previsto da tale normativa sia dovuto quale remunerazione di tutti i servizi – o di alcuni di essi – di cui al n. 1 dell’allegato alla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e non costituisca una seconda tassazione di servizi già retribuiti con un altro canone o tassa. Nel caso in cui, al termine delle verifiche compiute dal giudice del rinvio, si accertasse che il canone in esame nella causa principale costituisce un canone per l’accesso agli impianti aeroportuali, spetta a tale giudice verificare se il canone in questione possieda i requisiti di pertinenza, obiettività, trasparenza e non discriminazione di cui all’art. 16, n. 3, della direttiva 96/67.
Firme
* Lingua processuale: il portoghese.
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