Causa C‑221/06
Stadtgemeinde Frohnleiten e Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
contro
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)
«Rinvio pregiudiziale — Imposta sul deposito a lungo termine di rifiuti in una discarica — Imposta dovuta da parte del gestore della discarica, calcolata in funzione del peso dei rifiuti depositati e dello stato della discarica — Esenzione dall’imposta per il deposito di rifiuti provenienti da siti contaminati austriaci — Mancata esenzione per il deposito di rifiuti provenienti da siti contaminati ubicati in altri Stati membri — Art. 90 CE — Imposizioni interne — Discriminazione»
Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 21 giugno 2007
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 novembre 2007
Massime della sentenza
1. Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tasse d’effetto equivalente — Norme del Trattato
(Artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE)
2. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione
(Art. 90 CE)
3. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Disposizioni del Trattato — Ambito di applicazione
(Art. 90 CE)
4. Disposizioni tributarie — Imposizioni interne — Divieto di discriminazione fra merci importate e merci nazionali analoghe
(Art. 90 CE)
5. Ambiente — Rifiuti — Regolamento n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti
[Regolamento del Consiglio n. 259/93, art. 4, n. 3, lett. a), sub i), e lett. b), sub i)]
1. Le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, la stessa misura non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie.
(v. punto 26)
2. I rifiuti destinati all’eliminazione rientrano nella nozione di «prodotti» ai sensi dell’art. 90 CE. Infatti, anche se privi di valore commerciale intrinseco, possono tuttavia ingenerare transazioni commerciali relative alla loro eliminazione o al loro deposito in discarica. Un’imposta interna che colpisca tali rifiuti può rendere più difficili o più gravose tali transazioni commerciali per l’operatore che intenda liberarsi dei rifiuti: essa è di conseguenza idonea a costituire una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei rifiuti stessi, restrizione che l’art. 90 CE ha per l’appunto lo scopo di escludere nel caso di trattamento discriminatorio dei rifiuti importati.
(v. punti 36, 38)
3. L’art. 90 CE si applica alle imposizioni interne che colpiscono l’uso delle merci importate, qualora queste siano essenzialmente destinate a tale uso e siano importate solo a questo fine. D’altra parte, un’imposta riscossa non su prodotti in quanto tali, ma sull’attività specifica di un’impresa in relazione con taluni prodotti, calcolata in funzione, in particolare, del peso dei prodotti di cui trattasi, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90 CE e, nei limiti in cui si ripercuote immediatamente sul costo dei prodotti nazionali e di quelli importati, deve essere applicata in modo non discriminatorio sui prodotti importati. A tale riguardo, per quanto concerne i rifiuti destinati allo smaltimento, il criterio adeguato per valutare le eventuali restrizioni alla libera circolazione delle merci è quello della ripercussione dell’imposta sul prezzo pagato dagli operatori economici per lo smaltimento, dato che le sole transazioni commerciali alle quali siffatti rifiuti possono dare luogo sono quelle relative al loro smaltimento e al loro deposito in discarica.
(v. punti 41, 43)
4. L’art. 90, primo comma, CE osta ad una disposizione fiscale nazionale che esenti dall’imposta sul deposito a lungo termine di rifiuti nelle discariche nazionali i depositi di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti contaminati o potenzialmente contaminati ubicati sul solo territorio nazionale, ma escluda l’esenzione dei depositi di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti collocati in altri Stati membri.
Infatti, se il diritto comunitario, allo stadio attuale del suo sviluppo, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire un sistema impositivo differenziato per taluni prodotti, anche simili ai sensi dell’art. 90, primo comma, CE, in base a criteri oggettivi, siffatte differenziazioni sono tuttavia compatibili con il diritto comunitario solo se perseguono scopi compatibili anch’essi con quanto prescritto dal Trattato e dal diritto derivato e se le loro modalità sono tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle importazioni dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti. Ebbene, una tale disposizione fiscale può comportare, in taluni casi, una tassazione del prodotto importato superiore a quella del prodotto nazionale. Peraltro, la diversa provenienza dei rifiuti nazionali e di quelli importati da altri Stati membri non basta a escludere che essi siano simili ai sensi dell’art. 90, primo comma, CE.
Siffatta disparità di trattamento non può essere giustificata dall’impossibilità materiale di identificare i siti contaminati o potenzialmente contaminati sul territorio di altri Stati membri, posto che difficoltà di carattere pratico non sono tali da giustificare l’applicazione di imposizioni interne di natura discriminatoria ai prodotti originari di altri Stati membri. Inoltre, sebbene in linea di principio l’art. 90 CE non obblighi gli Stati membri ad abolire le differenze oggettivamente giustificate che il diritto nazionale stabilisca tra le imposizioni interne gravanti su prodotti nazionali, non altrettanto vale qualora l’abolizione di tali differenze sia l’unico mezzo che consenta di evitare una discriminazione, diretta o indiretta, delle merci importate.
