Causa C‑183/06
RUMA GmbH
contro
Oberfinanzdirektion Nürnberg
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München)
«Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voce 8529 — Sottovoce 8529 90 40 — Tastiera a membrana per telefono cellulare»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Tastiere a membrana di policarbonato destinate a essere inserite in telefoni cellulari
La nomenclatura combinata riportata all’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1789/2003, dev’essere interpretata nel senso che tastiere a membrana di policarbonato che dispongono sul lato superiore di tasti in rilievo e sul lato inferiore di spinotti di contatto non conduttivi, destinate a essere inserite in telefoni cellulari, le quali costituiscono incontestabilmente un componente indispensabile per il funzionamento dei detti telefoni cellulari, la cui struttura e le cui modalità di funzionamento escludono qualsiasi loro utilizzo diverso da quello di elemento dei detti telefoni, rientrano nella sottovoce 8529 90 40 quali parte di un telefono cellulare ai sensi della voce 8525.
(v. punti 33, 37‑38, 40, dispositivo 1)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
15 febbraio 2007 (*)
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 8529 – Sottovoce 8529 90 40 – Tastiera a membrana per telefono cellulare»
Nel procedimento C-183/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania) con decisione 23 febbraio 2006, pervenuta in cancelleria il 13 aprile 2006, nella causa tra
RUMA GmbH
e
Oberfinanzdirektion Nürnberg,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet (relatore) ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la RUMA GmbH, dal sig. M. Beer, Rechtsanwalt;
– per il governo ungherese, dalla sig.ra J. Fazekas, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agente, assistita dal sig. B. Wägenbaur, avocat,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle voci 8529 e 8538 della nomenclatura combinata riportata all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la RUMA Finanzierungs- & Beteiligungsgesellschaft mbH (in prosieguo: la «RUMA») e l’Oberfinanzdirektion Nürnberg [direzione generale delle entrate di Norimberga] (in prosieguo: l’«Oberfinanzdirektion») in merito alla classificazione doganale di una tastiera a membrana per telefono cellulare con funzioni di agenda.
Contesto normativo
3 La NC, istituita con il regolamento n. 2658/87, si fonda sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale doganale, istituito con la convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, approvata in nome della Comunità con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1). Essa riprende le voci e le sottovoci a sei cifre del SA, ove solo la settima e l’ottava cifra formano le sottodivisioni ad essa proprie.
4 La versione della NC applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale figura nell’allegato I del regolamento n. 1789/2003. Nella seconda parte di tale allegato figura la sezione XVI recante il titolo «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». Tale sezione comprende due capitoli, tra cui il capitolo 85, intitolato «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi».
5 Al capitolo 85 della NC figurano in particolare le voci e sottovoci seguenti:
«8525 Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri “camescopes”; apparecchi fotografici numerici:
(...)
8525 20 – Apparecchi trasmittenti muniti di un apparecchio ricevente:
(...)
8525 20 91 – – – per radiotelefonia cellulare (telefonini cellulari)
(...)
8529 Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:
(...)
8529 90 – altri:
(...)
8529 90 40 – – – Parti di apparecchi di cui alle sottovoci 8525 10 50, 8525 20 91, 8525 20 99, 8525 40 11 o 8527 90 92».
6 La voce 8537 della NC reca il titolo «Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica (...)».
7 Alla voce 8538, recante il titolo «Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537», figurano, in particolare, le sottovoci seguenti:
«(...)
8538 90 – altri:
(...)
– – altri:
(...)
8538 90 99 – – – altri».
8 Tutte le sezioni e, all’interno di ogni sezione, tutti i capitoli della NC sono preceduti da alcune note, ossia note di sezione o di capitolo. La nota 2 della sezione XVI della NC dispone segnatamente quanto segue:
«(...)
a) le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate;
b) le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (...), rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; (...)
(...)».
9 Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, parte A, di essa, dispongono, in particolare, quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole.
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
3. Qualora (...) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi.
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale (...)
(...)
6. La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e [delle] note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».
10 Il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 2505, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 345, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004 n. 2243 (GU L 381, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 2505/96»), contiene all’allegato I un numero d’ordine 09 2995 relativo alle tastiere, i cui elementi rilevanti per la controversia nella causa principale sono i seguenti:
[«Numero d’ordine]
[Codice NC]
[Suddivisione TARIC]
[Designazione delle merci]
09.2995
ex 8536 90 85
ex 8538 90 99
[95]
[93]
Tastiere,
— comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato oppure
— interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendenti tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (…)»
11 Il regolamento (CE) della Commissione 19 ottobre 2006, n. 1578, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 291, pag. 3), prevede segnatamente al suo primo e terzo ‘considerando’ quanto segue:
«(1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(...)
