Sentenza della Corte (Terza Sezione) 20 settembre 2007 –
Nestlé / UAMI
(causa C‑193/06 P)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 8, n. 1, lett. b) – Marchio figurativo contenente l’elemento denominativo «QUICKY» – Opposizione del titolare di marchi nazionali denominativi anteriori QUICKIES – Rischio di confusione – Valutazione globale»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34-35, 46-47, 76)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, causa T‑74/04, Nestlé/UAMI, interveniente: Quick restaurants SA, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA
Dispositivo
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 febbraio 2006, causa T‑74/04, Nestlé/UAMI – Quick (QUICKY), è annullata nella parte in cui il Tribunale, in violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, non ha valutato la somiglianza visiva dei segni controversi sulla base dell’impressione d’insieme fornita dagli stessi.
Il ricorso è respinto per il resto.
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
Le spese sono riservate.
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