(v. punti 56-57, 60, 70, 72-73 e dispositivo)
5. Quando uno Stato membro ha rinunciato a prendere provvedimenti di divieto generale o parziale o di obiezione sistematica, come previsti all’art. 4, n. 3, lett. a), sub i), del regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e non ha sollevato nei confronti di una determinata spedizione di rifiuti obiezioni motivate, come quelle previste alla lett. b), sub i), del medesimo n. 3, esso non può imporre alla libera circolazione sul suo territorio dei rifiuti in spedizione restrizioni o limitazioni fondate sui principi di vicinanza e di autosufficienza a livello comunitario e nazionale, poiché le condizioni e i procedimenti stabiliti dal regolamento n. 259/93 per le spedizioni di rifiuti tra Stati membri sono stati anch’essi adottati nell’intento di garantire la protezione dell’ambiente tenendo conto di tali principi.
(v. punti 64, 67)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
8 novembre 2007 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul deposito a lungo termine di rifiuti in una discarica – Imposta dovuta da parte del gestore della discarica, calcolata in funzione del peso dei rifiuti depositati e dello stato della discarica – Esenzione dall’imposta per il deposito di rifiuti provenienti da siti contaminati austriaci – Mancata esenzione per il deposito di rifiuti provenienti da siti contaminati ubicati in altri Stati membri – Art. 90 CE – Imposizioni interne – Discriminazione»
Nel procedimento C‑221/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione 27 aprile 2006, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2006, nel procedimento
Stadtgemeinde Frohnleiten,
Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH
contro
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft,
con l’intervento di:
Repubblica d’Austria,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet e M. Ilešič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra E. Sharpston
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 29 marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Stadtgemeinde Frohnleiten e la Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, dall’avv. G. Eisenberger, Rechtsanwalt;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Mölls e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 giugno 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE e 90 CE.
2 Essa è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Stadtgemeinde Frohnleiten (Comune di Frohnleiten) e la Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH (azienda municipalizzata di Frohnleiten), da un lato, e il Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministro federale dell’Agricoltura, delle Foreste, dell’Ambiente e delle Acque; in prosieguo: il «Ministro»), dall’altro, in merito alla tassazione di un deposito di rifiuti provenienti dall’Italia nella discarica comunale di Frohnleiten.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Ai sensi del suo art. 1, il regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 dicembre 2001, n. 2557 (GU L 349, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 259/93»), si applica in particolare alle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità.
4 Gli artt. 3‑5 del regolamento n. 259/93 stabiliscono la procedura applicabile alle spedizioni fra Stati membri di rifiuti destinati allo smaltimento.
5 Ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento, «quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all’altro (…) invia una notifica all’autorità competente di destinazione (…)».
6 L’art. 4, nn. 1 e 2, lett. a) e c), e n. 3, lett. a), sub i), e b), sub i), del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«1. Ricevuta la notifica, l’autorità competente di destinazione ne invia conferma (…) al notificatore (…).
2. a) L’autorità competente di destinazione dispone di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della conferma per prendere la decisione che autorizza la spedizione con o senza condizioni o per negare l’autorizzazione. Essa può anche richiedere informazioni supplementari.
Essa dà la propria autorizzazione solo qualora non siano state sollevate obiezioni (…) da parte sua (…)
(…)
(…)
c) Le obiezioni e condizioni di cui alle lettere a) (…) si basano sul paragrafo 3.
(…)
3. a) i) Al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell’autosufficienza a livello comunitario e nazionale in conformità della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono, nel rispetto del Trattato, adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti. Tali misure sono immediatamente notificate alla Commissione che informa gli altri Stati membri.
(…)
b) Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla direttiva 75/442/CEE, in particolare agli articoli 5 e 7;
i) allo scopo di attuare il principio dell’autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale».
Normativa nazionale
7 Ai sensi del suo art. 1, la legge sulla bonifica dei siti contaminati (Altlastensanierungsgesetz) 7 giugno 1989 (BGBl. 299/1989; in prosieguo: l’«ALSAG»), ha lo scopo di finanziare la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati.
8 L’art. 2, nn. 1, 2, 3, 11, 13 e 14 dell’ALSAG così prevede:
«1. Sono siti contaminati i depositi esistenti e i siti abbandonati, nonché i suoli e le falde da essi contaminati che, secondo i risultati di una valutazione dei rischi, comportano seri pericoli per la salute umana o per l’ambiente. Non rientrano nell’ambito applicativo della presente legge gli inquinamenti derivanti da emissioni nell’aria.
2. Sono depositi esistenti le discariche attivate con o senza autorizzazione.
3. Sono siti abbandonati quelli di impianti in cui sono state utilizzate sostanze dannose per l’ambiente.
(…)
11. Sono “siti potenzialmente contaminati” i settori specificamente delimitabili di depositi esistenti e di siti abbandonati che possono comportare, per la loro natura o il loro passato utilizzo, seri pericoli per la salute umana o per l’ambiente.
13. Si intende per “messa in sicurezza” la prevenzione dei rischi ambientali, in particolare di possibili emissioni di sostanze tossiche provenienti da siti contaminati, pericolose per la salute e per l’ambiente.
14. Si intende per “bonifica” l’eliminazione della causa del pericolo o l’eliminazione della contaminazione della zona.
(…)».