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella».
12 L’allegato del detto regolamento dispone in particolare quanto segue:
[«Designazione delle merci]
[Classificazione]
[(Codice NC)]
[Motivazione]
[(1)]
[(2)]
[(3)]
1. Tastierina a membrana (dimensioni: circa 65 × 40 × 1 mm) di policarbonato, senza elementi conduttori elettrici. Il prodotto dispone di tasti in rilievo su un lato e spilli di contatto non conduttivi sull’altro.
Il prodotto ha tasti stampati che costituiscono una tastiera alfanumerica, tasti di chiamata e altre caratteristiche tipiche dei telefoni cellulari.
8529 90 40
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 (b) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 40.
La struttura della tastierina, in particolare la forma, nonché la posizione, la disposizione e la stampa dei tasti portano a classificarla al codice NC 8529 90 40 in qualità di parte da utilizzare unicamente o principalmente con apparecchi della voce 8525».
Controversia principale e questione pregiudiziale
13 Nel mese di agosto 2004, la RUMA presentava una domanda di informazione tariffaria vincolante avente ad oggetto una tastiera a membrana da essa designata come «tastiera per telefono cellulare sotto forma di membrana tattile».
14 Con informazione tariffaria vincolante del 28 settembre 2004, l’Oberfinanzdirektion classificava il prodotto in questione nella sottovoce 8538 90 99 della NC, quale «parte riconoscibile come destinata esclusivamente ad apparecchi della voce 8537».
15 Ritenendo che tale tastiera a membrana dovesse essere classificata nella sottovoce 8529 90 40 della NC quale parte di prodotti rientranti nella voce 8525, la RUMA presentava un reclamo contro la detta informazione tariffaria vincolante. Vistosi respinto tale reclamo, la RUMA proponeva ricorso dinanzi al Finanzgericht München [Tribunale per le cause in materia tributaria di Monaco di Baviera].
16 Il giudice del rinvio descrive i prodotti in oggetto nei seguenti termini:
«Secondo i prospetti, le foto e il campione presentati alla Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt [Istituto tecnico doganale di analisi e formazione] la “tastiera per telefono cellulare sotto forma di membrana tattile” in questione è costituita da una tastiera a membrana di policarbonato. Tale membrana di policarbonato presenta sulla parte superiore dei tasti in rilievo e su quella inferiore degli spinotti di contatto non conduttivi. Alla pressione sul tasto lo spinotto di contatto non conduttivo aziona un punto di contatto su un pannello sensibile sottostante, che non è oggetto dell’informazione tariffaria vincolante. La tastiera a membrana viene utilizzata come superficie di azionamento e di copertura dei tasti di una tastiera per telefoni cellulari».
17 Il giudice del rinvio ritiene che, ai sensi della nota 2, lett. b), della sezione XVI della NC, la classificazione del prodotto controverso non debba essere effettuata tenendo conto delle macchine che figurano tra quelle elencate nella detta sezione, alle quali esso è in ultima analisi destinato, bensì tenendo conto della macchina alla quale è immediatamente destinato. Il detto giudice sostiene che la destinazione immediata della tastiera a membrana sarebbe quella di completare una tastiera ai sensi della voce 8537, sicché il prodotto controverso dovrebbe essere classificato nella voce 8538 della NC.
18 Secondo il giudice del rinvio, una classificazione del genere sarebbe confermata dal regolamento n. 2243/2004 nel quale, al numero d’ordine 09 2995, le «tastiere (…) interamente (…) di policarbonato, comprendenti tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili» sono classificate alla voce 8538 della NC.
19 Il giudice a quo si ritiene tuttavia impossibilitato a confermare l’informazione tariffaria vincolante rilasciata dall’Oberfinanzdirektion, soprattutto per il fatto che il comitato della nomenclatura combinata tariffaria e statistica da molti anni sarebbe investito della questione della classificazione del prodotto controverso, ma non sarebbe pervenuto a una decisione.
20 Pertanto, il Finanzgericht München ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [NC] debba essere interpretata nel senso che vanno classificate nella voce 8538 le tastiere (keypads) che presentano sulla parte inferiore spinotti di contatto non conduttivi».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
21 La RUMA sostiene che la tastiera a membrana controversa nella causa principale costituisce una «parte» di telefono cellulare e deve quindi essere classificata come tale. A suo parere, tale membrana sarebbe necessaria per l’utilizzo di un telefono cellulare con funzioni di agenda e sarebbe appositamente adeguata a tal fine, poiché qualsiasi altro uso della medesima che non sia come parte del telefono cellulare è impossibile. Essa assolverebbe poi una funzione protettiva, in particolare impedendo alla polvere di infiltrarsi nel telefono cellulare.
