SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
24 gennaio 2008
Causa C-211/06 P
Herta Adam
contro
Commissione delle Comunità europee
«Impugnazione – Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposto previsto all’art. 4, n. 1, lett. a), secondo trattino, dell’allegato VII dello Statuto – Nozione di “servizi effettuati per un altro Stato”»
Oggetto: Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 22 febbraio 2006, causa T‑342/04, Adam/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-2-23 e II‑A‑2‑107), recante rigetto di un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione 22 settembre 2003, con la quale quest’ultima ha negato alla ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista dall’art. 4, n. 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee.
Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Adam è condannata alle spese.
Massime
Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Servizi effettuati per un altro Stato o per un’organizzazione internazionale
[Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 4, n. 1, lett. a)]
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