9 L’art. 3 dell’ALSAG introduce un’imposta denominata «Altlastenbeitrag» (contributo per i siti contaminati). I nn. 1, punti 1 e 2, e 2, punto 1, di tale articolo prevedono quanto segue:
«(1) Sono soggetti al contributo per i siti contaminati:
1. il deposito a lungo termine di rifiuti, compresa l’incorporazione degli stessi nella struttura della discarica, anche ove ciò avvenga a fini tecnici di costruzione della discarica o ad altri fini;
2. il rinterro ed il livellamento di terreni con l’uso di rifiuti, compresa l’incorporazione degli stessi nelle strutture geologiche, con l’eccezione delle operazioni di rinterro o livellamento che abbiano una funzione concreta nell’ambito di un’opera di costruzione a livello superiore (per esempio, argini e strati di base per strade, binari ferroviari, fondamenta, rinterro di scavi o di fossati stradali);
(…)
(2) Sono esenti dal pagamento:
1. il deposito, lo stoccaggio e il trasporto di rifiuti dei quali può dimostrarsi che sono stati originati dalla messa in sicurezza o dalla bonifica
a) di siti potenzialmente contaminati inseriti nel registro dei siti potenzialmente contaminati, o
b) di siti contaminati inseriti nell’atlante dei siti contaminati».
10 Ai sensi dell’art. 4, n. 1, dell’ALSAG è soggetto all’Altlastenbeitrag, in particolare, «il gestore di una discarica o di un deposito».
11 L’art. 5 dell’ALSAG definisce la «base di calcolo» dell’Altlastenbeitrag come «la massa di rifiuto pari al peso lordo, che è costituito dal peso dei rifiuti, imballaggi compresi».
12 L’importo dell’Altlastenbeitrag, espresso in EUR «per tonnellata iniziata», è stabilito dall’art. 6 dell’ALSAG. Tale norma fissa uno schema variabile a seconda della natura dei rifiuti, della data di deposito e della dotazione della discarica.
13 Ai sensi dell’art. 11 dell’ALSAG, gli introiti fiscali provenienti dallo Altlastenbeitrag sono utilizzati per la ricognizione e la bonifica dei siti contaminati.
14 Il registro dei siti potenzialmente contaminati nonché l’atlante dei siti contaminati previsti all’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG sono disciplinati dall’art. 13 di tale legge. Detta disposizione prevede quanto segue:
«(1) Il Landeshauptmann informa il Ministro federale dell’Ambiente, della Gioventù e della Famiglia dei siti potenzialmente contaminati. A fini di classificazione degli stessi, il detto Ministro coordina a livello federale la catalogazione, la valutazione e la classificazione dei siti potenzialmente contaminati, in collaborazione con il Ministro federale dell’Economia ed il Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, ed incarica il Landeshauptmann, in funzione dei mezzi disponibili (art. 12, n. 2), dei supplementi di indagine che risultino necessari per catalogare, valutare e classificare i detti siti nonché per determinare le priorità. I dati e le informazioni così raccolti sono comunicati all’Umweltbundesamt [Ufficio federale per l’ambiente], che li valuta e inserisce in un registro dei siti potenzialmente contaminati (art. 11, n. 2, punto 2).
(2) Il Ministro federale dell’Ambiente, della Gioventù e della Famiglia, in sede di ricognizione dei siti contaminati, coordina tutti gli strumenti di valutazione dei rischi dei siti potenzialmente contaminati che sono stati ispezionati. Quanti di essi, valutata la situazione, risultano da mettere in sicurezza o da bonificare sono iscritti in un atlante dei siti contaminati (art. 11, n. 2, punto 2) tenuto dall’Umweltbundesamt (…)».
15 Secondo il Verwaltungsgerichtshof, per forza di cose soltanto i siti ubicati in Austria possono essere inseriti nel registro dei siti potenzialmente contaminati e nell’atlante dei siti contaminati, dal momento che tali elenchi sono utilizzati per la catalogazione dei siti contaminati posti in Austria al fine di preparare la loro messa in sicurezza o la loro bonifica. Di conseguenza, l’esenzione prevista all’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG può valere solo per i rifiuti provenienti da attività di messa in sicurezza o di bonifica di siti contaminati o potenzialmente contaminati situati in Austria.
Causa principale e questione pregiudiziale
16 La Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH, di cui la Stadtgemeinde Frohnleiten è azionista unico, gestisce la discarica comunale di Frohnleiten.
17 Nel quarto trimestre del 2001 e nel primo trimestre del 2002 sono state depositate in tale discarica alcune tonnellate di residui di triturazione provenienti dall’Italia. La loro spedizione in Austria era stata autorizzata dalle autorità austriache ai sensi degli artt. 3-5 del regolamento n. 259/93.
18 Tali rifiuti provenivano da un terreno sito nel Comune di Rovigo individuato come da bonificare nel piano italiano di bonifica dei siti contaminati di cui all’art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Supplemento ordinario alla GURI n. 38 del 15 febbraio 1997), e al decreto del Ministro italiano dell’Ambiente 16 maggio 1989 (GURI n. 121 del 26 maggio 1989, n. 121, pag. 12).
19 Ritenendo che i detti rifiuti dovessero beneficiare dell’esonero previsto all’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG, in quanto provenienti da un sito contaminato, le ricorrenti nella causa principale hanno chiesto alla Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung (amministrazione della regione di Graz; in prosieguo: la «BH») di accertare tale esenzione.