22 La RUMA ritiene che la tastiera a membrana di cui trattasi debba quindi essere classificata nella voce 8529 della NC, in quanto si tratta di una parte destinata esclusivamente ad apparecchi della voce 8525. Essa aggiunge che il fatto di classificare la detta membrana quale parte di una tastiera nella voce 8538 della NC equivarrebbe a qualificare la tastiera di un telefono cellulare come apparecchio autonomo, il che non può essere, dato che è soltanto la sua istallazione sul telefono cellulare a conferire alla tastiera una funzione.
23 La Commissione delle Comunità europee rileva in particolare che si evince dal testo stesso della sottovoce 8529 90 40 che quest’ultima comprende la tastiera a membrana controversa nella causa principale. Il fatto che tale membrana non sia manifestamente un oggetto autonomo, ma una parte di un telefono cellulare, costituisce, secondo la Commissione, un elemento determinante. Da un lato, la detta membrana sarebbe indispensabile in quanto avrebbe un ruolo diretto nell’uso del telefono cellulare. Dall’altro, essa proteggerebbe quest’ultimo dall’umidità e dalla polvere, preservandone così la capacità di funzionamento.
24 La Commissione aggiunge che, secondo la sentenza 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, Peacock (Racc. pag. I‑8947, punto 21), il termine «parte» implica «la presenza di un insieme per il cui funzionamento questa è indispensabile». Essa ritiene che un telefono cellulare sia un «insieme» del genere, poiché si tratta di un apparecchio completo e direttamente operativo dal punto di vista tecnico, per il funzionamento del quale la tastiera a membrana è indispensabile.
25 Il governo ungherese osserva che una parte di un apparecchio contemplato alla voce 8525 dev’essere, tenuto conto dei principi elencati nelle note esplicative della NC e del SA, classificato nella voce 8529. Esso aggiunge che, conformemente alle regole generali per l’interpretazione della NC, la voce 8538 dev’essere esclusa per quanto riguarda la tastiera a membrana controversa nella causa principale, dal momento che i termini di cui alla voce 8529 designano nel modo più preciso possibile il prodotto interessato quale parte riconoscibile come destinata agli apparecchi della voce 8525.
Risposta della Corte
26 Il giudice del rinvio chiede in sostanza se la tastiera a membrana controversa nella causa principale debba essere classificata nella sottovoce 8538 90 99 della NC quale parte di una tastiera ai sensi della voce 8537 oppure nella sottovoce 8529 90 40 quale parte di un telefono cellulare ai sensi della voce 8525.
27 Si deve ricordare, prima di tutto, che, secondo una costante giurisprudenza, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci dev’essere ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., segnatamente, sentenze 16 settembre 2004, causa C‑396/02, DFDS, Racc. pag. I‑8439, punto 27; 15 settembre 2005, causa C‑495/03, Intermodal Transports, Racc. pag. I‑8151, punto 47, e 8 dicembre 2005, causa C‑445/04, Possehl Erzkontor, Racc. pag. I‑10721, punto 19).
28 Nel caso di specie si deve necessariamente constatare che la tastiera a membrana controversa nella causa principale non è contemplata esplicitamente né dal testo della voce della NC né da quello delle note delle sezioni o dei capitoli di quest’ultima.
29 Il testo della voce 8529 della NC, in cui, secondo la RUMA, rientra la tastiera a membrana controversa nella causa principale, riguarda le «[p]arti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528», le quali comprendono segnatamente i telefoni cellulari. Il testo della voce 8538, in cui, secondo l’Oberfinanzdirektion, occorre classificare la detta tastiera a membrana, si riferisce alle «[p]arti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537», le quali comprendono segnatamente i «[q]uadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica».
30 Ai sensi della nota 2, lett. b), della sezione XVI della NC, «le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (...), rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538».
31 Occorre ricordare che il termine «parte» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento questa è indispensabile (sentenze Peacock, cit., punto 21, e 7 febbraio 2002, causa C‑276/00, Turbon International, Racc. pag. I‑1389, punto 30).
