Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 13 dicembre 2007 – Spagna / Consiglio
(causa C‑184/06)
«Pesca – Regolamento (CE) n. 51/2006 – Ripartizione dei contingenti di catture fra gli Stati membri – Atto di adesione del Regno di Spagna – Fine del periodo transitorio – Esigenza di stabilità relativa – Principio di non discriminazione – Nuove possibilità di pesca»
1. Diritto comunitario – Principi – Parità di trattamento – Discriminazione in base alla nazionalità (Atto di adesione del 1985; regolamento del Consiglio n. 51/2006) (v. punti 32‑37)
2. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità – Spagna – Pesca (Atto di adesione del 1985, artt. 156‑164; regolamento del Consiglio n. 51/2006) (v. punti 44, 46‑48)
Oggetto
Annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2005, n. 51/2006, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 16, pag. 1) – Discriminazione – Applicazione dell’art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
La Commissione delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
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