20 Con decisione 11 maggio 2004 la BH ha dichiarato i rifiuti non soggetti all’Altlastenbeitrag in applicazione dell’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG. Su ricorso delle autorità federali austriache, la decisione è stata confermata dal Landeshauptmann von Steiermark (Presidente del Land della Stiria; in prosieguo: l’«LH») con decisione 30 novembre 2004. Sia la BH che l’LH hanno ritenuto che qualunque discriminazione tra rifiuti secondo la loro provenienza, austriaca o di altro Stato membro, risultante da disposizioni di legge in materia di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati, integrasse una violazione dell’art. 90 CE.
21 Con decisione 10 gennaio 2005 il Ministro ha annullato la decisione dell’LH e ha dichiarato che i rifiuti in questione erano soggetti al pagamento dell’Altlastenbeitrag, giacché non provenivano da un sito inserito nel registro dei siti potenzialmente contaminati o nell’atlante dei siti contaminati. Il Ministro ha ritenuto che l’Altlastenbeitrag si sottragga all’applicazione dell’art. 90 CE, non essendo un’imposta sui rifiuti in quanto tali ma un’imposta legata ad un’attività. Essa infatti non graverebbe su merci destinate alla commercializzazione, incrementandone il costo e sfavorendone quindi la vendita sul territorio austriaco, ma costituirebbe una tassazione dell’attività che chiude definitivamente il ciclo di vita di tali prodotti.
22 Le ricorrenti nella causa principale hanno impugnato la decisione ministeriale dinanzi al Verwaltungsgerichtshof. A loro avviso, in sostanza, l’Altlastenbeitrag rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90 CE e tale disposizione sarebbe violata se l’imposizione sui prodotti importati e quella sui prodotti nazionali similari fossero calcolate in maniera distinta, così da rincarare la merce importata.
23 Il Verwaltungsgerichtshof osserva che l’ALSAG persegue obiettivi di politica ambientale, cioè la messa in sicurezza e la bonifica dei siti contaminati. L’attuazione di tale politica richiederebbe la previa identificazione dei siti contaminati mediante una ricognizione del terreno. Pertanto, solo i siti posti in territorio austriaco potrebbero essere identificati come siti contaminati ai sensi dell’ALSAG. Secondo il Verwaltungsgerichtshof, non se ne può ricavare un obbligo, per le autorità austriache, di rinunciare a favorire il deposito in discarica di rifiuti provenienti da tali siti. Non risulterebbe dalla giurisprudenza della Corte che l’esenzione prevista dall’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG violi il diritto comunitario.
24 Ritenendo tuttavia tale interpretazione non priva di perplessità, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 10 CE, 12 CE, 23 CE, 25 CE, 49 CE o 90 CE ostino ad una disposizione nazionale tributaria che subordina il deposito di rifiuti in una discarica al pagamento di un’imposta (“Altlastenbeitrag”), ma esenta dalla stessa il deposito di rifiuti che risultino provenire da attività di bonifica o di messa in sicurezza di siti contaminati (potenzialmente contaminati o già contaminati), purché iscritti in elenchi pubblici previsti dalla legge (il registro dei siti potenzialmente contaminati e l’atlante dei siti contaminati), in cui possono essere registrati solo siti nazionali, con la conseguenza che beneficia dell’esenzione solo il deposito in discarica di rifiuti provenienti da siti contaminati o potenzialmente contaminati presenti sul territorio nazionale».
Sulla questione pregiudiziale
Sugli artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE
25 Con la prima parte della sua questione, il giudice del rinvio desidera sapere se un’imposta nazionale come l’Altlastenbeitrag costituisca una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all’importazione ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE o un’imposizione interna discriminatoria, contraria pertanto all’art. 90 CE.
26 In via preliminare, si deve ricordare che le disposizioni del Trattato CE relative alle tasse di effetto equivalente e quelle concernenti le imposizioni interne discriminatorie non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, la stessa misura non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C‑90/94, Haahr Petroleum, Racc. pag. I‑4085, punto 19; 29 aprile 2004, causa C‑387/01, Weigel, Racc. pag. I‑4981, punto 63, e 15 giugno 2006, cause riunite C‑393/04 e C‑41/05, Air Liquide Industries Belgium, Racc. pag. I‑5293, punto 50).
27 Per quanto riguarda gli artt. 23 CE e 25 CE, è pacifico, in giurisprudenza, che qualsiasi onere pecuniario, ancorché minimo, imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa d’effetto equivalente ai sensi degli artt. 23 CE e 25 CE (v., in particolare, sentenze Haahr Petroleum, cit., punto 20; 2 aprile 1998, causa C‑213/96, Outokumpu, Racc. pag. I‑1777, punto 20; Weigel, cit., punto 64, nonché Air Liquide Industries Belgium, cit., punto 51).
28 Considerando tale definizione e le caratteristiche dell’Altlastenbeitrag, si deve rilevare che è in linea di principio assoggettato al pagamento di tale imposta ogni deposito a lungo termine di rifiuti, sia che gli stessi provengano dall’Austria sia che provengano da un altro Stato membro. Un’imposta come l’Altlastenbeitrag non è dunque riscossa a causa del superamento di una frontiera dello Stato membro che l’ha istituita.