32 A questo proposito occorre constatare che l’assemblaggio della tastiera a membrana controversa nella causa principale con gli altri elementi che compongono il telefono cellulare permette di garantire l’unità funzionale di quest’ultimo. La nozione di «unità funzionale», come definita dalla giurisprudenza della Corte, ricorre quando una macchina o un apparecchio siano costituiti da elementi distinti, concepiti per svolgere congiuntamente una funzione unica ben determinata (sentenza 7 ottobre 1985, causa 223/84, Telefunken Fernseh und Rundfunk, Racc. pag. 3335, punto 29).
33 Nel caso di specie, la detta membrana ha un ruolo diretto nell’uso del telefono cellulare in quanto consente di attivare i punti di contatto e, facendo ciò, di accedere alle varie funzioni del telefono stesso. Senza la tastiera a membrana controversa nella causa principale è impossibile accedere alle varie funzioni del telefono. Di conseguenza, essa costituisce incontestabilmente un componente indispensabile per il funzionamento del telefono cellulare.
34 Al contrario, la tastiera di un telefono cellulare non è un’unità funzionale distinta dall’apparecchio nel quale è inserita in quanto non potrebbe essere utilizzata da sola né per una funzione diversa da quella che può essere svolta dall’insieme che il telefono costituisce (v., in particolare, in tal senso, sentenza Telefunken Fernseh und Rundfunk, cit., punto 31).
35 Ai termini del punto 3, lett. a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, che figurano nella prima parte, titolo I, parte A, della medesima, che disciplina proprio l’ipotesi in cui una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, «[l]a voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale». Nel caso di specie, occorre rilevare che la sottovoce 8529 90 40 è, per quanto riguarda le caratteristiche e le proprietà oggettive della tastiera a membrana controversa nella causa principale, e particolarmente tenuto conto del fatto che la detta sottovoce si riferisce espressamente alle «[p]arti di apparecchi di cui alle sottovoci (...) 8525 20 91», ossia alle parti di telefoni cellulari, più specifica della sottovoce 8538 90 99 che comprende una gamma di prodotti molto più ampia e più variegata, come indicato dal suo titolo letto in combinato disposto con quello della voce 8537.
36 Anche la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente al detto prodotto, ove l’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. sentenza 1° giugno 1995, causa C‑459/93, Thyssen Haniel Logistic, Racc. pag. I‑1381, punto 13).
37 Nel caso di specie, la struttura della tastiera a membrana controversa nella causa principale, in particolare la sua forma appositamente adeguata ad un tipo di telefono cellulare, nonché le sue modalità di funzionamento escludono qualsiasi utilizzo di tale membrana diverso da quello di elemento del detto telefono. Le caratteristiche della tastiera a membrana hanno anche la funzione di garantire al telefono una certa impermeabilità, impedendo in particolare alla polvere e all’umidità di infiltrarvisi.
38 Da quanto precede risulta che la tastiera a membrana controversa nella causa principale rientra nella sottovoce 8529 90 40 della NC quale parte di un telefono cellulare ai sensi della voce 8525.
39 Non inficia questa conclusione il fatto che il giudice del rinvio consideri che la classificazione della tastiera a membrana controversa nella causa principale nella voce 8538 della NC sarebbe confermata dal regolamento n. 2505/96 in cui, al numero d’ordine 09.2995, le «tastiere, (...) interamente (...) di policarbonato, comprendenti tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili» sono classificate alla voce 8538 della NC, dato che tale disposizione, che è stata inserita nell’allegato I del regolamento n. 2505/96 dal regolamento n. 2243/2004, non era in vigore all’epoca dei fatti della causa principale. Occorre aggiungere inoltre, ad abundantiam, che il regolamento n. 1578/2006, la cui adozione è posteriore a quella del regolamento n. 2243/2004, prevede espressamente la classificazione delle tastierine a membrana di policarbonato, senza elementi conduttori elettrici e che dispongono di tasti in rilievo su un lato e spilli di contatto non conduttivi sull’altro, nella sottovoce 8529 90 40 della NC.
40 Alla luce di tutto quanto precede, si deve risolvere la questione posta dichiarando che la NC dev’essere interpretata nel senso che le tastiere a membrana di policarbonato che dispongono sul lato superiore di tasti in rilievo e sul lato inferiore di spinotti di contatto non conduttivi, destinate a essere inserite in telefoni cellulari, rientrano nella sottovoce 8529 90 40.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
La nomenclatura combinata riportata all’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, dev’essere interpretata nel senso che le tastiere a membrana di policarbonato che dispongono sul lato superiore di tasti in rilievo e sul lato inferiore di spinotti di contatto non conduttivi, destinate a essere inserite in telefoni cellulari, rientrano nella sottovoce 8529 90 40.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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