29 Di conseguenza, la conformità di tale imposta con il diritto comunitario non può essere valutata sulla base degli artt. 23 CE e 25 CE.
30 Per quanto riguarda l’art. 90 CE, tale norma costituisce, nel sistema del Trattato, un complemento delle disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. Essa è intesa a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l’eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri (v., in particolare, sentenze Air Liquide Industries Belgium, cit., punto 55, e 18 gennaio 2007, causa C‑313/05, Brzeziński, Racc. Pag. I‑519, punto 27).
31 Secondo una costante giurisprudenza, gli oneri pecuniari derivanti da un regime generale di imposizioni interne che gravano sistematicamente, secondo gli stessi criteri obiettivi, su categorie di prodotti indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione, rientrano nell’art. 90 CE (v. sentenza Air Liquide Industries Belgium, cit., punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
32 Si deve innanzi tutto verificare se un’imposta come l’Altlastenbeitrag costituisca un’imposizione interna ai sensi dell’art. 90 CE.
33 Occorre in proposito osservare che una simile imposta, che presenta manifestamente carattere tributario, colpisce qualunque deposito a lungo termine di rifiuti in una discarica, sia che gli stessi provengano dall’Austria sia che provengano da un altro Stato membro.
34 Il governo austriaco afferma tuttavia che l’Altlastenbeitrag esula dall’ambito applicativo dell’art. 90 CE, non costituendo un’imposta che colpisce prodotti ai sensi di tale disposizione. Infatti, non avendo i rifiuti depositati nelle discariche un valore pecuniario, l’Altlastenbeitrag non graverebbe su prodotti in commercio, il cui costo potrebbe essere accresciuto da tale tributo con la conseguenza di sfavorirne la vendita sul territorio nazionale.
35 Secondo il governo austriaco, l’Altlastenbeitrag colpisce la prestazione di un servizio da parte del gestore della discarica e dipende dalla natura di tale prestazione. Tale governo sottolinea in particolare che, ai sensi dell’art. 6 dell’ALSAG, il tributo non è determinato sulla base della natura dei rifiuti depositati, ma sulla base della natura degli impianti di smaltimento e della qualità della gestione degli stessi.
36 L’argomento del governo austriaco secondo il quale, non possedendo un valore commerciale, i rifiuti destinati allo smaltimento non rientrerebbero nel concetto di «prodotti» ai sensi dell’art. 90 CE non merita accoglimento.
37 Da un lato, infatti, nella sua sentenza 9 luglio 1992, causa C‑2/90, Commissione/Belgio, cosiddetta «Rifiuti valloni» (Racc. pag. I‑4431, punto 28), la Corte ha affermato che i rifiuti, riciclabili o no, devono considerarsi prodotti la cui circolazione, in conformità all’art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), non dovrebbe, in linea di principio, essere impedita.
38 Dall’altro lato, la Corte ha precisato, ai punti 25 e 26 della medesima sentenza, che i rifiuti destinati all’eliminazione, anche se privi di valore commerciale intrinseco, possono tuttavia ingenerare transazioni commerciali relative alla loro eliminazione o al loro deposito in discarica. Un’imposta interna che colpisca tali rifiuti può rendere più difficili o più gravose tali transazioni commerciali per l’operatore che intenda liberarsi dei rifiuti: essa è di conseguenza idonea a costituire una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei rifiuti stessi, restrizione che l’art. 90 CE ha per l’appunto lo scopo di escludere nel caso di trattamento discriminatorio dei rifiuti importati.
39 Deve essere altresì respinto l’argomento del governo austriaco secondo il quale un’imposta come l’Altlastenbeitrag non colpisce prodotti, ma una prestazione di servizi.
40 Secondo una costante giurisprudenza, l’art. 90 CE deve essere interpretato estensivamente, in modo da consentirne l’applicazione a tutti i regimi fiscali direttamente o indirettamente incompatibili con la parità di trattamento fra le merci di produzione nazionale e quelle importate. Il divieto sancito dal detto articolo deve quindi applicarsi tutte le volte che un’imposizione fiscale sia atta a scoraggiare l’importazione di merci originarie di altri Stati membri a vantaggio di prodotti nazionali (sentenze 16 febbraio 1977, causa 20/76, Schöttle, Racc. pag. 247, punto 13; 3 marzo 1988, causa 252/86, Bergandi, Racc. pag. 1343, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché 7 dicembre 1995, causa C‑45/94, Ayuntamiento de Ceuta, Racc. pag. I‑4385, punto 29).
41 Nelle sue sentenze Bergandi, citata, e 15 marzo 1989, cause riunite 317/86, 48/87, 49/87, 285/87, 363/87-367/87, 65/88 e 78/88‑80/88, Lambert e a. (Racc. pag. 787), la Corte ha dichiarato che l’art. 95 del Trattato CEE (divenuto art. 95 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) si applica alle imposizioni interne che colpiscono l’uso delle merci importate, qualora queste siano essenzialmente destinate a tale uso e siano importate solo a questo fine.
42 Si deve rilevare che un’imposta come l’Altlastenbeitrag, il cui fatto generatore è il deposito a lungo termine in discarica di rifiuti destinati ad essere smaltiti, colpisce la sola transazione commerciale della quale tali rifiuti possono ancora essere oggetto, oltre a quelle relative al loro smaltimento, e che, per quanto riguarda i rifiuti provenienti da altri Stati membri assoggettati a tale imposta, gli stessi sono importati nello Stato membro dell’imposizione solo ai fini di tale transazione.
43 D’altra parte, come risulta dalle citate sentenze Schöttle (punti 12‑15) e Haahr Petroleum (punti 38 e 40), un’imposta riscossa non su prodotti in quanto tali, ma sull’attività specifica di un’impresa in relazione con taluni prodotti, calcolata in funzione, in particolare, del peso dei prodotti di cui trattasi, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 90 CE e, in quanto si ripercuote immediatamente sul costo dei prodotti nazionali e di quelli importati, deve essere applicata in modo non discriminatorio sui prodotti importati.
44 Tale giurisprudenza è stata elaborata nell’ambito della circolazione delle merci aventi un valore commerciale e in grado di essere vendute nello Stato membro di importazione, per le quali la ripercussione sul costo era il criterio adeguato per valutare le eventuali restrizioni alla libera circolazione delle merci.
45 Per contro, dal momento che, come è stato ricordato al punto 42 della presente sentenza, le sole transazioni commerciali alle quali possono dare luogo i rifiuti destinati allo smaltimento sono quelle relative allo smaltimento o al deposito in discarica, il criterio adeguato per valutare le eventuali restrizioni alla libera circolazione di tali merci è quello della ripercussione dell’imposta sul prezzo pagato dagli operatori economici per lo smaltimento.
46 Si deve in proposito osservare che, innanzi tutto, la gestione di una discarica costituisce evidentemente un’attività in relazione con i rifiuti che vi sono depositati; inoltre, se è vero che la qualità degli impianti della discarica e della sua gestione rileva per il calcolo dell’Altlastenbeitrag, risulta dagli artt. 5 e 6 dell’ALSAG che l’importo del detto tributo è altresì collegato al peso e al tipo di rifiuti depositati; infine, sebbene l’imposta sia pagata dal gestore della discarica, questi ha la possibilità di ripercuoterla sul costo della sua prestazione fatturato all’operatore che deposita i rifiuti.
47 Di conseguenza, un’imposta come l’Altlastenbeitrag costituisce un’imposizione interna che colpisce indirettamente i rifiuti depositati in discarica, ai sensi dell’art. 90 CE.
48 Si deve, in secondo luogo, verificare se un’imposizione interna come l’Altlastenbeitrag realizzi una discriminazione contraria all’art. 90 CE.
49 Secondo una costante giurisprudenza, sussiste violazione dell’art. 90, primo comma, CE quando il tributo gravante sul prodotto importato e quello gravante sull’analogo prodotto nazionale sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato, almeno in determinati casi, ad un onere più gravoso (sentenze 26 giugno 1991, causa C‑152/89, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑3141, punto 20; Weigel, cit., punto 67, e Brzeziński, cit., punto 29).
50 Ne deriva che un sistema fiscale è compatibile con l’art. 90 CE solo qualora esso sia congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati vengano assoggettati ad un onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali e, pertanto, se esso non comporta, in nessun caso, effetti discriminatori (sentenze Commissione/Lussemburgo, cit., punti 21‑25; Haahr Petroleum, cit., punto 34; 23 ottobre 1997, causa C‑375/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5981, punto 29; 17 giugno 1998, causa C‑68/96, Grundig Italiana, Racc. pag. I‑3775, punto 12, e Brzeziński, cit., punto 40).
51 Al fine di valutare il carattere discriminatorio o meno di un sistema fiscale, è necessario prendere in considerazione non solo le aliquote dei tributi, ma anche la base imponibile e le modalità di riscossione delle varie imposte (sentenze 27 febbraio 1980, causa 55/79, Commissione/Irlanda, Racc. pag. 481, punto 8 e giurisprudenza ivi citata; 12 maggio 1992, causa C‑327/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3033, punto 11, nonché Grundig Italiana, cit., punto 13).
52 Una norma nazionale, come l’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG, la quale riservi il beneficio dell’esenzione da un’imposizione interna a taluni prodotti nazionali, con esclusione dei prodotti importati, può produrre, in taluni casi, un’imposizione a carico del prodotto importato superiore a quella che colpisce il prodotto nazionale. Una simile disposizione è dunque, in principio, contraria al divieto di discriminazione contenuto nell’art. 90 CE (v., in tal senso, sentenza 19 febbraio 1998, causa C‑212/96, Chevassus-Marche, Racc. pag. I‑743, punto 26).
53 Il governo austriaco sostiene tuttavia che l’art. 90 CE non si oppone a tale imposta, dal momento che la normativa austriaca non crea nessuna disparità di trattamento fra situazioni simili. La finalità dell’Altlastenbeitrag sarebbe il finanziamento della messa in sicurezza e della bonifica dei siti contaminati. L’esenzione da tale imposta prevista dall’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG perseguirebbe il medesimo scopo. Questo richiederebbe l’identificazione previa dei siti contaminati, mediante verifiche sul terreno effettuabili solo sul territorio austriaco. Vi sarebbe dunque un’oggettiva differenza fra i siti austriaci, i soli a poter essere identificati, e quelli posti in altri Stati membri.
54 Esisterebbe altresì una differenza oggettiva a seconda del fatto che la bonifica di un sito e lo smaltimento dei rifiuti avvengano nel medesimo Stato membro o in due Stati membri diversi, il che escluderebbe qualunque disparità di trattamento apportatrice di una discriminazione. Uno Stato membro non sarebbe tenuto ad assimilare vicende relative al territorio di un altro Stato membro a vicende simili relative al proprio territorio, pur dovendo evitare di operare una discriminazione in funzione della cittadinanza degli operatori economici. Nel presente caso, l’esenzione prevista dall’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG si applicherebbe sulla base di un criterio, l’esecuzione della bonifica di un sito contaminato in Austria, di natura oggettiva e non discriminatoria. Tale esenzione non violerebbe l’art. 90 CE, poiché non vi sarebbe alcuna discriminazione relativa alle merci provenienti da altri Stati membri.
55 Tali argomenti devono essere respinti.
56 Innanzi tutto, è pacifico, in giurisprudenza, che il diritto comunitario, nello stadio attuale del suo sviluppo, non limita la libertà di ciascuno Stato membro di istituire un sistema impositivo differenziato per taluni prodotti, anche similari ai sensi dell’art. 90, primo comma, CE, in relazione a criteri oggettivi; siffatte differenziazioni tuttavia sono compatibili col diritto comunitario solo se perseguono scopi compatibili anch’essi con quanto prescritto dal Trattato e dal diritto derivato e se le loro modalità sono tali da evitare qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti delle importazioni dagli altri Stati membri, o di protezione a favore di prodotti nazionali concorrenti (sentenze Outokumpu, cit., punto 30, e 5 ottobre 2006, cause riunite C‑290/05 e C‑333/05, Nádasdi e Németh, Racc. pag. I‑10115, punto 51).
57 Ebbene, come è stato evidenziato al punto 52 della presente sentenza, una norma nazionale come l’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG può comportare, in taluni casi, una tassazione del prodotto importato superiore a quella del prodotto nazionale. Così, anche ammettendo che lo scopo della bonifica dei siti nazionali contaminati da rifiuti sia compatibile con le esigenze del Trattato e del diritto derivato, tale disposizione non può essere, in sé, compatibile con l’art. 90 CE.
58 Inoltre, anche volendo interpretare gli argomenti del governo austriaco nel senso che gli stessi metterebbero in discussione la somiglianza tra i rifiuti importati da altri Stati membri e quelli prodotti sul suolo austriaco, è necessario comunque respingerli.
59 Da un lato, al di là della loro provenienza geografica, rifiuti ugualmente destinati allo smaltimento mediante deposito a lungo termine in discarica sono, in tutta evidenza, prodotti simili. Si deve in particolare sottolineare che l’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG non compie alcuna distinzione in base alla pericolosità o ad altre caratteristiche dei rifiuti collocati in discarica.
60 Dall’altro lato, occorre rispondere negativamente alla questione circa la possibilità che la diversa provenienza dei rifiuti nazionali e di quelli importati da altri Stati membri possa bastare per escludere che gli stessi siano simili ai sensi dell’art. 90, primo comma, CE.
61 È vero che, ai punti 34 e 35 della citata sentenza «Rifiuti valloni», la Corte ha rilevato il carattere specifico dei rifiuti, relativo al fatto che, in applicazione del principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente, il quale concorda coi principi di vicinanza e di autosufficienza, i rifiuti devono essere smaltiti quanto più possibile in prossimità del luogo della loro produzione, al fine di limitarne il più possibile il trasporto. Essa ne ha dedotto, al punto 36 della medesima sentenza, che, tenuto conto delle differenze tra i rifiuti prodotti in un luogo e in un altro e del legame con il luogo della loro produzione, una normativa nazionale che tratti in modo differente i rifiuti prodotti sul territorio nazionale e quelli provenienti da altri Stati membri non è discriminatoria.
62 Tuttavia, tale rilievo riguardava soltanto i rifiuti non pericolosi, posti al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 6 dicembre 1984, 84/631/CEE, relativa alla sorveglianza ed al controllo all’interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi (GU L 326, pag. 31).
63 Dopo la citata sentenza «Rifiuti valloni», il legislatore comunitario ha adottato il regolamento n. 259/93, il quale ha abrogato e sostituito la direttiva 84/631, estendendo il sistema creato a tutti i rifiuti, pericolosi e non pericolosi, fatta eccezione per taluni tipi di rifiuti specifici tassativamente elencati all’art. 1 di tale regolamento.
64 La Corte ha rilevato che le condizioni e i procedimenti stabiliti dal regolamento n. 259/93 per le spedizioni di rifiuti tra Stati membri sono stati adottati nell’intento di garantire la protezione dell’ambiente e in considerazione di obiettivi di politica ambientale, quali i principi di vicinanza, di priorità del recupero e di autosufficienza a livello comunitario e nazionale (sentenze 28 giugno 1994, causa C‑187/93, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I‑2857, punti 21 e 22, nonché 13 dicembre 2001, causa C‑324/99, DaimlerChrysler, Racc. pag. I‑9897, punto 41).
65 La Corte ha altresì affermato che il regolamento n. 259/93 disciplina in maniera armonizzata a livello comunitario la questione delle spedizioni di rifiuti al fine di garantire la tutela ambientale (sentenza DaimlerChrysler, cit., punto 42).
66 L’art. 4, n. 3, di tale regolamento prevede in particolare, alle lett. a), sub i), e b), sub i), la possibilità, per le autorità dello Stato membro di destinazione, rispettivamente di adottare misure per vietare del tutto o in parte o sollevare sistematicamente obiezioni nei confronti delle spedizioni di rifiuti e di sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni di rifiuti previste, al fine di realizzare i principi di vicinanza e di autosufficienza a livello comunitario e nazionale.
67 Ne consegue che, una volta che uno Stato membro ha rinunciato a prendere provvedimenti di divieto generale o parziale o di obiezione sistematica, come previsti all’art. 4, n. 3, lett. a), sub i), del regolamento n. 259/93, e non ha sollevato, nei confronti di una spedizione determinata di rifiuti, obiezioni motivate, come quelle previste alla lett. b), sub i), del medesimo n. 3, esso non può imporre alla libera circolazione sul suo territorio dei rifiuti in spedizione restrizioni o limitazioni fondate sui principi di vicinanza e di autosufficienza a livello comunitario e nazionale (v. in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 84/631, sentenza «Rifiuti valloni», cit., punti 20 e 21).
68 È questo il caso allorché, come nella causa principale, le autorità di uno Stato membro autorizzano, ai sensi degli artt. 3‑5 del regolamento n. 259/93, la spedizione sul loro territorio di rifiuti provenienti da un altro Stato membro.
69 D’altra parte, i punti 34‑36 della citata sentenza «Rifiuti valloni» non riguardano la valutazione di un provvedimento fiscale alla luce dell’art. 95 del Trattato CEE, ma si inquadrano in un ragionamento relativo alla possibilità di giustificare una misura nazionale che costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei rifiuti ai sensi dell’art. 30 del Trattato CEE (divenuto art. 30 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) sulla base dell’esigenza imperativa della tutela ambientale (v. sentenza «Rifiuti valloni», cit., punti 29‑34).
70 Per quanto riguarda infine l’impossibilità materiale, sostenuta dal governo austriaco, di identificare i siti contaminati o potenzialmente contaminati sul territorio di altri Stati membri, si deve ricordare che difficoltà di carattere pratico non sono tali da giustificare l’applicazione di imposizioni interne di natura discriminatoria ai prodotti originari di altri Stati membri (v. citate sentenze 23 ottobre 1997, Commissione/Grecia, punto 47, e Outokumpu, punto 38).
71 Sebbene sia vero che può essere estremamente difficile, per le autorità austriache, accertarsi del fatto che i siti collocati in altri Stati membri da cui provengono i rifiuti importati in Austria rispondano ai requisiti previsti nella legislazione austriaca in esame nella causa principale per poter essere qualificati come siti contaminati o potenzialmente contaminati, occorre osservare che tale legislazione non prevede neppure la possibilità, per l’importatore, di fornire tale prova al fine di godere dell’esenzione applicabile ai rifiuti provenienti da siti austriaci contaminati o potenzialmente contaminati (v., in tal senso, sentenza Outokumpu, cit., punto 39).
72 Inoltre, sebbene in linea di principio l’art. 90 CE non obblighi gli Stati membri ad abolire differenze oggettivamente giustificate che il diritto nazionale stabilisca tra le imposizioni interne gravanti su prodotti nazionali, non altrettanto vale qualora l’abolizione di tali differenze sia l’unico mezzo che consenta di evitare una discriminazione, diretta o indiretta, delle merci importate (sentenze 8 gennaio 1980, causa 21/79, Commissione/Italia, Racc. pag. 1, punto 16, e Outokumpu, cit., punto 40).
73 Sulla base delle considerazioni svolte si deve risolvere la prima parte della questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 90, primo comma, CE, osta ad una disposizione fiscale nazionale come l’art. 3, n. 2, punto 1, dell’ALSAG, la quale esenti dall’imposta sul deposito a lungo termine di rifiuti nelle discariche nazionali i depositi di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti contaminati o potenzialmente contaminati ubicati sul solo territorio nazionale, ma escluda l’esenzione dei depositi di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti collocati in altri Stati membri.
Sull’interpretazione degli artt. 10 CE, 12 CE e 49 CE
74 In considerazione della soluzione fornita alla prima parte della questione pregiudiziale, non è necessario interpretare gli artt. 10 CE, 12 CE e 49 CE.
Sulle spese
75 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 90, primo comma, CE osta ad una disposizione fiscale nazionale come l’art. 3, n. 2, punto 1, della legge sulla bonifica dei siti contaminati (Altlastensanierungsgesetz) 7 giugno 1989, la quale esenti dall’imposta sul deposito a lungo termine di rifiuti nelle discariche nazionali i depositi di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti contaminati o potenzialmente contaminati ubicati sul solo territorio nazionale, ma escluda l’esenzione dei depositi di rifiuti provenienti dalla bonifica o dalla messa in sicurezza di siti collocati in altri Stati membri.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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